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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/04/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10850/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 10.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10850/2023, promossa da
, ( ), rappresentata e difesa dagli avvocati Lorena Parte_1 CodiceFiscale_1
Natascia Grasso e Salvatore Antonino Raciti, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario e legale rappresentante pro -tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippa
Morina, giusta procura in atti e giusta deliberazione n. 294 del 21.2.2024;
- resistente-
e
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Lucia Orsingher e Pier
Luigi Tomaselli, giusta procura generale alle liti n. 37590/7331, rogito del 23.01.2023 del notaio di Fiumicino (RM); Persona_1
- resistente-
Oggetto: Contratto di Co.Co.Co. - accertamento rapporto di lavoro subordinato - art. 2126 c.c.
- stabilizzazione - differenze retributive - risarcimento del danno comunitario e da precarizzazione - regolarizzazione contributiva - risarcimento da omissione contributiva - accertamento della natura etero organizzata del rapporto - art. 2 d. lgs. n. 81/2015.
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1 *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.10.2023, la ricorrente indicata in epigrafe ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di “
1. accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a termine ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa
(17/05/2021-28/02/2023), con lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di
“Farmacista”, con conseguente diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo (con diritto a percepire le eventuali differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del CCNL Comparto Sanità di riferimento;
per l'effetto, ritenuta la discriminazione spiegata in termini di mancata assunzione del ricorrente mediante contratto subordinato a termine, accertare dichiarare, con qualsivoglia provvedimento opportuno, ed anche in via interinale, il diritto del ricorrente di sancire la piena equiparazione con i lavoratori subordinati in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale, 2. sempre per l'effetto, in ragione dell'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa ed il conseguente diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo- previdenziale e retributivo, condannare l' a versare all'odierno ricorrente le spettanze CP_1
retributive eventualmente accertate a seguito di apposita C.T.U. contabile nonché la somma complessiva di € 15.046,65, a titoli di accessori di legge (ratei 13^; ferie;
permessi; riposi;
indennità festivi;
indennità di turno;
indennità condizioni di lavoro;
TFR) al ritenuto rapporto subordinato, calcolata al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente.
3. Accertare
e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del 'danno comunitario' derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative ex art. 36 D. Lgs. n. 165/2001, da quantificarsi nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati dall'art. 8 della L. n. 604/1966; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del 'danno da precarizzazione' derivante dalla perdita di chances patita dal ricorrente, da quantificarsi nella somma di 25.414,15, pari al 50% della somma netta percepita durante il rapporto di lavoro, o nella maggiore o minore misura che il Tribunale stabilirà in corso di causa;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da omessa contribuzione, da quantificarsi nella somma di € 10.000,00, o nella maggiore o minore
2 misura che il Tribunale stabilirà in corso di causa.
4. In via meramente subordinata e recessiva rispetto alla richiesta di conversione del rapporto da precario a subordinato in conseguenza della etero-direzione che ha contraddistinto il rapporto di lavoro qui in esame, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa (17/05/2021-28/02/2023), con lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di “Farmacista”, con conseguente diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo (con diritto a percepire le eventuali differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del CCNL Comparto Sanità di riferimento;
per l'effetto, ritenuta la discriminazione spiegata in termini di mancata assunzione del ricorrente mediante contratto subordinato a termine, accertare dichiarare, con qualsivoglia provvedimento opportuno, ed anche in via interinale, il diritto del ricorrente di sancire la piena equiparazione con i lavoratori subordinati in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale;
sempre per l'effetto, stante l'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa ed il conseguente diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento econo-mico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo, condannare l'Azienda a versare all'odierno ricorrente le spettanze retributive eventualmente accertate a seguito di apposita C.T.U. contabile nonché la somma com-plessiva di € 15.046,65, a titoli di accessori di legge (ratei 13^; ferie;
permessi; riposi;
indennità festivi;
indennità di turno;
indennità condizioni di lavoro;
TFR) al ritenuto rapporto subordinato, calcolata al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente.
5. Condannare le parti resistente solidalmente alla refusione di spese legali, onorari e diritti del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti procuratori.”
A fondamento delle proprie ragioni la ricorrente ha esposto di essere stata assunta in forza dell'Avviso Regionale adottato in data 23.04.2021 dall' Controparte_3
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 13.05.2021, decorrente
[...] dal 17.04.2021, con profilo professionale di “farmacista”, Cat. D, ma svolgendo anche mansioni amministrative, per la gestione del perdurante stato di emergenza sanitaria da
COVID-19; che il rapporto di lavoro, prorogato per ben sette volte, si era concluso in data
28.02.2023; che, sebbene l'emergenza sanitaria fosse cessata in data 31.03.2022, aveva continuato a prestare la propria attività lavorativa in forza di addendum al contratto, onde
3 assicurare la gestione ordinaria della sanità mediante un “presidio adeguato di personale”; di aver svolto, presso le strutture cui era stata destinata segnatamente indicate in ricorso, mansioni prettamente amministrative, prestando la propria attività lavorativa secondo gli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato, ovvero “l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, lo stabile inserimento del lavoratore all'interno della struttura burocratica dell'ente di appartenenza, l'orario di lavoro predeterminato, il controllo del datore di lavoro, il carattere continuativo e professionale delle prestazioni lavorative effettuate”; che nello svolgimento delle funzioni amministrative indicate in ricorso presso l'hub ex mercato ortofrutticolo, presso la farmacia territoriale di Catania San Luigi e presso il presidio sanitario di via Pasubio, aveva ricevuto le direttive e le istruzioni necessarie da parte dei dottori e di altro personale elencato in ricorso, osservando un preciso orario di lavoro e percependo un compenso fisso prestabilito pari ad € 30,00 lordi/h.
Sulla scorta della superiore ricostruzione in fatto parte ricorrente ha rappresentato che, il rapporto di lavoro si era svolto con le modalità proprie della subordinazione ex art. 2094 c.c., stante la sussistenza dei relativi indici sintomatici, sicché doveva essere riconosciuto il diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo, riconducibile alla categoria C del CCNL Comparto Sanità di riferimento, con conseguente diritto a percepire le differenze retributive e gli accessori di legge specificamente indicati in ricorso.
Ha poi chiesto riconoscersi il diritto al risarcimento del “danno comunitario” ex art. 36,
d. lgs. 165/2001, dell'ulteriore “danno da precarizzazione”, consistente nella perdita di chances di miglioramento delle condizioni di lavoro, non avendo potuto partecipare alle procedure di reclutamento avviate dall'Azienda (o da altre Aziende sanitarie) facendo valere il titolo (ed il conseguente punteggio) di dipendente anziché quello di precario, e al risarcimento del danno da omissione contributiva.
