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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 6408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6408 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2208/2021
All'udienza collegiale del giorno 04/11/2025 ore 11:45
Presidente Dott. LB LO Consigliere Relatore Dott. LI RO
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1
Avv. PATERNO' RADDUSA PIETRO Presente
Controparte_2
Avv. PATERNO' RADDUSA PIETRO
Appellato/i
Controparte_3
Avv. LANATA' FRANCESCO presente
Avv. PIERANGELI ILARIA
Controparte_4
Avv.
MA IA AR
Avv. INGARRICA DANIELE Avv. Menenti presente in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'avv. Paternò chiede la restituzione delle somme pagate in esecuzione della Sentenza di I
1 grado.
La Corte
Decide ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
LB LO
IC d'AM
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. LB LO Presidente dott.ssa LI RO Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 4.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art.
281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2208 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) elettivamente domiciliati in Via della LIna n. 66. Roma, presso e nello C.F._2 studio dell'Avv. Pietro Paternò Raddusa (C.F. ) che li rappresenta e difende, C.F._3 giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
2 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_3 C.F._4
Ernesto Monaci n. 13, presso lo studio dell'Avv.to Francesco Lanatà (C.F. ) C.F._5 che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Ilaria Pierangeli (C.F.
) giusta procura in atti;
C.F._6
APPELLATA
E
IA AR MA, (CF. ), elettivamente domiciliata in Roma, C.F._7 alla via Costantino Morin 28, presso lo studio dell'Avv. Daniele Ingarrica, (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._8
APPELLATA
E
Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e n.q. di eredi di , citavano in giudizio dinanzi al CP_2 Controparte_1 Persona_1
Tribunale di Roma gli Avv. e AI al fine di sentirne dichiarare la responsabilità CP_3 professionale nello svolgimento del mandato loro conferito e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni patiti.
Deducevano gli attori che la madre in data 9.10.2012 presentava istanza all' Persona_1 CP_5 per ottenere l'indennità ex art. 1 L. 18/1980 (indennità di accompagnamento) previo riconoscimento dello stato di invalidità civile a causa dell'età (ultranovantenne) e delle assai precarie condizioni fisiche ma che la Commissione Medica dell' rigettava in data 21.02.2013 l'istanza, CP_5 dichiarando la non ricorrenza delle condizioni fisiche e psichiche per l'attribuzione della indennità; che in data 4.7.2013 la conferiva agli avv.ti e AI l'incarico professionale di chiedere Per_1 CP_3 in via giudiziale il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
che in esecuzione del mandato le convenute depositavano ricorso ex art. 445-bis cpc in data 3.10.2013 presso la Sezione
Lavoro del Tribunale civile di Roma rubricato al n. 33861/2013 RG e successivamente provvedevano a notificarlo;
che tuttavia all'udienza del 20.1.2014 nessuno dei difensori compariva ed il giudice disponeva la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del procedimento con conseguente caducazione degli effetti della domanda amministrativa R.G. n. 14305/18 presentata all' dalla CP_5
; che la era costretta a ripresentare in data 29 gennaio 2014 una nuova domanda Per_1 Per_1 amministrativa all' sulla base delle stesse identiche patologie che avevano giustificato la CP_5 precedente istanza del 9.10.2012; che anche tale istanza aveva un esito parzialmente negativo in sede amministrativa ma che il nuovo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato in data 6.10.2014 veniva
3 accolto e con decreto del 20.10.2015 che ha omologato l'accertamento peritale veniva riconosciuta la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla L. 18/80 per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
che in data 19 maggio 2016 l' , ottemperando al provvedimento giudiziale, CP_5 liquidava alla l'importo di € 504,97 mensile a decorrere dal 1 febbraio 2014. Tutto ciò premesso Per_1 deducevano la responsabilità contrattuale delle convenute per l'accertamento della quale agivano in via ereditaria evidenziando che in conseguenza della mancata comparizione all'udienza, circostanza costituente una negligenza inescusabile dei difensori, il giudizio si era estinto determinando la caducazione della domanda amministrativa.
Si costituiva evidenziando che la mancata presentazione all'udienza 20.1.2014 Controparte_3 lungi dal costituire una negligenza era stato frutto di una strategia condivisa dalla e volta al più Per_1 rapido ottenimento dell'indennità e costituita dalla rinuncia al procedimento giudiziale e contestuale presentazione di una nuova istanza in sede amministrativa corredata da documentazione ulteriore rispetto a quanto prodotto nel procedimento giudiziale.
Si costituiva altresì AR HI AI eccependo la carenza di legittimazione attiva in capo agli attori per mancanza di prova della loro qualità di eredi e dell'accettazione dell'eredità anche alla luce del rilievo che la in vita non aveva inteso promuovere alcuna domanda di risarcimento del Per_1 danno.
A seguito di differimento e notifica dell'atto di chiamata in causa si costituiva eccependo CP_4
l'inoperatività della garanzia per pregressa conoscenza da parte dell'Avv. dei fatti posti a CP_3 fondamento della sua responsabilità con i conseguenti effetti di cui all'art. 1892 c.c. in ordine alle dichiarazioni inesatte e reticenti dell'assicurato.
Non veniva, invece, autorizzata la chiamata in causa di . Controparte_6
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4428/2021, pubblicata il 11.3.2021 così statuiva: “1. rigetta la domanda svolta da e 2. condanna e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_2 CP_1
in solido tra loro alla refusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.738 per compensi
[...] oltre accessori come per legge per ciascuna parte.”
Avverso tale sentenza proponevano appello e formulando le Controparte_1 Controparte_2 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente gravame e con integrale riforma della sentenza
n. 4428/2021, resa dal Tribunale di Roma in data 11.3.2021 nel giudizio RG N. 14305/2018, 1. In via cautelare disporre la sospensione della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la esorbitante ed ingiusta condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali;
2. In via istruttoria accogliere le richieste istruttorie articolate con la memoria ex art. 186 co.6 n.2 cpc del
20.12.2018 e per l'effetto: ordinare, ex art. 210 cpc, alle convenute e AI la produzione in CP_3
4 giudizio di tutta la documentazione allegata al ricorso dalle stesse patrocinato nell'interesse della
Sig.ra c/ rubricato al n. 33861/2013 RG Trib. Roma Sezione Lavoro, che Persona_1 CP_5 non è stata restituita alla sig.ra ; - in subordine ordinarsi all'archivio della sezione lavoro del Per_1
Tribunale di Roma l'acquisizione del medesimo fascicolo;
- in ogni caso autorizzare gli attori al deposito di copia fotostatica del fascicolo n. 33861/2013 RG Trib. Roma Sezione Lavoro;
3. nel merito, accertata e dichiarata la negligente condotta professionale delle appellate CP_3
e AR HI AI condannare le medesime, in solido, al risarcimento dei danni causati
[...] alla defunta sig.ra da liquidarsi in favore degli eredi Sigg.ri e Persona_1 CP_1 [...] nell'importo di € 7059,78, ovvero in quell'altro maggiore o minore importo ritenuto dovuto CP_2 ovvero equitativamente determinato, con aggravio di rivalutazione ed interessi legali dalla messa in mora (2.4.2014) al saldo.
