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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 12708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12708 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice EL CC
All'udienza del 10 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 20589/2024 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio degli avv.ti Paolo Rocchi e Alessandro Parte_1
Giordano
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carlo Attanasio CP_1
OGGETTO: rendita vitalizia a carico del lavoratore
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.05.2024, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1 chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rendita vitalizia e per l'effetto CP_ condannare l' a costituire in favore del medesimo, ai sensi dell'art. 13 l. n. 1338/62, una rendita vitalizia riversibile – pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente/collaboratore in relazione ai contributi omessi dai datori di lavoro/committenti (per il periodo dal 28.01.1997 fino al 31.12.1997) e CP_2 CP_3
(per i periodi dal 01.03.2006 al 31.12.2006 e dal 01.03.2007 al 31.12.2007) entro il termine ritenuto di giustizia, con conseguente attribuzione a favore del ricorrente dei contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita, previa determinazione e quantificazione della riserva matematica a carico del ricorrente, ai sensi delle tariffe allegate al Decreto
22 aprile 2008 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ovvero secondo la normativa ritenuta di giustizia, nonché dei relativi pagamenti a carico del ricorrente;
il tutto con il favore delle spese di lite.
Deduceva di aver lavorato dal 28.01.1997 al 31.12.1997 quale collaboratore per la (P. IV CP_2
); di aver lavorato dal 01.03.2006 al 31.12.2006 e dal 01.03.2007 al 31.12.2007 per il P.IVA_1
pagina 1 di 6 committente/datore di lavoro (P. IV ); che in detti rapporti lavorativi CP_3 P.IVA_2 spettava al committente/datore di lavoro l' obbligo di pagamento dei contributi previdenziali alla gestione separata in favore del lavoratore;
che i predetti committenti/datori di lavoro non avevano provveduto ai dovuti versamenti contributivi, ad eccezione della contribuzione per il mese di maggio
2006, pur avendo rilasciato indicato nelle Certificazioni dei compensi rilasciate ai sensi dell'art. 7bis
DPR 600/1973 i versamenti come dovuti ed effettuati;
che il mancato versamento dei contributi per le annualità 1997, 2006 e 2007 cagionava un danno al ricorrente, sia per la procrastinazione del momento di maturazione del diritto alla pensione, sia per la diminuzione dell'ammontare della pensione;
di avere interesse ad avvalersi della possibilità offerta al lavoratore dal comma 5 dell'art. 13 della L. n.
1338/1962, che consentiva al medesimo di poter costituire, previo versamento a proprio carico in CP_ favore dell di un onere da questi calcolato secondo precise formule matematiche, una rendita vitalizia da percepire unitamente alla futura pensione a copertura dei periodi di lavoro per i quali i suddetti datori di lavoro/ committenti non avevano versato gli oneri previdenziali alla gestione separata CP_ con accredito sulla posizione previdenziale del ricorrente;
che detti contributi non erano recuperabili presso il committente datore di lavoro per il decorso dei termini di prescrizione e perché i datori di lavoro, inadempienti ai versamenti previdenziali, non esistevano più e quindi non potevano provvedere loro direttamente alla costituzione della rendita vitalizia;
che la e la CP_2 CP_3
CP_
risultavano essere cessate al registro delle Imprese;
di aver presentato il 18.01.2023 istanza all'
[...] per la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della L. n. 1338/1962; di aver inutilmente CP_ presentato ricorso amministrativo a fronte del silenzio rigetto dell' di voler ottenere la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 l. n. 1338/1962 per i periodi di lavoro sopra indicati. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite. CP_ Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto per intervenuta prescrizione.
All'udienza del 10 dicembre 2025 la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento perché fondato.
Giova premettere che l'effetto della costituzione della rendita è quello di integrare immediatamente la pensione erogata o, qualora non vi sia ancora pagamento di trattamento pensionistico, quello della valutazione di integrare cd. contributi base attribuiti al lavoratore interessato che vengono valutati CP_ dall “... a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti” (terzo comma art. 13) L. 1338/62.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 18/1995, la quale aveva riscontrato "che la pagina 2 di 6 norma impugnata dell'art. 13 (L. 1338/1962 n.d.e.) ha connotati di generalità ed astrattezza tali da renderla applicabile a tutte le forme assicurative delle varie categorie di lavoratori che non hanno una CP_ posizione attiva nel determinismo contributivo", l con la Circolare n. 101 del 26.07.10 ha chiarito che la norma dell'art. 13 è applicabile anche a favore dei soggetti iscritti alla Gestione Separata ex L.
335/95 art. 2 co. 26 che non siano titolari dell'obbligo contributivo.
Quanto alla prescrizione del diritto alla rendita vitalizia, deve considerarsi che l'art. 13 citato è stato recentemente modificato per effetto della legge n. 203/2024, pubblicata in G.U. il 13.12.2024 (c.d. collegato lavoro 2024), la quale all'art. 30 ha così disposto: "
1. All'articolo 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: «Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all' Controparte_4
la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi
[...] del sesto comma»".
Per effetto di tale modifica, pare dunque doversi interpretare il testo vigente dell'art. 13 della L.
1338/1962 nel senso che il diritto del lavoratore a chiedere la costituzione della rendita vitalizia, con onere economico a proprio esclusivo carico, non sia soggetto al decorso della prescrizione, potendo tale diritto essere comunque esercitato dal lavoratore, quindi senza rilievo di decorrenza di termini prescrizionali.
In tal senso depone anche il fatto che dall'accoglimento della domanda del lavoratore, l'
[...]
non subirebbe alcun onere economico;
infatti come evidenziato dai giudici di legittimità CP_5 con l'ordinanza n. 13229/24 : "altra dottrina ha messo in chiaro che, una volta che la riserva matematica sia stata versata dal datore di lavoro o dal lavoratore, la costituzione della rendita vitalizia non comporta alcun onere economico per l' , essendo congegnate le tariffe di cui al d.m. CP_1
19.2.1981 (emanato in attuazione dell'ult. co. dell'art. 13, cit.) in modo tale che la riserva matematica copra interamente l'onere assunto dall'assicurazione generale obbligatoria dal momento in cui è riferito il calcolo in poi".
Nelle more del presente giudizio, con la sentenza n. 22802/2025 la Cassazione a S.U. ha poi affermato che la prescrizione del diritto del ricorrente decorre dopo 25 anni dall'insorgenza del diritto del lavoratore a vedersi versati i contributi dal datore di lavoro/committente.
Seppure le S.U. hanno ritenuto ancora suscettibile di prescrizione il diritto del lavoratore alla costituzione della rendita vitalizia (con onere a esclusivo carico del medesimo), deve considerarsi che nel caso di specie deve comunque escludersi che alla data di deposito del ricorso fosse spirato il termine di prescrizione di 25 anni. Infatti per le annualità 2006 e 2007 il diritto del ricorrente, in pagina 3 di 6 assenza di atti interruttivi, andrebbe a prescriversi, rispettivamente, negli anni 2031 e 2032.
Quanto al periodo 01/02/1997 al 31/12/1997 deve osservarsi che la parte ricorrente ha documentato diverse lettere interruttive, sicchè in ogni caso nessun termine di prescrizione venticinquennale era ancora spirato alla data di deposito del ricorso.
Per il resto deve osservarsi che il ricorrente ha documentato i periodi di lavoro svolti come collaboratore presso le società e dimostrando di non poter recuperare i CP_2 CP_6 contributi omessi presso i predetti committenti/datori di lavoro inadempienti ai versamenti previdenziali, perché queste società non esistono più e quindi non possono provvedere direttamente alla costituzione della rendita vitalizia.
In conclusione sussistono quindi tutti i prescritti requisiti per l'accoglimento della domanda di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/62, con onere a esclusivo carico del lavoratore.
Pertanto, in accoglimento del ricorso deve essere dichiarato il diritto del ricorrente alla rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962 per i periodi 01.02.1997 -31.12.1997 e 01.03.2006 – 31.12.2006 e, infine,
01.03.2007 – 31.12.2007. CP_ In relazione alla riserva matematica, deve rilevarsi che a su ordine della Giudicante l' ha effettuato la quantificazione ammontante ad € 56.541,05 a seguito del riconoscimento, nei conteggi depositati nel presente giudizio, in favore del ricorrente di n. 30 periodi mensili contributivi complessivi, dei quali n.
