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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/04/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato in esito al deposito di note scritte la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 69/2024 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), con domicilio eletto a presso lo studio Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_1 dell'avv. Teresa Notaro che ne ha la rappresentanza e difesa per procura in atti,
ricorrente
e
con sede a Roma (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e Pt_1
difeso dall'avv. Marco Fazio del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: pensione di vecchiaia anticipata.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 5 gennaio 2024 adiva questo giudice del lavoro Parte_1
e, lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via amministrativa il 30 dicembre
2022, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata, quale invalido in misura pari o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 1, n. 8, D.lgs. n.
503/1992, concorrendo gli ulteriori requisiti anagrafici e contributivi, con la condanna dell' CP_1
alla liquidazione e al pagamento in proprio favore della relativa prestazione.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 3 aprile 2025 dal deposito telematico di CP_2
note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Come eccepito dall' e non specificamente contestato, dal prospetto analitico CP_1
allegato si evince il mancato possesso, al momento della domanda, del requisito contributivo richiesto per fruire del beneficio in questione, atteso che la ricorrente poteva vantare in totale solo
742 contributi settimanali (14 anni e 3 mesi circa, sui 20 previsti).
La domanda dunque va senz'altro respinta, risultando superfluo il chiesto accertamento della sussistenza del concorrente requisito sanitario.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio, che vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e compensa le spese del giudizio.
Messina, 4.4.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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