Con memoria difensiva depositata in data 5.4.2024 si è costituito in giudizio l' CP_2
Cont rappresentando che l' aveva provveduto, in ottemperanza agli obblighi assunti con il contratto di co.co.co. stipulato con parte ricorrente, a versare in suo favore la contribuzione dovuta alla Gestione Separata ex art. 2, co.26, legge n. 335/1995, e formulando le seguenti conclusioni: “1) laddove sia accertata la reale natura subordinata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intercorso tra parte ricorrente e l' CP_1 [...]
, ritenere e dichiarare quest'ultima tenuta al versamento all' Controparte_5 CP_2 dei contributi previdenziali dovuti su tale rapporto di lavoro;
per l'effetto, emettere sentenza di
4 condanna dell' , in persona del suo legale Controparte_6
rappr.te pro tempore, al pagamento dei contributi che si fa riserva di quantificare, oltre sanzioni civili sui detti, a norma dell'art.116, co.8, lett. b), legge n.388/2000 ed altri conseguenti accessori a norma del successivo comma 9, nonchè con ritenzione delle eventuali eccedenze ex art.8 DPR n.818/1957. 2) Ritenere e dichiarare altresì parte ricorrente tenuta alla restituzione delle prestazioni assistenziali ex art.15, d.lgs. n.22/2015 e succ. modifiche ed integrazioni (DIS-COLL.) godute in conseguenza della cessazione del rapporto di co.co.co.. 3)
Rigettare per il resto ogni altra domanda proposta nei confronti dell' 4) Con il favore di CP_2
spese ed onorari di causa. 5) Con riserva di integrare e modificare le presenti conclusioni, all'esito della costituzione in giudizio della , ad oggi non ancora risultante CP_5 depositata sul PST del Ministero della Giustizia.”
Con memoria difensiva depositata in data 16.4.2024 si è tardivamente costituita in giudizio l' , contestando la prospettazione avversaria e deducendo: che il contesto CP_5
regolativo del rapporto di lavoro con parte ricorrente era stato quello emergenziale dettato dalla pandemia da COVID 19; che la procedura di reclutamento “click day” non aveva richiesto alcun criterio selettivo e/o comparativo essendo stati selezionati coloro i quali avevano effettuato il mero invio della candidatura nel lasso temporale più breve possibile;
che il rapporto di lavoro che ne era seguito era stato del tutto coerente con il nomen juris del contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
che a parte ricorrente erano stati assegnati sede e termini di attività, sottoposti ad una semplice verifica da parte del responsabile della struttura di allocazione;
che era stato espressamente previsto che il contratto potesse essere prorogato in ragione del perdurare dell'esigenza e dello stato di emergenza;
che il compenso era stato pattuito nella misura oraria onnicomprensiva di € 30,00 lordi, di gran lunga superiore a quella in godimento del personale dipendente della medesima figura contrattuale;
che in caso d'inadempimento del lavoratore avrebbero trovato applicazione le disposizioni di cui all'art. 2224 c.c., relative al prestatore d'opera; che, in base all'art. 7 del contratto individuale di lavoro, tra le parti era stata pattuita una clausola di non esclusività, la quale costituiva ulteriore riprova della assenza di un vincolo di subordinazione tra le parti.
L ha poi rilevato che ove il rapporto di lavoro fosse stato qualificato CP_5
come subordinato sarebbe stato radicalmente nullo per violazione degli artt. 35 e 36 del TUPI, potendo il rapporto di lavoro produrre solo gli effetti di cui all'art. 2126 c.c., risultando infondate le richieste in ordine a successive assunzioni o avanzamenti di carriera, perdita di chance in ordine a future stabilizzazioni, riservate, in coerenza col piano triennale del
5 fabbisogno, al personale di ruolo sanitario e/o sociosanitario anche non più in servizio e reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali.
Ha evidenziato che l'attività oggetto del contratto era stata di natura temporanea, eccezionale ed imprevedibile, in quanto connessa con lo stato di emergenza e che, pertanto, la stessa non aveva esercitato poteri di direzione, ma di coordinamento e verifica dell'attività prestata agli obiettivi da raggiungere e che non sussistevano vincoli gerarchici e disciplinari, i soli realmente indicativi di un rapporto di subordinazione. Ha asserito che il compenso orario percepito da parte ricorrente era stato di gran lunga superiore a quello per la reclamata posizione di dipendente, chiedendo la compensazione con quanto erogato in eccesso. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, reiectis adversis, respingere il proposto ricorso per i motivi di cui in narrativa;
nella non temuta ipotesi di accoglimento del
Cont ricorso, compensare i crediti accertati in favore della ricorrente, con quelli dell' nei confronti della stessa;
sempre in via subordinata, ordinare all' di imputare i contributi CP_2
già versati quale co.co.co. a titolo di contributi da lavoro subordinato e disporre la compensazione dei crediti contributivi nei confronti dell' ” CP_2
La causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di approfondimento istruttorio, è stata rinviata per decisione all'udienza del 10.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; trattenuta per la decisione, sulle conclusioni di parte ricorrente, dell' e CP_2
Cont dell' di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa
è definita con la presente sentenza.
2. Reputa il Tribunale che il ricorso sia infondato e vada rigettato per le ragioni le ragioni di seguito esposte.
3. Parte ricorrente ha assunto, a fondamento della propria pretesa, che il rapporto formalmente istaurato di collaborazione coordinata e continuativa si sia nei fatti e concretamente svolto con le modalità proprie del rapporto subordinato, potendo ravvisarsi nell'effettivo svolgimento della prestazione tutti gli indici propri della subordinazione.
3.1. In ossequio ai generali criteri di riparto degli oneri di allegazione e prova, la domanda tesa alla verifica degli indici propri di un rapporto di lavoro subordinato presuppone una adeguata allegazione, prima, ed una più specifica dimostrazione, poi, di tutte le circostanze di fatto idonee a costituire indici di subordinazione, tali da denotare lo scostamento dalla tipologia negoziale prescelta e la sussunzione della fattispecie entro lo schema contrattuale tipico della subordinazione.
6 In punto di diritto si rammenta che il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità qualifica la subordinazione come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere del datore di lavoro, ossia come assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di quest'ultimo e inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (cfr.
Cass. n. 4500/2007; Cass. n. 9251/2010). Più specificamente, la Suprema Corte ha evidenziato che “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo…” (cfr. C.
Cass. 2728/2010; C. Cass. 12909/2020). Sempre la Suprema Corte ha invero ulteriormente precisato che “in tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo,
l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento
e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto,
e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (cfr. C. Cass. 26986/2009).
Laddove tuttavia l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile, a causa della peculiarità delle mansioni svolte, assumono rilievo ai fini qualificatori altri elementi complementari e caratterizzanti il rapporto, quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa,
l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione, i quali possono essere valutati globalmente come indizi della subordinazione (cfr. Cass. n.
9252/2010 e, tra le molte, più di recente, Cass. n. 5436/2019).
7 3.2. Nel caso di specie, gli oneri di allegazione e prova gravanti in capo a parte ricorrente non sono stati assolti, apparendo il ricorso generico già in punto di allegazione, il che non consente di attribuire al rapporto una qualificazione diversa da quella formalizzata.
Invero, sotto il profilo della eterodirezione, parte ricorrente si è limitata ad affermare che “L'Azienda … ha arbitrariamente determinato il rapporto di lavoro secondo la formale veste del contratto di co.co.co. ma poi, in concreto, il concreto svolgimento del rapporto di lavoro è stato contraddistinto dai tipici elementi della subordinazione indicati dall'art. 2094
c.c.”, senza dedurre alcun elemento di fatto specifico tale da connotare o identificare le modalità di esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore di lavoro.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso (cfr. pag. 7) l'esistenza di indici sintomatici della subordinazione non può ricavarsi da quanto contenuto nel “contratto di collaborazione coordinata e continuativa” stipulato dalle parti in data 13.05.2021 (cfr. doc. n.
2 di parte ricorrente). In tale contratto, in primo luogo, è stato espressamente previsto che
“L'attività oggetto dell'incarico verrà svolta personalmente dal professionista, in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, né di esclusività, utilizzando i locali e le attrezzature messe a disposizione presso la sede ove presterà servizio.” (art.4)
In virtù del suddetto contratto a parte ricorrente “E' [stato] richiesto un impegno orario per settimana di n. 36 ore, che potranno essere articolate settimanalmente dal Responsabile secondo le esigenze delle attività svolte, ma sempre senza superare tale limite massimo nell'arco del mese” (art. 4) a fronte di un “compenso lordo unitario per ora di lavoro, stabilita in 30 € lordi.” (art. 5), senza vincolo di esclusività, potendo il professionista “assumere o mantenere altri incarichi, di qualsiasi natura, durante il periodo di attività con l' CP_4
compatibilmente al rispetto degli obblighi contrattuali e purché non in contrasto con gli interessi della stessa azienda.” (art.9). In ordine alle modalità di svolgimento della collaborazione, è stato previsto che “Sussiste l'obbligo di conformare le proprie azioni con le esigenze aziendali, in coordinamento con le indicazioni fornite dal Direttore del Dipartimento del Farmaco, il quale avrà funzioni di vigilanza sull'esatta esecuzione del contratto e al quale il professionista dovrà fare riferimento nello svolgimento dei propri compiti.” (art. 4).
Dal tenore del contratto emerge che la prestazione cui si è vincolata la lavoratrice risultava improntata alla discrezionalità in ordine ai tempi di espletamento dell'attività lavorativa, con la previsione di un monte orario settimanale e senza vincolo di specifici turni giornalieri;
la determinazione della retribuzione su base oraria non appare di per sé decisiva quale indice della subordinazione, in ragione della necessità dell'Asp di fissare un parametro
8 fisso per la determinazione dei compensi da erogare anche rispetto a lavori di tipo autonomo;
ancora, la previsione di “funzioni di vigilanza sull'esatta esecuzione del contratto” demandata al Direttore del Dipartimento del appare funzionale all'esigenza minima di Pt_2
coordinamento con i fini perseguiti da parte datoriale nel contesto emergenziale.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, dunque, le clausole contrattuali non consentono di addivenire ad una qualificazione diversa del rapporto rispetto a quella formalizzata.
Insufficienti a ricondurre il rapporto di lavoro intercorso tra le parti allo schema della subordinazione sono poi circostanze quali lo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro dell' o l'utilizzo di attrezzature dalla stessa messe a disposizione, risultando tali indici CP_1
Cont coerenti con le esigenze di coordinamento dell'attività del professionista con quella dell' nonché con le peculiarità che l'attività da svolgersi nell'ambito dell'emergenza sanitaria implicava, relative ad esempio al trattamento di dati sensibili raccolti da sistemi pubblici i quali, di conseguenza, dovevano essere necessariamente nella disponibilità dell'azienda sanitaria.
Ancora l'assunto secondo cui la ricorrente “nelle proprie funzioni riceveva le direttive
e le istruzioni necessarie da parte della dott.ssa , della dott.ssa Persona_2 [...]
, della sig.ra , del dott. , del dott. Persona_3 Parte_3 Persona_4 Persona_5
(presso l'hub mercato ortofrutticolo), “da parte della dott.ssa , della Persona_2
dott.ssa , della sig.ra , del dott. Persona_6 Parte_3 Controparte_7
, della dott.ssa ” (presso la farmacia territoriale di San
[...] Persona_7 CP_5
Luigi) e “da parte della dott.ssa , sig.ra , dott. Persona_2 Parte_3 Persona_5
(presso il presidio sanitario di via Pasubio) appare del tutto generico, in quanto non corredato da ulteriori elementi dai quali sia possibile evincere quali e se vi fossero specifici e concreti ordini impartiti o quali fossero le direttive o le conseguenze disciplinari cui eventualmente parte ricorrente fosse soggetta, il che non consente di ravvisare l'effettivo assoggettamento al potere direttivo e organizzativo datoriale e induce a ritenere piuttosto che tra le parti vi fosse un rapporto di mero coordinamento dell'attività, compatibile anche nel rapporto libero professionale (Cass. n.29646/2018; conf., tra le tante, Cass. n.26986/2009; Cass. n. 5645/2009;
Cass. n.29646/2018; Cass. n.5436/2019).
Allo stesso modo, indimostrata è rimasta la predeterminazione dell'orario di lavoro, non avendo parte ricorrente neppure indicato quali fossero i turni e gli orari di lavoro asseritamente osservati, ma essendosi limitata a riferire di “osserva[re] un preciso orario di lavoro, stabilito mediante turni autorizzati mensilmente”, il che fa propendere per l'autonoma determinazione
9 dei turni e dell'orario di lavoro da parte della ricorrente. All'uopo si rileva che un vaglio sullo svolgimento della prestazione di lavoro in concomitanza con la prestazione svolta da altro personale o sulla coincidenza con gli orari, ad esempio, di apertura e chiusura delle sedi ove svolgere l'attività può coincidere con esigenze di coordinamento e di utilità della prestazione professionale autonoma resa.
Né conclusioni diverse possono ricavarsi esaminando in prospetti mensili delle timbrature in entrata e in uscita (cfr. ad. esempio doc. 9.1- 9.8 di parte ricorrente), ove il numero di ore mensili complessive e di ore giornaliere risulta variabile, come variabili sono gli orari di entrata e uscita e parimenti variabile è la collocazione delle giornate e dei turni lavorativi nel corso della settimana.
Pur non valendo a superare le carenze assertive sopra evidenziate, si osserva che parimenti generica e inidonea a provare gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato è la prova orale articolata in ricorso, non ammessa come da ordinanza del
18.4.2024, vertendo i capitoli di prova su circostanze di fatto genericamente dedotte o valutative.
3.3. A fronte delle considerazioni che precedono, può in conclusione richiamarsi quanto già espresso dall'Ufficio su fattispecie analoghe (cfr. Tribunale di Catania sent. n.n. 3283/2024,
3284/2024, 3295/2024, 3296/2024, 3298/2024 e 3299/2024, est. dr.ssa Laura Renda), ove è stato affermato che “I rapporti intercorsi tra le parti in causa, di tipo parasubordinato, per espressa qualificazione negoziale prevedevano una prestazione continuativa e chiaramente coordinata rispetto ai fini propri del committente, la mera fornitura di strumenti operativi,
l'indicazione dei luoghi della attività e la stessa verifica della corrispondenza tra prestazione
e obiettivi non determinando già astrattamente la riconduzione allo schema tipologico del rapporto subordinato per quanto a tempo determinato, sol che si consideri che tra gli indici rivelatori della subordinazione, particolarmente pregnanti sono quelli da cui desumere
l'esercizio di poteri gerarchici e disciplinari, nella fattispecie a mano in alcun modo nemmeno prospettati.
Cont La deduzione di aver ricevuto direttive e istruzioni da parte di personale dell' , la cui posizione dirigenziale non è peraltro sempre chiara, non può infatti essere funzionale e determinante, né sicuramente sufficiente e adeguata a dimostrare che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
Ritenuto, quindi, il principio del generale divieto di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la P.A. e stante la domanda intesa a ottenere il “...diritto del ricorrente
10 alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo nel periodo oggetto di causa” va escluso, per le ragioni esposte, che il rapporto in esame possa in alcun modo ricondursi allo schema tipologico proprio della subordinazione.
Nessuno degli indici dedotti da parte ricorrente, coerente con la tipologia negoziale stipulata, è da solo idoneo a rivelare la subordinazione, in quanto tali criteri vanno valutati nell'ambito di un apprezzamento complessivo, avendo riguardo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione (Cass. 12871/2020, Cass. 15083/2018, Cass. 18916/2012)”
(ancora, in motivazione, Trib. Catania sent. n. 3295/2024 cit.).
Va escluso dunque, per le ragioni esposte, che il rapporto in esame possa in alcun modo ricondursi allo schema tipologico proprio della subordinazione.
4. Parte ricorrente ha dedotto in via gradata, atteso che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, di aver diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Ha richiamato allo scopo le statuizioni della Suprema Corte in tema di “danno comunitario” (Cass. n. 21614/2022) quale contraltare dell'impossibilità di convertire il rapporto a tempo indeterminato, parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma
5, L. n. 183/2010, richiamando la regola giuridica secondo cui in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una P.A. il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal d.lg. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla l. n. 183 del
2010, art. 32, comma 5.
La suddetta domanda non può tuttavia trovare accoglimento, in quanto presuppone l'abusivo ricorso al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, e dunque postula il previo accertamento dell'esistenza di una tale tipologia negoziale che, per quanto sopra argomentato, non si ravvisa nel caso di specie, non solo non essendovi corrispondenza quanto al nomen iuris, ma neanche nel concreto evolversi del rapporto.
Del tutto apodittico poi è il preteso danno da precarizzazione per l'omessa valutazione quale titolo dell'attività svolta in favore della P.A. al fine della partecipazione a procedure di stabilizzazione, peraltro genericamente indicate.
11 Fermo restando che la domanda di equiparazione a coloro che abbiano svolto attività lavorativa subordinata seppure a tempo determinato non trova giuridico fondamento, non trattandosi di posizioni sovrapponibili, neppure poi è allegato specificamente il presunto dedotto danno, solo genericamente prospettato.
Anche la domanda di risarcimento del danno da omissione contributiva, quantificato nella somma di € 10.000,00, non può avere diversa sorte, alcuna omissione contributiva potendo Cont ipotizzarsi per avere peraltro l' provveduto alla copertura dovuta in ragione alla attività effettivamente prestata, sì come dall' dedotto, dandosi atto che l' ha provveduto CP_2 CP_1
in ottemperanza agli obblighi assunti con il contratto di Co.Co.Co a versare in favore della parte ricorrente la contribuzione dovuta alla Gestione Separata ex art. 2 c. 26 della l. n. 335/1995.
(cfr. Tribunale di Catania sent. n.n. 3283/2024, 3284/2024, 3295/2024, 3296/2024, 3298/2024
e 3299/2024, est. dr.ssa Laura Renda).
5. Residua da esaminare la domanda di parte ricorrente nella parte in cui ha prospettato la natura etero organizzata del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 81/2015, da riconoscersi in via “recessiva rispetto alla richiesta di conversione del rapporto da precario a subordinato in conseguenza della etero-direzione che ha contraddistinto il rapporto di lavoro”.
A riguardo è sufficiente e assorbente rilevare che per espressa previsione normativa del medesimo art. 2, co. 4, del D.lgs. 81/20015, “La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni”.
Del tutto inconferente, di conseguenza, è il richiamo a tale disciplina normativa (cfr.
Tribunale di Catania sent. n. 3295/2024 cit.) e anche la domanda subordinata va rigettata.
6. Le spese di lite nei rapporti tra la parte ricorrente e l' seguono la CP_5
soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa come dichiarato in ricorso.
Le spese di lite possono essere compensate nei confronti di , stante la sua estraneità CP_2
al merito della controversia e la posizione processuale rivestita nel presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10850/2023 così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e l' ; CP_2
12 condanna alla rifusione in favore dell' Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.688,50, oltre rimborso spese
[...]
generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Catania, 11/04/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 10.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10850/2023, promossa da
, ( ), rappresentata e difesa dagli avvocati Lorena Parte_1 CodiceFiscale_1
Natascia Grasso e Salvatore Antonino Raciti, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario e legale rappresentante pro -tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippa
Morina, giusta procura in atti e giusta deliberazione n. 294 del 21.2.2024;
- resistente-
e
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Lucia Orsingher e Pier
Luigi Tomaselli, giusta procura generale alle liti n. 37590/7331, rogito del 23.01.2023 del notaio di Fiumicino (RM); Persona_1
- resistente-
Oggetto: Contratto di Co.Co.Co. - accertamento rapporto di lavoro subordinato - art. 2126 c.c.
- stabilizzazione - differenze retributive - risarcimento del danno comunitario e da precarizzazione - regolarizzazione contributiva - risarcimento da omissione contributiva - accertamento della natura etero organizzata del rapporto - art. 2 d. lgs. n. 81/2015.
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1 *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.10.2023, la ricorrente indicata in epigrafe ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di “
1. accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a termine ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa
(17/05/2021-28/02/2023), con lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di
“Farmacista”, con conseguente diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo (con diritto a percepire le eventuali differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del CCNL Comparto Sanità di riferimento;
per l'effetto, ritenuta la discriminazione spiegata in termini di mancata assunzione del ricorrente mediante contratto subordinato a termine, accertare dichiarare, con qualsivoglia provvedimento opportuno, ed anche in via interinale, il diritto del ricorrente di sancire la piena equiparazione con i lavoratori subordinati in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale, 2. sempre per l'effetto, in ragione dell'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa ed il conseguente diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo- previdenziale e retributivo, condannare l' a versare all'odierno ricorrente le spettanze CP_1
retributive eventualmente accertate a seguito di apposita C.T.U. contabile nonché la somma complessiva di € 15.046,65, a titoli di accessori di legge (ratei 13^; ferie;
permessi; riposi;
indennità festivi;
indennità di turno;
indennità condizioni di lavoro;
TFR) al ritenuto rapporto subordinato, calcolata al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente.
3. Accertare
e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del 'danno comunitario' derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative ex art. 36 D. Lgs. n. 165/2001, da quantificarsi nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati dall'art. 8 della L. n. 604/1966; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del 'danno da precarizzazione' derivante dalla perdita di chances patita dal ricorrente, da quantificarsi nella somma di 25.414,15, pari al 50% della somma netta percepita durante il rapporto di lavoro, o nella maggiore o minore misura che il Tribunale stabilirà in corso di causa;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da omessa contribuzione, da quantificarsi nella somma di € 10.000,00, o nella maggiore o minore
2 misura che il Tribunale stabilirà in corso di causa.
4. In via meramente subordinata e recessiva rispetto alla richiesta di conversione del rapporto da precario a subordinato in conseguenza della etero-direzione che ha contraddistinto il rapporto di lavoro qui in esame, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa (17/05/2021-28/02/2023), con lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di “Farmacista”, con conseguente diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo (con diritto a percepire le eventuali differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del CCNL Comparto Sanità di riferimento;
per l'effetto, ritenuta la discriminazione spiegata in termini di mancata assunzione del ricorrente mediante contratto subordinato a termine, accertare dichiarare, con qualsivoglia provvedimento opportuno, ed anche in via interinale, il diritto del ricorrente di sancire la piena equiparazione con i lavoratori subordinati in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale;
sempre per l'effetto, stante l'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa ed il conseguente diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento econo-mico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo, condannare l'Azienda a versare all'odierno ricorrente le spettanze retributive eventualmente accertate a seguito di apposita C.T.U. contabile nonché la somma com-plessiva di € 15.046,65, a titoli di accessori di legge (ratei 13^; ferie;
permessi; riposi;
indennità festivi;
indennità di turno;
indennità condizioni di lavoro;
TFR) al ritenuto rapporto subordinato, calcolata al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente.
5. Condannare le parti resistente solidalmente alla refusione di spese legali, onorari e diritti del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti procuratori.”
A fondamento delle proprie ragioni la ricorrente ha esposto di essere stata assunta in forza dell'Avviso Regionale adottato in data 23.04.2021 dall' Controparte_3
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 13.05.2021, decorrente
[...] dal 17.04.2021, con profilo professionale di “farmacista”, Cat. D, ma svolgendo anche mansioni amministrative, per la gestione del perdurante stato di emergenza sanitaria da
COVID-19; che il rapporto di lavoro, prorogato per ben sette volte, si era concluso in data
28.02.2023; che, sebbene l'emergenza sanitaria fosse cessata in data 31.03.2022, aveva continuato a prestare la propria attività lavorativa in forza di addendum al contratto, onde
3 assicurare la gestione ordinaria della sanità mediante un “presidio adeguato di personale”; di aver svolto, presso le strutture cui era stata destinata segnatamente indicate in ricorso, mansioni prettamente amministrative, prestando la propria attività lavorativa secondo gli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato, ovvero “l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, lo stabile inserimento del lavoratore all'interno della struttura burocratica dell'ente di appartenenza, l'orario di lavoro predeterminato, il controllo del datore di lavoro, il carattere continuativo e professionale delle prestazioni lavorative effettuate”; che nello svolgimento delle funzioni amministrative indicate in ricorso presso l'hub ex mercato ortofrutticolo, presso la farmacia territoriale di Catania San Luigi e presso il presidio sanitario di via Pasubio, aveva ricevuto le direttive e le istruzioni necessarie da parte dei dottori e di altro personale elencato in ricorso, osservando un preciso orario di lavoro e percependo un compenso fisso prestabilito pari ad € 30,00 lordi/h.
Sulla scorta della superiore ricostruzione in fatto parte ricorrente ha rappresentato che, il rapporto di lavoro si era svolto con le modalità proprie della subordinazione ex art. 2094 c.c., stante la sussistenza dei relativi indici sintomatici, sicché doveva essere riconosciuto il diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo, riconducibile alla categoria C del CCNL Comparto Sanità di riferimento, con conseguente diritto a percepire le differenze retributive e gli accessori di legge specificamente indicati in ricorso.
Ha poi chiesto riconoscersi il diritto al risarcimento del “danno comunitario” ex art. 36,
d. lgs. 165/2001, dell'ulteriore “danno da precarizzazione”, consistente nella perdita di chances di miglioramento delle condizioni di lavoro, non avendo potuto partecipare alle procedure di reclutamento avviate dall'Azienda (o da altre Aziende sanitarie) facendo valere il titolo (ed il conseguente punteggio) di dipendente anziché quello di precario, e al risarcimento del danno da omissione contributiva.
