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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 25/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile
composta dai Magistrati
1) Dr. GENOVIVA Pietro Presidente
2) Dr.ssa MARRA Anna Maria Consigliere
3) Dr.ssa CALABRESE Claudia Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 196 del ruolo generale anno 2023, riservata per la decisione nell'udienza del 21/02/2025, tra
(P.I. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 dr. rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Liuzzi Parte_2
APPELLANTE
e
(già (C.F. ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi del Foro di Milano
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni degli appellanti: 1) preliminarmente, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per tutte le ragioni in atti;
2). nel merito, dichiarare inammissibili, nulle, prescritte e, comunque, infondate tutte le domande proposte dalla parte attrice per tutte le ragioni di cui sopra e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
3). rigettare l'ulteriore domanda di condanna proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c. per carenza dei presupposti di legge;
4). in subordine, ridurre il quantum delle somme richieste nei limiti del giusto e del dovuto per le ragioni sopra esposte;
5).condannare, in ogni caso, al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre iva cap e spese generali come per legge;
6). dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare tutte le domande, eccezioni e conclusioni rassegnate da nell'atto di appello;
7). in ogni caso, rigettare l'appello incidentale proposto in via principale e in via subordinata da , con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese di lite.
Conclusioni della parte appellata e appellante incidentale:
: 1) IN VIA PRINCIPALE: respingere l'appello, le domande e le eccezioni proposte dal con l'Atto di citazione in appello notificato in data 26/05/2023 in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare (per la parte relativa ai capi ex adverso impugnati) la Sentenza del Tribunale di Taranto n. 810/2023 (RG n. 6499/2020) pubblicata in data 13/04/2023 o, comunque, accogliere le conclusioni assunte nel giudizio di primo grado, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e da intendersi direttamente riproposte dinanzi codesta Ecc.ma Corte;
2) IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: riformare parzialmente la Sentenza del Tribunale di Taranto n. 810/2023 (RG n. 6499/2020) pubblicata in data 13/04/2023 nelle parti individuate nella narrativa del presente atto e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da parte del dei seguenti importi e, per Controparte_1 Parte_1
l'effetto, condannare il al relativo pagamento in favore di I) Euro Parte_1 Controparte_1
1.215,59 a titolo di capitale portato dalla fattura n. AP00103656 emessa da Edison Energia s.p.a. in data 29/06/2015; II) interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati e maturandi sulla sorte capitale di cui al punto I) dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna
“Data Scadenza”) – sino al saldo;
III) interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'Atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
IV) Euro 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di Euro 40,00 dovuto in relazione alla fattura costituente la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
V) Euro 16.738,81 a titolo di interessi di mora portati da Nota Debito Interessi, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale indicata sub I), in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da Pt_1 quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I); VI) interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi, che, alla data di notifica dell'Atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
VII) Euro 680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito Interessi. 3) IN SUBORDINE, Pt_1
SEMPRE IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: riformare parzialmente la Sentenza del Tribunale di Taranto n. 810/2023 (RG n. 6499/2020) pubblicata in data 13/04/2023 nelle parti individuate nella narrativa del presente atto e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da parte del , e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 Parte_1
al pagamento in favore di oltre che degli importi già riconosciuti Parte_1 Controparte_1 in favore di all'esito del giudizio di primo grado, di ogni diversa, maggiore o minore, Controparte_1 somma che fosse ritenuta dovuta a per: - sorte capitale;
- interessi moratori maturati e Controparte_1 maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli Pt_1 costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito Interessi nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alla Nota Debito Interessi. 4) IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si richiamano espressamente tutte le domande, eccezioni, deduzioni e produzioni già dedotte in primo grado da aversi qui per integralmente ritrascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, il ha interposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 810/2023 del Tribunale di Taranto, emessa in data 13.4.2023, con la quale è stata parzialmente accolta la domanda di pagamento, proposta dalla
[...] cessionaria di crediti vantati nei confronti dell'ente civico, di somme CP_3 pretese per fatture rimaste impagate o per interessi moratori maturati su fatture tardivamente pagate.
I)L'appellante ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 112 e 164 c.p.c., lamentando che il primo giudice, nonostante la preliminare eccezione di nullità dell'atto di citazione per manifesta indeterminatezza e genericità della domanda formulata (sia con riferimento alla causa petendi, sia con riferimento al petitum, sia con rifetimento ai fatti posti a fondamento della domanda), con conseguente violazione dell'editio actionis, non si fosse pronunciato sulla predetta eccezione.
II) L'appellante ha altresì denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., avendo erroneamente valutato le risultanze istruttorie e reso una motivazione erronea e contraddittoria, ritenendo provato il credito di euro 5.086,39, preteso a titolo in interessi moratori sulla fattura n. 2200000386 del 12.10.2018, pagata in ritardo. Evidenziava la difesa appellante che tale credito era ricompreso in quelli oggetto della fattura n. 90012250, emessa da in data 22.7.2019 (tutti relativi ad interessi moratori, maturati su fatture pagate successivamente alla loro scadenza), fattura che era stata integralmente contestata, eccependo il nella comparsa di costituzione e Pt_1 risposta, l'inidoneità della richiamata fatture a comprovare il credito preteso, in quanto proveniente dalla medesima cessionaria, senza allegare le fatture richiamate, senza provare quando sarebbero state emesse, quando sarebbero scadute e con quanto ritardo sarebbero state pagate. Insisteva, pertanto, nelle richiamate conclusioni.
Costituitasi tempestivamente, la chiedeva il rigetto dell'appello CP_1 principale, per la sua infondatezza e proponeva appello incidentale, lamentando la non corretta applicazione degli artt. 2697, 2948 c.c. e 115 c.p.c., ed insistendo nell'accoglimento integrale delle proprie domande, o in subordine nell'accoglimento delle stesse nella misura ritenuta provata, o in estremo subordine nell'accoglimento delle stesse, a titolo di indebito arricchimento della P.A., essendo incontestata l'avvenuta esecuzione delle forniture, poste a fondamento delle pretese creditorie. Con conseguente condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 21.2.25, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale non merita accoglimento. L'eccezione preliminare di nullità è stata implicitamente rigettata dal primo giudice, e tale valutazione va nuovamente condivisa, poiché sia nel giudizio, che nella fase antecedente al giudizio, il fondamento delle pretese creditorie della era chiaro all'ente civico, e concretamente contestato, come emerge dalla corrispondenza intercorsa tra le parti. Correttamente, inoltre, il Tribunale ha ritenuto provate, nonostante le contestazioni della parte convenuta, le tre cessioni di crediti in favore della dei crediti maturati da , CP_4
DI EN e nei confronti del Controparte_5 Parte_1
, perfezionatasi a seguito della mancata opposizione dell'ente, nei 45 giorni
[...] successivi alla notifica (e sul punto, si è formato il giudicato). Inoltre, nonostante le contestazioni dell'ente convenuto, odierno appellato, anche l'oggetto della cessione è provato, essendo le fatture oggetto del presente giudizio ricomprese nella cessione, e richiamate in allegato ad ogni singola cessione. Infine, tutti e tre i contratti di cessione contengono la previsione che, in deroga a quanto previsto dall'art. 1263, ult, com, c.c., sono oggetto della cessione i frutti scaduti, ossia gli interessi scaduti e tutti gli accessori maturandi. Infine, l'ente non ha negato di aver ricevuto le forniture rese dai creditori cedenti, né di aver pagato le fatture in tempi differenti dal ritardo contestato, né ha specificatamente contestato alcunché dopo aver ricevuto la notifica dei contratti di cessione.
Quanto al credito riconosciuto alla a titolo di interessi moratori (ed interessi anatocistici e costo di recupero ex art. 6, comma 2, D.l.vo n. 231/02), si condivide la valutazione del primo giudice, relativa all'effettivo ritardo con il quale la fattura n. 22000386 del 12.10.2018 emessa dalla cedente e scaduta Controparte_5
l'11.11.2018, venne saldata dal comune. Dal Dettaglio Nota Debito per interessi di mora, prodotto in giudizio, risulta che il pagamento avvenne in data 7.5.2019, e che pertanto, venivano richiesti gli interessi moratori decorrenti dalla scadenza (11.11.2018) all'effettivo saldo (7.5.2019), senza che il abbia comprovato una diversa ed Pt_1 antecedente data di pagamento della fattura richiamata, e specificatamente richiamata nell'atto di cessione tra e (all. 10, del fascicolo di primo Controparte_5 grado di parte attrice).
Correttamente, inoltre, il primo giudice, evidenziava che per tale fattura non poteva valere quanto nella fase antecedente al giudizio il contestava (ossia che la Pt_1 fattura . 90012250 emessa da in data 22.7.2019 era errata ed illegittima, poiché errata la decorrenza degli interessi moratori), perché le 4 note di credito emesse da
, per la necessità di stornare dalle fatture emesse quanto già Controparte_5 pagato dall'ente al precedente fornitore, in attesa della volturazione che la prima era impegnata a fare, non avevano alcuna incidenza sul tale fattura.
Infatti, le quattro note di credito emesse nei confronti del da parte della Pt_1
(anche esse espressamente indicate nell'atto di cessione) CP_5 CP_5 erano relative a forniture eseguite nell'ultimo trimestre 2017 e nel gennaio 2018, e non a quelle successive, come quella oggetto della fattura n. 22000386 del 12.10.2018. Tale fattura, infatti, nel Dettaglio Nota Debito per Interessi di Mora, ha un importo (di euro 130.079,87) che non viene, a differenza di quello di precedenti fatture, rideterminato e ridimensionato per la necessità di stornare somme già pagate al precedente fornitore in attesa della volturazione, ma viene richiesto ed incassato (sia pure in ritardo) nella integrale misura di euro 130.079,87, in quanto relativo a forniture rese da CONVERSION & LIGHTING S.p.a. in epoca successiva alla effettuata volturazione, in proprio favore, delle utenze dell'ente civico prima intestate a precedente fornitore.
In realtà, il primo giudice (passando ad affrontare, adesso, l'esame dell'appello incidentale), avrebbe dovuto fare analogo ragionamento anche per altra fattura, e precisamente la fattura n. 220000246/2018, emessa dalla CONVERSION & LIGHTING S.p.a. in data 20.7.2018, scaduta in data 19.8.2018, ma pagata dal alla cessionaria, solo in data 23.4.2019, ed in ordine alla quale la cessionaria Pt_1 ha correttamente contabilizzato (e preteso) nella fattura 90012250 (emessa da in data 22.7.2019 e comprensiva di interessi moratori di più fatture), la somma di euro 6893,72, pari agli interessi moratori maturati dal 19.8.18 (data di scadenza della fattura) al 23.4.2019 (data di incasso della medesima), e tanto per le medesime ragioni prima indicate con riferimento alla fattura n. 2200000386 del 2018. E cioè per il fatto che tale fattura non era interessata dalla operazione di storno, sottesa alle quattro note di credito emesse dalla CONVERSION & LIGHTING S.p.a.), poiché le somme a credito erano già state stornate e non intaccavano gli importi pretesi dalla fattura n. 220000386, per forniture eseguite in favore dell'ente in epoca successiva al gennaio 2018, quando era già avvenuta la volturazione in favore della cedente. Tant'è che l'importo di tale fattura, pari ad euro 127.338,36 non è stato mai modificato, ed è stato interamente incassato, sia pure con ritardo. Ne deriva che, anche in relazione a tale fattura, legittima e fondata è la pretesa della di ricevere il pagamento degli interessi moratori decorrenti dalla data di scadenza della fattura (23.4.2019) alla data del suo incasso (23.4.2019), e pari ad euro 6893,72, nella misura contrattuale prevista e che il non ha specificatamente Pt_1 contestato.
L'operazione di storno, sottesa alla emissione delle note di credito, ha invece riguardato due fatture cedute dalla alla , emesse precedentemente CP_5
a quelle di cui si è parlato, ossia la fattura n. 2200000095 del 23.10.2017 di euro 89.938,86 e la fattura n. 220000116 del 27.4.2018 di euro 128.700,96, le quali si riferivano a forniture rese nell'ultimo trimestre 2017 e nel primo periodo del 2018, e che, proprio evidentemente per effetto delle note di credito, venivano pretese ed incassate dalla nella minore misura di euro 18.187,62 (la prima) e di euro 49.156,25 (la seconda). Solo in relazione a tali due fatture, pertanto, fondata era la contestazione che l'ente civico ha sin dall'inizio manifestato in relazione alla fattura 90012250 emessa da in data 22.7.2019, poiché errata la decorrenza degli interessi moratori. Non può infatti pretendersi il pagamento di interessi moratori per delle fatture errate nel loro importo, in quanto relative in parte a forniture già pagate al precedente fornitore in assenza di volturazione in favore della , essendo stato legittimo il rifiuto dell'ente CP_5 di pagare gli interessi moratori richiesti, con decorrenza dalla scadenza della fattura (errata) alla data di incasso della minore somma, correttamente pretesa. Ne consegue che il ritardo nel pagamento delle due fatture non è imputabile all'ente, perché i crediti portati dalle medesime non erano esatti, ma andavano rideterminati;
pertanto la domanda di pagamento degli interessi moratori di euro 1833,71, richiesti con riferimento dalla fattura 220000095 e di euro 2952,07, richiesti con riferimento alla fattura 220000113 non devono essere riconosciuti all'appellante incidentale.
Spettano, invece, gli interessi moratori, pari a complessivi euro 12.92, richiesti (sempre nell'ambito della richiamata fattura n. 90012250 emessa da in data 22.7.2019) per il ritardato pagamento di 7 fatture emesse dal ENEL EN S.p.a. (specificatamente indicate nel “Dettaglio Nota Debito Interessi di Mora”, prodotto da dell'importo complessivo di euro 308,98. Anche tale credito è provato, poiché le fatture sono oggetto della cessione di crediti tra e (Cfr. atto di CP_4 cessione, all. 6, che indica tutte le fatture cedute, tra cui le sette, richiamate nella fattura n. 90012250 di , e gli interessi sono stati correttamente determinati con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura sino alla data di incasso di ciascuna di esse, nella misura contrattuale prevista e che il non ha specificatamente contestato. Pt_1
Il quantum ammonta ad euro 11.953,03 (5046,39 +6893,72 + 12,92). Su tale somma, vanno attribuiti i richiesti interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4. c.c., sussistendone i presupposti di legge.
Alla spetta altresì la penale di euro 40,00 prevista dall'art. 6/2 del d.l.vo n. 231/2002, per ogni fattura per la quale il debitore ceduto è stato inadempiente (sia che l'inadempimento riguardi la sorte capitale sia che riguardi gli interessi moratori), e quindi per 9 fatture, per la complessiva somma di euro 280,00.
Continuando ad esaminare l'appello incidentale, valga quanto segue.
Con riferimento alla fattura n. AP00103656, emessa da Edison Energia S.p.a. in data 29.6.2015 e scaduta in pari data, per forniture rese nei confronti del Parte_1
ed oggetto della cessione di crediti tra la Edison Energia S.p.a. e la (ALL.
[...]
