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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 157 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SANDRA MACIS, che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ILEANA PISANO, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito pronunciare sentenza parziale sullo status”.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
I coniugi hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separati e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al
Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio erano decorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio del matrimonio tra Parte_1
e .
[...] CP_1
Il giudizio deve invece proseguire per la decisione delle ulteriori domande formulate, rinviando a causa con separata ordinanza al giudice delegato per l'ulteriore corso e sospendendo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in DECIMOMANNU il 30/04/2005 da
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP_1
CAGLIARI (CA) il 11/06/1976, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 1, parte I, anno 2005 - Comune di
DECIMOMANNU);
2. provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
3. rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 06/02/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
2 TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 157 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, con l'avv. SANDRA MACIS, Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. ILEANA PISANO, CP_1
resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero
intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciato il divorzio fra loro, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate dalle parti;
Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
rimette gli atti al giudice dott. Francesca Lucchesi, e fissa allo scopo l'udienza del 2/10/2025, ore
10.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 06/02/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
3 Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
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