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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 21/07/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1841/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1841/2019, trattenuta in decisione in data
2.07.2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avvocato DE RUBERTIS GIUSEPPE Parte_1
OPPONENTE contro
Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avvocato COGGIATTI CLAUDIO, presso il quale è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha proposto opposizione al D.I. n. 230/2019 emesso da questo Parte_1
Tribunale su istanza di parte opposta.
Dopo l'istruzione della causa e l'espletamento di ctu, le parti raggiungevano un complessivo accordo e, con istanza congiunta in data 14.04.2025, dando atto che l'accordo raggiunto era stato formalizzato e portato a compimento con il pagamento dell'intero importo concordato a saldo, stralcio e transazione della lite pendente, hanno chiesto la rimessione della causa sul ruolo;
hanno quindi congiuntamente chiesto la definizione del giudizio con sentenza di cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
pagina 1 di 2 Ciò posto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce di quanto rappresentato dalle parti nella nota congiunta.
Come noto, la cessazione della materia del contendere è una pronuncia attraverso la quale il
Giudice dà atto della avvenuta insorgenza di una o più circostanze che hanno fatto venire meno le ragioni del giudizio, in quanto la parte interessata ha già ottenuto quanto richiesto con l'azione giudiziale o comunque è venuto meno l'interesse a ottenere il richiesto provvedimento, come verificatosi nel caso in esame. La pronuncia è quindi ricollegata direttamente ad una sopravvenuta carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che si concretizza quando interviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto o l'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile o giuridicamente apprezzabile.
Deve quindi pronunciarsi, su conforme indicazione delle parti, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese processuali.
Campobasso, 18.07.2025.
Il Giudice
Barbara Previati
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1841/2019, trattenuta in decisione in data
2.07.2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avvocato DE RUBERTIS GIUSEPPE Parte_1
OPPONENTE contro
Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avvocato COGGIATTI CLAUDIO, presso il quale è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha proposto opposizione al D.I. n. 230/2019 emesso da questo Parte_1
Tribunale su istanza di parte opposta.
Dopo l'istruzione della causa e l'espletamento di ctu, le parti raggiungevano un complessivo accordo e, con istanza congiunta in data 14.04.2025, dando atto che l'accordo raggiunto era stato formalizzato e portato a compimento con il pagamento dell'intero importo concordato a saldo, stralcio e transazione della lite pendente, hanno chiesto la rimessione della causa sul ruolo;
hanno quindi congiuntamente chiesto la definizione del giudizio con sentenza di cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
pagina 1 di 2 Ciò posto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce di quanto rappresentato dalle parti nella nota congiunta.
Come noto, la cessazione della materia del contendere è una pronuncia attraverso la quale il
Giudice dà atto della avvenuta insorgenza di una o più circostanze che hanno fatto venire meno le ragioni del giudizio, in quanto la parte interessata ha già ottenuto quanto richiesto con l'azione giudiziale o comunque è venuto meno l'interesse a ottenere il richiesto provvedimento, come verificatosi nel caso in esame. La pronuncia è quindi ricollegata direttamente ad una sopravvenuta carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che si concretizza quando interviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto o l'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile o giuridicamente apprezzabile.
Deve quindi pronunciarsi, su conforme indicazione delle parti, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese processuali.
Campobasso, 18.07.2025.
Il Giudice
Barbara Previati
pagina 2 di 2