6), il relativo credito per sorte capitale ed interessi moratori (e per quelli anatocistici) non è stato riconosciuto dal primo giudice, perché ritenuto sprovvisto di prova oltre che prescritto. La ha censurato la ritenuta prescrizione del credito, deducendo che la notifica dell'atto di cessione del credito era valsa ad interrompere la prescrizione, e, comunque, deducendo la sua durata decennale;
nel merito, ha ribadito la comprovata esistenza del credito, non avendo mai il contestato di non avere ricevuto le forniture Pt_1 sottese alla fattura, e rientrando la medesima nella cessione, in quanto espressamente richiamata nel contratto (in atti).
Condivisa da questa corte la durata quinquennale della prescrizione, rientrando il credito rivendicato in quelli richiamati dall'art. 2948 n. 5) (attesa la loro esigibilità a scadenze infrannuali, in ragione della periodicità delle prestazioni), la ha comunque provato di aver efficacemente interrotto la prescrizione, nel momento in cui ha notificato al debitore ceduto l'atto di cessione dei crediti.
Sebbene la notifica della cessione del credito non sia espressamente richiamata nell'art. 2943 c.c., si ritiene che tale notificazione, in quanto espressione della volontà del nuovo creditore di rendere efficace la cessione nei confronti del debitore ceduto, abbia un implicito significato di mettere in mora il debitore per quei crediti che sono liquidi ed esigibili, ossia scaduti (rientrando pertanto nel novero categoria aperta di atti, richiamati al comme 3 dell'art. 2843 c.c.). Del resto è insegnamento risalente della giurisprudenza di legittimità (condiviso dalla giurisprudenza di merito segnalata dall'appellante) quello secondo il quale il debitore ceduto può far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del cedente, sia le eccezioni relative alla validità dell'originario rapporto (nullità – annullabilità), sia le eccezioni relative a fatti estintivi o modificativi del rapporto (pagamento – prescrizione), che siano, tuttavia, anteriori al trasferimento del credito.
Nel caso in esame, la notifica al dell'atto di cessione è avvenuta con pec Pt_1 del 29.1.2028, e, pertanto ad una data in cui ancora non era maturata la prescrizione del credito portato dalla fattura (decorrente dal 29.6.2015). Ne deriva che l'ente non poteva eccepire la prescrizione, essendo cominciato a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.
Ciò nonostante, ritiene la corte che il credito non sia sufficientemente provato nella sua entità e composizione. Tale fattura, infatti, è stata contestata dall'ente civico, il quale ha altresì sottolineato la stranezza derivante dalla coincidenza della data di emissione della fattura e della sua data di scadenza (29.6.2015). La contestazione è avvenuta anche prima del giudizio, come si desume alle dichiarazioni rese dalla (vedi mail del 13.6.2019, all. 2 del fascicolo di primo grado del comune convenuto, indirizzata all'ente), che, in relazione a tale fattura, prometteva di chiedere chiarimenti alla DI EN sulla combinazione dei documenti che avessero generato tale fattura, ma alcuna successiva precisazione, chiarimento o richiesta perveniva all'ente. Pertanto, va condiviso il rigetto della domanda, collegata a tale fattura, non essendo sufficientemente provata l'esistenza ed esattezza del credito.
Per tutte le ragioni svolte, l'appello principale deve essere rigettato, mentre quello incidentale va parzialmente accolto, e, di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, l'ente civico va condannato al pagamento, in favore della della complessiva somma di euro 12.233,03 (11.953,03 + 280,00), oltre interessi anatocistici come in motivazione.
L'esito della lite comporta la riforma della statuizione relativa alle spese processuali del giudizio di primo grado (oggetto di impugnazione anche da parte dell'appellante incidentale), sussistendo, tenuto conto della misura del credito riconosciuta, i presupposti per compensare le spese processuali per metà, con condanna del Parte_1 al pagamento in favore della dell'altra metà. Anche le spese del giudizio di
[...] secondo grado vanno liquidate secondo questo criterio.
Tenuto conto del valore della controversia, dell'attività processuale svolta e della media complessità della lite, le spese del giudizio di primo grado si liquidano per l'intero in complessivi euro 264,00 per spese e 5.077,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, mentre quelle di secondo grado si liquidano per l'intero in complessivi euro 355,50 per spese e 5809,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa.
Il rigetto dell'impugnazione principale costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del DPR 30/05/2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24/12/2012 n. 228, art. 1, comma 17).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello proposto dal , in persona del Parte_1 nei confronti di in persona del legale rappresentate p.t., Parte_3 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 810/2023, così provvede:
1) RIGETTA l'appello principale.
2) ACCOGLIE parzialmente l'appello incidentale, ed in riforma della sentenza impugnata, CONDANNA il al pagamento in Parte_1 favore della dell i euro 12.233,03 Controparte_1
(11.953,03 + i anatocistici come in motivazione. 3) CONDANNA il al pagamento, in favore Parte_1 della ella metà delle spese processuali del giudizio di primo Controparte_1 grad o in complessivi euro 264,00 per spese e 5.077,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, compensando tra le parti la restante metà.
4) CONDANNA il al pagamento, in favore Parte_1 della ell uali del presente giudizio, Controparte_1 liqui complessivi euro 355,50 per spese e 5809,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, compensando tra le parti la restante metà.
