Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 16/06/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00453/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00245/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 245 del 2025, proposto da
TE AT, rappresentata e difesa dagli avvocati Giosuè Domenico Megna e Massimo AT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rizziconi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano De Feudis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Responsabile Area Tecnica del Comune di Rizziconi, non costituito in giudizio;
nei confronti
ER Egiziana, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire n. 8/ATU del 30.06.2014 ed irrogazione di sanzione amministrativa – prot. n. 3338 del 24.02.2025, limitatamente alla parte relativa all’irrogazione della sanzione pecuniaria di € 20.000,00, nei confronti della sig.ra AT TE, notificata in data 26.02.2025, nonché di ogni altro atto connesso a quello impugnato, collegato, preparatorio e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rizziconi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con il ricorso con domanda cautelare in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra AT TE ha impugnato l’atto prot. n. 3338 del 24.02.2025, notificato in data 26.02.2025, con cui il Comune di Rizziconi accertava l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire n. 8/ATU del 30.06.2014, irrogando contestualmente nei suoi confronti, nonché di quelli di altri coobbligati in solido, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00;
- a fondamento del gravame, circoscritto alla sola parte del provvedimento concernente l’irrogazione dell’anzidetta sanzione, la ricorrente deduce, con due distinte doglianze, il vizio di violazione di legge, in relazione, sotto un primo versante, al principio di irretroattività delle sanzioni amministrative, sul rilievo secondo cui l’omissione contestata sarebbe stata posta in essere prima dell’entrata in vigore del comma 4- bis del d.P.R. n. 380/2001 con cui tale sanzione è stata introdotta nell’ordinamento; e, sotto un distinto profilo, all’art. 7 della L. n. 689/1981, stante l’intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni;
- più in particolare, con la prima doglianza, richiamati i principi affermati dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 16/2023, la ricorrente lamenta che nella presente vicenda il Comune procedente non avrebbe potuto irrogarle la sanzione prevista dall’art. 31, co. 4- bis , d.P.R. n. 380/2001, non essendo stata essa ancora introdotta nell’ordinamento al momento del decorso del termine di 90 giorni concessole per adempiere all’ordinanza di demolizione n. 8 del 30.06.2014. Ed infatti tale ordinanza le era stata notificata il 28.07.2014, venendo perciò a scadere l’anzidetto termine in data 26.10.2014 ed essendo, invece, entrati in vigore i commi 4- bis , 4- ter e 4- quater dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 soltanto in data 12.11.2014, per effetto delle modifiche apportate con la legge n. 11 novembre 2014, n. 164 in sede di conversione del d.l. 12.09.2014, n. 133. Sicché quale conseguenza della sua omissione, protrattasi oltre il tempo assegnatole dall’Ente per demolire, ella avrebbe potuto rappresentarsi la sola perdita della titolarità del bene, ma non anche l’irrogazione della sanzione pecuniaria, essendo stata resa operativa soltanto con una legge posteriore;
Rilevato che il Comune di Rizziconi si è costituito ritualmente in resistenza chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare, tenuto conto, quanto alla prima doglianza, del carattere permanente dell’illecito omissivo sanzionato dal legislatore con il co. 4- bis del d.P.R. n. 380/2001 e dell’intervenuto accertamento dell’inottemperanza in data di gran lunga posteriore al decorso di 90 giorni dall’entrata in vigore della norma (in data 20.02.2025); e, in relazione al secondo, della natura ‘reale’ della sanzione in questione, come tale del tutto legittimamente irrogabile nei confronti di chiunque abbia concretamente avuto la materiale possibilità di adempiere all’ingiunzione demolitoria e ciò nonostante non l’abbia fatto;
Considerato che nel corso dell’udienza camerale dell’11 giugno 2025 è stato dato avviso alle parti presenti in ordine alla possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto che sussistano le condizioni prescritte per la definizione della controversia nella presente sede cautelare con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’anzidetta disposizione, risultando il contraddittorio integro e l’istruttoria completa ed essendo decorso il termine dilatorio prescritto ex lege ;
Ritenuto che la prima doglianza risulti manifestamente fondata e che il ricorso debba essere, pertanto, accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla parte concernente l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, co. 4- bis , d.P.R. n. 380/2001;
Considerato, infatti, che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 16 del 2023 ha affermato, proprio con specifico riguardo alla quaestio iuris da cui dipende la risoluzione della presente controversia, che:
“ La formulazione della disposizione non lascia adito a dubbi quanto al fatto che la sanzione pecuniaria è irrogata in ragione dell’inottemperanza all’ordine di demolizione: l’accertamento deve necessariamente precedere l’irrogazione della sanzione.
