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Ordinanza 13 febbraio 2025
Ordinanza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, ordinanza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n.. 1341/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Claudio Cozzella Presidente relatore
Dr. Ugo Iannini Giudice
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 13/2/2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto al n. 1341 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. RAGNEDDA GIAN Parte_1 C.F._1
COMITA
-reclamante-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. LEI ANTONIO Controparte_1 P.IVA_1
MARIA
-reclamato-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 19/9/2024 ha proposto reclamo avverso Parte_1
l'ordinanza ex artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c. del 3.9.2024 da questo Tribunale con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal così ha disposto: “ordina Controparte_1 alla signora l'esecuzione dei lavori sul proprio immobili idonei per il ripristino dello Parte_1 status quo ante dell'edificio, così come indicate dalla Ctu nelle proprie conclusioni (pg. 27 e seg.),
1 il tutto a cura e spese della predetta (…)”.
A sostegno del gravame ha, tra l'altro, dedotto:
l'inammissibilità del ricorso possessorio ex art. 1170 c.c. in quanto tardivo, per essere stato proposto oltre il termine perentorio annuale;
la regolarità, sia sotto il profilo edilizio-urbanistico sia sotto il profilo paesaggistico, degli interventi edilizi eseguiti;
l'approvazione da parte del con nota del 16/5/2017, del progetto edilizio della CP_1
con esclusione di parte della soletta di copertura;
Pt_1
l'errata interpretazione degli esiti delle CTU da parte del giudice di prime cure.
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia:
- riformare l'ordinanza del 03.09.2024, comunicata in data 04.09.2024, pronunciata nel procedimento n. 2095/2017 R.G., Tribunale Civile di Tempio Pausania, Dott.ssa Cecilia Marino, perché erronea, ingiusta ed illogica per tutte le ragioni di cui alla parte espositiva del presente reclamo, e per l'effetto dichiarare inammissibile e comunque respingere il ricorso avverso;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Si è costituito in giudizio il contestando quando ex Controparte_1
adverso sostenuto e concluso e chiedendo il rigetto del gravame, con conferma dell'ordinanza di prime cure, mediante precisazione delle seguenti conclusioni:
“voglia, ai sensi degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, confermare l'ordinanza in data 3 settembre 2024, pronunciata nel procedimento n.
2095/2017 R.G. e, per l'effetto, ordinare alla signora l'esecuzione dei lavori sul Parte_1
proprio immobile idonei per il ripristino dello status quo ante dell'edificio, così come indicati dal
c.t.u. nelle proprie conclusioni (pag. 27 e ss.), il tutto a cura e spese della predetta. Con vittoria di spese, diritto ed onorari di causa”.
All'udienza del 13/2/2025 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi e hanno chiesto l'accoglimento delle spiegate conclusioni.
***
Ritiene il Collegio che il reclamo sia fondato per i motivi appresso indicati, con conseguente revoca integrale dell'ordinanza del 3/9/2024 del tribunale in composizione monocratica e rigetto della domanda possessoria formulata dal . Controparte_1
Il convincimento raggiunto dal Collegio giudicante si fonda sulle seguenti brevi considerazioni.
Occorre mettere nel dovuto rilievo il thema decidendum del presente reclamo e, prima
2 ancora, del giudizio cautelare di primo grado.
Il CONDOMINIO LA SORGENTE ha proposto ricorso ex art. 703 c.p.c. e 1170 c.c. formulando le seguente domande principale: “- ordinare alla signora con decreto Parte_1 emesso inaudita altera parte, l'immediata demolizione e rimozione delle opere dalla medesima realizzate lesive del decoro architettonico, nonché l'esecuzione di ogni lavoro che si rendesse necessario per il ripristino dello status quo ante, il tutto a cura e spese della predetta resistente;
- in subordine, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti e termine per la notifica del ricorso e pedissequo decreto, ordinare alla signora l'immediata demolizione e Parte_1
rimozione delle opere dalla medesima realizzate lesive del decoro architettonico, nonché
l'esecuzione di ogni lavoro che si rendesse necessario per il ripristino dello status quo ante, il tutto
a cura e spese della predetta resistente;
- con espressa riserva di domandare nell'eventuale prosecuzione nel giudizio di merito, il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal CP_1
ricorrente a causa del pregiudizio arrecato al decoro architettonico;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
A sostegno del predetto ricorso, per quanto in questa sede di rilievo, il ha CP_1
dedotto che i lavori avviati e, nonostante la manifestata opposizione del , proseguiti CP_1
dalla risultavano violativi dell'art. 9 del Regolamento di Condominio - che, al comma Pt_1
7, vieta ai condomini di “eseguire opere isolate di manutenzione straordinaria agli infissi di proprietà esclusiva, delle facciate, se contrarie al decoro del complesso e, al comma CP_2
10, vieta, altresì, di “Intraprendere alcuna opera che modifichi l'architettura, l'estetica e la simmetria dei fabbricati” - in quanto non era stata eseguita la demolizione di metà della soletta di copertura del patio né era stato eliminato lo sbancamento per la formazione del posto auto.