4. Condannare altresì le convenute in solido alla rifusione delle spese e compensi processuali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimb. Forf. Cassa prev.za Avv.ti ed IVA come per legge”.
AR HI AI nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia pertanto l'Ill.ma
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1) in via cautelare, rigettare la richiesta di sospensione della sentenza, non sussistendone i presupposti di legge;
2) in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei Sig.ri e, per CP_1
l'effetto, dichiarare improcedibile l'appello proposto;
3) in via preliminare, ai sensi dell'art. 89
c.p.c., disporre la cancellazione dell'espressione offensiva impiegata nell'atto di appello e assegnare alla Sig.ra AI, in qualità di persona offesa, la somma che verrà ritenuta opportuna da calcolarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, non afferendo la suddetta espressione in alcun modo ai fatti oggetto di causa. 4) nel merito, rigettare le richieste avanzate da controparte in quanto tardive e lesive dell'art. 345 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare inammissibili gli allegati da numero 19 a numero 22; 5) nel merito, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.” nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_3
d'appello di Roma adita, ogni contraria istanza disattesa, - confermare integralmente la sentenza n.
4428/2021 emessa in data 11.03.2021 dal Tribunale Civile di Roma, Sez. XIII^. Dott.ssa - Per_2 rigettare tutte le domande svolte dalla controparte perché illegittime e comunque infondate in fatto ed in diritto, ivi comprendendosi quella relativa all'istanza di inibitoria, in quanto pretestuosa e, comunque, assolutamente infondata;
- in ogni caso, accertare e dichiarare la totale assenza di responsabilità dell'Avv. in ordine alle asserite inadempienze sollevate dai Sig.ri nei CP_3 CP_1 suoi confronti, anche in ragione dell'esclusiva responsabilità dell'Avv. AI;
in subordine,- nelle
5 denegata ipotesi in cui fosse effettivamente riconosciuta una responsabilità dell'Avv. ridurre CP_3 al minimo la sua percentuale di responsabilità, parametrandola all'effettiva incidenza della sua condotta rispetto ai danni rilevati, e comunque condannare l' PO a manlevare CP_4
e tenere indenne l'Avv. da quanto sarà tenuto a risarcire ai Sig.ri Si chiede in ogni CP_3 CP_1 caso anche la condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
In data 28.6.2022 la veniva dichiarata contumace. Controparte_4
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in due motivi.
La sentenza è motivata come segue.
“Va, in primo luogo, evidenziata la tardività della documentazione depositata dagli attori solo in sede di udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta. Deve, infatti, ribadirsi quanto già evidenziato con provvedimento reso all'udienza del 26.3.2019 circa l'inammissibilità dell'istanza svolta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. con la quale veniva richiesto l'ordine di esibizione a carico delle convenute della documentazione inerente il procedimento giudiziale avente NRG 33861/13. La richiesta di ordine di esibizione è diretta, infatti, ad acquisire uno o più specifici documenti, posseduti dall'altra parte o da un terzo, e il cui possesso l'istante dimostri di non essere riuscito diversamente ad acquisire. Tale circostanza nel caso di specie pur genericamente addotta (si fa riferimento alla
“mancata restituzione” alla della documentazione) non è stata in alcun modo provata. D'altra Per_1 parte deve evidenziarsi come gli attori, nq. di eredi della ben avrebbero potuto richiedere la Per_1 restituzione della documentazione ai difensori oggi convenuti ovvero l'acquisizione di copia della documentazione e degli atti al Tribunale sez. Lavoro e ciò sia prima dell'inizio del giudizio sia ancora nel lasso di tempo trascorso tra l'introduzione del giudizio e la scadenza dei termini per le produzioni documentali. La possibilità per gli attori di ottenere presso il Tribunale sez lavoro copia di tutti gli atti risulta peraltro comprovata dalla – tardiva- produzione in giudizio della suddetta documentazione.
Stante la tardività della produzione documentale ne va dichiarata l'inammissibilità non potendosene tener conto ai fini della decisione.
Ciò posto in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost. - secondo il quale una causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto
6 operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (si veda sul punto la recente Cass. n. 363 del 09/01/2019 e Cass. n. 11458 del 11/05/2018) la domanda va rigettata e non può essere accolta non avendo gli attori compiutamente assolto all'onere probatorio su di loro gravante ed, in particolare, non avendo sufficientemente dimostrato di aver patito dei danni eziologicamente connessi ad un operato negligente dei convenuti.
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, va chiarito che per l'accoglimento della domanda di risarcimento avanzata dal cliente non è sufficiente l'eventuale sussistenza di profili colposi del professionista, ma deve sussistere un nesso eziologico tra la condotta asseritamente inadempiente ed il danno, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (in tal senso vedi Cassazione civile sez. VI, 16/05/2017, n.12038, Cassazione civile sez. II, 15/12/2016, n.25895 e la più risalente Cass. 2638 del 05/02/2013, ma anche Corte appello Roma sez. III, 16/11/2018, n.7225).
L'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica, dunque, una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita.
La responsabilità del professionista, quindi, sussiste se, probabilmente e presuntivamente, applicando il principio penalistico di equivalenza delle cause (artt.40 e 41 cod. pen.), il buon esito della lite non è stato raggiunto per sua negligenza. Non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito. La perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (in base a tale principio la S.C. con sentenza n.22376 del 10/12/2012 ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità d'un avvocato per aver provocato
l'estinzione del giudizio di merito, in base all'assunto che non vi era alcuna certezza del fatto che, se non vi fosse stata l'estinzione, la pretesa del cliente sarebbe stata accolta).
Nel caso di specie va evidenziato che – a prescindere dalla valutazione in ordine alla negligenza imputata agli Avv.ti e AI e consistita nell'omessa comparizione all'udienza del 20.1.2014 CP_3
7 – gli attori non hanno in alcun modo provato che ove gli Avv.ti e AI avessero tenuto la CP_3 condotta diligente in teoria omessa (e dunque avesse presenziato alla suddetta udienza) la Per_1 avrebbe ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con effetti a decorrere dalla presentazione della prima domanda. Gli odierni attori, infatti, non hanno prodotto tempestivamente alcuna documentazione afferente il giudizio promosso ai sensi dell'art. 445 bis cp.c. né hanno prodotto la comparsa di costituzione dell' in tale giudizio di modo che non è possibile svolgere CP_5 alcuna valutazione in ordine alla sussistenza a far data dal novembre 2012 in capo alla dei Per_1 requisiti sanitari necessari per l'ottenimento della prestazione.
