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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1284/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 21/01/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1284/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAGGIO VERONICA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BALOSSI GIORDANO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 4 20122 MILANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3759/2023, emesso dal Tribunale di Monza in data 29 dicembre 2023 per il pagamento della somma di € 221.239,21, oltre interessi e spese del procedimento, convenne in Parte_1 giudizio chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1 affermò che il preteso credito non è dovuto in quanto le fatture Pt_1 Parte_1 ricevute relative ad energia e riscaldamento erano state regolarmente corrisposte all'Ente emittente. Aggiunse che stava intraprendendo un percorso per effettuare la richiesta di composizione negoziata per la soluzione della crisi. si costituì ed evidenziò che, in data 26 febbraio 2018, Controparte_1 Controparte_2 (poi , aveva stipulato con contratto di Controparte_3 Parte_1 servizio energia avente ad oggetto l'esecuzione di opere e di interventi di adeguamento normativo e/o di riqualificazione funzionale degli impianti, nonché attività di fornitura di servizi energetici con sistema di contabilizzazione MWh, all'edificio sito in viale Industria n. 3 di Paderno Dugnano (MI), come da accettazione offerta economica n. 403/2017 rev.01 (docc. 2 e 3 fascicolo monitorio). Con atto di cessione del 9 marzo 2021, a rogito del
Notaio dott.ssa (n. 43.785 Rep. e n. 29.825 Racc.), Persona_1 CP_2
con il consenso e parere favorevole del Commissario Giudiziario di
[...] CP_2 in concordato preventivo, aveva ceduto il proprio ramo d'azienda a
[...] Controparte_1 con il contratto di servizio di fornitura a suo tempo stipulato con (cfr. Parte_1 doc. 4 fascicolo monitorio). Spiegò che, dopo la cessione del ramo d'azienda, in esecuzione del predetto contratto, aveva effettuato prestazioni e forniture a favore di per l'importo complessivo di Euro 226.740,22, come da fatture Parte_1 allegate con il fascicolo monitorio (docc. da 5 a 28). Tuttavia, aveva Parte_1 corrisposto esclusivamente gli importi delle fatture nn. 424, 577, 600, 619, 638 834, 836,
902 del 2022 per un totale di Euro 5.501,01 e, pertanto, era rimasta inadempiente per la somma complessiva di Euro 221.239,21, posto che, nonostante il riconoscimento della propria posizione debitoria, le trattative intercorse al fine di addivenire ad un accorto transattivo non avevano avuto esito positivo. Sottolineò come non Parte_1 avesse sollevato alcuna contestazione circa le prestazioni e le forniture di cui alle suddette fatture, né avesse provato di aver promosso la procedura concorsuale. Con ordinanza del 20 novembre 2024, preso atto dell'intervenuta rinuncia al mandato del difensore dell'opponente, venne concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Precisate le conclusioni in modalità cartolare entro il termine del 16 gennaio 2025, la causa giunge in decisione a norma dell'art. 189 co. 1 cod. proc. civ..
--------
Preliminarmente, va rilevato che, dopo la rinuncia al mandato da parte del difensore, parte opponente non ha provveduto alla nomina di un nuovo difensore, non ha precisato le conclusioni, né svolto altra attività difensiva. Si deve ritenere, pertanto, che abbia di fatto abbandonato il giudizio, Parte_1 rinunciando implicitamente alle domande svolte nell'atto di citazione ed ai motivi di opposizione. Ciò comporta il rigetto dell'opposizione nel merito. D'altra parte, l'opponente, pur avendo sostenuto di aver regolarmente pagato le fatture che ammette di aver ricevuto, non ha provveduto a fornire la prova documentale dell'asserita avvenuta integrale estinzione del debito, essendo il relativo onere a suo carico.
Al contrario, la pretesa creditoria di parte opposta è fondata sul contratto di fornitura di energia elettrica stipulato in data 26 febbraio 2018 e sulle fatture di vendita, che
[...] ammette di aver ricevuto e con riferimento alle quali non ha sollevato alcuna Parte_1
pagina 2 di 3 contestazione, neppure in giudizio.
Il decreto ingiuntivo va, dunque, confermato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo Parte_1 n. 3759/23 emesso dal Tribunale di Monza in data 29 dicembre 2023, dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.;
2) condanna a rimborsare a le spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi Euro 7.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3) con sentenza esecutiva. Monza, 21 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 21/01/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1284/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAGGIO VERONICA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BALOSSI GIORDANO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 4 20122 MILANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3759/2023, emesso dal Tribunale di Monza in data 29 dicembre 2023 per il pagamento della somma di € 221.239,21, oltre interessi e spese del procedimento, convenne in Parte_1 giudizio chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1 affermò che il preteso credito non è dovuto in quanto le fatture Pt_1 Parte_1 ricevute relative ad energia e riscaldamento erano state regolarmente corrisposte all'Ente emittente. Aggiunse che stava intraprendendo un percorso per effettuare la richiesta di composizione negoziata per la soluzione della crisi. si costituì ed evidenziò che, in data 26 febbraio 2018, Controparte_1 Controparte_2 (poi , aveva stipulato con contratto di Controparte_3 Parte_1 servizio energia avente ad oggetto l'esecuzione di opere e di interventi di adeguamento normativo e/o di riqualificazione funzionale degli impianti, nonché attività di fornitura di servizi energetici con sistema di contabilizzazione MWh, all'edificio sito in viale Industria n. 3 di Paderno Dugnano (MI), come da accettazione offerta economica n. 403/2017 rev.01 (docc. 2 e 3 fascicolo monitorio). Con atto di cessione del 9 marzo 2021, a rogito del
Notaio dott.ssa (n. 43.785 Rep. e n. 29.825 Racc.), Persona_1 CP_2
con il consenso e parere favorevole del Commissario Giudiziario di
[...] CP_2 in concordato preventivo, aveva ceduto il proprio ramo d'azienda a
[...] Controparte_1 con il contratto di servizio di fornitura a suo tempo stipulato con (cfr. Parte_1 doc. 4 fascicolo monitorio). Spiegò che, dopo la cessione del ramo d'azienda, in esecuzione del predetto contratto, aveva effettuato prestazioni e forniture a favore di per l'importo complessivo di Euro 226.740,22, come da fatture Parte_1 allegate con il fascicolo monitorio (docc. da 5 a 28). Tuttavia, aveva Parte_1 corrisposto esclusivamente gli importi delle fatture nn. 424, 577, 600, 619, 638 834, 836,
902 del 2022 per un totale di Euro 5.501,01 e, pertanto, era rimasta inadempiente per la somma complessiva di Euro 221.239,21, posto che, nonostante il riconoscimento della propria posizione debitoria, le trattative intercorse al fine di addivenire ad un accorto transattivo non avevano avuto esito positivo. Sottolineò come non Parte_1 avesse sollevato alcuna contestazione circa le prestazioni e le forniture di cui alle suddette fatture, né avesse provato di aver promosso la procedura concorsuale. Con ordinanza del 20 novembre 2024, preso atto dell'intervenuta rinuncia al mandato del difensore dell'opponente, venne concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Precisate le conclusioni in modalità cartolare entro il termine del 16 gennaio 2025, la causa giunge in decisione a norma dell'art. 189 co. 1 cod. proc. civ..
--------
Preliminarmente, va rilevato che, dopo la rinuncia al mandato da parte del difensore, parte opponente non ha provveduto alla nomina di un nuovo difensore, non ha precisato le conclusioni, né svolto altra attività difensiva. Si deve ritenere, pertanto, che abbia di fatto abbandonato il giudizio, Parte_1 rinunciando implicitamente alle domande svolte nell'atto di citazione ed ai motivi di opposizione. Ciò comporta il rigetto dell'opposizione nel merito. D'altra parte, l'opponente, pur avendo sostenuto di aver regolarmente pagato le fatture che ammette di aver ricevuto, non ha provveduto a fornire la prova documentale dell'asserita avvenuta integrale estinzione del debito, essendo il relativo onere a suo carico.
Al contrario, la pretesa creditoria di parte opposta è fondata sul contratto di fornitura di energia elettrica stipulato in data 26 febbraio 2018 e sulle fatture di vendita, che
[...] ammette di aver ricevuto e con riferimento alle quali non ha sollevato alcuna Parte_1
pagina 2 di 3 contestazione, neppure in giudizio.
Il decreto ingiuntivo va, dunque, confermato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo Parte_1 n. 3759/23 emesso dal Tribunale di Monza in data 29 dicembre 2023, dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.;
2) condanna a rimborsare a le spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi Euro 7.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3) con sentenza esecutiva. Monza, 21 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 3 di 3