Sulla scorta di ciò, il ricorrente ha rappresentato che “è palese che le opere realizzate dalla signora hanno recato un grave pregiudizio al decoro architettonico del complesso Pt_1
condominiale e sono illegittime in quanto poste in essere in violazione sia delle norme civilistiche che del regolamento condominiale;
si rende, pertanto, necessario ricorrere all'intestato Tribunale al fine di ottenere un provvedimento che ordini l'immediata cessazione delle turbative al compossesso da parte degli altri condomini ed il ripristino della situazione preesistente”; che “il decoro architettonico rappresenta, per costante giurisprudenza, un “bene comune” , un valore immanente all'esistenza stessa del complesso condominiale che si misura in relazione alle caratteristiche peculiari del predetto, il quale ha una propria ed unica dignità estetica. Invero, per decoro architettonico "deve intendersi l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità" (Cass. 851 del 2007) e anche solo il mancato rispetto dello “stile” del
3 fabbricato condominiale comporta di per sé un'alterazione peggiorativa dell'aspetto architettonico complessivo e quindi non consentita (Cass. n. 2189 del 1981- Cass. n. 8830 del 2008)”; che
“L'alterazione del decoro architettonico crea “un pregiudizio economico” che comporta un deprezzamento sia dell'intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese (Cass. 2003 n. 12343-
Cass. 25.1.2010 n. 1286 – Cass. n. 12582/2015)”; che “Il decoro architettonico è tutelato dal codice civile agli artt. 1120 e 1122, che vietano espressamente le innovazioni e le opere che rechino pregiudizio o alterino il decoro architettonico dell'edifico; esso, inoltre, può essere tutelato anche da apposite norme inserite nei regolamenti condominiali che possono darne una definizione più rigorosa rispetto alle previsioni codicistiche estendendo il divieto di immutazione sino ad imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica ed all'aspetto generale dell'edificio, quali esistenti nel momento della sua costruzione”; che “il regolamento condominiale contiene specifiche norme a tutela del decoro architettonico (art. 9 e 13)”.
Sulla scorta di quanto testè riportato e delle conclusioni formulate dal ricorrente in primo grado, non sussiste dubbio alcuno che l'azione introdotta dal sia Controparte_1
qualificabile come azione di natura possessoria, sub specie di azione di manutenzione del possesso ex art. 1170 c.p.c..
Ne consegue che, in relazione a tale specifico e delimitato thema decidendum, il Giudice di prime cure era, e questo Collegio è chiamato a pronunciarsi.
Orbene, nel delineato quadro, non è inopportuno ricordare che l'Autorità giudiziaria è chiamata esclusivamente a verificare l'esistenza dei requisiti legittimanti l'accoglimento della domanda possessoria, che, ai sensi degli artt. 1168 ss. c.c., sono costituiti, sotto il profilo oggettivo, dall'esistenza di un possesso tutelabile e da un fatto configurabile come spoglio o molestia del possesso;
e, sotto il profilo soggettivo, dall'animus spoliandi o vexandi, cioè dalla consapevolezza di sostituirsi nella detenzione o nel godimento di un bene contro la volontà manifesta o presunta dello spogliato o di arrecare al possessore molestia nell'esercizio del relativo potere di fatto. Ne consegue che ogni ulteriore questione riguardante la legittimità del possesso e/o della condotta di spoglio o di molestia, nonchè la sua rispondenza ad un valido titolo, è estranea al presente giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà dominicali possono venire in rilievo solo ad colorandam possessionem; allo stesso modo, ai fini che qui interessano sono del tutto irrilevanti la frequenza e le modalità di esercizio del potere sulla cosa (Cass. Civ., sez. II, 15.5.1998, n. 4908).