Va, peraltro, evidenziato che anche laddove il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. promosso nel 2013 fosse andato avanti sino al deposito della CTU, in primo luogo, non è dato sapere se l' avrebbe CP_5 prestato acquiescenza all'accertamento ed, in secondo luogo, non è in alcun modo provato che la
presentasse i requisiti legittimanti la concessione dell'indennità da far retrodatare alla data Per_1 della domanda.
In conclusione non è possibile effettuare un positivo giudizio probabilistico in ordine all'accoglimento della domanda svolta dalla nei confronti dell' e va, pertanto, rigettata Per_1 CP_5 la domanda attorea essendo mancata la prova della sussistenza di un pregiudizio causalmente ricollegabile alla dedotta inadempienza
Stante il rigetto della domanda attorea non vi è luogo all'esame della domanda di garanzia svolta nei confronti di CP_4
Le spese anche della terza chiamata seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014.”
Con il primo motivo la sentenza viene censurata per “violazione e falsa applicazione degli artt. 115
e 116 cpc, 1218 e 2697 cc per avere il tribunale di Roma omesso l'esame delle prove documentali tutte ritualmente acquisite al giudizio e per avere ritenuto non provata la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta inadempiente ed il danno lamentato”. Secondo l'appellante il giudice di primo grado ha erroneamente valutato la documentazione in atti. Innanzitutto non ha considerato che nella memoria ex art. 183, comma VI n.
2. c.p.c. era stata formulata istanza di esibizione relativa alla documentazione attinente al proc. 33861/2013 che controparte non ha restituito;
inoltre era stata formulata richiesta alla cancelleria che non aveva avuto seguito (stante la prassi vigente sino al 2019 secondo cui il fascicolo doveva essere restituito solo al difensore). In ogni caso tale documentazione non era necessaria ai fini della decisione, essendo sufficiente la produzione effettuata tempestivamente (in particolare i ricorsi introduttivi dei due procedimenti, le due istanze amministrative, la perizia redatta nel proc. 33021/2014 il verbale di udienza del 20.1.2014).
8 Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per “negligente espletamento del mandato e responsabilità professionale degli avv. e AI per la causazione dei danni sofferti dalla de CP_3 cuius sig.ra . diritto dei sigg.ri al ristoro integrale del conseguenziale Persona_1 CP_1 danno patrimoniale, per € 7.059,78”. Quanto al merito dell'azione risarcitoria promossa dai integralmente riproposta con l'atto di appello, secondo parte appellante non vi è dubbio CP_1 che la stessa debba trovare accoglimento, essendo stata comprovata sia la grave negligenza commessa dalle odierne appellate nell'espletamento del mandato professionale loro conferito, sia la causazione e l'effettività del danno patrimoniale, connesso in via diretta ed immediata alla condotta inadempiente del professionista, secondo il criterio civilistico del più probabile che non.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
In diritto va ricordato come in materia di responsabilità professionale dell'avvocato secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente, e dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto (Cass. n.
6782/2015; Cass. n. 18612/2013; Cass. n. 8863/2011; Cass. n. 6967/2006).
In via generale l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.p.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Quanto al riparto dell'onere della prova, pacificamente in giurisprudenza, il cliente, il quale alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b) 1'esistenza del danno,
e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti;
c) il nesso di causalità fra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cass. n. 9238/2007).
In particolare, per quanto concerne il profilo dell'accertamento della causalità ai fini dell'affermazione della responsabilità professionale del difensore, la Suprema Corte ha chiarito a più riprese che in materia vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", destinata a trovare applicazione in luogo del più stringente principio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio" che
9 regola, invece, la responsabilità penale. In particolare secondo pacifica giurisprudenza della S.C., richiamata dal giudice di primo grado e dall'appellante, “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e
l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Cass. n.
25112/2017; anche Cass. n. 24956/2020).
Pertanto grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta dell'avvocato e il danno lamentato (sia come evento che come conseguenze dannose), che va valutato secondo il criterio probabilistico del più probabile che non, non risultando quindi sufficiente al fine di ritenere provato il danno una mera chance di esito favorevole.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda per difetto di prova del nesso di causalità tra la condotta e il danno lamentato, non ritenendo provato in via controfattuale che la condotta diligenze contestata (la comparizione all'udienza) avrebbe portato all'accoglimento del ricorso.
Per quanto attiene alla censura relativa alla ritenuta inammissibilità della produzione del fascicolo relativo al proc. N. 33861/2013, pacificamente avvenuta successivamente ai termini di cui all'art. 183 comma V c.p.c. e quindi tardivamente, nella memoria ex art. 183, comma VI n 2 c.p.c. parte appellante ha chiesto “ex art. 210 cpc, che il Giudice Voglia ordinare alle convenute e AI la CP_3 produzione in giudizio di tutta la documentazione allegata al ricorso dalle stesse patrocinato nell'interesse della Sig.ra c/ rubricato al n. 33861/2013 RG Trib. Roma Persona_1 CP_5
Sezione Lavoro, che non è stata restituita alla sig.ra . In subordine chiedono ordinarsi Per_1 all'archivio della sezione lavoro del Tribunale di Roma l'acquisizione del medesimo fascicolo ovvero autorizzare gli attori ad estrarre copia della documentazione (in conformità alla richiesta già inoltrata cfr. doc. 22)”.
L'assunto dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado non ha valutato che era stato tempestivamente chiesto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non tiene conto del fatto che tale istanza è stata valutata ed è stata ritenuta inammissibile, con conseguente inammissibilità della relativa produzione effettuata tardivamente.
Quanto poi alla richiesta ex art. 210 c.p.c., in diritto secondo l'insegnamento della S.C., a cui si è conformato il giudice di primo grado, “l'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento
10 istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto” (Cass. N. 31251/2021).
Pertanto l'ordine di esibizione, quale mezzo residuale, presuppone l'impossibilità per la parte di acquisire la prova (nel caso di specie del fascicolo relativo al proc. N. 33861/2013) con altri mezzi.
L'appellante sostiene che il giudice di primo grado non ha valutato che il fascicolo non era stato restituito dai difensori. Va sul punto viceversa evidenziato come al contrario il giudice di primo grado ha dato conto era stata dedotta solo genericamente (ma non provata) la restituzione del fascicolo. E sul punto l'appellante assume come pacifica la non restituzione del fascicolo non argomentando per quale ragione deve ritenersi erroneo quanto affermato dal giudice di primo grado. A ciò si aggiunga che, come osservato dal giudice di primo grado, l'appellante non ha comprovato di avere richiesto ai difensori il fascicolo prima dell'instaurazione del giudizio, non potendo quindi dirsi che erano nell'impossibilità di procurarselo.
