Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/2004, n. 5028
CASS
Sentenza 11 marzo 2004

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Poiché i dipendenti dell'ONMI già in servizio al 6 ottobre 1967 e trasferiti agli enti locali a seguito dello scioglimento dell'Opera, i quali abbiano optato, ai sensi della legge n. 698 del 1975, per l'iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, hanno diritto in relazione al periodo di servizio presso l'ONMI alla sola indennità di anzianità e non anche all'indennità di buonuscita, la norma di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, la quale impone all'I.N.A.D.E.L. di restituire al dipendente le somme che risultino eccedenti rispetto al calcolo teorico dell'importo necessario al pagamento dell'indennità premio di servizio, non comporta, nell'ipotesi della menzionata opzione, il medesimo obbligo con riguardo alle somme relative all'indennità di buonuscita. Ne consegue che, qualora l'I.N.A.D.E.L. abbia restituito al Ministero del tesoro le somme da questo ricevute per il pagamento della detta indennità anche per i lavoratori optanti nel senso sopraindicato (in relazione a precedente più favorevole interpretazione), il suddetto istituto (ed ora per esso l'I.N.P.D.A.P.) non è passivamente legittimato rispetto alla domanda del dipendente di restituzione dell'eccedenza, ai sensi del menzionato articolo 6 della legge n. 482 del 1988, atteso il mancato possesso di tale somma e la legittimità della restituzione della stessa al Ministero del tesoro (oggi, dell'economia e delle finanze), al quale spetta la legittimazione passiva rispetto a tale domanda.

Ai dipendenti dell'O.N.M.I. (Opera Nazionale Maternità e Infanzia) già in servizio alla data del 6 ottobre 1967 e trasferiti agli enti locali a seguito dello scioglimento dell'Opera, i quali abbiano a suo tempo optato, ai fini pensionistici, per l'iscrizione alla C.P.D.E.L., spetta, come trattamento di fine rapporto e con riferimento al periodo trascorso alle dipendenze dell'ente di provenienza, in base al rinvio formale alle norme regolamentari già emanate dal soppresso ente pubblico non economico, operato dall'art. 9 della legge n. 698 del 1975, e in particolare in applicazione degli artt. 2 e 4 del regolamento per il trattamento di quiescenza dei dipendenti, solamente l'indennità di anzianità e non anche l'indennità di buonuscita, la cui corresponsione è stata mantenuta ai soli dipendenti "non optanti", senza che rilevi lo "ius superveniens" costituito dall'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 482 - che ha modificato, anche nei confronti degli ex dipendenti dell'ONMI, le modalità di liquidazione del trattamento di fine servizio, prevedendo per essi l'erogazione dell'indennità premio di servizio sia per il periodo prestato presso l'ente locale sia per quello anteriore prestato presso l'ente di provenienza, con il conseguente obbligo dell'Inadel di versare agli interessati l'eventuale eccedenza di cui al comma quarto dello stesso articolo -, non applicabile agli ex dipendenti dell'ONMI transitati agli enti locali e cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore di detta norma, il cui sesto (ed ultimo) comma non richiama il precedente quinto comma, relativo alla liquidazione dell'indennità premio di servizio, compreso il versamento dell'eventuale eccedenza suindicata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/2004, n. 5028
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5028
    Data del deposito : 11 marzo 2004

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