In altri termini le azioni di spoglio e di manutenzione sono poste esclusivamente a presidio del possesso in quanto tale, avendo lo scopo tipico di ripristinare lo stato di fatto preesistente e di far cessare il perpetrato spoglio della cosa arrecato al possessore o la molestia nell'esercizio del potere di fatto di quest'ultimo.
4 Non è inopportuno ricordare, ancora, che nella fase cautelare, caratterizzata dalla sommarietà della cognizione, il giudice deve limitarsi a verificare l'esistenza di un principio di prova in ordine alla sussistenza in capo alla parte ricorrente della situazione sostanziale vantata e del pregiudizio lamentato. Il livello probatorio richiesto in tale fase, pertanto, non è quello rigoroso del procedimento ordinario, risultando bastevole che dal ricorrente (o dal resistente, qualora sia onerato della prova) siano addotte circostanze sulle quali si fondi l'apparenza del proprio buon diritto e che facciano ritenere probabile l'esito del giudizio di merito, giustificando un provvedimento anticipatorio della decisione finale.
Da ultimo, va ricordato che colui che invoca giudizialmente la tutela possessoria e colui che a tale tutela si oppone sono tenuti, nelle rispettive posizioni, a fornire preliminarmente la prova dell'esistenza o dell'inesistenza, al momento dello spoglio e/o della molestia, di un concreto potere di fatto tutelabile, ossia di atti materiali integranti la situazione di fatto di cui si chiede il ripristino.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio giudicante che l'ordinanza emessa dal giudice di prime cure non possa essere condivisa e debba essere integralmente revocata, non avendo essa affrontato la questione - in realtà, l'unica questione - rilevante a fini decisori nella sede adita, ovvero la tutelabilità in sede possessoria, e in particolare di turbativa del possesso, del c.d. “decoro architettonico”.
Invero, nell'ordinanza reclamata si prende spunto dalla manifestata opposizione del ai lavori intrapresi dalla si passa poi a valutare la legittimità dei CP_1 Pt_1
medesimi interventi sotto il profilo civilistico e regolamentare, si giunge alla diagnosi di pregiudizio al decoro architettonico del complesso condominiale e si perviene, infine, alla conclusione che
“sussistono i presupposti dell'azione possessoria, in quanto la signora ha agito nelle piena Pt_1 consapevolezza della contrarietà del ” (v. ordinanza reclamata). CP_1
Sorprendentemente alcun cenno risulta dedicato ai requisiti, oggettivi e soggettivi, dell'azione cautelare possessoria introdotta, ovvero alla sussistenza di una situazione possessoria tutelabile, al compimento di un'azione definibile giuridicamente come turbativa del possesso, e all'esistenza, in capo alla resistente, dell'animus vexandi.
Orbene, analizzando la questione oggetto del presente giudizio con la sola lente di natura possessoria, ritiene il Collegio che occorra prendere le mosse dalla circostanza che, nel caso di specie, si sia in presenza non del classico condominio di edifici (nel qual caso, secondo un risalente orientamento giurisprudenziale, avrebbe potuto acquisire rilievo l'aspetto estetico dell'unico stabile), bensì di un ampio complesso immobiliare costituito da numerose villette autonome che, benchè tra loro simili e astrattamente recanti i medesimi criteri costruttivi, risultano essere comunque tra loro ben distinte, cioè in concreto non identiche.
5 Ciò precisato, va stigmatizzato come sia nella fase cautelare di primo grado sia in sede di reclamo, siano state poste all'attenzione del tribunale questioni (regolarità urbanistica ed edilizia degli interventi edilizi, conformità paesaggistica, approvazione condominiale, rispetto delle disposizioni codistiche a tutela del decorso architettonico, ecc.) che trovano il proprio terreno di elezioni in ambienti processuali differenti da quello in concreto adito.
In particolare, accanto ed oltre la difficile identificazione nel caso di specie del corpus possessionis ovvero della relazione materiale sussistente tra il soggetto (Condominio) e il bene
(decoro architettonico), e dunque la difficile individuazione di condotte di possesso del decoro medesimo, non risulta dedotta né tanto meno dimostrata alcuna condotta posta in essere dalla resistente (odierna reclamante) che, in concreto, abbia determinato la materiale Pt_1
compromissione di spazi comuni e/o l'esistenza di effettivi elementi esterni di disturbo pregiudicanti il potere di fatto esercitato dal Condominio (o eventualmente dai singoli ulteriori condomini).