Per quanto attiene poi al fatto che è stata formulata richiesta alla cancelleria della sezione lavoro della documentazione in questione, va osservato come tale richiesta è stata formulata solo con mail
18.12.2018 a fronte di una scadenza dei termini ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c. in data 31.12.2018,
e quindi solo in prossimità della scadenza. Peraltro al di là della mail nulla risulta ulteriormente comprovato in ordine a tale istanza (quanto ad eventuali solleciti), né peraltro circa la risposta della cancelleria. L'assunto dell'appellante secondo cui solo con circolare ministeriale del 2019 è stata riconosciuta la facoltà di ritirare il fascicolo ad un difensore diverso da quello costituito non tiene conto del fatto che tale circolare attiene al ritiro del fascicolo e non all'estrazione di copia del fascicolo come richiesta (estrazione copia riconosciuta già in precedenza). Ne consegue che anche in relazione a tale profilo non risulta comprovata l'impossibilità di procurarsi copia degli atti del fascicolo in questione.
Pertanto la censura relativa alla produzione del fascicolo del proc. N. 33861/2013 è infondato. Ne consegue anche l'inammissibilità della produzione in appello ex art. 345 c.p.c.
L'appellante sostiene poi che in ogni caso la documentazione tempestivamente prodotta consentiva una valutazione del nesso di causalità e in particolare dell'accoglimento del ricorso nell'ipotesi di condotta diligenza (di comparizione all'udienza), tenuto conto della produzione in atti.
Quanto ritenuto dall'appellante non pare condivisibile.
Innanzitutto dal confronto dei due ricorsi (quello proposto nel 2013 e quello del 2014) risulta che in quest'ultimo è stata prodotta ulteriore documentazione sopravvenuta (attinente allo stato di salute
11 della ). Il che porta ad escludere una valutazione probabilistica di accoglimento del ricorso del Per_1
2013 fondata sul mero raffronto dei due ricorsi. Inoltre va evidenziato come diversa risulta la valutazione dell' posta a fondamento del ricorso del 2013 e del 2014 (con il riconoscimento CP_5 dell'invalidità al 100% solo nel 2014, e con il precedente rigetto). Inoltre non risulta prodotto il verbale di rigetto a fondamento del ricorso del 2013 né integralmente l'istanza formulata (risultando prodotto unicamente il frontespizio). Il che esclude ulteriormente alcuna valutazione sul punto.
A ciò si aggiunga che condivisibilmente il giudice di primo grado ha rilevato come nella valutazione del probabile esito del giudizio va considerata anche linea difensiva dell' , in relazione alla quale CP_5 nulla risulta prodotto. Sul punto l'assunto dell'appellante secondo cui dal verbale del 20.1.2014 si desume la contumacia dell' è infondato, atteso che da tale verbale risulta unicamente la mancata CP_5 comparizione delle parti, nulla risultando in ordine alla costituzione. Del pari è privo di riscontro il rilievo secondo cui viene in considerazione un aspetto pacifico.
Il fatto poi che a fondamento della domanda del 2014 vi fosse una situazione pregressa (impossibilità
a deambulare in considerazione di pregresse fratture agli arti) risalente a prima dell'ottobre 2012 (data della prima domanda all' ) non vale di per sé a dimostrare il probabile accoglimento del ricorso CP_5 del 2013, dovendo la valutazione del possibile esito del giudizio essere effettuata non astrattamente ma in considerazione della condotta tenuta dalle parti in giudizio (che non è possibile valutare in assenza della produzione per quanto sopra osservato). Questo peraltro anche considerando come diversi sono gli esiti dell' (come detto neanche confrontabili, non risultando prodotto l'esito CP_5 dell'istanza del 2012).
Quanto poi alla CTU nell'ambito del giudizio del 2014 (tempestivamente prodotta in primo grado in allegato al decreto di omologa - doc. 9 di cui alla memoria ex art. 183, comma VI c.p.c.), va osservato come questa ha tenuto conto degli esiti della Commissione medica del 2014 (diversi da quelli relativi all'istanza del 2012), nonché della documentazione prodotta (anche ulteriore a quella prodotta nel
2013) e della situazione attuale dell'appellante, ritenendo tale patologia sussistente dal momento della domanda, ma non effettuando alcun accertamento in ordine alla situazione pregressa (ma solo successiva, escludendo patologie di recente insorgenza e/o peggioramento). Pertanto di per sé tale consulenza non consente di ritenere secondo una valutazione probabilistica l'accoglimento del ricorso anche del 2013.
In definitiva l'appello è infondato.
La AI nel costituirsi ha chiesto ex art. 89 c.p.c. la rimozione dell'espressione “insolvente” a lei riferita nella richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e il risarcimento del relativo danno.
A tenore dell'art. 89 c.p.c. “negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le
12 parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.
Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa”.
Pertanto tale disposizione prevede nell'ipotesi di espressioni sconvenienti non attinenti all'oggetto della causa la possibilità della condanna al risarcimento del danno, con la precisazione che le offese debbono intendersi “non necessarie alla difesa”, pur se ad essa non estranee (Cass. n. 20520/2024).
Viene in rilievo una responsabilità processuale analoga alla responsabilità aquiliana (cfr. Cass. n.
26318/2019), che prevede un bilanciamento tra diritto di difesa e lesione di diritti della persona.
Nel caso di specie l'espressione “insolvente” è stata utilizzata nell'ambito della richiesta di sospensiva e quindi appare strettamente funzionale alla difesa assunta. Inoltre viene in rilievo una espressione corrispondente ad uno dei presupposti della sospensiva che non appare volta ad insultare e ad offendere la parte avversa senza alcuna relazione con la difesa. Né per ritenerle offensiva rileva chiaramente il fatto che l'affermazione è infondata, attenendo questo profilo unicamente al merito della causa, e non al contenuto offensivo dell'espressione.
Pertanto la domanda di risarcimento del danno non può essere accolta (assorbita ogni ulteriore questione).
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (valore della causa sino ad € 26.000, tabella XII, scaglione terzo, valori medi, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione stante la limitata attività svolta).
Infine, non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 1 e 3 c.p.c., richiesta dalla CP_3
Quanto alla domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., essa richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (Cass. 15-4-2013, n. 9080; Cass. 30-7-2010, n. 17902; Cass. 8-6-2007, n. 13395). Essendo, nella specie, mancata la prova del danno, la domanda va respinta.
Relativamente alla richiesta ex art. 96, comma 3, c.p.c., essa presuppone la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
che la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n. 9060/2003; Cass.
13 n. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011), laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n.
15629/2010). In difetto di tali situazioni - che non ricorrono obiettivamente nella specie - la domanda va disattesa.
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Controparte_1 [...] avverso la sentenza n. 4428/2021, pubblicata il 11.3.2021 del Tribunale di Roma, così CP_2 provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
rigetta la domanda ex art. 89 c.p.c. proposta dalla AI;
condanna e in via solidale, alla refusione a favore di AR Controparte_1 Controparte_2
HI AI e di delle spese del grado che liquida per ciascuna parte in € Controparte_3
4.888,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Controparte_1
e in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Controparte_2 dovuto per l'impugnazione, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Roma, così deciso nella camera di consiglio 4.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI RO LB LO
14
Sezione VI civile
R.G. 2208/2021
All'udienza collegiale del giorno 04/11/2025 ore 11:45
Presidente Dott. LB LO Consigliere Relatore Dott. LI RO
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1
Avv. PATERNO' RADDUSA PIETRO Presente
Controparte_2
Avv. PATERNO' RADDUSA PIETRO
Appellato/i
Controparte_3
Avv. LANATA' FRANCESCO presente
Avv. PIERANGELI ILARIA
Controparte_4
Avv.
MA IA AR
Avv. INGARRICA DANIELE Avv. Menenti presente in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'avv. Paternò chiede la restituzione delle somme pagate in esecuzione della Sentenza di I
1 grado.
La Corte
Decide ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
LB LO
IC d'AM
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. LB LO Presidente dott.ssa LI RO Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 4.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art.
281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2208 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) elettivamente domiciliati in Via della LIna n. 66. Roma, presso e nello C.F._2 studio dell'Avv. Pietro Paternò Raddusa (C.F. ) che li rappresenta e difende, C.F._3 giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
2 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_3 C.F._4
Ernesto Monaci n. 13, presso lo studio dell'Avv.to Francesco Lanatà (C.F. ) C.F._5 che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Ilaria Pierangeli (C.F.
) giusta procura in atti;
C.F._6
APPELLATA
E
IA AR MA, (CF. ), elettivamente domiciliata in Roma, C.F._7 alla via Costantino Morin 28, presso lo studio dell'Avv. Daniele Ingarrica, (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._8
APPELLATA
E
Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e n.q. di eredi di , citavano in giudizio dinanzi al CP_2 Controparte_1 Persona_1
Tribunale di Roma gli Avv. e AI al fine di sentirne dichiarare la responsabilità CP_3 professionale nello svolgimento del mandato loro conferito e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni patiti.
Deducevano gli attori che la madre in data 9.10.2012 presentava istanza all' Persona_1 CP_5 per ottenere l'indennità ex art. 1 L. 18/1980 (indennità di accompagnamento) previo riconoscimento dello stato di invalidità civile a causa dell'età (ultranovantenne) e delle assai precarie condizioni fisiche ma che la Commissione Medica dell' rigettava in data 21.02.2013 l'istanza, CP_5 dichiarando la non ricorrenza delle condizioni fisiche e psichiche per l'attribuzione della indennità; che in data 4.7.2013 la conferiva agli avv.ti e AI l'incarico professionale di chiedere Per_1 CP_3 in via giudiziale il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
che in esecuzione del mandato le convenute depositavano ricorso ex art. 445-bis cpc in data 3.10.2013 presso la Sezione
Lavoro del Tribunale civile di Roma rubricato al n. 33861/2013 RG e successivamente provvedevano a notificarlo;
che tuttavia all'udienza del 20.1.2014 nessuno dei difensori compariva ed il giudice disponeva la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del procedimento con conseguente caducazione degli effetti della domanda amministrativa R.G. n. 14305/18 presentata all' dalla CP_5
; che la era costretta a ripresentare in data 29 gennaio 2014 una nuova domanda Per_1 Per_1 amministrativa all' sulla base delle stesse identiche patologie che avevano giustificato la CP_5 precedente istanza del 9.10.2012; che anche tale istanza aveva un esito parzialmente negativo in sede amministrativa ma che il nuovo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato in data 6.10.2014 veniva
3 accolto e con decreto del 20.10.2015 che ha omologato l'accertamento peritale veniva riconosciuta la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla L. 18/80 per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
che in data 19 maggio 2016 l' , ottemperando al provvedimento giudiziale, CP_5 liquidava alla l'importo di € 504,97 mensile a decorrere dal 1 febbraio 2014. Tutto ciò premesso Per_1 deducevano la responsabilità contrattuale delle convenute per l'accertamento della quale agivano in via ereditaria evidenziando che in conseguenza della mancata comparizione all'udienza, circostanza costituente una negligenza inescusabile dei difensori, il giudizio si era estinto determinando la caducazione della domanda amministrativa.
Si costituiva evidenziando che la mancata presentazione all'udienza 20.1.2014 Controparte_3 lungi dal costituire una negligenza era stato frutto di una strategia condivisa dalla e volta al più Per_1 rapido ottenimento dell'indennità e costituita dalla rinuncia al procedimento giudiziale e contestuale presentazione di una nuova istanza in sede amministrativa corredata da documentazione ulteriore rispetto a quanto prodotto nel procedimento giudiziale.
Si costituiva altresì AR HI AI eccependo la carenza di legittimazione attiva in capo agli attori per mancanza di prova della loro qualità di eredi e dell'accettazione dell'eredità anche alla luce del rilievo che la in vita non aveva inteso promuovere alcuna domanda di risarcimento del Per_1 danno.
A seguito di differimento e notifica dell'atto di chiamata in causa si costituiva eccependo CP_4
l'inoperatività della garanzia per pregressa conoscenza da parte dell'Avv. dei fatti posti a CP_3 fondamento della sua responsabilità con i conseguenti effetti di cui all'art. 1892 c.c. in ordine alle dichiarazioni inesatte e reticenti dell'assicurato.
Non veniva, invece, autorizzata la chiamata in causa di . Controparte_6
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4428/2021, pubblicata il 11.3.2021 così statuiva: “1. rigetta la domanda svolta da e 2. condanna e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_2 CP_1
in solido tra loro alla refusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.738 per compensi
[...] oltre accessori come per legge per ciascuna parte.”
Avverso tale sentenza proponevano appello e formulando le Controparte_1 Controparte_2 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente gravame e con integrale riforma della sentenza
n. 4428/2021, resa dal Tribunale di Roma in data 11.3.2021 nel giudizio RG N. 14305/2018, 1. In via cautelare disporre la sospensione della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la esorbitante ed ingiusta condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali;
2. In via istruttoria accogliere le richieste istruttorie articolate con la memoria ex art. 186 co.6 n.2 cpc del
20.12.2018 e per l'effetto: ordinare, ex art. 210 cpc, alle convenute e AI la produzione in CP_3
4 giudizio di tutta la documentazione allegata al ricorso dalle stesse patrocinato nell'interesse della
Sig.ra c/ rubricato al n. 33861/2013 RG Trib. Roma Sezione Lavoro, che Persona_1 CP_5 non è stata restituita alla sig.ra ; - in subordine ordinarsi all'archivio della sezione lavoro del Per_1
Tribunale di Roma l'acquisizione del medesimo fascicolo;
- in ogni caso autorizzare gli attori al deposito di copia fotostatica del fascicolo n. 33861/2013 RG Trib. Roma Sezione Lavoro;
3. nel merito, accertata e dichiarata la negligente condotta professionale delle appellate CP_3
e AR HI AI condannare le medesime, in solido, al risarcimento dei danni causati
[...] alla defunta sig.ra da liquidarsi in favore degli eredi Sigg.ri e Persona_1 CP_1 [...] nell'importo di € 7059,78, ovvero in quell'altro maggiore o minore importo ritenuto dovuto CP_2 ovvero equitativamente determinato, con aggravio di rivalutazione ed interessi legali dalla messa in mora (2.4.2014) al saldo.