La condotta colpevolmente omissiva del destinatario dell’ordine di demolizione comporta, quindi, per il proprietario una duplice sanzione: a) la perdita della proprietà del bene; b) una sanzione pecuniaria variabile da 2.000 a 20.000 euro.
Si tratta di sanzioni che vengono irrogate a causa del mancato adempimento all’ordine di demolire, ossia in ragione di un illecito ad effetti permanenti, che si consuma con lo scadere del termine di 90 giorni assegnato dall’autorità amministrativa con l’ordine di demolizione: il loro presupposto è l’accertamento dell’inottemperanza dell’ordine di demolizione.
Deve, pertanto, concludersi nel senso che si è in presenza di un illecito ad effetti permanenti, in quanto la perdita del bene abusivo e dell’area di sedime consegue all’inerzia nel demolire protrattasi oltre il termine di 90 giorni assegnato dall’autorità. … …
Rilevano pertanto i seguenti tre principi:
a) il principio di irretroattività, desumibile nella materia sanzionatoria dall’art. 1 della legge n. 689 del 1981, oltre che dall’articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile;
b) il principio di certezza dei rapporti giuridici, perché chi non ha ottemperato all’ordine di demolizione, facendo decorrere il termine di 90 giorni prima dell’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014, ha compiuto una omissione … in un quadro normativo che prevedeva ‘unicamente’ la conseguenza della perdita della proprietà e non anche quella della irrogazione della sanzione pecuniaria;
c) il principio di tipicità ed il principio di coerenza, poiché – come si è sopra evidenziato – col decorso del termine di 90 giorni il responsabile non può più demolire il manufatto abusivo, poiché non è più suo, sicché non è più perdurante l’illecito omissivo (in quanto si è ‘consumata’ la fattispecie acquisitiva), sicché l’applicazione dell’art. 31, comma 4-bis, anche alle ipotesi in cui il termine di 90 giorni era già decorso prima della sua entrata in vigore, comporterebbe l’applicazione di una sanzione per una omissione giuridicamente non più sussistente, essendo preclusa ogni modifica del bene in assenza di ulteriori determinazioni del Comune sulla gestione del bene divenuto ormai suo ”;
Tenuto conto che nel caso qui in esame il termine per adempiere fissato dall’ordinanza di demolizione n. 8/ATU del 30.06.2014 era indiscutibilmente già scaduto alla data del 12.11.2014, di entrata in vigore della legge n. 164 del 2014, essendole stata, infatti, notificata in data 28.07.2014, con conseguente decorso il 26.10.2014;
Ritenuto, per questi motivi, essendo stati violati i principi sopra richiamati, che il provvedimento impugnato, nella parte relativa alla sanzione pecuniaria, assorbito l’esame della restante doglianza, debba essere annullato, in coerente applicazione del principio di diritto enunciato nella sopra citata decisione dell’Adunanza plenaria, a mente del quale: “ la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 non può essere irrogata nei confronti di chi – prima dell’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014 – abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore ”;
Ritenuto di regolare le spese di lite secondo il principio di soccombenza, ponendole, pertanto, a carico del Comune resistente e liquidandole nella misura di cui in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi distrattari;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, annullando per l’effetto il provvedimento impugnato limitatamente alla sanzione pecuniaria ex art. 31, co. 4- bis , d.P.R. n. 380/2001.
Condanna il Comune di Rizziconi al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore degli avvocati Giosuè Domenico Megna e Massimo AT.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Alberto Romeo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Romeo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO