Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/05/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5953/2023 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
CE Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 5953/2023 R.G., vertente
TRA
, in qualità di titolare della ditta ITALINFISSI SUD DI Parte_1
TU FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Montoro (AV), alla Via Guglielmo
Marconi n.46, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Giannattasio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
, in qualità di titolare della ditta ANLU COSTRUZIONI DI DE Controparte_1
COLA ALFONSO, elettivamente domiciliato in RI, alla via M. Caputo, n. 11, presso lo studio dell'avvocato Flavio Del Forno, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione dei precedenti difensori, depositata in data 29-1-2025.
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza cartolare del
20-5-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1
1. Con atto di citazione notificato in data 19-12-2023, mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1359/2023 del 25/27-11-2023, notificato in data 1-12-2023, emesso nei suoi confronti dal
Tribunale di Torre Annunziata, per la somma di euro 19.252,00, oltre interessi e spese.
Il decreto ingiuntivo era stato richiesto da , nella qualità indicata, che Controparte_1 assumeva di essere creditore per aver corrisposto alla controparte la somma in questione, in esubero rispetto a quella dovuta per i lavori commissionati relativi alla realizzazione di infissi e altro presso i propri cantieri e relativi alle fatture 103/E dell'8-10-2019 e 124/E del
12-12-2019.
In particolare, esponeva che: a fronte del pagamento a titolo di acconto dei lavori a farsi per euro 74.650,00, Italinfissi Sud aveva eseguito lavori per euro 50.398,00; pertanto, era obbligata alla restituzione della differenza di euro 24.252,00, per come riconosciuto nella scrittura privata del 28-10-2021 sottoscritta dalle parti;
la controparte aveva versato un acconto di euro 5.000,00.
A sostegno della spiegata opposizione, l'opponente deduceva che: la somma ingiunta non era dovuta in quanto la stessa si fondava su di una scrittura che contestava e disconosceva nella parte recante l'inciso “2.09.2021 Resta a V/S avere “ANLU” 24.250” e
“28.10.2021 acconto 5000,00”, deducendo che si trattava di annotazioni aggiunte a penna all'originario documento, firmate da altri;
il documento conteneva l'elenco dei pagamenti ricevuti della Italinfissi Sud per commesse, ordini confermati e lavorazioni effettuate in favore dalla AN Costruzioni presso il cantiere di Sant'Egidio del Monte Albino (cooperativa
Orchidea), e l'elenco degli importi dovuti per forniture e posa in opera di infissi, serramenti ed altro, presso altri cantieri dell'opposta siti in AG, AN ed RI, sottoscritto delle parti al fine di cristallizzare quanto ricevuto dalla Italinfissi Sud per lavori già effettuati presso il cantiere di Sant'Egidio del Monte Albino ed a quanto ammontavano i lavori contabilizzati presso gli altri cantieri, ed in particolare, presso i cantieri di AG, RI e
AN; aveva organizzato ed avviato una cooperativa edilizia in Controparte_1
Sant'Egidio del Monte Albino, per la realizzazione di n. 28 alloggi di edilizia agevolata, denominata “Cooperativa Orchidea”, della quale la stessa AN Costruzioni di De LA
NS assumeva l'esecuzione delle opere;
AN Costruzioni – quale impresa costruttrice - affidava alla Italinfissi Sud di FA CE la fornitura e posa in opera di infissi e serramenti per tutti gli alloggi residenziali, oltre ad altri lavori esterni c.d. di contorno, quali pag. 2 la realizzazione di ringhiere, di copri muro ecc.; in tale contesto l'opponente emetteva la fattura di acconto n. 124/2019 del 28-11-2019 a fronte della quale erano stati effettuati i Co bonifici del 12-12-2019, del 20-12-2019, del 8-1-2020 in sostituzione delle originarie Ri. con cui era stato pattuito il pagamento;
successivamente, nella realizzazione degli alloggi della Cooperativa Orchidea subentrava la Gialen s.r.l., corrente in RI (SA) alla via
Kennedy; i lavori erano stati completati relativamente al primo lotto di alloggi ma per il pagamento, si rendeva necessario ricorrere ad una scrittura privata con la quale Gialen
s.r.l. riconosceva e prometteva il pagamento di un debito di euro 200.000,00 per fornitura e posa in opere di infissi, serramenti, bussole ed ulteriori lavorazioni esterne e l'importo veniva garantito, tra gli altri, dallo stesso a semplice richiesta e con Controparte_1 rinuncia al beneficio di escussione;
di questa somma aveva ricevuto solo euro 181.000,00; contestualmente, Italinfissi Sud aveva in esecuzione, sempre in favore della AN
Costruzioni, la fornitura e posa in opera di infissi ed altro presso il cantiere sito in AG
(SA) alla via Giovanni Amendola, come da ordine n. 0110/19 per euro 9.150,00 iva inclusa, per i quali erano state emesse in acconto le fatture n. 103/2019 di euro 2000,00, n.
110/2019 di euro 2000,00 e n. 131/2019 di euro 4.250,00, residuando quindi un saldo di euro 900,00; aveva eseguito anche la fornitura e posa in opera di infissi presso il cantiere
AN Costruzioni di De LA NS sito in AN (SA), come da ordine n. 2001/20 per euro 6.807,60 e presso il cantiere AN Costruzioni di De LA NS sito in RI (SA), come da ordine n. 17/2021 per euro 16.302,60; inoltre era creditore della somma di euro
600,00 oltre I.V.A., in virtù della fornitura e del montaggio del materiale dettagliatamente indicato nell'allegato DDT n. 040 dell'11-2-2022; era evidente che l'opponente aveva eseguito forniture e posa in opera di infissi, serramenti e altro per un valore superiore alle somme ricevute, e che era creditore per il saldo dovuto;
non vi era prova che i lavori realizzati dalla opponente avessero il valore di euro 50.398,00, come prospettato dall'opposto; la somma complessiva corrisposta con i bonifici descritti in ricorso ammontava ad euro 64.250,00 e non 74.650,00 affermata dalla controparte;
l'assegno di euro 4.250,00 descritto in ricorso, non era stato prodotto né descritto nei suoi elementi essenziali.
Pertanto, chiedeva: riconoscere e dichiarare la falsità del documento rubricato
“riconoscimento del debito del 28.10.2021” ed allegato in copia sub n. 1 al fascicolo di parte ricorrente nel procedimento monitorio nella parte in cui reca l'inciso: “2.09.2021
pag. 3 Resta a V/S avere “ANLU” 24.250” e “28.10.2021 acconto 5000,00”, disponendo la cancellazione e/o l'annotazione del provvedimento sullo stesso documento;
revocarsi e dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla era dovuto alla controparte;
in subordine, disporre la compensazione di quanto eventualmente dovuto con il maggior credito da egli vantato, con condanna al pagamento dell'esubero; in ogni caso, con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, nella qualità sopra indicata – Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Matrone e Marika Matrone - contestava le argomentazioni poste a fondamento dell'opposizione replicando che le aggiunte a penna sul documento del 18-5-2021, erano l'annotazione di acconti successivamente ricevuti.
Inoltre, ha contestato la rilevanza della scrittura del 26-9-2020 intercorrente tra persone diverse ( e , e ) rispetto a Controparte_3 Persona_1 Persona_2 Controparte_1 quelle del rapporto oggetto di causa, aggiungendo che, per i rapporti afferenti i lavori nei cantieri di AG, AN ed RI, i relativi importi erano classificati a debito nella scrittura del 18-5-2021; infine, ha eccepito la mancanza di prova che l'opponente avesse eseguito lavori in proprio favore per un importo superiore ad euro 50.398,00.
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese da distrarre in favore dei difensori anticipatari.
2. Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. instaura un giudizio che in nulla differisce da quello ordinario di cognizione, se non nella presa d'atto che le parti assumono un ruolo “invertito” solo dal punto di vista formale.
È il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss c.p.c., dà impulso all'inizio di un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, “prosegue”
(Cass. civ., n. 6531/1993, Cass. civ., n. 1552/1995), “continua” (Cass. civ., n. 3316/1998)
o si “sviluppa” (Cass. civ., n. 335/1987; Cass. civ., n. 3258/1991; Cass. civ., n.
13252/2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre “...un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento” (cfr. da Cass. civ., sez. un., n. 7448/1993; v. da ultimo Cass., civ., sez. un., 13-1-2022 n. 927).
Come ogni giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 20604/2008; Cass. civ., sez. un., n. 19246/2010), anche l'opposizione a decreto ingiuntivo devolve al giudice pag. 4 il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità del decreto.
In altri termini, il giudice investito dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti: dal creditore opposto (attore in senso sostanziale), per dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria sottesa alla domanda, ai sensi dell'art. 2697, co. 1 c.c.; dal debitore opponente (convenuto in senso sostanziale), che ha l'onere di contestare specificamente i fatti posti a fondamento della domanda.
Dovendo pronunciare nel merito, in punto di riparto dell'onus probandi, spetta a parte opposta, che si assume creditrice (attore in senso sostanziale), allegare e provare i fatti costitutivi del diritto vantato (art. 2697, co. 1 c.c.), mentre ricade sull'opponente
(convenuto in senso sostanziale) la scelta di opporre mere difese ovvero eccepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui diritto, assumendo su di essi il relativo onere probatorio (art. 2697, co. 2 c.c.).
Invero, “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché
è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez.
Ili, 24-10-2005, n. 24815); “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto e gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI, n. 25585 del 12-10-2018).
La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. civ., 19-10-2015, n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. civ., 11-3-2011, n. 5915; Cass. civ., 3-3-2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente
(convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. É, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente),
pag. 5 quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. civ., 16-12-2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento
(Cass. 17-11-2003, n. 17371).
La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. civ., 27-6-2022 n. 20597; Cass. civ., 23-3-2022, n. 9439; Cass. civ., 17-6-2016, n. 12517; Cass. civ., 9-3-2012, n. 3727; Cass. civ., 5-3-2009, n. 5356).
3. Ciò premesso, in primo luogo deve essere esaminata la querela di falso proposta avverso il contenuto della scrittura, denominata “riconoscimento del debito del
28.10.2021”, prodotta dall'opposto.
L'art. 221 c.p.c. stabilisce che la querela di falso può proporsi in via principale o in via incidentale, in corso di causa, in qualunque stato e grado del giudizio, e che deve essere proposta personalmente dalla parte o a mezzo di procuratore speciale.
Nella specie, la domanda, sottoscritta digitalmente dal difensore, è stata proposta, nell'interesse dell'opponente, dal difensore munito di procura ad litem apposta in calce all'atto di citazione (conferita su supporto cartaceo e depositata in copia informatica nel fascicolo telematico, autenticata con firma digitale, ex art. 83 comma 3 c.p.c.).
La S.C. ritiene che “L'atto di citazione, con il quale sia proposta in via principale la querela di falso relativa ad un documento, può essere sottoscritto anche dal solo difensore munito di procura speciale “ad litem” rilasciata in calce o a margine dell'atto, la quale è in astratto idonea a conferire il relativo potere, e dovendosi in concreto ritenere univocamente espressa col conferimento del mandato la corrispondente volontà della parte, allorché la citazione sia diretta esclusivamente alla proposizione della querela stessa” (Cass. civ., sentenza n. 21941 del 25-9-2013); “In tema di querela di falso, la procura speciale soddisfa i requisiti di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c., ove dall'atto risulti che il rappresentato abbia consapevolezza della falsità di taluni documenti essenziali pag. 6 prodotti in giudizio e nel mandato siano specificati i documenti da impugnare con la volontà esplicita di proporre querela, senza, peraltro, che occorra individuare i documenti allorché la procura sia conferita al difensore a margine o in calce alla citazione per la proposizione della querela in via principale poiché il collegamento con l'atto su cui è apposta elimina ogni incertezza sull'oggetto di essa” (Cass. civ., sentenza n. 16919 del 19-
8-2015).
La procura conferita dall'opponente al difensore, contenuta nel descritto supporto cartaceo prodotto in copia informatica, non contiene alcun riferimento alla querela di falso proposta con l'atto di citazione a cui è allegata, né al documento impugnato, essendovi solo un generico richiamo alla “presente procedura” senza alcuna indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia.
Pertanto, la procura in discorso non può ritenersi speciale, essendo stata rilasciata in favore del difensore per un giudizio non avente ad oggetto solo la querela di falso e mancando in essa alcun riferimento a questa.
Ne consegue, che querela di falsa proposta deve essere dichiarata inammissibile.
4. Nel merito, quanto alla proposta opposizione di cui all'art. 645 c.p.c., dalle reciproche allegazioni e dalla documentazione prodotta, è risultato pacifico che tra le parti vi siano stati diversi rapporti contrattuali in forza dei quali l'impresa individuale opposta ha commissionato a quella opponente la fornitura e posa in opera di infissi e serramenti funzionale alla realizzazione delle opere eseguite in diversi cantieri dalla prima.
È, invece, rimasto controverso l'ammontare delle somme dovute dall'opposto a titolo di corrispettivo, avendo questi richiesto la restituzione delle somme sborsate in esubero rispetto a quelle dovute per i servizi effettivamente resi dall'opponente, ponendo a fondamento della domanda la scrittura del 28-10-2021 che, secondo quanto da lui prospettato nel ricorso per decreto ingiuntivo, contiene la ricognizione del debito in parola
(di euro 24.452,00).
A seguito della descritta impugnazione di falso – come prima evidenziato – l'opposto ha, però, riconosciuto che le parti contestate dall'opponente, ovvero le frasi “2.09.2021 Resta
a V/S avere “ANLU” 24.250” e “28.10.2021 acconto 5000,00”, sono state aggiunte a penna, precisando che, a suo dire, costituivano le annotazioni di acconti successivamente ricevuti;
per cui, a fronte di un debito ivi quantificato di euro 32.260,46, al netto dei bonifici precedentemente effettuati in conto del maggior dare, si dava atto che, alla data pag. 7 del 2-9-2021, rimaneva da corrispondere euro 24.252,00, e, al netto dell'ulteriore acconto di euro 5.000,00, versato in data 28-10-2021, restava un debito di euro 19.252,00.
A seguito della precisazione descritta, quindi, deve ritenersi che le aggiunte in questione, disconosciute e impugnate di falso dall'opponente, sono state pacificamente aggiunte dall'opposto, rispetto al testo della scrittura sottoscritto dalle parti e prodotto dall'opponente, in cui non sono presenti le parti descritte.
Secondo l'opponente, invece, con tale scrittura erano elencati i pagamenti ricevuti da per le lavorazioni eseguite presso il cantiere di Sant'Egidio del Monte Parte_1
Albino, il cui totale ammontava ad euro 64.250,00 e non ad euro 74.650,00 ivi indicato - per come risultava dalla somma dei bonifici elencati in ricorso (corrispondenti a quelli indicati nella scrittura) -, e le somme ancora a lui dovute (di cui era creditore) per i lavori eseguiti presso i cantieri di AG, AN ed RI (per complessivi euro 32.260,46).
Sulla scorta di quanto emerso all'esito della espletata istruttoria, non può ritenersi provata la tesi dell'opposto.
Invero, costituisce argomento di prova di segno contrario il comportamento processuale di – valutabile ex art. 116 comma 2 c.p.c. - che, dopo aver affermato - nel Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo -, che nella scrittura menzionata l'opponente aveva riconosciuto il debito, a seguito della proposta opposizione e dell'impugnativa di essa, ha poi mutato versione dei fatti - nella comparsa di costituzione -, riconoscendo di aver aggiunto le parti contestate e affermato che queste erano annotazioni di acconti ricevuti rispetto al maggior debito di . Parte_1
In secondo luogo, non ha provato di aver sborsato con bonifici e Controparte_1 assegni l'importo di euro 74.650,00, non avendo depositato questi e risultando il totale dei bonifici ed assegni elencati nella scrittura, quella di euro 60.000,00, corrispondente a quella che emerge dalla somma dei versamenti in favore della impresa individuale dell'opponente, evidenziati nell'estratto conto prodotto dall'opposto; invero, per come eccepito dall'opponente, nella scrittura è menzionato anche il versamento di euro 4.250,00 con assegno ma questo non è in alcun modo descritto, né vi è riscontro del relativo pagamento nell'estratto conto prodotto o in altro documento.
In terzo luogo, l'opponente ha provato, mediante le dichiarazioni rese dai testi Tes_1
e - operai, dipendenti della impresa di -,
[...] Testimone_2 Parte_1 che l'impresa Italinfissi Sud aveva eseguito per l'opposto lavori in Sant'Egidio del Monte
pag. 8 Albino, presso il cantiere “Orchidea”, nonché presso i cantieri di AG, RI e AN;
il primo teste, ha anche riferito che poi il era andato dal per fargli firmare Pt_1 CP_1
“un documento”.
Tali dichiarazioni, valutate unitamente alla scrittura del 26-9-2020 - con la quale l'opposto, unitamente ad altri, garantiva il pagamento della somma di euro 200.000,00 dovuta da in favore dell'opponente per i lavori da questi eseguiti per la Parte_2 cooperativa orchidea, e per la quale residua un debito di euro 19.000,00 – agli ordini e alle ulteriori fatture emesse dall'opponente per i lavori eseguiti presso gli altri cantieri menzionati per l'opposto e descritti al punto 1., costituiscono circostanze ed elementi di prova univoci che valutati unitariamente, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., dimostrano che ha eseguito lavori, in favore dell'opposto, di importo superiore a quanto Parte_1 pagato (euro 60.000,00) dall'opposto.
Invero, l'opposta ha riconosciuto in comparsa di costituzione che i lavori eseguiti dalla controparte, relativi alle fatture 103 e 124 del 2019 (per il cantiere Orchidea) hanno un valore di euro 50.398,00, e le somme ulteriori dovute per i lavori svolti dall'opponente
(euro 19.000,00 per i lavori svolti presso la cooperativa Orchidea garantiti dall'opposto; euro 24.610,20 per i lavori svolti presso gli altri cantieri, dettagliatamente descritti al punto
1.), non oggetto di alcuna censura nel quantum, dimostrano che l'opposto è debitore della differenza tra quanto versato e l'importo complessivo dei lavori svolti dalla controparte.
5. In ragione di tutto quanto esposto, deve essere revocato il monitorio opposto.
Ogni altra questione resta assorbita.
6. Le spese di lite, compensate per un quarto, in ragione del parziale accoglimento della domanda (art. 92 comma 2 c.p.c.), seguono per il resto il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del
13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro
777,00; fase istruttoria, euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00. Il tutto ridotto di un quarto), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
pag. 9 Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
, in qualità di titolare della ditta Italinfissi Sud di FA CE, nei confronti Parte_1 di , in qualità di titolare della ditta ANLU Costruzioni di De LA NS, Controparte_1 ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) dichiara inammissibile la proposta querela di falso;
B) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1359/2023 del
25/27-11-2023, notificato in data 1-12-2023, emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata;
C) compensa le spese processuali per un quarto e condanna , in qualità di Controparte_1 titolare della ditta ANLU Costruzioni di De LA NS, al pagamento della residua parte in favore di , in qualità di titolare della ditta Italinfissi Sud di Parte_1
FA CE, che liquida in euro 3.807,75 per compenso professionale, oltre 15
% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con attribuzione in favore dell'avvocato Vincenzo Giannattasio, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Torre Annunziata, 26 maggio 2025
Il giudice monocratico dott. CE Coppola
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