4. Condannare altresì le convenute in solido alla rifusione delle spese e compensi processuali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimb. Forf. Cassa prev.za Avv.ti ed IVA come per legge”.
AR HI AI nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia pertanto l'Ill.ma
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1) in via cautelare, rigettare la richiesta di sospensione della sentenza, non sussistendone i presupposti di legge;
2) in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei Sig.ri e, per CP_1
l'effetto, dichiarare improcedibile l'appello proposto;
3) in via preliminare, ai sensi dell'art. 89
c.p.c., disporre la cancellazione dell'espressione offensiva impiegata nell'atto di appello e assegnare alla Sig.ra AI, in qualità di persona offesa, la somma che verrà ritenuta opportuna da calcolarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, non afferendo la suddetta espressione in alcun modo ai fatti oggetto di causa. 4) nel merito, rigettare le richieste avanzate da controparte in quanto tardive e lesive dell'art. 345 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare inammissibili gli allegati da numero 19 a numero 22; 5) nel merito, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.” nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_3
d'appello di Roma adita, ogni contraria istanza disattesa, - confermare integralmente la sentenza n.
4428/2021 emessa in data 11.03.2021 dal Tribunale Civile di Roma, Sez. XIII^. Dott.ssa - Per_2 rigettare tutte le domande svolte dalla controparte perché illegittime e comunque infondate in fatto ed in diritto, ivi comprendendosi quella relativa all'istanza di inibitoria, in quanto pretestuosa e, comunque, assolutamente infondata;
- in ogni caso, accertare e dichiarare la totale assenza di responsabilità dell'Avv. in ordine alle asserite inadempienze sollevate dai Sig.ri nei CP_3 CP_1 suoi confronti, anche in ragione dell'esclusiva responsabilità dell'Avv. AI;
in subordine,- nelle
5 denegata ipotesi in cui fosse effettivamente riconosciuta una responsabilità dell'Avv. ridurre CP_3 al minimo la sua percentuale di responsabilità, parametrandola all'effettiva incidenza della sua condotta rispetto ai danni rilevati, e comunque condannare l' PO a manlevare CP_4
e tenere indenne l'Avv. da quanto sarà tenuto a risarcire ai Sig.ri Si chiede in ogni CP_3 CP_1 caso anche la condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
In data 28.6.2022 la veniva dichiarata contumace. Controparte_4
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in due motivi.
La sentenza è motivata come segue.
“Va, in primo luogo, evidenziata la tardività della documentazione depositata dagli attori solo in sede di udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta. Deve, infatti, ribadirsi quanto già evidenziato con provvedimento reso all'udienza del 26.3.2019 circa l'inammissibilità dell'istanza svolta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. con la quale veniva richiesto l'ordine di esibizione a carico delle convenute della documentazione inerente il procedimento giudiziale avente NRG 33861/13. La richiesta di ordine di esibizione è diretta, infatti, ad acquisire uno o più specifici documenti, posseduti dall'altra parte o da un terzo, e il cui possesso l'istante dimostri di non essere riuscito diversamente ad acquisire. Tale circostanza nel caso di specie pur genericamente addotta (si fa riferimento alla
“mancata restituzione” alla della documentazione) non è stata in alcun modo provata. D'altra Per_1 parte deve evidenziarsi come gli attori, nq. di eredi della ben avrebbero potuto richiedere la Per_1 restituzione della documentazione ai difensori oggi convenuti ovvero l'acquisizione di copia della documentazione e degli atti al Tribunale sez. Lavoro e ciò sia prima dell'inizio del giudizio sia ancora nel lasso di tempo trascorso tra l'introduzione del giudizio e la scadenza dei termini per le produzioni documentali. La possibilità per gli attori di ottenere presso il Tribunale sez lavoro copia di tutti gli atti risulta peraltro comprovata dalla – tardiva- produzione in giudizio della suddetta documentazione.
Stante la tardività della produzione documentale ne va dichiarata l'inammissibilità non potendosene tener conto ai fini della decisione.
Ciò posto in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost. - secondo il quale una causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto
6 operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (si veda sul punto la recente Cass. n. 363 del 09/01/2019 e Cass. n. 11458 del 11/05/2018) la domanda va rigettata e non può essere accolta non avendo gli attori compiutamente assolto all'onere probatorio su di loro gravante ed, in particolare, non avendo sufficientemente dimostrato di aver patito dei danni eziologicamente connessi ad un operato negligente dei convenuti.
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, va chiarito che per l'accoglimento della domanda di risarcimento avanzata dal cliente non è sufficiente l'eventuale sussistenza di profili colposi del professionista, ma deve sussistere un nesso eziologico tra la condotta asseritamente inadempiente ed il danno, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (in tal senso vedi Cassazione civile sez. VI, 16/05/2017, n.12038, Cassazione civile sez. II, 15/12/2016, n.25895 e la più risalente Cass. 2638 del 05/02/2013, ma anche Corte appello Roma sez. III, 16/11/2018, n.7225).
L'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica, dunque, una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita.
La responsabilità del professionista, quindi, sussiste se, probabilmente e presuntivamente, applicando il principio penalistico di equivalenza delle cause (artt.40 e 41 cod. pen.), il buon esito della lite non è stato raggiunto per sua negligenza. Non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito. La perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (in base a tale principio la S.C. con sentenza n.22376 del 10/12/2012 ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità d'un avvocato per aver provocato
l'estinzione del giudizio di merito, in base all'assunto che non vi era alcuna certezza del fatto che, se non vi fosse stata l'estinzione, la pretesa del cliente sarebbe stata accolta).
Nel caso di specie va evidenziato che – a prescindere dalla valutazione in ordine alla negligenza imputata agli Avv.ti e AI e consistita nell'omessa comparizione all'udienza del 20.1.2014 CP_3
7 – gli attori non hanno in alcun modo provato che ove gli Avv.ti e AI avessero tenuto la CP_3 condotta diligente in teoria omessa (e dunque avesse presenziato alla suddetta udienza) la Per_1 avrebbe ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con effetti a decorrere dalla presentazione della prima domanda. Gli odierni attori, infatti, non hanno prodotto tempestivamente alcuna documentazione afferente il giudizio promosso ai sensi dell'art. 445 bis cp.c. né hanno prodotto la comparsa di costituzione dell' in tale giudizio di modo che non è possibile svolgere CP_5 alcuna valutazione in ordine alla sussistenza a far data dal novembre 2012 in capo alla dei Per_1 requisiti sanitari necessari per l'ottenimento della prestazione.