5) Ai sensi del DPR 30/05/2002 n. 115 art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Taranto, così deciso il 19.3.25
Il Cons. estensore Il Presidente
D.ssa Claudia Calabrese Dr. Pietro Genoviva
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile
composta dai Magistrati
1) Dr. GENOVIVA Pietro Presidente
2) Dr.ssa MARRA Anna Maria Consigliere
3) Dr.ssa CALABRESE Claudia Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 196 del ruolo generale anno 2023, riservata per la decisione nell'udienza del 21/02/2025, tra
(P.I. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 dr. rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Liuzzi Parte_2
APPELLANTE
e
(già (C.F. ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi del Foro di Milano
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni degli appellanti: 1) preliminarmente, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per tutte le ragioni in atti;
2). nel merito, dichiarare inammissibili, nulle, prescritte e, comunque, infondate tutte le domande proposte dalla parte attrice per tutte le ragioni di cui sopra e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
3). rigettare l'ulteriore domanda di condanna proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c. per carenza dei presupposti di legge;
4). in subordine, ridurre il quantum delle somme richieste nei limiti del giusto e del dovuto per le ragioni sopra esposte;
5).condannare, in ogni caso, al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre iva cap e spese generali come per legge;
6). dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare tutte le domande, eccezioni e conclusioni rassegnate da nell'atto di appello;
7). in ogni caso, rigettare l'appello incidentale proposto in via principale e in via subordinata da , con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese di lite.
Conclusioni della parte appellata e appellante incidentale:
: 1) IN VIA PRINCIPALE: respingere l'appello, le domande e le eccezioni proposte dal con l'Atto di citazione in appello notificato in data 26/05/2023 in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare (per la parte relativa ai capi ex adverso impugnati) la Sentenza del Tribunale di Taranto n. 810/2023 (RG n. 6499/2020) pubblicata in data 13/04/2023 o, comunque, accogliere le conclusioni assunte nel giudizio di primo grado, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e da intendersi direttamente riproposte dinanzi codesta Ecc.ma Corte;
2) IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: riformare parzialmente la Sentenza del Tribunale di Taranto n. 810/2023 (RG n. 6499/2020) pubblicata in data 13/04/2023 nelle parti individuate nella narrativa del presente atto e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da parte del dei seguenti importi e, per Controparte_1 Parte_1
l'effetto, condannare il al relativo pagamento in favore di I) Euro Parte_1 Controparte_1
1.215,59 a titolo di capitale portato dalla fattura n. AP00103656 emessa da Edison Energia s.p.a. in data 29/06/2015; II) interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati e maturandi sulla sorte capitale di cui al punto I) dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna
“Data Scadenza”) – sino al saldo;
III) interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'Atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
IV) Euro 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di Euro 40,00 dovuto in relazione alla fattura costituente la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
V) Euro 16.738,81 a titolo di interessi di mora portati da Nota Debito Interessi, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale indicata sub I), in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da Pt_1 quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I); VI) interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi, che, alla data di notifica dell'Atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
VII) Euro 680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito Interessi. 3) IN SUBORDINE, Pt_1
SEMPRE IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: riformare parzialmente la Sentenza del Tribunale di Taranto n. 810/2023 (RG n. 6499/2020) pubblicata in data 13/04/2023 nelle parti individuate nella narrativa del presente atto e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da parte del , e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 Parte_1
al pagamento in favore di oltre che degli importi già riconosciuti Parte_1 Controparte_1 in favore di all'esito del giudizio di primo grado, di ogni diversa, maggiore o minore, Controparte_1 somma che fosse ritenuta dovuta a per: - sorte capitale;
- interessi moratori maturati e Controparte_1 maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli Pt_1 costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito Interessi nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alla Nota Debito Interessi. 4) IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si richiamano espressamente tutte le domande, eccezioni, deduzioni e produzioni già dedotte in primo grado da aversi qui per integralmente ritrascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, il ha interposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 810/2023 del Tribunale di Taranto, emessa in data 13.4.2023, con la quale è stata parzialmente accolta la domanda di pagamento, proposta dalla
[...] cessionaria di crediti vantati nei confronti dell'ente civico, di somme CP_3 pretese per fatture rimaste impagate o per interessi moratori maturati su fatture tardivamente pagate.
I)L'appellante ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 112 e 164 c.p.c., lamentando che il primo giudice, nonostante la preliminare eccezione di nullità dell'atto di citazione per manifesta indeterminatezza e genericità della domanda formulata (sia con riferimento alla causa petendi, sia con riferimento al petitum, sia con rifetimento ai fatti posti a fondamento della domanda), con conseguente violazione dell'editio actionis, non si fosse pronunciato sulla predetta eccezione.
II) L'appellante ha altresì denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., avendo erroneamente valutato le risultanze istruttorie e reso una motivazione erronea e contraddittoria, ritenendo provato il credito di euro 5.086,39, preteso a titolo in interessi moratori sulla fattura n. 2200000386 del 12.10.2018, pagata in ritardo. Evidenziava la difesa appellante che tale credito era ricompreso in quelli oggetto della fattura n. 90012250, emessa da in data 22.7.2019 (tutti relativi ad interessi moratori, maturati su fatture pagate successivamente alla loro scadenza), fattura che era stata integralmente contestata, eccependo il nella comparsa di costituzione e Pt_1 risposta, l'inidoneità della richiamata fatture a comprovare il credito preteso, in quanto proveniente dalla medesima cessionaria, senza allegare le fatture richiamate, senza provare quando sarebbero state emesse, quando sarebbero scadute e con quanto ritardo sarebbero state pagate. Insisteva, pertanto, nelle richiamate conclusioni.
