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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/08/2025, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2354/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Arceri Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2354/2023 promossa ex art. 392 c.p.c.
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
C.F. , elettivamente domiciliati in Milano, Via Freguglia n. 10,
[...] C.F._4 presso lo studio dell'avv. Barnaby Dosi (PEC: , che li Email_1 rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. Stefano Dell'Orto (PEC:
e all'avv. Andrea Reggio D'Aci (PEC: Email_2
), come da delega in atti. Email_3
ATTORI IN RIASSUNZIONE (già APPELLANTI)
CONTRO
(C.F. ), in persona del procuratore speciale e Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante dott. , elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi CP_2
pagina 1 di 18 n. 51, presso lo studio degli avvocati Marcello Cardi (PEC:
) e Marcello Rodinò di Miglione (PEC: Email_4
), che la rappresentano e difendono come Email_5 da delega in atti
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE (già APPELLATA)
E CONTRO
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE (già APPELLATO) - CONTUMACE
OGGETTO: Bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, nel presente giudizio di rinvio, in applicazione delle statuizioni della Corte di Cassazione rese con ordinanza n. 17180/2023 e in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 4145/2015:
⎯ accertare e dichiarare che il promotore finanziario si è reso Controparte_3 responsabile di ripetuto sistematico contegno illecito truffaldino ai danni dei signori Pt_1
e conseguentemente, che è
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 obbligato a risarcire il danno patito dagli attori in solido ex artt. 31, comma 3, TUF e 2049 c.c. con l'intermediario preponente Controparte_1
⎯ condannare in solido e l'intermediario Controparte_3 Controparte_1 al risarcimento di ogni e qualunque danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto dell'accertato illecito, da liquidarsi nella somma di euro 96.163,00 oltre interessi e rivalutazione sulle somme consegnate per investimenti per il periodo in cui le somme stesse sono state a disposizione della preponente, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia,
a favore dei signori attori e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
[...]
⎯ IN OGNI CASO, con condanna alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio, inclusa la fase di Cassazione, oltre spese generali, CPA e IVA di legge, nonché con ulteriore condanna alla restituzione dell'importo di euro 9.484,28 corrisposto provvisoriamente in esecuzione della sentenza di primo grado.
pagina 2 di 18 IN VIA ISTRUTTORIA, ai sensi dell'art. 394 e 233 c.p.c.., secondo cui nel giudizio di rinvio può sempre deferirsi il giuramento decisorio, occorrendo, i signori Parte_1 [...]
e rinnovano il deferimento del giuramento Pt_2 Parte_3 Parte_4 decisorio al signor sulle circostanze capitolate nell'atto di appello (pp. Controparte_3
100-101) del 15.06.2015 da intendersi qui ritrascritte.”
Per Controparte_1
“Conclusioni
- Rigettare tutte le domande anche istruttorie ex adverso formulate e, conseguentemente, confermare integralmente il provvedimento impugnato;
- in via subordinata all'accoglimento anche gradata della pretesa degli Attori in riforma del provvedimento impugnato:
(i) accertare e dichiarare l'omessa diligenza da parte degli Attori e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 1227, 2° co. c.c., rigettare tutte le domande rassegnate nei confronti dell'esponente;
(ii) in ogni caso, nella denegata ipotesi di riforma in qualsivoglia termine indicato dagli Attori, di accertare il concorso di colpa di controparte ai sensi dell'art. 1227, 1° co. c.c. e, conseguentemente, diminuire il danno secondo la gravità della colpa degli stessi e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
(iii) in ogni caso, nella denegata ipotesi di riforma in qualsivoglia termine indicato dagli Attori, accertare e dichiarare il diritto della ad essere manlevata e garantita dal Sig. CP_1 [...]
condannando quest'ultimo – già in questa sede - a rifondere alla le somme CP_3 CP_1 di denaro comprensive di spese legali che essa dovesse eventualmente essere condannata a pagare – anche se in solido – agli attori a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1218 c.c. e/o
2043 c.c. e/o a qualsiasi ulteriore titolo.
Si chiede, inoltre, volerci concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e insieme alle loro figlie e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 di seguito anche solo “i sig.ri o “la famiglia ), con atto di citazione in
[...] Pt_1 Pt_1 riassunzione ex art. 392 c.p.c. hanno introdotto il presente giudizio di rinvio a seguito pagina 3 di 18 dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 17180/2023, pubblicata in data
15/6/2023, con la quale è stata cassata con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Milano
n. 1464/2018, con la quale, nell'ambito di una causa da essi promossa per conseguire il risarcimento del danno per la condotta del promotore finanziario Controparte_4 della -, era stato respinto l'appello da essi proposto
[...] Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4145/2015 che aveva ritenuto infondate le pretese risarcitorie da essi avanzate in causa.
In particolare, la Suprema Corte, con la citata ordinanza n. 17180/2023 pubblicata il
15.06.2023, ha così deciso:
“accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.”
Vicende processuali
1) I coniugi e insieme alle loro figlie e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 agivano in giudizio innanzi al Tribunale di Milano, al fine di sentire condannare in
[...] solido il sig. e (di seguito anche solo “ Controparte_3 Controparte_1 [...]
” o “ ”) al risarcimento dei danni da essi patiti, patrimoniali e non, CP_1 CP_5 conseguenti a operazioni di investimento mobiliare curate da promotore finanziario infedele, ai sensi degli artt. 31, comma 3, d.lgs. n. 58/1998 (TUF) e 2049 c.c.
A fondamento di tale pretesa, veniva dedotto quanto segue:
- che nel dicembre 2007 i coniugi avevano deciso di vendere, dopo 20 anni, la propria Pt_1 attività di bar svolta con le figlie ed avevano affidato il ricavato, pari ad euro 500.000,00, al promotore finanziario sig. , di fin dal 1993, ad CP_3 CP_4 Controparte_1 essi noto da diversi anni in quanto assiduo cliente del loro locale bar;
- che gli stessi non avevano mai effettuato investimenti finanziari e che, pertanto, non volendo rischiare perdite, avevano chiesto un investimento sicuro allo scopo di conservare il capitale;
- che il , nel dicembre 2007, all'avvio dei rapporti (intrattenuti sino al 2011), CP_3 rassicurava gli attori che avrebbe investito il capitale conformemente alle loro richieste;
pagina 4 di 18 - che in tali anni il sig. aveva provveduto a versare sul conto corrente degli attori CP_3 trimestralmente gli interessi maturati dall'investimento, esibendo e consegnando loro rendicontazioni (poi rivelatesi nel procedimento penale) false, secondo le indicazioni inizialmente impartire dai clienti;
- che nell'aprile 2010 gli attori necessitavano di liquidità per acquistare una casa alla IG
, ma il , anziché procedere alla vendita dei titoli nella misura dei loro Parte_4 CP_3 bisogni, li persuadeva a chiedere l'apertura di un fido sempre con la stessa CP_1 inizialmente di euro 80.000,00, che aveva generato, poi, un debito pari ad euro 194.000,00 al
31.12.2010;
- che, da una verifica a campione svolta dalla il 24.02.2011, erano emerse numerose e CP_1 gravi irregolarità commesse dal in danno di molti clienti: pertanto, in data CP_3
28.03.2011 la era stata costretta a revocare il mandato al promotore, denunciando i CP_1 fatti alla - la quale, previa istruttoria, nel luglio 2011 sospendeva il CP_6 CP_3 dall'attività e nell'aprile 2012 lo radiava dall'albo - e alla Procura della Repubblica di Bergamo;
- che nel 2011 si era diffusa in paese la notizia che il aveva posto in essere una CP_3 serie di condotte truffaldine ai danni dei clienti;
- che, solo in tale contesto, gli attori avevano appreso che essi erano stati profilati dal quali “investitori intraprendenti”, benché il promotore fosse consapevole della loro CP_3 assoluta inesperienza nei mercati finanziari;
che, inoltre, gli importi trimestralmente accreditati sul loro conto corrente erano il ricavato di disinvestimenti non autorizzati (e non degli interessi maturati sugli investimenti, come invece dichiarato dal promotore);
- che tale profilatura era risultata strumentale a giustificare una serie di investimenti altamente rischiosi e speculativi;
- che, una volta scoperta la truffa, i vevano provveduto a disinvestire i titoli speculativi Pt_1 presenti nel loro portafoglio, apprendendo di avere subito una perdita di euro 68.163,00, oltre ai rendimenti mai percepiti sugli stessi per euro 19.358,00, per i quali chiedevano la condanna dei convenuti, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in euro
28.000,00, ed oltre interessi e spese.
2) Si costituiva in giudizio la convenuta , la quale, contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, evidenziava:
pagina 5 di 18 - che gli attori erano perfettamente consapevoli di tutte le operazioni, avendo ricevuto regolarmente tutti gli estratti conto e le conferme di tutte le operazioni di investimento e disinvestimento effettuate;
- che risultavano centinaia di accessi online al conto corrente e al conto titoli, a conferma del costante monitoraggio da parte dei clienti;
- che gli investimenti risultavano essere stati effettuati secondo le prescrizioni degli attori;
- che le perdite erano da collegarsi all'andamento del mercato, non dovendo pertanto rispondere delle stesse l'intermediario finanziario.
