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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/01/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Andrea Natale Presidente
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
Alessia Santamaria Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 20466 / 2024 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Mara Parte_1
CALIFANO
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“in via cautelare:
- disporre la sospensione del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno del
Questore di Torino nei confronti del ricorrente, nonché di tutti gli atti ad esso antecedenti, prodromici o consequenziali autorizzando il ricorrente a stare sul territorio nazionale e ordinando alla controparte la restituzione del permesso di soggiorno scaduto e della ricevuta di rinnovo;
nel merito,
- annullare il provvedimento di impugnato e riconoscere il diritto del ricorrente alla protezione speciale. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
1 ha così concluso: Controparte_2
“Rigettata la preliminare istanza cautelare, dichiararsi inammissibile il ricorso perché tardivo. In subordine, respingere il ricorso perché infondato. Vinte le spese”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.7.2024, il sig. ha adito il TAR del Piemonte Pt_1 chiedendo l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Torino prot.
1471/2023, emesso in data 24.10.2023 e notificato in data 4.6.2024, con il quale veniva decretato il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno in favore dell'odierno ricorrente, e di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso. In particolare, il ricorrente aveva impugnato il provvedimento questorile – con il quale è stata respinta la sua istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale – nella parte in cui non aveva preso posizione sulla richiesta di conversione del permesso per ragioni umanitarie
(rilasciato al ricorrente nel 2017) in permesso per motivi di lavoro.
Il TAR Piemonte, con sentenza in data 16.10.2024 nella causa RG n. 869/24, ha dichiarato il ricorso inammissibile con riferimento alla domanda di permesso per motivi di lavoro e, limitatamente alla richiesta di permesso per protezione speciale, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, assegnando termini di legge per la riassunzione della causa dinanzi al giudice ordinario.
2. Con ricorso in data 15.11.2024 il sig. ha tempestivamente riassunto il giudizio Pt_1
dinanzi al giudice ordinario, chiedendo l'annullamento del predetto provvedimento questorile e, conseguentemente, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo (i) in via preliminare, che il ricorso venisse dichiarato inammissibile poiché tardivo e, (ii) nel merito, il rigetto del ricorso;
in ogni caso, con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
3. In via preliminare, il resistente ha rilevato l'inammissibilità del ricorso in quanto CP_1
proposto oltre il termine di decadenza di 30 giorni dalla notifica del provvedimento
2 impugnato. Invero, osserva il che il provvedimento è stato notificato al ricorrente in CP_1
data 4.6.2024, mentre il ricorso al TAR è stato proposto in data 15.7.2024 (cfr. doc. 1 res.).
Pur tenendo quindi conto, in forza della riassunzione, del momento inziale del primo giudizio innanzi al Giudice sfornito di giurisdizione, l'impugnazione si paleserebbe inammissibile in quanto tardiva.
Ora, com'è noto, l'art. 11 del codice del processo amministrativo prevede, al secondo comma, che “quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”.
Dunque, nel caso di specie, occorre considerare quale data di presentazione del ricorso il
15.7.2024, ovvero la data di presentazione del ricorso al TAR. Ne consegue che il provvedimento del questore è stato impugnato decorsi 41 giorni dalla sua notifica;
oltre, cioè, il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 e richiamato in calce al provvedimento impugnato.
Tuttavia, occorre altresì tenere a mente che il medesimo art. 11 del codice del processo amministrativo prevede, al quinto comma, che “nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti”.
Nella specie, all'udienza del 20.1.2025 il ricorrente ha espressamente chiesto di essere rimesso in termini, rilevando che l'originario ricorso era stato tempestivamente proposto davanti al TAR entro il termine decadenziale di 60 giorni, e che la riassunzione dinanzi al giudice ordinario avrebbe dunque dovuto considerarsi parimenti tempestiva. In altri termini, secondo il ricorrente non sarebbe applicabile al caso di specie il termine di 30 giorni invocato dal resistente, con la conseguenza che il suo mancato rispetto sarebbe incolpevole
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano nel caso in esame i presupposti per la rimessione in termini del ricorrente.
Secondo la costante e condivisa interpretazione giurisprudenziale dell'art. 11 c. 5 c.p.a., infatti, “il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto” (così, tra le molte, Cass. Sez. Un. 24.4.2019, n. 11219, rv. 653602). A titolo di esempio, si è ritenuto scusabile l'errore “in cui sia incorso il destinatario di un provvedimento
3 dell'Amministrazione, contenente un termine inesatto ovvero un giudice, innanzi al quale proporre impugnazione, privo di giurisdizione”.
Nella specie, il termine indicato in calce al provvedimento questorile è stato correttamente individuato in 30 giorni dalla notificazione.
Tuttavia, il ricorrente ha scelto di impugnare il medesimo provvedimento dinanzi al TAR, e non dinanzi al giudice ordinario. Dinanzi al TAR, il termine per l'impugnazione è pacificamente di 60 giorni, tant'è che il medesimo TAR Piemonte ha dichiarato il ricorso ammissibile e l'ha rigettato nel merito, salvo individuare la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domanda subordinata di protezione speciale.
Ci si trova dunque al cospetto di una situazione di obiettiva incertezza.
La difesa tecnica del ricorrente, infatti, aveva due opzioni parimenti percorribili: impugnare il provvedimento entro 30 giorni dinanzi al giudice ordinario con riferimento alla sola domanda di protezione speciale, ovvero impugnarlo entro 60 giorni dinanzi al giudice amministrativo con riferimento alla mancata conversione del permesso per motivi umanitari in permesso per motivi di lavoro.
In un tale contesto, ritiene il Collegio che sarebbe irragionevole far rivivere un regime decadenziale più breve dopo che il ricorrente ha (legittimamente) optato per l'impugnazione entro un termine decadenziale più lungo.
A conferma di quanto sopra, si richiama l'elaborazione della giurisprudenza amministrativa nella materia affine della colpa dell'amministrazione, laddove si è affermato che “quanto ai fattori che valgono ad escludere la colpa per i danni causati da un provvedimento illegittimo, sono stati individuati quelli attinenti all'esistenza di contrasti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme di riferimento, alla formulazione poco chiara o ambigua delle disposizioni che regolano l'attività amministrativa considerata, alla complessità della situazione di fatto oggetto del provvedimento e alle pertinenti difficoltà istruttorie e all'illegittimità derivante dalla successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata con l'atto lesivo” (così TAR Piemonte, Sez. II, 19.10.2020, n. 617; nello stesso senso, cfr. ex multis sez. IV, 31.3.2015, n.1683). CP_3
Applicando tali condivisi principi, deve dunque concludersi che il ricorrente si è trovato dinanzi a norme obiettivamente ambigue, che consentivano l'impugnazione del medesimo provvedimento, sotto profili diversi, entro termini decadenziali diversi.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di parte resistente, con conseguente rimessione in termini del sig. . Pt_1
4 4. Nel merito, occorre preliminarmente stabile quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, essendo stata la domanda presentata in data 22.12.2022.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che:
“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della
5 propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
5. Nel caso di specie, il ricorso è fondato.
Il Ricorrente ha invero raggiunto un notevole grado di integrazione nel tessuto socio- economico dell'Italia.
All'udienza del 20.1.2025, il ricorrente ha affermato di vivere in Italia da oltre 10 anni;
di abitare a , in via Sansovino, condividendo l'alloggio con un amico;
di lavorare come CP_1
corriere per Glovo da quasi due anni;
di guadagnare circa 1.000 / 1.200 euro al mese, a seconda dei turni;
di avere una moglie e due figli, residenti in [...].
A prova di tali affermazioni, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
− contratto di prestazione d'opera Foodinho;
6 − certificato di attribuzione della partita IVA;
− CUD 2024;
− comunicazione di iscrizione alla gestione separata;
− buste paga gennaio - dicembre 2024, per un importo medio di circa € 800 mensili;
− comunicazione Glovo del di blocco del profilo per irregolarità nel permesso di soggiorno;
− comunicazione Glovo di sblocco del profilo del 13.1.2025, a seguito delle comunicazione del provvedimento di sospensiva di questo Tribunale.
Il ricorrente inoltre ha dimostrato in udienza di aver raggiunto una buona padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la regolarità, continuità e attualità dei contratti di lavoro, nonché il percorso scolastico e formativo portato avanti con profitto e la raggiunta indipendenza abitativa.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno , onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro
Paese. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il Richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata al ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in Italia.