Costituitasi tempestivamente, la chiedeva il rigetto dell'appello CP_1 principale, per la sua infondatezza e proponeva appello incidentale, lamentando la non corretta applicazione degli artt. 2697, 2948 c.c. e 115 c.p.c., ed insistendo nell'accoglimento integrale delle proprie domande, o in subordine nell'accoglimento delle stesse nella misura ritenuta provata, o in estremo subordine nell'accoglimento delle stesse, a titolo di indebito arricchimento della P.A., essendo incontestata l'avvenuta esecuzione delle forniture, poste a fondamento delle pretese creditorie. Con conseguente condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 21.2.25, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale non merita accoglimento. L'eccezione preliminare di nullità è stata implicitamente rigettata dal primo giudice, e tale valutazione va nuovamente condivisa, poiché sia nel giudizio, che nella fase antecedente al giudizio, il fondamento delle pretese creditorie della era chiaro all'ente civico, e concretamente contestato, come emerge dalla corrispondenza intercorsa tra le parti. Correttamente, inoltre, il Tribunale ha ritenuto provate, nonostante le contestazioni della parte convenuta, le tre cessioni di crediti in favore della dei crediti maturati da , CP_4
DI EN e nei confronti del Controparte_5 Parte_1
, perfezionatasi a seguito della mancata opposizione dell'ente, nei 45 giorni
[...] successivi alla notifica (e sul punto, si è formato il giudicato). Inoltre, nonostante le contestazioni dell'ente convenuto, odierno appellato, anche l'oggetto della cessione è provato, essendo le fatture oggetto del presente giudizio ricomprese nella cessione, e richiamate in allegato ad ogni singola cessione. Infine, tutti e tre i contratti di cessione contengono la previsione che, in deroga a quanto previsto dall'art. 1263, ult, com, c.c., sono oggetto della cessione i frutti scaduti, ossia gli interessi scaduti e tutti gli accessori maturandi. Infine, l'ente non ha negato di aver ricevuto le forniture rese dai creditori cedenti, né di aver pagato le fatture in tempi differenti dal ritardo contestato, né ha specificatamente contestato alcunché dopo aver ricevuto la notifica dei contratti di cessione.
Quanto al credito riconosciuto alla a titolo di interessi moratori (ed interessi anatocistici e costo di recupero ex art. 6, comma 2, D.l.vo n. 231/02), si condivide la valutazione del primo giudice, relativa all'effettivo ritardo con il quale la fattura n. 22000386 del 12.10.2018 emessa dalla cedente e scaduta Controparte_5
l'11.11.2018, venne saldata dal comune. Dal Dettaglio Nota Debito per interessi di mora, prodotto in giudizio, risulta che il pagamento avvenne in data 7.5.2019, e che pertanto, venivano richiesti gli interessi moratori decorrenti dalla scadenza (11.11.2018) all'effettivo saldo (7.5.2019), senza che il abbia comprovato una diversa ed Pt_1 antecedente data di pagamento della fattura richiamata, e specificatamente richiamata nell'atto di cessione tra e (all. 10, del fascicolo di primo Controparte_5 grado di parte attrice).
Correttamente, inoltre, il primo giudice, evidenziava che per tale fattura non poteva valere quanto nella fase antecedente al giudizio il contestava (ossia che la Pt_1 fattura . 90012250 emessa da in data 22.7.2019 era errata ed illegittima, poiché errata la decorrenza degli interessi moratori), perché le 4 note di credito emesse da
, per la necessità di stornare dalle fatture emesse quanto già Controparte_5 pagato dall'ente al precedente fornitore, in attesa della volturazione che la prima era impegnata a fare, non avevano alcuna incidenza sul tale fattura.
Infatti, le quattro note di credito emesse nei confronti del da parte della Pt_1
(anche esse espressamente indicate nell'atto di cessione) CP_5 CP_5 erano relative a forniture eseguite nell'ultimo trimestre 2017 e nel gennaio 2018, e non a quelle successive, come quella oggetto della fattura n. 22000386 del 12.10.2018. Tale fattura, infatti, nel Dettaglio Nota Debito per Interessi di Mora, ha un importo (di euro 130.079,87) che non viene, a differenza di quello di precedenti fatture, rideterminato e ridimensionato per la necessità di stornare somme già pagate al precedente fornitore in attesa della volturazione, ma viene richiesto ed incassato (sia pure in ritardo) nella integrale misura di euro 130.079,87, in quanto relativo a forniture rese da CONVERSION & LIGHTING S.p.a. in epoca successiva alla effettuata volturazione, in proprio favore, delle utenze dell'ente civico prima intestate a precedente fornitore.
In realtà, il primo giudice (passando ad affrontare, adesso, l'esame dell'appello incidentale), avrebbe dovuto fare analogo ragionamento anche per altra fattura, e precisamente la fattura n. 220000246/2018, emessa dalla CONVERSION & LIGHTING S.p.a. in data 20.7.2018, scaduta in data 19.8.2018, ma pagata dal alla cessionaria, solo in data 23.4.2019, ed in ordine alla quale la cessionaria Pt_1 ha correttamente contabilizzato (e preteso) nella fattura 90012250 (emessa da in data 22.7.2019 e comprensiva di interessi moratori di più fatture), la somma di euro 6893,72, pari agli interessi moratori maturati dal 19.8.18 (data di scadenza della fattura) al 23.4.2019 (data di incasso della medesima), e tanto per le medesime ragioni prima indicate con riferimento alla fattura n. 2200000386 del 2018. E cioè per il fatto che tale fattura non era interessata dalla operazione di storno, sottesa alle quattro note di credito emesse dalla CONVERSION & LIGHTING S.p.a.), poiché le somme a credito erano già state stornate e non intaccavano gli importi pretesi dalla fattura n. 220000386, per forniture eseguite in favore dell'ente in epoca successiva al gennaio 2018, quando era già avvenuta la volturazione in favore della cedente. Tant'è che l'importo di tale fattura, pari ad euro 127.338,36 non è stato mai modificato, ed è stato interamente incassato, sia pure con ritardo. Ne deriva che, anche in relazione a tale fattura, legittima e fondata è la pretesa della di ricevere il pagamento degli interessi moratori decorrenti dalla data di scadenza della fattura (23.4.2019) alla data del suo incasso (23.4.2019), e pari ad euro 6893,72, nella misura contrattuale prevista e che il non ha specificatamente Pt_1 contestato.
L'operazione di storno, sottesa alla emissione delle note di credito, ha invece riguardato due fatture cedute dalla alla , emesse precedentemente CP_5
a quelle di cui si è parlato, ossia la fattura n. 2200000095 del 23.10.2017 di euro 89.938,86 e la fattura n. 220000116 del 27.4.2018 di euro 128.700,96, le quali si riferivano a forniture rese nell'ultimo trimestre 2017 e nel primo periodo del 2018, e che, proprio evidentemente per effetto delle note di credito, venivano pretese ed incassate dalla nella minore misura di euro 18.187,62 (la prima) e di euro 49.156,25 (la seconda). Solo in relazione a tali due fatture, pertanto, fondata era la contestazione che l'ente civico ha sin dall'inizio manifestato in relazione alla fattura 90012250 emessa da in data 22.7.2019, poiché errata la decorrenza degli interessi moratori. Non può infatti pretendersi il pagamento di interessi moratori per delle fatture errate nel loro importo, in quanto relative in parte a forniture già pagate al precedente fornitore in assenza di volturazione in favore della , essendo stato legittimo il rifiuto dell'ente CP_5 di pagare gli interessi moratori richiesti, con decorrenza dalla scadenza della fattura (errata) alla data di incasso della minore somma, correttamente pretesa. Ne consegue che il ritardo nel pagamento delle due fatture non è imputabile all'ente, perché i crediti portati dalle medesime non erano esatti, ma andavano rideterminati;
pertanto la domanda di pagamento degli interessi moratori di euro 1833,71, richiesti con riferimento dalla fattura 220000095 e di euro 2952,07, richiesti con riferimento alla fattura 220000113 non devono essere riconosciuti all'appellante incidentale.
Spettano, invece, gli interessi moratori, pari a complessivi euro 12.92, richiesti (sempre nell'ambito della richiamata fattura n. 90012250 emessa da in data 22.7.2019) per il ritardato pagamento di 7 fatture emesse dal ENEL EN S.p.a. (specificatamente indicate nel “Dettaglio Nota Debito Interessi di Mora”, prodotto da dell'importo complessivo di euro 308,98. Anche tale credito è provato, poiché le fatture sono oggetto della cessione di crediti tra e (Cfr. atto di CP_4 cessione, all. 6, che indica tutte le fatture cedute, tra cui le sette, richiamate nella fattura n. 90012250 di , e gli interessi sono stati correttamente determinati con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura sino alla data di incasso di ciascuna di esse, nella misura contrattuale prevista e che il non ha specificatamente contestato. Pt_1
Il quantum ammonta ad euro 11.953,03 (5046,39 +6893,72 + 12,92). Su tale somma, vanno attribuiti i richiesti interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4. c.c., sussistendone i presupposti di legge.
Alla spetta altresì la penale di euro 40,00 prevista dall'art. 6/2 del d.l.vo n. 231/2002, per ogni fattura per la quale il debitore ceduto è stato inadempiente (sia che l'inadempimento riguardi la sorte capitale sia che riguardi gli interessi moratori), e quindi per 9 fatture, per la complessiva somma di euro 280,00.
Continuando ad esaminare l'appello incidentale, valga quanto segue.
Con riferimento alla fattura n. AP00103656, emessa da Edison Energia S.p.a. in data 29.6.2015 e scaduta in pari data, per forniture rese nei confronti del Parte_1
ed oggetto della cessione di crediti tra la Edison Energia S.p.a. e la (ALL.
[...]
