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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/02/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile
Il giorno 04/02/2025, dinanzi al Giudice, dott.ssa Maria Teresa Gentile, nel procedimento iscritto al n. 694/2024, sono presenti l'avv. Tiziana PANUNZIO MARVASI, per parte ricorrente, e l'avv. Mirella Naso, per delega dell'avv. Antonio PELLE, per parte convenuta,
i quali si riportano ai rispettivi difensivi ed insistono in tutte le domande eccezioni e deduzioni ivi proposte;
in particolare l'avv. Panunzio Marvasi insiste nel rilevare che la cartella depositata è una mera copia informatica in formato pdf., priva di attestazione di conformità, come tale non idonea alla prova del testo e della sua notifica.
Il giudice
Preso atto, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono allegati al presente verbale per farne parte integrante.
Il giudice
Maria Teresa Gentile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile, nella causa civile iscritta al n. 694 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Esaminati gli atti;
uditi i procuratori delle parti costituite;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le seguenti
Ragioni in fatto ed in diritto
1. Con atto di citazione, notificato in data 06/06/2024 ad Controparte_1
e ad Controparte_2
dichiara di voler proporre opposizione ex art. 617, primo
[...] Parte_1 comma, c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 094202490076625 86/000, notificata in data 21/05/2024, limitatamente ad una delle cartelle esattoriali presupposte, precisamente quella identificata dal n. 0942019 0005130 055 000, di importo complessivo pari ad €
39.995,15, afferente un credito vantato dall' Controparte_3
a titolo di capitale erogato a fondo perduto e rate
[...] finanziamento scadute e non saldate.
Chiede, nel merito, annullarsi parzialmente l'intimazione opposta, e dichiararsi l'inesistenza
1 o nullità della notifica della cartella di pagamento sottesa all' intimazione, per violazione delle formalità previste dall'art. 26 del DPR n. 602/1973, dall'art. 60 del DPR n. 600/1973
e dagli artt. 139, 140 e 148 c.p.c., nel caso in cui la notifica sia stata tentata in forma cartacea,
e degli artt. 3 bis e 11 legge n. 53/1994, 16 ter del d.l. n. 179/2012, 6 e 23 bis del d.lgs. n.
82/2005, nonché del Regolamento Europeo n. 910/2014 (detto eIDAS), nel caso la notifica sia stata tentata via PEC, eccependo che l'invio è avvenuto da indirizzo inesistente, che non
è provata la consegna all'interessato, che mancano la relata di notifica e l'attestazione di conformità all'originale.
, nel costituirsi tempestivamente in giudizio con comparsa Controparte_1 depositata il 4.7.2024 (prima udienza fissata in citazione: 20.11.2024) eccepisce l'inammissibilità della domanda e, comunque, la sua infondatezza, deducendo che la cartella presupposta è stata correttamente notificata via PEC, come consentito dall'art. 26 del Dpr
602/1973, in data 20.3.2019, presso l'indirizzo pec dell'opponente, tutt'oggi attivo (pec:
, risultante dai pubblici elenchi (INI -PEC). Contesta Email_1 specificamente tutti i motivi di opposizione, citando gli indirizzi giurisprudenziali di legittimità e di merito che escludono la sussistenza dei lamentati vizi di nullità o inesistenza della notifica via PEC e concludendo per il rigetto della domanda.
Anche si è costituita in giudizio, precisando che la cartella di pagamento sottesa CP_2 all'intimazione è stata preceduta da ordinanza ingiunzione esecutiva del 20.7.2015, non opposta, derivante dall'intervenuta revoca dei finanziamenti pubblici erogati al Parte_1 per l'apertura di un'attività di noleggio DVD, chiusa dopo due anni, in violazione dell'obbligo assunto di svolgere l'attività per cinque anni. Eccepisce quindi il proprio difetto di legittimazione passiva, in mancanza di contestazioni sull'esistenza del credito, ed in via subordinata osserva che l'eventuale nullità della notifica della cartella sarebbe stata sanata dall'opposizione proposta. Conclude quindi per il rigetto della domanda. Contr
2. Deve premettersi che ha depositato, in allegato telematico alla comparsa di costituzione, la ricevuta di avvenuta consegna, in formato .eml, con allegata la cartella di pagamento in formato .pdf, che comprova la notifica telematica dell'atto presupposto all'indirizzo PEC del destinatario, come risultante dal registro INIPEC pure esibito.
