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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2609 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.8502/2023 R.G.L. promossa
D A
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
, Parte_14 Parte_15
(avv. RIZZO MARCELLO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
- resistente contumace -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 03/06/2025, per la quale si dà atto che le parti ricorrenti hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna il , in persona del pro tempore, all'emissione Controparte_1 CP_2 della “carta docenti” in favore di: e all'assegnazione sulla medesima della Parte_1 somma di € 1.500,00 per gli 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, oltre interessi maturati dal Pt_16 diritto all'accredito sino al saldo;
e all'assegnazione sulla medesima della Parte_2 somma di € 1.500,00 per gli 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi maturati dal Pt_16 diritto all'accredito sino al saldo;
e all'assegnazione sulla medesima della Parte_3 somma di € 500,00 per l'a. s. 2022/2023, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
e all'assegnazione sulla medesima della somma di € 500,00 per l'a. s. Parte_4
2022/2023, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
e Parte_5 all'assegnazione sulla medesima della somma di € 500,00 per l'a. s. 2022/2023, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
e all'assegnazione sulla medesima Parte_6 della somma di € 1.500,00 per gli 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi maturati
Pt_16 dal diritto all'accredito sino al saldo;
e all'assegnazione sulla medesima della Parte_7 somma di € 2.000,00 per gli 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 oltre interessi
Pt_16 maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
e all'assegnazione sulla Parte_8 medesima della somma di € 1.500,00 per gli 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi
Pt_16 maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
e Parte_9 all'assegnazione sulla medesima della somma di € 3.500,00 per gli 2016/2017, 2017/2018,
Pt_16
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
e all'assegnazione sulla medesima della somma Parte_10 di € 1.500,00 per gli 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi maturati dal diritto Pt_16 all'accredito sino al saldo rigettando la richiesta relativa all'anno scolastico 2019/2020; Parte_11
e all'assegnazione sulla medesima della somma di € 1.000,00 per gli 2021/2022 e
[...] Pt_16
2022/2023, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
e Parte_12 all'assegnazione sulla medesima della somma di € 1.500,00 per gli 2020/2021, 2021/2022 e Pt_16
2022/2023, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
e Parte_13 all'assegnazione sulla medesima della somma di € 1.000,00 per gli 2018/2019 e 2019/2020, oltre Pt_16 interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
e all'assegnazione Parte_14 sulla medesima della somma di € 2.500,00 per gli 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Pt_16
2021/2022 e 2022/2023 oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
[...]
e all'assegnazione sulla medesima della somma di € 3.000,00 per gli 2016/2017, Pt_15 Pt_16
2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo.
- condanna il , in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_1 CP_2 delle spese processuali in favore dei ricorrenti che liquida in € 2.108,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Rizzo Marcello.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/07/2023, i ricorrenti in epigrafe deducevano di aver prestato servizio
- in ragione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione agli anni scolastici analiticamente indicati – quali supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche e che per i suddetti anni non era stata loro riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad €
500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola”
– D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come loro;
lamentavano che tale disciplina era illegittima per contrarietà alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato della Direttiva 1999/70/CE. In conseguenza di ciò chiedevano che il Tribunale riconoscesse loro il diritto a ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 annui, e condannasse il ad operarne il relativo pagamento oltre alla condanna alle spese Controparte_1 di lite;
con atto di intervento volontario del 14.6.2024 si costituiva titolare della Parte_15 medesima posizione giuridica dei ricorrenti.
