CA
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/09/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 64/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE così composta: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere relatore dott. Marco Gaeta Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 64/2025 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...]C.F. Parte_1 C.F._1
, residente in [...], , nato a [...]
[...] Parte_2 di Militello il 7.7.1973 C.F. residente in [...], CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi nel presente procedimento, per procura in calce, dall'Avv.
Antonino Minacapilli del Foro di Enna, C.F. CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento all'indirizzo PEC: del Procuratore, comunicato Email_1 all'Ordine degli Avvocati di Enna
- RECLAMANTI –
E
1) Avv. FABIO TULONE (Cod. Fisc. ), sia in proprio che n.q. CodiceFiscale_4
di mandatario e rappresentante dell'équipe di professionisti, nonché per l'Avv.
UMBERTO ILARDO (Cod. Fisc. ) e la (P.IVA. CodiceFiscale_5 CP_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e P.IVA_1
difesi dall'Avv. Umberto Ilardo (Cod. Fisc. ), il quale, CodiceFiscale_5
quindi, si autodifende, elettivamente dom.ti al seguente indirizzo digitale,
regolarmente iscritto nel pubblico elenco Email_2
1 ReGIndE, giusta procure – da intendersi, anche ai fini telematici, apposte – in calce alla comparsa di costituzione (per le comunicazioni e le notificazioni: fax
0934/556916; PEC ; Email_2
-RECLAMATI COSTITUITI-
2) con sede in San Donato Milanese, in persona Controparte_2 del suo Legale Rappresentante p.t. (C.F. , quale cessionaria di crediti P.IVA_2 già della oggetto 5772-560927 Controparte_3 [...]
Pec: ; Controparte_4 Email_3
3) con sede in Conegliano, in persona del suo Legale Rappresentante CP_5
p.t. (P.Iva ), e per essa al suo Procuratore costituito Avv. Roberto P.IVA_3
Calabresi Pec: Email_4
4) , con sede in Verona, in persona del suo Legale Rappresentante p.t. CP_6
(P.IVA ), quale cessionaria di crediti già , e per essa al P.IVA_4 CP_7 suo Procuratore costituito Avv. Maria Antonia Fauci Pec:
Email_5
5) con sede in Roma, in persona del suo Legale Controparte_8
Rappresentante p.t., P.IVA e per essa ai suoi Procuratori costituiti P.IVA_5
Avvocati Vittorio Balestrazzi e Francesco Balestrazzi, con Studio in Catania, Pec.
Email_6
6) , con sede in Verona, in persona del suo Legale Rappresentante p.t. CP_6
(P.IVA ), quale mandataria di e per essa al suo P.IVA_4 Controparte_9
Procuratore costituito Avv. Fabio Tavarelli, con Studio in Grosseto, Pec.:
Email_7
7) di Caltanissetta, in persona del suo Legale Controparte_10
Rappresentante p.t. con sede e domicilio in Caltanissetta, Viale Regina Margherita
n. 43, (C.F. ) Pec: P.IVA_6 Email_8
8) , in persona del suo Legale Rappresentante p.t., con Controparte_11 sede in Caltanissetta, Pec: altaniisetta.it e Email_9 CP_11 ufficio. altanissetta.it Email_10 CP_11
9) , in persona del suo Legale Rappresentante p.t. con sede in Caltanissetta, CP_12
Pec: tedirezione.provinciale. Email_11
Email_12
10) , in persona del suo Legale Controparte_13
2 Rappresentante p.t. (P.Iva ), con sede in Roma, Pec: P.IVA_7
t Email_13
11) in persona del suo Legale Rappresentante p.t. con sede in CP_14
Conegliano, (P.Iva , cessionaria di crediti già P.IVA_8 [...]
e per essa al suo Procuratore costituito Avv. Roberto Controparte_8
Calabresi, Pec: Email_4
12) Notaio , (C.F. e per esso al suo Persona_1 CodiceFiscale_6
Procuratore costituito Avv. Marzo Vizzini, con Studio in Caltanissetta, Pec:
Email_14
13) , in persona del suo Legale Rappresentante p.t., con sede in Controparte_15
Roma, (C.F. ) quale cessionaria di crediti già P.IVA_9 Controparte_8
e per essa al suo Procuratore costituito Avv. Giovanna Martire Pec.
[...]
