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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/04/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio a mezzo Teams nelle persone dei Magistrati
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 857/2024 riservata in decisione dal -15.4.2025 avente ad oggetto: Divorzio giusta ricorso cumulativo ex art 473bis.49 cpc, previa separazione
T R A
- rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pietro Chiappalone – giusta procura in atti -; ricorrente
E
, con l'Avv. Giuseppe Barbuto – giusta CP_1 C.F._2 procura in atti -; resistente
Nonché
PM – sede - Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 10.6.2024, la ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 1.8.2010; che dall'unione nascevano tre figli, il Per_1 Per_ 25.10.2012, il 13.3.2015 e Gabriele il 30.5.2023; che era cessata ogni forma di comunione di intenti e di unità familiare per i motivi tutti indicati in ricorso – chiedeva preliminarmente adottarsi provvedimenti indifferibili ed urgenti in ordine all'autorizzazione a vivere separatamente all'assegnazione della casa coniugale e all'allontanamento del marito;
all'esito del giudizio, pronunciarsi separazione dei coniugi con addebito, adottarsi i provvedimenti consequenziali sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici con la prole ancora in tenera
Pag. 1 di 4 età e, al verificarsi della condizione sospensiva prevista dalla legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con le consequenziali statuizioni.
Designato il Giudice relatore, veniva fissata la prima udienza per la comparizione delle parti;
con separata ordinanza ex art. 473bis n.15 cpc, veniva aperto il subprocedimento sub 1, disposta l'immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali competenti e fissata l'udienza di comparizione delle parti per l'11.7.2024.
Si costituiva il resistente, contestando la ricostruzione fattuale e l'avversaria domanda di addebito e proponendo una diversa regolamentazione dei rapporti personali ed economici, allegando un proprio piano genitoriale.
All'udienza dell'11.7.2024 –ritualmente comunicata al PM- il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
dopo ampia interlocuzione, le parti raggiungevano l'accordo raccolto a verbale anche per la definizione, nel merito, delle questioni controverse;
indi, con sentenza parziale n. 415/2024 - pubbl. il 6.8.2024 veniva pronunciata la separazione, alle condizioni concordate, tra i predetti coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza sostitutiva del 5.2.2025 per i successivi adempimenti (termini della condizione di procedibilità ex art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/1970 e ss, quali l'acquisizione della volontà di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già formulate dai ricorrenti anche con riferimento alle condizioni del loro divorzio.
Rinviata la causa all'udienza sostitutiva dell'8.4.2025, con ord. dep.il 15.4.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dall' art. 1 L. 6 .5. 2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge dalla data di comparizione personale delle parti nella fase separativa e tenuto conto che, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente (11.7.2024) è perdurata incontestatamente e ininterrottamente la separazione.
I coniugi hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare, riportandosi per il divorzio alle condizioni concordate in sede separativa, che di seguito pedissequamente si trascrivono:
“la signora lascerà la casa familiare entro il 30.9.2024 per trasferirsi a Vibo - Pt_1 ove è il centro prevalente di interessi delle prime due figlie (scuola, danza catechismo
…)- ed ove prenderà in locazione un'abitazione nella quale saranno collocate prevalentemente le minori;
la signora comunicherà il nuovo indirizzo al Pt_1 padre;
la ricorrente preleverà dall'abitazione familiare la stanza da letto e i mobili della cucina
Pag. 2 di 4 e le tende della cucina. Del salotto e della stanza da letto;
salvo migliori accordi sul restante mobilio e suppellettili;
sul MANTENIMENTO dei minori: il signor si obbliga a versare euro 600,00 CP_1 al mese oltre accessori come per legge per il mantenimento ordinario delle minori mediante entro il giorno 5 idi ogni mese sulla carta EGO \Credem intestata Per_3 alla ricorrente intestate interamente l'AUF ( € 750,00) prestando in questa sede il consenso al cambio di avente diritto ovvero in favore della moglie con autorizzazione a esibire a tal fine il presente verbale all'INPS- Patronato;
in mancanza si impegna a attivarsi per il predetto cambio di avente diritto;
le spese straordinarie per la prole verranno ripartite al 50% fra i genitori e sul punto si riportano a quanto previsto sia dal piano genitoriale depositato sia, per tutte quanto ivi non previsto, al protocollo sottoscritto il 15.6.2023 tra Tribunale e il COA di VV;
calendario di Visita : i genitori si riportano al piano genitoriale depositato dalla ricorrente con le seguenti integrazioni : a week end alternati il sabato o la domenica compatibilmente ai turni di lavoro del padre;
vacanze natalizie 2024 : 24\12 con la madre;
25 \12 con il padre;
26\12 con la madre;
31 \12 con il padre;
1\1 \25 con la madre\ e 6\1 \25 con il padre: per gli anni successivi secondo il criterio dell'alternanza e secondo gli orari previsti dal citato piano genitoriale, compatibilmente ai turni lavorativi del sig. che saranno comunicati CP_1 tempestivamente alla signora ed in caso di imprevisti con possibilità di Pt_1 recupero previo accordo fra genitori;
per il resto riportandosi al piano genitoriali . vacanze estive: come da piano genitoriale con la possibilità di una settimana continuativa con pernottamento della primogenita nel periodo di ferie del Per_1 padre che sarà comunicato con anticipo alla madre -; previo consulto e disponibilità della minore;
la signora acconsente a che il padre durante i periodi di vacanza Pt_1 possa portare anche fuori provincia e regione le figlie salvi gli obblighi di comunicazione alla madre etra madre e figlie.
La Ford Fiesta tg DM960TZ, attualmente di proprietà del resistente, resterà nel possesso e in uso della ricorrente mentre il resistente si impegna ad intestarla alla moglie;
Le parti ad integrazione del piano genitoriale laddove si indicano altri familiari autorizzati ad occuparsi della prole precisano trattarsi della nonna materna sig.ra
[...]
e dello zio materno Controparte_2 Persona_4
La signora conferma di non avanzare richieste economiche per sé” Pt_1
Non apparendo in contrasto con norme imperative e agli interessi della prole, il
Tribunale ritiene di poter porre tale accordo a base della presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti,
Pag. 3 di 4 anche relativamente al subprocedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e – smg - alle condizioni concordate e riportate in parte
[...] CP_1 motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Gregorio di Ippona (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile)
(R.A.M. anno 2010, atto n. 69, serie B, parte II).
C) Spese compensate.
Così deciso nella C.C. da remoto del 18.4.2025.
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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