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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/09/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.174/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.324/2022 resa dal Tribunale di
Caltanissetta il 27.4.2022 e depositata il 2.5.2022, e successiva ordinanza di correzione di errore materiale del 22.7.2022, avente ad oggetto risarcimento danni
vertente tra
c.f. Parte_1
, in persona del legale rappresentante, difeso per procura in atti P.IVA_1
dall'avv. Antonio Onofrio Campione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in viale della Regione 172 Caltanissetta - appellante -
contro
, nata a [...] il [...] c.f. Controparte_1
nella qualità di tutore nata a C.F._1 Parte_2
San Cataldo il 16.9.1953 c.f. , difesa dall'avv. Antonio C.F._2
Messina per procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
San Cataldo Piazza Risorgimento 9 - appellata -
1 c.f. (già Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, in persona del legale rappresentante, difesa per Controparte_3
procura in atti dall'avv. Letterio D'Andrea ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caltanissetta via Sardegna 17 - appellata -
All'udienza del 13.3.2025, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità di Controparte_1
tutore della sorella “disabile al 100% e bisognevole di Parte_2
accompagnamento ed assistenza continua perché affetta da tetraplegia
spastica ed insufficienza mentale da encefalopatia infantile”, conveniva avanti al Tribunale di Caltanissetta la e Parte_1
la chiedendo la condanna al risarcimento dei Controparte_3
danni patiti da a seguito del sinistro occorso in data Parte_2
12.1.2015 alle ore 16:30 circa.
Esponeva che, mentre si trovava all'interno del bagno della Casa di Riposo
“San Pio” di Bompensiere gestita dalla Cooperativa convenuta – ove la sorella era stata accolta – quest'ultima si appoggiava a una maniglia collocata lateralmente al WC, che staccandosi improvvisamente dal muro, ne provocava la caduta rovinosa e l'urto contro lo spigolo del bidet.
A seguito dell'accaduto, il personale della struttura interveniva per prestare i
2 primi soccorsi trasportando l'infortunata sul letto della stanza assegnata, ma recatasi in visita presso la Casa di Riposo in data 18.1.2015, l'attrice rilevava lo stato fisico di sofferenza in cui versava la sorella, constatando “la gamba
sinistra completamente disarticolata ed un pallore da far temere il peggio”.
In ragione di ciò, chiedeva l'immediato trasferimento di Parte_2
presso una struttura ospedaliera, richiedendo il ricovero presso l'Ospedale di
Mussomeli e, successivamente, il trasferimento presso l'Ospedale S. Elia di
Caltanissetta, dove in data 20.1.2015 la sorella veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi del femore sinistro, nonché a trattamento trasfusionale.
Quindi incaricava il medico legale dr. che stimava il danno Persona_1
biologico subito nella misura del 13% con un periodo di I.T.A. al 100% di 45
giorni; I.T.P. al 75% di 17 gg.; I.T.P. al 50% di 10 gg e I.T.P. al 25% di 5 giorni e, a mezzo raccomandata A/R del 3.2.2015 trasmetteva formale richiesta risarcitoria alla a cui seguiva Parte_1
riscontro mediante cui si indicava rivolgersi alla Controparte_3
quale compagnia assicuratrice.
Nonostante però le successive richieste inoltrate, né la né l'Istituto Parte_1
assicuratore fornivano ulteriori riscontri alla domanda risarcitoria.
Per l'effetto, chiedeva:
“- ritenere e dichiarare che la Soc. coop. sociale in persona Controparte_4
del suo legale rappresentante protempore, è responsabile dei danni morali e
materiali sofferti da per non aver provveduto ad adottare Parte_2
tutte le cautele imposte dagli artt.2043 e 2051 c.c. nonché dalle norme di legge
3 che tutelano la persona dei minorati fisici e psichici, nella misura indicata nella
relazione del dott. di cui sopra, ovvero di quell‟altra misura maggiore o Per_1
minore che sarà determinata dal nominando CTU;
- condannare pertanto i convenuti, ciascuno per le rispettive responsabilità, a
risarcire il danno procurato alla sig.na determinato in Parte_2
€48.421,33 ovvero in quell‟altra maggiore o minore proporzionata a quanto
sarà relazionato dal nominando C.T.U.;
- con vittoria di spese, competenze ed onorario di causa…”
Con autonome comparse si costituivano e la Controparte_5
, chiedendo il rigetto delle Parte_1
domande, in specie quest'ultima chiedendo essere autorizzata a chiamare in garanzia l'istituto assicuratore da cui chiedeva essere manlevata.
A seguito della notifica della domanda di manleva ritualmente autorizzata, con comparsa del 29.1.2019 si costituiva (già Controparte_2 [...]
, eccependo l'inammissibilità delle pretese in quanto il Controparte_5
sinistro non sarebbe coperto dalla polizza n.1005 006045894, in subordine associandosi nel merito alle eccezioni svolte della convenuta Cooperativa.
Istruita la causa con l'assunzione delle prove orali e l'espletamento di una consulenza medico legale, riconducendo la fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale di cui agli artt.1218 e ss. c.c. e accertato che la polizza assicurativa non copriva i rischi connessi allo svolgimento delle attività
di una casa di riposo, con sentenza n.324/2022 il Tribunale di Caltanissetta
così statuiva:
“- accoglie la domanda attorea e, per l‟effetto, condanna Controparte_6
[..
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento in favore dell‟attrice nella qualità di tutrice di della Parte_2
somma di € 15.618,58, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione
della presente sentenza al soddisfo;
- rigetta la domanda di garanzia proposta da Controparte_6
nei confronti della Controparte_3
- condanna al pagamento in favore di parte attrice Controparte_6
delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.738,00, oltre a rimborso
spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore
dell‟avv.Antonio Messina;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_6 [...]
delle spese del presente giudizio che liquida nella somma Controparte_3
di € 2.190,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge;
- pone le spese di C.T.U, liquidate come da separato provvedimento,
definitivamente a carico della .” Controparte_6
Con successiva ordinanza di correzione di errore materiale del 22.7.2022, il
Tribunale di Caltanissetta “dispone che, ove nel dispositivo si legge <
la domanda attorea e, per l‟effetto, condanna Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
dell‟attrice nella qualità di tutrice di della somma di Parte_2
€15.618,58, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente
sentenza al soddisfo>>, debba invece intendersi <
attorea e, per l‟effetto, condanna in persona Controparte_6
5 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell‟attrice nella
qualità di tutrice di della somma di € 15.618,58, oltre Parte_2
rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di pubblicazione della
presente sentenza al soddisfo>>.
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone appello la
[...]
, affidando il gravame ai motivi appresso Parte_1
compendiati:
VIOLAZIONE DELL'ART.112 C.P.C. – ULTRAPETIZIONE
Il Tribunale ha fondato la propria decisione su una causa petendi non proposta dall'attrice, che aveva formulato la domanda risarcitoria esclusivamente ex artt.2043 e/o 2051 c.c. invocando la responsabilità
aquiliana, mentre il Giudice ha pronunciato condanna ai sensi dell'art.1218 c.c., qualificando i fatti come riconducibili a responsabilità contrattuale.
Pur spettando al Decidente il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti sottoposti alla sua cognizione,
tale potere incontra il limite della domanda proposta, con conseguente divieto di sostituzione della stessa con una fondata su presupposti fattuali e giuridici differenti.
La pronuncia in esame si pone pertanto in aperta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità.
L'attribuzione della responsabilità ex art.1218 c.c. costituisce, infatti, mutamento radicale della causa petendi,
avendo il Tribunale surrettiziamente introdotto una nuova domanda fondata su un contratto mai dedotto,
allegato o provato da parte attrice, posto che dagli atti di causa risulta pacificamente che non vi fu alcun accordo per l'ospitalità della signora , la quale si era limitata a provare la struttura per pochi giorni. T_
L'affermazione dell'esistenza di un vincolo contrattuale è dunque destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto, risultando arbitraria e priva di riscontro, né può parlarsi di responsabilità da contatto sociale qualificato.
6 VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2697 C.C. E 115 C.P.C. – ERRONEA VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO
Si censura la sentenza anche per violazione del combinato disposto degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere il
Tribunale fondato la decisione su circostanze non provate e in contrasto con le risultanze istruttorie: parte attrice non ha assolto l'onere della prova gravante su di essa, non avendo dimostrato la dinamica dell'incidente né la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta della Società e il danno lamentato.
Nonostante ciò, il Giudice ha arbitrariamente ritenuto sussistente la responsabilità della Società, omettendo qualsivoglia valutazione critica delle prove testimoniali e documentali espletate.
