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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 09/06/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1339 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. promossa
DA
(C.F. e P.I. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Salussola (BI), via Parte_1 P.IVA_1
Vigellio n. 40, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Balzano del Foro di Biella, giusta procura conferita su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via della Repubblica n. 17;
OPPONENTE
CONTRO
(già ) (C.F. in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, Via Curtatone n. 3, in qualità di mandataria del CP_3
(C.F. e P.I. in persona del l.r.p.t., con sede in Milano (MI), Piazza Filippo Meda n.
[...] P.IVA_3
4, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Zani del Foro di Biella, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via
Cristoforo Colombo n. 4;
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di BIELLA, in persona del Giudice Unico adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: Previo eventuale differimento dell'udienza, autorizzare la chiamata in causa ex art. 106 e art 269 c.p.c. , corrente in MILANO, Piazza Filippo MEDA n. 4, C.F. e P.IVA CP_3
, nella sua qualità di titolare del rapporto contrattuale con anche al fine di tenere indenne P.IVA_3 Parte_1
pagina1 di 10 l'odierna attrice in opposizione dai danni patiti così come meglio quantificati in premesse. SEMPRE IN VIA
PRELIMINARE: Accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione di , in Controparte_2 conseguenza del mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
per gli effetti, rigettare le domande tutte ex adverso formulate nei confronti di NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, revocare e/o dichiarare nullo Parte_1 invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato e non provato, per i motivi tutti in premesse.
Conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla deve al ricorrente per il titolo per cui è causa. IN Parte_1
SUBORDINE, accertare e dichiarare la minor somma eventualmente dovuta dall'attrice in opposizione in ragione delle risultanze istruttorie, con reviviscenza del piano di ammortamento, a decorrere dalla data di termine della moratoria
COVID. IN VIA RICONVENZIONALE, accertare e dichiarare l'illegittimità e la inefficacia delle revoche disposte da nei confronti di conseguentemente, condannare l' al pagamento in CP_3 Parte_1 CP_4 favore di delle somme di € 10.873,29 e € 145.000,00, o di altro importo maggiore o veriore accertato in Parte_1 corso di causa e/o determinato anche in via equitativa dal giudice, per i motivi in premesse, nonché condannare CP_3
alla restituzione in favore di dell'importo di € 190.736,53, a fronte dell'illegittima escussione delle
[...] Parte_1 garanzie presso CONFIDARE. IN VIA ISTRUTTORIA, salvis iuribus, con ogni più ampia riserva di produrre dedurre ed integrare, con richiesta dei termini ex art. 183 c.p.c. IN OGNI CASO, con vittoria di spese”;
- l'opposto: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previe le declaratorie di legge;
In principalità
Respingersi la proposta opposizione e rigettarsi ogni avversaria domanda ed eccezione, anche proposte in via riconvenzionale, poiché infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Biella in data 13.10.2021 n. 446/2021 – RG N. 1070/2021. In subordine Condannarsi in ogni caso la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pronto pagamento in favore di Pt_1 [...]
in qualità di mandataria del per le causali di cui in narrativa ed anche di Controparte_1 CP_3 CP_3 ricorso per decreto ingiuntivo, della complessiva somma di € 400.044,52 oltre agli interessi di mora al tasso convenzionale dal 9.2.2021 (data del passaggio a sofferenza) al saldo e, in ogni caso, nei limiti del tasso soglia ai sensi della legge n.
108/96. In ogni caso Col favore delle spese”;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del l.r.p.t. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 446/2021 emesso dal Tribunale di Biella in data 13.10.2021 con cui era stata ingiunta di pagare in favore della (ora Controparte_2 Controparte_1
, in qualità di mandataria del la somma di € 400.044,52, oltre interessi e spese
[...] Controparte_3 come liquidate in decreto, a titolo di: i. scoperto del conto corrente n. 2064 (aperto in data 15.1.2018 e sul quale era stata concesso l'apertura di credito del 13.11.2018 – cfr. doc.
5-9 fasc. monitorio); ii. debito pagina2 di 10 residuo del contratto di finanziamento artigiano n. 045/6059105 del 2.2.2018 (assistito da garanzia cooperativa rilasciata da ON Soc. Coop. e controgaranzia pubblica del fondo di garanzia delle
PMI ai sensi della legge n. 662/96 – cfr. doc. 10-12 fasc. monitorio); iii. debito residuo del contratto di finanziamento artigiano n. 045/6140043 del 13.11.2018 (assistito da garanzia cooperativa rilasciata da
ON Soc. Coop. e controgaranzia pubblica del fondo di garanzia delle PMI ai sensi della legge n.
662/96 – cfr. doc. 14-17 fasc. monitorio).
A fondamento della propria opposizione, la società opponente ha proposto le seguenti doglianze: 1) illegittimità della revoca dei rapporti bancari inter partes avendo la stessa richiesto ed ottenuto dapprima la moratoria ABI e successivamente quella accordata dal D.L. 18/2020 e ss.mm.; 2) improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione;
3) escussione delle garanzie rilasciate in favore di da ON in relazione ai prestiti artigiani per Controparte_3 cui è causa e, quindi, il difetto di legittimazione ad agire della mandataria dell'istituto bancario per tale quota parte del credito ingiunto;
4) temerarietà dell'azione e conseguente diritto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta di in particolare, la società opponente ha Controparte_3 richiesto pronunciarsi in via riconvenzionale la condanna della convenuta opposta (e/o del CP_3
alla restituzione dell'importo di €. 10.873,29 a fronte delle spese sostenute per estensione
[...] moratoria, al risarcimento dei danni quantificati nell'importo di €. 145.000,00 e alla restituzione dell'importo di €. 190.736,53 a fronte dell'illegittima escussione delle garanzie prestate da Parte_2
[...]
Tempestivamente costituitasi in giudizio, (già Controparte_1 Controparte_2
, in qualità di mandataria del ha specificamente contestato tutto quanto ex
[...] Controparte_3 adverso dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto ed in diritto. In particolare, la società opposta, con riferimento ai contratti di finanziamento, ha precisato che: - quanto a quello n. 045/6059105, “Con la convenzione sottoscritta in data 3/9/2020 le parti hanno formalizzato un “Accordo di sospensione del pagamento della Quota Capitale delle rate di ammortamento (con eventuale proroga della durata) di , dando Parte_3 atto, nelle premesse, che la mutuataria aveva provveduto al pagamento delle rate di ammortamento del mutuo sino a quella scaduta il 30/6/2019 e pertanto, alla data dell'atto, per effetto dei mancati rimborsi, il capitale residuo ancora da rimborsare alla ammontava a € 147.594,18 (cfr. doc. n. 4). In forza di tale negozio, la accordava a CP_5 CP_5 Pt_1
[...