4. Nulla in punto spese essendo la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
7 − accoglie il ricorso e dichiara che , nato in [...] il [...], ha Parte_1
diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (trattandosi di domanda presentata anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 20/2023);
− nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 28/01/2025
Il Presidente
Andrea Natale
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Andrea Natale Presidente
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
Alessia Santamaria Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 20466 / 2024 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Mara Parte_1
CALIFANO
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“in via cautelare:
- disporre la sospensione del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno del
Questore di Torino nei confronti del ricorrente, nonché di tutti gli atti ad esso antecedenti, prodromici o consequenziali autorizzando il ricorrente a stare sul territorio nazionale e ordinando alla controparte la restituzione del permesso di soggiorno scaduto e della ricevuta di rinnovo;
nel merito,
- annullare il provvedimento di impugnato e riconoscere il diritto del ricorrente alla protezione speciale. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
1 ha così concluso: Controparte_2
“Rigettata la preliminare istanza cautelare, dichiararsi inammissibile il ricorso perché tardivo. In subordine, respingere il ricorso perché infondato. Vinte le spese”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.7.2024, il sig. ha adito il TAR del Piemonte Pt_1 chiedendo l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Torino prot.
1471/2023, emesso in data 24.10.2023 e notificato in data 4.6.2024, con il quale veniva decretato il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno in favore dell'odierno ricorrente, e di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso. In particolare, il ricorrente aveva impugnato il provvedimento questorile – con il quale è stata respinta la sua istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale – nella parte in cui non aveva preso posizione sulla richiesta di conversione del permesso per ragioni umanitarie
(rilasciato al ricorrente nel 2017) in permesso per motivi di lavoro.
Il TAR Piemonte, con sentenza in data 16.10.2024 nella causa RG n. 869/24, ha dichiarato il ricorso inammissibile con riferimento alla domanda di permesso per motivi di lavoro e, limitatamente alla richiesta di permesso per protezione speciale, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, assegnando termini di legge per la riassunzione della causa dinanzi al giudice ordinario.
2. Con ricorso in data 15.11.2024 il sig. ha tempestivamente riassunto il giudizio Pt_1
dinanzi al giudice ordinario, chiedendo l'annullamento del predetto provvedimento questorile e, conseguentemente, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo (i) in via preliminare, che il ricorso venisse dichiarato inammissibile poiché tardivo e, (ii) nel merito, il rigetto del ricorso;
in ogni caso, con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
3. In via preliminare, il resistente ha rilevato l'inammissibilità del ricorso in quanto CP_1
proposto oltre il termine di decadenza di 30 giorni dalla notifica del provvedimento
2 impugnato. Invero, osserva il che il provvedimento è stato notificato al ricorrente in CP_1
data 4.6.2024, mentre il ricorso al TAR è stato proposto in data 15.7.2024 (cfr. doc. 1 res.).
Pur tenendo quindi conto, in forza della riassunzione, del momento inziale del primo giudizio innanzi al Giudice sfornito di giurisdizione, l'impugnazione si paleserebbe inammissibile in quanto tardiva.
Ora, com'è noto, l'art. 11 del codice del processo amministrativo prevede, al secondo comma, che “quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”.
Dunque, nel caso di specie, occorre considerare quale data di presentazione del ricorso il
15.7.2024, ovvero la data di presentazione del ricorso al TAR. Ne consegue che il provvedimento del questore è stato impugnato decorsi 41 giorni dalla sua notifica;
oltre, cioè, il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 e richiamato in calce al provvedimento impugnato.
Tuttavia, occorre altresì tenere a mente che il medesimo art. 11 del codice del processo amministrativo prevede, al quinto comma, che “nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti”.
Nella specie, all'udienza del 20.1.2025 il ricorrente ha espressamente chiesto di essere rimesso in termini, rilevando che l'originario ricorso era stato tempestivamente proposto davanti al TAR entro il termine decadenziale di 60 giorni, e che la riassunzione dinanzi al giudice ordinario avrebbe dunque dovuto considerarsi parimenti tempestiva. In altri termini, secondo il ricorrente non sarebbe applicabile al caso di specie il termine di 30 giorni invocato dal resistente, con la conseguenza che il suo mancato rispetto sarebbe incolpevole
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano nel caso in esame i presupposti per la rimessione in termini del ricorrente.
Secondo la costante e condivisa interpretazione giurisprudenziale dell'art. 11 c. 5 c.p.a., infatti, “il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto” (così, tra le molte, Cass. Sez. Un. 24.4.2019, n. 11219, rv. 653602). A titolo di esempio, si è ritenuto scusabile l'errore “in cui sia incorso il destinatario di un provvedimento
3 dell'Amministrazione, contenente un termine inesatto ovvero un giudice, innanzi al quale proporre impugnazione, privo di giurisdizione”.
Nella specie, il termine indicato in calce al provvedimento questorile è stato correttamente individuato in 30 giorni dalla notificazione.
Tuttavia, il ricorrente ha scelto di impugnare il medesimo provvedimento dinanzi al TAR, e non dinanzi al giudice ordinario. Dinanzi al TAR, il termine per l'impugnazione è pacificamente di 60 giorni, tant'è che il medesimo TAR Piemonte ha dichiarato il ricorso ammissibile e l'ha rigettato nel merito, salvo individuare la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domanda subordinata di protezione speciale.
Ci si trova dunque al cospetto di una situazione di obiettiva incertezza.
La difesa tecnica del ricorrente, infatti, aveva due opzioni parimenti percorribili: impugnare il provvedimento entro 30 giorni dinanzi al giudice ordinario con riferimento alla sola domanda di protezione speciale, ovvero impugnarlo entro 60 giorni dinanzi al giudice amministrativo con riferimento alla mancata conversione del permesso per motivi umanitari in permesso per motivi di lavoro.
In un tale contesto, ritiene il Collegio che sarebbe irragionevole far rivivere un regime decadenziale più breve dopo che il ricorrente ha (legittimamente) optato per l'impugnazione entro un termine decadenziale più lungo.
A conferma di quanto sopra, si richiama l'elaborazione della giurisprudenza amministrativa nella materia affine della colpa dell'amministrazione, laddove si è affermato che “quanto ai fattori che valgono ad escludere la colpa per i danni causati da un provvedimento illegittimo, sono stati individuati quelli attinenti all'esistenza di contrasti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme di riferimento, alla formulazione poco chiara o ambigua delle disposizioni che regolano l'attività amministrativa considerata, alla complessità della situazione di fatto oggetto del provvedimento e alle pertinenti difficoltà istruttorie e all'illegittimità derivante dalla successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata con l'atto lesivo” (così TAR Piemonte, Sez. II, 19.10.2020, n. 617; nello stesso senso, cfr. ex multis sez. IV, 31.3.2015, n.1683). CP_3
Applicando tali condivisi principi, deve dunque concludersi che il ricorrente si è trovato dinanzi a norme obiettivamente ambigue, che consentivano l'impugnazione del medesimo provvedimento, sotto profili diversi, entro termini decadenziali diversi.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di parte resistente, con conseguente rimessione in termini del sig. . Pt_1
4 4. Nel merito, occorre preliminarmente stabile quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, essendo stata la domanda presentata in data 22.12.2022.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che:
“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della
5 propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
5. Nel caso di specie, il ricorso è fondato.
Il Ricorrente ha invero raggiunto un notevole grado di integrazione nel tessuto socio- economico dell'Italia.
All'udienza del 20.1.2025, il ricorrente ha affermato di vivere in Italia da oltre 10 anni;
di abitare a , in via Sansovino, condividendo l'alloggio con un amico;
di lavorare come CP_1
corriere per Glovo da quasi due anni;
di guadagnare circa 1.000 / 1.200 euro al mese, a seconda dei turni;
di avere una moglie e due figli, residenti in [...].
A prova di tali affermazioni, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
− contratto di prestazione d'opera Foodinho;
6 − certificato di attribuzione della partita IVA;
− CUD 2024;
− comunicazione di iscrizione alla gestione separata;
− buste paga gennaio - dicembre 2024, per un importo medio di circa € 800 mensili;
− comunicazione Glovo del di blocco del profilo per irregolarità nel permesso di soggiorno;
− comunicazione Glovo di sblocco del profilo del 13.1.2025, a seguito delle comunicazione del provvedimento di sospensiva di questo Tribunale.
Il ricorrente inoltre ha dimostrato in udienza di aver raggiunto una buona padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la regolarità, continuità e attualità dei contratti di lavoro, nonché il percorso scolastico e formativo portato avanti con profitto e la raggiunta indipendenza abitativa.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno , onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro
Paese. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il Richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata al ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in Italia.
4. Nulla in punto spese essendo la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
7 − accoglie il ricorso e dichiara che , nato in [...] il [...], ha Parte_1
diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (trattandosi di domanda presentata anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 20/2023);
− nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 28/01/2025
Il Presidente
Andrea Natale
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
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