Invero, la notifica della cartella di pagamento, eseguita a mezzo posta elettronica certificata con allegato il documento in formato “.pdf” anziché in “.p7m”, deve considerarsi validamente eseguita, “atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario” (cfr.
2 Cass., ordinanza n. 30922 del 3 dicembre 2024).
Per contro, le eccezioni sollevate dall'attore in opposizione per contrastare la validità della notifica non appaiono fondate.
In primo luogo, con riferimento all'invio della PEC da indirizzo inesistente nei pubblici registri, deve osservarsi che l'art. 26 del Dpr. n. 602/1973 stabilisce che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Il testo della norma di riferimento è significativamente diverso da quello che, disciplinando la “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”, prevede che “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi” (art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, cui si riferisce l'ordinanza della S.C., citata dal ricorrente, n. 17346 del 27 giugno 2019).
In altri termini, per le notificazioni eseguite dalle p.a., non si applica l'art. 3 bis sopra citato, destinato alle notificazioni curate dai professionisti, ma le regole dettate dall'art. 26 del Dpr.
n. 602/1973 (secondo cui solo l'indirizzo del destinatario deve risultare dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata INI-PEC) e dal d.P.R. n. 68/2005 (tra le quali quella di cui all'art. 16, secondo cui “1. Le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente l'attività di gestione del servizio di posta elettronica certificata, oppure avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici o privati, rispettando le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento”).
Le considerazioni che precedono sono confortate dall'orientamento della S.C., che qui si condivide, secondo il quale “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-
Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (in tal senso, v. da ultimo Cass. Sez. V, Sentenza n. 18684
3 del 03/07/2023).
Pertanto, poichè nessun pregiudizio sostanziale è stato lamentato con l'atto introduttivo e con le successive memorie attoree, la censura in esame va rigettata.
Né miglior sorte possono trovare le eccezioni inerenti la mancanza della relata di notifica e dell'attestazione di conformità all'originale, in violazione dell'art. 6 del codice dell'amministrazione digitale (l. n. 82/2005): sul primo punto, invero, occorre precisare che la notifica eseguita direttamente dal concessionario mediante PEC, ex art. 26 del d.P.R. n.
602 del 1973, è integralmente affidata al concessionario stesso ed è alternativa e speciale rispetto alle altre forme di notificazione, previste dalla medesima norma e di competenza esclusiva di altri soggetti;
attesa la specialità della disciplina, non si applicano le norme del codice di rito in tema di notifica degli atti giudiziari, sicchè non è necessaria alcuna relata e la prova di avvenuta notifica è data con il deposito delle ricevute di accettazione e consegna
(file con estensione .eml).
Quanto all'attestazione di conformità, deve escludersi la sua necessità ai fini della riferibilità al mittente dell'atto inviato a mezzo PEC “giacché - ai sensi dell'art. 22, comma 3, d.lgs. n.
82 del 2005 (cd. CAD), come modificato dall'art. 66, comma 1, d.lgs. n. 217 del 2017 - le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta” (Cass. Sez. V, Ordinanza n. 35541 del 19/12/2023). Nel caso che occupa, in difetto di alcun valido disconoscimento della conformità all'originale, l'eccezione va disattesa.
In conclusione, sussistendo la prova della valida notifica della cartella presupposta, la domanda va rigettata.
3. Attesa la soccombenza, l'attore va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 2.906,00 (di cui €851 per fase di studio, €602 per introduzione, €
1453 per fase conclusionale), oltre spese generali al 15%, Iva e CP come per legge, per la Contr parte , da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Pelle, ed in euro 1.453 (solo studio e introduzione) in favore di , evocata in giudizio nonostante il difetto di legittimazione CP_2 passiva (cfr. Cass. sez. III, Ordinanze n. 3870 del 12/02/2024 e n. 30777 del 06/11/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da Pt_1
4 contro e contro Parte_1 Controparte_1 [...]
, così provvede: Controparte_2
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in € Contr 2.906,00, oltre spese generali al 15%, Iva e CP come per legge, per , con distrazione in favore dell'avv. Antonio Pelle, ed in euro 1.453, oltre spese generali al 15%, Iva e CP come per legge, in favore di . CP_2
Palmi, 4 febbraio 2025.