la sospensione della quota capitale delle rate del mutuo per 12 mesi, fermo restando l'obbligo di pagamento alle scadenze originarie della quota interessi dovuta in relazione al capitale residuo, per la rate già scadute dal 31/7/2019 e non pagate e fino a quella scaduta alla data del 30/6/2020, e, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo, la mutuataria doveva provvedere al pagamento delle quote interessi già scadute. Le parti convenivano altresì lo slittamento della scadenza del piano di ammortamento per un periodo di 12, mesi analogo a quello della sospensione, e che, terminato il periodo di sospensione, la mutuataria avrebbe ricominciato a pagare rate mensili posticipate, a partire da quella in scadenza il 31/7/2020, comprensive di quota capitale e quota interessi, scadenti la prima il 31/7/2020 e l'ultima il
pagina3 di 10 31/01/2024. L'accordo era privo di efficacia novativa (art. 4) e sarebbe divenuto inefficace in caso di mancato rispetto degli obblighi di pagamento con esso assunti (art. 6) con conseguente decadenza dal beneficio del termine” (cfr. pag. 11 comparsa). Dall'esame del piano d'ammortamento di detto finanziamento si evince che: “[…] Pt_1 ha corrisposto solo gli interessi delle rate dal 31/7/2019 al 30/6/2020, rendendosi morosa nel pagamento di quelle (per capitale e interessi) maturate a decorrere dal 31/7/2020, ovverosia al termine della moratoria concessale” (cfr. pag. 12 comparsa); - quanto al finanziamento n. 045/6140043, “Con la convenzione del 28/8/2020 le parti hanno formalizzato un “Accordo di sospensione del pagamento della Quota Capitale delle rate di ammortamento (con eventuale proroga della durata) di , dando atto, nelle premesse, che la mutuataria aveva provveduto al Parte_3 pagamento delle rate di ammortamento del mutuo sino a quella scaduta il 30/6/2019 e pertanto, alla data dell'atto, per effetto dei mancati rimborsi, il capitale residuo ancora da rimborsare alla ammontava a € 118.195,38 (cfr. doc. n. CP_5
5 del fascicolo monitorio). In forza degli accordi negoziali la concedeva a la sospensione della quota CP_5 Pt_1 capitale delle rate del mutuo per 12 mesi, fermo restando l'obbligo di pagamento alle scadenze originarie della quota interessi dovuta in relazione al capitale residuo, per la rate già scadute dal 31/7/2019 e non pagate e fino a quella scaduta alla data del 30/6/2020, e, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo, la mutuataria doveva provvedere al pagamento delle quote interessi già scadute. Le parti convenivano altresì lo slittamento della scadenza del piano di ammortamento per un periodo di 12 mesi, analogo a quello della sospensione, e che, terminato il periodo di sospensione, la mutuataria avrebbe ricominciato a pagare rate mensili posticipate, a partire da quella in scadenza il 31/7/2020, comprensive di quota capitale e quota interessi, scadenti la prima il 31/7/2020 e l'ultima il 30/04/2021. L'accordo era privo di efficacia novativa (art. 4) e sarebbe divenuto inefficace in caso di mancato rispetto degli obblighi di pagamento con esso assunti (art. 6) con conseguente decadenza della mutuataria dal beneficio del termine” (cfr. pag. 12 e 13 comparsa). Dall'esame del piano di ammortamento di tale finanziamento, si evince che: “[…] Pt_1 ha versato le rate interessi dal 31/7/2019 al 30/6/2020, rendendosi morosa nel pagamento di quelle (per capitale e interessi) maturate a decorrere dal 31/7/2020, ovverosia al termine della moratoria concessale” (cfr. pag. 13 comparsa).
Inoltre, con riferimento ad entrambi i finanziamenti, la convenuta opposta ha evidenziato altresì che non avrebbe comunque potuto essere concessa né la moratoria ABI, né quella di cui al D.L. 18/2020, difettando il requisito per cui le rate del finanziamento non avrebbero dovuto essere scadute da più di novanta giorni. In ogni caso, con riferimento tanto all'una quanto all'altra, la società opponente non avrebbe dimostrato di aver presentato la relativa domanda.
All'esito dello svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria, con le note di trattazione scritta del 24.11.2022, la società opponente ha reiterato la propria eccezione d'improcedibilità della domanda sull'assunto del mancato avveramento della relativa condizione per le seguenti ragioni: 1) “[…] totale carenza del relativo potere sostanziale da parte del soggetto asseritamente rappresentato”, non avendo quest'ultimo conferito al legale anche il potere “[…] di rifiutare l'ingresso in mediazione”; 2) difetto di procura sostanziale nella forma dell'atto pubblico autenticato da pubblico ufficiale.
pagina4 di 10 Tutto ciò premesso, l'opposizione è in parte meritevole di accoglimento per le ragioni meglio esposte di seguito.
In apertura di motivazione occorre avere riguardo all'eccezione pregiudiziale, proposta dalla difesa della società opponente, di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione.
Di tutte le argomentazioni svolte a sostegno della ridetta eccezione, che, pur suggestive, non appaiono giuridicamente rilevanti ai fini di un'eventuale accoglimento della stessa, ad avviso di chi scrive l'unica da valutare è quella relativa all'asserita mancanza, in capo al difensore della società odierna opposta, di una procura sostanziale redatta nella forma adeguata che ne legittimasse la partecipazione in luogo della parte personalmente.
Sotto tale ultimo profilo, è noto a chi scrive l'importante – ancor più perché dichiaratamente il primo sul tema – arresto della Suprema Corte (sentenza n. 8473 del 27.3.2019) con cui sono stati sanciti, tra gli altri, i seguenti principi di diritto: “- nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del
2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
- nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale”. A tale ultimo riguardo, nella motivazione la Corte, nel valutare come corretta la decisione in parte qua contenuta nella sentenza impugnata, ulteriormente chiarisce che: “Ha del pari ritenuto, esaminando la procura notarile rilasciata in favore dell'avvocato Onesti ed oggi prodotta in allegato al ricorso per cassazione, che l'atto di conferimento di potere pur avendo la forma della procura notarile fosse in realtà una semplice, benché ampia, procura alle liti, comprensiva di ogni potere giudiziale e stragiudiziale ed anche del potere di conciliare la controversia (da qui il richiamo corretto all'art. 185 c.p.c.), ma comunque una procura dal valore meramente processuale, che non attribuiva all'avvocato la rappresentanza sostanziale della parte” (cfr. pag. 11 sentenza cit.).
A tali principi ha prestato adesione la prevalente giurisprudenza di merito, successivamente formatasi;
tra i principali arresti basti richiamare quanto statuito dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza del
29.9.2020, n. 3227: “Effettivamente il procedimento di mediazione obbligatoria ex D.lgs. n. 28/2010 esige la presenza personale della parte, ovvero la presenza di un rappresentante munito di procura speciale […]. Il rappresentato, quindi – trattandosi di rappresentanza avente natura negoziale e non processuale – deve conferire adeguata procura ad negotia che autorizzi il rappresentante ad agire in nome e per conto, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti […].
La mediazione, infatti, non può considerarsi ritualmente esperita neppure con la semplice partecipazione del legale, ancorché munito di procura speciale per la partecipazione alla mediazione, dal momento che nella detta procedura, la funzione del legale, come definita in via interpretativa dall'art. 5, co.
1-bis e co. 2, D.lgs. n. 28/2010, è di mera assistenza alla parte comparsa e non (per la formulazione normativa utilizzata e per il migliore e più efficace funzionamento dell'istituto), di rappresentanza della parte assente”.
pagina5 di 10 Venendo, quindi, al caso concreto, ad avviso di chi scrive, avuto riguardo al contenuto della scrittura privata, rubricata “procura speciale”, formata e sottoscritta dall'avv. Cristina Peres in qualità di procuratrice speciale della (a sua volta mandataria di , Controparte_2 Controparte_3 con specifico riferimento alla procedura di mediazione promossa da detta società nei confronti della
(cfr. doc. 13 opponente, compiegato alle note di trattazione scritta del 24.11.2022) presso Parte_1
l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Biella, la stessa ben integra le caratteristiche della procura ad negotia cui fa richiamo la giurisprudenza anzidetta. In tal senso depone, in particolare, il conferimento al legale meglio ivi indicato di: “[…] tutti i più ampi ed opportuni poteri, ivi compresa la facoltà di conciliare, transigere e rinunziare agli atti, chiamare terzi e rilasciare quietanze. Il tutto con promessa di rato e valido”.
Diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, appare chiaro che la società abbia conferito al delegato lo specifico potere di partecipare – ivi rappresentandola – alla ridetta procedura di mediazione, attribuendogli il potere di disporre del diritto sostanziale che ne costituisce l'oggetto, comprensivo, quindi, anche – in negativo – di quello di non procedere con la mediazione.
Infine, non coglie nel segno neppure il rilievo sempre mosso da parte opponente e relativo al vizio di forma della ridetta procura speciale, non trattandosi, in particolare, di procura notarile ovvero di scrittura privata autentica da parte di un Pubblico Ufficiale a ciò abilitato.
A tale riguardo, si ritiene, infatti, sufficiente evidenziare che, conformemente alla disciplina del codice civile, la procura deve avere la stessa forma dell'atto che il rappresentante può compiere (art. 1392 c.c.); pertanto, poiché la mediazione, se ha esito positivo, si conclude con una transazione o un contratto ad essa assimilabile, la procura dovrà avere forma scritta, sì, ma richiesta unicamente ad probationem (cfr. art. 1967 c.c.).
L'eccezione, quindi, deve essere rigettata.
Venendo all'esame del merito, sempre in apertura di motivazione, come è noto il giudice investito dell'opposizione deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, eventualmente rendendo una pronuncia di condanna per la parte residua del debito non estinta ove il diritto vantato dal creditore risulti provato. L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce, infatti, un ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., avuto riguardo alla posizione sostanziale rivestita dalle parti processuali. Più precisamente, spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare dei rispettivi saldi debitori) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione),
l'invalidità o l'inefficacia del rapporto (nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
pagina6 di 10 Ciò precisato, con riferimento ai rapporti per cui è causa deve evidenziarsi quanto segue:
a) con riferimento al rapporto di conto corrente n. 2064, la ha senz'altro Controparte_2 fornito la prova del fatto costitutivo del suo diritto di credito, ottemperando all'onere posto a suo carico dalla norma del Codice civile sopra richiamata attraverso l'intera produzione documentale versata in atti nel presente giudizio e già nel giudizio monitorio (cfr. doc. 2A, 2B e 5-7 comparsa). Pertanto, per un verso, i documenti contrattuali, debitamente sottoscritti dal l.r.p.t. della società correntista (con sottoscrizioni non specificamente disconosciute), dimostrano l'esistenza di relativi rapporti ed il contenuto delle relative clausole negoziali;
per altro verso, la copia degli estratti conto analitici del conto corrente dalla sua apertura forniscono la prova sufficiente dell'effettivo ammontare del saldo debitorio del conto stesso.
A fronte di ciò, la società opponente ha del tutto omesso di contestare tanto l'an quanto il quantum della relativa richiesta creditoria azionata in via monitoria, che, pertanto, deve conclusivamente ritenersi sussistente, quantificandosi esattamente nella misura di €. 131.830,58, oltre interessi al tasso convenzionale dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
b) Con riferimento al contratto di finanziamento artigiano n. 045/6059105 del 2.2.2018 e al contratto di finanziamento artigiano n. 045/6140043 del 13.11.2018 (cfr. doc. 10 e 14 fasc. monitorio, sub. 2B comparsa), entrambi assistiti dalla garanzia cooperativa rilasciata da ON Soc. Coop. e dalla controgaranzia pubblica del fondo di garanzia delle PMI ai sensi della legge n. 662/96 (cfr. doc. 8 comparsa), occorre, in primo luogo, rilevare che non è contestato tra le parti che Controparte_3 abbia escusso le garanzie prestate da in relazione al debito residuo dei due Parte_2 finanziamenti, e segnatamente €. 71.390,47, quale quota del 60% del debito di € 119.012,11, ed €
119.346,06, quale quota dell'80% del debito di € 149.201,83 (cfr. doc. 7A e 7B citazione), per un ammontare complessivo di €.
190.736,53. Viceversa, alcuna evidenza documentale è stata data in ordine all'escussione della rispettiva controgaranzia, che la convenuta opposta dichiara – per l'appunto – non essere stata escussa (cfr. da ultimo, pag. 7 conclusionale).
In ragione ed in conseguenza di detta escussione e del conseguente accredito delle relative somme, la difesa della società opponente ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire della mandataria dell'istituto bancario per tale quota parte del credito ingiunto.
L'eccezione – da riqualificarsi quale eccezione di merito relativa alla titolarità dei rapporti di credito de quibus dal lato attivo – è fondata e merita accoglimento.
Alla base della rilevata fondatezza si pongono proprio le previsioni della Convenzione sottoscritta dal e in data 18.6.2010: in particolare dal combinato disposto degli artt. 8-12 CP_6 Controparte_3 della Convenzione stessa si ricava che la banca, al verificarsi di una delle condizioni atte a provocare la risoluzione, la decadenza dal beneficio del termine, la revoca o il recesso dal contratto di finanziamento,
pagina7 di 10 dovrà intimare all'impresa inadempiente il pagamento del proprio credito, con lettera raccomandata da inviarsi per conoscenza allo stesso DI e, constatata l'inutilità di ogni tentativo di rientro bonario, procederà in via monitoria (e, quindi, se del caso, esecutiva) per il recupero del proprio credito.
Successivamente a ciò, potrà richiedere l'escussione della garanzia al DI, che, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale richiesta, effettuerà un pagamento provvisorio del 50% a titolo di “congruo acconto”. Ricevuto tale pagamento, la banca proseguirà con le azioni giudiziali di recupero per l'intero importo comprensivo anche della quota versata a titolo di acconto da parte del che, a tal fine, CP_6 conferisce mandato irrevocabile alla banca stessa. Solo al termine delle procedure di recupero la banca, tenendo conto dell'acconto già liquidato e di quanto eventualmente conseguito medio tempore, determinerà la quota residua a carico del richiedendone, quindi, il pagamento. Con il CP_6 versamento del saldo, il DI si intenderà surrogato, nei limiti di quanto effettivamente pagato, nei diritti della banca nei confronti dell'impresa debitrice e “[…] in piena autonomia, deciderà se proseguire con ulteriori azioni esecutive o se mettere la pratica definitivamente a perdita”.
In conformità al meccanismo di operatività della garanzia così come sopra delineato, ad avviso di chi scrive, non vi è alcun dubbio sul fatto che il mandato irrevocabile al recupero del credito si intenda conferito alla banca, in forza della stessa Convenzione, unicamente con riferimento alla quota parte di questo versata a titolo di acconto dal Allorquando, invece, quest'ultimo avrà effettuato il CP_6 pagamento del saldo, producendosi ex lege la surroga ex art. 1203, n. 3 c.c. del garante adempiente nei diritti della banca nei confronti del debitore, quest'ultimo, in quanto esclusivo titolare di detto credito, valuterà in che modo procedere al recupero (eventuale) dello stesso. In questa prospettiva non risulta, quindi, distonico il ricorso all'aggettivo “ulteriori” impiegato all'art. 11, co. 6 della ridetta Convenzione per qualificare le “azioni esecutive” cui il DI potrebbe far ricorso: esse non possono che essere tali se confrontate con quelle che inizialmente la banca ha intrapreso per il recupero del proprio credito e che ha proseguito in qualità di mandataria anche relativamente a quella quota parte di esso già soddisfatta con il pagamento a titolo di “congruo acconto” ricevuto dal CP_6
Nella fattispecie per cui è causa l'escussione della garanzia rilasciata da in relazione ai Parte_2 due contratti di finanziamento di cui si tratta non è avvenuta in conformità al su esposto meccanismo: dalla lettura delle comunicazioni inviate da quest'ultimo, infatti, emerge ictu oculi che ambedue i pagamenti eseguiti in conseguenza dell'escussione delle rispettive garanzie siano avvenuti in un'unica soluzione e direttamente a titolo di saldo;
ciò ha comportato senza alcun dubbio (e come, peraltro, espressamente dichiarato anche dal garante) l'immediata surroga di nei diritti del Parte_2 nei confronti della (cfr. doc. 7A e 7B citazione) limitatamente agli importi Controparte_3 Parte_1 rispettivamente corrisposti. Quindi, la titolarità di detti crediti – corrispondenti al rispettivo minor importo di €. 71.390,47 quanto al finanziamento n. 045/6069105 e di €. 119.346,06 quanto al finanziamento n. 045/6140043 – al momento del deposito del ricorso monitorio (successivo alla ridetta pagina8 di 10 escussione) era di e non già del (e, per esso, dell'allora Parte_2 Controparte_3 mandataria . Controparte_2
Con riguardo alla residua parte di credito relativa a ciascuno dei ridetti finanziamenti (pari, quindi, ad €.
47.621,64 quanto al finanziamento n. 045/6069105 e ad €. 29.855,77 quanto al finanziamento n.
045/6140043), sussiste e permane la titolarità in capo all'odierna convenuta opposta, avendo la stessa puntualmente ottemperato all'onere della prova posto a suo carico con la documentazione versata in atti (cfr. doc. 10-12, 14, 16 e 17 fasc. monitorio, sub. doc. 2B comparsa). In particolare, per un verso, i documenti contrattuali, debitamente sottoscritti dal l.r.p.t. della società (con sottoscrizioni non specificamente disconosciute), dimostrano l'esistenza di relativi rapporti ed il contenuto delle relative clausole negoziali;
per altro verso, da un lato, la copia degli estratti certificati conformi dei relativi conti riportanti l'ammontare complessivo di ciascun credito alla data del passaggio a sofferenza e, dall'altro,
l'assenza di una specifica contestazione in ordine alla quantificazione del credito residuo di ciascun finanziamento all'esito dell'escussione della garanzia, consentono di ritenere raggiunta la prova in ordine al quantum debeatur.
Conseguentemente, in relazione a tali rapporti deve ritenersi sussistente, in capo alla convenuta opposta, un residuo credito di complessivi €. 77.477,41, oltre interessi al tasso convenzionale dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
Infine, quanto alle domande svolte in via riconvenzionale dalla società opponente, le stesse devono essere rigettate in quanto del tutto infondate;
in particolare: i. quanto alla domanda di condanna al pagamento, a titolo di rimborso, del complessivo importo €. 10.873,29, la parte che ha assunto l'iniziativa di tale domanda non ha fornito alcuna prova non solo in ordine al titolo in forza del quale le somme, rispettivamente, di €. 8.500,00 e di €. 2.373,29 sarebbero state corrisposte, ma soprattutto del pagamento stesso, giacché il documento prodotto come allegato n. 8 all'atto di citazione non appare conferente;
ii. assolutamente generica e del tutto sfornita di prova è la domanda relativa al risarcimento dei danni asseritamente conseguenti “[…] alla illegittimità ed inefficacia delle revoche dichiarate da CP_3
” (cfr. pag. 8 citazione), considerato che la società opponente è risultata viceversa palesemente
[...] inadempiente ad ambedue i contratti di finanziamento ed ai rispettivi accordi di sospensione, come più sopra già evidenziato;
iii. quanto, infine, alla domanda di restituzione dell'importo di €. 190.736,53 “[…]
a fronte dell'illegittima escussione delle garanzie presso CONFIDARE” (cfr. da ultimo conclusioni opponente), certamente difetta la legittimazione attiva della società a proporre detta domanda, trattandosi di somme corrisposte in esecuzione di un rapporto di garanzia cui la stessa è del tutto estranea.
In definitiva, quindi, in conseguenza del parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n.
446/2021 emesso dal Tribunale di Biella in data 13.10.2021 deve essere integralmente revocato.
Deve comunque essere pronunciata la condanna della società opponente al pagamento in favore della società convenuta opposta delle somme accertate come dovute alla luce delle motivazioni sopra esposte,
pagina9 di 10 pari al complessivo importo di €.209.307,99, oltre interessi al tasso convenzionale dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
Con riferimento alla pronuncia sulle spese di lite, stante la soccombenza reciproca delle parti, se ne dispone l'integrale compensazione tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in persona del l.r.p.t., così provvede: Parte_1
- rigetta l'eccezione d'improcedibilità della domanda;
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 446/2021 emesso dal Tribunale di Biella in data 13.10.2021;
- rigetta tutte le domande proposte in via riconvenzionale dalla in persona del l.r.p.t. Parte_1
- condanna la in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della Parte_1 [...] già in persona del l.r.p.t., in qualità Controparte_1 Controparte_2 di mandataria del del complessivo importo di €. 209.307,99, oltre interessi Controparte_3 al tasso convenzionale dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 6.6.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1339 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. promossa
DA
(C.F. e P.I. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Salussola (BI), via Parte_1 P.IVA_1
Vigellio n. 40, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Balzano del Foro di Biella, giusta procura conferita su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via della Repubblica n. 17;
OPPONENTE
CONTRO
(già ) (C.F. in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, Via Curtatone n. 3, in qualità di mandataria del CP_3
(C.F. e P.I. in persona del l.r.p.t., con sede in Milano (MI), Piazza Filippo Meda n.
[...] P.IVA_3
4, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Zani del Foro di Biella, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via
Cristoforo Colombo n. 4;
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di BIELLA, in persona del Giudice Unico adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: Previo eventuale differimento dell'udienza, autorizzare la chiamata in causa ex art. 106 e art 269 c.p.c. , corrente in MILANO, Piazza Filippo MEDA n. 4, C.F. e P.IVA CP_3
, nella sua qualità di titolare del rapporto contrattuale con anche al fine di tenere indenne P.IVA_3 Parte_1
pagina1 di 10 l'odierna attrice in opposizione dai danni patiti così come meglio quantificati in premesse. SEMPRE IN VIA
PRELIMINARE: Accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione di , in Controparte_2 conseguenza del mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
per gli effetti, rigettare le domande tutte ex adverso formulate nei confronti di NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, revocare e/o dichiarare nullo Parte_1 invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato e non provato, per i motivi tutti in premesse.
Conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla deve al ricorrente per il titolo per cui è causa. IN Parte_1
SUBORDINE, accertare e dichiarare la minor somma eventualmente dovuta dall'attrice in opposizione in ragione delle risultanze istruttorie, con reviviscenza del piano di ammortamento, a decorrere dalla data di termine della moratoria
COVID. IN VIA RICONVENZIONALE, accertare e dichiarare l'illegittimità e la inefficacia delle revoche disposte da nei confronti di conseguentemente, condannare l' al pagamento in CP_3 Parte_1 CP_4 favore di delle somme di € 10.873,29 e € 145.000,00, o di altro importo maggiore o veriore accertato in Parte_1 corso di causa e/o determinato anche in via equitativa dal giudice, per i motivi in premesse, nonché condannare CP_3
alla restituzione in favore di dell'importo di € 190.736,53, a fronte dell'illegittima escussione delle
[...] Parte_1 garanzie presso CONFIDARE. IN VIA ISTRUTTORIA, salvis iuribus, con ogni più ampia riserva di produrre dedurre ed integrare, con richiesta dei termini ex art. 183 c.p.c. IN OGNI CASO, con vittoria di spese”;
- l'opposto: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previe le declaratorie di legge;
In principalità
Respingersi la proposta opposizione e rigettarsi ogni avversaria domanda ed eccezione, anche proposte in via riconvenzionale, poiché infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Biella in data 13.10.2021 n. 446/2021 – RG N. 1070/2021. In subordine Condannarsi in ogni caso la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pronto pagamento in favore di Pt_1 [...]
in qualità di mandataria del per le causali di cui in narrativa ed anche di Controparte_1 CP_3 CP_3 ricorso per decreto ingiuntivo, della complessiva somma di € 400.044,52 oltre agli interessi di mora al tasso convenzionale dal 9.2.2021 (data del passaggio a sofferenza) al saldo e, in ogni caso, nei limiti del tasso soglia ai sensi della legge n.
108/96. In ogni caso Col favore delle spese”;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del l.r.p.t. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 446/2021 emesso dal Tribunale di Biella in data 13.10.2021 con cui era stata ingiunta di pagare in favore della (ora Controparte_2 Controparte_1
, in qualità di mandataria del la somma di € 400.044,52, oltre interessi e spese
[...] Controparte_3 come liquidate in decreto, a titolo di: i. scoperto del conto corrente n. 2064 (aperto in data 15.1.2018 e sul quale era stata concesso l'apertura di credito del 13.11.2018 – cfr. doc.
5-9 fasc. monitorio); ii. debito pagina2 di 10 residuo del contratto di finanziamento artigiano n. 045/6059105 del 2.2.2018 (assistito da garanzia cooperativa rilasciata da ON Soc. Coop. e controgaranzia pubblica del fondo di garanzia delle
PMI ai sensi della legge n. 662/96 – cfr. doc. 10-12 fasc. monitorio); iii. debito residuo del contratto di finanziamento artigiano n. 045/6140043 del 13.11.2018 (assistito da garanzia cooperativa rilasciata da
ON Soc. Coop. e controgaranzia pubblica del fondo di garanzia delle PMI ai sensi della legge n.
662/96 – cfr. doc. 14-17 fasc. monitorio).
A fondamento della propria opposizione, la società opponente ha proposto le seguenti doglianze: 1) illegittimità della revoca dei rapporti bancari inter partes avendo la stessa richiesto ed ottenuto dapprima la moratoria ABI e successivamente quella accordata dal D.L. 18/2020 e ss.mm.; 2) improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione;
3) escussione delle garanzie rilasciate in favore di da ON in relazione ai prestiti artigiani per Controparte_3 cui è causa e, quindi, il difetto di legittimazione ad agire della mandataria dell'istituto bancario per tale quota parte del credito ingiunto;
4) temerarietà dell'azione e conseguente diritto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta di in particolare, la società opponente ha Controparte_3 richiesto pronunciarsi in via riconvenzionale la condanna della convenuta opposta (e/o del CP_3
alla restituzione dell'importo di €. 10.873,29 a fronte delle spese sostenute per estensione
[...] moratoria, al risarcimento dei danni quantificati nell'importo di €. 145.000,00 e alla restituzione dell'importo di €. 190.736,53 a fronte dell'illegittima escussione delle garanzie prestate da Parte_2
[...]
Tempestivamente costituitasi in giudizio, (già Controparte_1 Controparte_2
, in qualità di mandataria del ha specificamente contestato tutto quanto ex
[...] Controparte_3 adverso dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto ed in diritto. In particolare, la società opposta, con riferimento ai contratti di finanziamento, ha precisato che: - quanto a quello n. 045/6059105, “Con la convenzione sottoscritta in data 3/9/2020 le parti hanno formalizzato un “Accordo di sospensione del pagamento della Quota Capitale delle rate di ammortamento (con eventuale proroga della durata) di , dando Parte_3 atto, nelle premesse, che la mutuataria aveva provveduto al pagamento delle rate di ammortamento del mutuo sino a quella scaduta il 30/6/2019 e pertanto, alla data dell'atto, per effetto dei mancati rimborsi, il capitale residuo ancora da rimborsare alla ammontava a € 147.594,18 (cfr. doc. n. 4). In forza di tale negozio, la accordava a CP_5 CP_5 Pt_1
[...
la sospensione della quota capitale delle rate del mutuo per 12 mesi, fermo restando l'obbligo di pagamento alle scadenze originarie della quota interessi dovuta in relazione al capitale residuo, per la rate già scadute dal 31/7/2019 e non pagate e fino a quella scaduta alla data del 30/6/2020, e, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo, la mutuataria doveva provvedere al pagamento delle quote interessi già scadute. Le parti convenivano altresì lo slittamento della scadenza del piano di ammortamento per un periodo di 12, mesi analogo a quello della sospensione, e che, terminato il periodo di sospensione, la mutuataria avrebbe ricominciato a pagare rate mensili posticipate, a partire da quella in scadenza il 31/7/2020, comprensive di quota capitale e quota interessi, scadenti la prima il 31/7/2020 e l'ultima il
pagina3 di 10 31/01/2024. L'accordo era privo di efficacia novativa (art. 4) e sarebbe divenuto inefficace in caso di mancato rispetto degli obblighi di pagamento con esso assunti (art. 6) con conseguente decadenza dal beneficio del termine” (cfr. pag. 11 comparsa). Dall'esame del piano d'ammortamento di detto finanziamento si evince che: “[…] Pt_1 ha corrisposto solo gli interessi delle rate dal 31/7/2019 al 30/6/2020, rendendosi morosa nel pagamento di quelle (per capitale e interessi) maturate a decorrere dal 31/7/2020, ovverosia al termine della moratoria concessale” (cfr. pag. 12 comparsa); - quanto al finanziamento n. 045/6140043, “Con la convenzione del 28/8/2020 le parti hanno formalizzato un “Accordo di sospensione del pagamento della Quota Capitale delle rate di ammortamento (con eventuale proroga della durata) di , dando atto, nelle premesse, che la mutuataria aveva provveduto al Parte_3 pagamento delle rate di ammortamento del mutuo sino a quella scaduta il 30/6/2019 e pertanto, alla data dell'atto, per effetto dei mancati rimborsi, il capitale residuo ancora da rimborsare alla ammontava a € 118.195,38 (cfr. doc. n. CP_5
5 del fascicolo monitorio). In forza degli accordi negoziali la concedeva a la sospensione della quota CP_5 Pt_1 capitale delle rate del mutuo per 12 mesi, fermo restando l'obbligo di pagamento alle scadenze originarie della quota interessi dovuta in relazione al capitale residuo, per la rate già scadute dal 31/7/2019 e non pagate e fino a quella scaduta alla data del 30/6/2020, e, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo, la mutuataria doveva provvedere al pagamento delle quote interessi già scadute. Le parti convenivano altresì lo slittamento della scadenza del piano di ammortamento per un periodo di 12 mesi, analogo a quello della sospensione, e che, terminato il periodo di sospensione, la mutuataria avrebbe ricominciato a pagare rate mensili posticipate, a partire da quella in scadenza il 31/7/2020, comprensive di quota capitale e quota interessi, scadenti la prima il 31/7/2020 e l'ultima il 30/04/2021. L'accordo era privo di efficacia novativa (art. 4) e sarebbe divenuto inefficace in caso di mancato rispetto degli obblighi di pagamento con esso assunti (art. 6) con conseguente decadenza della mutuataria dal beneficio del termine” (cfr. pag. 12 e 13 comparsa). Dall'esame del piano di ammortamento di tale finanziamento, si evince che: “[…] Pt_1 ha versato le rate interessi dal 31/7/2019 al 30/6/2020, rendendosi morosa nel pagamento di quelle (per capitale e interessi) maturate a decorrere dal 31/7/2020, ovverosia al termine della moratoria concessale” (cfr. pag. 13 comparsa).
Inoltre, con riferimento ad entrambi i finanziamenti, la convenuta opposta ha evidenziato altresì che non avrebbe comunque potuto essere concessa né la moratoria ABI, né quella di cui al D.L. 18/2020, difettando il requisito per cui le rate del finanziamento non avrebbero dovuto essere scadute da più di novanta giorni. In ogni caso, con riferimento tanto all'una quanto all'altra, la società opponente non avrebbe dimostrato di aver presentato la relativa domanda.
All'esito dello svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria, con le note di trattazione scritta del 24.11.2022, la società opponente ha reiterato la propria eccezione d'improcedibilità della domanda sull'assunto del mancato avveramento della relativa condizione per le seguenti ragioni: 1) “[…] totale carenza del relativo potere sostanziale da parte del soggetto asseritamente rappresentato”, non avendo quest'ultimo conferito al legale anche il potere “[…] di rifiutare l'ingresso in mediazione”; 2) difetto di procura sostanziale nella forma dell'atto pubblico autenticato da pubblico ufficiale.
pagina4 di 10 Tutto ciò premesso, l'opposizione è in parte meritevole di accoglimento per le ragioni meglio esposte di seguito.
In apertura di motivazione occorre avere riguardo all'eccezione pregiudiziale, proposta dalla difesa della società opponente, di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione.
Di tutte le argomentazioni svolte a sostegno della ridetta eccezione, che, pur suggestive, non appaiono giuridicamente rilevanti ai fini di un'eventuale accoglimento della stessa, ad avviso di chi scrive l'unica da valutare è quella relativa all'asserita mancanza, in capo al difensore della società odierna opposta, di una procura sostanziale redatta nella forma adeguata che ne legittimasse la partecipazione in luogo della parte personalmente.
Sotto tale ultimo profilo, è noto a chi scrive l'importante – ancor più perché dichiaratamente il primo sul tema – arresto della Suprema Corte (sentenza n. 8473 del 27.3.2019) con cui sono stati sanciti, tra gli altri, i seguenti principi di diritto: “- nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del
2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
- nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale”. A tale ultimo riguardo, nella motivazione la Corte, nel valutare come corretta la decisione in parte qua contenuta nella sentenza impugnata, ulteriormente chiarisce che: “Ha del pari ritenuto, esaminando la procura notarile rilasciata in favore dell'avvocato Onesti ed oggi prodotta in allegato al ricorso per cassazione, che l'atto di conferimento di potere pur avendo la forma della procura notarile fosse in realtà una semplice, benché ampia, procura alle liti, comprensiva di ogni potere giudiziale e stragiudiziale ed anche del potere di conciliare la controversia (da qui il richiamo corretto all'art. 185 c.p.c.), ma comunque una procura dal valore meramente processuale, che non attribuiva all'avvocato la rappresentanza sostanziale della parte” (cfr. pag. 11 sentenza cit.).
A tali principi ha prestato adesione la prevalente giurisprudenza di merito, successivamente formatasi;
tra i principali arresti basti richiamare quanto statuito dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza del
29.9.2020, n. 3227: “Effettivamente il procedimento di mediazione obbligatoria ex D.lgs. n. 28/2010 esige la presenza personale della parte, ovvero la presenza di un rappresentante munito di procura speciale […]. Il rappresentato, quindi – trattandosi di rappresentanza avente natura negoziale e non processuale – deve conferire adeguata procura ad negotia che autorizzi il rappresentante ad agire in nome e per conto, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti […].
La mediazione, infatti, non può considerarsi ritualmente esperita neppure con la semplice partecipazione del legale, ancorché munito di procura speciale per la partecipazione alla mediazione, dal momento che nella detta procedura, la funzione del legale, come definita in via interpretativa dall'art. 5, co.
1-bis e co. 2, D.lgs. n. 28/2010, è di mera assistenza alla parte comparsa e non (per la formulazione normativa utilizzata e per il migliore e più efficace funzionamento dell'istituto), di rappresentanza della parte assente”.
pagina5 di 10 Venendo, quindi, al caso concreto, ad avviso di chi scrive, avuto riguardo al contenuto della scrittura privata, rubricata “procura speciale”, formata e sottoscritta dall'avv. Cristina Peres in qualità di procuratrice speciale della (a sua volta mandataria di , Controparte_2 Controparte_3 con specifico riferimento alla procedura di mediazione promossa da detta società nei confronti della
(cfr. doc. 13 opponente, compiegato alle note di trattazione scritta del 24.11.2022) presso Parte_1
l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Biella, la stessa ben integra le caratteristiche della procura ad negotia cui fa richiamo la giurisprudenza anzidetta. In tal senso depone, in particolare, il conferimento al legale meglio ivi indicato di: “[…] tutti i più ampi ed opportuni poteri, ivi compresa la facoltà di conciliare, transigere e rinunziare agli atti, chiamare terzi e rilasciare quietanze. Il tutto con promessa di rato e valido”.
Diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, appare chiaro che la società abbia conferito al delegato lo specifico potere di partecipare – ivi rappresentandola – alla ridetta procedura di mediazione, attribuendogli il potere di disporre del diritto sostanziale che ne costituisce l'oggetto, comprensivo, quindi, anche – in negativo – di quello di non procedere con la mediazione.
Infine, non coglie nel segno neppure il rilievo sempre mosso da parte opponente e relativo al vizio di forma della ridetta procura speciale, non trattandosi, in particolare, di procura notarile ovvero di scrittura privata autentica da parte di un Pubblico Ufficiale a ciò abilitato.
A tale riguardo, si ritiene, infatti, sufficiente evidenziare che, conformemente alla disciplina del codice civile, la procura deve avere la stessa forma dell'atto che il rappresentante può compiere (art. 1392 c.c.); pertanto, poiché la mediazione, se ha esito positivo, si conclude con una transazione o un contratto ad essa assimilabile, la procura dovrà avere forma scritta, sì, ma richiesta unicamente ad probationem (cfr. art. 1967 c.c.).
L'eccezione, quindi, deve essere rigettata.
Venendo all'esame del merito, sempre in apertura di motivazione, come è noto il giudice investito dell'opposizione deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, eventualmente rendendo una pronuncia di condanna per la parte residua del debito non estinta ove il diritto vantato dal creditore risulti provato. L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce, infatti, un ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., avuto riguardo alla posizione sostanziale rivestita dalle parti processuali. Più precisamente, spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare dei rispettivi saldi debitori) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione),
l'invalidità o l'inefficacia del rapporto (nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
pagina6 di 10 Ciò precisato, con riferimento ai rapporti per cui è causa deve evidenziarsi quanto segue:
a) con riferimento al rapporto di conto corrente n. 2064, la ha senz'altro Controparte_2 fornito la prova del fatto costitutivo del suo diritto di credito, ottemperando all'onere posto a suo carico dalla norma del Codice civile sopra richiamata attraverso l'intera produzione documentale versata in atti nel presente giudizio e già nel giudizio monitorio (cfr. doc. 2A, 2B e 5-7 comparsa). Pertanto, per un verso, i documenti contrattuali, debitamente sottoscritti dal l.r.p.t. della società correntista (con sottoscrizioni non specificamente disconosciute), dimostrano l'esistenza di relativi rapporti ed il contenuto delle relative clausole negoziali;
per altro verso, la copia degli estratti conto analitici del conto corrente dalla sua apertura forniscono la prova sufficiente dell'effettivo ammontare del saldo debitorio del conto stesso.
A fronte di ciò, la società opponente ha del tutto omesso di contestare tanto l'an quanto il quantum della relativa richiesta creditoria azionata in via monitoria, che, pertanto, deve conclusivamente ritenersi sussistente, quantificandosi esattamente nella misura di €. 131.830,58, oltre interessi al tasso convenzionale dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
b) Con riferimento al contratto di finanziamento artigiano n. 045/6059105 del 2.2.2018 e al contratto di finanziamento artigiano n. 045/6140043 del 13.11.2018 (cfr. doc. 10 e 14 fasc. monitorio, sub. 2B comparsa), entrambi assistiti dalla garanzia cooperativa rilasciata da ON Soc. Coop. e dalla controgaranzia pubblica del fondo di garanzia delle PMI ai sensi della legge n. 662/96 (cfr. doc. 8 comparsa), occorre, in primo luogo, rilevare che non è contestato tra le parti che Controparte_3 abbia escusso le garanzie prestate da in relazione al debito residuo dei due Parte_2 finanziamenti, e segnatamente €. 71.390,47, quale quota del 60% del debito di € 119.012,11, ed €
119.346,06, quale quota dell'80% del debito di € 149.201,83 (cfr. doc. 7A e 7B citazione), per un ammontare complessivo di €.
190.736,53. Viceversa, alcuna evidenza documentale è stata data in ordine all'escussione della rispettiva controgaranzia, che la convenuta opposta dichiara – per l'appunto – non essere stata escussa (cfr. da ultimo, pag. 7 conclusionale).
In ragione ed in conseguenza di detta escussione e del conseguente accredito delle relative somme, la difesa della società opponente ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire della mandataria dell'istituto bancario per tale quota parte del credito ingiunto.
L'eccezione – da riqualificarsi quale eccezione di merito relativa alla titolarità dei rapporti di credito de quibus dal lato attivo – è fondata e merita accoglimento.
Alla base della rilevata fondatezza si pongono proprio le previsioni della Convenzione sottoscritta dal e in data 18.6.2010: in particolare dal combinato disposto degli artt. 8-12 CP_6 Controparte_3 della Convenzione stessa si ricava che la banca, al verificarsi di una delle condizioni atte a provocare la risoluzione, la decadenza dal beneficio del termine, la revoca o il recesso dal contratto di finanziamento,
pagina7 di 10 dovrà intimare all'impresa inadempiente il pagamento del proprio credito, con lettera raccomandata da inviarsi per conoscenza allo stesso DI e, constatata l'inutilità di ogni tentativo di rientro bonario, procederà in via monitoria (e, quindi, se del caso, esecutiva) per il recupero del proprio credito.
Successivamente a ciò, potrà richiedere l'escussione della garanzia al DI, che, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale richiesta, effettuerà un pagamento provvisorio del 50% a titolo di “congruo acconto”. Ricevuto tale pagamento, la banca proseguirà con le azioni giudiziali di recupero per l'intero importo comprensivo anche della quota versata a titolo di acconto da parte del che, a tal fine, CP_6 conferisce mandato irrevocabile alla banca stessa. Solo al termine delle procedure di recupero la banca, tenendo conto dell'acconto già liquidato e di quanto eventualmente conseguito medio tempore, determinerà la quota residua a carico del richiedendone, quindi, il pagamento. Con il CP_6 versamento del saldo, il DI si intenderà surrogato, nei limiti di quanto effettivamente pagato, nei diritti della banca nei confronti dell'impresa debitrice e “[…] in piena autonomia, deciderà se proseguire con ulteriori azioni esecutive o se mettere la pratica definitivamente a perdita”.
In conformità al meccanismo di operatività della garanzia così come sopra delineato, ad avviso di chi scrive, non vi è alcun dubbio sul fatto che il mandato irrevocabile al recupero del credito si intenda conferito alla banca, in forza della stessa Convenzione, unicamente con riferimento alla quota parte di questo versata a titolo di acconto dal Allorquando, invece, quest'ultimo avrà effettuato il CP_6 pagamento del saldo, producendosi ex lege la surroga ex art. 1203, n. 3 c.c. del garante adempiente nei diritti della banca nei confronti del debitore, quest'ultimo, in quanto esclusivo titolare di detto credito, valuterà in che modo procedere al recupero (eventuale) dello stesso. In questa prospettiva non risulta, quindi, distonico il ricorso all'aggettivo “ulteriori” impiegato all'art. 11, co. 6 della ridetta Convenzione per qualificare le “azioni esecutive” cui il DI potrebbe far ricorso: esse non possono che essere tali se confrontate con quelle che inizialmente la banca ha intrapreso per il recupero del proprio credito e che ha proseguito in qualità di mandataria anche relativamente a quella quota parte di esso già soddisfatta con il pagamento a titolo di “congruo acconto” ricevuto dal CP_6
Nella fattispecie per cui è causa l'escussione della garanzia rilasciata da in relazione ai Parte_2 due contratti di finanziamento di cui si tratta non è avvenuta in conformità al su esposto meccanismo: dalla lettura delle comunicazioni inviate da quest'ultimo, infatti, emerge ictu oculi che ambedue i pagamenti eseguiti in conseguenza dell'escussione delle rispettive garanzie siano avvenuti in un'unica soluzione e direttamente a titolo di saldo;
ciò ha comportato senza alcun dubbio (e come, peraltro, espressamente dichiarato anche dal garante) l'immediata surroga di nei diritti del Parte_2 nei confronti della (cfr. doc. 7A e 7B citazione) limitatamente agli importi Controparte_3 Parte_1 rispettivamente corrisposti. Quindi, la titolarità di detti crediti – corrispondenti al rispettivo minor importo di €. 71.390,47 quanto al finanziamento n. 045/6069105 e di €. 119.346,06 quanto al finanziamento n. 045/6140043 – al momento del deposito del ricorso monitorio (successivo alla ridetta pagina8 di 10 escussione) era di e non già del (e, per esso, dell'allora Parte_2 Controparte_3 mandataria . Controparte_2
Con riguardo alla residua parte di credito relativa a ciascuno dei ridetti finanziamenti (pari, quindi, ad €.
47.621,64 quanto al finanziamento n. 045/6069105 e ad €. 29.855,77 quanto al finanziamento n.
045/6140043), sussiste e permane la titolarità in capo all'odierna convenuta opposta, avendo la stessa puntualmente ottemperato all'onere della prova posto a suo carico con la documentazione versata in atti (cfr. doc. 10-12, 14, 16 e 17 fasc. monitorio, sub. doc. 2B comparsa). In particolare, per un verso, i documenti contrattuali, debitamente sottoscritti dal l.r.p.t. della società (con sottoscrizioni non specificamente disconosciute), dimostrano l'esistenza di relativi rapporti ed il contenuto delle relative clausole negoziali;
per altro verso, da un lato, la copia degli estratti certificati conformi dei relativi conti riportanti l'ammontare complessivo di ciascun credito alla data del passaggio a sofferenza e, dall'altro,
l'assenza di una specifica contestazione in ordine alla quantificazione del credito residuo di ciascun finanziamento all'esito dell'escussione della garanzia, consentono di ritenere raggiunta la prova in ordine al quantum debeatur.
Conseguentemente, in relazione a tali rapporti deve ritenersi sussistente, in capo alla convenuta opposta, un residuo credito di complessivi €. 77.477,41, oltre interessi al tasso convenzionale dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
Infine, quanto alle domande svolte in via riconvenzionale dalla società opponente, le stesse devono essere rigettate in quanto del tutto infondate;
in particolare: i. quanto alla domanda di condanna al pagamento, a titolo di rimborso, del complessivo importo €. 10.873,29, la parte che ha assunto l'iniziativa di tale domanda non ha fornito alcuna prova non solo in ordine al titolo in forza del quale le somme, rispettivamente, di €. 8.500,00 e di €. 2.373,29 sarebbero state corrisposte, ma soprattutto del pagamento stesso, giacché il documento prodotto come allegato n. 8 all'atto di citazione non appare conferente;
ii. assolutamente generica e del tutto sfornita di prova è la domanda relativa al risarcimento dei danni asseritamente conseguenti “[…] alla illegittimità ed inefficacia delle revoche dichiarate da CP_3
” (cfr. pag. 8 citazione), considerato che la società opponente è risultata viceversa palesemente
[...] inadempiente ad ambedue i contratti di finanziamento ed ai rispettivi accordi di sospensione, come più sopra già evidenziato;
iii. quanto, infine, alla domanda di restituzione dell'importo di €. 190.736,53 “[…]
a fronte dell'illegittima escussione delle garanzie presso CONFIDARE” (cfr. da ultimo conclusioni opponente), certamente difetta la legittimazione attiva della società a proporre detta domanda, trattandosi di somme corrisposte in esecuzione di un rapporto di garanzia cui la stessa è del tutto estranea.
In definitiva, quindi, in conseguenza del parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n.
446/2021 emesso dal Tribunale di Biella in data 13.10.2021 deve essere integralmente revocato.
Deve comunque essere pronunciata la condanna della società opponente al pagamento in favore della società convenuta opposta delle somme accertate come dovute alla luce delle motivazioni sopra esposte,
pagina9 di 10 pari al complessivo importo di €.209.307,99, oltre interessi al tasso convenzionale dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
Con riferimento alla pronuncia sulle spese di lite, stante la soccombenza reciproca delle parti, se ne dispone l'integrale compensazione tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in persona del l.r.p.t., così provvede: Parte_1
- rigetta l'eccezione d'improcedibilità della domanda;
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 446/2021 emesso dal Tribunale di Biella in data 13.10.2021;
- rigetta tutte le domande proposte in via riconvenzionale dalla in persona del l.r.p.t. Parte_1
- condanna la in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della Parte_1 [...] già in persona del l.r.p.t., in qualità Controparte_1 Controparte_2 di mandataria del del complessivo importo di €. 209.307,99, oltre interessi Controparte_3 al tasso convenzionale dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 6.6.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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