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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 6752/2021, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
19/05/2025
TRA
(C.F. ), con l'Avv. PAN- Parte_1 C.F._1
NARALE FRANCESCO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con l'Avv. LACOPPOLA VITO C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio religioso con la parte resistente Controparte_2
in CASAMASSIMA in data 24/08/2011, unione dalla quale
[...]
non sono nati figli.
Con decreto in data 10/12/2013, questo Tribunale ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, non reclamata, regolando i rapporti patrimoniali tra i coniugi e prevedendo un as- segno per la resistente di € 500,00/mese.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ot- tenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Allega, altresì, che la sua situazione patrimoniale è peggiorata ri- spetto all'epoca della separazione, dovendo contribuire anche alla retta per la madre ricoverata in RSA.
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra ci- tato, elimini l'assegno a favore della resistente, dichiari che la mo- glie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio, ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge e condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non si oppone alla domanda di divorzio, ma contesta la richiesta di
2 eliminazione dell'assegno a suo favore, che chiede di confermare, unitamente alla condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e disposto per la prosecuzione del giudi- zio.
Non necessitando d'istruttoria, all'udienza sopra citata la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla tra- scrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle
3 parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ri- corrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi espe- rito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evi- dente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“SULL'ASSEGNO DI DIVORZIO” – Il comma 6 dell'articolo 5 legge n.
878/1970 disciplina l'assegno di divorzio e così statuisce: “…il Tri- bunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da cia- scuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimo- nio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodica- mente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha
4 mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni og- gettive”.
La giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., Sez. Unite,
11/07/2018, n. 18287), ritiene che funzione del predetto assegno è
“… assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ri- chiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della va- lutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimo- nio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Richiama i “… principi costituzionali di pari dignità e di solida- rietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo sciogli- mento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i co- niugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profonda- mente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale”, precisando che “… La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostitu- zione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”, tenendo conto anche delle aspettative
5 professionali da lui sacrificate
Conclude la richiamata giurisprudenza affermando che il diritto del coniuge richiedente va accertato unitariamente senza alcuna ri- gida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), e “il giudice: a) procede, anche
a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti
l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibi- lità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosa- mente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, 6° comma, prima parte, L. n. 898/70, e in particolare se quella spere- quazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal ri- chiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacri- ficio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in rela- zione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica
l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita fami- liare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in mi- sura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale ade- guato al contributo sopra richiamato”.
Inoltre, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/10/2023, n. 27945 ha pre- cisato che “Ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, non rile- vano le ragioni della scelta del coniuge di dedicarsi alla famiglia a scapito degli impegni o delle occasioni professionali, ma solo il fatto oggettivo del sacrificio dell'attività lavorativa. Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita profes- sionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario
6 indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventual- mente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comun- que, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge”.
Infine, è opportuno richiamare Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza,
16/02/2021, n. 3890, che precisa la diversa funzione tra assegno previsto in sede di separazione e quello divorzile, statuendo che “In quanto avente come presupposto lo scioglimento del vincolo coniu- gale, e fondata sui criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, la determinazione dell'assegno divorzile è svincolata dalle statui- zioni patrimoniali operanti in pendenza della separazione dei co- niugi, che presuppongono invece la persistenza del vincolo e tro- vano la loro disciplina nell'art. 156 c.c., con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può trovare giustificazione nella mera circostanza che gli accordi intervenuti tra i coniugi in sede di separazione prevedessero che nessun assegno sarebbe stato ver- sato, essendo il giudice tenuto comunque procedere alla verifica dei requisiti prescritti dall'art. 5 cit., nell'ambito della quale i pre- detti accordi possono assumere al più valore indiziario”.
Ciò posto, e tornando all'esame della fattispecie deve conside- rarsi, da un lato, che il matrimonio è durato appena due anni e, dall'altro, che la resistente, proprietaria dell'immobile in cui vive,
è quasi settantenne, non ha mai svolto attività lavorativa, non per- cepisce altri redditi e non gode di buona salute, per cui dev'essere valorizzata la funzione assistenziale sopra citata.
