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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/10/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 427/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BIANCO SILVIA, la quale lo
[...] rappresenta e difende in virtù di procura in atti, e , elettivamente domiciliata Parte_2 presso lo studio dell'avv. REA RAFFAELE, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 21.02.2025, le parti avanzavano al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni di divorzio disposte con sentenza di divorzio pronunciata da codesto Tribunale. A sostegno della domanda deducevano un mutamento delle circostanze di fatto oggetto della sentenza di divorzio atteso che il figlio era Persona_1 divenuto autosufficiente economicamente.
All'udienza cartolare del 10.10.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso che di seguito si trascrivono:
a) Azzerare l'assegno di mantenimento di importo pari ad euro 310,00 disposto a carico del padre in favore del figlio attualmente autosufficiente economicamente;
Persona_1
b) Far decorrere l'azzeramento dal mese di aprile 2025;
c) Onerare il sig. a versare la somma totale di euro 620,00 pari al Parte_1 mantenimento dei mesi di Febbraio e Marzo (euro 310,00 mensili) direttamente al figlio
mediante bonifico su PostePay intestata allo stesso da effettuarsi entro il girono 5 di Per_1
1 ogni mese;
d) onerare il sig. , qualora il figlio , attualmente alle dipendenze Parte_1 Per_1 dell'esercito italiano con contratto a tempo determinato con scadenza prevista al 23.09.2027, non venisse confermato a tempo indeterminato, né abbia altre prospettive lavorative immediate ,alla corresponsione della somma di € 310,00 mensili direttamente in favore del figlio per la durata di cinque mesi mediante bonifico su PostePay intestata allo stesso Per_1 al solo fine di consentirgli di reperire un nuovo lavoro;
e) di aver già regolamentato i loro rapporti matrimoniali e di non aver altro da pretendere l'uno dall'altro.
Il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento, essendo gli accordi alla base della decisione non contrari a norme imperative.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 10.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BIANCO SILVIA, la quale lo
[...] rappresenta e difende in virtù di procura in atti, e , elettivamente domiciliata Parte_2 presso lo studio dell'avv. REA RAFFAELE, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 21.02.2025, le parti avanzavano al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni di divorzio disposte con sentenza di divorzio pronunciata da codesto Tribunale. A sostegno della domanda deducevano un mutamento delle circostanze di fatto oggetto della sentenza di divorzio atteso che il figlio era Persona_1 divenuto autosufficiente economicamente.
All'udienza cartolare del 10.10.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso che di seguito si trascrivono:
a) Azzerare l'assegno di mantenimento di importo pari ad euro 310,00 disposto a carico del padre in favore del figlio attualmente autosufficiente economicamente;
Persona_1
b) Far decorrere l'azzeramento dal mese di aprile 2025;
c) Onerare il sig. a versare la somma totale di euro 620,00 pari al Parte_1 mantenimento dei mesi di Febbraio e Marzo (euro 310,00 mensili) direttamente al figlio
mediante bonifico su PostePay intestata allo stesso da effettuarsi entro il girono 5 di Per_1
1 ogni mese;
d) onerare il sig. , qualora il figlio , attualmente alle dipendenze Parte_1 Per_1 dell'esercito italiano con contratto a tempo determinato con scadenza prevista al 23.09.2027, non venisse confermato a tempo indeterminato, né abbia altre prospettive lavorative immediate ,alla corresponsione della somma di € 310,00 mensili direttamente in favore del figlio per la durata di cinque mesi mediante bonifico su PostePay intestata allo stesso Per_1 al solo fine di consentirgli di reperire un nuovo lavoro;
e) di aver già regolamentato i loro rapporti matrimoniali e di non aver altro da pretendere l'uno dall'altro.
Il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento, essendo gli accordi alla base della decisione non contrari a norme imperative.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 10.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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