Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/04/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2005 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2005 /2023, promossa da:
, parte nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
CECCHETTI DANIELA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. CP_2
BOZZA SIMONA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI
AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO FIGLIA MINORE
Per parte ricorrente:
“Chiede quindi che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia:
- disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della figlia minore Persona_1
con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione materna in
[...]
Otricoli, Via Roma n. 30, ove attualmente la minore vive, disponendo altresì che le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali
e aspirazioni;
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la minore secondo gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 23.10.2024 in conformità al provvedimento di questo Ecc.mo
Tribunale del 06.05.2024, e quindi che la minore possa permanere con il padre:
a) una settimana (quella in cui la bambina trascorre il fine settimana con la mamma): il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola, con accompagnamento a scuola il giorno successivo
b) e l'altra settimana (quella in cui la bambina trascorre il week end con il papà): il martedì, dall'uscita della scuola con accompagnamento a scuola il giorno successivo ed il venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì con accompagnamento a scuola;
c) durante il periodo natalizio, ad anni alterni, per il periodo dal 24-30 dicembre con un genitore e per il periodo 31 dicembre – 6 gennaio con l'altro genitore;
d) durante il periodo delle vacanze pasquali: per tre giorni, alternando annualmente il periodo dal giovedì Santo al giorno di Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì;
- per tale effetto, rigettare la richiesta del padre di tenere con sé la minore, nella settimana in cui egli tiene con sé la figlia nel week end, dal giovedì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina;
- disporre, in conformità ai predetti accordi, che la minore possa permanere a settimane alterne con i genitori durante le vacanze estive e natalizie, salvo quanto previsto al precedente punto c);
- ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro entro il giorno 31 maggio di ogni anno il periodo in cui trascorrerà con la minore le vacanze al mare o in montagna o presso altra destinazione;
- dare atto che le modalità di frequentazione sopra descritte potranno subire variazioni in dipendenza delle necessità e delle esigenze scolastiche, ricreative e di vita della minore e delle necessità dei genitori stessi, anche in considerazione dei turni di lavoro della sig.ra , CP_1
e che in tali ipotesi i genitori avranno cura di concordare eventuali mutamenti di giorni e orari con congruo anticipo e di comunicarsi con adeguato preavviso le eventuali proposte di variazione, nel rispetto del principio di collaborazione e sostegno;
- disporre che per tutte le festività verrà seguito il criterio dell'alternanza, principio generale per disciplinare i rapporti tra i genitori e figli;
- disporre l'obbligo del sig. di corrispondere in favore della sig.ra CP_2 CP_1 mediante bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di euro 400,00 mensili, rivalutabile automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat, confermando il percepimento da parte della ricorrente del 100% dell'assegno unico per il nucleo familiare, come già avviene;
- disporre che il padre partecipi al 50% alle spese scolastiche, ricreative, mediche e straordinarie per la minore nel rispetto del protocollo del 27.06.2018 del Tribunale di Terni, provvedendo al rimborso dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa;
- disporre che entrambi i genitori avranno l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti dei propri recapiti, anche telefonici, nonché gli eventuali spostamenti della figlia in località diverse dal luogo di residenza abituale, e che entrambi dovranno far sì che la bambina mantenga buoni rapporti con i nonni sia paterni che materni, impegnandosi reciprocamente
a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
- disporre che ogni genitore potrà vedere o avere contatti anche telefonici con Persona_1 lei durante i periodi permanenza presso l'altro genitore a richiesta della stessa o dell'altro genitore;
- disporre che, durante i periodi di convivenza con la minore, i genitori abbiano l'obbligo di: non ostacolare o limitare i contatti della figlia con l'altro genitore e/o con i familiari dello stesso ed in particolare con i nonni;
informare con congruo anticipo l'altro genitore circa impegni ed eventi riguardanti la vita scolastica, sportiva e ludica della figlia nonché dare tempestiva notizia al genitore non convivente in caso di malattia della figlia e consentirne le visite.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
Per parte resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore,
[...]
nata a [...] il [...]; Persona_1
- disporre che la bambina possa permanere con il padre secondo il seguente schema bisettimanale: una settimana la bambina trascorrerà con il padre il martedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina, e quindi con pernottamento e accompagnamento a scuola,
e il giovedì, dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina, sempre con pernottamento e accompagnamento a scuola;
la settimana successiva la bambina trascorrerà con il padre il martedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina con pernottamento e accompagnamento a scuola, e dal giovedì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
- Disporre che il padre accompagni la bambina a scuola tutti i lunedì mattina, anche in quelli non di sua competenza. - Disporre che nel periodo di vacanza estiva e natalizia, la bambina possa rimanere con i genitori per 7 giorni consecutivi, a settimane alterne, mentre durante le festività pasquali disporre che il periodo di permanenza della minore presso ciascun genitore comprenda la metà del periodo di vacanza.
- Disporre che l'alternanza durante tutti i periodi di vacanza debba garantire che vengano altresì ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e
Lunedi dell'Angelo nonché 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive.
- Disporre che nessun contributo per il mantenimento venga versato da un genitore all'altro poiché la collocazione della minore presso ciascun genitore è quasi paritaria (14 giorni presso il padre e 16 presso la madre) e i redditi percepiti dalle parti sono analoghi (se non inferiori per il padre), e, pertanto, disporre l'obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto della figlia nei periodi di rispettiva permanenza, ad eccezione che per le spese di natura straordinaria (mediche non mutuabili, farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc.) che dovranno comunque essere sostenute in misura del 50 % da ciascun genitore.
- Disporre che, in virtù della minima differenza di giorni di collocamento della minore presso
i genitori (2 giorni nell'arco del mese), la Sig.ra possa continuare a percepire CP_1 interamente l'assegno unico per i figli a carico.
- Disporre che quando la madre non è in casa, la bambina venga condotta dal padre o dalla nonna paterna o dalla compagna convivente del padre, o, in alternativa, la madre, qualora non intenda affidare la bambina a nessuno dei soggetti indicati, provveda ad incaricare un adulto di fiducia o una baby-sitter della cura della minore (in tale ultimo caso, ad esclusive spese della madre, vista la disponibilità dei familiari appena citati) e che, comunque, la bambina non possa essere affidata alle cure della sorella, anch'essa minorenne.
- Disporre che ogni genitore possa avere contatti con la bambina nel periodo in cui ella si trova con l'altro genitore, sia telefonici che fisici, e, comunque, sempre qualora la bambina ne manifesti il desiderio.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.10.2023, ha chiesto venissero disciplinate le CP_1 modalità di affidamento e mantenimento della figlia minore nata dalla Persona_1 relazione con La ricorrente ha esposto: CP_2
- di avere intrattenuto convivenza more uxorio dal 2015 al 2022 con da cui è CP_2 nata a [...] il [...] la figlia riconosciuta da entrambi i Persona_1 genitori e convivente con la madre;
-che da una precedente convivenza la ricorrente ha avuto la figlia , nata a [...] Persona_2
Donato d'Enza il 24.01.2009, anch'ella convivente con la madre, al cui mantenimento il padre contribuisce versando mensilmente la somma di € 200,00 per i mesi da Controparte_3 gennaio ad aprile di ogni anno e € 300,00 per i mesi da maggio a dicembre, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che durante la convivenza con la coppia con le due minori viveva in un CP_2 appartamento in Otricoli, concesso in comodato d'uso dalla madre del resistente;
-che cessata la convivenza nell'agosto 2023, il resistente è rimasto a vivere nella casa familiare e in accordo con l'ex compagno la ricorrente ha trasferito la propria residenza e quella delle due minori in un appartamento in Otricoli, acquistato con denaro in parte ricevuto dal CP_2
(€ 25.000,00) e in parte (€ 24.000,00) donatole dalla propria madre;
- di svolgere l'attività di barista a Magliano Sabina con orario di lavoro dalle ore 5,30 alle ore 14,00 e retribuzione mensile di € 800,00/850,00 circa, oltre all'assegno unico per il nucleo familiare pari ad € 443,20/mese;
- che il resistente, giardiniere in proprio, con redditi pari a circa € 800,00/1.000,00, integrati da lavori di potatura stagionale, non avrebbe mai versato alcun contributo per il mantenimento della figlia, non versando neppure la quota delle spese straordinarie quali la mensa e l'acquisto del corredo scolastico;
- che il padre avrebbe visto la figlia minore in modo saltuario, incontrandola negli ultimi mesi prima della proposizione del ricorso per pochi minuti in sporadiche occasioni, disinteressandosi completamente della figlia e rifiutandosi di collaborare nella gestione quotidiana della bambina, con onere integralmente a carico della ricorrente.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento della figlia, con affidamento condiviso della minore, ampie modalità di frequentazione padre figlia e determinazione del contributo da porre a carico del padre per il mantenimento della minore pari ad € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre a formulare le ulteriori richieste riportate in epigrafe;
con vittoria di spese.
