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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 127 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A sia in proprio che nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della "MILLENNIUM S.N.C. DI NA PA GIOVANNI”, rappresentato e difeso dagli Avvocati LENTINI FEDERICO e MAGRO RICCARDO
- Appellante - C O N T R O
Controparte_1
–
[...] Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
PA
- Appellato - All'udienza del 6.02.2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 840/2022 emessa il 27.10.2022 il Tribunale di Agrigento ha respinto l'opposizione proposta da sia in proprio che Parte_1 nella qualità di legale rappresentante della "Millennium s.n.c. di AI Pt_1
, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 19/0459 notificata il 26.11.2019 con
[...] cui la DTL di Agrigento gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 6.000,00 a titolo di sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 primo periodo del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12 conv. in Legge n. 73/2002 e s.m.i., come sostituito dall'art. 22, comma 1 D.Lgs 151/15 per avere irregolarmente impiegato le lavoratrici e la prima dal Persona_1 Persona_2
1 2.06.2018 sino al 20.06.2018 e la seconda per due giorni prima della formale assunzione, avvenuta il 20.06.2018; preliminarmente disattesa l'eccezione di mancata notifica del verbale di accertamento (in virtù della documentazione prodotta dall'amministrazione, costituitasi mediante proprio funzionario), a fondamento della decisione il primo giudice poneva gli esiti dell'accertamento ispettivo svolto dall' Territoriale del lavoro , compendiati CP_2 CP_2 dall'audizione delle due lavoratrici e dall'acquisizione di scritture non ufficiali (ma non contestate dal ricorrente) attestanti la presenza della al lavoro sin dal 2 R_ giugno 2018. Avverso tale sentenza ha proposto appello il in proprio e nella Pt_1 spiegata qualità, lamentando:
- in primo luogo, l'omesso rilievo, da parte del primo giudice, della nullità della costituzione dell'amministrazione resistente, in quanto effettuata con una memoria in formato pdf, priva di sottoscrizione digitale, nonché depositata in cancelleria, unitamente agli allegati, irritualmente mediante pec;
circostanza, questa, da cui conseguirebbe l'inutilizzabilità della produzione di controparte;
- in secondo luogo, e nel merito, l'errata valutazione del compendio istruttorio, peraltro erroneamente non integrato mediante la prova per testi chiesta in ricorso, non ammessa dal Tribunale;
infatti, deduce, in modo del tutto contraddittorio il Tribunale avrebbe, da una parte, valorizzato la dichiarazione della
, sebbene contrastante con la documentazione amministrativa del _2 rapporto, rivelante la comunicazione dell'assunzione in data 19.06.2018, Pt_2 mentre dall'altra, avrebbe dato credito, anziché alla dichiarazione resa agli ispettori da “a documenti informali (registri presenze), non firmati dal datore di Persona_1 lavoro, la cui provenienza non è neanche specificata, acquisiti in sede di indagine e mai mostrati al datore di lavoro, né mai allegati al verbale di accertamento, da cui pretende di desumere che la sarebbe in servizio dal 2 giugno 2018”. R_
Ha resistito al gravame l'
[...]
. Controparte_3
All'udienza del 6.02.2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI L'appello è infondato. Con riguardo al primo motivo, deve osservarsi che il modello processuale di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 previsto per le opposizioni ad ordinanza ingiunzione, pur prevedendo l'applicazione del rito speciale del processo del lavoro, se ne discosta quanto ad alcuni aspetti ed, in particolare, quanto alle modalità di
2 acquisizione della documentazione posta dall'autorità amministrativa a fondamento del titolo opposto, il cui deposito viene disposto dal giudice con il decreto di cui all'art. 415 c.p.c, con il quale “ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione”.
Trattasi, dunque, di adempimento che prescinde dalla costituzione dell'amministrazione, che può avvenire anche tardivamente o difettare del tutto. In merito, è stato in particolare affermato che “Nel procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo, non prevede particolari sanzioni processuali per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, sicché l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione fissato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare” (v. Cass. n. 31108 del 02/11/2021; n. 26362 del 20/12/2016). Inoltre, in siffatto modello processuale, l'utilizzo da parte della amministrazione del sistema PEC per l'inoltro degli atti relativi alla costituzione in giudizio o della documentazione chiesta ex art. 6 D. Lgs. n. 150/2011 può reputarsi consentito, trattandosi di una delle ipotesi speciali (insieme al giudizio di cassazione ed a quello tributario) che derogano al principio generale in base al quale è da considerarsi irrituale un deposito non cartaceo dell'atto, in quanto non previsto dalla legge (Cass. n. 1027 del 17 gennaio 2017; Sez. U., n.5160 del 4 marzo 2009;
n. 14281 del 2023). Ne consegue l'ammissibilità della costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente, perfezionatasi mediante invio per PEC di una memoria difensiva in formato pdf, il cui originale analogico era stato sottoscritto manualmente dal funzionario incaricato della difesa (con sottoscrizione di cui non si contesta né l'autenticità né la riferibilità al predetto funzionario) ed, in ogni caso, la piena utilizzabilità di tutta la produzione così recapitata al giudice di prime cure. Con riguardo al secondo motivo, va pienamente condivisa la valutazione di assoluta attendibilità delle dichiarazioni rese agli ispettori dalla dipendente _2
(all. 6 produzione appellato); la stessa, in modo del tutto chiaro ed inequivoco, ebbe infatti a dichiarare, in aggiunta alle risposte alle domande predisposte nel modulo di raccolta delle sue dichiarazioni: “Preciso che ho cominciato a lavorare tre giorni fa, il 18.06.2018, ma solo ieri sono stata regolarizzata. I primi giorni erano di prova”;
3 affermazione, questa, che non lascia adito a dubbi o fraintendimenti circa l'effettivo inizio della sua attività di lavoro, in ragione della quale (e non invece per i motivi addotti dall'opponente) la stessa aveva iniziato a recarsi sul posto di lavoro sin dal 18.06.2018 e, dunque, due giorni prima della formale assunzione, dichiarata nella comunicazione (inoltrata il 19.06.2020) come avvenuta il 20.06.2018. Pt_2
Quanto alla diversa valutazione circa l'attendibilità della teste – la R_ quale ebbe a riferire di aver iniziato a lavorare lo stesso giorno della sua formale assunzione - deve invece osservarsi che essa appare ampiamente giustificata dal rilevato contrasto con il registro delle presenze del mese di giugno 2018, in atti;
tale documentazione, come emerge dal verbale unico di accertamento e notificazione del 16.10.2018, è stata acquisita dagli ispettori “al momento dell'accesso ispettivo del 21.06.2018”; affermazione, questa, sorretta da fede privilegiata, che invero non è neppure stata contestata dall'opponente il quale si è limitato ad eccepire la sussistenza di presunti vizi di forma di detta documentazione;
in realtà, trattandosi di una documentazione del tutto informale, ai fini della sua attendibilità non si richiede alcuna sottoscrizione da parte del datore di lavoro, apparendo sufficiente che la stessa, come dichiarato dagli ispettori, sia stata acquisita dal datore di lavoro al momento dell'ispezione presso la sede dell'impresa, ciò bastando a ritenerla ad essa riferibile;
né, si aggiunga, è stato eccepito alcunché circa l'avvenuta registrazione, su detti fogli, della presenza al lavoro della sin dal 2.06.2018, R_ corredata dalla sua firma e dall'indicazione degli orari dalla stessa osservati. Non potendosi che dare credito a tali annotazioni, inequivoche nel loro contenuto, va, pertanto, ritenuta non veritiera la dichiarazione resa della stessa lavoratrice agli ispettori;
trattasi, infatti, di elemento probatorio liberamente apprezzabile, anche sotto il profilo della sua attendibilità, alla luce dell'intero compendio istruttorio acquisito;
la valutazione delle risultanze istruttorie, infatti, involge “apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva” (ex multis Cass. n. 13910/2001 e succ. conf.). Il compendio probatorio sopra esaminato appare di tale chiarezza ed esaustività da rendere superfluo ogni approfondimento istruttorio. Pertanto l'appello va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 840/2022 emessa il 27.10.2022 dal Tribunale di Agrigento e condanna
4 l'appellante a rifondere all'amministrazione appellata le spese processuali che liquida per compensi in € 1.984,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 6/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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