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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/10/2025, n. 4042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4042 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigG.ri Magistrati dott. RA IC Presidente dott.ssa BR IA Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9201/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso l'avv. Ariela Maggio, rappresentante e difensore;
- ricorrente -
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso l'avv. Maria Emanuela Salamone, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 16/10/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/7/2025, premesso di essersi separato in via Parte_1
consensuale da , separazione omologata dal Tribunale con decreto del 4- Controparte_1
10/7/2023 nell'ambito del giudizio n. 13899/2022 R.G., ha chiesto la modifica di quanto pattuito in ordine all'affidamento e mantenimento della figlia minore Per_1
1 Si è costituita contestando il ricorso e chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande articolate dal ricorrente.
All'udienza del 2/10/2025 il Giudice delegato ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa: “inserimento di un ulteriore pernottamento infrasettimanale presso il padre nelle settimane in cui la minore nel weekend sta con la madre (in mancanza di accordo, la notte del martedì); conferma di tutte le altre condizioni, ivi comprese quelle economiche, di cui alla separazione omologata”.
All'udienza del 16/10/2025, le parti hanno rappresentato di aderire alla suddetta proposta, con le seguenti modifiche ed integrazioni:
“inserimento di un ulteriore pernottamento infrasettimanale presso il padre (nella notte del lunedì) nelle settimane in cui la minore nel weekend sta con la madre;
l'alternanza tra i genitori sarà, quindi, di 4 pernottamenti presso il padre: nella settimana 1, nei giorni di martedì, venerdì, sabato e domenica;
nella settimana 2 invece la minore pernotterà presso il padre il lunedì, mercoledì e giovedì; la minore starà con la madre nella settimana 1 nelle notti di lunedì, mercoledì e giovedì e nella settimana 2 nelle notti di martedì, venerdì, sabato e domenica;
durante le festività natalizie la minore trascorrerà, i giorni dal 25 dicembre, dalle ore 10, al 31 dicembre, ore 10, con un genitore e, l'anno successivo, dal 31 dicembre, ore 10, al 6 gennaio, ore 10, con l'altro genitore;
resta inteso che la sera della vigilia del Natale la minore starà col genitore con il quale non trascorrerà il periodo continuativo 25-31 dicembre;
per l'anno in corso, trascorrerà la sera della vigilia col padre e con la madre dal 25 dicembre Per_1 al 31 dicembre e col padre dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nel periodo pasquale, la minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore dal Sabato Santo al martedì mattina, ore 10, precisando che nell'anno 2026 tale periodo spetterà alla madre;
nel mese di luglio, trascorrerà una settimana con ciascun genitore, secondo il criterio Per_1 dell'alternanza; per l'anno 2026 tale regime partirà da giorno 30 giugno (essendo un lunedì) e nella prima settimana la minore starà col padre;
nel mese di agosto, dal 1° al 16 agosto, ore 10, con un genitore e dal 16, ore 10, al 31 agosto con l'altro; per l'anno 2026, il primo periodo spetterà al padre;
i genitori, nei periodi di rispettiva spettanza, avranno la facoltà di condurre con sé la minore anche fuori Regione, con obbligo di comunicare la destinazione all'altro genitore e con obbligo di garantire contatti telefonici quotidiani con quest'ultimo;
2 i genitori prestano il consenso al rilascio della Carta d'identità della minore valida per l'espatrio; conferma di tutte le altre condizioni, ivi comprese quelle economiche, di cui alla separazione omologata”.
Va, pertanto, disposta la modifica delle condizioni della separazione relative alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in ordine al collocamento della figlia alle Per_1
condizioni sopra riportate, concordate tra le parti e conformi agli interessi della minore.