All'udienza dell'11.1.2024 è stata accolta la richiesta del difensore della parte ricorrente di disporre la rinnovazione del termine per la notifica del ricorso introduttivo non perfezionatasi nei termini precedentemente assegnati.
In data 29.4.2024 si è costituito contestando le allegazioni contenute nel ricorso CP_2 introduttivo. Il resistente ha esposto:
-di essersi sempre interessato alla figlia cercando di esercitare con ampiezza la di lei frequentazione dal momento della cessazione della convivenza, nonostante l'organizzazione settimanale delle visite gestita in maniera unilaterale dalla ricorrente;
-di aver trascorso dal momento della cessazione della relazione con la ricorrente nell'estate del 2023, i mesi di luglio, agosto e parte del mese di settembre (fino al 12) con la figlia in
Trentino insieme con la propria madre, e di aver visto la figlia da momento dell'inizio dell'anno scolastico più di due volte a settimana, dovendo subire le scelte unilaterali della ricorrente quanto agli orari e ai giorni di frequentazione;
-di aver rispettato il calendario di incontri unilateralmente determinato dalla ricorrente al fine di non compromettere le relazioni con la stessa, subendo cambi di programma repentini, e l'assenza di ciclicità nelle frequentazioni, avendo frequentato la figlia con modalità variabili, disciplinate in considerazione dei turni di lavoro della ricorrente;
-di aver proposto alla di tenere con sé la figlia nei momenti di impegni lavorativi della CP_4 stessa, non condividendo e osteggiando la scelta della di lasciare la figlia CP_4 [...]
insieme con la sorella maggiore in casa, stante la minore età della stessa;
Per_1
-di aver trascorso lunghi periodi con la figlia, comprensivi di pernottamento oltre che per gli oltre due mesi durante le vacanze estive, per due settimane nel periodo natalizio conducendola con sé in un viaggio in Croazia;
-di aver sempre provveduto al mantenimento della figlia, e di aver sostenuto in maniera rilevante la ricorrente per l'acquisto della abitazione di attuale residenza donandole l'importo di € 25.000 provento del risarcimento ottenuto dal padre a causa del tardivo riconoscimento;
-di aver acconsentito che fosse la ricorrente a riscuotere per intero l'assegno unico per la figlia minore, lasciando la propria quota del 50% di tale importo;
-di ritenere opportuno per la minore una frequentazione paritetica del padre e della madre, per settimane alternate al fine di consentire piena relazione con entrambi, nel rispetto del diritto della minore alla bigenitorialità, con conseguente mantenimento diretto della figlia nei periodi di permanenza presso ciascun genitore;
tanto premesso il resistente ha chiesto venisse disposto l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento a settimane alterne presso l'abitazione di ciascun genitore, e con mantenimento diretto e suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra le parti, con espressa richiesta di poter tenere con sé la figlia nei periodi di lavoro della madre, evitando che fosse la sorella maggiore della minore a provvedere al di lei accudimento;
con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione sono comparse le parti dichiarando: la ricorrente di risiedere con le due figlie in immobile di proprietà, e percepire come barista reddito mensile medio di euro 900 per 14 mensilità, oltre a percepire il 100% dell'assegno unico per la figlia Persona_1 di 200 euro mensili (e ulteriori somme per il mantenimento della figlia nata da precedente unione), di essere gravata da rate mensili di € 350 mensili per acquisto mobili e di € 166 mensili per acquisto motoveicolo;
il resistente di risiedere in immobile di proprietà della madre, di svolgere attività di giardiniere non dipendente percependo reddito pari a circa € 800 mensili per 12 mensilità, di non avere proprietà immobiliari e di non avere risparmi (avendo trasferito le somme ottenute per il risarcimento del danno endo-familiare corrisposto dal padre in parte alla madre e in parte - € 25.000- alla ricorrente per permetterle l'acquisto della casa di abitazione). All'esito dell'udienza le parti, pur senza rinunciare alle rispettive domande, in via provvisoria, hanno raggiunto il seguente accordo per la disciplina delle modalità di frequentazione padre figlia: “le parti, senza rinuncia alle rispettive domande e solo a fine di meglio organizzare le frequentazioni fino all'emissione del provvedimento, si accordano affinché la bambina possa permanere con il padre il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola con accompagnamento a scuola il giorno successivo e a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola. Il prossimo weekend permarrà con il padre. Inoltre, il padre si impegna ad accompagnare a scuola la bambina tutti i lunedì.”. Sono stati quindi concessi termini alla parte ricorrente per deposito di memorie considerando la tardiva costituzione del resistente. Alla successiva udienza le parti hanno raggiunto ulteriore accordo per disciplinare la disciplina dei periodi di vacanza estiva: “la minore permarrà con ciascun genitore per una settimana;