Con memoria difensiva depositata in data 5.4.2024 si è costituito in giudizio l' CP_2
Cont rappresentando che l' aveva provveduto, in ottemperanza agli obblighi assunti con il contratto di co.co.co. stipulato con parte ricorrente, a versare in suo favore la contribuzione dovuta alla Gestione Separata ex art. 2, co.26, legge n. 335/1995, e formulando le seguenti conclusioni: “1) laddove sia accertata la reale natura subordinata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intercorso tra parte ricorrente e l' CP_1 [...]
, ritenere e dichiarare quest'ultima tenuta al versamento all' Controparte_5 CP_2 dei contributi previdenziali dovuti su tale rapporto di lavoro;
per l'effetto, emettere sentenza di
4 condanna dell' , in persona del suo legale Controparte_6
rappr.te pro tempore, al pagamento dei contributi che si fa riserva di quantificare, oltre sanzioni civili sui detti, a norma dell'art.116, co.8, lett. b), legge n.388/2000 ed altri conseguenti accessori a norma del successivo comma 9, nonchè con ritenzione delle eventuali eccedenze ex art.8 DPR n.818/1957. 2) Ritenere e dichiarare altresì parte ricorrente tenuta alla restituzione delle prestazioni assistenziali ex art.15, d.lgs. n.22/2015 e succ. modifiche ed integrazioni (DIS-COLL.) godute in conseguenza della cessazione del rapporto di co.co.co.. 3)
Rigettare per il resto ogni altra domanda proposta nei confronti dell' 4) Con il favore di CP_2
spese ed onorari di causa. 5) Con riserva di integrare e modificare le presenti conclusioni, all'esito della costituzione in giudizio della , ad oggi non ancora risultante CP_5 depositata sul PST del Ministero della Giustizia.”
Con memoria difensiva depositata in data 16.4.2024 si è tardivamente costituita in giudizio l' , contestando la prospettazione avversaria e deducendo: che il contesto CP_5
regolativo del rapporto di lavoro con parte ricorrente era stato quello emergenziale dettato dalla pandemia da COVID 19; che la procedura di reclutamento “click day” non aveva richiesto alcun criterio selettivo e/o comparativo essendo stati selezionati coloro i quali avevano effettuato il mero invio della candidatura nel lasso temporale più breve possibile;
che il rapporto di lavoro che ne era seguito era stato del tutto coerente con il nomen juris del contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
che a parte ricorrente erano stati assegnati sede e termini di attività, sottoposti ad una semplice verifica da parte del responsabile della struttura di allocazione;
che era stato espressamente previsto che il contratto potesse essere prorogato in ragione del perdurare dell'esigenza e dello stato di emergenza;
che il compenso era stato pattuito nella misura oraria onnicomprensiva di € 30,00 lordi, di gran lunga superiore a quella in godimento del personale dipendente della medesima figura contrattuale;
che in caso d'inadempimento del lavoratore avrebbero trovato applicazione le disposizioni di cui all'art. 2224 c.c., relative al prestatore d'opera; che, in base all'art. 7 del contratto individuale di lavoro, tra le parti era stata pattuita una clausola di non esclusività, la quale costituiva ulteriore riprova della assenza di un vincolo di subordinazione tra le parti.
L ha poi rilevato che ove il rapporto di lavoro fosse stato qualificato CP_5
come subordinato sarebbe stato radicalmente nullo per violazione degli artt. 35 e 36 del TUPI, potendo il rapporto di lavoro produrre solo gli effetti di cui all'art. 2126 c.c., risultando infondate le richieste in ordine a successive assunzioni o avanzamenti di carriera, perdita di chance in ordine a future stabilizzazioni, riservate, in coerenza col piano triennale del
5 fabbisogno, al personale di ruolo sanitario e/o sociosanitario anche non più in servizio e reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali.
Ha evidenziato che l'attività oggetto del contratto era stata di natura temporanea, eccezionale ed imprevedibile, in quanto connessa con lo stato di emergenza e che, pertanto, la stessa non aveva esercitato poteri di direzione, ma di coordinamento e verifica dell'attività prestata agli obiettivi da raggiungere e che non sussistevano vincoli gerarchici e disciplinari, i soli realmente indicativi di un rapporto di subordinazione. Ha asserito che il compenso orario percepito da parte ricorrente era stato di gran lunga superiore a quello per la reclamata posizione di dipendente, chiedendo la compensazione con quanto erogato in eccesso. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, reiectis adversis, respingere il proposto ricorso per i motivi di cui in narrativa;
nella non temuta ipotesi di accoglimento del
Cont ricorso, compensare i crediti accertati in favore della ricorrente, con quelli dell' nei confronti della stessa;
sempre in via subordinata, ordinare all' di imputare i contributi CP_2
già versati quale co.co.co. a titolo di contributi da lavoro subordinato e disporre la compensazione dei crediti contributivi nei confronti dell' ” CP_2
La causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di approfondimento istruttorio, è stata rinviata per decisione all'udienza del 10.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; trattenuta per la decisione, sulle conclusioni di parte ricorrente, dell' e CP_2
Cont dell' di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa
è definita con la presente sentenza.
2. Reputa il Tribunale che il ricorso sia infondato e vada rigettato per le ragioni le ragioni di seguito esposte.
3. Parte ricorrente ha assunto, a fondamento della propria pretesa, che il rapporto formalmente istaurato di collaborazione coordinata e continuativa si sia nei fatti e concretamente svolto con le modalità proprie del rapporto subordinato, potendo ravvisarsi nell'effettivo svolgimento della prestazione tutti gli indici propri della subordinazione.
3.1. In ossequio ai generali criteri di riparto degli oneri di allegazione e prova, la domanda tesa alla verifica degli indici propri di un rapporto di lavoro subordinato presuppone una adeguata allegazione, prima, ed una più specifica dimostrazione, poi, di tutte le circostanze di fatto idonee a costituire indici di subordinazione, tali da denotare lo scostamento dalla tipologia negoziale prescelta e la sussunzione della fattispecie entro lo schema contrattuale tipico della subordinazione.
6 In punto di diritto si rammenta che il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità qualifica la subordinazione come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere del datore di lavoro, ossia come assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di quest'ultimo e inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (cfr.
Cass. n. 4500/2007; Cass. n. 9251/2010). Più specificamente, la Suprema Corte ha evidenziato che “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo…” (cfr. C.
Cass. 2728/2010; C. Cass. 12909/2020). Sempre la Suprema Corte ha invero ulteriormente precisato che “in tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo,
l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento
e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto,
e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (cfr. C. Cass. 26986/2009).
Laddove tuttavia l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile, a causa della peculiarità delle mansioni svolte, assumono rilievo ai fini qualificatori altri elementi complementari e caratterizzanti il rapporto, quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa,
l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione, i quali possono essere valutati globalmente come indizi della subordinazione (cfr. Cass. n.
9252/2010 e, tra le molte, più di recente, Cass. n. 5436/2019).
7 3.2. Nel caso di specie, gli oneri di allegazione e prova gravanti in capo a parte ricorrente non sono stati assolti, apparendo il ricorso generico già in punto di allegazione, il che non consente di attribuire al rapporto una qualificazione diversa da quella formalizzata.
Invero, sotto il profilo della eterodirezione, parte ricorrente si è limitata ad affermare che “L'Azienda … ha arbitrariamente determinato il rapporto di lavoro secondo la formale veste del contratto di co.co.co. ma poi, in concreto, il concreto svolgimento del rapporto di lavoro è stato contraddistinto dai tipici elementi della subordinazione indicati dall'art. 2094
c.c.”, senza dedurre alcun elemento di fatto specifico tale da connotare o identificare le modalità di esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore di lavoro.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso (cfr. pag. 7) l'esistenza di indici sintomatici della subordinazione non può ricavarsi da quanto contenuto nel “contratto di collaborazione coordinata e continuativa” stipulato dalle parti in data 13.05.2021 (cfr. doc. n.
2 di parte ricorrente). In tale contratto, in primo luogo, è stato espressamente previsto che
“L'attività oggetto dell'incarico verrà svolta personalmente dal professionista, in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, né di esclusività, utilizzando i locali e le attrezzature messe a disposizione presso la sede ove presterà servizio.” (art.4)
In virtù del suddetto contratto a parte ricorrente “E' [stato] richiesto un impegno orario per settimana di n. 36 ore, che potranno essere articolate settimanalmente dal Responsabile secondo le esigenze delle attività svolte, ma sempre senza superare tale limite massimo nell'arco del mese” (art. 4) a fronte di un “compenso lordo unitario per ora di lavoro, stabilita in 30 € lordi.” (art. 5), senza vincolo di esclusività, potendo il professionista “assumere o mantenere altri incarichi, di qualsiasi natura, durante il periodo di attività con l' CP_4
compatibilmente al rispetto degli obblighi contrattuali e purché non in contrasto con gli interessi della stessa azienda.” (art.9). In ordine alle modalità di svolgimento della collaborazione, è stato previsto che “Sussiste l'obbligo di conformare le proprie azioni con le esigenze aziendali, in coordinamento con le indicazioni fornite dal Direttore del Dipartimento del Farmaco, il quale avrà funzioni di vigilanza sull'esatta esecuzione del contratto e al quale il professionista dovrà fare riferimento nello svolgimento dei propri compiti.” (art. 4).
Dal tenore del contratto emerge che la prestazione cui si è vincolata la lavoratrice risultava improntata alla discrezionalità in ordine ai tempi di espletamento dell'attività lavorativa, con la previsione di un monte orario settimanale e senza vincolo di specifici turni giornalieri;
la determinazione della retribuzione su base oraria non appare di per sé decisiva quale indice della subordinazione, in ragione della necessità dell'Asp di fissare un parametro
8 fisso per la determinazione dei compensi da erogare anche rispetto a lavori di tipo autonomo;
ancora, la previsione di “funzioni di vigilanza sull'esatta esecuzione del contratto” demandata al Direttore del Dipartimento del appare funzionale all'esigenza minima di Pt_2
coordinamento con i fini perseguiti da parte datoriale nel contesto emergenziale.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, dunque, le clausole contrattuali non consentono di addivenire ad una qualificazione diversa del rapporto rispetto a quella formalizzata.
Insufficienti a ricondurre il rapporto di lavoro intercorso tra le parti allo schema della subordinazione sono poi circostanze quali lo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro dell' o l'utilizzo di attrezzature dalla stessa messe a disposizione, risultando tali indici CP_1
Cont coerenti con le esigenze di coordinamento dell'attività del professionista con quella dell' nonché con le peculiarità che l'attività da svolgersi nell'ambito dell'emergenza sanitaria implicava, relative ad esempio al trattamento di dati sensibili raccolti da sistemi pubblici i quali, di conseguenza, dovevano essere necessariamente nella disponibilità dell'azienda sanitaria.
Ancora l'assunto secondo cui la ricorrente “nelle proprie funzioni riceveva le direttive
e le istruzioni necessarie da parte della dott.ssa , della dott.ssa Persona_2 [...]
, della sig.ra , del dott. , del dott. Persona_3 Parte_3 Persona_4 Persona_5
(presso l'hub mercato ortofrutticolo), “da parte della dott.ssa , della Persona_2
dott.ssa , della sig.ra , del dott. Persona_6 Parte_3 Controparte_7
, della dott.ssa ” (presso la farmacia territoriale di San
[...] Persona_7 CP_5
Luigi) e “da parte della dott.ssa , sig.ra , dott. Persona_2 Parte_3 Persona_5
(presso il presidio sanitario di via Pasubio) appare del tutto generico, in quanto non corredato da ulteriori elementi dai quali sia possibile evincere quali e se vi fossero specifici e concreti ordini impartiti o quali fossero le direttive o le conseguenze disciplinari cui eventualmente parte ricorrente fosse soggetta, il che non consente di ravvisare l'effettivo assoggettamento al potere direttivo e organizzativo datoriale e induce a ritenere piuttosto che tra le parti vi fosse un rapporto di mero coordinamento dell'attività, compatibile anche nel rapporto libero professionale (Cass. n.29646/2018; conf., tra le tante, Cass. n.26986/2009; Cass. n. 5645/2009;
Cass. n.29646/2018; Cass. n.5436/2019).
Allo stesso modo, indimostrata è rimasta la predeterminazione dell'orario di lavoro, non avendo parte ricorrente neppure indicato quali fossero i turni e gli orari di lavoro asseritamente osservati, ma essendosi limitata a riferire di “osserva[re] un preciso orario di lavoro, stabilito mediante turni autorizzati mensilmente”, il che fa propendere per l'autonoma determinazione
9 dei turni e dell'orario di lavoro da parte della ricorrente. All'uopo si rileva che un vaglio sullo svolgimento della prestazione di lavoro in concomitanza con la prestazione svolta da altro personale o sulla coincidenza con gli orari, ad esempio, di apertura e chiusura delle sedi ove svolgere l'attività può coincidere con esigenze di coordinamento e di utilità della prestazione professionale autonoma resa.