11 periodi mensili contributivi dal 01/02/1997 al 31/12/1997, n. 9 periodi mensili contributivi dal
01/03/2006 al 31/12/2006 (escluso, quindi, il mese di maggio 2006 per il quale i contributi mensili erano stati pagati dal ddl), n. 10 periodi mensili contributivi dal 01/03/2007 al 31/12/2007. CP_ I conteggi così effettuati dall' non sono stati contestati dal ricorrente, il quale, nelle note autorizzate, ha affermato di non avere nulla da osservare in merito, concordando con i suddetti calcoli dell' e chiedendo di poter pagare la riserva matematica di € 56.541,05 in forma Controparte_5 rateizzata, nello specifico in due rate ravvicinate: la prima metà entro dicembre 2025 e la seconda metà entro febbraio 2026. CP_ Con pec del 01.12.2025 l' ha infine espresso parere favorevole a tale modalità di rateizzazione, pur precisando che “la rateizzazione deve essere confermata con l'accettazione della stessa. Dopo che
l'accettazione è pervenuta viene inserita nella procedura e si può pagare immediatamente con 1° rata
a dicembre e 2° rata a febbraio” (documento esibito ed acquisito agli atti all'udienza del 10.12.2025).
Pertanto in conclusione deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962 per i periodi di omessa versamento datoriale dei contributi previdenziali dal 01.02.1997 al 31.12.1997, dal 01.03.2006 al 31.12.2006 e dal 01.03.2007 al CP_ 31.12.2007. Il ricorrente va quindi autorizzato a versare all' la somma di € 56.541,05, pagina 4 di 6 corrispondente alla riserva matematica necessaria per la costituzione ai sensi dell'art. 13 della legge n.
1338/1962 della rendita vitalizia riversibile pari alla prestazione pensionistica che sarebbe spettata all'assicurato in assenza delle omissioni contributive verificatesi nel periodo compreso dal 28.01.1997 al 31.12.1997, dal 01.03.2006 al 31.12.2006 (ad eccezione di maggio 2006) e dal 01.03.2007 al
31.12.2007. Il pagamento della riserva matematica potrà avvenire in due rate del 50% ciascuna, ma CP_ come chiarito dall' con la citata pec, “la rateizzazione deve essere confermata con l'accettazione della stessa. Dopo che l'accettazione è pervenuta viene inserita nella procedura e si può pagare immediatamente con 1° rata a dicembre e 2° rata a febbraio”. CP_ L' va pertanto condannato a costituire in favore del ricorrente la rendita vitalizia Parte_1 riversibile entro e non oltre tre mesi dall'avvenuto pagamento della riserva matematica da parte del medesimo nei termini di cui sopra.
In considerazione delle modifiche legislative in re intervenute nelle more del giudizio, le spese di lite devono essere compensate per i due terzi tra le parti;
la quota residua, liquidata come in dispositivo, CP_ deve invece essere posta a carico dell'
Pqm
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara il diritto del ricorrente alla rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962 per i periodi di omessa versamento datoriale dei contributi previdenziali dal 01.02.1997 al 31.12.1997, dal 01.03.2006 al 31.12.2006 e dal 01.03.2007 al 31.12.2007;
- per l'effetto autorizza il ricorrente a versare all' la somma di € 56.541,05, CP_1 corrispondente alla riserva matematica necessaria per la costituzione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 della rendita vitalizia riversibile pari alla prestazione pensionistica che sarebbe spettata all'assicurato in assenza delle omissioni contributive verificatesi nel periodo compreso dal 28.01.1997 al 31.12.1997, dal 01.03.2006 al
31.12.2006 (ad eccezione di maggio 2006) e dal 01.03.2007 al 31.12.2007;
- dispone che il pagamento della riserva matematica possa essere effettuato dal ricorrente mediante il pagamento di due rate del 50% ciascuna, previa accettazione della modalità di rateizzazione indicata dall' con pec del 04.12.2025; CP_1
- condanna l' a costituire in favore del ricorrente la rendita vitalizia CP_1 Parte_1 riversibile entro tre mesi dall'avvenuto pagamento della riserva matematica da parte del ricorrente nei termini di cui sopra;
- compensa tra le parti i due terzi delle spese di lite;
condanna l' a rifondere al CP_1 ricorrente la quota residua che liquida in € 1.546,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso pagina 5 di 6 spese generali del 15%, iva, cpa e rimborso c.u. di € 43,00.
Roma, 10 dicembre 2025
La Giudice
EL CC
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice EL CC
All'udienza del 10 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 20589/2024 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio degli avv.ti Paolo Rocchi e Alessandro Parte_1
Giordano
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carlo Attanasio CP_1
OGGETTO: rendita vitalizia a carico del lavoratore
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.05.2024, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1 chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rendita vitalizia e per l'effetto CP_ condannare l' a costituire in favore del medesimo, ai sensi dell'art. 13 l. n. 1338/62, una rendita vitalizia riversibile – pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente/collaboratore in relazione ai contributi omessi dai datori di lavoro/committenti (per il periodo dal 28.01.1997 fino al 31.12.1997) e CP_2 CP_3
(per i periodi dal 01.03.2006 al 31.12.2006 e dal 01.03.2007 al 31.12.2007) entro il termine ritenuto di giustizia, con conseguente attribuzione a favore del ricorrente dei contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita, previa determinazione e quantificazione della riserva matematica a carico del ricorrente, ai sensi delle tariffe allegate al Decreto
22 aprile 2008 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ovvero secondo la normativa ritenuta di giustizia, nonché dei relativi pagamenti a carico del ricorrente;
il tutto con il favore delle spese di lite.
Deduceva di aver lavorato dal 28.01.1997 al 31.12.1997 quale collaboratore per la (P. IV CP_2
); di aver lavorato dal 01.03.2006 al 31.12.2006 e dal 01.03.2007 al 31.12.2007 per il P.IVA_1
pagina 1 di 6 committente/datore di lavoro (P. IV ); che in detti rapporti lavorativi CP_3 P.IVA_2 spettava al committente/datore di lavoro l' obbligo di pagamento dei contributi previdenziali alla gestione separata in favore del lavoratore;
che i predetti committenti/datori di lavoro non avevano provveduto ai dovuti versamenti contributivi, ad eccezione della contribuzione per il mese di maggio
2006, pur avendo rilasciato indicato nelle Certificazioni dei compensi rilasciate ai sensi dell'art. 7bis
DPR 600/1973 i versamenti come dovuti ed effettuati;
che il mancato versamento dei contributi per le annualità 1997, 2006 e 2007 cagionava un danno al ricorrente, sia per la procrastinazione del momento di maturazione del diritto alla pensione, sia per la diminuzione dell'ammontare della pensione;
di avere interesse ad avvalersi della possibilità offerta al lavoratore dal comma 5 dell'art. 13 della L. n.
1338/1962, che consentiva al medesimo di poter costituire, previo versamento a proprio carico in CP_ favore dell di un onere da questi calcolato secondo precise formule matematiche, una rendita vitalizia da percepire unitamente alla futura pensione a copertura dei periodi di lavoro per i quali i suddetti datori di lavoro/ committenti non avevano versato gli oneri previdenziali alla gestione separata CP_ con accredito sulla posizione previdenziale del ricorrente;
che detti contributi non erano recuperabili presso il committente datore di lavoro per il decorso dei termini di prescrizione e perché i datori di lavoro, inadempienti ai versamenti previdenziali, non esistevano più e quindi non potevano provvedere loro direttamente alla costituzione della rendita vitalizia;
che la e la CP_2 CP_3
CP_
risultavano essere cessate al registro delle Imprese;
di aver presentato il 18.01.2023 istanza all'
[...] per la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della L. n. 1338/1962; di aver inutilmente CP_ presentato ricorso amministrativo a fronte del silenzio rigetto dell' di voler ottenere la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 l. n. 1338/1962 per i periodi di lavoro sopra indicati. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite. CP_ Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto per intervenuta prescrizione.
All'udienza del 10 dicembre 2025 la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento perché fondato.
Giova premettere che l'effetto della costituzione della rendita è quello di integrare immediatamente la pensione erogata o, qualora non vi sia ancora pagamento di trattamento pensionistico, quello della valutazione di integrare cd. contributi base attribuiti al lavoratore interessato che vengono valutati CP_ dall “... a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti” (terzo comma art. 13) L. 1338/62.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 18/1995, la quale aveva riscontrato "che la pagina 2 di 6 norma impugnata dell'art. 13 (L. 1338/1962 n.d.e.) ha connotati di generalità ed astrattezza tali da renderla applicabile a tutte le forme assicurative delle varie categorie di lavoratori che non hanno una CP_ posizione attiva nel determinismo contributivo", l con la Circolare n. 101 del 26.07.10 ha chiarito che la norma dell'art. 13 è applicabile anche a favore dei soggetti iscritti alla Gestione Separata ex L.
335/95 art. 2 co. 26 che non siano titolari dell'obbligo contributivo.
Quanto alla prescrizione del diritto alla rendita vitalizia, deve considerarsi che l'art. 13 citato è stato recentemente modificato per effetto della legge n. 203/2024, pubblicata in G.U. il 13.12.2024 (c.d. collegato lavoro 2024), la quale all'art. 30 ha così disposto: "
1. All'articolo 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: «Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all' Controparte_4
la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi
[...] del sesto comma»".
Per effetto di tale modifica, pare dunque doversi interpretare il testo vigente dell'art. 13 della L.
1338/1962 nel senso che il diritto del lavoratore a chiedere la costituzione della rendita vitalizia, con onere economico a proprio esclusivo carico, non sia soggetto al decorso della prescrizione, potendo tale diritto essere comunque esercitato dal lavoratore, quindi senza rilievo di decorrenza di termini prescrizionali.
In tal senso depone anche il fatto che dall'accoglimento della domanda del lavoratore, l'
[...]
non subirebbe alcun onere economico;
infatti come evidenziato dai giudici di legittimità CP_5 con l'ordinanza n. 13229/24 : "altra dottrina ha messo in chiaro che, una volta che la riserva matematica sia stata versata dal datore di lavoro o dal lavoratore, la costituzione della rendita vitalizia non comporta alcun onere economico per l' , essendo congegnate le tariffe di cui al d.m. CP_1
19.2.1981 (emanato in attuazione dell'ult. co. dell'art. 13, cit.) in modo tale che la riserva matematica copra interamente l'onere assunto dall'assicurazione generale obbligatoria dal momento in cui è riferito il calcolo in poi".
Nelle more del presente giudizio, con la sentenza n. 22802/2025 la Cassazione a S.U. ha poi affermato che la prescrizione del diritto del ricorrente decorre dopo 25 anni dall'insorgenza del diritto del lavoratore a vedersi versati i contributi dal datore di lavoro/committente.
Seppure le S.U. hanno ritenuto ancora suscettibile di prescrizione il diritto del lavoratore alla costituzione della rendita vitalizia (con onere a esclusivo carico del medesimo), deve considerarsi che nel caso di specie deve comunque escludersi che alla data di deposito del ricorso fosse spirato il termine di prescrizione di 25 anni. Infatti per le annualità 2006 e 2007 il diritto del ricorrente, in pagina 3 di 6 assenza di atti interruttivi, andrebbe a prescriversi, rispettivamente, negli anni 2031 e 2032.
Quanto al periodo 01/02/1997 al 31/12/1997 deve osservarsi che la parte ricorrente ha documentato diverse lettere interruttive, sicchè in ogni caso nessun termine di prescrizione venticinquennale era ancora spirato alla data di deposito del ricorso.
Per il resto deve osservarsi che il ricorrente ha documentato i periodi di lavoro svolti come collaboratore presso le società e dimostrando di non poter recuperare i CP_2 CP_6 contributi omessi presso i predetti committenti/datori di lavoro inadempienti ai versamenti previdenziali, perché queste società non esistono più e quindi non possono provvedere direttamente alla costituzione della rendita vitalizia.
In conclusione sussistono quindi tutti i prescritti requisiti per l'accoglimento della domanda di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/62, con onere a esclusivo carico del lavoratore.
Pertanto, in accoglimento del ricorso deve essere dichiarato il diritto del ricorrente alla rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962 per i periodi 01.02.1997 -31.12.1997 e 01.03.2006 – 31.12.2006 e, infine,
01.03.2007 – 31.12.2007. CP_ In relazione alla riserva matematica, deve rilevarsi che a su ordine della Giudicante l' ha effettuato la quantificazione ammontante ad € 56.541,05 a seguito del riconoscimento, nei conteggi depositati nel presente giudizio, in favore del ricorrente di n. 30 periodi mensili contributivi complessivi, dei quali n.
