TRIB
Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 23/03/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
T R I B U N A L E D I V E R C E L L I
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL Giudice, Dr. Patrizia BAICI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Lavoro iscritta al n. 635 R.G. dell'anno 2024 , da parte di:
, residente in [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Monica Pozzo ( ) del Foro di Email_1
Vercelli e presso il suo studio in Alice Castello, via Bottego 1, elettivamente domiciliata giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
con Sede in Roma, in persona del Presidente e legale Rappresentante pro- P_
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando BAGNASCO per procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito dr. Notaio in Roma, Persona_1
elettivamente domiciliato in Vercelli, piazza Ernesto Zumaglini n. 10, presso l'Ufficio
Legale della Sede provinciale dell CP_2
RESISTENTE OPPOSTO
In punto a : Opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza di discussione del giorno 23.1.2025 le parti hanno concluso come riportato a verbale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.7.2024 la signora ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 120/2024, emesso il 01/06/2024 e notificato il
19.6.2024 con il quale le si ingiungeva il pagamento della somma di € 3.268,85 a titolo di indebito pensionistico per il periodo 01/01/2016-31/12/2016, per superamento dei limiti reddituali previsti dalla L. 335/1995.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha dedotto:
- di essere titolare di pensione ai superstiti, categoria SO/ART, n. 350022807, per complessivi € 6.524,44, erogata da ( Doc. 2 CU redditi 2016 - vedasi rigo P_ P_
3 della CU 2017 allegata sub) ;
- di essete titolare di rendita vitalizia ai superstiti erogata da , costituente CP_3
reddito esente, non rilevante fiscalmente e ai fini dei limiti di cui alla Legge 335/1995
e pertanto pienamente cumulabile con la pensione ai superstiti di cui al punto precedente, pari ad € 15.038,40 (Doc. 3 CU redditi 2016 - vedasi rigo 469 CP_3
della CU 2017allegata sub).
La ricorrente chiede pertanto la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per insussistenza dell'indebito indicato da . P_
, costituitosi tempestivamente in giudizio, ha contestato quanto sostenuto P_ dall'opponente evidenziando l'omessa comunicazione attraverso i modelli RED la titolarità del reddito derivante dalla rendita . CP_3
La causa è stata discussa e decisa senza necessità di svolgimento di attività istruttoria.
L'opposizione merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Vero è che una volta proposta opposizione, nel giudizio che ne consegue l'opposto e l'opponente conservano le posizioni sostanziali rispettivamente di parte ricorrente e di parte resistente e i conseguenti oneri probatori incombono su ciascuna delle parti secondo i principi generali che disciplinano il processo.
Orbene, a fondamento del suo corretto agire deduce l'impossibilità di verificare P_
la situazione reddituale della ricorrente in quanto la stessa non aveva provveduto a comunicare i redditi relativi all'anno 2016. Parte ricorrente a fondamento dell'opposizione deduce l'nsussistenza dell' obbligo di comunicazione dei redditi 2016.
Orbene, ai fini del decidere si evidenzia che l'ordinamento previdenziale italiano prevede la concessione sia di prestazioni di carattere assistenziale, sia di benefici economici sui trattamenti pensionistici, il cui riconoscimento è subordinato all'importo dei redditi del titolare della prestazione e, in taluni casi, del coniuge e dei familiari componenti il nucleo reddituale rilevante.
La tabella 1 della Circolare n. 195/2015 (vedi Doc. 5 ricorrente) elenca le P_ prestazioni collegate al reddito per le quali l'Istituto effettua la verifica reddituale, con l'evidenza dei casi in cui rilevano non solo i redditi del titolare della prestazione, ma anche quelli del proprio coniuge o dei familiari.