Quanto al ricorrente, lo stesso percepisce un reddito netto annuo di oltre € 20.000,00 (così nell'ultima dichiarazione dei redditi pro- dotti) e contribuisce al pagamento della retta per la di lui madre ricoverata presso una RSA, per cui, tenuto conto dei criteri sopra
7 esposti e dell'accordo raggiunto dalle parti in sede di separazione, ritiene il Collegio di confermare l'assegno in favore della resistente ma, tenuto conto della durata del matrimonio, determinarlo nella misura di € 200,00/mese, oltre adeguamenti ISTAT, somma che sarà dovuta dal mese in corso ed esclusa ogni ripetizione per quelle già versate.
Ricorrono giusti motivi, ravvisabili nel parziale accoglimento della richiesta di assegno formulata dalla resistente, di compensare per il 50% le spese di giudizio tra le parti e, per l'effetto, il ricor- rente dovrà versare alla controparte il restante 50% di dette spese, indicate in dispositivo nella misura del dovuto.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 14/05/2021 da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in CASAMASSIMA in data 24/08/2011 tra Parte_2
, nata/o in BARI (BA) in data 31/08/1968, e
[...] [...]
, nata/o in BARI (BA) in data 29/06/1957, CP_3
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Co- mune di CASAMASSIMA al n. 22, parte II, serie A, anno 2011;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto
8 al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. DISPONE a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resi- stente, a partire dal mese in corso ed a titolo di mantenimento della stessa, la somma di € 200,00/mese, oltre adeguamenti
ISTAT;
5. COMPENSA, per il 50%, le spese di giudizio e, per l'effetto, condanna il ricorrente a pagare alla controparte il restante 50% di dette spese, che liquida quanto al dovuto in € 76,00 per spese ed € 1.700,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 03/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 6752/2021, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
19/05/2025
TRA
(C.F. ), con l'Avv. PAN- Parte_1 C.F._1
NARALE FRANCESCO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con l'Avv. LACOPPOLA VITO C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio religioso con la parte resistente Controparte_2
in CASAMASSIMA in data 24/08/2011, unione dalla quale
[...]
non sono nati figli.
Con decreto in data 10/12/2013, questo Tribunale ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, non reclamata, regolando i rapporti patrimoniali tra i coniugi e prevedendo un as- segno per la resistente di € 500,00/mese.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ot- tenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Allega, altresì, che la sua situazione patrimoniale è peggiorata ri- spetto all'epoca della separazione, dovendo contribuire anche alla retta per la madre ricoverata in RSA.
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra ci- tato, elimini l'assegno a favore della resistente, dichiari che la mo- glie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio, ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge e condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non si oppone alla domanda di divorzio, ma contesta la richiesta di
2 eliminazione dell'assegno a suo favore, che chiede di confermare, unitamente alla condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e disposto per la prosecuzione del giudi- zio.
Non necessitando d'istruttoria, all'udienza sopra citata la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla tra- scrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle
3 parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ri- corrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi espe- rito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evi- dente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“SULL'ASSEGNO DI DIVORZIO” – Il comma 6 dell'articolo 5 legge n.
878/1970 disciplina l'assegno di divorzio e così statuisce: “…il Tri- bunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da cia- scuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimo- nio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodica- mente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha
4 mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni og- gettive”.
La giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., Sez. Unite,
11/07/2018, n. 18287), ritiene che funzione del predetto assegno è
“… assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ri- chiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della va- lutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimo- nio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Richiama i “… principi costituzionali di pari dignità e di solida- rietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo sciogli- mento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i co- niugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profonda- mente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale”, precisando che “… La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostitu- zione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”, tenendo conto anche delle aspettative
5 professionali da lui sacrificate
Conclude la richiamata giurisprudenza affermando che il diritto del coniuge richiedente va accertato unitariamente senza alcuna ri- gida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), e “il giudice: a) procede, anche
a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti
l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibi- lità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosa- mente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, 6° comma, prima parte, L. n. 898/70, e in particolare se quella spere- quazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal ri- chiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacri- ficio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in rela- zione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica
l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita fami- liare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in mi- sura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale ade- guato al contributo sopra richiamato”.
Inoltre, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/10/2023, n. 27945 ha pre- cisato che “Ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, non rile- vano le ragioni della scelta del coniuge di dedicarsi alla famiglia a scapito degli impegni o delle occasioni professionali, ma solo il fatto oggettivo del sacrificio dell'attività lavorativa. Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita profes- sionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario
6 indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventual- mente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comun- que, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge”.
Infine, è opportuno richiamare Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza,
16/02/2021, n. 3890, che precisa la diversa funzione tra assegno previsto in sede di separazione e quello divorzile, statuendo che “In quanto avente come presupposto lo scioglimento del vincolo coniu- gale, e fondata sui criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, la determinazione dell'assegno divorzile è svincolata dalle statui- zioni patrimoniali operanti in pendenza della separazione dei co- niugi, che presuppongono invece la persistenza del vincolo e tro- vano la loro disciplina nell'art. 156 c.c., con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può trovare giustificazione nella mera circostanza che gli accordi intervenuti tra i coniugi in sede di separazione prevedessero che nessun assegno sarebbe stato ver- sato, essendo il giudice tenuto comunque procedere alla verifica dei requisiti prescritti dall'art. 5 cit., nell'ambito della quale i pre- detti accordi possono assumere al più valore indiziario”.
Ciò posto, e tornando all'esame della fattispecie deve conside- rarsi, da un lato, che il matrimonio è durato appena due anni e, dall'altro, che la resistente, proprietaria dell'immobile in cui vive,
è quasi settantenne, non ha mai svolto attività lavorativa, non per- cepisce altri redditi e non gode di buona salute, per cui dev'essere valorizzata la funzione assistenziale sopra citata.
Quanto al ricorrente, lo stesso percepisce un reddito netto annuo di oltre € 20.000,00 (così nell'ultima dichiarazione dei redditi pro- dotti) e contribuisce al pagamento della retta per la di lui madre ricoverata presso una RSA, per cui, tenuto conto dei criteri sopra
7 esposti e dell'accordo raggiunto dalle parti in sede di separazione, ritiene il Collegio di confermare l'assegno in favore della resistente ma, tenuto conto della durata del matrimonio, determinarlo nella misura di € 200,00/mese, oltre adeguamenti ISTAT, somma che sarà dovuta dal mese in corso ed esclusa ogni ripetizione per quelle già versate.
Ricorrono giusti motivi, ravvisabili nel parziale accoglimento della richiesta di assegno formulata dalla resistente, di compensare per il 50% le spese di giudizio tra le parti e, per l'effetto, il ricor- rente dovrà versare alla controparte il restante 50% di dette spese, indicate in dispositivo nella misura del dovuto.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 14/05/2021 da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in CASAMASSIMA in data 24/08/2011 tra Parte_2
, nata/o in BARI (BA) in data 31/08/1968, e
[...] [...]
, nata/o in BARI (BA) in data 29/06/1957, CP_3
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Co- mune di CASAMASSIMA al n. 22, parte II, serie A, anno 2011;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto
8 al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. DISPONE a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resi- stente, a partire dal mese in corso ed a titolo di mantenimento della stessa, la somma di € 200,00/mese, oltre adeguamenti
ISTAT;
5. COMPENSA, per il 50%, le spese di giudizio e, per l'effetto, condanna il ricorrente a pagare alla controparte il restante 50% di dette spese, che liquida quanto al dovuto in € 76,00 per spese ed € 1.700,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 03/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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