11 periodi mensili contributivi dal 01/02/1997 al 31/12/1997, n. 9 periodi mensili contributivi dal
01/03/2006 al 31/12/2006 (escluso, quindi, il mese di maggio 2006 per il quale i contributi mensili erano stati pagati dal ddl), n. 10 periodi mensili contributivi dal 01/03/2007 al 31/12/2007. CP_ I conteggi così effettuati dall' non sono stati contestati dal ricorrente, il quale, nelle note autorizzate, ha affermato di non avere nulla da osservare in merito, concordando con i suddetti calcoli dell' e chiedendo di poter pagare la riserva matematica di € 56.541,05 in forma Controparte_5 rateizzata, nello specifico in due rate ravvicinate: la prima metà entro dicembre 2025 e la seconda metà entro febbraio 2026. CP_ Con pec del 01.12.2025 l' ha infine espresso parere favorevole a tale modalità di rateizzazione, pur precisando che “la rateizzazione deve essere confermata con l'accettazione della stessa. Dopo che
l'accettazione è pervenuta viene inserita nella procedura e si può pagare immediatamente con 1° rata
a dicembre e 2° rata a febbraio” (documento esibito ed acquisito agli atti all'udienza del 10.12.2025).
Pertanto in conclusione deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962 per i periodi di omessa versamento datoriale dei contributi previdenziali dal 01.02.1997 al 31.12.1997, dal 01.03.2006 al 31.12.2006 e dal 01.03.2007 al CP_ 31.12.2007. Il ricorrente va quindi autorizzato a versare all' la somma di € 56.541,05, pagina 4 di 6 corrispondente alla riserva matematica necessaria per la costituzione ai sensi dell'art. 13 della legge n.
1338/1962 della rendita vitalizia riversibile pari alla prestazione pensionistica che sarebbe spettata all'assicurato in assenza delle omissioni contributive verificatesi nel periodo compreso dal 28.01.1997 al 31.12.1997, dal 01.03.2006 al 31.12.2006 (ad eccezione di maggio 2006) e dal 01.03.2007 al
31.12.2007. Il pagamento della riserva matematica potrà avvenire in due rate del 50% ciascuna, ma CP_ come chiarito dall' con la citata pec, “la rateizzazione deve essere confermata con l'accettazione della stessa. Dopo che l'accettazione è pervenuta viene inserita nella procedura e si può pagare immediatamente con 1° rata a dicembre e 2° rata a febbraio”. CP_ L' va pertanto condannato a costituire in favore del ricorrente la rendita vitalizia Parte_1 riversibile entro e non oltre tre mesi dall'avvenuto pagamento della riserva matematica da parte del medesimo nei termini di cui sopra.
In considerazione delle modifiche legislative in re intervenute nelle more del giudizio, le spese di lite devono essere compensate per i due terzi tra le parti;
la quota residua, liquidata come in dispositivo, CP_ deve invece essere posta a carico dell'
Pqm
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara il diritto del ricorrente alla rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962 per i periodi di omessa versamento datoriale dei contributi previdenziali dal 01.02.1997 al 31.12.1997, dal 01.03.2006 al 31.12.2006 e dal 01.03.2007 al 31.12.2007;
- per l'effetto autorizza il ricorrente a versare all' la somma di € 56.541,05, CP_1 corrispondente alla riserva matematica necessaria per la costituzione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 della rendita vitalizia riversibile pari alla prestazione pensionistica che sarebbe spettata all'assicurato in assenza delle omissioni contributive verificatesi nel periodo compreso dal 28.01.1997 al 31.12.1997, dal 01.03.2006 al
31.12.2006 (ad eccezione di maggio 2006) e dal 01.03.2007 al 31.12.2007;
- dispone che il pagamento della riserva matematica possa essere effettuato dal ricorrente mediante il pagamento di due rate del 50% ciascuna, previa accettazione della modalità di rateizzazione indicata dall' con pec del 04.12.2025; CP_1
- condanna l' a costituire in favore del ricorrente la rendita vitalizia CP_1 Parte_1 riversibile entro tre mesi dall'avvenuto pagamento della riserva matematica da parte del ricorrente nei termini di cui sopra;
- compensa tra le parti i due terzi delle spese di lite;
condanna l' a rifondere al CP_1 ricorrente la quota residua che liquida in € 1.546,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso pagina 5 di 6 spese generali del 15%, iva, cpa e rimborso c.u. di € 43,00.
Roma, 10 dicembre 2025
La Giudice
EL CC
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