Va, peraltro, evidenziato che anche laddove il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. promosso nel 2013 fosse andato avanti sino al deposito della CTU, in primo luogo, non è dato sapere se l' avrebbe CP_5 prestato acquiescenza all'accertamento ed, in secondo luogo, non è in alcun modo provato che la
presentasse i requisiti legittimanti la concessione dell'indennità da far retrodatare alla data Per_1 della domanda.
In conclusione non è possibile effettuare un positivo giudizio probabilistico in ordine all'accoglimento della domanda svolta dalla nei confronti dell' e va, pertanto, rigettata Per_1 CP_5 la domanda attorea essendo mancata la prova della sussistenza di un pregiudizio causalmente ricollegabile alla dedotta inadempienza
Stante il rigetto della domanda attorea non vi è luogo all'esame della domanda di garanzia svolta nei confronti di CP_4
Le spese anche della terza chiamata seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014.”
Con il primo motivo la sentenza viene censurata per “violazione e falsa applicazione degli artt. 115
e 116 cpc, 1218 e 2697 cc per avere il tribunale di Roma omesso l'esame delle prove documentali tutte ritualmente acquisite al giudizio e per avere ritenuto non provata la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta inadempiente ed il danno lamentato”. Secondo l'appellante il giudice di primo grado ha erroneamente valutato la documentazione in atti. Innanzitutto non ha considerato che nella memoria ex art. 183, comma VI n.
2. c.p.c. era stata formulata istanza di esibizione relativa alla documentazione attinente al proc. 33861/2013 che controparte non ha restituito;
inoltre era stata formulata richiesta alla cancelleria che non aveva avuto seguito (stante la prassi vigente sino al 2019 secondo cui il fascicolo doveva essere restituito solo al difensore). In ogni caso tale documentazione non era necessaria ai fini della decisione, essendo sufficiente la produzione effettuata tempestivamente (in particolare i ricorsi introduttivi dei due procedimenti, le due istanze amministrative, la perizia redatta nel proc. 33021/2014 il verbale di udienza del 20.1.2014).
8 Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per “negligente espletamento del mandato e responsabilità professionale degli avv. e AI per la causazione dei danni sofferti dalla de CP_3 cuius sig.ra . diritto dei sigg.ri al ristoro integrale del conseguenziale Persona_1 CP_1 danno patrimoniale, per € 7.059,78”. Quanto al merito dell'azione risarcitoria promossa dai integralmente riproposta con l'atto di appello, secondo parte appellante non vi è dubbio CP_1 che la stessa debba trovare accoglimento, essendo stata comprovata sia la grave negligenza commessa dalle odierne appellate nell'espletamento del mandato professionale loro conferito, sia la causazione e l'effettività del danno patrimoniale, connesso in via diretta ed immediata alla condotta inadempiente del professionista, secondo il criterio civilistico del più probabile che non.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
In diritto va ricordato come in materia di responsabilità professionale dell'avvocato secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente, e dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto (Cass. n.
6782/2015; Cass. n. 18612/2013; Cass. n. 8863/2011; Cass. n. 6967/2006).
In via generale l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.p.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Quanto al riparto dell'onere della prova, pacificamente in giurisprudenza, il cliente, il quale alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b) 1'esistenza del danno,
e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti;
c) il nesso di causalità fra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cass. n. 9238/2007).
In particolare, per quanto concerne il profilo dell'accertamento della causalità ai fini dell'affermazione della responsabilità professionale del difensore, la Suprema Corte ha chiarito a più riprese che in materia vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", destinata a trovare applicazione in luogo del più stringente principio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio" che
9 regola, invece, la responsabilità penale. In particolare secondo pacifica giurisprudenza della S.C., richiamata dal giudice di primo grado e dall'appellante, “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e
l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Cass. n.
25112/2017; anche Cass. n. 24956/2020).
Pertanto grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta dell'avvocato e il danno lamentato (sia come evento che come conseguenze dannose), che va valutato secondo il criterio probabilistico del più probabile che non, non risultando quindi sufficiente al fine di ritenere provato il danno una mera chance di esito favorevole.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda per difetto di prova del nesso di causalità tra la condotta e il danno lamentato, non ritenendo provato in via controfattuale che la condotta diligenze contestata (la comparizione all'udienza) avrebbe portato all'accoglimento del ricorso.
Per quanto attiene alla censura relativa alla ritenuta inammissibilità della produzione del fascicolo relativo al proc. N. 33861/2013, pacificamente avvenuta successivamente ai termini di cui all'art. 183 comma V c.p.c. e quindi tardivamente, nella memoria ex art. 183, comma VI n 2 c.p.c. parte appellante ha chiesto “ex art. 210 cpc, che il Giudice Voglia ordinare alle convenute e AI la CP_3 produzione in giudizio di tutta la documentazione allegata al ricorso dalle stesse patrocinato nell'interesse della Sig.ra c/ rubricato al n. 33861/2013 RG Trib. Roma Persona_1 CP_5
Sezione Lavoro, che non è stata restituita alla sig.ra . In subordine chiedono ordinarsi Per_1 all'archivio della sezione lavoro del Tribunale di Roma l'acquisizione del medesimo fascicolo ovvero autorizzare gli attori ad estrarre copia della documentazione (in conformità alla richiesta già inoltrata cfr. doc. 22)”.
L'assunto dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado non ha valutato che era stato tempestivamente chiesto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non tiene conto del fatto che tale istanza è stata valutata ed è stata ritenuta inammissibile, con conseguente inammissibilità della relativa produzione effettuata tardivamente.
Quanto poi alla richiesta ex art. 210 c.p.c., in diritto secondo l'insegnamento della S.C., a cui si è conformato il giudice di primo grado, “l'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento
10 istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto” (Cass. N. 31251/2021).
Pertanto l'ordine di esibizione, quale mezzo residuale, presuppone l'impossibilità per la parte di acquisire la prova (nel caso di specie del fascicolo relativo al proc. N. 33861/2013) con altri mezzi.
L'appellante sostiene che il giudice di primo grado non ha valutato che il fascicolo non era stato restituito dai difensori. Va sul punto viceversa evidenziato come al contrario il giudice di primo grado ha dato conto era stata dedotta solo genericamente (ma non provata) la restituzione del fascicolo. E sul punto l'appellante assume come pacifica la non restituzione del fascicolo non argomentando per quale ragione deve ritenersi erroneo quanto affermato dal giudice di primo grado. A ciò si aggiunga che, come osservato dal giudice di primo grado, l'appellante non ha comprovato di avere richiesto ai difensori il fascicolo prima dell'instaurazione del giudizio, non potendo quindi dirsi che erano nell'impossibilità di procurarselo.