La Banca, inoltre, chiedeva in subordine, di accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere manlevata e garantita dal sig. . CP_3
3) Nessuno si costituiva per , il quale veniva dichiarato contumace. Controparte_3
4) Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4145/2015 pubblicata il 31.03.2015, rigettava le domande proposte dagli attori, condannando gli stessi a rifondere alla convenuta costituita le spese di lite liquidate in euro 7.475,00, oltre accessori. Controparte_1
Il giudice di primo grado, con tale pronuncia, rilevava:
- preliminarmente, che il mancato deposito da parte degli attori del proprio fascicolo di parte entro il termine perentorio ultimo, coincidente con il deposito delle comparse conclusionali ex art. 169 c.p.c., aveva precluso al Giudice di tenere conto in sede di decisione di tutta la documentazione prodotta ivi contenuta e non disponibile nel fascicolo d'ufficio;
- che gli attori, nel muovere le contestazioni sull'operato del , non avevano CP_3 provveduto a disconoscere le sottoscrizioni da essi poste in calce ai moduli di investimento;
- che, pertanto, gli attori avevano condiviso gli investimenti da essi stessi disposti, con l'effetto che le perdite denunciate non potevano essere ascritte alla condotta fraudolenta attuata dal
, ma all'andamento non soddisfacente dei mercati finanziari;
CP_3
- che, in definitiva, doveva ritenersi “non raggiunta una prova certa delle ragioni poste a fondamento delle contestazioni mosse dagli attori”.
5) Nelle more, il 27.04.2015, il Pubblico Ministero presso la Procura di Bergamo chiudeva le indagini contro il e, in data 24.03.2016, esercitava l'azione penale, citandolo a CP_3 giudizio per i reati di truffa pluriaggravata e continuata, appropriazione indebita e falso in scrittura privata, indicando come parti offese 98 clienti, tra i quali anche il sig. Parte_1
pagina 6 di 18 6) La famiglia proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, Pt_1 contestando l'intera statuizione del primo Giudice e censurando la decisione sul punto relativo alla conformità degli investimenti effettuati al proprio profilo di rischio.
In particolare, contestavano:
- l'irrilevanza giuridica dell'omesso disconoscimento delle sottoscrizioni poste dai sig.ri Pt_1 sui moduli di investimento;
- l'irrilevanza della presunta mancata contestazione di un riempimento abusivo della modulistica da parte del , in violazione di un accordo intercorso;
CP_3
- la rilevanza dell'omessa produzione in giudizio da parte della del questionario CP_1 valutativo “Personal Profile”, elaborato dal e mai consegnato ai clienti CP_3 Pt_1
- la rilevanza degli accertamenti sull'attività svolta dal , avviati su denuncia CP_6 CP_3 della stessa;
Controparte_1
- la rilevanza della questione dell'ingiustificabilità e illogicità del fido che il , in luogo CP_3 di una liquidazione degli strumenti finanziari, aveva fatto attivare ai sig.ri sempre Pt_1 presso la stessa per euro 194.000,00; CP_1
- la rilevanza del contenuto dei moduli di investimenti sottoscritti, dove risultavano circostanze di evidente falsità riguardo a dati personali e patrimoniali dei tese a minimizzare la Pt_1 natura degli investimenti.
7) Si costituiva in giudizio l'appellata , la quale resisteva all'impugnazione Controparte_1 proposta dai sig.ri ribadiva la domanda di manleva nei confronti del . Pt_1 CP_3
8) Nessuno si costituiva per il sig. , il quale rimaneva contumace anche in secondo CP_3 grado.
9) La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1464/2018 pubblicata il 22.03.2018, pur considerando la documentazione sopravvenuta dal processo penale, rigettava, tuttavia,
l'appello, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale.
Il giudice di secondo grado, con tale pronuncia:
- chiariva che l'unica questione effettivamente controversa riguardava la consapevolezza da parte degli appellanti in ordine alla tipologia ed alla rischiosità degli investimenti compiuti, e, quindi (al di là della condotta illecita del promotore) il nesso di causalità con i danni da essi lamentati in causa;
pagina 7 di 18 - richiamava la sentenza di primo grado, laddove era stato dato per pacifico che i sig.ri Pt_1 avessero ricevuto gli estratti conto ed era stato ritenuto inverosimile che, nonostante la durata quadriennale del rapporto, gli stessi non avessero rilevato le discrasie esistenti tra la documentazione ufficiale della e quanto riferito dal promotore;
CP_1
- riteneva ingiustificabile l'affidamento riposto dagli attori sulle rendicontazioni rese dal
, atteso che la consapevolezza degli attori in ordine all'andamento dei propri CP_3 investimenti trovava conferma anche nei frequenti accessi dagli stessi compiuti via internet ai propri conti correnti;
- rilevava che non era stata dimostrata l'alta rischiosità dei prodotti acquistati, consistenti in polizze assicurative di tipo unit-linked e in fondi di investimento di diritto irlandese, sottoscritti a fronte dell'espressa dichiarazione resa dai clienti in ordine alla propria propensione al rischio ed ai propri obiettivi d'investimento, nonché previa informazione in ordine alle caratteristiche specifiche dei prodotti e consegna della relativa documentazione contrattuale;
- condivideva la valutazione svolta dal giudice di primo grado secondo cui le perdite subìte dagli attori erano dovute all'andamento non soddisfacente dei mercati finanziari, ritenendo irrilevante la documentazione relativa al procedimento penale promosso a carico del
. CP_3
10) Avverso la predetta sentenza, la famiglia proponeva ricorso per Cassazione, Pt_1 affidando le proprie ragioni a sette motivi di seguito sintetizzati:
I. nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342
c.p.c., avendo omesso la Corte d'Appello di prendere in esame le censure inerenti al comportamento tenuto dal , il riempimento abusivo della modulistica da parte dello CP_3 stesso e la mancata produzione del questionario valutativo da parte della Banca;
II. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., degli artt. 21- 30 - 31, comma terzo,
d.lgs. n. 58/1998, degli artt. 107 e 108 del Reg. n. 16190/2007 e degli artt. 61, nn. 7 e CP_6
11, 81, comma secondo, e 640 c.p., per aver omesso la Corte d'Appello di accertare il comportamento illecito del promotore finanziario, consistente nella formazione e nella consegna di rendiconti alterati, su carta intestata della di per sé escludenti la CP_1 configurabilità di un libero consenso negoziale;
III. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2702 c.c., non avendo considerato la Corte
d'Appello - nel dare atto del mancato disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui moduli pagina 8 di 18 d'investimento e della propensione al rischio dichiarata - che il valore di prova legale della scrittura privata non disconosciuta è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrittore e non si estende al contenuto intrinseco della scrittura. Diversamente, le dichiarazioni rese dal cliente in ordine alla consapevolezza della rischiosità e dell'inadeguatezza dell'investimento non hanno valore confessorio, implicando la compilazione truffaldina dei moduli l'abusivo riempimento degli stessi, dimostrabile con qualsiasi mezzo di prova;
IV. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., avendo la Corte d'Appello, nell'escludere la sussistenza dell'illecito, conferito rilievo ad elementi indiziari privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza;
V. violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1223, 1375, 2043 e 2697 c.c., degli artt. 40
e 41 c.p., dell'art. 31, comma terzo, d.lgs. n. 58/1998 e degli artt. 107 e 108 del Reg. CP_6 avendo la Corte d'Appello escluso la sussistenza del nesso causale con una inversione dell'onere della prova, ponendo a carico dei ricorrenti la dimostrazione dell'avvenuta esecuzione di operazioni contrastanti con le loro richieste e inadeguate al loro reale profilo di rischio, senza tenere conto della condotta illecita tenuta dal , la quale - CP_3 traducendosi nella violazione degli obblighi di correttezza, trasparenza ed informazione previsti dalla normativa di settore - comportava una presunzione di sussistenza del nesso causale con il pregiudizio arrecato al patrimonio degli investitori;
VI. violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2712, 2730, 2733, secondo e terzo comma,
e 2735, primo comma, c.c., per non avere la Corte d'Appello attribuito valore di prova legale al riconoscimento della propria responsabilità compiuto dal in un messaggio CP_3 inviato alla sig.ra configurabile come confessione stragiudiziale ed avente, Parte_3 quindi, efficacia di prova piena anche nei confronti della Banca, tenuta a rispondere non solo in solido con il promotore finanziario, ma anche a titolo oggettivo per la condotta tenuta dallo stesso;
VII. nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113
e 132 c.p.c., degli artt. 1218 e 2055 c.c. e degli artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 58/1998, avendo la
Corte d'Appello omesso di esaminare la domanda di accertamento della responsabilità contrattuale della proposta fin dal giudizio di primo grado e riproposta in sede di CP_1
pagina 9 di 18 gravame, in relazione all'omessa vigilanza sull'operato del promotore e sull'andamento dei rapporti instaurati con i clienti.
11) La resisteva con controricorso, contestando quanto ex adverso Controparte_1 sostenuto, mentre il sig. non svolgeva alcuna attività difensiva. CP_3
12) La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17180, pubblicata in data 15.06.2023, avendo ritenuto fondato il primo motivo di ricorso dei sig.ri dichiarati assorbiti gli Pt_1 ulteriori motivi, ha cassato la predetta sentenza della Corte d'Appello di Milano, avendo conclusivamente affermato che “La sentenza impugnata va pertanto cassata, in accoglimento del primo motivo, restando conseguentemente assorbiti gli altri motivi d'impugnazione, con cui si lamenta l'omesso accertamento della condotta illecita tenuta dal promotore finanziario e si censura l'esclusione del nesso di causalità tra lo stesso e il danno subìto dai ricorrenti, nonché della responsabilità della per omessa vigilanza sull'operato del . La CP_1 CP_3 causa va quindi rinviata alla Corte d'appello di Milano, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità”.