Le spese devono essere compensate in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) a modifica delle condizioni della separazione omologata dal Tribunale con decreto del 4-10/7/2023 nell'ambito del giudizio n. 13899/2022 R.G., regolamenta il regime di collocamento della figlia minore delle parti, , alle condizioni di cui Persona_2 in parte motiva;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 17 ottobre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
BR IA RA IC
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigG.ri Magistrati dott. RA IC Presidente dott.ssa BR IA Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9201/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso l'avv. Ariela Maggio, rappresentante e difensore;
- ricorrente -
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso l'avv. Maria Emanuela Salamone, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 16/10/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/7/2025, premesso di essersi separato in via Parte_1
consensuale da , separazione omologata dal Tribunale con decreto del 4- Controparte_1
10/7/2023 nell'ambito del giudizio n. 13899/2022 R.G., ha chiesto la modifica di quanto pattuito in ordine all'affidamento e mantenimento della figlia minore Per_1
1 Si è costituita contestando il ricorso e chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande articolate dal ricorrente.
All'udienza del 2/10/2025 il Giudice delegato ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa: “inserimento di un ulteriore pernottamento infrasettimanale presso il padre nelle settimane in cui la minore nel weekend sta con la madre (in mancanza di accordo, la notte del martedì); conferma di tutte le altre condizioni, ivi comprese quelle economiche, di cui alla separazione omologata”.
All'udienza del 16/10/2025, le parti hanno rappresentato di aderire alla suddetta proposta, con le seguenti modifiche ed integrazioni:
“inserimento di un ulteriore pernottamento infrasettimanale presso il padre (nella notte del lunedì) nelle settimane in cui la minore nel weekend sta con la madre;
l'alternanza tra i genitori sarà, quindi, di 4 pernottamenti presso il padre: nella settimana 1, nei giorni di martedì, venerdì, sabato e domenica;
nella settimana 2 invece la minore pernotterà presso il padre il lunedì, mercoledì e giovedì; la minore starà con la madre nella settimana 1 nelle notti di lunedì, mercoledì e giovedì e nella settimana 2 nelle notti di martedì, venerdì, sabato e domenica;
durante le festività natalizie la minore trascorrerà, i giorni dal 25 dicembre, dalle ore 10, al 31 dicembre, ore 10, con un genitore e, l'anno successivo, dal 31 dicembre, ore 10, al 6 gennaio, ore 10, con l'altro genitore;
resta inteso che la sera della vigilia del Natale la minore starà col genitore con il quale non trascorrerà il periodo continuativo 25-31 dicembre;
per l'anno in corso, trascorrerà la sera della vigilia col padre e con la madre dal 25 dicembre Per_1 al 31 dicembre e col padre dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nel periodo pasquale, la minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore dal Sabato Santo al martedì mattina, ore 10, precisando che nell'anno 2026 tale periodo spetterà alla madre;
nel mese di luglio, trascorrerà una settimana con ciascun genitore, secondo il criterio Per_1 dell'alternanza; per l'anno 2026 tale regime partirà da giorno 30 giugno (essendo un lunedì) e nella prima settimana la minore starà col padre;
nel mese di agosto, dal 1° al 16 agosto, ore 10, con un genitore e dal 16, ore 10, al 31 agosto con l'altro; per l'anno 2026, il primo periodo spetterà al padre;
i genitori, nei periodi di rispettiva spettanza, avranno la facoltà di condurre con sé la minore anche fuori Regione, con obbligo di comunicare la destinazione all'altro genitore e con obbligo di garantire contatti telefonici quotidiani con quest'ultimo;
2 i genitori prestano il consenso al rilascio della Carta d'identità della minore valida per l'espatrio; conferma di tutte le altre condizioni, ivi comprese quelle economiche, di cui alla separazione omologata”.
Va, pertanto, disposta la modifica delle condizioni della separazione relative alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in ordine al collocamento della figlia alle Per_1
condizioni sopra riportate, concordate tra le parti e conformi agli interessi della minore.
Le spese devono essere compensate in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) a modifica delle condizioni della separazione omologata dal Tribunale con decreto del 4-10/7/2023 nell'ambito del giudizio n. 13899/2022 R.G., regolamenta il regime di collocamento della figlia minore delle parti, , alle condizioni di cui Persona_2 in parte motiva;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 17 ottobre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
BR IA RA IC
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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