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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/05/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. 13022/2021 R.G. (riunito RG 2148/2023)
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 16.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Forte Simone
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Greco De Pascalis Gianluca
RESISTENTE nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Manzi Oreste
RESISTENTE
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_3 difeso dall'avv. Vinci Alessandra
RESISTENTE
05920219001355574000 e a comunicazione di iscrizione ipotecaria n
05920191460000190005
SCOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.12.2021, il ricorrente indicato in epigrafe ha adito il Tribunale di Lecce Sezione lavoro esponendo di aver ricevuto in data 16.11.2021 l'intimazione di pagamento n.
05920219001355574000 relativa, tra le altre, alle seguenti cartelle e/o avvisi di addebito per contributi e PREMI 1) n. CP_2 CP_3
05920090006821675000; 2) n. 05920090012309786000; 3) n.
05920090017379304000; 4) n. 05920090024687682000; 5) n.
05920090046685119000; 6) n. 05920100011764612000; 7) n.
05920100013406462000; 8) n. 05920100026444658000; 9) n.
05920110015915021000; 10) n. 05920110041096888000; 11) n.
05920140001652507000; 12) n. 05920140012152207000; 13) n.
05920160012970868000; 14) n. 05920170015927746000; 15) n.
05920180021072447000; 16) n. 05920190001824460000; 17) n.
05920190028507473000; 18) n. 35920120003906162000; 19) n.
35920130001748040000; 20) n. 35920130004798440000; 21) n.
35920140001615290000; 22) n. 35920140003877723000; 23) n.
35920150000576509000; 24) n. 35920160002569924000; 25) n.
35920160004567202000; 26) n. 35920160004567303000; 27) n.
35920170000896513000; 28) n. 35920170002201644000; 29) n.
35920170004348631000; 30) n. 35920170004400686000; 31) n.
35920180000340415000; 32) n. 35920180002344662000; 33) n.
35920180003234230000; 34) n. 35920180004170189000; 35) n.
35920180005302264000; 36) n. 35920190000402561000; 37) n.
35920190000669938000; 38) n. 35920190000928924000; 39) n.
35920190003401815000; 40) n. 35920190003438510000; 41) n.
35920190005690625000; 42) n. 35920190006456053000; 43) n.
35920200000118385000. A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione impugnata per omessa notifica delle cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito in essa contenuti, la prescrizione dei crediti con essa azionati, l'inesistenza della notifica giacché l'indirizzo dell'Ente di
Riscossione non è presente nei Pubblici Registri nonché la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. Chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e, nel merito, dichiararsi la prescrizione nonché la nullità e l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva che eccepiva Controparte_4
l'infondatezza dell'opposizione, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti poiché CP_2 infondati in fatto ed in diritto. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Si costituiva che eccepiva la carenza di legittimazione CP_3 passiva dell'Ente Impositore con riferimento ai motivi di impugnazione riferibili al Concessionario. Nel merito, deduceva l'inammissibilità del ricorso giacché proposto oltre i termini di cui all'art. 24 d-lgs 46/99. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
***
Nel giudizio riunito, iscritto al RG 2148/2023, parte ricorrente proponeva opposizione avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 0592019146000019005 notificata il 08.01.2022 eccependo l'inesistenza della notifica effettuata a mezzo pec e la nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa notifica della comunicazione preventiva ex art 77 del d.p.r. 602/73. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità dell'iscrizione ipotecaria.
Si costituiva che contestava Controparte_1 gli avversi assunti poiché infondati in fatto ed in diritto, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
***
La causa, rinviata all'udienza del 16.04.2025, veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Motivi della decisione
Tali risultando le richieste delle parti il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in quanto trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non registrato presso l'IPA.
In proposito va osservato, in primis, che non è stata dimostrata l'addotta diversità degli indirizzi p.e.c. del mittente rispetto a quelli pubblicati nei previsti pubblici registri, il che rende, di per sé, inammissibile il rilievo. In ogni caso, va osservato che l'art. 60 del D.P.R. n. 600/73, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato
"... all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)", ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo p.e.c. del mittente.
Conseguentemente, trattandosi di disposizione speciale, non trova applicazione il disposto dell'art.