13) I sig.ri hanno, quindi, provveduto alla riassunzione della causa ex art. 392 c.p.c., Pt_1 innanzi alla Corte d'Appello di Milano, e, richiamando i principi affermati dalla Suprema Corte, ribadendo le ragioni da essi già svolte nei diversi gradi di giudizio, hanno chiesto, previo accertamento della responsabilità del convenuto , la condanna di questi e CP_3 dell'intermediario , in solido tra loro, al risarcimento del danno patito, sia Controparte_1 patrimoniale che non patrimoniale, nonché alla rifusione delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio.
14) Si è costituita in giudizio la convenuta , la quale ha impugnato e Controparte_1 contestato quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito, riproponendo l'iter argomentativo sostenuto nei precedenti gradi di giudizio e chiedendo, in ogni caso, di accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere manlevata e garantita dal . CP_3
15) Il convenuto è rimasto contumace. Controparte_3
16) Nel corso del giudizio:
- all'udienza del 23.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti di termini per conclusionali e repliche;
- successivamente, con ordinanza di rimessione in istruttoria del 04.02.2025, la Corte
(considerato che il convenuto sig. era stato dichiarato contumace in prima Controparte_3
pagina 10 di 18 udienza e che non risultava che fosse stata notificata a detto convenuto la comparsa di costituzione e risposta della contenente una domanda di manleva Controparte_1 nei suoi confronti) ha ordinato alla convenuta di notificare al convenuto Controparte_1 contumace la propria comparsa di costituzione e risposta contenente Controparte_3 domanda di manleva nei suoi confronti;
17) All'udienza del 18 giugno 2024, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.
Motivi della decisione
18) Preliminarmente, in ordine alle produzioni documentali degli appellanti, va chiarito che, per quanto riguarda l'utilizzabilità ai fini decisori del fascicolo attoreo di primo grado e dei documenti ivi depositati, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui l'inosservanza dell'art. 169, comma 2, c.p.c. produce effetti limitati alla decisione di prime cure. Pertanto, il deposito del fascicolo di parte nel giudizio di appello non costituisce introduzione di nuove prove documentali, laddove i documenti contenuti nel fascicolo di parte siano stati prodotti nel giudizio di primo grado nell'osservanza delle preclusioni probatorie e non vi sia contestazione sul suo contenuto, come pacifico nella fattispecie (cfr. Cass. Civ. n.
26030/2014).
Ne deriva la piena utilizzabilità delle produzioni contenute nel fascicolo di parte appellante ai fini della decisione.
Inoltre, deve ritenersi ammissibile la richiesta attrice di produzione di nuovi documenti per i quali gli appellanti hanno dichiarato di non averli potuti acquisire e produrre nei termini, ignorandone incolpevolmente l'esistenza sin dal giudizio di primo grado: si tratta, infatti, di documenti inerenti al procedimento penale a carico di , le cui indagini si sono Controparte_3 chiuse il 27.04.2015, ossia in epoca successiva allo spirare dei termini istruttori.
19) Ciò chiarito, avuto riguardo alle allegazioni delle parti e tenuto conto dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con la propria ordinanza di cassazione con rinvio n. 17180/2023, va, anzitutto, precisato che il thema decidendum sottoposto all'esame della Corte non può considerarsi limitato alla questione della consapevolezza da parte degli appellanti circa la pagina 11 di 18 tipologia e il profilo di rischio degli investimenti compiuti, ed a prescindere dalla condotta illecita tenuta nei loro confronti dal promotore finanziario.
Invero, la Suprema Corte, sul punto, ha sottolineato che “gli appellanti avevano specificamente censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto infondate le contestazioni riguardanti la riconducibilità agli attori delle scelte d'investimento da loro effettuate, sostenendo l'irrilevanza del mancato disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui relativi moduli, in ragione dell'abusivo riempimento degli stessi da parte del promotore finanziario, e facendo valere la mancata produzione in giudizio del questionario valutativo da lui redatto, da cui sarebbe dovuto emergere il loro reale profilo di rischio” (cfr. ordinanza Cassazione p. 11).
Pertanto, tali deduzioni – unitamente alla tesi sostenuta dagli appellanti sin dal primo atto introduttivo del giudizio – “dovevano ritenersi idonee a rimettere in discussione l'accertamento compiuto dal Tribunale, che al fine di escludere l'estraneità degli attori alle scelte
d'investimento si era limitato a dare atto dell'appartenenza agli stessi delle sottoscrizioni apposte sui relativi moduli, astenendosi da qualsiasi verifica in ordine alle modalità del riempimento degli stessi ed agli altri elementi addotti a sostegno della domanda” (cfr. ordinanza Cassazione pp. 11-12).
20) Al riguardo, va, poi, chiarito che a nulla rileva il fatto che i sig.ri non abbiano Pt_1 provveduto a disconoscere le sottoscrizioni da essi poste in calce ai moduli relativi agli ordini di investimento, atteso che gli stessi, da un lato, hanno sempre ammesso di averli firmati e che, dall'altro lato, ne hanno lamentato l'abusivo riempimento da parte del promotore finanziario, deducendo che il riempimento dei moduli sarebbe avvenuto “in difformità di quanto convenuto fra compilatore e sottoscrittore (contra pacta), considerato che i moduli venivano sottoposti alla firma dei opo che erano stati illustrati dal promotore con un Pt_1 contenuto diverso da quello in cui poi sono risultati da lui stesso compilati”, e, quindi, all'esito di falsa o carente informazione.
Come correttamente osservato dalla Suprema Corte nell'ordinanza che ha disposto il rinvio in questa sede “il mancato disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata rende incontestabile la sua provenienza dall'autore, ma non preclude a quest'ultimo la negazione della paternità del relativo contenuto mediante l'allegazione dell'abusivo riempimento, la quale richiede la proposizione della querela di falso soltanto nel caso in cui si sostenga che lo
pagina 12 di 18 stesso ha avuto luogo in assenza di qualsiasi pattuizione (c.d. absque pactis), e non anche qualora, come nella specie, si affermi che il riempimento è avvenuto in difformità di quanto convenuto (c.d. contra pacta). Il mancato disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul modulo di profilatura e sugli ordini d'investimento prodotti in giudizio non avrebbe pertanto impedito agli attori di dimostrare che il profilo di rischio a loro attribuito non corrispondeva a quello emergente dal questionario valutativo sottoposto alla loro attenzione, né che i prodotti finanziari acquistati per loro conto presentavano un margine di rischio superiore a quello consentito dal loro profilo: tale dimostrazione doveva ritenersi indispensabile ai fini dell'accertamento del rapporto di causalità tra il danno allegato a sostegno della domanda e la condotta del promotore finanziario” (cfr. ordinanza Cassazione p. 12).
21) Quanto alla valutazione, svolta dal giudice di primo grado, secondo cui, in relazione al danno lamentato in causa, non sarebbe configurabile una responsabilità del sig. CP_3 per il fatto che gli investimenti degli attori sarebbero stati conformi alla loro propensione al rischio correttamente formata, ad avviso della Corte tale valutazione non può essere condivisa, posto che, in senso contrario, si pone una serie di elementi, acquisiti e/o pacifici in causa, che meritano di essere puntualmente considerati e analizzati.
In particolare, la Corte rileva che, nel caso di specie:
i) non ha in alcun modo dimostrato che la qualificazione dei sig.ri Controparte_1 Pt_1 come “investitori intraprendenti” si fosse formata sulla base di informazioni acquisite in modo diligente, in ossequio agli obblighi di tutela dell'investitore (artt. 21, 30 e 31 TUF e artt. 39, 40,
45 e 107 Reg. n. 16190/07), non avendo mai prodotto in giudizio il questionario c.d. CP_6
“Personal Profile” sulla base del quale è stato assegnato tale profilo di rischio;
ii) appare irrilevante l'argomento dei presunti accessi internet ai conti correnti e deposito titoli posti in essere dagli appellanti, posto che tali operazioni risultano essere avvenute, secondo le tabelle di disaggregazione prodotte dalla in periodi successivi rispetto all'attivazione CP_1 dei rapporti, non escludendo dunque la possibile sussistenza di una truffa all'inizio degli stessi
(2007); che, inoltre, i dati relativi agli accessi prodotti paiono fuorvianti, ove si consideri che nelle tabelle risultano conteggiati anche tutti i semplici accessi operati dalla famiglia Pt_1 alla prima pagina del sito della i quali erano funzionali ad entrare in altre sezioni del CP_1 sito internet per ordinare pagamenti comuni o bonifici (cfr. tabelle di disaggregazione -
pagina 13 di 18 Allegato J prodotto dalla come doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, CP_1
c.p.c.);
iii) appare provata la ripetuta elaborazione e consegna da parte del sig. di CP_3 rendicontazioni non veritiere su carta intestata della con alterate consistenze superiori CP_1 al reale (cfr. ex multis doc. 5), nonché la pratica di invitare i clienti ad indebitarsi con l'istituto di credito: peraltro, tale condotta è stata confermata anche dallo stesso promotore finanziario nelle dichiarazioni spontanee dallo stesso rese nel processo penale iscritto a suo carico in data 28.04.2011. In tali affermazioni, il ammette che, rispetto ai propri clienti, “(…) CP_3 al fine di non deludere le loro aspettative, ho iniziato, dapprima verbalmente, successivamente con dei 'report' scritti su carta 'bianca' (…), ma, ultimamente, per alcuni, anche su report intestati (…), al fine di dimostrare loro un andamento dei loro CP_1 investimenti, non veritiero ma lusinghiero. (…) Quanto sopra ha comportato che di volta in volta mi presentavo loro con il mio computer, fingevo di analizzare di fronte a loro
(singolarmente) la loro posizione, la commentavo con soddisfazione e, nella maggior parte dei casi, la rappresentavo come 'in costante crescita', consapevole che ciò non corrispondeva
a verità”. E ancora: “Altra situazione che ho posto in essere al fine di non svelare il mio comportamento, danneggiando patrimonialmente i clienti, è stato quello di consigliare loro – quando chiedevano di disinvestire e quando non sono stato più in grado di aiutarli con le mie dirette sostanze – di indebitarsi con la banca (…)” (cfr. doc. 43); iv) nella sentenza penale di patteggiamento (cfr. Allegato I), la quale dà conto di condotte truffaldine realizzate dal sostanzialmente sovrapponibili con quelle compiute ai CP_3 danni dei sig.ri si rinviene, tra le persone offese indicate sotto i capi A e B di Pt_1 imputazione, anche la posizione degli appellanti;
v) appare meritevole di considerazione anche il fatto che, appena emersa la notizia della condotta illecita del e, quindi, scoperta la truffa di cui erano stati vittime, a fine CP_3 marzo 2011 (con liquidazione ad aprile 2011), i sig.ri i siano subito attivati ed abbiano Pt_1 posto fine agli investimenti ad alto rischio e speculativi, sì da contenere le perdite recuperando la minor somma in linea capitale di euro 271.297,00 (cfr. doc. 6), arrivando così
a scoprire di aver conseguito una perdita complessiva sul capitale nominale inizialmente investito pari ad euro 68.163,00.
pagina 14 di 18 22) Alla luce delle considerazioni svolte, delle evidenze versate in atti e della carenza probatoria rispetto all'onere di cui era onerata la deve ritenersi provato il nesso CP_1 causale sussistente tra il danno allegato dagli odierni appellanti e la condotta tenuta dal promotore finanziario.
Sul punto, con recente pronuncia la Suprema Corte ha ribadito che “In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario assolve l'obbligo informativo su di lui gravante ai sensi dell'art. 28 del Reg. n. 11522/1998 allorché raccolga preventivamente, all'atto CP_6 della sottoscrizione del contratto-quadro, il profilo finanziario dell'investitore e sottoponga a quest'ultimo schede contenenti le caratteristiche descrittive degli strumenti d'investimento recanti la specifica e separata indicazione della rischiosità e della inadeguatezza dell'operazione (…).Questa Corte ha più volte statuito che in caso di contestazione del cliente, che alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non fossero dovute (…). Ed inoltre, in tema di intermediazione finanziaria, il riscontrato inadempimento della banca agli obblighi di adeguata informazione ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno patito dall'investitore suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; quest'ultima, tuttavia, non può risolversi nella dimostrazione della generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, dovendo avere ad oggetto la sopravvenienza di fatti idonei a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria fra le parti” (Cass. civile, Sez. I, n. 12845/2025; precedentemente anche ordinanza n. 18293/2023, ove si legge che “… al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue
l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore”).
23) Rispetto al danno risentito dagli attori per gli investimenti speculativi ad essi fatti sottoscrivere dal convenuto e diffusamente documentati in causa, deve, pertanto, CP_3 essere affermata la responsabilità di detto convenuto e dell'intermediario per non avere questi in alcun modo dimostrato di aver correttamente adempiuto all'obbligo di informazione su di essi gravante, né, potendosi, peraltro, presumere, in capo agli attori, una adeguata conoscenza degli strumenti finanziari così come la sussistenza di una spiccata propensione al rischio da parte degli stessi, trattandosi, anzi, di profili smentiti dalla qualità degli attori che pagina 15 di 18 non risulta si fossero mai in precedenza misurati in investimenti in prodotti finanziari e che pacificamente ebbero ad affidare al promotore finanziario, evidentemente a fini conservativi, quanto da essi ricavato dalla vendita del bar da essi in precedenza gestito.
Per ciò che riguarda il danno risarcibile, per le considerazioni svolte, va riconosciuto agli attori il danno patrimoniale da essi lamentato e dedotto quale voce di danno emergente, costituito dalla differenza tra la somma consegnata inizialmente per gli investimenti (pari ad euro
500.000,00), detratti i disinvestimenti e i riscatti ricevuti o richiesti (pari ad euro 160.540,00), nonché il capitale recuperato dalla vendita finale (pari ad euro 271.297,00), sì da potersi quantificare detto danno complessivamente nell'importo di euro 68.163,00, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria secondo la variazione degli Indici ISTAT dalla data del fatto
(potendosi a tal fine indicare il mese di aprile 2011, quale momento in cui ebbe ad emergere la perdita) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi compensativi al tasso legale sulla somma via via rivalutata anno per anno (Cass. SS. UU. n.
1712/1995; da ultimo Cass. n. 7267/2018) dalla medesima data sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed ai soli interessi legali (da calcolarsi sulla somma rivalutata) da tale data sino al saldo effettivo.
24) Va, ulteriormente chiarito che, in difetto di ulteriore adeguata prova, il riconoscimento degli interessi compensativi pare idoneo a ristorare il pregiudizio derivante dal lucro cessante lamentato dai sig.ri Pt_1
25) Da ultimo, pare alla Corte che non possa essere accolta la domanda degli appellanti di risarcimento del danno non patrimoniale, posto che, trattandosi di danno conseguenza, in ordine allo stesso non risultano dedotte sufficienti allegazioni e prove.
26) Per le considerazioni svolte, nei termini sopra esposti, l'appello è meritevole di accoglimento, con conseguente riforma della sentenza del Tribunale impugnata e condanna della convenuta a restituire agli attori la somma di euro 9.484,28 a questa Controparte_1 corrisposta in data 22/4/2015 in esecuzione della sentenza di primo grado, da maggiorarsi degli interessi legali da tale data all'effettivo saldo.
27) Secondo il criterio della soccombenza, gli appellati e il sig. Controparte_1 [...]
vanno condannati in solido tra loro a rimborsare agli appellanti sig. CP_3 Parte_1 sig.ra sig.ra e sig.ra le spese di lite relative a tutti Parte_2 Parte_3 Parte_4
i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo, sulla base dei criteri previsti dal D.M.
pagina 16 di 18 applicabile all'esito del singolo grado di giudizio e del valore del presente procedimento, con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione, quanto al giudizio di appello ed al presente giudizio di rinvio, dei compensi relativi alla fase istruttoria/trattazione, trattandosi di attività non svolta in tali giudizi.
28) In accoglimento della domanda di manleva proposta dalla convenuta Controparte_1 nei confronti del convenuto sig. , va, infine, condannato il predetto a CP_3 CP_3 rimborsare alla convenuta quanto questa (in forza della solidarietà) Controparte_1 dovesse versare agli attori per capitale, interessi e spese in esecuzione della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c., a seguito dell'ordinanza n. 17180/2023 della
Corte di Cassazione pubblicata il 15.06.2023, che ha cassato la sentenza n. 1464/2018 della
Corte d'Appello di Milano, ed in totale riforma della sentenza del Tribunale n. 4145/2015 pubblicata in data 31/3/2015, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dagli appellanti e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e, per l'effetto, condanna gli appellati e Parte_4 Controparte_1 [...]
a pagare, in solido tra loro, in favore degli appellanti predetti la somma di euro CP_3
68.163,00, oltre rivalutazione monetaria secondo la variazione degli Indici ISTAT dalla data del fatto (aprile 2011) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi compensativi al tasso legale sulla somma via via rivalutata anno per anno (Cass. SS. UU. n.
1712/1995; da ultimo Cass. n. 7267/2018) dalla medesima data sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed ai soli interessi legali (da calcolarsi sulla somma rivalutata) da tale data sino al saldo effettivo;
2) condanna in solido gli appellati e a rifondere in Controparte_1 Controparte_3 favore degli appellanti e le spese Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 di lite dei vari gradi di giudizio, liquidate:
A) quanto al giudizio di primo grado iscritto al n. R.G. 56968/2012 (e conclusosi con la sentenza n. 4145/2015), in complessivi euro 13.430,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
pagina 17 di 18 B) quanto al giudizio di appello iscritto al n. R.G. 2312/2015 (e conclusosi con la sentenza n.
1464/2018), in complessivi euro 9.515,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA
e C.P.A. come per legge;
C) quanto al giudizio di legittimità iscritto al n. R.G. 16807/2018 (e conclusosi con la sentenza n. 17180/2023), in complessivi euro 7.655,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
D) quanto al presente giudizio di rinvio, in complessivi euro 9.991,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) in accoglimento della domanda di manleva proposta dall'appellata , Controparte_1 condanna l'appellato a rimborsare alla convenuta quanto Controparte_3 Controparte_1 questa dovesse versare agli attori per capitale, interessi e spese in esecuzione della presente sentenza;
4) condanna l'appellata a restituire agli appellanti l'importo di euro Controparte_1
9.484,28 (ad essa corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado), oltre interessi legali dalla data del pagamento (22/4/2015) sino all'effettivo saldo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18/6/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Alessandra Arceri
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Arceri Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2354/2023 promossa ex art. 392 c.p.c.
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
C.F. , elettivamente domiciliati in Milano, Via Freguglia n. 10,
[...] C.F._4 presso lo studio dell'avv. Barnaby Dosi (PEC: , che li Email_1 rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. Stefano Dell'Orto (PEC:
e all'avv. Andrea Reggio D'Aci (PEC: Email_2
), come da delega in atti. Email_3
ATTORI IN RIASSUNZIONE (già APPELLANTI)
CONTRO
(C.F. ), in persona del procuratore speciale e Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante dott. , elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi CP_2
pagina 1 di 18 n. 51, presso lo studio degli avvocati Marcello Cardi (PEC:
) e Marcello Rodinò di Miglione (PEC: Email_4
), che la rappresentano e difendono come Email_5 da delega in atti
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE (già APPELLATA)
E CONTRO
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE (già APPELLATO) - CONTUMACE
OGGETTO: Bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, nel presente giudizio di rinvio, in applicazione delle statuizioni della Corte di Cassazione rese con ordinanza n. 17180/2023 e in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 4145/2015:
⎯ accertare e dichiarare che il promotore finanziario si è reso Controparte_3 responsabile di ripetuto sistematico contegno illecito truffaldino ai danni dei signori Pt_1
e conseguentemente, che è
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 obbligato a risarcire il danno patito dagli attori in solido ex artt. 31, comma 3, TUF e 2049 c.c. con l'intermediario preponente Controparte_1
⎯ condannare in solido e l'intermediario Controparte_3 Controparte_1 al risarcimento di ogni e qualunque danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto dell'accertato illecito, da liquidarsi nella somma di euro 96.163,00 oltre interessi e rivalutazione sulle somme consegnate per investimenti per il periodo in cui le somme stesse sono state a disposizione della preponente, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia,
a favore dei signori attori e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
[...]
⎯ IN OGNI CASO, con condanna alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio, inclusa la fase di Cassazione, oltre spese generali, CPA e IVA di legge, nonché con ulteriore condanna alla restituzione dell'importo di euro 9.484,28 corrisposto provvisoriamente in esecuzione della sentenza di primo grado.
pagina 2 di 18 IN VIA ISTRUTTORIA, ai sensi dell'art. 394 e 233 c.p.c.., secondo cui nel giudizio di rinvio può sempre deferirsi il giuramento decisorio, occorrendo, i signori Parte_1 [...]
e rinnovano il deferimento del giuramento Pt_2 Parte_3 Parte_4 decisorio al signor sulle circostanze capitolate nell'atto di appello (pp. Controparte_3
100-101) del 15.06.2015 da intendersi qui ritrascritte.”
Per Controparte_1
“Conclusioni
- Rigettare tutte le domande anche istruttorie ex adverso formulate e, conseguentemente, confermare integralmente il provvedimento impugnato;
- in via subordinata all'accoglimento anche gradata della pretesa degli Attori in riforma del provvedimento impugnato:
(i) accertare e dichiarare l'omessa diligenza da parte degli Attori e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 1227, 2° co. c.c., rigettare tutte le domande rassegnate nei confronti dell'esponente;
(ii) in ogni caso, nella denegata ipotesi di riforma in qualsivoglia termine indicato dagli Attori, di accertare il concorso di colpa di controparte ai sensi dell'art. 1227, 1° co. c.c. e, conseguentemente, diminuire il danno secondo la gravità della colpa degli stessi e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
(iii) in ogni caso, nella denegata ipotesi di riforma in qualsivoglia termine indicato dagli Attori, accertare e dichiarare il diritto della ad essere manlevata e garantita dal Sig. CP_1 [...]
condannando quest'ultimo – già in questa sede - a rifondere alla le somme CP_3 CP_1 di denaro comprensive di spese legali che essa dovesse eventualmente essere condannata a pagare – anche se in solido – agli attori a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1218 c.c. e/o
2043 c.c. e/o a qualsiasi ulteriore titolo.
Si chiede, inoltre, volerci concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e insieme alle loro figlie e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 di seguito anche solo “i sig.ri o “la famiglia ), con atto di citazione in
[...] Pt_1 Pt_1 riassunzione ex art. 392 c.p.c. hanno introdotto il presente giudizio di rinvio a seguito pagina 3 di 18 dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 17180/2023, pubblicata in data
15/6/2023, con la quale è stata cassata con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Milano
n. 1464/2018, con la quale, nell'ambito di una causa da essi promossa per conseguire il risarcimento del danno per la condotta del promotore finanziario Controparte_4 della -, era stato respinto l'appello da essi proposto
[...] Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4145/2015 che aveva ritenuto infondate le pretese risarcitorie da essi avanzate in causa.
In particolare, la Suprema Corte, con la citata ordinanza n. 17180/2023 pubblicata il
15.06.2023, ha così deciso:
“accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.”
Vicende processuali
1) I coniugi e insieme alle loro figlie e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 agivano in giudizio innanzi al Tribunale di Milano, al fine di sentire condannare in
[...] solido il sig. e (di seguito anche solo “ Controparte_3 Controparte_1 [...]
” o “ ”) al risarcimento dei danni da essi patiti, patrimoniali e non, CP_1 CP_5 conseguenti a operazioni di investimento mobiliare curate da promotore finanziario infedele, ai sensi degli artt. 31, comma 3, d.lgs. n. 58/1998 (TUF) e 2049 c.c.
A fondamento di tale pretesa, veniva dedotto quanto segue:
- che nel dicembre 2007 i coniugi avevano deciso di vendere, dopo 20 anni, la propria Pt_1 attività di bar svolta con le figlie ed avevano affidato il ricavato, pari ad euro 500.000,00, al promotore finanziario sig. , di fin dal 1993, ad CP_3 CP_4 Controparte_1 essi noto da diversi anni in quanto assiduo cliente del loro locale bar;
- che gli stessi non avevano mai effettuato investimenti finanziari e che, pertanto, non volendo rischiare perdite, avevano chiesto un investimento sicuro allo scopo di conservare il capitale;
- che il , nel dicembre 2007, all'avvio dei rapporti (intrattenuti sino al 2011), CP_3 rassicurava gli attori che avrebbe investito il capitale conformemente alle loro richieste;
pagina 4 di 18 - che in tali anni il sig. aveva provveduto a versare sul conto corrente degli attori CP_3 trimestralmente gli interessi maturati dall'investimento, esibendo e consegnando loro rendicontazioni (poi rivelatesi nel procedimento penale) false, secondo le indicazioni inizialmente impartire dai clienti;
- che nell'aprile 2010 gli attori necessitavano di liquidità per acquistare una casa alla IG
, ma il , anziché procedere alla vendita dei titoli nella misura dei loro Parte_4 CP_3 bisogni, li persuadeva a chiedere l'apertura di un fido sempre con la stessa CP_1 inizialmente di euro 80.000,00, che aveva generato, poi, un debito pari ad euro 194.000,00 al
31.12.2010;
- che, da una verifica a campione svolta dalla il 24.02.2011, erano emerse numerose e CP_1 gravi irregolarità commesse dal in danno di molti clienti: pertanto, in data CP_3
28.03.2011 la era stata costretta a revocare il mandato al promotore, denunciando i CP_1 fatti alla - la quale, previa istruttoria, nel luglio 2011 sospendeva il CP_6 CP_3 dall'attività e nell'aprile 2012 lo radiava dall'albo - e alla Procura della Repubblica di Bergamo;
- che nel 2011 si era diffusa in paese la notizia che il aveva posto in essere una CP_3 serie di condotte truffaldine ai danni dei clienti;
- che, solo in tale contesto, gli attori avevano appreso che essi erano stati profilati dal quali “investitori intraprendenti”, benché il promotore fosse consapevole della loro CP_3 assoluta inesperienza nei mercati finanziari;
che, inoltre, gli importi trimestralmente accreditati sul loro conto corrente erano il ricavato di disinvestimenti non autorizzati (e non degli interessi maturati sugli investimenti, come invece dichiarato dal promotore);
- che tale profilatura era risultata strumentale a giustificare una serie di investimenti altamente rischiosi e speculativi;
- che, una volta scoperta la truffa, i vevano provveduto a disinvestire i titoli speculativi Pt_1 presenti nel loro portafoglio, apprendendo di avere subito una perdita di euro 68.163,00, oltre ai rendimenti mai percepiti sugli stessi per euro 19.358,00, per i quali chiedevano la condanna dei convenuti, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in euro
28.000,00, ed oltre interessi e spese.
2) Si costituiva in giudizio la convenuta , la quale, contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, evidenziava:
pagina 5 di 18 - che gli attori erano perfettamente consapevoli di tutte le operazioni, avendo ricevuto regolarmente tutti gli estratti conto e le conferme di tutte le operazioni di investimento e disinvestimento effettuate;
- che risultavano centinaia di accessi online al conto corrente e al conto titoli, a conferma del costante monitoraggio da parte dei clienti;
- che gli investimenti risultavano essere stati effettuati secondo le prescrizioni degli attori;
- che le perdite erano da collegarsi all'andamento del mercato, non dovendo pertanto rispondere delle stesse l'intermediario finanziario.
La Banca, inoltre, chiedeva in subordine, di accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere manlevata e garantita dal sig. . CP_3
3) Nessuno si costituiva per , il quale veniva dichiarato contumace. Controparte_3
4) Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4145/2015 pubblicata il 31.03.2015, rigettava le domande proposte dagli attori, condannando gli stessi a rifondere alla convenuta costituita le spese di lite liquidate in euro 7.475,00, oltre accessori. Controparte_1
Il giudice di primo grado, con tale pronuncia, rilevava:
- preliminarmente, che il mancato deposito da parte degli attori del proprio fascicolo di parte entro il termine perentorio ultimo, coincidente con il deposito delle comparse conclusionali ex art. 169 c.p.c., aveva precluso al Giudice di tenere conto in sede di decisione di tutta la documentazione prodotta ivi contenuta e non disponibile nel fascicolo d'ufficio;
- che gli attori, nel muovere le contestazioni sull'operato del , non avevano CP_3 provveduto a disconoscere le sottoscrizioni da essi poste in calce ai moduli di investimento;
- che, pertanto, gli attori avevano condiviso gli investimenti da essi stessi disposti, con l'effetto che le perdite denunciate non potevano essere ascritte alla condotta fraudolenta attuata dal
, ma all'andamento non soddisfacente dei mercati finanziari;
CP_3
- che, in definitiva, doveva ritenersi “non raggiunta una prova certa delle ragioni poste a fondamento delle contestazioni mosse dagli attori”.
5) Nelle more, il 27.04.2015, il Pubblico Ministero presso la Procura di Bergamo chiudeva le indagini contro il e, in data 24.03.2016, esercitava l'azione penale, citandolo a CP_3 giudizio per i reati di truffa pluriaggravata e continuata, appropriazione indebita e falso in scrittura privata, indicando come parti offese 98 clienti, tra i quali anche il sig. Parte_1
pagina 6 di 18 6) La famiglia proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, Pt_1 contestando l'intera statuizione del primo Giudice e censurando la decisione sul punto relativo alla conformità degli investimenti effettuati al proprio profilo di rischio.
In particolare, contestavano:
- l'irrilevanza giuridica dell'omesso disconoscimento delle sottoscrizioni poste dai sig.ri Pt_1 sui moduli di investimento;
- l'irrilevanza della presunta mancata contestazione di un riempimento abusivo della modulistica da parte del , in violazione di un accordo intercorso;
CP_3
- la rilevanza dell'omessa produzione in giudizio da parte della del questionario CP_1 valutativo “Personal Profile”, elaborato dal e mai consegnato ai clienti CP_3 Pt_1
- la rilevanza degli accertamenti sull'attività svolta dal , avviati su denuncia CP_6 CP_3 della stessa;
Controparte_1
- la rilevanza della questione dell'ingiustificabilità e illogicità del fido che il , in luogo CP_3 di una liquidazione degli strumenti finanziari, aveva fatto attivare ai sig.ri sempre Pt_1 presso la stessa per euro 194.000,00; CP_1
- la rilevanza del contenuto dei moduli di investimenti sottoscritti, dove risultavano circostanze di evidente falsità riguardo a dati personali e patrimoniali dei tese a minimizzare la Pt_1 natura degli investimenti.
7) Si costituiva in giudizio l'appellata , la quale resisteva all'impugnazione Controparte_1 proposta dai sig.ri ribadiva la domanda di manleva nei confronti del . Pt_1 CP_3
8) Nessuno si costituiva per il sig. , il quale rimaneva contumace anche in secondo CP_3 grado.
9) La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1464/2018 pubblicata il 22.03.2018, pur considerando la documentazione sopravvenuta dal processo penale, rigettava, tuttavia,
l'appello, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale.
Il giudice di secondo grado, con tale pronuncia:
- chiariva che l'unica questione effettivamente controversa riguardava la consapevolezza da parte degli appellanti in ordine alla tipologia ed alla rischiosità degli investimenti compiuti, e, quindi (al di là della condotta illecita del promotore) il nesso di causalità con i danni da essi lamentati in causa;
pagina 7 di 18 - richiamava la sentenza di primo grado, laddove era stato dato per pacifico che i sig.ri Pt_1 avessero ricevuto gli estratti conto ed era stato ritenuto inverosimile che, nonostante la durata quadriennale del rapporto, gli stessi non avessero rilevato le discrasie esistenti tra la documentazione ufficiale della e quanto riferito dal promotore;
CP_1
- riteneva ingiustificabile l'affidamento riposto dagli attori sulle rendicontazioni rese dal
, atteso che la consapevolezza degli attori in ordine all'andamento dei propri CP_3 investimenti trovava conferma anche nei frequenti accessi dagli stessi compiuti via internet ai propri conti correnti;
- rilevava che non era stata dimostrata l'alta rischiosità dei prodotti acquistati, consistenti in polizze assicurative di tipo unit-linked e in fondi di investimento di diritto irlandese, sottoscritti a fronte dell'espressa dichiarazione resa dai clienti in ordine alla propria propensione al rischio ed ai propri obiettivi d'investimento, nonché previa informazione in ordine alle caratteristiche specifiche dei prodotti e consegna della relativa documentazione contrattuale;
- condivideva la valutazione svolta dal giudice di primo grado secondo cui le perdite subìte dagli attori erano dovute all'andamento non soddisfacente dei mercati finanziari, ritenendo irrilevante la documentazione relativa al procedimento penale promosso a carico del
. CP_3
10) Avverso la predetta sentenza, la famiglia proponeva ricorso per Cassazione, Pt_1 affidando le proprie ragioni a sette motivi di seguito sintetizzati:
I. nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342
c.p.c., avendo omesso la Corte d'Appello di prendere in esame le censure inerenti al comportamento tenuto dal , il riempimento abusivo della modulistica da parte dello CP_3 stesso e la mancata produzione del questionario valutativo da parte della Banca;
II. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., degli artt. 21- 30 - 31, comma terzo,
d.lgs. n. 58/1998, degli artt. 107 e 108 del Reg. n. 16190/2007 e degli artt. 61, nn. 7 e CP_6
11, 81, comma secondo, e 640 c.p., per aver omesso la Corte d'Appello di accertare il comportamento illecito del promotore finanziario, consistente nella formazione e nella consegna di rendiconti alterati, su carta intestata della di per sé escludenti la CP_1 configurabilità di un libero consenso negoziale;
III. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2702 c.c., non avendo considerato la Corte
d'Appello - nel dare atto del mancato disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui moduli pagina 8 di 18 d'investimento e della propensione al rischio dichiarata - che il valore di prova legale della scrittura privata non disconosciuta è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrittore e non si estende al contenuto intrinseco della scrittura. Diversamente, le dichiarazioni rese dal cliente in ordine alla consapevolezza della rischiosità e dell'inadeguatezza dell'investimento non hanno valore confessorio, implicando la compilazione truffaldina dei moduli l'abusivo riempimento degli stessi, dimostrabile con qualsiasi mezzo di prova;
IV. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., avendo la Corte d'Appello, nell'escludere la sussistenza dell'illecito, conferito rilievo ad elementi indiziari privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza;
V. violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1223, 1375, 2043 e 2697 c.c., degli artt. 40
e 41 c.p., dell'art. 31, comma terzo, d.lgs. n. 58/1998 e degli artt. 107 e 108 del Reg. CP_6 avendo la Corte d'Appello escluso la sussistenza del nesso causale con una inversione dell'onere della prova, ponendo a carico dei ricorrenti la dimostrazione dell'avvenuta esecuzione di operazioni contrastanti con le loro richieste e inadeguate al loro reale profilo di rischio, senza tenere conto della condotta illecita tenuta dal , la quale - CP_3 traducendosi nella violazione degli obblighi di correttezza, trasparenza ed informazione previsti dalla normativa di settore - comportava una presunzione di sussistenza del nesso causale con il pregiudizio arrecato al patrimonio degli investitori;
VI. violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2712, 2730, 2733, secondo e terzo comma,
e 2735, primo comma, c.c., per non avere la Corte d'Appello attribuito valore di prova legale al riconoscimento della propria responsabilità compiuto dal in un messaggio CP_3 inviato alla sig.ra configurabile come confessione stragiudiziale ed avente, Parte_3 quindi, efficacia di prova piena anche nei confronti della Banca, tenuta a rispondere non solo in solido con il promotore finanziario, ma anche a titolo oggettivo per la condotta tenuta dallo stesso;
VII. nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113
e 132 c.p.c., degli artt. 1218 e 2055 c.c. e degli artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 58/1998, avendo la
Corte d'Appello omesso di esaminare la domanda di accertamento della responsabilità contrattuale della proposta fin dal giudizio di primo grado e riproposta in sede di CP_1
pagina 9 di 18 gravame, in relazione all'omessa vigilanza sull'operato del promotore e sull'andamento dei rapporti instaurati con i clienti.
11) La resisteva con controricorso, contestando quanto ex adverso Controparte_1 sostenuto, mentre il sig. non svolgeva alcuna attività difensiva. CP_3
12) La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17180, pubblicata in data 15.06.2023, avendo ritenuto fondato il primo motivo di ricorso dei sig.ri dichiarati assorbiti gli Pt_1 ulteriori motivi, ha cassato la predetta sentenza della Corte d'Appello di Milano, avendo conclusivamente affermato che “La sentenza impugnata va pertanto cassata, in accoglimento del primo motivo, restando conseguentemente assorbiti gli altri motivi d'impugnazione, con cui si lamenta l'omesso accertamento della condotta illecita tenuta dal promotore finanziario e si censura l'esclusione del nesso di causalità tra lo stesso e il danno subìto dai ricorrenti, nonché della responsabilità della per omessa vigilanza sull'operato del . La CP_1 CP_3 causa va quindi rinviata alla Corte d'appello di Milano, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità”.