Per quanto attiene poi al fatto che è stata formulata richiesta alla cancelleria della sezione lavoro della documentazione in questione, va osservato come tale richiesta è stata formulata solo con mail
18.12.2018 a fronte di una scadenza dei termini ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c. in data 31.12.2018,
e quindi solo in prossimità della scadenza. Peraltro al di là della mail nulla risulta ulteriormente comprovato in ordine a tale istanza (quanto ad eventuali solleciti), né peraltro circa la risposta della cancelleria. L'assunto dell'appellante secondo cui solo con circolare ministeriale del 2019 è stata riconosciuta la facoltà di ritirare il fascicolo ad un difensore diverso da quello costituito non tiene conto del fatto che tale circolare attiene al ritiro del fascicolo e non all'estrazione di copia del fascicolo come richiesta (estrazione copia riconosciuta già in precedenza). Ne consegue che anche in relazione a tale profilo non risulta comprovata l'impossibilità di procurarsi copia degli atti del fascicolo in questione.
Pertanto la censura relativa alla produzione del fascicolo del proc. N. 33861/2013 è infondato. Ne consegue anche l'inammissibilità della produzione in appello ex art. 345 c.p.c.
L'appellante sostiene poi che in ogni caso la documentazione tempestivamente prodotta consentiva una valutazione del nesso di causalità e in particolare dell'accoglimento del ricorso nell'ipotesi di condotta diligenza (di comparizione all'udienza), tenuto conto della produzione in atti.
Quanto ritenuto dall'appellante non pare condivisibile.
Innanzitutto dal confronto dei due ricorsi (quello proposto nel 2013 e quello del 2014) risulta che in quest'ultimo è stata prodotta ulteriore documentazione sopravvenuta (attinente allo stato di salute
11 della ). Il che porta ad escludere una valutazione probabilistica di accoglimento del ricorso del Per_1
2013 fondata sul mero raffronto dei due ricorsi. Inoltre va evidenziato come diversa risulta la valutazione dell' posta a fondamento del ricorso del 2013 e del 2014 (con il riconoscimento CP_5 dell'invalidità al 100% solo nel 2014, e con il precedente rigetto). Inoltre non risulta prodotto il verbale di rigetto a fondamento del ricorso del 2013 né integralmente l'istanza formulata (risultando prodotto unicamente il frontespizio). Il che esclude ulteriormente alcuna valutazione sul punto.
A ciò si aggiunga che condivisibilmente il giudice di primo grado ha rilevato come nella valutazione del probabile esito del giudizio va considerata anche linea difensiva dell' , in relazione alla quale CP_5 nulla risulta prodotto. Sul punto l'assunto dell'appellante secondo cui dal verbale del 20.1.2014 si desume la contumacia dell' è infondato, atteso che da tale verbale risulta unicamente la mancata CP_5 comparizione delle parti, nulla risultando in ordine alla costituzione. Del pari è privo di riscontro il rilievo secondo cui viene in considerazione un aspetto pacifico.
Il fatto poi che a fondamento della domanda del 2014 vi fosse una situazione pregressa (impossibilità
a deambulare in considerazione di pregresse fratture agli arti) risalente a prima dell'ottobre 2012 (data della prima domanda all' ) non vale di per sé a dimostrare il probabile accoglimento del ricorso CP_5 del 2013, dovendo la valutazione del possibile esito del giudizio essere effettuata non astrattamente ma in considerazione della condotta tenuta dalle parti in giudizio (che non è possibile valutare in assenza della produzione per quanto sopra osservato). Questo peraltro anche considerando come diversi sono gli esiti dell' (come detto neanche confrontabili, non risultando prodotto l'esito CP_5 dell'istanza del 2012).
Quanto poi alla CTU nell'ambito del giudizio del 2014 (tempestivamente prodotta in primo grado in allegato al decreto di omologa - doc. 9 di cui alla memoria ex art. 183, comma VI c.p.c.), va osservato come questa ha tenuto conto degli esiti della Commissione medica del 2014 (diversi da quelli relativi all'istanza del 2012), nonché della documentazione prodotta (anche ulteriore a quella prodotta nel
2013) e della situazione attuale dell'appellante, ritenendo tale patologia sussistente dal momento della domanda, ma non effettuando alcun accertamento in ordine alla situazione pregressa (ma solo successiva, escludendo patologie di recente insorgenza e/o peggioramento). Pertanto di per sé tale consulenza non consente di ritenere secondo una valutazione probabilistica l'accoglimento del ricorso anche del 2013.
In definitiva l'appello è infondato.
La AI nel costituirsi ha chiesto ex art. 89 c.p.c. la rimozione dell'espressione “insolvente” a lei riferita nella richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e il risarcimento del relativo danno.
A tenore dell'art. 89 c.p.c. “negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le
12 parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.
Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa”.
Pertanto tale disposizione prevede nell'ipotesi di espressioni sconvenienti non attinenti all'oggetto della causa la possibilità della condanna al risarcimento del danno, con la precisazione che le offese debbono intendersi “non necessarie alla difesa”, pur se ad essa non estranee (Cass. n. 20520/2024).
Viene in rilievo una responsabilità processuale analoga alla responsabilità aquiliana (cfr. Cass. n.
26318/2019), che prevede un bilanciamento tra diritto di difesa e lesione di diritti della persona.
Nel caso di specie l'espressione “insolvente” è stata utilizzata nell'ambito della richiesta di sospensiva e quindi appare strettamente funzionale alla difesa assunta. Inoltre viene in rilievo una espressione corrispondente ad uno dei presupposti della sospensiva che non appare volta ad insultare e ad offendere la parte avversa senza alcuna relazione con la difesa. Né per ritenerle offensiva rileva chiaramente il fatto che l'affermazione è infondata, attenendo questo profilo unicamente al merito della causa, e non al contenuto offensivo dell'espressione.
Pertanto la domanda di risarcimento del danno non può essere accolta (assorbita ogni ulteriore questione).
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (valore della causa sino ad € 26.000, tabella XII, scaglione terzo, valori medi, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione stante la limitata attività svolta).
Infine, non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 1 e 3 c.p.c., richiesta dalla CP_3
Quanto alla domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., essa richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (Cass. 15-4-2013, n. 9080; Cass. 30-7-2010, n. 17902; Cass. 8-6-2007, n. 13395). Essendo, nella specie, mancata la prova del danno, la domanda va respinta.
Relativamente alla richiesta ex art. 96, comma 3, c.p.c., essa presuppone la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
che la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n. 9060/2003; Cass.
13 n. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011), laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n.
15629/2010). In difetto di tali situazioni - che non ricorrono obiettivamente nella specie - la domanda va disattesa.
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Controparte_1 [...] avverso la sentenza n. 4428/2021, pubblicata il 11.3.2021 del Tribunale di Roma, così CP_2 provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
rigetta la domanda ex art. 89 c.p.c. proposta dalla AI;
condanna e in via solidale, alla refusione a favore di AR Controparte_1 Controparte_2
HI AI e di delle spese del grado che liquida per ciascuna parte in € Controparte_3
4.888,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Controparte_1
e in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Controparte_2 dovuto per l'impugnazione, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Roma, così deciso nella camera di consiglio 4.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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