6), il relativo credito per sorte capitale ed interessi moratori (e per quelli anatocistici) non è stato riconosciuto dal primo giudice, perché ritenuto sprovvisto di prova oltre che prescritto. La ha censurato la ritenuta prescrizione del credito, deducendo che la notifica dell'atto di cessione del credito era valsa ad interrompere la prescrizione, e, comunque, deducendo la sua durata decennale;
nel merito, ha ribadito la comprovata esistenza del credito, non avendo mai il contestato di non avere ricevuto le forniture Pt_1 sottese alla fattura, e rientrando la medesima nella cessione, in quanto espressamente richiamata nel contratto (in atti).
Condivisa da questa corte la durata quinquennale della prescrizione, rientrando il credito rivendicato in quelli richiamati dall'art. 2948 n. 5) (attesa la loro esigibilità a scadenze infrannuali, in ragione della periodicità delle prestazioni), la ha comunque provato di aver efficacemente interrotto la prescrizione, nel momento in cui ha notificato al debitore ceduto l'atto di cessione dei crediti.
Sebbene la notifica della cessione del credito non sia espressamente richiamata nell'art. 2943 c.c., si ritiene che tale notificazione, in quanto espressione della volontà del nuovo creditore di rendere efficace la cessione nei confronti del debitore ceduto, abbia un implicito significato di mettere in mora il debitore per quei crediti che sono liquidi ed esigibili, ossia scaduti (rientrando pertanto nel novero categoria aperta di atti, richiamati al comme 3 dell'art. 2843 c.c.). Del resto è insegnamento risalente della giurisprudenza di legittimità (condiviso dalla giurisprudenza di merito segnalata dall'appellante) quello secondo il quale il debitore ceduto può far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del cedente, sia le eccezioni relative alla validità dell'originario rapporto (nullità – annullabilità), sia le eccezioni relative a fatti estintivi o modificativi del rapporto (pagamento – prescrizione), che siano, tuttavia, anteriori al trasferimento del credito.
Nel caso in esame, la notifica al dell'atto di cessione è avvenuta con pec Pt_1 del 29.1.2028, e, pertanto ad una data in cui ancora non era maturata la prescrizione del credito portato dalla fattura (decorrente dal 29.6.2015). Ne deriva che l'ente non poteva eccepire la prescrizione, essendo cominciato a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.
Ciò nonostante, ritiene la corte che il credito non sia sufficientemente provato nella sua entità e composizione. Tale fattura, infatti, è stata contestata dall'ente civico, il quale ha altresì sottolineato la stranezza derivante dalla coincidenza della data di emissione della fattura e della sua data di scadenza (29.6.2015). La contestazione è avvenuta anche prima del giudizio, come si desume alle dichiarazioni rese dalla (vedi mail del 13.6.2019, all. 2 del fascicolo di primo grado del comune convenuto, indirizzata all'ente), che, in relazione a tale fattura, prometteva di chiedere chiarimenti alla DI EN sulla combinazione dei documenti che avessero generato tale fattura, ma alcuna successiva precisazione, chiarimento o richiesta perveniva all'ente. Pertanto, va condiviso il rigetto della domanda, collegata a tale fattura, non essendo sufficientemente provata l'esistenza ed esattezza del credito.
Per tutte le ragioni svolte, l'appello principale deve essere rigettato, mentre quello incidentale va parzialmente accolto, e, di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, l'ente civico va condannato al pagamento, in favore della della complessiva somma di euro 12.233,03 (11.953,03 + 280,00), oltre interessi anatocistici come in motivazione.
L'esito della lite comporta la riforma della statuizione relativa alle spese processuali del giudizio di primo grado (oggetto di impugnazione anche da parte dell'appellante incidentale), sussistendo, tenuto conto della misura del credito riconosciuta, i presupposti per compensare le spese processuali per metà, con condanna del Parte_1 al pagamento in favore della dell'altra metà. Anche le spese del giudizio di
[...] secondo grado vanno liquidate secondo questo criterio.
Tenuto conto del valore della controversia, dell'attività processuale svolta e della media complessità della lite, le spese del giudizio di primo grado si liquidano per l'intero in complessivi euro 264,00 per spese e 5.077,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, mentre quelle di secondo grado si liquidano per l'intero in complessivi euro 355,50 per spese e 5809,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa.
Il rigetto dell'impugnazione principale costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del DPR 30/05/2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24/12/2012 n. 228, art. 1, comma 17).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello proposto dal , in persona del Parte_1 nei confronti di in persona del legale rappresentate p.t., Parte_3 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 810/2023, così provvede:
1) RIGETTA l'appello principale.
2) ACCOGLIE parzialmente l'appello incidentale, ed in riforma della sentenza impugnata, CONDANNA il al pagamento in Parte_1 favore della dell i euro 12.233,03 Controparte_1
(11.953,03 + i anatocistici come in motivazione. 3) CONDANNA il al pagamento, in favore Parte_1 della ella metà delle spese processuali del giudizio di primo Controparte_1 grad o in complessivi euro 264,00 per spese e 5.077,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, compensando tra le parti la restante metà.
4) CONDANNA il al pagamento, in favore Parte_1 della ell uali del presente giudizio, Controparte_1 liqui complessivi euro 355,50 per spese e 5809,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, compensando tra le parti la restante metà.
5) Ai sensi del DPR 30/05/2002 n. 115 art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Taranto, così deciso il 19.3.25
Il Cons. estensore Il Presidente
D.ssa Claudia Calabrese Dr. Pietro Genoviva