13) I sig.ri hanno, quindi, provveduto alla riassunzione della causa ex art. 392 c.p.c., Pt_1 innanzi alla Corte d'Appello di Milano, e, richiamando i principi affermati dalla Suprema Corte, ribadendo le ragioni da essi già svolte nei diversi gradi di giudizio, hanno chiesto, previo accertamento della responsabilità del convenuto , la condanna di questi e CP_3 dell'intermediario , in solido tra loro, al risarcimento del danno patito, sia Controparte_1 patrimoniale che non patrimoniale, nonché alla rifusione delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio.
14) Si è costituita in giudizio la convenuta , la quale ha impugnato e Controparte_1 contestato quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito, riproponendo l'iter argomentativo sostenuto nei precedenti gradi di giudizio e chiedendo, in ogni caso, di accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere manlevata e garantita dal . CP_3
15) Il convenuto è rimasto contumace. Controparte_3
16) Nel corso del giudizio:
- all'udienza del 23.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti di termini per conclusionali e repliche;
- successivamente, con ordinanza di rimessione in istruttoria del 04.02.2025, la Corte
(considerato che il convenuto sig. era stato dichiarato contumace in prima Controparte_3
pagina 10 di 18 udienza e che non risultava che fosse stata notificata a detto convenuto la comparsa di costituzione e risposta della contenente una domanda di manleva Controparte_1 nei suoi confronti) ha ordinato alla convenuta di notificare al convenuto Controparte_1 contumace la propria comparsa di costituzione e risposta contenente Controparte_3 domanda di manleva nei suoi confronti;
17) All'udienza del 18 giugno 2024, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.
Motivi della decisione
18) Preliminarmente, in ordine alle produzioni documentali degli appellanti, va chiarito che, per quanto riguarda l'utilizzabilità ai fini decisori del fascicolo attoreo di primo grado e dei documenti ivi depositati, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui l'inosservanza dell'art. 169, comma 2, c.p.c. produce effetti limitati alla decisione di prime cure. Pertanto, il deposito del fascicolo di parte nel giudizio di appello non costituisce introduzione di nuove prove documentali, laddove i documenti contenuti nel fascicolo di parte siano stati prodotti nel giudizio di primo grado nell'osservanza delle preclusioni probatorie e non vi sia contestazione sul suo contenuto, come pacifico nella fattispecie (cfr. Cass. Civ. n.
26030/2014).
Ne deriva la piena utilizzabilità delle produzioni contenute nel fascicolo di parte appellante ai fini della decisione.
Inoltre, deve ritenersi ammissibile la richiesta attrice di produzione di nuovi documenti per i quali gli appellanti hanno dichiarato di non averli potuti acquisire e produrre nei termini, ignorandone incolpevolmente l'esistenza sin dal giudizio di primo grado: si tratta, infatti, di documenti inerenti al procedimento penale a carico di , le cui indagini si sono Controparte_3 chiuse il 27.04.2015, ossia in epoca successiva allo spirare dei termini istruttori.
19) Ciò chiarito, avuto riguardo alle allegazioni delle parti e tenuto conto dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con la propria ordinanza di cassazione con rinvio n. 17180/2023, va, anzitutto, precisato che il thema decidendum sottoposto all'esame della Corte non può considerarsi limitato alla questione della consapevolezza da parte degli appellanti circa la pagina 11 di 18 tipologia e il profilo di rischio degli investimenti compiuti, ed a prescindere dalla condotta illecita tenuta nei loro confronti dal promotore finanziario.
Invero, la Suprema Corte, sul punto, ha sottolineato che “gli appellanti avevano specificamente censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto infondate le contestazioni riguardanti la riconducibilità agli attori delle scelte d'investimento da loro effettuate, sostenendo l'irrilevanza del mancato disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui relativi moduli, in ragione dell'abusivo riempimento degli stessi da parte del promotore finanziario, e facendo valere la mancata produzione in giudizio del questionario valutativo da lui redatto, da cui sarebbe dovuto emergere il loro reale profilo di rischio” (cfr. ordinanza Cassazione p. 11).
Pertanto, tali deduzioni – unitamente alla tesi sostenuta dagli appellanti sin dal primo atto introduttivo del giudizio – “dovevano ritenersi idonee a rimettere in discussione l'accertamento compiuto dal Tribunale, che al fine di escludere l'estraneità degli attori alle scelte
d'investimento si era limitato a dare atto dell'appartenenza agli stessi delle sottoscrizioni apposte sui relativi moduli, astenendosi da qualsiasi verifica in ordine alle modalità del riempimento degli stessi ed agli altri elementi addotti a sostegno della domanda” (cfr. ordinanza Cassazione pp. 11-12).
20) Al riguardo, va, poi, chiarito che a nulla rileva il fatto che i sig.ri non abbiano Pt_1 provveduto a disconoscere le sottoscrizioni da essi poste in calce ai moduli relativi agli ordini di investimento, atteso che gli stessi, da un lato, hanno sempre ammesso di averli firmati e che, dall'altro lato, ne hanno lamentato l'abusivo riempimento da parte del promotore finanziario, deducendo che il riempimento dei moduli sarebbe avvenuto “in difformità di quanto convenuto fra compilatore e sottoscrittore (contra pacta), considerato che i moduli venivano sottoposti alla firma dei opo che erano stati illustrati dal promotore con un Pt_1 contenuto diverso da quello in cui poi sono risultati da lui stesso compilati”, e, quindi, all'esito di falsa o carente informazione.
Come correttamente osservato dalla Suprema Corte nell'ordinanza che ha disposto il rinvio in questa sede “il mancato disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata rende incontestabile la sua provenienza dall'autore, ma non preclude a quest'ultimo la negazione della paternità del relativo contenuto mediante l'allegazione dell'abusivo riempimento, la quale richiede la proposizione della querela di falso soltanto nel caso in cui si sostenga che lo
pagina 12 di 18 stesso ha avuto luogo in assenza di qualsiasi pattuizione (c.d. absque pactis), e non anche qualora, come nella specie, si affermi che il riempimento è avvenuto in difformità di quanto convenuto (c.d. contra pacta). Il mancato disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul modulo di profilatura e sugli ordini d'investimento prodotti in giudizio non avrebbe pertanto impedito agli attori di dimostrare che il profilo di rischio a loro attribuito non corrispondeva a quello emergente dal questionario valutativo sottoposto alla loro attenzione, né che i prodotti finanziari acquistati per loro conto presentavano un margine di rischio superiore a quello consentito dal loro profilo: tale dimostrazione doveva ritenersi indispensabile ai fini dell'accertamento del rapporto di causalità tra il danno allegato a sostegno della domanda e la condotta del promotore finanziario” (cfr. ordinanza Cassazione p. 12).
21) Quanto alla valutazione, svolta dal giudice di primo grado, secondo cui, in relazione al danno lamentato in causa, non sarebbe configurabile una responsabilità del sig. CP_3 per il fatto che gli investimenti degli attori sarebbero stati conformi alla loro propensione al rischio correttamente formata, ad avviso della Corte tale valutazione non può essere condivisa, posto che, in senso contrario, si pone una serie di elementi, acquisiti e/o pacifici in causa, che meritano di essere puntualmente considerati e analizzati.
In particolare, la Corte rileva che, nel caso di specie:
i) non ha in alcun modo dimostrato che la qualificazione dei sig.ri Controparte_1 Pt_1 come “investitori intraprendenti” si fosse formata sulla base di informazioni acquisite in modo diligente, in ossequio agli obblighi di tutela dell'investitore (artt. 21, 30 e 31 TUF e artt. 39, 40,
45 e 107 Reg. n. 16190/07), non avendo mai prodotto in giudizio il questionario c.d. CP_6
“Personal Profile” sulla base del quale è stato assegnato tale profilo di rischio;
ii) appare irrilevante l'argomento dei presunti accessi internet ai conti correnti e deposito titoli posti in essere dagli appellanti, posto che tali operazioni risultano essere avvenute, secondo le tabelle di disaggregazione prodotte dalla in periodi successivi rispetto all'attivazione CP_1 dei rapporti, non escludendo dunque la possibile sussistenza di una truffa all'inizio degli stessi
(2007); che, inoltre, i dati relativi agli accessi prodotti paiono fuorvianti, ove si consideri che nelle tabelle risultano conteggiati anche tutti i semplici accessi operati dalla famiglia Pt_1 alla prima pagina del sito della i quali erano funzionali ad entrare in altre sezioni del CP_1 sito internet per ordinare pagamenti comuni o bonifici (cfr. tabelle di disaggregazione -
pagina 13 di 18 Allegato J prodotto dalla come doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, CP_1
c.p.c.);
iii) appare provata la ripetuta elaborazione e consegna da parte del sig. di CP_3 rendicontazioni non veritiere su carta intestata della con alterate consistenze superiori CP_1 al reale (cfr. ex multis doc. 5), nonché la pratica di invitare i clienti ad indebitarsi con l'istituto di credito: peraltro, tale condotta è stata confermata anche dallo stesso promotore finanziario nelle dichiarazioni spontanee dallo stesso rese nel processo penale iscritto a suo carico in data 28.04.2011. In tali affermazioni, il ammette che, rispetto ai propri clienti, “(…) CP_3 al fine di non deludere le loro aspettative, ho iniziato, dapprima verbalmente, successivamente con dei 'report' scritti su carta 'bianca' (…), ma, ultimamente, per alcuni, anche su report intestati (…), al fine di dimostrare loro un andamento dei loro CP_1 investimenti, non veritiero ma lusinghiero. (…) Quanto sopra ha comportato che di volta in volta mi presentavo loro con il mio computer, fingevo di analizzare di fronte a loro
(singolarmente) la loro posizione, la commentavo con soddisfazione e, nella maggior parte dei casi, la rappresentavo come 'in costante crescita', consapevole che ciò non corrispondeva
a verità”. E ancora: “Altra situazione che ho posto in essere al fine di non svelare il mio comportamento, danneggiando patrimonialmente i clienti, è stato quello di consigliare loro – quando chiedevano di disinvestire e quando non sono stato più in grado di aiutarli con le mie dirette sostanze – di indebitarsi con la banca (…)” (cfr. doc. 43); iv) nella sentenza penale di patteggiamento (cfr. Allegato I), la quale dà conto di condotte truffaldine realizzate dal sostanzialmente sovrapponibili con quelle compiute ai CP_3 danni dei sig.ri si rinviene, tra le persone offese indicate sotto i capi A e B di Pt_1 imputazione, anche la posizione degli appellanti;
v) appare meritevole di considerazione anche il fatto che, appena emersa la notizia della condotta illecita del e, quindi, scoperta la truffa di cui erano stati vittime, a fine CP_3 marzo 2011 (con liquidazione ad aprile 2011), i sig.ri i siano subito attivati ed abbiano Pt_1 posto fine agli investimenti ad alto rischio e speculativi, sì da contenere le perdite recuperando la minor somma in linea capitale di euro 271.297,00 (cfr. doc. 6), arrivando così
a scoprire di aver conseguito una perdita complessiva sul capitale nominale inizialmente investito pari ad euro 68.163,00.
pagina 14 di 18 22) Alla luce delle considerazioni svolte, delle evidenze versate in atti e della carenza probatoria rispetto all'onere di cui era onerata la deve ritenersi provato il nesso CP_1 causale sussistente tra il danno allegato dagli odierni appellanti e la condotta tenuta dal promotore finanziario.
Sul punto, con recente pronuncia la Suprema Corte ha ribadito che “In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario assolve l'obbligo informativo su di lui gravante ai sensi dell'art. 28 del Reg. n. 11522/1998 allorché raccolga preventivamente, all'atto CP_6 della sottoscrizione del contratto-quadro, il profilo finanziario dell'investitore e sottoponga a quest'ultimo schede contenenti le caratteristiche descrittive degli strumenti d'investimento recanti la specifica e separata indicazione della rischiosità e della inadeguatezza dell'operazione (…).Questa Corte ha più volte statuito che in caso di contestazione del cliente, che alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non fossero dovute (…). Ed inoltre, in tema di intermediazione finanziaria, il riscontrato inadempimento della banca agli obblighi di adeguata informazione ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno patito dall'investitore suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; quest'ultima, tuttavia, non può risolversi nella dimostrazione della generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, dovendo avere ad oggetto la sopravvenienza di fatti idonei a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria fra le parti” (Cass. civile, Sez. I, n. 12845/2025; precedentemente anche ordinanza n. 18293/2023, ove si legge che “… al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue
l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore”).
23) Rispetto al danno risentito dagli attori per gli investimenti speculativi ad essi fatti sottoscrivere dal convenuto e diffusamente documentati in causa, deve, pertanto, CP_3 essere affermata la responsabilità di detto convenuto e dell'intermediario per non avere questi in alcun modo dimostrato di aver correttamente adempiuto all'obbligo di informazione su di essi gravante, né, potendosi, peraltro, presumere, in capo agli attori, una adeguata conoscenza degli strumenti finanziari così come la sussistenza di una spiccata propensione al rischio da parte degli stessi, trattandosi, anzi, di profili smentiti dalla qualità degli attori che pagina 15 di 18 non risulta si fossero mai in precedenza misurati in investimenti in prodotti finanziari e che pacificamente ebbero ad affidare al promotore finanziario, evidentemente a fini conservativi, quanto da essi ricavato dalla vendita del bar da essi in precedenza gestito.
Per ciò che riguarda il danno risarcibile, per le considerazioni svolte, va riconosciuto agli attori il danno patrimoniale da essi lamentato e dedotto quale voce di danno emergente, costituito dalla differenza tra la somma consegnata inizialmente per gli investimenti (pari ad euro
500.000,00), detratti i disinvestimenti e i riscatti ricevuti o richiesti (pari ad euro 160.540,00), nonché il capitale recuperato dalla vendita finale (pari ad euro 271.297,00), sì da potersi quantificare detto danno complessivamente nell'importo di euro 68.163,00, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria secondo la variazione degli Indici ISTAT dalla data del fatto
(potendosi a tal fine indicare il mese di aprile 2011, quale momento in cui ebbe ad emergere la perdita) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi compensativi al tasso legale sulla somma via via rivalutata anno per anno (Cass. SS. UU. n.
1712/1995; da ultimo Cass. n. 7267/2018) dalla medesima data sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed ai soli interessi legali (da calcolarsi sulla somma rivalutata) da tale data sino al saldo effettivo.
24) Va, ulteriormente chiarito che, in difetto di ulteriore adeguata prova, il riconoscimento degli interessi compensativi pare idoneo a ristorare il pregiudizio derivante dal lucro cessante lamentato dai sig.ri Pt_1
25) Da ultimo, pare alla Corte che non possa essere accolta la domanda degli appellanti di risarcimento del danno non patrimoniale, posto che, trattandosi di danno conseguenza, in ordine allo stesso non risultano dedotte sufficienti allegazioni e prove.
26) Per le considerazioni svolte, nei termini sopra esposti, l'appello è meritevole di accoglimento, con conseguente riforma della sentenza del Tribunale impugnata e condanna della convenuta a restituire agli attori la somma di euro 9.484,28 a questa Controparte_1 corrisposta in data 22/4/2015 in esecuzione della sentenza di primo grado, da maggiorarsi degli interessi legali da tale data all'effettivo saldo.
27) Secondo il criterio della soccombenza, gli appellati e il sig. Controparte_1 [...]
vanno condannati in solido tra loro a rimborsare agli appellanti sig. CP_3 Parte_1 sig.ra sig.ra e sig.ra le spese di lite relative a tutti Parte_2 Parte_3 Parte_4
i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo, sulla base dei criteri previsti dal D.M.
pagina 16 di 18 applicabile all'esito del singolo grado di giudizio e del valore del presente procedimento, con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione, quanto al giudizio di appello ed al presente giudizio di rinvio, dei compensi relativi alla fase istruttoria/trattazione, trattandosi di attività non svolta in tali giudizi.
28) In accoglimento della domanda di manleva proposta dalla convenuta Controparte_1 nei confronti del convenuto sig. , va, infine, condannato il predetto a CP_3 CP_3 rimborsare alla convenuta quanto questa (in forza della solidarietà) Controparte_1 dovesse versare agli attori per capitale, interessi e spese in esecuzione della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c., a seguito dell'ordinanza n. 17180/2023 della
Corte di Cassazione pubblicata il 15.06.2023, che ha cassato la sentenza n. 1464/2018 della
Corte d'Appello di Milano, ed in totale riforma della sentenza del Tribunale n. 4145/2015 pubblicata in data 31/3/2015, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dagli appellanti e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e, per l'effetto, condanna gli appellati e Parte_4 Controparte_1 [...]
a pagare, in solido tra loro, in favore degli appellanti predetti la somma di euro CP_3
68.163,00, oltre rivalutazione monetaria secondo la variazione degli Indici ISTAT dalla data del fatto (aprile 2011) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi compensativi al tasso legale sulla somma via via rivalutata anno per anno (Cass. SS. UU. n.
1712/1995; da ultimo Cass. n. 7267/2018) dalla medesima data sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed ai soli interessi legali (da calcolarsi sulla somma rivalutata) da tale data sino al saldo effettivo;
2) condanna in solido gli appellati e a rifondere in Controparte_1 Controparte_3 favore degli appellanti e le spese Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 di lite dei vari gradi di giudizio, liquidate:
A) quanto al giudizio di primo grado iscritto al n. R.G. 56968/2012 (e conclusosi con la sentenza n. 4145/2015), in complessivi euro 13.430,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
pagina 17 di 18 B) quanto al giudizio di appello iscritto al n. R.G. 2312/2015 (e conclusosi con la sentenza n.
1464/2018), in complessivi euro 9.515,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA
e C.P.A. come per legge;
C) quanto al giudizio di legittimità iscritto al n. R.G. 16807/2018 (e conclusosi con la sentenza n. 17180/2023), in complessivi euro 7.655,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
D) quanto al presente giudizio di rinvio, in complessivi euro 9.991,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) in accoglimento della domanda di manleva proposta dall'appellata , Controparte_1 condanna l'appellato a rimborsare alla convenuta quanto Controparte_3 Controparte_1 questa dovesse versare agli attori per capitale, interessi e spese in esecuzione della presente sentenza;
4) condanna l'appellata a restituire agli appellanti l'importo di euro Controparte_1
9.484,28 (ad essa corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado), oltre interessi legali dalla data del pagamento (22/4/2015) sino all'effettivo saldo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18/6/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Alessandra Arceri
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