Art. 2.
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57 e di lire 150 milioni per ciascuno degli eserciti finanziari dal 1957-1958 al 1960-61.
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57 e di lire 150 milioni per ciascuno degli eserciti finanziari dal 1957-1958 al 1960-61.