Né conclusioni diverse possono ricavarsi esaminando in prospetti mensili delle timbrature in entrata e in uscita (cfr. ad. esempio doc. 9.1- 9.8 di parte ricorrente), ove il numero di ore mensili complessive e di ore giornaliere risulta variabile, come variabili sono gli orari di entrata e uscita e parimenti variabile è la collocazione delle giornate e dei turni lavorativi nel corso della settimana.
Pur non valendo a superare le carenze assertive sopra evidenziate, si osserva che parimenti generica e inidonea a provare gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato è la prova orale articolata in ricorso, non ammessa come da ordinanza del
18.4.2024, vertendo i capitoli di prova su circostanze di fatto genericamente dedotte o valutative.
3.3. A fronte delle considerazioni che precedono, può in conclusione richiamarsi quanto già espresso dall'Ufficio su fattispecie analoghe (cfr. Tribunale di Catania sent. n.n. 3283/2024,
3284/2024, 3295/2024, 3296/2024, 3298/2024 e 3299/2024, est. dr.ssa Laura Renda), ove è stato affermato che “I rapporti intercorsi tra le parti in causa, di tipo parasubordinato, per espressa qualificazione negoziale prevedevano una prestazione continuativa e chiaramente coordinata rispetto ai fini propri del committente, la mera fornitura di strumenti operativi,
l'indicazione dei luoghi della attività e la stessa verifica della corrispondenza tra prestazione
e obiettivi non determinando già astrattamente la riconduzione allo schema tipologico del rapporto subordinato per quanto a tempo determinato, sol che si consideri che tra gli indici rivelatori della subordinazione, particolarmente pregnanti sono quelli da cui desumere
l'esercizio di poteri gerarchici e disciplinari, nella fattispecie a mano in alcun modo nemmeno prospettati.
Cont La deduzione di aver ricevuto direttive e istruzioni da parte di personale dell' , la cui posizione dirigenziale non è peraltro sempre chiara, non può infatti essere funzionale e determinante, né sicuramente sufficiente e adeguata a dimostrare che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
Ritenuto, quindi, il principio del generale divieto di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la P.A. e stante la domanda intesa a ottenere il “...diritto del ricorrente
10 alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo nel periodo oggetto di causa” va escluso, per le ragioni esposte, che il rapporto in esame possa in alcun modo ricondursi allo schema tipologico proprio della subordinazione.
Nessuno degli indici dedotti da parte ricorrente, coerente con la tipologia negoziale stipulata, è da solo idoneo a rivelare la subordinazione, in quanto tali criteri vanno valutati nell'ambito di un apprezzamento complessivo, avendo riguardo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione (Cass. 12871/2020, Cass. 15083/2018, Cass. 18916/2012)”
(ancora, in motivazione, Trib. Catania sent. n. 3295/2024 cit.).
Va escluso dunque, per le ragioni esposte, che il rapporto in esame possa in alcun modo ricondursi allo schema tipologico proprio della subordinazione.
4. Parte ricorrente ha dedotto in via gradata, atteso che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, di aver diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Ha richiamato allo scopo le statuizioni della Suprema Corte in tema di “danno comunitario” (Cass. n. 21614/2022) quale contraltare dell'impossibilità di convertire il rapporto a tempo indeterminato, parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma
5, L. n. 183/2010, richiamando la regola giuridica secondo cui in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una P.A. il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal d.lg. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla l. n. 183 del
2010, art. 32, comma 5.
La suddetta domanda non può tuttavia trovare accoglimento, in quanto presuppone l'abusivo ricorso al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, e dunque postula il previo accertamento dell'esistenza di una tale tipologia negoziale che, per quanto sopra argomentato, non si ravvisa nel caso di specie, non solo non essendovi corrispondenza quanto al nomen iuris, ma neanche nel concreto evolversi del rapporto.
Del tutto apodittico poi è il preteso danno da precarizzazione per l'omessa valutazione quale titolo dell'attività svolta in favore della P.A. al fine della partecipazione a procedure di stabilizzazione, peraltro genericamente indicate.
11 Fermo restando che la domanda di equiparazione a coloro che abbiano svolto attività lavorativa subordinata seppure a tempo determinato non trova giuridico fondamento, non trattandosi di posizioni sovrapponibili, neppure poi è allegato specificamente il presunto dedotto danno, solo genericamente prospettato.
Anche la domanda di risarcimento del danno da omissione contributiva, quantificato nella somma di € 10.000,00, non può avere diversa sorte, alcuna omissione contributiva potendo Cont ipotizzarsi per avere peraltro l' provveduto alla copertura dovuta in ragione alla attività effettivamente prestata, sì come dall' dedotto, dandosi atto che l' ha provveduto CP_2 CP_1
in ottemperanza agli obblighi assunti con il contratto di Co.Co.Co a versare in favore della parte ricorrente la contribuzione dovuta alla Gestione Separata ex art. 2 c. 26 della l. n. 335/1995.
(cfr. Tribunale di Catania sent. n.n. 3283/2024, 3284/2024, 3295/2024, 3296/2024, 3298/2024
e 3299/2024, est. dr.ssa Laura Renda).
5. Residua da esaminare la domanda di parte ricorrente nella parte in cui ha prospettato la natura etero organizzata del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 81/2015, da riconoscersi in via “recessiva rispetto alla richiesta di conversione del rapporto da precario a subordinato in conseguenza della etero-direzione che ha contraddistinto il rapporto di lavoro”.
A riguardo è sufficiente e assorbente rilevare che per espressa previsione normativa del medesimo art. 2, co. 4, del D.lgs. 81/20015, “La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni”.
Del tutto inconferente, di conseguenza, è il richiamo a tale disciplina normativa (cfr.
Tribunale di Catania sent. n. 3295/2024 cit.) e anche la domanda subordinata va rigettata.
6. Le spese di lite nei rapporti tra la parte ricorrente e l' seguono la CP_5
soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa come dichiarato in ricorso.
Le spese di lite possono essere compensate nei confronti di , stante la sua estraneità CP_2
al merito della controversia e la posizione processuale rivestita nel presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10850/2023 così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e l' ; CP_2
12 condanna alla rifusione in favore dell' Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.688,50, oltre rimborso spese
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generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Catania, 11/04/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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