Per quel che qui rileva, la Circolare al punto 2.2 stabilisce :“La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale” ed al punto 3.3 precisa:“Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all CP_2
della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel CP_2
Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall , il titolare non è tenuto ad P_ effettuare nessuna dichiarazione reddituale all .” CP_2
Quanto dedotto dalla ricorrente circa la percezione nel 2016 di solo reddito da pensione erogata da e di rendita erogata da , entrambe presenti nel P_ CP_3
Casellario Centrale dei Pensionati e quindi note all , non è stato oggetto di CP_2 contestazione da parte dell resistente. CP_2
E l'insussistenza dell'obbligo di comunicazione trova confermata nella Guida
Campagna RED 2017 - Anno 2016, istruzioni pubblicate da nel portale, P_
laddove a pagina 6, fra i soggetti tenuti alla presentazione del modello RED , il punto 1 indica “soggetto che non ha presentato al Fisco la dichiarazione dei redditi per l'anno richiesto (2016), ma che possiede redditi ulteriori a quelli della pensione, rilevanti sulla prestazione collegata (es: coloro che sono titolari di un reddito di pensione e da abitazione principale)” ( cfr, Doc. 8 ricorrente).
Rimane pertanto accertato che in capo alla ricorrente non vi fosse obbligo alcuno di presentazione del modello RED per il periodo 2016.
Si evidenzia comunque che l'art. 13 co. 1 L. 412/1991 consente la ripetibilità delle somme erogate solo in caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato “di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'ente”.
Nel caso in esame è pacifico che la situazione reddituale della ricorrente non aveva subito alcuna variazione per cui i dati, ben conosciuti da erano rimasti P_
inalterati.
L'opposizione va dunque accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto dichiarando l'insussistenza dell'indebito, poiché insussistente l'obbligo di comunicazione del modello red e per mancanza, in ogni caso, di redditi ulteriori rispetto alle prestazioni erogate dall resistente. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto non risultando la somma ingiunta percepita indebitamente
CONDANNA l alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in €1.750,00 per P_ compenso, oltre € 21,50 CU, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA in favore di parte ricorrente
Motivazione della sentenza entro 60 giorni.
Vercelli, 23/01/2025
IL Giudice
Dott. Patrizia BAICI
T R I B U N A L E D I V E R C E L L I
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL Giudice, Dr. Patrizia BAICI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Lavoro iscritta al n. 635 R.G. dell'anno 2024 , da parte di:
, residente in [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Monica Pozzo ( ) del Foro di Email_1
Vercelli e presso il suo studio in Alice Castello, via Bottego 1, elettivamente domiciliata giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
con Sede in Roma, in persona del Presidente e legale Rappresentante pro- P_
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando BAGNASCO per procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito dr. Notaio in Roma, Persona_1
elettivamente domiciliato in Vercelli, piazza Ernesto Zumaglini n. 10, presso l'Ufficio
Legale della Sede provinciale dell CP_2
RESISTENTE OPPOSTO
In punto a : Opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza di discussione del giorno 23.1.2025 le parti hanno concluso come riportato a verbale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.7.2024 la signora ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 120/2024, emesso il 01/06/2024 e notificato il
19.6.2024 con il quale le si ingiungeva il pagamento della somma di € 3.268,85 a titolo di indebito pensionistico per il periodo 01/01/2016-31/12/2016, per superamento dei limiti reddituali previsti dalla L. 335/1995.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha dedotto:
- di essere titolare di pensione ai superstiti, categoria SO/ART, n. 350022807, per complessivi € 6.524,44, erogata da ( Doc. 2 CU redditi 2016 - vedasi rigo P_ P_
3 della CU 2017 allegata sub) ;
- di essete titolare di rendita vitalizia ai superstiti erogata da , costituente CP_3
reddito esente, non rilevante fiscalmente e ai fini dei limiti di cui alla Legge 335/1995
e pertanto pienamente cumulabile con la pensione ai superstiti di cui al punto precedente, pari ad € 15.038,40 (Doc. 3 CU redditi 2016 - vedasi rigo 469 CP_3
della CU 2017allegata sub).