la minore permarrà con la madre dal 15.06 al 30.06 con interruzione delle frequentazioni del padre;
permarrà con il padre per il mese di agosto con interruzione delle frequentazioni della madre”. Alla successiva udienza le parti hanno rappresentato di non aver raggiunto un accordo sulle modalità di frequentazione padre figlia, pur rinunciando il padre alla richiesta di affidamento paritetico e la madre alle originarie domande sulle modalità di frequentazione, e residuando altresì contrasto sulla disciplina del mantenimento della minore, chiedendo il padre il mantenimento paritetico fermo l'accordo relativo alla riscossione da parte delle ricorrente dell'intero importo dell'assegno unico, e chiedendo la madre venga determinato contributo al mantenimento da porre a carico del padre.
Sono stati quindi concessi termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. e la causa è stata riservata in decisione al Collegio sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.
Affidamento della figlia minore delle parti
Non residua contrasto tra i genitori quanto all'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori e alla ampia disciplina delle frequentazioni padre figlia.
L'unico contrasto che residua, rispetto all'originario accordo raggiunto nel corso del procedimento, è relativo alla richiesta formulata dal ricorrente di ampliare il periodo di permanenza della figlia durante il fine settimana di spettanza paterna, allo stato decorrente dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, che il resistente richiede di ampliare facendolo decorrere dal giovedì all'uscita di scuola.
La ricorrente si oppone a tale ampiamento ritenuto non conforme all'interesse della minore, lamentando la necessità per la figlia di permanere più a lungo nell'abitazione materna data la presenza della sorella, e allegando la assenza per motivi di lavoro del padre che lascerebbe la minore con la nonna paterna.
Il Collegio ritiene che vertendo il contrasto tra le parti su due pomeriggi mensili e due pernottamenti, che il padre richiede di ampliare, tale richiesta vada accolta, poiché non muta l'equilibrio in essere e permette alla figlia di trascorre più tempo presso il padre, consentendole piena relazione con entrambi i genitori. Le affermazioni della ricorrente che nelle settimane in cui la minore è presso il padre, qualora ampliate, la figlia frequenterebbe la casa materna e quindi la sorella solo per due pomeriggi e per due notti, non colgono nel segno in considerazione dell'ampio periodo di permanenza presso la casa materna nella settimana successiva che permette piena compensazione del giorno in cui la figlia permarrà in più con il padre.
Per i periodi di vacanza scolastica deve essere riprodotto in dispositivo l'accordo raggiunto tra le parti da ritenere congruo.
Quanto alle ulteriori richieste formulate dalla parti nelle rispettive conclusioni, con istanze tese a pretendere una dettagliata disciplina delle relazioni genitori figlia, ferma la necessità di piena comunicazione tre la parti, per gestire la genitorialità condivisa, quanto alle scelte di ciascun genitore in merito ai periodi di permanenza della figlia presso di sé, le stesse rientrano nell'ambito della ordinaria gestione rimessa al genitore nel momento della convivenza con il figlio. Ciascun genitore deve assumersi la responsabilità delle scelte compiute quando la figlia
è con lo stesso, sia quanto alle persone scelte per l'accudimento della figlia nei periodi di momentanea assenza, sia quanto alla modalità di tale gestione, con l'unico limite di eventuali pericoli per la minore, che permetteranno all'altro genitore di intervenire. Una fisiologica gestione della genitorialità condivisa impone fiducia reciproca e rispetto delle scelte dell'altro genitore, qualora non contrarie all'interesse della minore, che devono presumersi assunte in piena coscienza e responsabilità da ciascun genitore.
