Sentenza 11 marzo 2004
Massime • 2
Poiché i dipendenti dell'ONMI già in servizio al 6 ottobre 1967 e trasferiti agli enti locali a seguito dello scioglimento dell'Opera, i quali abbiano optato, ai sensi della legge n. 698 del 1975, per l'iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, hanno diritto in relazione al periodo di servizio presso l'ONMI alla sola indennità di anzianità e non anche all'indennità di buonuscita, la norma di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, la quale impone all'I.N.A.D.E.L. di restituire al dipendente le somme che risultino eccedenti rispetto al calcolo teorico dell'importo necessario al pagamento dell'indennità premio di servizio, non comporta, nell'ipotesi della menzionata opzione, il medesimo obbligo con riguardo alle somme relative all'indennità di buonuscita. Ne consegue che, qualora l'I.N.A.D.E.L. abbia restituito al Ministero del tesoro le somme da questo ricevute per il pagamento della detta indennità anche per i lavoratori optanti nel senso sopraindicato (in relazione a precedente più favorevole interpretazione), il suddetto istituto (ed ora per esso l'I.N.P.D.A.P.) non è passivamente legittimato rispetto alla domanda del dipendente di restituzione dell'eccedenza, ai sensi del menzionato articolo 6 della legge n. 482 del 1988, atteso il mancato possesso di tale somma e la legittimità della restituzione della stessa al Ministero del tesoro (oggi, dell'economia e delle finanze), al quale spetta la legittimazione passiva rispetto a tale domanda.
Ai dipendenti dell'O.N.M.I. (Opera Nazionale Maternità e Infanzia) già in servizio alla data del 6 ottobre 1967 e trasferiti agli enti locali a seguito dello scioglimento dell'Opera, i quali abbiano a suo tempo optato, ai fini pensionistici, per l'iscrizione alla C.P.D.E.L., spetta, come trattamento di fine rapporto e con riferimento al periodo trascorso alle dipendenze dell'ente di provenienza, in base al rinvio formale alle norme regolamentari già emanate dal soppresso ente pubblico non economico, operato dall'art. 9 della legge n. 698 del 1975, e in particolare in applicazione degli artt. 2 e 4 del regolamento per il trattamento di quiescenza dei dipendenti, solamente l'indennità di anzianità e non anche l'indennità di buonuscita, la cui corresponsione è stata mantenuta ai soli dipendenti "non optanti", senza che rilevi lo "ius superveniens" costituito dall'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 482 - che ha modificato, anche nei confronti degli ex dipendenti dell'ONMI, le modalità di liquidazione del trattamento di fine servizio, prevedendo per essi l'erogazione dell'indennità premio di servizio sia per il periodo prestato presso l'ente locale sia per quello anteriore prestato presso l'ente di provenienza, con il conseguente obbligo dell'Inadel di versare agli interessati l'eventuale eccedenza di cui al comma quarto dello stesso articolo -, non applicabile agli ex dipendenti dell'ONMI transitati agli enti locali e cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore di detta norma, il cui sesto (ed ultimo) comma non richiama il precedente quinto comma, relativo alla liquidazione dell'indennità premio di servizio, compreso il versamento dell'eventuale eccedenza suindicata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/2004, n. 5028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5028 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MILEO Vincenzo - Presidente - Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere - Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere - Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere - Dott. LA TERZA Maura - Consigliere - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT NA, AO OM, AS AN, TT RE, CH IA, elettivamente domiciliati in ROMA CORSO TRIESTE 85, presso lo studio dell'avvocato PAOLA TOSSA AJELLO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
DA ex EL ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE PUBLICA GESTIONE EL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato DARIO MARINUZZI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar VALERIA MORGHEN di ROMA dell'8 gennaio 2002, Rep. n. 135090; - resistente con procura - avverso la sentenza n. 25758/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 02/08/00 - R.G.N. 19332/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato SALVATORE AJELLO per delega PAOLA IOSSA AJELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Roma confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 8 marzo 1995, che aveva rigettato le domande proposte, contro l'DA (successore ex lege dell'EL), da NN CO ed altri - tutti dipendenti dell'Opera nazionale maternità e infanzia (NM), optante per l'iscrizione alla CPDEL ai fini pensionistici (cd. personale optante), trasferiti ad enti locali a seguito dello scioglimento dell'Opera - per ottenere l'indennità di buonuscita (prevista dal regolamento per il trattamento di quiescenza del personale dell'NM) - per il periodo di servizio prestato alle dipendenze della stessa NM - nonché interessi e rivalutazione monetaria - per il pagamento, asseritamente tardivo, della "eccedenza" (di cui all'articolo 56 della legge n. 482/88) - mentre aveva negato la legittimazione passiva dell'DA (successore ex lege dell'EL), - per quanto riguarda le domande subordinate dei medesimi lavoratori, volte ad ottenere la restituzione delle somme, accantonate presso l'NM per l'erogazione di emolumenti diversi dall'indennità di anzianità (quali o l'indennità di buonuscita e ed il trattamento integrativo della pensione) - essenzialmente in base ai rilievi seguenti: - l'indennità di buonuscita non compete al personale optante dell'NM (a norma del regolamento per il trattamento di quiescenza del personale della stessa NM); - il pagamento della eccedenza (di cui all'art. 6 legge n. 482/88, cit.) è avvenuto entro il termine stabilito contestualmente e, pertanto, non competono interessi e rivalutazione monetaria;
- passivamente legittimato - per quanto riguarda, appunto, le domande subordinate dei lavoratori, volte ad ottenere la restituzione delle somme, accantonate presso l'NM per l'erogazione di emolumenti diversi dall'indennità di anzianità (quali l'indennità di buonuscita e ed il trattamento integrativo della pensione) - non è l'DA (successore ex lege dell'EL), ma la stessa NM e, per essa, l'ente liquidatore (ufficio liquidazioni, presso il Ministero del tesoro). Avverso la sentenza d'appello, NN CO ed i suoi litisconsorti propongono ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato da memoria. L'intimato DA ha depositato procura speciale alle liti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1.Con il primo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 6 legge n. 482 del 1988, 9 legge n. 698/75, in relazione r all'art. 2 del regolamento di quiescenza per il personale dell'NM), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per averle negato il diritto - quale personale optante dell'NM - ad ottenere dall'DA (successore ex lege dell'EL) il pagamento di quanto accantonato - a titolo di indennità di buonuscita e di fondi integrativi del trattamento di quiescenza - sebbene, da un lato, si tratti di "quota dell'eccedenza" (di cui ali1 art. 6 legge n. 142 del 1988) e, dall'altro, non si può più porre, dopo l'entrata in vigore della stessa legge (n. 142 del 1988, appunto), la questione - se l'indennità di buonuscita fosse dovuta (a norme del regolamento di quiescenza per il personale dell'NM) - e, di conseguenza, il decreto del Ministro della sanità acquista "pieno valore ricognitivo" della propria "personale posizione previdenziale, con la determinazione della indennità di anzianità maturata e della somma derivante da ritenute e fondi integrativi previdenziali accorpati sotto la voce di indennità di buonuscita e di quant'altro, effettuati al fine del trattamento di quiescenza al 31/12/1975, data disoppressione dell'NM". Con il secondo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 6 legge n. 482 del 1988, 76, 6 comma, DPR n. 761/79, in relazione all'art. 2 del regolamento di quiescenza per il personale dell'NM) - la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per avere affermato la legittimazione passiva del Ministero del Tesoro, in relazione alle domande dei lavoratori volte ad ottenere il pagamento di quanto accantonato presso l'NM per l'erogazione di trattamenti integrativi di pensione (di cui all'art. 2 del regolamento di quiescenza per il personale dell'NM, cit.). Con il terzo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 6 legge n. 482 del r 1988, legge n. 412/92, art. 1224 c.c.) - la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per averle negato rivalutazione monetaria ed interessi - sulla "eccedenza" (di cui ali1 art. 6 legge n. 142 del 1988) - a far tempo dalla data di soppressione dell'NM (31 dicembre 1975). Il ricorso non è fondato.
1.2. Chiamate a comporre il contrasto di giurisprudenza, insorto nell'ambito della sezione lavoro, le sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 8682/95) V hanno enunciato il principio di diritto seguente: "i dipendenti dell'Opera nazionale maternità e infanzia (NM), già in servizio al 6 ottobre 1967 e trasferiti ad enti locali a seguito dello scioglimento dell'Opera - i quali abbiano a suo tempo optato, ai fini pensionistici, per l'iscrizione alla CPDEL (cd. "personale optante") - hanno diritto (a norma dell'art. 9 legge n. 698 del 1975, modificato dall'art. 5 legge n. 563 del 1977) ad un trattamento di fine servizio, per il periodo trascorso alle dipendenze dell'Opera, determinato secondo il regolamento di quiescenza per il personale della medesima, richiamato, (...), dal citato articolo 9" (della legge n. 698 del 1975, modificato dall'art. 5 legge n. 563 del 1977, cit), "senza alcuna eccezione o limitazione", quanto a "disposizioni attinenti alla spettanza (...) e disposizioni concernenti i criteri di calcolo dell'intero trattamento di fine servizio". Infatti la disposizione di legge (art. 9 della legge n. 698 del 1975, modificato dall'art. 5 legge n. 563 del 1977, cit., appunto) parla di "trattamento di fine servizio" in senso generale e - nel rinviare al regolamento, quanto alla sua "misura"- non contiene alcuna distinzione tra disposizioni regolamentari, concernenti i criteri contabili di liquidazione, e disposizioni riguardanti la spettanza, o meno, della indennità di buonuscita, la quale - solo se ed in quanto spetti, in forza del regolamento, appunto - costituisce una componente della "misura" complessiva dello stesso "trattamento di fine servizio". Ora è ben vero che, in dipendenza del rinvio formale o mobile - e non già materiale o ricettizio - della legge al regolamento, questo conserva la propria natura di atto amministrativo - secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 311/93, ordinanza n. 121/88) e di questa Corte (vedine, per tutte, oltre la sentenza n. 8682/95, cit., 2398/87 della sezione lavoro) - e, come tale, dev'essere interpretato dal giudice di merito - secondo i canoni legali di ermeneutica contrattuale (di cui agli art. 1362 ss. c.c.), che trovano applicazione anche agli atti unilaterali (art. 1324 c.c.) - attenendosi, quindi, alla lettera dei singoli articoli del regolamento ed alla loro considerazione complessiva, vale a dire alla volontà che ne risulta originariamente espressa. Tuttavia, le disposizioni regolamentari - considerate sia nel loro tenore letterale, sia nel loro complesso - non contengono - secondo il "significato costantemente presupposto dalla giurisprudenza di questa Corte" (oltre la sentenza n. 8682/95 delle sezioni unite, cit., vedine, per tutte, le sentenze n. 10763/2001, 9195, 7163/98, 9088/96, 6566/92 della sezione lavoro) - alcuna previsione che porti all'attribuzione della indennità di buonuscita al personale optante dell'NM. Il regolamento, infatti, divide il personale dell'NM - già in servizio alla data del 6 ottobre 1967 - tra personale optante, come nella specie, e personale non optante - per l'iscrizione alla CPDEL, a fini pensionistici, appunto - e prevede che, alla cessazione del servizio, spetta al primo (cioè, al personale optante) la sola indennità di anzianità, mentre al secondo (cioè, al personale non optante) spetta, invece, anche l'indennità di bonuscita, oltre che l'indennità di anzianità. Coerentemente, l'ente liquidatore deve versare (ai sensi dell'art. 9, comma 2, legge n. 698/75), per conto dell'NM, agli "istituti o enti interessati" - quale, nella specie, l'EL (cui è succeduto ex lege l'DA) - soltanto l'indennità di anzianità, che il personale optante dell'NM abbia maturato, all'atto del proprio trasferimento ad un ente locale, sulla base della normativa regolamentare (vedi, per tutte, Cass. n. 6566/92, cit.). Restano, invece, nella disponibilità dell'NM - e, dopo il suo scioglimento, dell'ente liquidatore, con ogni conseguenza (anche) sul piano della legittimazione ad agire (legitimatio ad causarti) del Ministero competente (vedi, per tutte, Cass. n. 0 532/96, 7163/98) - gli importi di pertinenza dello stesso personale optante - diversi da quello maturato a titolo di indennità di anzianità - quali i contributi già accantonati, per l'indennità di buonuscita (non più spettante), oppure i contributi già versati a forme integrative del trattamento pensionistico (parimenti soppresse, a norma dell'art. 2, secondo comma, di detto regolamento).
1.3.Nè la situazione prospettata muta - per quel che qui interessa - a seguito dello ius superveniens invocato (art. 6 legge 27 ottobre 1988, n. 482, limitatamente ai commi 3 e 4, che - a norma del successivo comma 6 - "si applicano anche agli ex dipendenti della soppressa Opera nazionale maternità e infanzia(onmi) transitati agli enti locali"). Ne risulta stabilito, infatti, che, da un lato, l'EL (cui è succeduto ex lege l'DA) determina, "in via teorica", l'importo dell'indennità premio di servizio - "in relazione alla posizione giuridica ed economica del personale interessato ed all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione" allo stesso Istituto, "secondo le disposizioni del proprio ordinamento" (comma 3) - e, dall'altro, che la "eventuale eccedenza" - tra l'importo versato e quello determinato "in via teorica" - dev'essere corrisposta allo stesso personale interessato, a cura dell'Istituto, "non oltre un anno dall'effettivo versamento" (comma 4). La disposizione in esame (art. 6, commi 3 e 4, legge 27 ottobre 1988, v n. 482, cit.) non ha effetto retroattivo e, come tale, non trova applicazione agli ex dipendenti dell'NM - transitati ad enti locali - che siano cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore della disposizione medesima (vedi, per tutte, Cass. 5692/92, cit.). Il credito per la "eventuale eccedenza", che ne risulta previsto, ha per oggetto, poi, la restituzione di una sorta di indebito oggettivo, ma non ricomprende - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 9155, 9143, 7163/98, 10763/2001, cit.) - l'importo della indennità di buonuscita per il servizio prestato alle dipendenze dell'NM, in quanto questa non compete al personale optante e, come tale, non deve essere versata - per quanto si è detto - dall'ente liquidatore, per conto dell'NM, agli "istituti o enti interessati" (quale, nella specie, l'EL). La conclusione prospettata s'impone, parimenti, per ogni altro importo di pertinenza dello stesso personale optante (diverso da quello maturato a titolo di indennità di anzianità), che - per quanto si è detto - resta nella disponibilità dell'NM (e, dopo il suo scioglimento, dell'ente liquidatore), ne' dev'essere da questo versato agli "istituti o enti interessati" (di segno parzialmente contrario, tuttavia, pare l'invocata Cass. n. 13895/2000 che, al fine di affermare la legittimazione dell'EL, apoditticamente estende - a "ritenute subite.... Per la costituzione dell'indennità di buonuscita", in favore di personale optante dell'NM transitato ad enti locali - principi di diritto enunciati da questa Corte - nelle sentenze n. 2111/97, 12757/98 ed in altre - con riferimento alla fattispecie, affatto diversa, relativa a rivalutazione monetaria ed interessi e, soprattutto, concernente ex dipendenti di enti mutualistici soppressi trasferiti al servizio sanitario nazionale, soggetti a disciplina parimenti diversa). Lo stesso credito per l'eccedenza, peraltro, non è esigibile - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, la sentenza n. 10753/2001, cit, ed, ivi, riferimenti di precedenti ulteriori) - prima della scadenza del r termine previsto contestualmente (dall'art. 6, comma 4, legge 27 ottobre 1988, n. 482, cit.), cioè "non oltre un anno dall'effettivo versamento" all'EL, da parte dell'ente liquidatore (presso il Ministero del tesoro), dei fondi accantonati a titolo di indennità di anzianità in favore di personale optante dell'NM - con la conseguenza che interessi legali e rivalutazione monetaria possono maturare, su tale credito, non prima di un anno e i centoventi giorni (ai sensi dell'art. 7 legge n. 533/73) da quel versamento e, comunque, dalla entrata in vigore della disposizione di legge (ari 6, commi 3 e 4, legge 27 ottobre 1988, n. 482, cit.), che costituisce - per quanto si è detto - la fonte di detto credito.
1.4.La sentenza impugnata non si discosta dai principi di diritto enunciati e non merita, quindi, le censure che le vengono mosse con il secondo e terzo motivo - ora in esame - del ricorso principale. Come è stato ricordato in narrativa, infatti, ne risulta stabilito: - l'indennità di buonuscita non compete al personale optante dell'NM (a norma del regolamento per il trattamento di quiescenza del personale della stessa NM); - il pagamento della eccedenza (di cui all'art. 6 legge n. 482/88, cit.) è avvenuto entro il termine stabilito contestualmente e, pertanto, non competono interessi e rivalutazione monetaria;
- passivamente legittimato - per quanto riguarda le domande subordinate dei lavoratori, volte ad ottenere la restituzione delle somme, accantonate presso l'NM per l'erogazione di emolumenti diversi dall'indennità di anzianità (quali l'indennità di buonuscita e ed il trattamento integrativo della pensione) - non è l'DA (successore ex lege dell'EL), ma la stessa NM e, per essa, l'ente liquidatore (ufficio liquidazioni, presso il Ministero del tesoro). Conforme ai principi di diritto enunciati risulta, quindi, la sentenza impugnata, sia laddove nega la spettanza dell'indennità di buonuscita al personale optante dell'NM - anche dopo l'entrata in vigore della disposizione di legge (art. 6 legge n. 482/88, cit.), istitutiva del diritto degli stessi lavoratori alla eccedenza - sia laddove nega rivalutazione monetaria ed interessi sulla stessa eccedenza - in dipendenza del pagamento tempestivo, entro il termine stabilito contestualmente (dall'art. 6 legge n. 482/88, cit., appunto) - sia laddove afferma la legittimazione passiva della stessa NM e, per essa, dell'ente liquidatore (ufficio liquidazioni, presso il Ministero del tesoro), per quanto riguarda le domande subordinate dei lavoratori, volte ad ottenere la restituzione delle somme, accantonate presso l'NM per l'erogazione di emolumenti diversi dall'indennità di anzianità (quali l'indennità di buonuscita e ed il trattamento integrativo della pensione). Tanto basta per rigettare il ricorso, perché infondato.
2.Il ricorso, pertanto, dev'essere rigettato. Nulla per le spese, non avendo l'intimato espletato attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Nulla per spese. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2004