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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente relatore dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2760/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 22/09/1966), C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. DI GREGORIO TANIA;
C.F._1
(ROMA (RM), 21/05/1972), CP_1
, con il patrocinio dell'avv. DI GREGORIO CodiceFiscale_2
TANIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e chiedono al Tribunale Parte_1 CP_1
di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2007, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
- disporre che i coniugi (i quali dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro), provvedano autonomamente al proprio mantenimento;
Per_
- disporre che i figli e economicamente indipendenti, Per_2 provvedano autonomamente al proprio mantenimento, con revoca di quanto previsto in sede di separazione consensuale.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 16/05/1993, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2760/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 16/05/1993 tra (ROMA (RM), Parte_1 22/09/1966) e (ROMA (RM), 21/05/1972) trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 307, Parte 2 , Serie
A04, Anno 1993, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 22/11/2024.
Il Presidente relatore Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente relatore dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2760/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 22/09/1966), C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. DI GREGORIO TANIA;
C.F._1
(ROMA (RM), 21/05/1972), CP_1
, con il patrocinio dell'avv. DI GREGORIO CodiceFiscale_2
TANIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e chiedono al Tribunale Parte_1 CP_1
di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2007, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
- disporre che i coniugi (i quali dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro), provvedano autonomamente al proprio mantenimento;
Per_
- disporre che i figli e economicamente indipendenti, Per_2 provvedano autonomamente al proprio mantenimento, con revoca di quanto previsto in sede di separazione consensuale.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 16/05/1993, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2760/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 16/05/1993 tra (ROMA (RM), Parte_1 22/09/1966) e (ROMA (RM), 21/05/1972) trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 307, Parte 2 , Serie
A04, Anno 1993, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 22/11/2024.
Il Presidente relatore Dott.ssa Marta Ienzi