Mantenimento della figlia minore
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento della figlia in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E', inoltre, necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto,
i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La ricorrente svolge attività lavorativa come barista percependo reddito di circa € 900,00 (denuncia dei redditi 730/2024 reddito complessivo lordo annuo € 12.415), non ha costi abitativi risiedendo in immobile di proprietà acquistato anche grazie all'aiuto economico del resistente che ha corrisposto a tal fine € 25.000,00, percepisce per intero l'assegno unico per la figlia pari ad € 240 mensili circa (oltre a percepire assegno unico e contributo al mantenimento per la figlia primogenita nata da precedente unione), ha esposizioni debitorie essendo gravata da due rate mensili una per € 350,00 l'altra per € 166.
Il resistente svolge attività di giardiniere e ha dichiarato di percepire reddito mensile medio di
€ 800,00 (dalla dichiarazione dei redditi risultano redditi notevolmente inferiori pari a reddito complessivo annuale lordo di € 4.304 cfr. 730/2024), non ha costi abitativi risiedendo in immobile di proprietà della madre, non ha risparmi avendo destinato il risarcimento ricevuto dal padre in parte all'acquisto della casa di residenza della ricorrente (alla stessa intestata per intero) in parte secondo quanto dischiarato alla ristrutturazione della casa di abitazione.
Alla luce di tali risultanze, preso atto dell'accordo tra le parti affinché l'intero assegno unico sia percepito dalla ricorrente, e del rilevante contributo erogato dal resistente per l'acquisto della casa di abitazione della ricorrente, valutati i redditi delle parti, considerate le esigenze della minore, e i tempi di permanenza della stessa presso i genitori (laddove per il maggior tempo trascorso presso la madre può ritenersi congruo l'importo percepito dalla stessa a titolo di assegno unico di spettanza paterna al quale il resistente ha volontariamente rinunciato), si stima equo prevedere che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario della figlia nei periodi di permanenza presso di sé.
In considerazione del disposto mantenimento diretto le spese straordinarie, da ripartire al 50% tra i genitori, oltre a comprendere le voci indicate Protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, devono necessariamente comprendere altre voci di spese che dovranno essere, parimenti, ripatire al 50% tra i genitori quali:
-i costi per l'abbigliamento della minore:
-ogni spesa di trasporto;
-le spese per la mensa scolastica;
-le spese per il materiale scolastico acquistato ad inizio e in corso dell'anno; - ogni ulteriore spesa diversa dai costi di vitto, alloggio presso l'abitazione dell'altro genitore e dai costi delle vacanze in cui la minore si sia recata con il genitore con il quale si trovava.
L'assegno unico come sopra detto, in considerazione dell'accordo tra le parti sul punto verrà percepito per intero dalla ricorrente.
Spese di giudizio
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto Persona_1 della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione, salute, determinazione del luogo di residenza abituale - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore medesima, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della stessa, disponendone il collocamento presso la madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé la minore, in difetto di diverso accordo scritto, con le seguenti modalità:
una settimana la bambina trascorrerà con il padre il martedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina, e quindi con pernottamento e accompagnamento a scuola, e il giovedì, dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina, sempre con pernottamento e accompagnamento a scuola;
la settimana successiva la bambina trascorrerà con il padre il martedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina con pernottamento e accompagnamento a scuola, e dal giovedì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
il padre accompagnerà la bambina a scuola tutti i lunedì mattina, anche in quelli non di sua competenza;
nel periodo di vacanza estiva, la minore permarrà con ciascun genitore per 7 giorni consecutivi, a settimane alterne, oltre a 15 giorni consecutivi nel mese di agosto;
per metà delle festività pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; per le vacanze natalizie ad anni alterni, per il periodo dal 24-30 dicembre con un genitore e per il periodo 31 dicembre – 6 gennaio con l'altro genitore;
dispone che i genitori provvedano al mantenimento ordinario diretto della figlia minore nei periodi di permanenza presso ciascuno;
dispone che i genitori contribuiscano per il 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia in applicazione di quanto previsto dal Protocollo di Terni sulle spese straordinarie, integrato secondo quanto puntualizzato in parte motiva;
autorizza la madre a riscuotere per intero l'assegno unico per la figlia;
Persona_1
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 3 aprile 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti