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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/11/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3652/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3652/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 12.12.2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 come in atti presso lo studio dell'avv. Agostino Chianese, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f.: , elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._2 come in atti presso lo studio dell'avv. Agostino Chianese, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni richieste dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 02.10.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Vico Equense (NA) il
16.06.2021, dal quale non sono nati figli, chiedevano pronunziarsi la separazione e, contestualmente, la cessazione del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 12.12.2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva il Collegio pronunciava la separazione tra le parti (sent.
n. 127/2025, pubblicata in data 6-2-2025) e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del 9.10.2025.
All'udienza del 9.10.2025, i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni già indicate in atti;
con ordinanza del 20.12.2024 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato in data 28.10.25.
Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n.
898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (avvenuta il 12-12-
2024) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 127/2025 del Tribunale di Napoli Nord -passata in giudicato- che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto al tribunale di recepire le seguenti condizioni conocrdate:
A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e dare ordine al competente Ufficio di
Stato Civile di provvedere alle necessarie annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
B) Assegno di mantenimento: Nulla, in quanto le parti provvedono per il rispettivo mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
C) Con riferimento alla casa coniugale ed ai relativi arredi/migliorie: La casa coniugale, sita in Gricignano di Aversa (CE) alla via Carducci n. 4, di proprietà del sig. , padre della sig.ra , resterà nella disponibilità esclusiva Parte_3 Pt_1 di quest'ultima con rinunzia di ogni pretesa del Sig. Pt_2
Quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data del deposito del presente ricorso, concordando data e ora con la Sig.ra e alla presenza di quest'ultima, Parte_1 provvederà a liberare la casa coniugale dalla restante parte dei suoi effetti personali, consegnando alla Sig.ra tutti i mazzi di chiavi dell'abitazione coniugale Parte_1 nella sua diponibilità.
Tutti i beni mobili, gli arredi e le migliorie presenti nella citata abitazione restano di proprietà esclusiva della sig.ra , ad esclusione dei beni mobili di seguito Pt_1 elencati che saranno prelevati dal sig. unitamente alla restante parte dei suoi Pt_2 effetti personali, entro e non oltre 15 giorni dal deposito del ricorso e nei modi succitati. Più precisamente, le parti concordano che il sig. potrà prelevare Parte_2
e tenere per sé i seguenti beni mobili, nello stato di fatto in cui si trovano all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, così come riprodotti nelle foto che si allegano al presente ricorso, debitamente sottoscritte dalle parti per la relativa accettazione:
• 1 televisore modello Sony Bravia OLED 55 pollici;
• 1 televisore modello Samsung 40 pollici;
• 1 vaso acquistato a Vietri di colore bianco con disegni di due volti stilizzati;
• 1 tavolo modello Doolin e 8 sedie modello Portofino da giardino, acquistati da
Controparte_1
D) Ulteriori accordi: La sig.ra , a tacitazione di ogni pretesa Parte_1
e diritto, dedotto e/o deducibile del sig. in ordine al rimborso Parte_2 delle spese sostenute per arredare parte della casa coniugale, nonché per completare qualche piccolo lavoro di ristrutturazione/manutenzione, ovvero per qualsiasi altro titolo, ragione e pretesa inerente e conseguente al matrimonio e ai rapporti intrattenuti tra le parti, si impegna a versare al sig. che dichiara Pt_2 di accettare a titolo liberatorio, la somma omnicomprensiva di euro 10.000,00
(diecimila/00).
L'anzidetto importo, d'intesa tra le parti, verrà versato sul conto corrente del sig.
a mezzo bonifico bancario, sul conto a quest'ultimo intestato alle Parte_2 seguenti coordinate: [...] in due rate e segnatamente: - la prima, rata pari ad euro 3.000,00 (tremila/00), entro sette giorni dal deposito del presente ricorso;
- la seconda rata pari ad euro 7.000,00
(settemila/00), entro sette giorni dalla pubblicazione dell'omologa della separazione.
Con la sottoscrizione del presente atto le parti espressamente e reciprocamente dichiarano di aver risolto ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro pendente
e di non aver nulla più a pretendere l'una dall'altra per nessun diritto, causale, ragione, azione, rimborso, restituzione o rendiconto, se non il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, rinunciando esplicitamente ciascun coniuge ad ogni propria pretesa da far valere nei confronti dell'altro.
Entrambi i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio del passaporto ed all'espatrio o altri equipollenti.
Le parti si danno reciprocamente atto che la convivenza è già cessata dal
28.07.2024 e pertanto il termine per il deposito della domanda di separazione e le relative condizioni decorreranno dalla data di sottoscrizione del presente accordo, nulla avendo a pretendere per il passato.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, degli stessi il collegio prende atto con la presente pronuncia.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
a) Pronuncia la separazione personale di , c.f.: Parte_1
e , c.f.: , ai C.F._1 Parte_2 C.F._2 sensi dell'art. 151 c.p.c., prendendo atto delle condizioni accessorie indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vico Equense (Atto n.10, Parte
II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2021) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 29.10.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3652/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 12.12.2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 come in atti presso lo studio dell'avv. Agostino Chianese, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f.: , elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._2 come in atti presso lo studio dell'avv. Agostino Chianese, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni richieste dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 02.10.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Vico Equense (NA) il
16.06.2021, dal quale non sono nati figli, chiedevano pronunziarsi la separazione e, contestualmente, la cessazione del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 12.12.2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva il Collegio pronunciava la separazione tra le parti (sent.
n. 127/2025, pubblicata in data 6-2-2025) e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del 9.10.2025.
All'udienza del 9.10.2025, i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni già indicate in atti;
con ordinanza del 20.12.2024 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato in data 28.10.25.
Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n.
898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (avvenuta il 12-12-
2024) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 127/2025 del Tribunale di Napoli Nord -passata in giudicato- che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto al tribunale di recepire le seguenti condizioni conocrdate:
A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e dare ordine al competente Ufficio di
Stato Civile di provvedere alle necessarie annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
B) Assegno di mantenimento: Nulla, in quanto le parti provvedono per il rispettivo mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
C) Con riferimento alla casa coniugale ed ai relativi arredi/migliorie: La casa coniugale, sita in Gricignano di Aversa (CE) alla via Carducci n. 4, di proprietà del sig. , padre della sig.ra , resterà nella disponibilità esclusiva Parte_3 Pt_1 di quest'ultima con rinunzia di ogni pretesa del Sig. Pt_2
Quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data del deposito del presente ricorso, concordando data e ora con la Sig.ra e alla presenza di quest'ultima, Parte_1 provvederà a liberare la casa coniugale dalla restante parte dei suoi effetti personali, consegnando alla Sig.ra tutti i mazzi di chiavi dell'abitazione coniugale Parte_1 nella sua diponibilità.
Tutti i beni mobili, gli arredi e le migliorie presenti nella citata abitazione restano di proprietà esclusiva della sig.ra , ad esclusione dei beni mobili di seguito Pt_1 elencati che saranno prelevati dal sig. unitamente alla restante parte dei suoi Pt_2 effetti personali, entro e non oltre 15 giorni dal deposito del ricorso e nei modi succitati. Più precisamente, le parti concordano che il sig. potrà prelevare Parte_2
e tenere per sé i seguenti beni mobili, nello stato di fatto in cui si trovano all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, così come riprodotti nelle foto che si allegano al presente ricorso, debitamente sottoscritte dalle parti per la relativa accettazione:
• 1 televisore modello Sony Bravia OLED 55 pollici;
• 1 televisore modello Samsung 40 pollici;
• 1 vaso acquistato a Vietri di colore bianco con disegni di due volti stilizzati;
• 1 tavolo modello Doolin e 8 sedie modello Portofino da giardino, acquistati da
Controparte_1
D) Ulteriori accordi: La sig.ra , a tacitazione di ogni pretesa Parte_1
e diritto, dedotto e/o deducibile del sig. in ordine al rimborso Parte_2 delle spese sostenute per arredare parte della casa coniugale, nonché per completare qualche piccolo lavoro di ristrutturazione/manutenzione, ovvero per qualsiasi altro titolo, ragione e pretesa inerente e conseguente al matrimonio e ai rapporti intrattenuti tra le parti, si impegna a versare al sig. che dichiara Pt_2 di accettare a titolo liberatorio, la somma omnicomprensiva di euro 10.000,00
(diecimila/00).
L'anzidetto importo, d'intesa tra le parti, verrà versato sul conto corrente del sig.
a mezzo bonifico bancario, sul conto a quest'ultimo intestato alle Parte_2 seguenti coordinate: [...] in due rate e segnatamente: - la prima, rata pari ad euro 3.000,00 (tremila/00), entro sette giorni dal deposito del presente ricorso;
- la seconda rata pari ad euro 7.000,00
(settemila/00), entro sette giorni dalla pubblicazione dell'omologa della separazione.
Con la sottoscrizione del presente atto le parti espressamente e reciprocamente dichiarano di aver risolto ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro pendente
e di non aver nulla più a pretendere l'una dall'altra per nessun diritto, causale, ragione, azione, rimborso, restituzione o rendiconto, se non il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, rinunciando esplicitamente ciascun coniuge ad ogni propria pretesa da far valere nei confronti dell'altro.
Entrambi i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio del passaporto ed all'espatrio o altri equipollenti.
Le parti si danno reciprocamente atto che la convivenza è già cessata dal
28.07.2024 e pertanto il termine per il deposito della domanda di separazione e le relative condizioni decorreranno dalla data di sottoscrizione del presente accordo, nulla avendo a pretendere per il passato.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, degli stessi il collegio prende atto con la presente pronuncia.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
a) Pronuncia la separazione personale di , c.f.: Parte_1
e , c.f.: , ai C.F._1 Parte_2 C.F._2 sensi dell'art. 151 c.p.c., prendendo atto delle condizioni accessorie indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vico Equense (Atto n.10, Parte
II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2021) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 29.10.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro