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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile-, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n° 6375/2020 al Ruolo Generale e. vertente tra
e (avv. Cristina Luppi e Manuela Toni) Parte_1 Parte_2
-ATTRICI- e
(avv. Rosaria Mingo e Stefano Bononi) Controparte_1
(avv. Giorgio Fregni) Controparte_2
(avv. Marco Gherardi) CP
-CONVENUTI-
nonchè
con riferimento al rischio assunto con il certificato Controparte_4 NumeroDi_1
(avv. Alberto Batini e Silvia Traverso)
(avv. Marco Barbini) Controparte_5
(avv. Giancarlo Lombardi) Parte_3
-TERZI CHIAMATI- CONCLUSIONI DELLE PARTI:
e : Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Giudice , contrariis reiectis
In via preliminare e pregiudiziale di rito:
A) Disporre l'acquisizione al presente del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo
n.5606/2019 RG., instaurato e concluso avanti a questo Tribunale;
B) Rigettare ogni eccezione sollevata da parte avversa, rispetto alla legittimazione attiva e passiva, con riferimento anche ai terzi convenuti per i quali dovrà dichiararsi l'operatività di tutte le polizze assicurative, senza alcuna eccezione, includendo tra le voci di danno anche la penale, oltre alle spese legali.
Nel merito e in via principale
A) Accertare tutti i vizi e difetti riscontrati nelle opere commissionate dalle attrici agli odierni convenuti, vizi regolarmente e puntualmente contestati, anche in forza di quanto già accertato in sede di A.T.P, procedimento n. 5606/ 2019 Rg. promosso avanti al Tribunale di Modena;
B) Accertare e dichiarare la validità ed efficacia delle polizze stipulate dai convenuti con le rispettive assicurazioni, valutando ed accertando eventuali condotte negligenti ed imperite da parte delle terze convenute nell'effettuare tempestiva denuncia.
C) Accertare e dichiarare le responsabilità unilaterali e solidali dei convenuti ditta
[...]
, con sede in via Scarlatti n. 31, Soliera, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, (piva ), iscritta al registro delle Imprese di Modena al n. P.IVA_1
Mo-412858 in solido con il Geom. ( progettista architettonico e DL ) con studio in Controparte_2
Via Antelami n.04 – 41012 Carpi, e con l'ing. , ciascuno in funzione delle proprie CP
specifiche e concorrenti responsabilità e ruoli appurati in corso di causa.
D) Conseguentemente pronunciare la risoluzione del contratto di appalto con la
[...] del 15.7.2017, e dei rapporti di prestazione d'opera professionale, come da preventivi CP_1 del 09.07.2018 del Geometra e del 05.01.2016 dell'Ing. per grave CP_2 CP
inadempimento degli stessi;
E) Quantificare i danni tutti subiti dalle attrici e le possibili soluzioni riparatorie, come esplicitati nella C.t.u. Ing. da dichiararsi valida, e ancor meglio articolati, quantificati nella Per_1
relazione del c.t.p. Ing. e precisamente: Persona_2
PRIMA SOLUZIONE - Demolizione e ricostruzione
- vedi tabella A) pagina 2 Spese effettivamente sostenute euro 144.434,73 - vedi tabella B) pagina 3 tot. spese scavi demolizioni imp. euro 179.578,78
Per un totale tabella A/B euro 324.013,51”
O in via meramente subordinata
- quantificare i suddetti danni in forza della seconda ipotesi formulata dall'Ing. e ancor Per_1 meglio formulata dall'Ing. e precisamente Persona_2 [...]
dell'esistente piscina euro 197.907,14; Controparte_6
O in quelle diverse soluzioni che dovessero essere individuate in corso di causa, ritenute eque e/o di giustizia, anche ATTUALIZZATE e rivalutate in funzione del lungo periodo di quiescenza processuale dall'esperimento dell'A.T.P alla conclusione del processo e/o effettiva realizzazione delle opere.
F) Condannare i terzi chiamati o i convenuti Ing. e Geometra Controparte_1 CP CP_2 in funzione dell'accertato grado di responsabilità, ed in via solidale tra loro al
[...]
risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalle attrici;
ciò per il proprio mandato e per la sfera di competenza necessaria per l'incarico assunto, e di chiunque altro dovesse essere ritenuto responsabile in corso di causa direttamente o per manleva, relativamente alla causazione dei danni arrecati, e come in premessa illustrati, all'immobile sito in Carpi e di proprietà delle attrici;
o in quella diversa maggiore o minor somma che dovesse essere accertata e risultare dovuta in corso di causa.
G) Condannare inoltre i responsabili in solido tra loro, terzi chiamati o convenuti, al pagamento anche di quanto dovuto per altre voci di danno quali :
1) per il ritardo, così come indicate nel contratto (clausola conclusiva aggiunta in Pt_4
calce al contratto e debitamente sottoscritta) pari a euro 36.000,00 (200,00 euro a settimana per
108 settimane), oltre a quelle che successivamente decoreranno sino al risarcimento effettivo del danno. Con ogni riserva di quantificazione definitiva.
2) RISARCIMENTO dei danni per lucro cessante, relativi ai mancati incassi per mancata inaugurazione dell'attività, da quantificarsi in via equitativa;
3) RISARCIMENTO dei danni morali per il patimento subito dalle attrici e in particolare da
, vista la malattia della stessa, da quantificarsi in via equitativa;
Parte_1
4) RIMBORSO dei costi sostenuti dalle attrici per la procedura di ATP, quali il compenso per l'ing. per l'onorario pari a euro 8.202,92, come da notula, oltre alle spese del c.t.p. e Per_1
spese legali, oltre al rimborso di ogni eventuale ulteriore costo sostenuto.
H) Condannare i convenuti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 cpc per lite temeraria, anche per il mancato riscontro alle proposte formulate dalle attrici. I) Dichiararsi la condanna in solido dei convenuti con riferimento a tutti i costi sostenuti anche in sede di ATP
Con vittoria di ogni spesa di lite e con riserva di ogni ulteriore produzione e deduzione”.
Controparte_1
“Ogni altra istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia il Tribunale adito:
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1667 c.c. da parte delle Sigg.re Pt_1
nei confronti di in merito alla richiesta risarcitoria formulata Controparte_1 in relazione ai presunti danni derivanti dall'esecuzione delle opere di cui al contratto di appalto in data 15/07/2017, per mancata denuncia dei presunti vizi entro i termini di legge ex art. 1667, 2° comma c.c. e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità delle domande tutte proposte dalle sigg.re
e . Parte_1 Parte_2
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accertare il mancato adempimento dell'onere della prova circa il nesso di causalità intercorrente fra la condotta posta in essere dalla società e il danno lamentato dalle Controparte_1
sigg.re e nonché circa il presunto inadempimento Parte_1 Parte_2
contrattuale della società e dichiarare per tutto quanto esposto, eccepito Controparte_1
ed argomentato negli atti difensivi del presente giudizio, che nulla è dovuto dalla società
[...]
alle sigg.re e . Controparte_1 Parte_1 Parte_2
NEL MERITO IN GRADUATO SUBORDINE:
- nella denegata ipotesi di totale e/o parziale accoglimento delle domande formulate dalle sigg.re
e , dichiararsi tenuta la Compagnia Parte_1 Parte_2 Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna (BO), Via
[...]
Stalingrado n. 45, c.f. a tenere indenne e a manlevare la società P.IVA_2 Controparte_1
in relazione ad ogni domanda e/o responsabilità che dovesse essere giudizialmente
[...]
riconosciuta a suo carico.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, Iva e Cpa come per legge”.
In via istruttoria, è chiesta prova orale, nonché il rinnovo della CT Controparte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge:
a) respingere tutte le domande formulate dalle attrici e , e Parte_1 Parte_2
tutte le domande da chiunque formulate nei confronti della geom. Controparte_2
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse dimostrata una qualsivoglia responsabilità in capo alla convenuta geom. e con rispettosa riserva di gravame, Controparte_2 ridurre l'entità del risarcimento spettante alle attrici nella misura che sarà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
c) sempre in via subordinata, dirsi tenuta e condannarsi la in Parte_5 persona del legale rappresentante pro tempore (e/o di quegli che hanno Parte_6
assunto il rischio dei contratti assicurativi di seguito specificati), con sede legale in Londra, Lime
Street, Rappresentanza Generale in Italia (c.f. e p. IVA , con domicilio P.IVA_3 P.IVA_4 eletto presso Vittorio Scala, Rappresentante Generale dei per l'Italia, in 20121 NO, CP_4
Corso Giuseppe Garibaldi n. 86, in forza di tutte le garanzie prestate e del Certificato n. CP_4
(doc. 3), e la Compagnia CON NumeroDi_1 Controparte_4
RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO CON IL CERTIFICATO in persona del NumeroDi_1
Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia Dr.ssa (C.F. Controparte_7
) ex procura del 18.03.2019, repertorio n. 47148, dott. Notaio in P.IVA_5 Persona_3
NO (doc. A), con sede in NO, Corso Garibaldi n. 86, a manlevare e tenere indenne la convenuta da ogni e qualsiasi pregiudizio che, in denegata ipotesi, dovesse derivare alla convenuta geom. dall'accoglimento, anche solo parziale, delle domande da chiunque Controparte_2
formulate nei suoi confronti e da ogni esborso che ella fosse conseguentemente costretta a tale titolo ad effettuare.
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”
In via istruttoria, è chiesta prova orale, nonché il rinnovo della CT
CP
Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis,
In via pregiudiziale di rito: Per tutti i motivi esposti in giudizio, ci si oppone alla richiesta delle parti ricorrenti di acquisizione nel presente giudizio del fascicolo relativo all'Atp R.G. n.
5606/2019 e dell'elaborato tecnico del ctu che si chiede venga dichiarato e/o, in ogni caso, considerato nullo e tamquam non esset, in quanto viziato, errato, generico e non specifico, sommario ed impreciso.
-Nel merito: in via principale, Voglia il Giudice valutato ed accertato che quanto qualificato dalle attrici come “vizi e difetti delle opere” corrisponde in realtà ad attività ed opere non completate o non realizzate interamente, a causa della intervenuta sospensione dei lavori;
accertata, inoltre,
l'assenza di responsabilità in capo all'ing. in relazione agli incarichi affidatigli dalle CP
ricorrenti, respingere le domande tutte proposte nei suoi confronti da qualsiasi parte del presente giudizio. In subordine, se il giudice lo riterrà, si chiede la rinnovazione della Ctu con la nomina di un nuovo perito per tutti i motivi spiegati in atti.
In via subordinata, in ogni caso, premesso quanto sopra esposto, eccepito ed argomentato, nella denegata ipotesi in cui dovessero emergere responsabilità imputabili all'ing. si chiede di CP
diminuire il risarcimento tenendo conto del concorso colposo delle attrici nel cagionare il danno e le conseguenze che ne sono derivate.
In ogni caso, si precisa che il convenuto ing. è titolare di polizza assicurativa n. 4590834 CP
stipulata con . Terza TA, che, Parte_3
conseguentemente, si chiede venga condannata a tenerlo manlevato ed indenne da ogni e qualsiasi pregiudizio che dovesse derivargli dall'accoglimento, anche parziale, delle domande proposte nei suoi confronti dalle altre parti del giudizio e da ogni pagamento che fosse, in conseguenza di ciò, costretto ad effettuare provvedendo in sua vece.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, Iva e Cpa come per legge.”.
In via istruttoria, è altresì chiesta prova orale contraria
Controparte_4
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie: nel merito, in via principale: rigettare integralmente le domande svolte nei confronti della
Convenuta Geom. in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provate e CP_2
conseguentemente rigettare integralmente le domande di manleva svolte dalla Geom. nei CP_2 confronti di Controparte_4
in via di subordine e nel merito (e con espressa riserva di gravame): nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei confronti della Convenuta Geom.
accertare e dichiarare le quote di responsabilità gravanti su ciascuno dei convenuti e CP_2 dichiarare l'obbligo di manleva di con riferimento al rischio Controparte_4 assunto con il certificato n. AEW70003942 esclusivamente con riferimento alla quota di responsabilità in denegata ipotesi gravante sulla Assicurata,, ed esclusivamente entro i limiti contrattualmente assunti con applicazione delle franchigie previste nella polizza AEW70003942.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.
In via istruttoria, si insiste per il rinnovo della CT”.
Controparte_5
“Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa:
Nel merito, in via principale: respingersi le domande formulate dalle attrici in quanto illegittime, infondate e non provate né in fatto, né in diritto;
Nel merito, ancora in via principale: si eccepisce:
1) l'inoperatività delle garanzie di polizza invocate ai sensi e per l'effetto dell'art. 16, lett. c, delle condizioni di polizza;
2) la violazione da parte di dell'art. 1913 c.c. e dell'art. 7 delle “norme Controparte_1 che regolano l'assicurazione in generale” di cui alla polizza “responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro imprese industriali ed edili” n. 1/34055/60/155185652, stipulata con
[...]
con tutte le conseguenze di legge statuite dall'art. 1915 c.c.”. Controparte_5
Parte_3
“in via preliminare rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. nei confronti della CP ZA TA in quanto infondata in fatto e in Parte_3
diritto, per intervenuta decadenza dello stesso ing. dal diritto al riconoscimento CP dell'indennizzo assicurativo di cui alla polizza nr. 45490834 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
nel merito
rigettare tutte le domande formulate dall'ing. nei confronti della ZA TA CP
, previo rigetto delle domande svolte dagli attori Parte_3
nei confronti dello stesso Ing in quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo CP
qualsivoglia sua responsabilità nello svolgimento del suo incarico in relazione ai fatti dedotti nel presente giudizio. in via subordinata: in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'ing. nei CP confronti della ZA TA , limitare Parte_3 comunque l'eventuale condanna di quest'ultima nei limiti del massimale e della franchigia di polizza.
Spese e compensi professionali rifusi”.
In via istruttoria, è chiesto ordine di esibizione, prova orale e rinnovo della CT.
***************
In relazione ad opere realizzate nel proprio immobile sito in Carpi via Marchiona n. 13, aventi ad oggetto la costruzione di piscina interrata in muratura, ed in esito ad accertamento tecnico preventivo (n° 5606/2019 RG Trib. Modena), e hanno agito Parte_1 Parte_2 in rito sommario nei confronti dell'appaltante e dei professionisti incaricati Controparte_1
geom. e ing. per ottenere la risoluzione dei rispettivi contratti per Controparte_2 CP
altrui inadempimento, nonché il risarcimento dei danni conseguenti.
Ciascuna delle parti convenute si è costituita, opponendosi a tali domande ed estendendo il contraddittorio alle rispettive assicurazioni.
ha negato l'operatività della polizza, assumendo nei confronti di parte Controparte_5
attrice posizione adesiva alle difese di Controparte_1
allegate limitazioni di copertura, ha aderito alle difese della propria Controparte_4
assicurata Controparte_2
ha assunto nei confronti di parte attrice posizione Parte_3
adesiva alle difese di ed eccepito nei suoi confronti la decadenza dal diritto CP all'indennizzo.
Delle ragioni delle parti si darà conto nella parte motiva.
Convertito il rito;
depositate dalle parti le memorie ex art.183 co.6° cpc;
acquisito l'accertamento tecnico preventivo;
ritenuto superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio;
la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, scaduti in data 8 gennaio 2024 i termini ex art.190 cpc è stata riservata in decisione monocratica. OSSERVA
Si premette che non vi è luogo a porre in dubbio la legittimazione attiva di e Parte_1
rispetto ad ogni domanda proposta contro i convenuti -dell'una, quanto alle Parte_2
domande solutorie;
di entrambe, quanto alle altre.
Nel prosieguo si farà pertanto indifferentemente riferimento a costoro quali “le attrici”, o “la committenza”, senza ulteriori specificazioni.
Si premette, altresì, che le attrici non hanno alcun interesse tutelato dall'ordinamento all'accertamento dell'operatività dei contratti di garanzia stipulati dai convenuti con le assicurazioni chiamate da loro in causa, essendo estranee a detti rapporti, e dunque neppure in astratto creditrici degli obblighi contrattuali da essi discendenti a carico dei garanti.
Le relative domande delle attrici vanno pertanto fin d'ora respinte, perché inammissibili.
Poiché si tratta di domande che non hanno ampliato il thema decidendum, si considerano irrilevanti ai fini della valutazione della soccombenza.
A) Rapporto attrici-convenuti
1) In primo luogo, va respinta l'eccezione, sollevata da di nullità dell'accertamento CP
tecnico preventivo in quanto viziato, errato, generico e non specifico, sommario ed impreciso.
Le censure sono riconducibili a due tipologie:
a) inammissibilità originaria del mezzo tecnico, per la sua natura esplorativa;
b) erronee valutazioni del CT.
Il primo rilievo è infondato, poiché la situazione rappresentata dagli istanti giustificava l'indagine.
L'indagine si è svolta nel pieno contraddittorio delle parti, sicché non si ravvedono profili di nullità formale del procedimento.
Il secondo rilievo appartiene al merito della controversia;
posto che, esclusa la sua nullità,
l'acquisizione in causa dell'istruzione preventiva abilita il giudice ad “apprezzare in piena autonomia tutti gli elementi presi in esame dal consulente tecnico e le considerazioni da lui espresse che ritenga utili ai fini della decisione” (ex multis Cass. n°23575 del 2013).
2) E' certo che nella specie l'appaltatore non ha portato a compimento l'opera commissionata.
Secondo pacifico orientamento della Suprema Corte, in tal caso non operano “le disposizioni in tema di inadempimento, contenute negli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c.” trattandosi di “disciplina speciale che presuppone l'avvenuta ultimazione dell'opera, a prescindere dal fatto che il mancato completamento sia dovuto all'uno o all'altro dei contraenti”. Poiché le disposizioni speciali
“integrano, ma non escludono l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt.1453 e 1455 cc….in caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della garanzia per vizi e difformità delle opere prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera, dovendosi regolare la responsabilità contrattuale dell'appaltatore in base ai criteri comuni degli artt. 1453 e 1455 c.c.” (ex multis Cass. n°27994 del
2018).
Ne consegue per ciò solo il rigetto dell'eccezione di decadenza sollevata da Controparte_1 non operando nella specie la disciplina dell'art.1667 cc.
Ne consegue, per altro verso, l'applicazione delle ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio, come fissate da Cass., SU., n°13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; che rendono per ciò solo infondate tutte le difese delle parti convenute che denunciano la mancanza di prova in relazione a circostanze allegate dalle attrici quale loro inadempimento.
3) riconosce di aver abbandonato il cantiere nel settembre 2018. Controparte_1
Sostiene, però, di averlo fatto per legittima autotutela, non avendo i committenti corrisposto quanto fino ad allora ancora dovuto, nonostante diffida (“la società Controparte_1
il giorno 21/09/2018 inviava, a mezzo dei propri procuratori, missiva alla sig.ra Parte_1
, al fine di sollecitare il pagamento delle fatture n. 27/2018 dell'importo di € 1.820,00 e la
[...] fattura n. 28/2018 dell'importo di € 5.097,40, di cui la prima relativa a opere di ristrutturazione locale ristoro e la seconda per saldo costruzione piscina interrata in muratura, giusto contratto di appalto sottoscritto dalle Parti in data 15/07/2017. A seguito della ricezione della missiva, le ricorrenti non provvedevano al versamento di alcunché nei confronti della società
[...]
e, conseguentemente, la società odierna resistente sospese le attività Controparte_1 nel cantiere de quo”). Risulta però che già in data 3 agosto 2018 la geom. DL architettonico, anche per conto CP_2 dell'ing. DL strutturale, aveva comunicato all'impresa che non era possibile liquidare il CP
SAL a causa della altrui non corretta esecuzione delle opere.
L'ulteriore comunicazione di tale DL, avente valenza di risposta all'intimazione di pagamento per conto della committenza, ribadisce vizi e difformità, invitando all'esecuzione.
V'è dunque conflitto fra le parti anche in relazione all'imputazione causale dell'abbandono del cantiere da parte di CP_8
La soluzione di tale conflitto non può essere disgiunta da quella relativa al merito, posto che:
-ove si accertasse la responsabilità dell'impresa per esecuzione gravemente inesatta dei lavori già svolti, risulterebbe legittimo l'altrui rifiuto del pagamento, e quindi l'interruzione dei lavori addebitabile a colpa dell'impresa;
-ove si escludesse una siffatta responsabilità, l'impresa non sarebbe certo responsabile dei danni conseguenti alla mancata ultimazione.
4) Il CT ha individuato nell'operato dei convenuti errori progettuali ed esecutivi, ed indicato due ipotesi di intervento in ripristino, ritenute entrambe praticabili:
-l'una, di maggior impatto economico, che prevede l'integrale demolizione e rifacimento del manufatto;
-l'altra, che prevede alcuni interventi sulle opere già in essere, nonché, ex novo, opere di impermeabilizzazione esterna.
E' il caso di precisare sin d'ora che quest'ultima è l'unica soluzione che può prendersi nella specie in considerazione, perché, fra più opzioni entrambe utili allo scopo della soddisfazione del creditore, va necessariamente prescelta quella che comporti il minor sacrificio per il debitore, che segna il limite invalicabile della “conseguenza immediata e diretta” che, ex art.1223 cc, giustifica il risarcimento.
5) Il principale errore progettuale è individuato nel non aver previsto come necessaria l'impermeabilizzazione esterna della piscina. Secondo il CT, “una struttura idraulica in calcestruzzo armato immersa in acqua di falda con possibilità anche nel tempo di contenere acqua fortemente clorata, proprio per motivi di durata, deve essere impermeabilizzata sia all'interno che
a all'esterno”.
In proposito, la difesa delle parti che imputa alla committenza la scelta di non procedere a detta impermeabilizzazione è già in astratto infondata poiché, se si tratta di accorgimento tecnico necessario, è obbligo dei professionisti informarne preventivamente il cliente, astenendosi dal contrarre, ove questi non intenda procedere nel senso imposto dalle regole tecniche.
Quanto alla necessità, nella specie, dell'impermeabilizzazione esterna, si fanno proprie le osservazioni del CT, rese anche in replica alle osservazioni dei tecnici di parte.
6) Peraltro, non è il caso di approfondire ulteriormente tale aspetto dell'indagine, poiché la mancanza in questione, pur in astratto rilevante quale inadempimento, non conduce in concreto all'individuazione di alcun danno risarcibile in capo agli attori.
In effetti, il contratto di appalto intercorso fra questi e l'impresa non prevedeva la realizzazione dell'impermeabilizzazione esterna. Anzi, riportava l'espressa riserva “da valutare eventuale impermeabilizzazione esterna platea e muri in cls contro eventuali infiltrazioni di acqua di falda”.
Men che meno nei contratti intercorsi con la geom, e l'ing. era prevista la CP_2 CP
progettazione di un siffatto intervento.
Per definizione, il risarcimento ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella consistenza che aveva alla data dell'evento dannoso (in caso di danno extracontrattuale), ovvero in quella cui sarebbe pervenuto in caso di fisiologico sviluppo del rapporto (in caso di danno contrattuale).
Le parti hanno pattuito prezzi e compensi per la progettazione e posa in opera di una piscina senza impermeabilizzazione esterna.
Ove l'accordo avesse ricompreso tali opere ulteriori, avrebbe certamente previsto un corrispondente incremento di prezzo e compensi.
Ciò in quanto il costo di tali opere, per definizione, è a carico dei committenti, che vedono il proprio patrimonio incrementarsi dell'opera in tal modo realizzata, che certamente ha più valore di una piscina priva dell'impermeabilizzazione esterna.
Il costo di tale impermeabilizzazione, qualunque esso sia, costituisce quindi un onere dei committenti, non un loro danno.
7) Il CT ha poi riscontrato un difetto nel materiale prescelto, in quanto “per le piscine è imposto
l'uso di un calcestruzzo classe XD2 con un rapporto a/c di 0,50 classe di resistenza 32/40 e copriferro di 3 cm”, laddove nella specie “per il calcestruzzo sono state scelte le classi XC2 per le fondazioni ed XC1 per le opere in elevazione, rapporto a/c di 0,6 e copriferro 3 mm“.
Al rilievo, secondo cui la norma UNI 11104-2016 (che prevede l'utilizzo di un cls di classe di esposizione XD2 per strutture che siano soggette ad esposizione di acqua contenente cloruri) non riguarda le strutture in c.a. non destinate al contatto con l'acqua dell'impianto piscina, perché munite di rivestimento impermeabile con manto in membrana sintetica speciale in PVC, il CT ha replicato che siffatta impermeabilizzazione “non è assolutamente in grado di sostenere la sottospinta idraulica” ed è perciò destinata ad “ammaloramento anticipato”; ritenendo in definitiva che “una struttura in calcestruzzo armato immersa in acqua, come un serbatoio o una piscina, per poter garantire una durata di 50 anni o è costruita con cementi speciali, come pozzolanico o loppe, con una compattezza tale da considerarlo impermeabile secondo norma, oppure deve essere provvisto di impermeabilizzazione esterna”.
Si tratta di conclusioni che questo giudice condivide.
8) Il CT ha inoltre accertato un vizio nella fase di esecuzione, riguardante “il getto del calcestruzzo per la platea che… risulta con ogni probabilità non vibrato e quindi difforme dai cubetti di prova e dalla qualità pattuita in contratto”.
Le conclusioni del CT, in parte qua, risultano rese sulla corretta premessa che “al fine della durabilità la normativa rimanda alle Linee guida del calcestruzzo strutturale edite dal Servizio
Tecnico del che per quanto attiene la impermeabilizzazione pone una penetrazione media CP_9 all'acqua di 20 mm e assolutamente non superiore a 50 mm”, ed avvalorate dagli accertamenti eseguiti sui tre campioni -prelevati nel corso del sopralluogo del 18 dicembre 2019 (all.8 ATP) in presenza del CT e delle parti presenti, tutte avvisate- al fine di accertare la penetrazione all'acqua, che “hanno evidenziato per quello prelevato sulla parete una penetrazione di 60mm, ben oltre i 20 mm attesi, mentre i campioni prelevati sul fondo piano e sulla parte inclinata, immersi totalmente in acqua, causa presenza di fessure, già nelle carote vergini, che ne hanno causato la rottura, non hanno potuto essere sottoposti a prova.
Il fatto che i campioni prelevati sul fondo immerso in acqua siano entrambi fessurati indicano che probabilmente la platea non sia stata vibrata,,, inoltre è probabilmente evidenziato un inizio di degrado del calcestruzzo”.
Si tratta di vizi certamente riconducibili al progetto ed a opere già eseguite da e non a CP_1
successivi interventi di terzi, ovvero al decorso del tempo, o alla loro mancata ultimazione, siccome riguardanti “la vasca grezza” che, dopo la cessazione dei lavori da parte di “era intonsa, CP_1
fatto salvo alcune strisce di colore chiaro per impermeabilizzazione di prova sulla parte inclinata della platea”.
Alle altre contestazioni delle parti in proposito -che in sintesi riguardano l'attendibilità dei risultati di laboratorio, l'interpretazione delle fessurazioni riscontrate in quelli prelevati sul fondo piano e sulla parte inclinata e la necessità del rinnovo dei prelievi- il CT ha dato convincente ed esauriente risposta ( “Riguardo le carote, una n° 1 prelevata sulla parete verticale, sicuramente vibrata e con calcestruzzo compatto, a circa 60 cm dalla sommita' e due sulla platea di cui una sul fondo piano e una sulla parte inclinata n° 2 e 3; occorre sottolineare che la carota 1 non è immersa nell'acqua di falda ma soggetta alla sola umidità del terreno, pertanto è fuorviante l'altezza di umidità di 1 cm riscontrata sulla stessa carota che non è assolutamente indice di impermeabilità.
La carota 1 sottoposta a prova di impermeabilità ha evidenziato una penetrazione di acqua di circa
6 cm mentre le carote 2 e 3 non hanno potuto superare le prove, entrambe, in quanto fessurate durante le prove a causa di un calcestruzzo non perfettamente compatto e probabilmente non vibrato…. il CT ha assistito personalmente al prelievo delle carote sul fondo che a prima vista già evidenziavano una certa porosità e non perfetta compattezza come quello prelevato sulla parete, inoltre il laboratorio prove ha inviato foto dalle quali si evince che le fessure, indicate con freccette rosse, esistevano prima delle stesse prove (All.14ter) e (All.14quater); il CT ha ritenuto le prove fatte sufficientemente chiare e non ha proceduto ad ulteriori carotaggi anche nella considerazione che, oltre alle carote del fondo, la carota della parete ha comunque evidenziato una penetrazione di acqua di 60 mm quindi in grado di raggiungere le armature e provocarne il degrado insieme al calcestruzzo”).
9) I vizi descritti ai precedenti punti 7) ed 8) risultano ascrivibili a colpa dell'ing. quale CP
progettista e DL strutturale, nonché a colpa dell'impresa esecutrice.
Non anche a colpa della geom. del tutto estranea a scelta e posa del cemento armato. CP_2
Il danno può determinarsi:
-partendo dalla tabella C) a pag. 13 della CT, che espone i costi dell'intervento di ripristino, comprensivo della “impermeabilizzazione esterna delle pareti”;
-escludendo le voci riferite a quest'ultima, per le ragioni esposte al punto 7), e quelle di cui si discorrà al successivo punto 11).
Il risultato, rivalutato ad oggi dall'epoca della stima;
addizionato degli oneri fiscali e professionali, che il committente dovrà necessariamente sostenere;
maggiorato del danno da ritardo;
prudenzialmente arrotondato per difetto;
si determina in attuali €.95.000.
Si condannano, pertanto, e in solido, al pagamento, in favore Controparte_1 CP_10
delle attrici, di tale complessivo importo, maggiorato degli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
10) IL CT ha poi ritenuto non corretta l'impermeabilizzazione del solaio di copertura del locale tecnico interrato, avvenuta da parte di (come pattuito all'art.12 del contratto) mediante posa CP_1 di “cartone catramato, non protetto dagli UV, su una superficie piana senza gronde né pluviali”, in quanto la mancata previsione di un sistema di scolo delle acque meteoriche consente a queste di
“sgrondare in ogni dove senza alcun controllo”.
All'osservazione di parte, secondo cui “la situazione visionata in sede di sopralluogo è compatibile con lo stato di avanzamento dei lavori che non sono compiuti”, il CT ha replicato che “non è accettabile una impermeabilizzazione senza la regimentazione delle acque”, confermando che si tratta di mancanza “figlia di un progetto esecutivo e particolari inesistenti”; dunque imputabile non soltanto all'impresa che l'ha eseguita, ma anche alla geom. che, pur essendo subentrata CP_2 all'originario progettista, quale tecnico incaricato (tra l'altro: vedi suo preventivo a doc.5) di discutere con la proprietà le “proposte progettuali architettoniche” relative alla realizzanda piscina,
e poi di dirigere i lavori della ditta, prescelta su sua indicazione, “con visite periodiche…emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive”, avrebbe dovuto -per iscritto, mediante progetto particolareggiato, ovvero oralmente in cantiere- offrire all'impresa esecutrice le opportune indicazioni per la realizzazione di tale impermeabilizzazione a regola d'arte.
Per l'intervento di ripristino il CT ha stimato un costo netto di €.10.414,50 (€.2.082,90 +
€.8.331,60) che -attualizzato; addizionato degli oneri fiscali;
maggiorato del danno da ritardo e prudenzialmente arrotondato- risulta pari ad attuali €.15.000.
Si condannano, pertanto, e in solido, al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2
favore delle attrici, di tale complessivo importo, maggiorato degli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
11) Per le ragioni esposte, va secondo richiesta pronunciata anche la risoluzione dei contratti di appalto e di prestazione d'opera professionale stipulati con i tre convenuti.
Tale pronuncia, peraltro, è priva di risvolti pratici, non avendo parte attrice avanzato domande di natura restitutoria, né le controparti domande che ne presuppongano la perdurante vigenza.
12) Le attrici chiedono, poi, l'altrui condanna al pagamento delle “ er il ritardo, così come Pt_4
indicate nel contratto (clausola conclusiva aggiunta in calce al contratto e debitamente sottoscritta) pari a euro 36.000,00 (200,00 euro a settimana per 108 settimane), oltre a quelle che successivamente decoreranno sino al risarcimento effettivo del danno”.
La penale in questione risulta stipulata con sicchè soltanto questa può Controparte_1
essere TA a risponderne.
Trattasi di penale prevista per il solo ritardo nell'ultimazione delle opere di cui al capitolato, quantificata in €.200 a settimana a far data dal 15 dicembre 2017, in clausola aggiunta a penna in calce al contratto d'appalto e debitamente sottoscritta dalle parti, A tale data, il termine di ultimazione lavori indicato in contratto era già scaduto.
Orbene, è nota la teorica possibilità per il creditore di conseguire sia la penale per il ritardo, che il risarcimento del danno da inadempimento.
Invero, “qualora la penale venga fissata per il solo ritardo, il creditore, esigendola, non perde il diritto di pretendere la prestazione pur dopo il verificarsi di tale ritardo (art. 1383 cod. civ.), nè quindi il diritto, a fronte di un inadempimento definitivo, di essere risarcito del danno ulteriore e diverso rispetto a quello coperto dalla penale medesima (Cass. n. 1300 del 1986; Cass. n. 595 del
1989). Infatti, l'art. 1383 cod. civ. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l'inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo, e, nella ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito” (ex multis sempre Cass. n°27994 del 2018).
Nel caso di “cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l'inadempimento” è però necessario “tener conto…della entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore” (idem).
Facendo corretta applicazione di tali principi al caso in esame:
a) spetta alle attrici la penale per il ritardo pattuita con Controparte_1
b) essa va però ridotta d'ufficio, ex art.1384 cc, considerando il solo periodo di tempo -che si indica in 30 settimane circa- che ha preceduto l'insorgenza del conflitto fra le parti.
Nell'interlocuzione fra parti e tecnici prima della rottura dei rapporti le contestazioni hanno riguardato la cattiva esecuzione delle opere, e non altro.
Da tale momento in poi, il ritardo trova causa nel mancato intervento in ripristino dei vizi delle opere già eseguite (per quello che è attestato dal CT “al momento dell'abbandono del cantiere
l' aveva ultimato la realizzazione della vasca natatoria in Controparte_11
cemento armato e mancava soltanto la sigillatura al contorno delle tubazioni di mandata collocate sul fondo della vasca stessa”). Tali vizi costituiscono la ragione della pronuncia solutoria con addebito, nonché l'inadempimento per cui è stato in precedenza determinato il risarcimento.
Per tale periodo, la penale in sostanza si correla all'inadempimento, e non si giustifica, in presenza dell'integrale ristoro del relativo danno, anche da ritardo, disposto nei precedenti capi.
Per tale causale, si condanna pertanto al pagamento, in favore delle attrici, Controparte_1 della ulteriore somma di €.6.000, oltre interessi legali dal 1 luglio 2018 al saldo. 13) Le attrici chiedono altresì il “risarcimento dei danni per lucro cessante, relativi ai mancati incassi per mancata inaugurazione dell'attività, da quantificarsi in via equitativa;
a tal fine sostenendo che “la piscina era parte integrante di un progetto destinato al benessere ( piscina, spogliatoi e punto ristoro) che l'Associazione Fior di LO voleva realizzare e che avrebbe rappresentato una delle principali fonti di sostegno economico per le famiglie delle attrici”, consigliere di detta associazione.
Trattandosi di lucro cessante, il riferimento va correlato non ai mancati incassi, ma al mancato utile generato dall'impresa che s'intendeva intraprendere nella struttura.
L'utile d'impresa è però elemento per sua natura aleatorio, tanto più in relazione ad impresa non ancora avviata.
La prognosi di esistenza di un danno futuro (o ipotetico) da perdita di utile di avvianda impresa è certamente negativa, perché non sorretta da rilevante probabilità (v. amplius, Cass. n°10072 del
2010).
La domanda non merita pertanto accoglimento.
14) Va del pari rigettata la richiesta di risarcimento dei danni morali per il patimento subito dalle attrici e in particolare da , vista la malattia della stessa, da quantificarsi in via Parte_1
equitativa.
Com'è noto, “il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione”
(Cass., SU nn°26973/4/5 del 2008)
In astratto, va pertanto ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a violazione del diritto di proprietà, quale diritto della persona costituzionalmente protetto dall'art.42,
Senonchè, secondo allegazione di parte, ciò che ha subito ritardo per l'altrui condotta inadempiente
è stata l'intenzione di “concedere in locazione all'Associazione FI di LO (associazione costituita per svolgere attività sportive, culturali, turistico, sociale ecc…), una porzione di detto immobile”, ovvero di mettere a reddito l'immobile.
Trattasi di facoltà la cui compressione nel tempo riceve normalmente adeguato ristoro sul piano patrimoniale. Le attrici, a sostegno del loro assunto, in realtà si sono riferite al differimento nel tempo del “sogno delle attrici di aprire una loro attività”, tramite l'associazione in parola -di cui Parte_1
nel 2014, risultava Presidente: v. suo doc.2
Che però non ha nulla a che fare con il diritto di proprietà nella specie leso.
Il danno morale allegato, pertanto, non è risarcibile, perché non è conseguenza della lesione del diritto di proprietà, ovvero di altre posizioni tutelate dall'art.2059 cc.
15) Poiché il procedimento ante causam si è svolto ex art.696 cpc, del rimborso dei relativi costi si tratterà nel paragrafo relativo alle spese giudiziali, di cui fanno certamente parte (ex multis Cass.
n°15492 del 2019. L'orientamento che qualifica tali costi come “spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite”, da liquidarsi “come danno emergente, purchè provate e documentate”
-ex multis Cass. n°30854 del 2023- si riferisce soltanto al procedimento ex art.696 bis cpc, e trova ragione nella sua specifica finalità transattiva).
16) La resistenza in causa dei convenuti ha condotto al risultato utile del ridimensionamento delle pretese risarcitorie vantate dalle attrici;
dunque, non può dirsi temeraria.
Va pertanto respinta la domanda formulata dalle attrici ex art.96 cpc.
B) Rapporto Dienne-UnipolSai
Dienne Costruzioni srls chiede di essere manlevata da in forza della Controparte_5 polizza “responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro imprese industriali ed edili” n.
1/34055/60/155185652.
Tale polizza prevede l'obbligo della Società di “tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione”.
La garanzia, pertanto, non opera rispetto a quanto dovuto da alle attrici a Controparte_1
titolo di penale per il ritardo, poiché il danno cagionato a terzi dal ritardo nel compimento della propria prestazione non è ricompreso nel novero di quelli per cui è prestato l'obbligo indennitario.
Detta polizza risulta, inoltre, soggetta anche alle Condizioni di Assicurazione (che il cliente ha dichiarato di conoscere, per aver ricevuto copia del relativo fascicolo, e di approvare); quindi al suo art.16), che prevede: “L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni: ….c) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori”.
La garanzia, quindi, è espressamente esclusa in relazione ai danni causati a terzi per effetto dell'esecuzione di lavori di costruzione di opere.
Ne consegue l'integrale rigetto della domanda, perché l'invocata garanzia non è estesa alla perdita correlata a tali danni.
c) Rapporto CP_12
1) In relazione alla garanzia azionata nei propri confronti da Controparte_2 Controparte_4
riconosce il proprio obbligo di manleva “con riferimento al rischio assunto con il
[...] certificato n. AEW70003942…vigente dal 18 febbraio 2018 al 28 febbraio 2019”, dando atto che “il sinistro è stato aperto quando era vigente la polizza AEW70003942 a seguito della ricezione di una missiva data 1° febbraio 2019 da parte della legale delle attuali ricorrenti”, e che tale polizza è munita di clausola claims made, che consente la copertura di eventi già accaduti al momento della stipula del contratto, purché a detta epoca ignoti al contraente ed oggetto di richiesta pervenuta nel periodo di vigenza contrattuale.
In base a tale allegazione ed agli elementi raccolti in causa, che collocano lo stesso evento nel periodo di vigenza contrattuale, ricorrono tutti i presupposti temporali di operatività della polizza.
Detta polizza prevede una franchigia di € 500, per il resto garantendo l'assicurata da ogni perdita conseguente, oggetto di statuizione giudiziale, per danni da risarcire a terzi e per rimborsi di spese di terzi e proprie (vedi contratto, capitoli “perdita” e “costi e spese”).
2) La ZA TA ritiene che la garanzia debba limitarsi alla quota concreta di responsabilità dell'assicurata, di cui chiede l'accertamento.
3) In realtà, l'obbligo indennitario è da intendersi esteso ad ogni onere economico qui posto a carico dell'assicurata in via solidale con altri.
Come, infatti, ribadito da Cass.1756 del 2023, sulla scia di orientamento consolidato, “l'estensione dell'obbligo indennitario dell'assicuratore all'intero importo dell'obbligazione solidale dell'assicurato deriva dalla funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, che svolge la funzione di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, con la conseguenza che l'assicuratore risponde delle somme che l'assicurato è tenuto a corrispondere al terzo per i danni arrecati. Per assolvere a tale funzione la prestazione di garanzia dell'assicuratore dedotta nel contratto va conformata all'obbligazione stessa dell'assicurato che, nel caso di risarcimento da illecito imputabile a più persone, è solidale. Se la copertura assicurativa non si riferisse all'obbligazione assicurata, infatti, l'assicurato resterebbe privo di tutela per la quota di responsabilità a carico del condebitore solidale, sia per l'anticipo sia per il caso in cui il condebitore sia insolvibile o di limitata solvibilità. La sola prestazione dell'assicuratore in grado di realizzare la funzione del contratto di assicurazione di responsabilità civile è proprio quella di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento e non si tratta, quindi, di ampliamento della copertura assicurativa a favore della parte creditrice (assicurato) e a svantaggio della parte debitrice (assicuratore) ma di consentire la realizzazione della ragione propria del contratto di assicurazione della responsabilità civile. Il pagamento da parte dell'assicuratore, in forza del contratto di assicurazione che lo lega al danneggiante corresponsabile e obbligato in solido con altri, integrerà poi l'ipotesi della surroga legale di cui all'art. 1203, n. 3, cc”.
4) La garante ha però comunque diritto all'accertamento richiesto, in previsione dell'esercizio futuro della surroga.
In relazione alla condanna dell'assicurata di cui al punto 11), disposta in solido con
[...]
si stima paritario il loro contributo alla causazione del danno. Controparte_1
Paritario è poi, per definizione, il riparto interno di ogni obbligo solidale di rimborso ad altri di costi processuali, di cui si dirà nei successivi punti, che trova causa nella soccombenza di ciascuno nei confronti della comune parte vittoriosa, che è dato processuale non scomponibile.
5) In definitiva, va accolta la domanda di garanzia, come in dispositivo.
D) Rapporto Controparte_13
1) L'assicurazione evocata in causa dall'ing. per ottenere l'indennizzo assicurativo di cui CP
alla polizza di Responsabilità Civile Professionale “ingegneri, architetti, geometri, periti industriale” nr. 45490834, sottoscritta con decorrenza dal 31.12.2015 al 31.12.2016 e soggetta a tacito rinnovo, ha preliminarmente eccepito l'intervenuta decadenza del predetto dal diritto all'indennizzo, per mancato rispetto del termine di 30 giorni, previsto per la prima comunicazione scritta dall'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione, richiamate dall'art. C 13) del contratto ed inserite nel fascicolo informativo consegnato al cliente al momento della stipula. Tale clausola prevede, “a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo”, il rispetto dell'indicato termine, che fa decorrere dalla data in cui l'assicurato “è venuto a conoscenza di:
Qualsiasi richiesta di risarcimento a lui presentata;
Qualsiasi intenzione formalizzata da un terzo di ritenerlo responsabile di un atto illecito;
Qualsiasi circostanza di cui l' venga a conoscenza”. Parte_7
Nella sezione delle Condizioni Generali di Assicurazione dedicata alle “definizioni”, è espressamente previsto che per “circostanza” si intende:
“a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti dell'assicurato;
b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell'assicurato, da cui possa trarne origine una richiesta di risarcimento;
c) qualsiasi atto o fatto di cui l'assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti”
Secondo l'assunto, tali circostanze erano note all'assicurato nel febbraio 2019, in cui è documentato uno scambio di corrispondenza fra i legali dell'assicurato e delle odierne attrici.
La prima denuncia del sinistro, del 9.10.2019, in sé tempestiva, sarebbe pertanto intervenuta dopo lo spirare del suddetto termine decadenziale.
2) L'assunto è fondato, poiché dal tenore della risposta inviata dal legale dell'ing. a quello CP
delle odierne attrici in data 24 febbraio 2019 risulta evidente che queste ultime gli avevano contestato formalmente, tramite legale, la responsabilità del danno, e lo avevano invitato a partecipare economicamente ad un accordo transattivo con gli altri corresponsabili.
La serietà della richiesta è resa evidente dalla circostanza che il predetto ha ritenuto opportuno rivolgersi a sua volta ad un legale.
La circostanza nota che fa decorrere il termine di prima denuncia risulta, nella specie, integrata, in ognuna delle articolazioni sub a), b) e c).
3) Tuttavia, detta clausola contrattuale è da ritenersi nulla nella parte in cui prevede la perdita integrale del diritto dell'assicurato all'indennizzo in ogni caso e, quindi, anche in conseguenza di una sua condotta colposa.
Invero, l'art.1932 cc inserisce fra le disposizioni che “non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato” l'art.1915 co.2° cc., che salvaguarda il diritto all'indennizzo dell'assicurato che abbia violato senza dolo gli obblighi di avviso e salvataggio, prevedendo in tal caso, a contrappeso, che “l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto”.
La clausola de qua legittimamente regola il tempo d'adempimento di tali obblighi diversamente dalla legge, attraverso l'individuazione di un dies a quo anticipato ed assegnazione di relativo termine più lungo, non essendovi in parte qua vincoli normativi.
Ma entra in insanabile conflitto con essa, nella parte in cui disciplina con la perdita totale la stessa situazione per cui la norma inderogabile fa salvo il diritto all'indennizzo.
L'art.1932 dispone, al secondo comma, che “le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge”.
Non resta, pertanto, che integrare il patto con tale disposizione di legge.
4) Ciò sposta l'indagine sulla condotta omissiva dell'assicurato nell'intervallo di tempo ricompreso fra la prima conoscenza e la denuncia (febbraio-ottobre 2018); che:
-ove connotata da dolo, comporta la perdita totale del diritto all'indennizzo -sia per valido patto, sia ex art.1915 co.1° cc;
-altrimenti, non osta al riconoscimento di tale diritto;
pur restando questo soggetto ad eventuale riduzione in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore a causa dell'altrui colposo ritardo.
In proposito, la regola iuris (a partire da Cass. SU n°3749 del 1980) è nel senso che "in assenza di prova del dolo, l'inadempimento degli obblighi di avviso e salvataggio deve presumersi colposo"
(Cass n°26294 del 2024).
Per integrare i requisiti del dolo “non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo".
Nella specie non può dirsi certo che l'assicurato avesse nel febbraio 2019 consapevolezza di dover denunciare all'assicurazione l'altrui iniziativa, essendo altrettanto plausibile che egli non ritenesse integrato il presupposto contrattuale. in sé di non facile comprensione, perché determinato attraverso più rinvii a documenti contrattuali diversi.
In dubbio basta per ritenere la sua condotta colposa.
5) L'onere probatorio gravante sull'assicuratore, ove non assolto in relazione al fatto “che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo”, richiede altresì che questi dia dimostrazione del “pregiudizio sofferto” (Cass n°19071 del 2024). Nella specie, il danno oggetto di risarcimento e conseguente indennizzo si era già integralmente verificato nel 2018, sicché il tempo successivo non ha avuto alcuna attitudine a recare pregiudizi di natura economica alle ragioni dell'assicuratore.
L'indennizzo è dunque interamente dovuto.
6) Il contratto prevede una franchigia di € 5.000, per il resto garantendo l'assicurato da ogni perdita conseguente, oggetto di statuizione giudiziale, per danni da risarcire a terzi e per rimborsi di spese di terzi e proprie (vedi contratto, capitoli “perdita” e “costi e spese”).
7) In definitiva, va accolta la domanda di garanzia, come in dispositivo.
E) Spese e costi di ATP e del presente giudizio.
1) Cass. SU, n°32061 del 31 ottobre 2022, confermando (con ricchezza di argomentazioni, cui si rimanda) l'orientamento tradizionale, ha espresso il seguente principio: "in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi”.
L'esito del giudizio vede le attrici, che hanno mantenuto la posizione di reciproca indifferenza soggettiva, parte vittoriosa rispetto a tutti i convenuti, perché nei confronti di ciascuno di essi trova accoglimento sia la loro domanda solutoria, sia la loro domanda risarcitoria, sia pure in misura ridotta.
Siamo in presenza, cioè, dell'accoglimento di più domande, ciascuna articolata in unico capo, che per quanto detto non dà luogo a situazione di soccombenza reciproca.
Le attrici sono pertanto, nel rapporto con i convenuti, parte integralmente vittoriosa in causa.
Sono, per la stessa ragione, parte integralmente vittoriosa anche nei confronti dei terzi evocati in causa dai convenuti, poiché ciascuno di essi ha assunto in giudizio una posizione di conflitto con le ragioni qui riconosciute alle attrici.
Ne consegue la condanna solidale di tutte le parti convenute e terze chiamate al rimborso delle spese sostenute dalle attrici per il presente giudizio.
Tali spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, considerando i costi documentati, e determinando il compenso mediante applicazione dei valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, e dimezzati per la fase istruttoria -limitata al deposito delle memorie- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione al valore corrispondente alla maggior condanna disposta nei confronti di e ricompreso fra €.52.000,01 ed Controparte_1 CP
€.260.000.
2) Nella condanna va altresì incluso il rimborso tutti i costi, anche legali, sostenuti dalla parte vittoriosa in relazione al procedimento di ATP.
Il relativo compenso si determina ex punto 9) delle tabelle precedenti (trattandosi di attività esaurita nello loro perdurante vigenza) nei valori medi per le tre fasi, in relazione al medesimo valore.
3) Peraltro, la condanna in solido di e della sua assicurazione, quanto all'importo Controparte_2
dovuto a titolo di compenso, va limitata al minor importo calcolato in base a valore ricompreso nella fascia fra €.5.200,01 ed €.26.000, in cui si colloca sia il valore del contratto risolto di cui la predetta è stata parte, che quello del risarcimento a suo carico.
4) Quanto alle relazioni processuali fra convenuti e rispettive assicurazioni:
a) risulta soccombente rispetto ad , e va pertanto condannata Controparte_1 CP_5
a rimborsarne le spese;
nella misura richiesta (v. nota spese), siccome inferiore a quella media tabellare come sopra calcolata;
b) è parte vittoriosa rispetto alla sua assicurazione, che va pertanto condannata a Controparte_2
rimborsarne le spese relative al rapporto processuale fra loro intercorso e, quindi, secondo richiesta, il compenso relativo al presente giudizio, che si determina nella misura liquidata in dispositivo, applicati i medesimi parametri, in relazione a valore ricompreso nella fascia fra €.5.200,01 ed
€.26.000;
c) è parte vittoriosa rispetto alla sua assicurazione, che va pertanto condannata a CP
rimborsarne le spese relative al rapporto processuale fra loro intercorso e, quindi, secondo richiesta, il compenso relativo al presente giudizio, che si determina nella misura liquidata in dispositivo, applicati i medesimi parametri, in relazione a valore ricompreso nella fascia fra €.52.000,01 ed
€.260.000.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando;
ogni altra domanda rigettata;
A) DICHIARA la risoluzione del contratto di appalto stipulato dalla committenza con
[...]
in data 15 luglio 2017. CP_1
B) DICHIARA la risoluzione dei contratti di prestazione d'opera professionale stipulati dalla committenza con la geom. come da suo preventivo del 9 luglio 2018, e con l'ing. Controparte_2
come da suo preventivo del 5 gennaio 2016. CP
C) NA e in solido, al pagamento, in favore delle Controparte_1 CP
attrici, del complessivo importo di €.95.00, maggiorato degli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
D) NA e in solido, al pagamento, in favore delle Controparte_1 Controparte_2
attrici, del complessivo ulteriore importo di €.15.000, maggiorato degli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
DICHIARA paritario il loro contributo alla causazione del danno.
E) NA al pagamento, in favore delle attrici, del complessivo Controparte_1 ulteriore importo di €.6.000, maggiorato degli interessi legali dal 1 luglio 2018 al saldo.
F) RIGETTA la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
. Controparte_5
G) NA a tenere indenne da quanto da Controparte_4 Controparte_2
costei dovuto alle attrici quale debitrice solidale in forza di ogni statuizione del presente dispositivo, detratta la franchigia di €.500.
H) NA a tenere indenne Parte_3 CP
da quanto da costui dovuto alle attrici quale debitore solidale in forza di ogni statuizione del presente dispositivo, detratta la franchigia di €.5.000. I) NA ed Controparte_1 CP Controparte_5 [...]
, in solido, al rimborso delle spese sopportate dalle attrici: Parte_3
a) per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi €.259 per esborsi €. 11.268 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
b) per il procedimento di accertamento tecnico preventivo n°5606/2019 RG Trib. Modena, che si liquidano in complessivi €.8.202,92 per rimborso costo CT ed €.
3.645 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
NA altresì e al medesimo rimborso in Controparte_2 CP_4 Controparte_4
favore delle attrici, in solido fra loro, e con gli altri fino a concorrenza della minor somma da loro dovuta, che a) per il presente giudizio si liquida in complessivi €.67 per esborsi €.
4.227 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
b) per il procedimento di accertamento tecnico preventivo n°5606/2019 RG Trib. Modena, si liquida in complessivi €.8.202,92 per rimborso costo CT ed €.
2.225 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
L) NA al rimborso delle spese sostenute da Controparte_1 [...]
in relazione al rapporto processuale fra tali parti intercorso, che liquida in Controparte_5 complessivi €.
7.616 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
M) NA al rimborso delle spese sostenute da Controparte_4 CP_2
in relazione al rapporto processuale fra tali parti intercorso, che liquida in complessivi
[...]
€.
4.227 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
N) NA al rimborso delle spese Parte_3
sostenute da in relazione al rapporto processuale fra tali parti intercorso, che liquida CP in complessivi €.11.268 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
Modena, 25 marzo 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-