Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/04/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Chiara Ilaria Bitozzi Presidente dott. Alina Rossato Giudice dott. Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n°5614 /2024 R.G. da con l'avv. CHIESA DONATELLA e VANZAN Parte_1
GIACOMO come da procura a margine del ricorso ricorrente contro contumace CP_1
Resistente
e con l'intervento del P.M. oggetto: modifica condizioni di divorzio
Conclusioni parte ricorrente:
“1) Dichiarare cessato l'obbligo di di concorrere al Parte_1 mantenimento del figlio economicamente autosufficiente, Persona_1 mediante l'assegnazione della abitazione di sua esclusiva proprietà sita in Padova, Riviera San Benedetto, 60 e, per l'effetto: 2) Revocare l'assegnazione a della abitazione in esclusiva CP_1 proprietà di quale modalità di concorso in natura al Parte_1 mantenimento ordinario del figlio maggiorenne con lei Per_1 convivente, non sussistendone i presupposti di legge, disponendo il termine per il rilascio dell'immobile unitamente alla restituzione di tutti gli arredi e corredi in proprietà di Parte_1
3) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari presso la competente
Agenzia del Territorio la cancellazione della trascrizione della sentenza n.
3112/2014 del Tribunale di Padova formalizzata in data 27 febbraio 2015 ai n.ri. 5741 RG/4143 RP. contenente il provvedimento di assegnazione
dell'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Padova, Foglio 88, Particella 89, Subalterno 16, A/2, Consistenza 6,5 vani, Riviera San
Benedetto, Piano T-3. 4) Condannare alla integrale rifusione delle spese di lite in Parte_2 ipotesi di costituzione in opposizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ricorreva avanti all'intestato Tribunale rappresentando quanto Parte_1 segue: di aver contratto matrimonio concordatario in data 22 dicembre 1990 con
, unione da cui nascevano , in data 4 luglio 1991 e CP_1 Per_2
, in data 25 febbraio 1994; Per_1 la separazione personale dei coniugi veniva dichiarata con sentenza del
Tribunale di Padova n. 127/2013 (doc. 1); con successiva sentenza n. 3112/2014 il Tribunale di Padova dichiarava lo scioglimento del matrimonio, accogliendo le domande conformi e congiunte formalizzate dalle parti (doc. 2); in particolare, la citata sentenza prevedeva l'obbligo di di Parte_1 concorrere al mantenimento ordinario dei due figli, maggiorenni ma non autosufficienti, mediante l'assegnazione della abitazione di sua esclusiva proprietà sita in Padova, Riviera San Benedetto, 60; quanto al figlio , oggi di anni 31, ad ottobre 2024, dopo dieci anni Per_1 dall'immatricolazione avvenuta in data 1 settembre 2014, ha conseguito il titolo accademico, completando il corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) (doc. 3); non ha provveduto ad alcuna comunicazione spontanea al Persona_1 padre, ma ha informato il genitore solo in risposta ad una sua richiesta di aggiornamento della condizione universitaria (doc. 4); ciò premesso, il ricorrente, ritenendo che il conseguimento del titolo accademico del figlio integri circostanza idonea a far cessare il Per_1 suo obbligo di concorrere al mantenimento del medesimo, formulava le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare cessato l'obbligo di di concorrere al Parte_1 mantenimento del figlio economicamente autosufficiente, Persona_1 mediante l'assegnazione della abitazione di sua esclusiva proprietà sita in
Padova, Riviera San Benedetto, 60 e, per l'effetto:
2) Revocare l'assegnazione a della abitazione in esclusiva CP_1 proprietà di quale modalità di concorso in natura al Parte_1 mantenimento ordinario del figlio maggiorenne con lei Per_1 convivente, non sussistendone i presupposti di legge, disponendo il termine
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per il rilascio dell'immobile unitamente alla restituzione di tutti gli arredi e corredi in proprietà di Parte_1
3) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari presso la competente
Agenzia del Territorio la cancellazione della trascrizione della sentenza n.
3112/2014 del Tribunale di Padova formalizzata in data 27 febbraio 2015 ai n.ri. 5741 RG/4143 RP. contenente il provvedimento di assegnazione dell'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Padova, Foglio
88, Particella 89, Subalterno 16, A/2, Consistenza 6,5 vani, Riviera San
Benedetto, Piano T-3.