3-bis della L. n. 53/94, il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri e che è applicabile soltanto alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. Peraltro, al messaggio di posta elettronica afferente alla notifica per cui è causa era allegata l'intimazione di pagamento, recante la chiara intestazione dell'Ufficio mittente, sicché nessun dubbio si poteva nutrire sulla provenienza dell'atto e la sua riferibilità all' , titolare del potere Controparte_1 di emetterlo (cfr. Cass. n. 8700/2020).
In ogni caso, vale richiamare il pacifico principio già espresso dalle Sezioni Unite secondo cui l'eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. n. 23620/2018); tale circostanza si è verificata nel caso di specie, visto che parte ricorrente ha proposto la presente opposizione avendo avuto conoscenza dell'atto impugnato notificato a mezzo PEC.
*
Appare altresì infondata l' eccezione di illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica delle presupposte cartelle di pagamento e avvisi di addebito impugnati (per crediti e . CP_3 CP_2
Ed invero dalla documentazione depositata in atti dagli Enti convenuti risulta la regolare notifica delle seguenti cartelle ed avvisi di addebito e precisamente:
1) la cartella n. 05920090006821675000 risulta regolarmente notificata in data 11.02.2009 a mezzo racc. a.r. recapitata presso la sede sociale e ricevuta da addetto al recapito;
2) la cartella n. 05920090012309786000 risulta regolarmente notificata in data 05.03.2009 a mezzo racc. a.r. ricevuta da addetto al recapito;
3) la cartella n. 05920090017379304000 risulta regolarmente notificata in data 07.05.2009 a mezzo racc. a.r. e ricevuta da addetto al recapito;
4) la cartella n. 05920090024687682000 risulta regolarmente notificata in data 14.07.2009 a mezzo racc a.r. e ricevuta da addetto al recapito;
5) la cartella n. 05920090046685119000 risulta regolarmente notificata in data 22.12.2009 a mezzo racc. a.r. e ricevuta da addetto al recapito;
6) la cartella n. 05920100011764612000 risulta regolarmente notificata in data 24.03.2010 a mezzo racc. a.r. e ricevuta da addetto al recapito;
7) la cartella n. 05920100013406462000 risulta regolarmente notificata in data 28.04.2010 a mezzo racc. a.r. e ricevuta da addetto al recapito;
8) la cartella n. 05920100026444658000 risulta regolarmente notificata in data 09.07.2010 a mezzo racc. a.r. e ricevuta da addetto al recapito;
9) la cartella n. 05920110015915021000risulta regolarmente notificata in data 26.04.2011 a mezzo racc. a.r. e ricevuta da addetto al recapito;
10) la cartella n. 05920110041096888000 risulta regolarmente notificata in data 11.01.2012 a mezzo racc. a.r. e ricevuta da delegato al ritiro;
11) la cartella n. 05920140001652507000 risulta regolarmente notificata in data 30.01.2014 a mezzo pec all'indirizzo del legale rappresentante ( ; Email_1
12) la cartella n. 05920140012152207000 risulta regolarmente notificata in data 25.07.2014 a mezzo pec;
13) la cartella n. 05920160012970868000 risulta regolarmente notificata in data 25.08.2016 a mezzo pec;
14) la cartella n. 05920170015927746000 risulta regolarmente notificata in data 24.08.2017 a mezzo pec;
15) la cartella n. 05920180021072447000 risulta regolarmente notificata in data 23.07.2018 a mezzo pec;
16) la cartella n. 05920190001824460000 risulta regolarmente notificata in data 15.01.2019 a mezzo pec;
17) la cartella n. 05920190028507473000 risulta regolarmente notificata in data 02.09.2019 a mezzo pec all'indirizzo
; Email_2
18) l' avviso di addebito n. 35920120003906162000 risulta regolarmente notificato in data 04.01.2013 a mezzo racc. a.r. all'indirizzo della società (Località Fontanelle – Ugento);
19) l' avviso n. 35920130001748040000 risulta regolarmente notificato in data 08.05.2013 a mezzo racc. a.r.;
20) l' avviso n. 35920130004798440000 risulta regolarmente notificato in data 05.02.2014 a mezzo racc. a.r.;
21) l' avviso n. 35920140001615290000 risulta regolarmente notificato in data 22.07.2014 a mezzo racc. .a.r;
22) l' avviso n. 35920140003877723000 risulta regolarmente notificato in data 08.01.2015 per racc. a.r.;
23) l' avviso n. 35920150000576509000 risulta regolarmente notificato in data 07.08.2015 per racc. a.r.; 24) l' avviso n. 35920160002569924000 risulta notificato in data
23.08.2016 a mezzo racc. a.r.;
25) l' avviso n. 35920160004567202000 risulta notificato in data
21.11.2016 a mezzo racc. a.r.;
26) l' avviso n. 35920160004567303000 risulta regolarmente notificato in data 21.11.2016 a mezzo racc. a.r.;
27) l' avviso n. 35920170000896513000 risulta regolarmente notificato in data 18.08.2017 a mezzo racc. a.r.;
28) l' avviso n. 35920170002201644000 risulta regolarmente notificato in data 27.09.2017 a mezzo racc. a.r.;
29) l' avviso n. 35920170004348631000 risulta regolarmente in data
05.01.2018 a racc. a.r.;
30) l' avviso n. 35920170004400686000 risulta regolarmente notificato in data 05.01.2018 a mezzo racc. a.r.;
31) l' avviso n. 35920180000340415000 risulta regolarmente notificato in data 06.06.2018 a mezzo racc. a.r.;
32) l' avviso n. 35920180002344662000 risulta regolarmente notificato in data 18.07.2018 a mezzo racc. a.r.;
33) l' avviso n. 35920180003234230000 risulta regolarmente notificato in data 19.10.2018 a mezzo racc. a.r.;
34) l' avviso n. 35920180004170189000 risulta regolarmente notificato in data 17.12.2018 a mezzo racc. a.r.;
35) l' avviso n. 35920180005302264000 risulta regolarmente notificato in data 17.01.2019 a mezzo racc. a.r.;
36) l' avviso n. 35920190000402561000 risulta regolarmente notificato in data 24.04.2019 a mezzo racc. a.r.;
37) l' avviso n. 35920190000669938000 risulta regolarmente notificato in data 04.06.2019 a mezzo pec all'indirizzo
Email_2
38) l' avviso n. 35920190000928924000 risulta regolarmente notificato in data 13.06.2019 a mezzo pec;
39) l' avviso n. 35920190003401815000 risulta regolarmente notificato in data 300.09.2019 a mezzo pec;
40) l' avviso n. 35920190003438510000 risulta regolarmente notificato in data 01.10.2019 a mezzo pec;
41) l' avviso n. 35920190005690625000 non risulta alcuna documentazione attestante la notifica;
42) l' avviso n. 35920190006456053000 risulta regolarmente notificato in data 01.01.2020 a mezzo pec;
43) l' avviso n. 35920200000118385000 risulta regolarmente notificato in data 29.01.2020 a mezzo pec.
In ogni caso l' omessa notifica degli atti presupposti non costituisce causa di nullità dell' atto impugnato ma determina la rimessione in termini di parte ricorrente nella formulazione delle eccezioni formali e di merito.
*
Tanto premesso va esaminata l' eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma
9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83. Ne consegue che, alla data di entrata in vigore della normativa citata (17.08.95), laddove l'ente non abbia costituito in mora il debitore o non abbia proceduto nei sui confronti, risultano estinti per prescrizione (e la relativa eccezione è rilevabile anche d'ufficio, attesa la locuzione "e non possono essere versati" di cui all'art. 3 comma 9 L. cit.): tutti i contributi pensionistici
(di cui al comma 9 lett. a) anteriori al 17.8.85; tutti gli altri contributi (di cui al comma 9 lett. b) anteriori al 17.8.90. Continuano a prescriversi in dieci anni i soli contributi pensionistici (di cui alla lett. a del cit. comma 9) dovuti per il periodo dal 17.8.85 al 17.8.95, laddove l'ente dimostri di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione nel periodo precedente al 31.12.95, data di entrata in vigore della nuova normativa.
