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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 31/05/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 530/2024 R.G. promossa da
(CF ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. LENTINI GIOVANNI
ATTORE OPPONENTE contro
(CF ), (CF CP_1 C.F._2 CP_2
), e (CF ) C.F._3 Controparte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. NASTASI GIUSEPPE
CONVENUTI OPPOSTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte opponente: “reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa. Ritenere e dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo stante l'inesistenza della notifica dell'atto di appello e dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, conseguentemente ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di precetto impugnato. Condannare i convenuti al pagamento delle spese e compensi professionali, anche della fase cautelare, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non percepito i compensi”; per parte opposta: “rigettare la proposta opposizione ex art.615 e 617 c.p.c. poiché palesemente infondata e temeraria. Condannare parte resistente al pagamento delle spese ed onorari di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 25.3.2024 ha convenuto in Parte_1 giudizio , e proponendo opposizione CP_1 CP_2 Controparte_3 avverso l'atto di precetto notificatogli dagli odierni convenuti in data 4.3.2024 e con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 970.409,87 – oltre accessori e spese
– dovuta in forza della sentenza n. 819/2023 della Corte d'appello di Palermo. A sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto l'inesistenza del titolo esecutivo in conseguenza della nullità della notificazione dell'atto di appello introduttivo del giudizio concluso con la pronuncia della sentenza posta a fondamento dell'intimazione opposta, sostenendo altresì di non aver ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e riassumendo i motivi del ricorso per cassazione già proposto avverso la predetta sentenza della Corte d'appello.
Su tali premesse l'attore opponente ha chiesto che venga accertata l'insussistenza del diritto di parte opposta di agire in via esecutiva.
Con comparsa di risposta depositata il 29.4.2024 si sono costituiti in giudizio , CP_1
e contestando le allegazioni di parte avversa e CP_2 Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
Esaurita l'istruttoria all'esito dell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
***
L'opposizione è inammissibile.
Va considerato, in termini generali, che “con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21293 del 14/10/2011, Rv. 619969 – 01, secondo cui “la medesima esigenza, invece, non si riscontra allorché
l'esecuzione forzata sia basata su un titolo di natura contrattuale: in tal caso, pertanto, il debitore può contrastare la pretesa esecutiva del creditore con la stessa pienezza dei mezzi di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito, e il giudice dell'opposizione può rilevare d'ufficio non solo l'inesistenza, ma anche la nullità del titolo esecutivo nel suo complesso o in singole sue parti, non vigendo in materia il principio processuale della conversione dei vizi della sentenza in mezzi di impugnazione”).
Ciò conduce a ritenere che le ragioni di nullità del titolo esecutivo giurisdizionale debbano essere fatte valere nell'ambito del giudizio di impugnazione del medesimo titolo, mentre possono essere fatte valere con opposizione a precetto soltanto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 12251 del 25/05/2007, Rv. 598119 – 01; cfr. altresì Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008, Rv. 604683 – 01, secondo cui “la violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione”).
Nel caso in esame l'opponente ha eccepito l'inefficacia del precetto quale effetto derivato dell'inesistenza del titolo esecutivo connessa alla nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio nel quale detto titolo si è formato, evidenziando in particolare come tanto l'atto pag. 2/4 introduttivo del giudizio d'appello, quanto quello introduttivo del giudizio di primo grado, siano stati consegnati all'ufficio protocollo del mentre egli non Parte_2 presta servizio presso l e l'ufficio predetto non aveva alcun obbligo di Controparte_4 consegnare il plico al , sì da difettare un qualsivoglia collegamento tra il luogo della Parte_1 tentata notifica e il destinatario, con la conseguente inesistenza della notifica.
Tale contestazione, tuttavia, non può ritenersi fondata su ragioni attinenti a vizi di formazione del titolo esecutivo che ne determinano l'inesistenza giuridica, trattandosi di vizi che possono al più determinarne la nullità, sì da dover esser fatti valere con l'impugnazione del titolo esecutivo e non per mezzo di una opposizione a precetto.
Invero, deve rammentarsi che “la notificazione è inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea, mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna
a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario” (Cass. Sez. 1, 15/01/2007, n. 621, Rv. 593773 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25350 del 02/12/2009, Rv. 610243 – 01; nonché, nel medesimo senso, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20650 del 24/07/2024, Rv. 671825 – 01 e Cass. Sez. U., 20/07/2016, n. 14916, Rv. 640603 – 01, secondo cui “l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”).
Nel caso di specie la notifica è stata compiuta, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., presso il luogo di lavoro dell'opponente ad opera di soggetto qualificato e, sebbene l'opponente abbia affermato di non prestare servizio presso lo specifico ufficio consegnatario del plico, non può al contempo ritenersi, ferma ogni valutazione in punto di nullità della notifica riservata al giudizio di pag. 3/4 impugnazione del titolo esecutivo, che non sussistesse alcun riferimento tra il luogo (la sede del
Comune di presso cui l'opponente è impiegato) e il destinatario della Parte_2 notificazione stessa e che sia stata posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione.
Considerato, dunque, che tali contestazioni involgono profili di nullità del titolo esecutivo e non ravvisandosi, di contro, ulteriori contestazioni in ordine all'esistenza del titolo esecutivo ovvero su fatti modificativi o estintivi del credito precettato successivi alla formazione del titolo,
l'opposizione si rivela inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna della parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia – determinato a norma dell'art. 17 c.p.c. – applicati i parametri minimi, in ragione della bassa complessità e della natura documentale della controversia e dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse della parte opposta, con aumento complessivo del 30% ex art. 4, co. 2, D.M. 55/14, per l'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, previa riduzione del 10% ex art. 4, co. 4, per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, con pagamento in favore dell'Erario delle quote (pari a 2/3 del compenso) riferibili ai convenuti e ammessi al patrocinio a CP_1 CP_2 spese dello Stato (precisando che la riduzione ex art. 130 DPR 115/02 andrà applicata in sede di liquidazione del compenso spettante al procuratore), nonché in favore del difensore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., per la parte restante riferibile al convenuto . Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione monocratica, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna a rifondere agli opposti le spese di lite che si liquidano in Parte_1 complessivi € 17.079,66 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge, di cui i 2/3 in favore dell'Erario e la parte restante in favore dell'avv. Giuseppe Nastasi, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. per la quota riferibile al convenuto . Controparte_3
Così deciso in Marsala, il 31.5.2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 530/2024 R.G. promossa da
(CF ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. LENTINI GIOVANNI
ATTORE OPPONENTE contro
(CF ), (CF CP_1 C.F._2 CP_2
), e (CF ) C.F._3 Controparte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. NASTASI GIUSEPPE
CONVENUTI OPPOSTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte opponente: “reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa. Ritenere e dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo stante l'inesistenza della notifica dell'atto di appello e dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, conseguentemente ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di precetto impugnato. Condannare i convenuti al pagamento delle spese e compensi professionali, anche della fase cautelare, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non percepito i compensi”; per parte opposta: “rigettare la proposta opposizione ex art.615 e 617 c.p.c. poiché palesemente infondata e temeraria. Condannare parte resistente al pagamento delle spese ed onorari di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 25.3.2024 ha convenuto in Parte_1 giudizio , e proponendo opposizione CP_1 CP_2 Controparte_3 avverso l'atto di precetto notificatogli dagli odierni convenuti in data 4.3.2024 e con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 970.409,87 – oltre accessori e spese
– dovuta in forza della sentenza n. 819/2023 della Corte d'appello di Palermo. A sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto l'inesistenza del titolo esecutivo in conseguenza della nullità della notificazione dell'atto di appello introduttivo del giudizio concluso con la pronuncia della sentenza posta a fondamento dell'intimazione opposta, sostenendo altresì di non aver ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e riassumendo i motivi del ricorso per cassazione già proposto avverso la predetta sentenza della Corte d'appello.
Su tali premesse l'attore opponente ha chiesto che venga accertata l'insussistenza del diritto di parte opposta di agire in via esecutiva.
Con comparsa di risposta depositata il 29.4.2024 si sono costituiti in giudizio , CP_1
e contestando le allegazioni di parte avversa e CP_2 Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
Esaurita l'istruttoria all'esito dell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
***
L'opposizione è inammissibile.
Va considerato, in termini generali, che “con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21293 del 14/10/2011, Rv. 619969 – 01, secondo cui “la medesima esigenza, invece, non si riscontra allorché
l'esecuzione forzata sia basata su un titolo di natura contrattuale: in tal caso, pertanto, il debitore può contrastare la pretesa esecutiva del creditore con la stessa pienezza dei mezzi di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito, e il giudice dell'opposizione può rilevare d'ufficio non solo l'inesistenza, ma anche la nullità del titolo esecutivo nel suo complesso o in singole sue parti, non vigendo in materia il principio processuale della conversione dei vizi della sentenza in mezzi di impugnazione”).
Ciò conduce a ritenere che le ragioni di nullità del titolo esecutivo giurisdizionale debbano essere fatte valere nell'ambito del giudizio di impugnazione del medesimo titolo, mentre possono essere fatte valere con opposizione a precetto soltanto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 12251 del 25/05/2007, Rv. 598119 – 01; cfr. altresì Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008, Rv. 604683 – 01, secondo cui “la violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione”).
Nel caso in esame l'opponente ha eccepito l'inefficacia del precetto quale effetto derivato dell'inesistenza del titolo esecutivo connessa alla nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio nel quale detto titolo si è formato, evidenziando in particolare come tanto l'atto pag. 2/4 introduttivo del giudizio d'appello, quanto quello introduttivo del giudizio di primo grado, siano stati consegnati all'ufficio protocollo del mentre egli non Parte_2 presta servizio presso l e l'ufficio predetto non aveva alcun obbligo di Controparte_4 consegnare il plico al , sì da difettare un qualsivoglia collegamento tra il luogo della Parte_1 tentata notifica e il destinatario, con la conseguente inesistenza della notifica.
Tale contestazione, tuttavia, non può ritenersi fondata su ragioni attinenti a vizi di formazione del titolo esecutivo che ne determinano l'inesistenza giuridica, trattandosi di vizi che possono al più determinarne la nullità, sì da dover esser fatti valere con l'impugnazione del titolo esecutivo e non per mezzo di una opposizione a precetto.
Invero, deve rammentarsi che “la notificazione è inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea, mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna
a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario” (Cass. Sez. 1, 15/01/2007, n. 621, Rv. 593773 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25350 del 02/12/2009, Rv. 610243 – 01; nonché, nel medesimo senso, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20650 del 24/07/2024, Rv. 671825 – 01 e Cass. Sez. U., 20/07/2016, n. 14916, Rv. 640603 – 01, secondo cui “l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”).
Nel caso di specie la notifica è stata compiuta, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., presso il luogo di lavoro dell'opponente ad opera di soggetto qualificato e, sebbene l'opponente abbia affermato di non prestare servizio presso lo specifico ufficio consegnatario del plico, non può al contempo ritenersi, ferma ogni valutazione in punto di nullità della notifica riservata al giudizio di pag. 3/4 impugnazione del titolo esecutivo, che non sussistesse alcun riferimento tra il luogo (la sede del
Comune di presso cui l'opponente è impiegato) e il destinatario della Parte_2 notificazione stessa e che sia stata posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione.
Considerato, dunque, che tali contestazioni involgono profili di nullità del titolo esecutivo e non ravvisandosi, di contro, ulteriori contestazioni in ordine all'esistenza del titolo esecutivo ovvero su fatti modificativi o estintivi del credito precettato successivi alla formazione del titolo,
l'opposizione si rivela inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna della parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia – determinato a norma dell'art. 17 c.p.c. – applicati i parametri minimi, in ragione della bassa complessità e della natura documentale della controversia e dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse della parte opposta, con aumento complessivo del 30% ex art. 4, co. 2, D.M. 55/14, per l'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, previa riduzione del 10% ex art. 4, co. 4, per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, con pagamento in favore dell'Erario delle quote (pari a 2/3 del compenso) riferibili ai convenuti e ammessi al patrocinio a CP_1 CP_2 spese dello Stato (precisando che la riduzione ex art. 130 DPR 115/02 andrà applicata in sede di liquidazione del compenso spettante al procuratore), nonché in favore del difensore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., per la parte restante riferibile al convenuto . Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione monocratica, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna a rifondere agli opposti le spese di lite che si liquidano in Parte_1 complessivi € 17.079,66 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge, di cui i 2/3 in favore dell'Erario e la parte restante in favore dell'avv. Giuseppe Nastasi, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. per la quota riferibile al convenuto . Controparte_3
Così deciso in Marsala, il 31.5.2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
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