Dal che consegue che, secondo il Collegio giudicante, in un'ottica spiccatamente ed esclusivamente possessoria, la modifica di cui il ricorrente si duole, quand'anche CP_1 concretizzantesi nella lesione del “decoro architettonico” cioè della estetica del complesso residenziale, non determini alcun concreto nocumento al pieno godimento né di parti comuni del comprensorio, né di singole abitazioni facenti capo ad altri condomini, unica situazione
(quest'ultima) effettivamente tutelabile in questa sede.
L'eventuale personale (del non gradimento estetico dei lavori intrapresi, CP_1
proseguiti e realizzati dalla così come l'addotta ritenuta violazione di norme Pt_1
regolamentari e codicistiche da parte di quest'ultima nell'esecuzione dei ridetti lavori, non costituiscono idonee e sufficienti ragioni per l'accoglimento della introdotta azione possessoria, trovando esse il proprio specifico terreno di elezione o (fino a quanto i lavori erano in corso) in una più calibrata azione di denuncia di nuova opera ex art. 1171 c.c. o (anche all'esito della conclusione degli stessi), in ogni caso, in una più indicata azione petitoria.
Di qui la radicale superfluità dell'accertamento tecnico, espressamente richiesto dal ricorrente nelle relative istanze istruttorie, poi (sorprendentemente) ammesso dal CP_1
giudice all'epoca procedente e, quindi, eseguito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione) per il doppio grado del giudizio per lo scaglione “Indeterminabile - complessità bassa”.
Parimenti, le spese di CTU devono essere addossate definitivamente alla parte ricorrente, odierna reclamata.
6
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ACCOGLIE il reclamo proposto da e, per l'effetto, Parte_1
2) REVOCA l'ordinanza del 3/9/2024 emessa dal tribunale in composizione monocratica;
3) RIGETTA la domanda ex art. 1170 c.c. proposta dal Parte_2
[...]
4) CONDANNA il al rimborso, in favore di Parte_2
, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in Parte_1 complessivi € 5.213,00 e, per la presente fase di reclamo, in complessivi € 3.228,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 13/2/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Claudio Cozzella
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n.. 1341/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Claudio Cozzella Presidente relatore
Dr. Ugo Iannini Giudice
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 13/2/2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto al n. 1341 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. RAGNEDDA GIAN Parte_1 C.F._1
COMITA
-reclamante-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. LEI ANTONIO Controparte_1 P.IVA_1
MARIA
-reclamato-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 19/9/2024 ha proposto reclamo avverso Parte_1
l'ordinanza ex artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c. del 3.9.2024 da questo Tribunale con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal così ha disposto: “ordina Controparte_1 alla signora l'esecuzione dei lavori sul proprio immobili idonei per il ripristino dello Parte_1 status quo ante dell'edificio, così come indicate dalla Ctu nelle proprie conclusioni (pg. 27 e seg.),
1 il tutto a cura e spese della predetta (…)”.
A sostegno del gravame ha, tra l'altro, dedotto:
l'inammissibilità del ricorso possessorio ex art. 1170 c.c. in quanto tardivo, per essere stato proposto oltre il termine perentorio annuale;
la regolarità, sia sotto il profilo edilizio-urbanistico sia sotto il profilo paesaggistico, degli interventi edilizi eseguiti;
l'approvazione da parte del con nota del 16/5/2017, del progetto edilizio della CP_1
con esclusione di parte della soletta di copertura;
Pt_1
l'errata interpretazione degli esiti delle CTU da parte del giudice di prime cure.
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia:
- riformare l'ordinanza del 03.09.2024, comunicata in data 04.09.2024, pronunciata nel procedimento n. 2095/2017 R.G., Tribunale Civile di Tempio Pausania, Dott.ssa Cecilia Marino, perché erronea, ingiusta ed illogica per tutte le ragioni di cui alla parte espositiva del presente reclamo, e per l'effetto dichiarare inammissibile e comunque respingere il ricorso avverso;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Si è costituito in giudizio il contestando quando ex Controparte_1
adverso sostenuto e concluso e chiedendo il rigetto del gravame, con conferma dell'ordinanza di prime cure, mediante precisazione delle seguenti conclusioni:
“voglia, ai sensi degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, confermare l'ordinanza in data 3 settembre 2024, pronunciata nel procedimento n.
2095/2017 R.G. e, per l'effetto, ordinare alla signora l'esecuzione dei lavori sul Parte_1
proprio immobile idonei per il ripristino dello status quo ante dell'edificio, così come indicati dal
c.t.u. nelle proprie conclusioni (pag. 27 e ss.), il tutto a cura e spese della predetta. Con vittoria di spese, diritto ed onorari di causa”.
All'udienza del 13/2/2025 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi e hanno chiesto l'accoglimento delle spiegate conclusioni.
***
Ritiene il Collegio che il reclamo sia fondato per i motivi appresso indicati, con conseguente revoca integrale dell'ordinanza del 3/9/2024 del tribunale in composizione monocratica e rigetto della domanda possessoria formulata dal . Controparte_1
Il convincimento raggiunto dal Collegio giudicante si fonda sulle seguenti brevi considerazioni.
Occorre mettere nel dovuto rilievo il thema decidendum del presente reclamo e, prima
2 ancora, del giudizio cautelare di primo grado.
Il CONDOMINIO LA SORGENTE ha proposto ricorso ex art. 703 c.p.c. e 1170 c.c. formulando le seguente domande principale: “- ordinare alla signora con decreto Parte_1 emesso inaudita altera parte, l'immediata demolizione e rimozione delle opere dalla medesima realizzate lesive del decoro architettonico, nonché l'esecuzione di ogni lavoro che si rendesse necessario per il ripristino dello status quo ante, il tutto a cura e spese della predetta resistente;
- in subordine, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti e termine per la notifica del ricorso e pedissequo decreto, ordinare alla signora l'immediata demolizione e Parte_1
rimozione delle opere dalla medesima realizzate lesive del decoro architettonico, nonché
l'esecuzione di ogni lavoro che si rendesse necessario per il ripristino dello status quo ante, il tutto
a cura e spese della predetta resistente;
- con espressa riserva di domandare nell'eventuale prosecuzione nel giudizio di merito, il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal CP_1
ricorrente a causa del pregiudizio arrecato al decoro architettonico;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
A sostegno del predetto ricorso, per quanto in questa sede di rilievo, il ha CP_1
dedotto che i lavori avviati e, nonostante la manifestata opposizione del , proseguiti CP_1
dalla risultavano violativi dell'art. 9 del Regolamento di Condominio - che, al comma Pt_1
7, vieta ai condomini di “eseguire opere isolate di manutenzione straordinaria agli infissi di proprietà esclusiva, delle facciate, se contrarie al decoro del complesso e, al comma CP_2
10, vieta, altresì, di “Intraprendere alcuna opera che modifichi l'architettura, l'estetica e la simmetria dei fabbricati” - in quanto non era stata eseguita la demolizione di metà della soletta di copertura del patio né era stato eliminato lo sbancamento per la formazione del posto auto.
Sulla scorta di ciò, il ricorrente ha rappresentato che “è palese che le opere realizzate dalla signora hanno recato un grave pregiudizio al decoro architettonico del complesso Pt_1
condominiale e sono illegittime in quanto poste in essere in violazione sia delle norme civilistiche che del regolamento condominiale;
si rende, pertanto, necessario ricorrere all'intestato Tribunale al fine di ottenere un provvedimento che ordini l'immediata cessazione delle turbative al compossesso da parte degli altri condomini ed il ripristino della situazione preesistente”; che “il decoro architettonico rappresenta, per costante giurisprudenza, un “bene comune” , un valore immanente all'esistenza stessa del complesso condominiale che si misura in relazione alle caratteristiche peculiari del predetto, il quale ha una propria ed unica dignità estetica. Invero, per decoro architettonico "deve intendersi l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità" (Cass. 851 del 2007) e anche solo il mancato rispetto dello “stile” del
3 fabbricato condominiale comporta di per sé un'alterazione peggiorativa dell'aspetto architettonico complessivo e quindi non consentita (Cass. n. 2189 del 1981- Cass. n. 8830 del 2008)”; che
“L'alterazione del decoro architettonico crea “un pregiudizio economico” che comporta un deprezzamento sia dell'intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese (Cass. 2003 n. 12343-
Cass. 25.1.2010 n. 1286 – Cass. n. 12582/2015)”; che “Il decoro architettonico è tutelato dal codice civile agli artt. 1120 e 1122, che vietano espressamente le innovazioni e le opere che rechino pregiudizio o alterino il decoro architettonico dell'edifico; esso, inoltre, può essere tutelato anche da apposite norme inserite nei regolamenti condominiali che possono darne una definizione più rigorosa rispetto alle previsioni codicistiche estendendo il divieto di immutazione sino ad imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica ed all'aspetto generale dell'edificio, quali esistenti nel momento della sua costruzione”; che “il regolamento condominiale contiene specifiche norme a tutela del decoro architettonico (art. 9 e 13)”.
Sulla scorta di quanto testè riportato e delle conclusioni formulate dal ricorrente in primo grado, non sussiste dubbio alcuno che l'azione introdotta dal sia Controparte_1
qualificabile come azione di natura possessoria, sub specie di azione di manutenzione del possesso ex art. 1170 c.p.c..
Ne consegue che, in relazione a tale specifico e delimitato thema decidendum, il Giudice di prime cure era, e questo Collegio è chiamato a pronunciarsi.
Orbene, nel delineato quadro, non è inopportuno ricordare che l'Autorità giudiziaria è chiamata esclusivamente a verificare l'esistenza dei requisiti legittimanti l'accoglimento della domanda possessoria, che, ai sensi degli artt. 1168 ss. c.c., sono costituiti, sotto il profilo oggettivo, dall'esistenza di un possesso tutelabile e da un fatto configurabile come spoglio o molestia del possesso;
e, sotto il profilo soggettivo, dall'animus spoliandi o vexandi, cioè dalla consapevolezza di sostituirsi nella detenzione o nel godimento di un bene contro la volontà manifesta o presunta dello spogliato o di arrecare al possessore molestia nell'esercizio del relativo potere di fatto. Ne consegue che ogni ulteriore questione riguardante la legittimità del possesso e/o della condotta di spoglio o di molestia, nonchè la sua rispondenza ad un valido titolo, è estranea al presente giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà dominicali possono venire in rilievo solo ad colorandam possessionem; allo stesso modo, ai fini che qui interessano sono del tutto irrilevanti la frequenza e le modalità di esercizio del potere sulla cosa (Cass. Civ., sez. II, 15.5.1998, n. 4908).
In altri termini le azioni di spoglio e di manutenzione sono poste esclusivamente a presidio del possesso in quanto tale, avendo lo scopo tipico di ripristinare lo stato di fatto preesistente e di far cessare il perpetrato spoglio della cosa arrecato al possessore o la molestia nell'esercizio del potere di fatto di quest'ultimo.
4 Non è inopportuno ricordare, ancora, che nella fase cautelare, caratterizzata dalla sommarietà della cognizione, il giudice deve limitarsi a verificare l'esistenza di un principio di prova in ordine alla sussistenza in capo alla parte ricorrente della situazione sostanziale vantata e del pregiudizio lamentato. Il livello probatorio richiesto in tale fase, pertanto, non è quello rigoroso del procedimento ordinario, risultando bastevole che dal ricorrente (o dal resistente, qualora sia onerato della prova) siano addotte circostanze sulle quali si fondi l'apparenza del proprio buon diritto e che facciano ritenere probabile l'esito del giudizio di merito, giustificando un provvedimento anticipatorio della decisione finale.
Da ultimo, va ricordato che colui che invoca giudizialmente la tutela possessoria e colui che a tale tutela si oppone sono tenuti, nelle rispettive posizioni, a fornire preliminarmente la prova dell'esistenza o dell'inesistenza, al momento dello spoglio e/o della molestia, di un concreto potere di fatto tutelabile, ossia di atti materiali integranti la situazione di fatto di cui si chiede il ripristino.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio giudicante che l'ordinanza emessa dal giudice di prime cure non possa essere condivisa e debba essere integralmente revocata, non avendo essa affrontato la questione - in realtà, l'unica questione - rilevante a fini decisori nella sede adita, ovvero la tutelabilità in sede possessoria, e in particolare di turbativa del possesso, del c.d. “decoro architettonico”.