Email_15
14) , in persona del suo Controparte_16
Legale Rappresentante p.t. (C.F. , rappresentato e difeso P.IVA_10 dall'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta, PEC: egione Email_16 Email_17
- RECLAMATI CONTUMACI -
Oggetto: “reclamo ai sensi degli articoli 80 comma 7 e 50 comma 2 del d.lgs
14/2019 contro il decreto di rigetto della domanda di omologazione del concordato minore emesso nel procedimento r.g. n. 15/2024-1 Tribunale di Caltanissetta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e presentavano, in data Parte_2 Parte_1
16.4.2024, al Tribunale di Caltanissetta una proposta di Concordato minore ai sensi degli articoli 74 e seguenti del D.Lgs. 14/2019 (di seguito indicato anche come CCII), con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi da
SO (OCC) dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Caltanissetta, che aveva nominato la Dott.ssa e il Persona_2
Dott. , quali Professionisti Gestori della crisi da Persona_3 IT (in seguito denominati anche Gestori della crisi).
Con provvedimento del 5.7.2024 il Giudice designato dichiarava aperta la procedura di concordato minore, assegnando ai creditori il termine per far
3 pervenire le dichiarazioni di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato minore, fissando per la trattazione del procedimento e per la decisione sull'omologazione del concordato l'udienza dell'1.10.2024.
Con il provvedimento di apertura della procedura di concordato minore il Giudice designato, in conformità a quanto dichiarato e attestato dai Parte_3 accertava e dichiarava la sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità della proposta previsti dagli artt. 74, 75 e 76 del CCII e la insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII.
Con lo stesso provvedimento il Giudice designato accordava le misure protettive richieste dagli istanti fino al momento in cui il provvedimento di omologazione sarebbe divenuto definitivo, ordinando il divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive individuali, di sequestri conservativi, di diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori istanti, misure protettive fondate soprattutto sull'accertamento e sulla dichiarazione di sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità della proposta previsti dagli artt. 74, 75 e 76 del CCII, e anche sulla dichiarazione di insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII.
All'udienza del 26.11.2024 il Giudice, sentite le parti, si riservava sulla richiesta di omologazione della proposta di Concordato minore.
Con decreto notificato il 25 Gennaio 2025 il Giudice rigettava la domanda di omologazione del Concordato minore proposta dagli istanti, basando il rigetto sulla asserita insussistenza delle condizioni di ammissibilità del Piano e sull'asserito non rispetto del principio della universalità oggettiva del concordato minore e dell'apporto di risorse esterne.
e in data 22.2.2025 Parte_2 Parte_1 adivano questa Corte di Appello proponendo reclamo, ai sensi degli articoli 80 comma 7 e 50 comma 2 del d.lgs 14/2019, contro il decreto di rigetto della domanda di omologazione del concordato minore emesso nel procedimento r.g. n.
15/2024-1 Tribunale di Caltanissetta.
Il Presidente di Sezione fissava per la comparizione delle parti l'udienza del
16.2.2025 e provvedeva alla nomina del relatore.
Il reclamo ed il decreto di fissazione di udienza venivano ritualmente notificati ai controinteressati.
In data 11.6.2025 si costituivano l'Avv. FABIO TULONE, sia in proprio che n.q. di mandatario e rappresentante dell'équipe di professionisti, l'Avv. UMBERTO
ILARDO e la tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Umberto Ilardo. CP_1
4 L'udienza del 12.6.2025 veniva rinviata al 10 luglio 2025, per consentire l'acquisizione del fascicolo d'ufficio della procedura di concordato minore.
L'udienza del 10.7.2025 veniva poi sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. e, all'esito della scadenza del termine assegnato per il loro deposito, la Corte poneva la causa in decisione.
§§§
La Corte rileva che i reclamanti e Parte_1 Parte_2
per il tramite del loro difensore e procuratore speciale Avv. Antonino
[...]
Minacapilli, con atto depositato in data 21 luglio 2025, hanno dichiarato di rinunciare, ai sensi degli artt. 306 e 359 c.p.c., agli atti del reclamo in epigrafe e hanno chiesto alla Corte di dichiarare l'estinzione del presente reclamo con spese compensate tra le parti.
L'atto di rinuncia agli atti del giudizio, sottoscritto per accettazione dal procuratore dei reclamanti avv. Antonino Minacapilli, è stato notificato al procuratore delle uniche parti costituite nel presente giudizio di reclamo, Avv. FABIO TULONE, sia in proprio che n.q. di mandatario e rappresentante dell'équipe di professionisti,
Avv. UMBERTO ILARDO e la CP_1
La Corte rileva che, alla luce dell'intervenuta rinuncia alla impugnazione, va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., a tanto provvedendosi con sentenza.
Invero, l'estinzione del processo conseguente a rinuncia agli atti o all'azione va dichiarata con sentenza in caso di adozione del provvedimento nel giudizio di impugnazione.
Va infatti osservato che nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338
c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata;
che l'applicabilità dell'art. 306 c.p.c. al giudizio di gravame discende dall'art.359 c.p.c., norma che stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dovendosi altresì escludere ipotesi di incompatibilità dell'art. 306 c.p.c. con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387).
Tuttavia proprio la definitività del provvedimento impugnato, la necessità dell'adozione di una pronuncia sulle spese, la composizione collegiale dell'organo chiamato a pronunciare il provvedimento impongono la forma della sentenza.
Va pure osservato che a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che
5 contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza.
Non occorre, nel caso di specie, l'accettazione da parte dei reclamati, perché la rinuncia all'impugnazione si differenzia della rinuncia agli atti, in quanto è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare (cfr. Cass.
3 agosto 1999 n.8387).
Le spese di lite del presente giudizio possono essere compensate nel rapporto processuale tra le parti costituite, come concordato tra le parti.
Nulla per le spese del grado nei confronti delle parti reclamate non costituite.
Non sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012, atteso che l'impugnazione non è stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (cfr. Cass. n. 25485/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando nel giudizio di reclamo iscritto al n. 64/2025 R.G. promosso da Parte_1
e , ai sensi degli artt. 80 comma 7 e 50 comma 2 del Parte_2
d.lgs. 14/2019, per la riforma del decreto di rigetto della domanda di omologazione del concordato minore, emesso nel procedimento r.g. n. 15/2024-1 Tribunale di
Caltanissetta, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio di reclamo per rinuncia alla impugnazione;
2) compensa le spese del giudizio di reclamo tra le parti costituite.
Caltanissetta, 17 settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Emanuele De Gregorio Roberto Rezzonico
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE così composta: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere relatore dott. Marco Gaeta Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 64/2025 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...]C.F. Parte_1 C.F._1
, residente in [...], , nato a [...]
[...] Parte_2 di Militello il 7.7.1973 C.F. residente in [...], CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi nel presente procedimento, per procura in calce, dall'Avv.
Antonino Minacapilli del Foro di Enna, C.F. CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento all'indirizzo PEC: del Procuratore, comunicato Email_1 all'Ordine degli Avvocati di Enna
- RECLAMANTI –
E
1) Avv. FABIO TULONE (Cod. Fisc. ), sia in proprio che n.q. CodiceFiscale_4
di mandatario e rappresentante dell'équipe di professionisti, nonché per l'Avv.
UMBERTO ILARDO (Cod. Fisc. ) e la (P.IVA. CodiceFiscale_5 CP_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e P.IVA_1
difesi dall'Avv. Umberto Ilardo (Cod. Fisc. ), il quale, CodiceFiscale_5
quindi, si autodifende, elettivamente dom.ti al seguente indirizzo digitale,
regolarmente iscritto nel pubblico elenco Email_2
1 ReGIndE, giusta procure – da intendersi, anche ai fini telematici, apposte – in calce alla comparsa di costituzione (per le comunicazioni e le notificazioni: fax
0934/556916; PEC ; Email_2
-RECLAMATI COSTITUITI-
2) con sede in San Donato Milanese, in persona Controparte_2 del suo Legale Rappresentante p.t. (C.F. , quale cessionaria di crediti P.IVA_2 già della oggetto 5772-560927 Controparte_3 [...]
Pec: ; Controparte_4 Email_3
3) con sede in Conegliano, in persona del suo Legale Rappresentante CP_5
p.t. (P.Iva ), e per essa al suo Procuratore costituito Avv. Roberto P.IVA_3
Calabresi Pec: Email_4
4) , con sede in Verona, in persona del suo Legale Rappresentante p.t. CP_6
(P.IVA ), quale cessionaria di crediti già , e per essa al P.IVA_4 CP_7 suo Procuratore costituito Avv. Maria Antonia Fauci Pec:
Email_5
5) con sede in Roma, in persona del suo Legale Controparte_8
Rappresentante p.t., P.IVA e per essa ai suoi Procuratori costituiti P.IVA_5
Avvocati Vittorio Balestrazzi e Francesco Balestrazzi, con Studio in Catania, Pec.