La ricorrente chiede pertanto la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per insussistenza dell'indebito indicato da . P_
, costituitosi tempestivamente in giudizio, ha contestato quanto sostenuto P_ dall'opponente evidenziando l'omessa comunicazione attraverso i modelli RED la titolarità del reddito derivante dalla rendita . CP_3
La causa è stata discussa e decisa senza necessità di svolgimento di attività istruttoria.
L'opposizione merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Vero è che una volta proposta opposizione, nel giudizio che ne consegue l'opposto e l'opponente conservano le posizioni sostanziali rispettivamente di parte ricorrente e di parte resistente e i conseguenti oneri probatori incombono su ciascuna delle parti secondo i principi generali che disciplinano il processo.
Orbene, a fondamento del suo corretto agire deduce l'impossibilità di verificare P_
la situazione reddituale della ricorrente in quanto la stessa non aveva provveduto a comunicare i redditi relativi all'anno 2016. Parte ricorrente a fondamento dell'opposizione deduce l'nsussistenza dell' obbligo di comunicazione dei redditi 2016.
Orbene, ai fini del decidere si evidenzia che l'ordinamento previdenziale italiano prevede la concessione sia di prestazioni di carattere assistenziale, sia di benefici economici sui trattamenti pensionistici, il cui riconoscimento è subordinato all'importo dei redditi del titolare della prestazione e, in taluni casi, del coniuge e dei familiari componenti il nucleo reddituale rilevante.
La tabella 1 della Circolare n. 195/2015 (vedi Doc. 5 ricorrente) elenca le P_ prestazioni collegate al reddito per le quali l'Istituto effettua la verifica reddituale, con l'evidenza dei casi in cui rilevano non solo i redditi del titolare della prestazione, ma anche quelli del proprio coniuge o dei familiari.
Per quel che qui rileva, la Circolare al punto 2.2 stabilisce :“La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale” ed al punto 3.3 precisa:“Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all CP_2
della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel CP_2
Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall , il titolare non è tenuto ad P_ effettuare nessuna dichiarazione reddituale all .” CP_2
Quanto dedotto dalla ricorrente circa la percezione nel 2016 di solo reddito da pensione erogata da e di rendita erogata da , entrambe presenti nel P_ CP_3
Casellario Centrale dei Pensionati e quindi note all , non è stato oggetto di CP_2 contestazione da parte dell resistente. CP_2
E l'insussistenza dell'obbligo di comunicazione trova confermata nella Guida
Campagna RED 2017 - Anno 2016, istruzioni pubblicate da nel portale, P_
laddove a pagina 6, fra i soggetti tenuti alla presentazione del modello RED , il punto 1 indica “soggetto che non ha presentato al Fisco la dichiarazione dei redditi per l'anno richiesto (2016), ma che possiede redditi ulteriori a quelli della pensione, rilevanti sulla prestazione collegata (es: coloro che sono titolari di un reddito di pensione e da abitazione principale)” ( cfr, Doc. 8 ricorrente).
Rimane pertanto accertato che in capo alla ricorrente non vi fosse obbligo alcuno di presentazione del modello RED per il periodo 2016.
Si evidenzia comunque che l'art. 13 co. 1 L. 412/1991 consente la ripetibilità delle somme erogate solo in caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato “di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'ente”.
Nel caso in esame è pacifico che la situazione reddituale della ricorrente non aveva subito alcuna variazione per cui i dati, ben conosciuti da erano rimasti P_
inalterati.
L'opposizione va dunque accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto dichiarando l'insussistenza dell'indebito, poiché insussistente l'obbligo di comunicazione del modello red e per mancanza, in ogni caso, di redditi ulteriori rispetto alle prestazioni erogate dall resistente. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto non risultando la somma ingiunta percepita indebitamente
CONDANNA l alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in €1.750,00 per P_ compenso, oltre € 21,50 CU, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA in favore di parte ricorrente
Motivazione della sentenza entro 60 giorni.
Vercelli, 23/01/2025
IL Giudice
Dott. Patrizia BAICI