IN VIA SUBORDINATA: VIOLAZIONE DELL'ART.1227 C.C. – CONCORSO DI COLPA DELLA DANNEGGIATA
Anche qualora volesse ammettersi un profilo di responsabilità in capo all'odierna appellante, la condotta della costituisce quantomeno concorso di colpa ex art.1227 c.c.; infatti, ha rifiutato l'assegnazione di una T_
camera con bagno per disabili e l'assistenza del personale al momento dell'uso dei servizi igienici.
Tali condotte, ritenuto il suo stato fisico, integrano comportamenti imprudenti e negligenti, pienamente rilevanti ai sensi della norma richiamata, derivandone un concorso di colpa non inferiore al 50%.
IN VIA SUBORDINATA: VIOLAZIONE DELL'ART.91 C.P.C. – ERRATA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE
La condanna alle spese processuali risulta comunque erronea, atteso che – in ogni caso - la domanda attorea
è stata accolta solo parzialmente.
La somma liquidata a titolo di risarcimento (€ 15.618/58) rappresenta circa un terzo della somma inizialmente richiesta (€ 48.421/33), conseguendone la compensazione delle spese in ragione di almeno 1/3 del totale.
VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1882, 1337, 1175 E 1375 C.C. – ERRONEA ESCLUSIONE DELLA GARANZIA
ASSICURATIVA
Infine, si censura l'erronea esclusione della garanzia assicurativa prestata dalla Compagnia convenuta in manleva, ritenendosi che il contratto di assicurazione coprisse un rischio diverso da quello oggetto del giudizio, limitato a danni occorsi in abitazioni private.
Infatti, è stato l'agente assicurativo ad indicare quella specifica polizza come idonea per la gestione di una
7 Casa di riposo e, a tal proposito, è stata appunto formulata istanza di prova testimoniale dell'agente assicurativo , non ammessa senza motivazione. Testimone_1
L'accoglimento della prova avrebbe dimostrato che la polizza fu stipulata sulla base di indicazioni fornite dal rappresentante della Compagnia;
tale condotta, ove accertata, avrebbe imposto la condanna della stessa alla manleva dell'appellante, ovvero – in caso di rigetto della domanda principale – almeno la dichiarazione di validità della garanzia contrattuale ai fini della compensazione delle spese.
Con autonome comparse di risposta, si costituiscono e Controparte_1 [...]
(già , chiedendo rigettarsi Controparte_2 Controparte_3
l'infondato gravame per i diversi rispettivi motivi già espressi dal Tribunale.
Con ordinanza del 9.11.2022, la Corte rigetta l'istanza istruttoria articolata dall'appellante, “rilevato che … la stessa appare inammissibile in relazione alle
circostanze oggetto di prova, in quanto il contenuto del contratto di
assicurazione deve essere necessariamente valutato alla stregua della polizza
assicurativa già versata in atti”, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.3.2025, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
La convenuta – odierna appellante - ha dedotto la violazione dell'art.112 c.p.c.,
lamentando che il Tribunale avrebbe deciso ultrapetita poichè nell'atto introduttivo l'attrice aveva formulato la domanda risarcitoria esclusivamente ex
8 artt.2043 e/o 2051 c.c. invocando la responsabilità aquiliana, mentre il Giudice
ha pronunciato condanna ai sensi dell'art.1218 c.c., qualificando i fatti come riconducibili a responsabilità contrattuale.
Il vizio di ultrapetizione si configura esclusivamente quando il Giudice,
oltrepassando i limiti del petitum o delle eccezioni sollevate dalle parti –in assenza di questioni rilevabili d'ufficio – attribuisca un bene della vita non richiesto, neppure implicitamente, con la domanda (cfr. Cass. civ. sent.
n.21745/2006 e sent. n.2297/2011).
Infatti, il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la cui violazione determina il vizio lamentato, comporta il divieto di pronunciarsi su domande nuove o estranee al thema decidendum, ma non preclude al Giudice
di ricostruire autonomamente i fatti oggetto di causa (iura novit curia), purché
la decisione rimanga nell'ambito della domanda proposta (cfr. Cass. sent.
n.29200/2018), sulla base delle allegazioni e deduzioni della parte attrice.
Dall'istruttoria espletata è emerso che la signora : Parte_2
- è affetta, sin dall'infanzia, da “tetraplegia spastica e insufficienza mentale da
encefalopatia infantile … bisognevole di accompagnamento”, con accertamento della invalidità al 100%, come certificato dalla Commissione
Sanitaria Provinciale per gli Invalidi Civili prot. n.8878 del 22.12.1982, e nella carta di identità rilasciata dal Comune di San Cataldo in data 1.4.2011 risulta descritta “inabile” (all.2 fascicolo attoreo all'atto di iscrizione della causa);
- è ospite presso la Casa di Riposo “San Pio” sita in Bompensiere, gestita dalla a dar fata dal 9.1.2015, come Parte_1
da apposita attestazione rilasciata dalla stessa (all.4 ibidem);
9 - in data 12.1.2015, durante il ricovero presso detta struttura, subiva una caduta e veniva trasportata al P.S. dell'Ospedale di Mussumeli il successivo
19.1.2015 (all.5 ibidem), con diagnosi “frattura scomposta femore sx”,
rendendosi necessario il ricovero e l'intervento chirurgico presso l'Ospedale
“S. Elia” di Caltanissetta, ove il 20.1.2015 veniva sottoposta ad intervento di riduzione ed osteosintesi e terapia trasfusionale (all.6 ibidem).
La circostanza che , al momento dell'evento lesivo, si Parte_2
trovasse presso la Casa di Riposo “San Pio” a titolo di permanenza temporanea “in prova” e senza aver ancora sottoscritto un formale contratto di ricovero, non è ostativa al riconoscimento della responsabilità della struttura.
E, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il vincolo contrattuale tra utente e struttura socio-sanitaria si perfeziona anche in assenza di un contratto scritto, ove la prestazione sia di fatto iniziata e vi sia accettazione da parte della struttura del paziente e presa in carico assistenziale, a nulla rilevando la mancata sottoscrizione di un modulo o di altra forma documentale.
In particolare, il rapporto giuridico sia di natura contrattuale (o di fatto da contatto sociale), fondato sulla prestazione erogata da un soggetto che professionalmente offre servizi socio-sanitari, giustifica il ragionevole affidamento dell'utente nel ricevere tutela e assistenza secondo standard adeguati.
Nel caso in esame, è documentalmente dimostrato che è Parte_2
stata accolta presso la struttura in data 9 gennaio 2015, ha pernottato e fruito dei servizi offerti (vitto, alloggio, igiene personale, assistenza), è stata presa in
10 carico dal personale infermieristico e ausiliario ed era considerata in osservazione preliminare per un'eventuale permanenza definitiva.
Tali elementi sono sufficienti a ritenere integrato un rapporto contrattuale atipico di fatto, qualificabile in termini di contatto sociale qualificato, idoneo a generare obblighi giuridici di protezione, sorveglianza e sicurezza in capo alla struttura, poiché l'instaurazione di un rapporto materiale e funzionale tra il paziente e la struttura assistenziale, anche privo di forma scritta, obbliga quest'ultima ad una condotta diligente e conforme ai doveri professionali e organizzativi, la cui violazione determina responsabilità ex art.1218 c.c.
In conclusione, l'assenza di un contratto formalizzato non esclude, né attenua,
la responsabilità contrattuale della struttura, la quale – accogliendo T_
nei propri locali, assumendone la custodia e fornendo assistenza –
[...]
ha dato luogo ad una relazione giuridica idonea a fondare responsabilità da inadempimento.
Inoltre, nel caso di specie non può ritenersi sussistente alcun concorso colposo della danneggiata inabile ai sensi dell'art.1227 co.1 c.c., in quanto all'evidenza la condotta dell'ospite non presenta i requisiti minimi di autonomia,
volontarietà e consapevolezza richiesti dall'ordinamento per fondare una compartecipazione colposa al fatto dannoso.
La danneggiata, come ampiamente documentato in atti, era affetta da encefalopatia infantile, tetraplegia spastica e insufficienza mentale, con riconoscimento di invalidità al 100% con indennità di accompagnamento e sottoposta a misura di protezione giuridica (interdizione) sin dal 2012 (all.3
fascicolo parte attrice).
11 Tali condizioni escludono in radice la possibilità di attribuirle una condotta cosciente, consapevole e causalmente efficiente sotto il profilo soggettivo,
escludendosi in radice la configurabilità di un comportamento colposo ex art.1227 c.c., difettando l'elemento soggettivo della colpa.
In altre parole, il comportamento dell'ospite – anche qualora materialmente posto in essere (come, ad esempio, un tentativo di spostamento o di utilizzo del bagno senza assistenza) – non può essere qualificato come colposo, non essendo frutto di una scelta consapevole, autonoma e informata e non interrompe né attenua il nesso causale tra l'omessa vigilanza e l'evento,
trattandosi di comportamento prevedibile e proprio della condizione di fragilità
e incapacità dell'assistita.
La società convenuta non ha assolto l'onere probatorio gravante su di essa,
dimostrando di aver organizzato adeguatamente gli spazi e le attività in funzione delle condizioni dell'ospite, né ha fornito prova dell'adozione di misure atte a prevenire il rischio di cadute;
né la generica affermazione di presenza di personale al momento del sinistro, né la produzione del diario giornaliero di reparto sono elementi idonei ad assolvere l'onere probatorio richiesto per superare la presunzione di responsabilità ex art.1218 c.c.
L'omessa predisposizione di misure preventive (come la sorveglianza continua, l'adeguamento dei locali o il supporto nel trasferimento) costituisce violazione degli obblighi primari di diligenza e protezione derivanti dal rapporto contrattuale instauratosi (anche di fatto) con la struttura.
Inoltre, non può considerarsi “imprevedibile” che una paziente affetta da grave disabilità tenti di accedere al bagno o muoversi nei locali, pur in assenza di
12 ausilio.
Pertanto, nessun rilievo causale o colposo può attribuirsi alla condotta dell'ospite, che costituisce solo lo scenario prevedibile entro cui la struttura era tenuta ad operare, predisponendo le opportune misure di prevenzione del rischio;
in questo senso lo stesso depliant illustrativo dei servizi offerti dalla convenuta (all.2 parte attrice), descrive espressamente che “La Casa di riposo
offre: accoglienza per persone con disabilità che non possono essere seguite
per difficoltà dei familiari o dei care-givers”.
Con riferimento, di poi, al motivo di appello attinente il rigetto della domanda di manleva formulata dalla nei Parte_1
confronti di (già , nella Controparte_3 Controparte_2
fattispecie trattasi della Polizza n.1 005 006045894 denominata “Casa &
Serenità - La polizza multigaranzia per la casa” riferita all'uso di dimora di un fabbricato per civile abitazione, riguardante fattispecie diverse da quella oggetto del giudizio.
Al riguardo è inammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare condizioni e circostanze diverse da quelle risultanti dalla produzione documentale, poiché ai sensi del disposto dell'art.1888 c.c. il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
Con riferimento, infine, al motivo di appello attinente la mancata parziale compensazione delle spese di lite tra l'attrice e la convenuta
[...]
, in coerenza all'accoglimento parziale Parte_1
della domanda risarcitoria quantificata in citazione “€ 48.421,33 ovvero in
quell‟altra maggiore o minore proporzionata a quanto sarà relazionato dal
13 nominando C.T.U.”, il Tribunale ha correttamente liquidate le stese in “in
€2.738,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”,
parametrando tale importo allo scaglione previsto per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 secondo il valore minimo, ai sensi del
D.M. n.55/2014 applicabile ratione temporis, liquidando le stesse non in relazione al valore della domanda originariamente proposta (quantum disputatum), bensì in riferimento al valore della domanda effettivamente accolta (quantum decisum), in quanto solo quest'ultimo rappresenta il reale esito della controversia e, dunque, il parametro corretto per l'applicazione dei criteri di liquidazione previsti dal D.M. n.55/2014.
Di qui il rigetto dell'appello.
Quale logico corollario vengono poste carico dell'appellante le spese del procedimento di gravame, liquidate secondo il D.M. n.147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore da € 5.201/00 ad € 26.000/00 sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n.174/2022,
ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, conferma la sentenza n.324/2022
resa dal Tribunale di Caltanissetta il 27.4.2022 e depositata il 2.5.2022, e successiva ordinanza di correzione di errore materiale del 22.7.2022.
Condanna l'appellante , in Parte_1
persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese del giudizio di
14 gravame in favore di , nella qualità di tutore di Controparte_1 T_
, che liquida in € 2.906/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese,
[...]
C.P.A. e I.V.A.
Condanna l'appellante , in Parte_1
persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese del giudizio di gravame in favore di che liquida in € 2.906/00, Controparte_3
oltre 15% per rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
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