Email_6
6) , con sede in Verona, in persona del suo Legale Rappresentante p.t. CP_6
(P.IVA ), quale mandataria di e per essa al suo P.IVA_4 Controparte_9
Procuratore costituito Avv. Fabio Tavarelli, con Studio in Grosseto, Pec.:
Email_7
7) di Caltanissetta, in persona del suo Legale Controparte_10
Rappresentante p.t. con sede e domicilio in Caltanissetta, Viale Regina Margherita
n. 43, (C.F. ) Pec: P.IVA_6 Email_8
8) , in persona del suo Legale Rappresentante p.t., con Controparte_11 sede in Caltanissetta, Pec: altaniisetta.it e Email_9 CP_11 ufficio. altanissetta.it Email_10 CP_11
9) , in persona del suo Legale Rappresentante p.t. con sede in Caltanissetta, CP_12
Pec: tedirezione.provinciale. Email_11
Email_12
10) , in persona del suo Legale Controparte_13
2 Rappresentante p.t. (P.Iva ), con sede in Roma, Pec: P.IVA_7
t Email_13
11) in persona del suo Legale Rappresentante p.t. con sede in CP_14
Conegliano, (P.Iva , cessionaria di crediti già P.IVA_8 [...]
e per essa al suo Procuratore costituito Avv. Roberto Controparte_8
Calabresi, Pec: Email_4
12) Notaio , (C.F. e per esso al suo Persona_1 CodiceFiscale_6
Procuratore costituito Avv. Marzo Vizzini, con Studio in Caltanissetta, Pec:
Email_14
13) , in persona del suo Legale Rappresentante p.t., con sede in Controparte_15
Roma, (C.F. ) quale cessionaria di crediti già P.IVA_9 Controparte_8
e per essa al suo Procuratore costituito Avv. Giovanna Martire Pec.
[...]
Email_15
14) , in persona del suo Controparte_16
Legale Rappresentante p.t. (C.F. , rappresentato e difeso P.IVA_10 dall'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta, PEC: egione Email_16 Email_17
- RECLAMATI CONTUMACI -
Oggetto: “reclamo ai sensi degli articoli 80 comma 7 e 50 comma 2 del d.lgs
14/2019 contro il decreto di rigetto della domanda di omologazione del concordato minore emesso nel procedimento r.g. n. 15/2024-1 Tribunale di Caltanissetta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e presentavano, in data Parte_2 Parte_1
16.4.2024, al Tribunale di Caltanissetta una proposta di Concordato minore ai sensi degli articoli 74 e seguenti del D.Lgs. 14/2019 (di seguito indicato anche come CCII), con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi da
SO (OCC) dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Caltanissetta, che aveva nominato la Dott.ssa e il Persona_2
Dott. , quali Professionisti Gestori della crisi da Persona_3 IT (in seguito denominati anche Gestori della crisi).
Con provvedimento del 5.7.2024 il Giudice designato dichiarava aperta la procedura di concordato minore, assegnando ai creditori il termine per far
3 pervenire le dichiarazioni di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato minore, fissando per la trattazione del procedimento e per la decisione sull'omologazione del concordato l'udienza dell'1.10.2024.
Con il provvedimento di apertura della procedura di concordato minore il Giudice designato, in conformità a quanto dichiarato e attestato dai Parte_3 accertava e dichiarava la sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità della proposta previsti dagli artt. 74, 75 e 76 del CCII e la insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII.
Con lo stesso provvedimento il Giudice designato accordava le misure protettive richieste dagli istanti fino al momento in cui il provvedimento di omologazione sarebbe divenuto definitivo, ordinando il divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive individuali, di sequestri conservativi, di diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori istanti, misure protettive fondate soprattutto sull'accertamento e sulla dichiarazione di sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità della proposta previsti dagli artt. 74, 75 e 76 del CCII, e anche sulla dichiarazione di insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII.
All'udienza del 26.11.2024 il Giudice, sentite le parti, si riservava sulla richiesta di omologazione della proposta di Concordato minore.