Nel caso di specie, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che i contributi o premi asseritamente omessi CP_2 CP_3 sono soggetti a prescrizione quinquennale.
Al riguardo va tuttavia evidenziato come la convenuta
[...]
ha compiutamente documentato che: Controparte_1 con riferimento ai crediti riportati nella cartelle esattoriali e/o avvisi di addebito notificati dopo il 16.11.2016 ovvero le cartelle e/o avvisi di addebito da n. 14) a n. 43) dell' elenco che precede non risulta maturata la prescrizione quinquennale atteso il mancato decorso del termine quinquennale tra la data della notifica dei suddetti atti e la notifica dell'intimazione di pagamento n.
05920219001355574000 in questa sede impugnata effettuata il
16.11.2011.
Si osserva altresì che non risulta prescritto il credito riportato nelle cartelle e/o avvisi di cui ai nn. 9), 10), 12) e 13) poiché per le cartelle di cui al n. 9) e 10) – notificate rispettivamente in data 26.04.2011 e 11.01.2012 – risulta presentata istanza di rateazione n. 12078 il 09.08.2012 accolta con provvedimento del
17.08.2012 in esecuzione della quale il ricorrente ha effettuato pagamenti dal 02.01.2013 al 01.08.2019 (periodo durante il quale la prescrizione è sospesa trattandosi di versamenti in esecuzione di un piano di rateazione) e risulta notificata il 16.11.2021
l'intimazione di pagamento n. 059202190001355574000; per la cartella n. 12), notificata in data 25.07.2014, il termine di prescrizione è stato interrotto in data 28.08.2015 con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
05976201500002435000 e per la stessa cartella risulta dagli atti che veniva presentata istanza di rateazione n. 168766 del 16.06.2015
(allegata) in virtù della quale il ricorrente ha effettuato pagamenti dal 15.04.2016 al 01.08.2019 (periodo in cui la prescrizione è sospesa trattandosi di versamenti previsti dal piano di rateazione a cui il ricorrente ha aderito) e successivamente veniva notificata in data 16.11.2021 l'intimazione di pagamento n.
059202190001355574000; per la cartella di pagamento n. 13) il termine di prescrizione è stato interrotto dalla regolare notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920189005051167000 effettuata a mezzo pec in data 16.05.2018 e dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920199001017071000 regolarmente effettuata a mezzo pec in data 24.01.2019 ed infine dalla notifica dell'intimazione oggetto del presente giudizio.
Diversamente, ritiene il Tribunale che risulta prescritto il credito portato dalle cartelle di pagamento 1) n.
05920090006821675000, 2) n. 05920090012309786000, 3) n.
05920090017379304000, 4) n. 05920090024687682000 e 8) n.
05920100026444658000 stante il decorso del termine di cinque anni tra la data della notifica delle predette cartelle ed il successivo atto interruttivo costituito dall'intimazione di pagamento n.
05920199001102185000 notificata in data 27.02.2019 e dall'intimazione oggetto del presente giudizio.
Risulta altresì prescritto il credito richiesto con le cartelle
5) n. 05920090046685119000, 6) n. 05920100011764612000, 7) n.
05920100013406462000, atteso che risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale tra la data di notifica delle predette cartelle e la notifica del successivo atto interruttivo costituito dall'intimazione di pagamento n. 05920199001102185000, notificata in data 27.02.2019, atteso che non è stata prodotta l'istanza di rateazione.
Deve inoltre dichiararsi prescritto il credito richiesto con la cartella n. 11) n. 05920140001652507000, atteso il decorso di cinque anni tra il provvedimento del 27.08.2015 - con il quale è stato accolta l'istanza di rateazione n. 168766 proposta in data
16.06.2015 – ed il successivo atto interruttivo notificato in data
16.11.2021, laddove per la predetta cartella non vi è prova in atti dei pagamenti medio tempore effettuati dal ricorrente. Deve pertanto dichiararsi l'estinzione per prescrizione del credito azionato con l' intimazione di pagamento impugnata n
05920219001355574000 limitatamente al credito per contributi e CP_2
PREMI riportato nelle cartelle esattoriali e/o avvisi di CP_3 addebito n 1) n. 05920090006821675000; 2) n. 05920090012309786000;
3) n. 05920090017379304000; 4) n. 05920090024687682000; 5) n.
05920090046685119000; 6) n. 05920100011764612000; 7) n.
05920100013406462000; 8) n. 05920100026444658000; 11) n.
05920140001652507000.
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Va infine disattesa l' eccezione relativa alla nullità dell' atto impugnato per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Va infatti rilevato che “Le sanzioni civili, quali le somme aggiuntive o gli interessi compensativi, previste per l' omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali, costituiscono una conseguenza automatica dell' inadempimento, in funzione di rafforzamento dell' obbligazione contributiva e di predeterminazione legale della misura del danno subito dall' Istituto previdenziale, prescindendo da qualsiasi indagine circa l' imputabilità e la colpa dell' inadempimento (v. cass. Lav. n 17507/2008)”.
Ne consegue tali interessi costituiscono una conseguenza automatica dell' inadempimento e risultano correttamente calcolati ex art 30
DPR 602/73 tramite meri calcoli matematici.
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Quanto alle doglianze mosse dal ricorrente nell'opposizione alla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n.
05920191460000190005, le stesse appaiono infondate.
Invero, con riferimento all' eccezione di inesistenza della notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria poichè proveniente da un indirizzo non risultante dai Pubblici Elenchi vanno richiamate le motivazioni già esposte con riferimento all' analoga eccezione proposta dal ricorrente in relazione alla notifica dell' intimazione di pagamento n 05920219001355574000. In ogni caso, vale richiamare il pacifico principio già espresso dalle Sezioni Unite secondo cui l'eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. n. 23620/2018); tale circostanza si è verificata nel caso di specie, visto che parte ricorrente ha proposto la presente opposizione avendo avuto conoscenza dell'atto impugnato notificato a mezzo PEC.
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Priva di pregio appare anche l'eccezione di nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa notifica dell'ingiunzione di pagamento ex art. 50 d.p.r. 602/73.
Invero, questo Giudicante ritiene di dover aderire all'orientamento della Suprema Corte di Cass n 19667/2014 secondo cui “L' iscrizione ipotecaria non è atto di espropriazione forzata e pertanto CP_5 può iscrivere ipoteca senza la preventiva notifica della intimazione ad adempiere prevista dall' art 50 DPR n 602/73”.
Quanto invece all' eccezione di nullità dell' iscrizione ipotecaria per omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.p.r. 602/73 si osserva che ha documentato la regolare Controparte_4 notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
05976201500002435000 effettuata a mezzo pec in data 28.08.2015 e n.
05976201600000044000 effettuata a mezzo pec in data 28.01.2016.
Va tuttavia dichiarata illegittima l' iscrizione ipotecaria impugnata nella parte in cui si riferisce ai crediti prescritti per contributi e PREMI riportati nelle cartelle esattoriali CP_2 CP_3
e/o avvisi di addebito n 5) n. 05920090046685119000; 6) n.
05920100011764612000; 7) n. 05920100013406462000.
Le spese di lite del presente giudizio devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione per prescrizione del credito azionato con l' intimazione di pagamento impugnata n 05920219001355574000 limitatamente al credito per contributi e PREMI CP_2 CP_3 riportato nelle cartelle esattoriali e/o avvisi di addebito n
1) n. 05920090006821675000; 2) n. 05920090012309786000; 3) n.
05920090017379304000; 4) n. 05920090024687682000; 5) n.
05920090046685119000; 6) n. 05920100011764612000; 7) n.
05920100013406462000; 8) n. 05920100026444658000; 11) n.
05920140001652507000.
- Dichiara l'illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria n 05920191460000190005 notificata il 8.1.2022 nella parte in cui si riferisce ai crediti prescritti ovvero in relazione ai crediti per contributi e PREMI riportati CP_2 CP_3 nelle cartelle esattoriali e/o avvisi di addebito n 5) n.
05920090046685119000; 6) n. 05920100011764612000; 7) n.
05920100013406462000.
- Rigetta per il resto l' opposizione.
- Compensa le spese di lite tra le parti
Lecce, 10.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Francesca Costa