Invero, nell'ordinanza reclamata si prende spunto dalla manifestata opposizione del ai lavori intrapresi dalla si passa poi a valutare la legittimità dei CP_1 Pt_1
medesimi interventi sotto il profilo civilistico e regolamentare, si giunge alla diagnosi di pregiudizio al decoro architettonico del complesso condominiale e si perviene, infine, alla conclusione che
“sussistono i presupposti dell'azione possessoria, in quanto la signora ha agito nelle piena Pt_1 consapevolezza della contrarietà del ” (v. ordinanza reclamata). CP_1
Sorprendentemente alcun cenno risulta dedicato ai requisiti, oggettivi e soggettivi, dell'azione cautelare possessoria introdotta, ovvero alla sussistenza di una situazione possessoria tutelabile, al compimento di un'azione definibile giuridicamente come turbativa del possesso, e all'esistenza, in capo alla resistente, dell'animus vexandi.
Orbene, analizzando la questione oggetto del presente giudizio con la sola lente di natura possessoria, ritiene il Collegio che occorra prendere le mosse dalla circostanza che, nel caso di specie, si sia in presenza non del classico condominio di edifici (nel qual caso, secondo un risalente orientamento giurisprudenziale, avrebbe potuto acquisire rilievo l'aspetto estetico dell'unico stabile), bensì di un ampio complesso immobiliare costituito da numerose villette autonome che, benchè tra loro simili e astrattamente recanti i medesimi criteri costruttivi, risultano essere comunque tra loro ben distinte, cioè in concreto non identiche.
5 Ciò precisato, va stigmatizzato come sia nella fase cautelare di primo grado sia in sede di reclamo, siano state poste all'attenzione del tribunale questioni (regolarità urbanistica ed edilizia degli interventi edilizi, conformità paesaggistica, approvazione condominiale, rispetto delle disposizioni codistiche a tutela del decorso architettonico, ecc.) che trovano il proprio terreno di elezioni in ambienti processuali differenti da quello in concreto adito.
In particolare, accanto ed oltre la difficile identificazione nel caso di specie del corpus possessionis ovvero della relazione materiale sussistente tra il soggetto (Condominio) e il bene
(decoro architettonico), e dunque la difficile individuazione di condotte di possesso del decoro medesimo, non risulta dedotta né tanto meno dimostrata alcuna condotta posta in essere dalla resistente (odierna reclamante) che, in concreto, abbia determinato la materiale Pt_1
compromissione di spazi comuni e/o l'esistenza di effettivi elementi esterni di disturbo pregiudicanti il potere di fatto esercitato dal Condominio (o eventualmente dai singoli ulteriori condomini).
Dal che consegue che, secondo il Collegio giudicante, in un'ottica spiccatamente ed esclusivamente possessoria, la modifica di cui il ricorrente si duole, quand'anche CP_1 concretizzantesi nella lesione del “decoro architettonico” cioè della estetica del complesso residenziale, non determini alcun concreto nocumento al pieno godimento né di parti comuni del comprensorio, né di singole abitazioni facenti capo ad altri condomini, unica situazione
(quest'ultima) effettivamente tutelabile in questa sede.
L'eventuale personale (del non gradimento estetico dei lavori intrapresi, CP_1
proseguiti e realizzati dalla così come l'addotta ritenuta violazione di norme Pt_1
regolamentari e codicistiche da parte di quest'ultima nell'esecuzione dei ridetti lavori, non costituiscono idonee e sufficienti ragioni per l'accoglimento della introdotta azione possessoria, trovando esse il proprio specifico terreno di elezione o (fino a quanto i lavori erano in corso) in una più calibrata azione di denuncia di nuova opera ex art. 1171 c.c. o (anche all'esito della conclusione degli stessi), in ogni caso, in una più indicata azione petitoria.
Di qui la radicale superfluità dell'accertamento tecnico, espressamente richiesto dal ricorrente nelle relative istanze istruttorie, poi (sorprendentemente) ammesso dal CP_1
giudice all'epoca procedente e, quindi, eseguito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione) per il doppio grado del giudizio per lo scaglione “Indeterminabile - complessità bassa”.
Parimenti, le spese di CTU devono essere addossate definitivamente alla parte ricorrente, odierna reclamata.
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P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ACCOGLIE il reclamo proposto da e, per l'effetto, Parte_1
2) REVOCA l'ordinanza del 3/9/2024 emessa dal tribunale in composizione monocratica;
3) RIGETTA la domanda ex art. 1170 c.c. proposta dal Parte_2
[...]
4) CONDANNA il al rimborso, in favore di Parte_2
, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in Parte_1 complessivi € 5.213,00 e, per la presente fase di reclamo, in complessivi € 3.228,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 13/2/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Claudio Cozzella
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