Con decreto notificato il 25 Gennaio 2025 il Giudice rigettava la domanda di omologazione del Concordato minore proposta dagli istanti, basando il rigetto sulla asserita insussistenza delle condizioni di ammissibilità del Piano e sull'asserito non rispetto del principio della universalità oggettiva del concordato minore e dell'apporto di risorse esterne.
e in data 22.2.2025 Parte_2 Parte_1 adivano questa Corte di Appello proponendo reclamo, ai sensi degli articoli 80 comma 7 e 50 comma 2 del d.lgs 14/2019, contro il decreto di rigetto della domanda di omologazione del concordato minore emesso nel procedimento r.g. n.
15/2024-1 Tribunale di Caltanissetta.
Il Presidente di Sezione fissava per la comparizione delle parti l'udienza del
16.2.2025 e provvedeva alla nomina del relatore.
Il reclamo ed il decreto di fissazione di udienza venivano ritualmente notificati ai controinteressati.
In data 11.6.2025 si costituivano l'Avv. FABIO TULONE, sia in proprio che n.q. di mandatario e rappresentante dell'équipe di professionisti, l'Avv. UMBERTO
ILARDO e la tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Umberto Ilardo. CP_1
4 L'udienza del 12.6.2025 veniva rinviata al 10 luglio 2025, per consentire l'acquisizione del fascicolo d'ufficio della procedura di concordato minore.
L'udienza del 10.7.2025 veniva poi sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. e, all'esito della scadenza del termine assegnato per il loro deposito, la Corte poneva la causa in decisione.
§§§
La Corte rileva che i reclamanti e Parte_1 Parte_2
per il tramite del loro difensore e procuratore speciale Avv. Antonino
[...]
Minacapilli, con atto depositato in data 21 luglio 2025, hanno dichiarato di rinunciare, ai sensi degli artt. 306 e 359 c.p.c., agli atti del reclamo in epigrafe e hanno chiesto alla Corte di dichiarare l'estinzione del presente reclamo con spese compensate tra le parti.
L'atto di rinuncia agli atti del giudizio, sottoscritto per accettazione dal procuratore dei reclamanti avv. Antonino Minacapilli, è stato notificato al procuratore delle uniche parti costituite nel presente giudizio di reclamo, Avv. FABIO TULONE, sia in proprio che n.q. di mandatario e rappresentante dell'équipe di professionisti,
Avv. UMBERTO ILARDO e la CP_1
La Corte rileva che, alla luce dell'intervenuta rinuncia alla impugnazione, va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., a tanto provvedendosi con sentenza.
Invero, l'estinzione del processo conseguente a rinuncia agli atti o all'azione va dichiarata con sentenza in caso di adozione del provvedimento nel giudizio di impugnazione.
Va infatti osservato che nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338
c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata;
che l'applicabilità dell'art. 306 c.p.c. al giudizio di gravame discende dall'art.359 c.p.c., norma che stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dovendosi altresì escludere ipotesi di incompatibilità dell'art. 306 c.p.c. con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387).
Tuttavia proprio la definitività del provvedimento impugnato, la necessità dell'adozione di una pronuncia sulle spese, la composizione collegiale dell'organo chiamato a pronunciare il provvedimento impongono la forma della sentenza.
Va pure osservato che a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che
5 contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza.
Non occorre, nel caso di specie, l'accettazione da parte dei reclamati, perché la rinuncia all'impugnazione si differenzia della rinuncia agli atti, in quanto è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare (cfr. Cass.
3 agosto 1999 n.8387).
Le spese di lite del presente giudizio possono essere compensate nel rapporto processuale tra le parti costituite, come concordato tra le parti.
Nulla per le spese del grado nei confronti delle parti reclamate non costituite.
Non sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012, atteso che l'impugnazione non è stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (cfr. Cass. n. 25485/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando nel giudizio di reclamo iscritto al n. 64/2025 R.G. promosso da Parte_1
e , ai sensi degli artt. 80 comma 7 e 50 comma 2 del Parte_2
d.lgs. 14/2019, per la riforma del decreto di rigetto della domanda di omologazione del concordato minore, emesso nel procedimento r.g. n. 15/2024-1 Tribunale di
Caltanissetta, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio di reclamo per rinuncia alla impugnazione;
2) compensa le spese del giudizio di reclamo tra le parti costituite.
Caltanissetta, 17 settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Emanuele De Gregorio Roberto Rezzonico
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