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
5
Sezione civile
Il giorno 04/02/2025, dinanzi al Giudice, dott.ssa Maria Teresa Gentile, nel procedimento iscritto al n. 694/2024, sono presenti l'avv. Tiziana PANUNZIO MARVASI, per parte ricorrente, e l'avv. Mirella Naso, per delega dell'avv. Antonio PELLE, per parte convenuta,
i quali si riportano ai rispettivi difensivi ed insistono in tutte le domande eccezioni e deduzioni ivi proposte;
in particolare l'avv. Panunzio Marvasi insiste nel rilevare che la cartella depositata è una mera copia informatica in formato pdf., priva di attestazione di conformità, come tale non idonea alla prova del testo e della sua notifica.
Il giudice
Preso atto, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono allegati al presente verbale per farne parte integrante.
Il giudice
Maria Teresa Gentile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile, nella causa civile iscritta al n. 694 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Esaminati gli atti;
uditi i procuratori delle parti costituite;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le seguenti
Ragioni in fatto ed in diritto
1. Con atto di citazione, notificato in data 06/06/2024 ad Controparte_1
e ad Controparte_2
dichiara di voler proporre opposizione ex art. 617, primo
[...] Parte_1 comma, c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 094202490076625 86/000, notificata in data 21/05/2024, limitatamente ad una delle cartelle esattoriali presupposte, precisamente quella identificata dal n. 0942019 0005130 055 000, di importo complessivo pari ad €
39.995,15, afferente un credito vantato dall' Controparte_3
a titolo di capitale erogato a fondo perduto e rate
[...] finanziamento scadute e non saldate.
Chiede, nel merito, annullarsi parzialmente l'intimazione opposta, e dichiararsi l'inesistenza
1 o nullità della notifica della cartella di pagamento sottesa all' intimazione, per violazione delle formalità previste dall'art. 26 del DPR n. 602/1973, dall'art. 60 del DPR n. 600/1973
e dagli artt. 139, 140 e 148 c.p.c., nel caso in cui la notifica sia stata tentata in forma cartacea,
e degli artt. 3 bis e 11 legge n. 53/1994, 16 ter del d.l. n. 179/2012, 6 e 23 bis del d.lgs. n.
82/2005, nonché del Regolamento Europeo n. 910/2014 (detto eIDAS), nel caso la notifica sia stata tentata via PEC, eccependo che l'invio è avvenuto da indirizzo inesistente, che non
è provata la consegna all'interessato, che mancano la relata di notifica e l'attestazione di conformità all'originale.
, nel costituirsi tempestivamente in giudizio con comparsa Controparte_1 depositata il 4.7.2024 (prima udienza fissata in citazione: 20.11.2024) eccepisce l'inammissibilità della domanda e, comunque, la sua infondatezza, deducendo che la cartella presupposta è stata correttamente notificata via PEC, come consentito dall'art. 26 del Dpr
602/1973, in data 20.3.2019, presso l'indirizzo pec dell'opponente, tutt'oggi attivo (pec:
, risultante dai pubblici elenchi (INI -PEC). Contesta Email_1 specificamente tutti i motivi di opposizione, citando gli indirizzi giurisprudenziali di legittimità e di merito che escludono la sussistenza dei lamentati vizi di nullità o inesistenza della notifica via PEC e concludendo per il rigetto della domanda.
Anche si è costituita in giudizio, precisando che la cartella di pagamento sottesa CP_2 all'intimazione è stata preceduta da ordinanza ingiunzione esecutiva del 20.7.2015, non opposta, derivante dall'intervenuta revoca dei finanziamenti pubblici erogati al Parte_1 per l'apertura di un'attività di noleggio DVD, chiusa dopo due anni, in violazione dell'obbligo assunto di svolgere l'attività per cinque anni. Eccepisce quindi il proprio difetto di legittimazione passiva, in mancanza di contestazioni sull'esistenza del credito, ed in via subordinata osserva che l'eventuale nullità della notifica della cartella sarebbe stata sanata dall'opposizione proposta. Conclude quindi per il rigetto della domanda. Contr
2. Deve premettersi che ha depositato, in allegato telematico alla comparsa di costituzione, la ricevuta di avvenuta consegna, in formato .eml, con allegata la cartella di pagamento in formato .pdf, che comprova la notifica telematica dell'atto presupposto all'indirizzo PEC del destinatario, come risultante dal registro INIPEC pure esibito.
Invero, la notifica della cartella di pagamento, eseguita a mezzo posta elettronica certificata con allegato il documento in formato “.pdf” anziché in “.p7m”, deve considerarsi validamente eseguita, “atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario” (cfr.
2 Cass., ordinanza n. 30922 del 3 dicembre 2024).
Per contro, le eccezioni sollevate dall'attore in opposizione per contrastare la validità della notifica non appaiono fondate.
In primo luogo, con riferimento all'invio della PEC da indirizzo inesistente nei pubblici registri, deve osservarsi che l'art. 26 del Dpr. n. 602/1973 stabilisce che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Il testo della norma di riferimento è significativamente diverso da quello che, disciplinando la “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”, prevede che “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi” (art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, cui si riferisce l'ordinanza della S.C., citata dal ricorrente, n. 17346 del 27 giugno 2019).
In altri termini, per le notificazioni eseguite dalle p.a., non si applica l'art. 3 bis sopra citato, destinato alle notificazioni curate dai professionisti, ma le regole dettate dall'art. 26 del Dpr.
n. 602/1973 (secondo cui solo l'indirizzo del destinatario deve risultare dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata INI-PEC) e dal d.P.R. n. 68/2005 (tra le quali quella di cui all'art. 16, secondo cui “1. Le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente l'attività di gestione del servizio di posta elettronica certificata, oppure avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici o privati, rispettando le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento”).
Le considerazioni che precedono sono confortate dall'orientamento della S.C., che qui si condivide, secondo il quale “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-
Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (in tal senso, v. da ultimo Cass. Sez. V, Sentenza n. 18684
3 del 03/07/2023).
Pertanto, poichè nessun pregiudizio sostanziale è stato lamentato con l'atto introduttivo e con le successive memorie attoree, la censura in esame va rigettata.
Né miglior sorte possono trovare le eccezioni inerenti la mancanza della relata di notifica e dell'attestazione di conformità all'originale, in violazione dell'art. 6 del codice dell'amministrazione digitale (l. n. 82/2005): sul primo punto, invero, occorre precisare che la notifica eseguita direttamente dal concessionario mediante PEC, ex art. 26 del d.P.R. n.
602 del 1973, è integralmente affidata al concessionario stesso ed è alternativa e speciale rispetto alle altre forme di notificazione, previste dalla medesima norma e di competenza esclusiva di altri soggetti;
attesa la specialità della disciplina, non si applicano le norme del codice di rito in tema di notifica degli atti giudiziari, sicchè non è necessaria alcuna relata e la prova di avvenuta notifica è data con il deposito delle ricevute di accettazione e consegna
(file con estensione .eml).
Quanto all'attestazione di conformità, deve escludersi la sua necessità ai fini della riferibilità al mittente dell'atto inviato a mezzo PEC “giacché - ai sensi dell'art. 22, comma 3, d.lgs. n.
82 del 2005 (cd. CAD), come modificato dall'art. 66, comma 1, d.lgs. n. 217 del 2017 - le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta” (Cass. Sez. V, Ordinanza n. 35541 del 19/12/2023). Nel caso che occupa, in difetto di alcun valido disconoscimento della conformità all'originale, l'eccezione va disattesa.
In conclusione, sussistendo la prova della valida notifica della cartella presupposta, la domanda va rigettata.
3. Attesa la soccombenza, l'attore va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 2.906,00 (di cui €851 per fase di studio, €602 per introduzione, €
1453 per fase conclusionale), oltre spese generali al 15%, Iva e CP come per legge, per la Contr parte , da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Pelle, ed in euro 1.453 (solo studio e introduzione) in favore di , evocata in giudizio nonostante il difetto di legittimazione CP_2 passiva (cfr. Cass. sez. III, Ordinanze n. 3870 del 12/02/2024 e n. 30777 del 06/11/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da Pt_1
4 contro e contro Parte_1 Controparte_1 [...]
, così provvede: Controparte_2
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in € Contr 2.906,00, oltre spese generali al 15%, Iva e CP come per legge, per , con distrazione in favore dell'avv. Antonio Pelle, ed in euro 1.453, oltre spese generali al 15%, Iva e CP come per legge, in favore di . CP_2
Palmi, 4 febbraio 2025.
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
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