4) Condannare alla integrale rifusione delle spese di lite in Parte_2 ipotesi di costituzione in opposizione”.
, non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della CP_1
notifica.
In data 9.04.25 si teneva l'udienza di comparizione delle parti avanti al
Giudice delegato, ove compariva solo il procuratore del ricorrente che insisteva nelle conclusioni di cui al ricorso.
Il GD, pertanto, tratteneva la causa in decisione immediata ex art 473bis 22, ult comma cpc, riservandosi di riferire al collegio.
Ciò premesso, la domanda del ricorrente di revoca del contributo al mantenimento del figlio , statuito nella sentenza divorzile n Per_1
3114/14 di Questo Tribunale, mediante l'assegnazione della casa familiare in favore di genitore convivente con i figli maggiorenni ma CP_1
non autosufficienti, merita accoglimento.
Per giurisprudenza ormai consolidata (vedi recente sentenza della Corte di
Cassazione n. 26875 del 20.09.2023) è onere del richiedente l'assegno di mantenimento provare non solo la mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Sotteso a tale principio è la considerazione che, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità del figlio a procurarsi la propria autosufficienza che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (vedi anche sentenza della Suprema Corte n. 12952/
2016).
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Secondo tale orientamento della Suprema Corte, infatti, l'età del figlio maggiorenne integra la prova presuntiva della non debenza del mantenimento per cui sarà sempre quest'ultimo a dovere dare prova del contrario, ovvero di avere diritto al mantenimento, e ciò anche nei procedimenti volti alla cessazione di un obbligo di mantenimento precedentemente accertato. In altre parole, in quest'ultima ipotesi si inverte l'onere della prova che, per regola generale ex art. 2697 c.c., grava su chi formula la domanda.
Venendo al caso in esame, la sig unico soggetto legittimato a CP_1 contrastare la domanda attorea, in quanto assegnataria dell'abitazione familiare quale contributo paterno al mantenimento dei figli maggiorenni conviventi e non autosufficienti (secondo le condizioni della sentenza divorzile, mai modificata), non costituendosi, non ha addotto alcun elemento che giustifichi la permanenza del diritto del figlio ad Per_1 essere mantenuto dal padre. Questo, infatti, secondo le allegazioni paterne, si è laureato in medicina e Chirurgia nell'ottobre del 2024, abbondantemente fuori corso, atteso che si era immatricolato nel settembre del 2014. Si deve, pertanto, concludere che (oggi di anni 31) non Per_1 si sia reso ancora indipendente economicamente a causa del suo comportamento inerte/colpevole . Per il cd “figlio adulto”, infatti, in ragione del principio di autoresponsabilità, è necessario valutare con maggior rigore, caso per caso, se questi abbia ancora diritto al mantenimento in base alla prova, che lo stesso deve fornire, di avere curato nel migliore dei modi la propria preparazione, professionale o tecnica, e di avere cercato con impegno di entrare nel mondo del lavoro. Nel caso in esame alcuna giustificazione è stata fornita del ritardo nel conseguimento della laurea, giustificazione, ripetesi, spettante alla resistente.
Stante la natura del giudizio e la non opposizione della resistente, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza n 3112/14 del Tribunale di
Padova, così decide:
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1) revoca, a far data dalla domanda, l'obbligo di di concorrere al Parte_1 mantenimento del figlio mediante l'assegnazione a Persona_1 CP_1 della abitazione di sua esclusiva proprietà sita in Padova, Riviera
[...]
San Benedetto, 60;
2) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso la competente
Agenzia del Territorio la cancellazione della trascrizione della sentenza n.
3112/2014 del Tribunale di Padova formalizzata in data 27 febbraio 2015 ai n.ri. 5741 RG/4143 RP. contenente il provvedimento di assegnazione dell'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Padova, Foglio
88, Particella 89, Subalterno 16, A/2, Consistenza 6,5 vani, Riviera San
Benedetto, Piano T-3;
3) nulla sulle spese di lite.
Padova, 14/04/2025
Il Presidente est.
Chiara Ilaria Bitozzi
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