Il convenuto, benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio e pertanto se ne CP_1 dichiara la contumacia.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno depositato le relative note per l'udienza del 03/06/2025 e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Deve richiamarsi la pronuncia n. 29961 del 27.10.2023 con la quale le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto: ''1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai CP_1 docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma
36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per
l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Applicati i superiori principi alla fattispecie in esame ed adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore dei ricorrenti per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso. Non può trovare accoglimento la domanda di finalizzata al riconoscimento della carta del docente Parte_10 per l'anno scolastico per l'a.s. 2019/2020, rammentando che la Suprema Corte è intervenuta a riguardo rappresentando la correttezza, nonché l'equità del riconoscimento dello strumento della carta del docente - che, come sottolineato dagli stessi giudici di legittimità, si sostanzia in un bonus annuale per
“anno scolastico” – sia alla supplenza annuale (ovvero alla supplenza fino al 31 agosto), sia alla supplenza sino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno), trattandosi di tipologie di supplenza che presuppongono una prestazione lavorativa comparabile a quella resa dal lavoratore a tempo indeterminato;
più esattamente, i Giudici di legittimità hanno puntualizzato che, in ragione del collegamento temporale esistente tra la carta del docente e la didattica “annuale”, appare ingiustificata la limitazione del beneficio ai soli insegnanti di ruolo, con esclusione dei docenti a tempo determinato, i quali, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico e temporale, espletano una prestazione lavorativa comparabile a quella svolta dai docenti di ruolo. Tenuto conto che le supplenze annuali e quelle sino al termine delle attività didattiche si attribuiscono sui “posti di insegnamento che risultano effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre” (cfr. art. 4 della legge n. 124/1999) ed implicano, quindi, una durata minima di 180 giorni - non può non ritenersi che, per le supplenze di durata inferiore a 180 giorni, difetti, al fine del riconoscimento dello strumento della carta del docente, il requisito dell'annualità della supplenza, da intendersi come annualità didattica. Aggiungasi che, valorizzando i chiarimenti offerti dalla Suprema Corte di Cassazione con la recente pronuncia dell'ottobre del 2023, il riconoscimento della carta del docente non può che risultare precluso ogniqualvolta difetti, in ragione della tipologia della supplenza svolta, un collegamento ricavabile ex ante con la didattica annuale.
Tanto premesso, non può trovare accoglimento la domanda formulata da per l'a.s. Parte_10
2019/2020, in quanto dalla disamina della documentazione allegata al ricorso emerge che i contratti di supplenza breve relativi a tale anno scolastico hanno interessato un periodo di tempo inferiore a 180 gg, con la conseguenza che non si può affermare la comparabilità della prestazione lavorativa resa a quella dei docenti a tempo indeterminato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2024, come modificato dal
D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando la unicità delle questioni affrontate, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a 26.000,00), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione tenuto conto della limitata attività processuale svolta, disponendone la distrazione in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 03/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.8502/2023 R.G.L. promossa
D A
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
, Parte_14 Parte_15
(avv. RIZZO MARCELLO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
- resistente contumace -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 03/06/2025, per la quale si dà atto che le parti ricorrenti hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna il , in persona del pro tempore, all'emissione Controparte_1 CP_2 della “carta docenti” in favore di: e all'assegnazione sulla medesima della Parte_1 somma di € 1.500,00 per gli 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, oltre interessi maturati dal Pt_16 diritto all'accredito sino al saldo;
e all'assegnazione sulla medesima della Parte_2 somma di € 1.500,00 per gli 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi maturati dal Pt_16 diritto all'accredito sino al saldo;
e all'assegnazione sulla medesima della Parte_3 somma di € 500,00 per l'a. s. 2022/2023, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
e all'assegnazione sulla medesima della somma di € 500,00 per l'a. s. Parte_4
2022/2023, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
e Parte_5 all'assegnazione sulla medesima della somma di € 500,00 per l'a. s. 2022/2023, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
e all'assegnazione sulla medesima Parte_6 della somma di € 1.500,00 per gli 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi maturati
Pt_16 dal diritto all'accredito sino al saldo;
e all'assegnazione sulla medesima della Parte_7 somma di € 2.000,00 per gli 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 oltre interessi
Pt_16 maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
e all'assegnazione sulla Parte_8 medesima della somma di € 1.500,00 per gli 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi
Pt_16 maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
e Parte_9 all'assegnazione sulla medesima della somma di € 3.500,00 per gli 2016/2017, 2017/2018,
Pt_16
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
e all'assegnazione sulla medesima della somma Parte_10 di € 1.500,00 per gli 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi maturati dal diritto Pt_16 all'accredito sino al saldo rigettando la richiesta relativa all'anno scolastico 2019/2020; Parte_11
e all'assegnazione sulla medesima della somma di € 1.000,00 per gli 2021/2022 e
[...] Pt_16
2022/2023, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
e Parte_12 all'assegnazione sulla medesima della somma di € 1.500,00 per gli 2020/2021, 2021/2022 e Pt_16
2022/2023, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
e Parte_13 all'assegnazione sulla medesima della somma di € 1.000,00 per gli 2018/2019 e 2019/2020, oltre Pt_16 interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
e all'assegnazione Parte_14 sulla medesima della somma di € 2.500,00 per gli 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Pt_16
2021/2022 e 2022/2023 oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
[...]
e all'assegnazione sulla medesima della somma di € 3.000,00 per gli 2016/2017, Pt_15 Pt_16
2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo.
- condanna il , in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_1 CP_2 delle spese processuali in favore dei ricorrenti che liquida in € 2.108,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Rizzo Marcello.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/07/2023, i ricorrenti in epigrafe deducevano di aver prestato servizio
- in ragione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione agli anni scolastici analiticamente indicati – quali supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche e che per i suddetti anni non era stata loro riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad €
500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola”
– D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come loro;
lamentavano che tale disciplina era illegittima per contrarietà alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato della Direttiva 1999/70/CE. In conseguenza di ciò chiedevano che il Tribunale riconoscesse loro il diritto a ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 annui, e condannasse il ad operarne il relativo pagamento oltre alla condanna alle spese Controparte_1 di lite;
con atto di intervento volontario del 14.6.2024 si costituiva titolare della Parte_15 medesima posizione giuridica dei ricorrenti.
Il convenuto, benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio e pertanto se ne CP_1 dichiara la contumacia.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno depositato le relative note per l'udienza del 03/06/2025 e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Deve richiamarsi la pronuncia n. 29961 del 27.10.2023 con la quale le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto: ''1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai CP_1 docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma
36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per
l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Applicati i superiori principi alla fattispecie in esame ed adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore dei ricorrenti per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso. Non può trovare accoglimento la domanda di finalizzata al riconoscimento della carta del docente Parte_10 per l'anno scolastico per l'a.s. 2019/2020, rammentando che la Suprema Corte è intervenuta a riguardo rappresentando la correttezza, nonché l'equità del riconoscimento dello strumento della carta del docente - che, come sottolineato dagli stessi giudici di legittimità, si sostanzia in un bonus annuale per
“anno scolastico” – sia alla supplenza annuale (ovvero alla supplenza fino al 31 agosto), sia alla supplenza sino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno), trattandosi di tipologie di supplenza che presuppongono una prestazione lavorativa comparabile a quella resa dal lavoratore a tempo indeterminato;
più esattamente, i Giudici di legittimità hanno puntualizzato che, in ragione del collegamento temporale esistente tra la carta del docente e la didattica “annuale”, appare ingiustificata la limitazione del beneficio ai soli insegnanti di ruolo, con esclusione dei docenti a tempo determinato, i quali, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico e temporale, espletano una prestazione lavorativa comparabile a quella svolta dai docenti di ruolo. Tenuto conto che le supplenze annuali e quelle sino al termine delle attività didattiche si attribuiscono sui “posti di insegnamento che risultano effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre” (cfr. art. 4 della legge n. 124/1999) ed implicano, quindi, una durata minima di 180 giorni - non può non ritenersi che, per le supplenze di durata inferiore a 180 giorni, difetti, al fine del riconoscimento dello strumento della carta del docente, il requisito dell'annualità della supplenza, da intendersi come annualità didattica. Aggiungasi che, valorizzando i chiarimenti offerti dalla Suprema Corte di Cassazione con la recente pronuncia dell'ottobre del 2023, il riconoscimento della carta del docente non può che risultare precluso ogniqualvolta difetti, in ragione della tipologia della supplenza svolta, un collegamento ricavabile ex ante con la didattica annuale.
Tanto premesso, non può trovare accoglimento la domanda formulata da per l'a.s. Parte_10
2019/2020, in quanto dalla disamina della documentazione allegata al ricorso emerge che i contratti di supplenza breve relativi a tale anno scolastico hanno interessato un periodo di tempo inferiore a 180 gg, con la conseguenza che non si può affermare la comparabilità della prestazione lavorativa resa a quella dei docenti a tempo indeterminato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2024, come modificato dal
D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando la unicità delle questioni affrontate, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a 26.000,00), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione tenuto conto della limitata attività processuale svolta, disponendone la distrazione in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 03/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno