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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
proc. n. 3591/2022 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3591/2022 del Ruolo Generale promossa
DA
P.I.: ), in persona del Curatore, Parte_1 P.IVA_1 avv. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Marchetti, con domicilio Controparte_1 eletto presso il suo studio in Brindisi in via ponte Ferroviario n. 35 (C.F.:
; PEC: C.F._1 Email_1
-ATTRICE-
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Ercole Controparte_2 C.F._2
Pennetta, con domicilio eletto presso il suo studio in Brindisi in via Marco Pacuvio n. 5 (C.F.:
; PEC: C.F._3 Email_2
-CONVENUTO-
NONCHÉ CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Controparte_3 C.F._4
Lo Martire, con domicilio eletto presso il suo studio in Brindisi in via Orazio Flacco n. 45 (C.F.:
PEC: C.F._5 Email_3
-CONVENUTA-
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la EL del Fallimento Parte_1 chiedeva l'accertamento e la declaratoria della natura di donazione indiretta del verbale di accordo conciliativo accertativo dell'acquisto della proprietà per usucapione, autenticato dal
Notaio in data 17 novembre 2017, tra e Persona_1 Controparte_2 Controparte_4
da una parte, nella qualità di comproprietari dell'immobile, e , dall'altra,
[...] Controparte_3 relativamente alla quota indivisa di un mezzo, appartenente a , degli immobili Controparte_2 siti in Brindisi in piazza Curtatone n. 6 e, precisamente: abitazione al quinto piano composta da cinque vani e accessori, confinante con piazza Sapri, con vano ascensore, con bene AZ
/ LI (censito nel N.C.E.U. al fg. 53, part. 708 sub 30); locale garage al piano terra, distinto con numero interno 8, della consistenza catastale pari a 12 mq, confinante con strada privata, con beni con beni (censito nel N.C.E.U. al fg. 53, part. 902 sub 9); accertando Per_2 Per_3
e dichiarando, altresì, la simulazione relativa del suddetto atto, in relazione alla quota appartenente a e, per l'effetto, chiedeva l'accertamento e la declaratoria di Controparte_2 nullità dello stesso per mancanza dei requisiti di forma;
in subordine, la EL attrice chiedeva la revoca ex art. 66 l. fall. dell'atto dispositivo posto in essere il 17 novembre 2017, in relazione alla quota parte di proprietà di , in quanto lesivo delle ragioni Controparte_2 creditorie;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, in quanto Controparte_2 infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio, altresì, , la quale chiedeva, in via preliminare, Controparte_3
l'incompetenza funzionale del Tribunale ordinario in merito alla domanda proposta per essere competente il Tribunale fallimentare;
in via preliminare, chiedeva, altresì, la declaratoria di decadenza e/o di prescrizione dell'azione, nonché la declaratoria circa il difetto di contraddittorio per non essere stato citato in giudizio un litisconsorte necessario ( CP_4
) nei cui confronti doveva essere proposta l'azione; in via subordinata e preliminare,
[...] ove non dichiarata la decadenza, chiedeva l'accertamento e la declaratoria di Controparte_3 prescrizione del diritto vantato dalla EL del Fallimento nel merito, la Parte_1 convenuta chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Istruita in via documentale, questo Giudice tratteneva la causa in decisione in data 10 marzo
2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. del 26 febbraio 2025.
1.Sulle eccezioni pregiudiziali
Deve dichiararsi, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'eccezione formulata da _3
, secondo cui sussisterebbe, nella specie, la competenza funzionale del Tribunale
[...] fallimentare ai sensi del secondo comma dell'art. 66 l. fall. e ciò in virtù della c.d. vis attractiva ex art. 24 l. fall..
Ciò, non perché la stessa non sia fondata, ma perché questo Giudice sta conoscendo della presente controversia, come giudice della sezione che tratta delle procedure concorsuali.
Dunque, la causa e' radicata davanti al Giudice, <>, competente.
D'altronde, la competenza funzionale inderogabile del Tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 l. fall. (oggi art. 29 C.C.I.I.), opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza, ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca la premessa di una pretesa nei confronti della massa (v., sul punto, Cass.,
15982 del 2018).
Ciò e' quel che accade anche nella fattispecie concreta, relativa all'esercizio dell'azione revocatoria avverso il negozio di accertamento del 17 novembre 2017.
Nella specie, dunque, poiché la EL attrice ha invocato la declaratoria di inefficacia relativa ex art. 66 l. fall., deve ritenersi che la competenza sia correttamente radicata presso questo Tribunale, a prescindere dalla sua ripartizione tra Tribunale ordinario e Tribunale fallimentare, con conseguente rigetto dell'eccezione formulata da . Controparte_3
Del pari, deve rigettarsi l'eccezione pregiudiziale relativa al difetto di contraddittorio per non essere stata citata in giudizio , nella sua qualità di comproprietaria degli Controparte_4 immobili oggetto di causa.
Ciò, in quanto la stessa, premessa la tassatività delle ipotesi di processo, necessariamente, soggettivamente complesso, non può considerarsi litisconsorte necessaria. D'altronde, l'atto di riconoscimento, operato dai convenuti, per quanto constante da un unico documento e, nonostante la unicità della sede formale, deve considerarsi imputabile distintamente e autonomamente in capo ai due autori dello stesso. Ciò, anche in considerazione della sua natura meramente dichiarativa.
D'altronde, sotto altro profilo, tanto la domanda principale quanto quella subordinata sono state indirizzate, infatti, nei soli confronti del socio e amministratore di oggi Parte_1 convenuto, , «relativamente alla quota indivisa di un mezzo», nonché «in Controparte_2 relazione alla quota parte di proprietà di ». Controparte_2
b) Il merito della controversia
Nel merito, ritiene questo Giudice che le note esigenze di economia processuale – cui la novella dell'art. 111 Cost. ha riconosciuto valenza costituzionale quale indefettibile connotato del c.d. giusto processo – consentano di limitare l'esame dell'opposizione alla ragione, prima facie, più liquida.
D'altra parte, sotto il profilo sistematico, il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha riconosciuto che il dovere di disamina di tutti i motivi, posti a fondamento di un ricorso, non
è in grado di emarginare del tutto, escludendola, la prassi del c.d. assorbimento delle ragioni di doglianza.
Espediente motivazionale che, dunque, in relazione ai giudizi di natura impugnatoria, conserva la propria operatività anche nel passaggio del sindacato giurisdizionale dall'atto al rapporto in relazione al quale il primo si inserisca.
Ciò premesso, nel caso in esame, il motivo di cui si è ritenuta opportuna la trattazione prioritaria, perché assorbente rispetto alle altre ragioni di doglianza, è quello relativo alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 66 l. fall.; alla luce di ciò, data la natura assorbente del predetto motivo di doglianza, devono ritenersi assorbiti, per economia espositiva, gli altri motivi articolati.
1. La domanda di revoca ex artt. 66 l. fall. e 2901 c.c. del verbale di conciliazione del 17 novembre 2017.
Nel merito, la domanda di revoca ex artt. 66 l. fall. e 2901 c.c. è fondata in parte qua e deve essere accolta nei termini che si vanno a precisare.
Sussistono nella specie, infatti, i requisiti fondanti l'actio pauliana: l'esistenza di un diritto di credito verso il debitore, ancorché “litigioso”; la ricorrenza di un atto dispositivo compiuto dal debitore;
l'eventus damni, ossia un pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale del credito;
un certo atteggiamento soggettivo del debitore (c.d. scientia damni), inteso quale consapevolezza che l'atto di disposizione sia idoneo a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori;
mentre, trattandosi di negozio di accertamento, come tale gratuito, non è richiesto l'accertamento dell'elemento soggettivo del terzo (c.d. participatio fraudis).
1.1 L'esistenza di una ragione di credito.
Dovendosi ritenere accertata, in quanto non contestata, la certezza della data del negozio di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione, deve esaminarsi la domanda di revocatoria ex art. 66 l. fall. del «verbale di accordo conciliativo accertativo dell'acquisto della proprietà per usucapione» autenticato dal Notaio in data 17 novembre 2017 (rep. Persona_1
61228/25014, in atti), trascritto il 29 novembre 2017 presso Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Brindisi (n. 55, reg. gen. n. 18527; reg. part. n. 14544, in atti) e stipulato tra
[...]
e , da un lato, e , dall'altro. CP_2 Controparte_4 Controparte_3
Al momento del compimento dell'atto asseritamente pregiudizievole, e Controparte_2
erano comproprietari di una quota indivisa pari a ½ dell'intero per Controparte_4 ciascuno di essi degli immobili siti in Brindisi in piazza Curtatone n. 6, come identificati in premessa.
In precedenza, con apposita istanza del 1 settembre 2017, ha dato inizio a Controparte_3 una procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28 del 2010, «assumendo di aver posseduto in via esclusiva gli immobili sopra descritti per oltre 20 (venti) anni, senza subire ingerenza alcuna da parte degli intestatari signori e , né di altri». Controparte_2 Controparte_4
In data 17 novembre 2017, dunque, con il verbale di conciliazione autenticato, CP_2
e hanno riconosciuto il possesso esclusivo, continuativo e
[...] Controparte_4 indisturbato per oltre vent'anni da parte di dei citati immobili, così Controparte_3 riconoscendo il loro intervenuto acquisto per usucapione da parte di . Controparte_3
Con particolare riferimento all'esistenza del credito, in base al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare continuità, il giudizio relativo all'azione revocatoria di atti di disposizione del patrimonio del debitore è distinto da quello relativo alla pretesa insussistenza del credito, il quale, peraltro, non riveste alcuna pregiudizialità rispetto al primo, fondandosi i due giudizi su presupposti differenti.
Il giudizio sull'accertamento del credito non costituisce, pertanto, l'indispensabile antecedente logico della pronuncia sulla domanda revocatoria: deve escludersi, infatti,
l'eventualità di un conflitto tra giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito
(v., sul punto, Cass., Sez. Un., n. 9440 del 2004; Cass., n. 16577 del 2005; n. 16722 del 2009;
n. 17257 del 2013; n. 3369 del 2019).
Nel caso di specie, parte attrice ha allegato e dedotto la sussistenza di un credito nei confronti di , costituito dalla pretesa risarcitoria ex art. 147 L.F. esercitata presso la Controparte_2 competente Sezione specializzata in materia di Imprese dal Curatore fallimentare e attualmente
– per quanto portato a conoscenza nel presente giudizio – ancora sub iudice.
L'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di «credito», comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità: pertanto, anche il credito eventuale, nella veste di “credito litigioso”, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. Cass., Sez. Un., n. 9440 del 2004; Cass., n. 5619 del 2016; n. 15275 del 2023; n.
11121 del 2020 secondo cui «nel caso di credito litigioso [...] per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito»).
Peraltro, non è all'uopo necessaria la preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione che non persegue fini restitutori, ma solo cautelari e preventivi (cfr.
Cass., n. 4212 del 2020; n. 12047 del 2021).
1.2. L'atto di disposizione patrimoniale. La portata effettuale dell'atto di riconoscimento di un diritto reale altrui
Quanto all'accordo di mediazione accertativo dell'altrui diritto di proprietà da parte di CP_2
in favore della convenuta , costituisce principio interpretativo
[...] Controparte_3 consolidato quello per cui tale verbale di conciliazione possa essere qualificato alla stregua di
«atto dispositivo», almeno in senso lato, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Invero, il riconoscimento dell'esistenza di un altrui diritto non esplica, di per sé, effetti costitutivi, proprio perché si giustappone ad un effetto (acquisitivo) che, in ipotesi, si e' già prodotto nel mondo naturale (con il possesso qualificato dalla durata) e giuridico (l'acquisto a titolo originario producendosi al darsi dei presupposti, individuati normativamente). ha destato, in via interpretativa, la possibilità di ricomprendere nel riconoscimento Pt_2 anche i diritti reali.
Deve ritenersi prevalente (e condivisibile) la tesi favorevole, all'inizio, ventilata dalla sola dottrina e ciò in ragione della generalità del dato normativo, che non reca distinzioni di sorta.
Per quanto concerne l'ipotesi specifica dell'usucapione, tuttavia, si riscontra una maggiore incertezza circa i requisiti che l'atto ricognitivo deve possedere per produrre l'effetto tipico: ancorché se ne escluda normalmente la recettizietà, talora si afferma che non sarebbe sufficiente una semplice dichiarazione di scienza, essendo necessaria una manifestazione di volontà attributiva del diritto.
Nondimeno, premessa l'insussistenza di ragioni impeditive alla configurazione di un riconoscimento avente ad oggetto un diritto reale, occorre specificare la portata effettuale dello stesso.
Nel nostro sistema, infatti, è previsto che il riconoscimento del diritto da parte di colui contro cui il diritto può essere azionato, ha effetti interruttivi della prescrizione, nonché impeditivi della decadenza. Ciò, nell'ipotesi in cui il termine sia stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili.
La ratio di entrambe le regole operative è da individuarsi, come noto, nella certezza e stabilità dei rapporti giuridici, nonché nella tutela del legittimo affidamento dei consociati.
In via interpretativa, ci si è soffermati sulle caratteristiche che il riconoscimento del diritto deve possedere perché estrinsechi effetti interruttivi e si conviene sul fatto che esso, come ogni manifestazione di volontà, anche solo dichiarativa, debba estrinsecarsi in una dichiarazione esplicita o in una manifestazione tacita purché implicante l'ammissione del diritto altrui. Suscita, invece, ancora divisioni l'individuazione della natura negoziale o meno del riconoscimento;
mentre si condivide la sua natura non recettizia.
Orbene, l'art. 1165 c.c. prevede l'estensione della disciplina sulla prescrizione anche all'istituto dell'usucapione, comprese le norme sulle cause di sospensione e di interruzione, in quanto compatibili logicamente e normativamente, dovendosi salvo le specificità ivi contemplate.
Pertanto, si ritiene che il riconoscimento del diritto altrui (reale) da parte del possessore, rappresenti manifestazione di volontà incompatibile con la volontà di godere il bene uti dominus, con conseguente sua idoneità a interrompere il dies a quo per usucapire.
Per quanto concerne l'efficacia interruttiva della decadenza, la giurisprudenza di legittimità ha ammesso che il riconoscimento proveniente dallo spoliator potesse esplicare effetti ai fini dell'impedimento della decadenza annuale dall'azione di reintegrazione.
Nondimeno, proprio con riguardo all' usucapione, talvolta, si e' affermato che non sarebbe sufficiente una mera dichiarazione di scienza, rendendosi, invece, necessaria una manifestazione di volontà volta alla specifica attribuzione del diritto.
Peraltro, oltre a tale efficacia interruttiva della prescrizione, é evidente che, sul piano probatorio, il riconoscimento dell'altrui diritto si sostanzia in una specifica dichiarazione della veridicità di un fatto costitutivo dell'altrui diritto, venendo a assolvere una funzione probatoria analoga alla recognitio ex art. 1988 c.c..
Dubbi esistono in relazione al fatto che il riconoscimento unilaterale del diritto reale altrui possa esplicare effetti diversi.
Secondo autorevole dottrina l'atto ricognitivo avrebbe una generale efficacia rafforzativa del diritto riconosciuto: il riconoscimento, pur non modificando la situazione giuridica né potendola costituire ex novo, potrebbe assolvere ad una funzione di salvaguardia della stessa, impedendole di perdere evidenza.
Ciò premesso, deve ritenersi che, nonostante l'assenza di effetti costitutivi, il riconoscimento dell'altrui possesso sia suscettibile di revocatoria, per le ragioni che si vanno ad esplicitare.
In primis, l'acquisto per usucapione può essere appurato mediante un accertamento contenuto in un provvedimento giurisdizionale o in un accordo negoziale ovvero, ancora, in assenza di una sentenza o di un negozio che accerti il diritto usucapito.
Nella specie, viene in rilievo un «verbale di accordo conciliativo accertativo dell'acquisto della proprietà per usucapione» autenticato dal Notaio in data 17 novembre 2017. Persona_1
A pagina 5 del citato verbale, si rinviene scritto che « e Controparte_2 _3 CP_4
riconoscono l'avvenuto acquisto “ope legis” degli stessi immobili per usucapione da parte
[...] della signora » costituisce un atto dispositivo del debitore : Controparte_3 Controparte_2 costui, infatti, ha volontariamente trasferito alla cognata gli immobili di cui è causa, ben consapevole dell'esposizione debitoria della Società di cui è stato amministratore – come si preciserà in seguito.
Com'è noto, la legge n. 98 del 2013 ha apportato talune modifiche rilevanti al d.lgs. n. 28 del
2010, in tema di mediazione obbligatoria, finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (art. 5 comma 1); introducendo, tra l'altro, la trascrivibilità degli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 2643 n. 12-bis) c.c.). In tal modo, il legislatore ha introdotto la possibilità di un accordo conciliativo in materia di usucapione, prevedendone la sua trascrivibilità nei pubblici registri.
Invero, deve precisarsi che l'accordo negoziale, stipulato in sede di mediazione, è una vincolante, esclusivamente, per coloro che hanno partecipato all'accordo, in omaggio al noto principio di vincolatività del contratto solo fra le parti ex art. 1372 c.c..
Per quanto concerne la posizione dei terzi rispetto all'accordo, dunque, gli stessi, ove vantino diritti sul bene oggetto del preteso acquisto a titolo di usucapione, l'accordo è res inter alios acta, così insuscettibile di ledere eventuali altrui diritti o pretese (v., sul punto, Cass., n. 17230 del 2022 secondo cui «in tema di usucapione di bene immobile, il titolo di acquisto della proprietà trascritto successivamente alla dichiarazione di fallimento non è di per sé opponibile nei confronti della massa, ma può rilevare ai fini della prova della data di inizio del possesso “ad usucapionem”, quale situazione fattuale che non viene interrotta dall'apertura della procedura concorsuale, né è impedita dal disposto degli artt. 42 e 45 l. fall.»).
In ciò risiede la principale differenza con la sentenza di accertamento costitutivo dell'intervenuta usucapione: quest'ultima è, infatti, trascritta ex art. 2651 c.c. come acquisto a titolo originario e prescinde dalle trascrizioni nei confronti dei precedenti proprietari. L'accordo di accertamento, per contro, deve essere trascritto in ossequio al principio di continuità delle trascrizioni ex artt. 2644 e 2650 c.c. per potere spiegare effetti nei confronti dell'usucapito e dei terzi.
Delineate le coordinate interpretative della materia, evidenzia questo Giudice come il curatore, in applicazione dei principi consolidati del diritto fallimentare (ora diritto della crisi), debba considerarsi «terzo» rispetto all'accordo di mediazione oggetto di causa, trattandosi di res inter alios acta.
Per costante indirizzo nomofilattico, infatti, il curatore è terzo rispetto a tutte le vicende che realizzano la fuoriuscita di un bene dal patrimonio del soggetto poi fallito, con conseguente acquisizione del bene nel patrimonio di un altro soggetto (v., sul punto, Cass., n. 12736 del
2021, la quale richiama, in via logico-sistematica, la natura di «pignoramento generale» attribuita alla procedura fallimentare, nonché l'art. 2913 c.c.; la Suprema Corte afferma, nello specifico, che «il fenomeno propriamente preso in considerazione dalla norma dell'art. 2913 cod. civ. si concentra in via diretta, infatti, sulla «sottrazione» di un bene dalla responsabilità patrimoniale ex art. 2740 cod. civ. del debitore (del cui fallimento si discute). Con la conseguenza che – rispetto alla vicenda realizzata dall'usucapione – un differente trattamento rispetto a quello proprio dei negozi traslativi non potrebbe ritenersi giustificato sul piano oggettivo»).
Ciò premesso, deve ritenersi che, soltanto, l'accertamento della ricorrenza di un possesso ad usucapionem, con effetti limitati alle parti, possa essere demandato all'autonomia negoziale e non anche l'accertamento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione con valenza erga omnes, in quanto prerogativa riservata al giudice. Ciò, poiché la sentenza accertativa dell'intervenuta usucapione, trascritta ex art. 2651 c.c., costituisce non solo lo strumento ordinamentale, deputato ad accertare la sussistenza dei presupposti dell'intervenuto acquisto del bene da parte del rivendicante, ma costituisce, altresì, «lo strumento istituzionalmente predisposto per rendere opponibile ed efficace l'acquisto di un bene a titolo di usucapione nei confronti dei soggetti che, rispetto alla detta vicenda, rimangono terzi» (Cass., n. 12736 del 2021).
Ne discende, dunque, che, in mancanza di una pronuncia accertativa del compiuto acquisto della proprietà per usucapione degli immobili oggetto di causa, l'accordo di mediazione, seppur trascritto, non potrebbe, di per sé, essere opposto alla curatela fallimentare quanto all'accertamento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione.
Nondimeno, una volta trascritto nel registro immobiliare, vale, anche per la curatela, quell'effetto di opponibilità che deriva dalla pubblicità erga omnes, cui sono preordinati i registri immobiliari, per cui ove la sentenza di fallimento non fosse trascritta o, comunque, lo fosse dopo il riconoscimento, lo stesso sarebbe destinato a prevalere sulla prima.
Nel caso di specie, il fallimento e' stato dichiarato prima della formazione dell'atto di riconoscimento e della sua trascrizione.
Nondimeno, non vi e', agli atti, prova della tempestiva trascrizione, nel registro dei beni immobili, della sentenza dichiarativa.
Ne consegue che si deve ritenere l'astratta prevalenza dell'atto conciliativo, regolarmente trascritto, sulla procedura fallimentare.
Da ciò la necessità di sondare la sua revocabilità.
Ebbene, il «verbale di accordo conciliativo accertativo dell'acquisto della proprietà per usucapione» deve essere considerato un «atto dispositivo» lesivo della par condicio creditorum, nella misura in cui, nonostante la sua valenza meramente dichiarativa, una volta regolarmente trascritto, il suddetto adempimento ne consente l'opponibilità anche alla procedura.
Ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria deve considerarsi dispositivo ogni atto che, al di là della sua specifica natura, sia idoneo - di per sé o sulla base di una convergenza di effetti connessi a fattispecie diverse (stipula dell'atto e sua trascrizione) - a depauperare la sua garanzia patrimoniale.
Orbene, l'atto conciliativo de quo è potenzialmente lesivo del ceto creditizio, poiché ha determinato la fuoriuscita di un bene dal patrimonio di senza alcun Controparte_2 corrispettivo economico, trattandosi, appunto, di un negozio di accertamento.
A tal riguardo, inoltre, si è osservato (cfr. Trib. Lecce, n. 491 del 2023) che l'accordo di conciliazione, di cui al verbale di mediazione, conserva la propria natura di atto negoziale, produttivo degli effetti sostanziali, derivanti dal negozio giuridico, contestualmente stipulato dalle parti. Tale accordo non produce, però, gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato, dovendosi, pertanto, ritenere revocabile, laddove sottenda una transazione o un negozio traslativo a titolo gratuito. Ciò, vale, in particolare, per gli accordi di conciliazione stipulati in seno alle mediazioni c.d. facilitative, ossia quelle in cui ruolo del mediatore è quello, di verificare, in via prioritaria, la positiva conclusione di un accordo a opera degli istanti,
«mediazioni che si avvicinano più ad un accordo transattivo che ad una vera e propria sentenza».
Nella fattispecie concreta, si ravvisa, appunto, una mediazione facilitativa che si è limitata ad accertare la comune volontà delle parti, in quanto tale assoggettabile ad azione revocatoria, essendosi risolta in un negozio traslativo a titolo gratuito. Da ultimo, nella logica di un'interpretazione sistematica, deve richiamarsi il consolidato indirizzo pretorio in materia di accordi tra coniugi conclusi in sede di separazione. Laddove, infatti, tale accordo di mediazione sia potenzialmente lesivo delle ragioni creditorie, lo stesso può essere impugnato tramite azione revocatoria ordinaria e fallimentare, al ricorrere dei presupposti sanciti dalla legge (v. Cass., n. 1144 del 2015, n. 9798 del 2019 e n. 19899 del
2023 in tema di azione revocatoria ordinaria;
v. Cass., n. 8516 del 2006 in tema di azione revocatoria fallimentare).
1.3. L'eventus damni.
Inoltre, ricorre il presupposto oggettivo del pregiudizio cagionato per effetto dell'atto dispositivo, ovvero il depauperamento della garanzia patrimoniale generica.
Infatti, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria «è sufficiente un atto di disposizione che immuti qualitativamente o quantitativamente il patrimonio del disponente o ne renda più difficile
l'esecuzione, così come è certamente per un atto di donazione che importa l'imprescindibile ed inequivoca revoca del fondo patrimoniale stabilito su quel bene. Peraltro, mentre i beni che costituiscono oggetto di fondo patrimoniale, pur essendo destinati al soddisfacimento delle esigenze della famiglia, restano pur sempre nel patrimonio del disponente e possono essere oggetto di esecuzione ex art. 170 c.c., la donazione invece determina la perdita della proprietà del bene e dunque diminuisce senza alcun dubbio il patrimonio del donante» (così Cass., n. 22886 del 2019).
Nel caso in esame, risultando puntualmente allegato e non specificamente contestato il verbale di conciliazione del 17 novembre 2017 stipulato tra il convenuto Controparte_2
(limitatamente alla propria quota di proprietà sui beni immobili oggetto di giudizio) e la cognata
, deve senz'altro ritenersi che l'atto dispositivo di cui trattasi abbia determinato Controparte_3 una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, tale da integrare i presupposti dell'eventus damni, con la conseguente impossibilità per il creditore di aggredirlo in via ordinaria, senza cioè il previo esperimento dell'azione pauliana.
Come accennato, l'eventus damni sussiste non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
Inoltre, nel rispetto del principio di vicinanza alla fonte della prova, l'onere di provare l'eventuale idoneità del patrimonio residuo del debitore a soddisfare le ragioni creditorie, grava sul debitore.
D'altronde, costituisce principio interpretativo consolidato quello per cui, davanti alla prova costitutiva, da parte dell'attore in revocatoria, circa la modificazione, qualitativa o quantitativa, della garanzia patrimoniale generica, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass., n. 15257 del 2022; n. 6600 del 2022; n. 16221 del 2019; n. 6384 del 2019;
n. 18207 del 2018).
Ebbene, nel caso di specie, il verbale di conciliazione oggetto di causa ha certamente mutato qualitativamente e quantitativamente il patrimonio del debitore convenuto, trattandosi peraltro di un appartamento composto da 6 vani e di un garage.
A fronte di ciò, nessuna prova della possibilità del debitore di garantire idoneamente il credito del fallimento è stata fornita dalla difesa dei convenuti, la quale si è invece limitata a una generica rivendicazione della libertà di potere disporre del proprio patrimonio immobiliare, così come a invocare la propria buona fede nella decisione di stipulare il negozio di accertamento il del possesso esclusivo, continuativo e indisturbato per oltre vent'anni da parte di _3
dei citati immobili.
[...]
Né a tal fine rilevano le astratte considerazioni relativamente al fatto che «nel 2017 chi fallisce
è la società che, in quanto società di capitali, risponde con il proprio patrimonio, non falliscono i singoli soci come il sig. che, di conseguenza poteva liberamente disporre dei propri beni CP_2 personali […]. Né il sig. oteva prevedere che dopo quattro anni sarebbe stato incardinato CP_2 nei suoi confronti un giudizio di responsabilità» e che «l'eventus damni non poteva esserci nel
2017 […] visto che il fallimento interessava la società e non già i singoli soci né il Controparte_2 poteva prevedere l'azione che sarebbe stata proposta da lì a quattro anni da parte del potenziale
[…] suo creditore».
Ciò, in quanto la potenziale responsabilità di un amministratore di una qualunque Società, anche di capitali, così provvista di personalità giuridica, non costituisce evenienza imprevedibile o eccezionale, sotto il profilo statistico, rinvenendo, per contro, la propria fonte nel dettato normativo codicistico del quale deve presumersi la conoscenza da parte di tutti i consociati.
Per quanto attiene la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, le suddette ragioni erano già sorte al momento del compimento dell'atto per cui
è causa.
Invero, il verbale di conciliazione è stato compiuto in data 17 novembre 2017 e, in relazione al credito di fonte contrattuale, era obbligato nei confronti della Società e dei Controparte_2 creditori sociali sin dal momento della sua nomina ad amministratore, avvenuta nel 2008, momento a partire dal quale quest'ultimo risponde dell'inadempimento degli specifici obblighi posti dalla legge a carico degli amministratori e, in particolare, dell'obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. Inoltre, lo stesso è stato Presidente del Consiglio CP_2 di amministrazione tra il 2010 e il 2017.
1.4. La scientia damni.
Per quanto concerne, infine, l'accertamento dell'effettiva sussistenza della scientia damni in capo a , ritiene questo Giudicante che, nel caso di specie, tale elemento Controparte_2 costitutivo possa dirsi dimostrato, perché in re ipsa.
In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito, come nella specie, il requisito della scientia damni richiesto dall'art. 2901 comma 1 n. 1) c.c. si risolve non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella «mera conoscenza» del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (cfr., in tal senso,
Cass., n. 9192 del 2021).
D'altronde, con riguardo alla “gratuità” di un atto dispositivo, deve rilevarsi in via sistematica che, in forza del granitico orientamento pretorio, «in tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 l. fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare e non può quindi fondarsi sull'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, dipendendo invece dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa;
sicché il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito, solo quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia “ex lege”» (così Cass., n.
23140 del 2020; Cass., Sez. Un., n. 6538 del 2010).
È sufficiente che il creditore provi anche solo il dolo generico, cioè che il debitore si sia rappresentato che l'atto avrebbe potuto pregiudicare le future ragioni creditorie (v. Cass., n.
5812 del 2023): il Curatore deve provare, in particolare, la consapevolezza del debitore che, a seguito del compimento dell'atto dispositivo, il suo patrimonio sia divenuto incapiente o, quantomeno, tale da rendere più difficile e, quindi, meno agevole o incerta l'esecuzione.
Non può, infatti, applicarsi nella fattispecie concreta il recente approdo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 1898 del 27 gennaio 2025, secondo cui «in tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la “dolosa preordinazione” richiesta dallo art. 2901, comma 1, c.c. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico)»), poiché, nella specie, l'atto dispositivo
è “successivo” al sorgere del credito, per come chiarito in precedenza.
Per tale ultima ragione, deve ritenersi sufficiente la prova della consapevolezza in capo al debitore che il negozio di accertamento avrebbe potuto pregiudicare le ragioni creditorie.
Consapevolezza che il debitore deve avere avuto al momento del compimento dell'atto dispositivo.
Peraltro, la prova della conoscenza, in capo al debitore, del pregiudizio arrecato/arrecabile al creditore attraverso l'atto dispositivo revocabile può essere fornita anche tramite presunzioni ex art. 2729 c.c., purché connotate dai caratteri della gravità, della precisione e della concordanza.
Inoltre, laddove il credito che si fa valere in revocatoria derivi dall'esperimento dell'azione di responsabilità esercitata dalla EL nei confronti dell'amministratore della Società fallita,
l'eventus damni di cui è necessario provare la consapevolezza in capo all'amministratore si sostanzia nella riduzione della massa attiva fallimentare a seguito dell'atto dispositivo.
Ne deriva che la scientia damni consiste nella consapevolezza dell'amministratore che, a seguito del compimento dell'atto pregiudizievole, l'attivo avrebbe subito un decremento. Ciò, nella prospettiva che, intervenuta la dichiarazione di fallimento della società, il curatore avesse esercitato l'azione di responsabilità per mala gestio degli amministratori.
Alla luce di quanto detto, posto che appartiene al notorio il fatto che la violazione degli obblighi di natura contrattuale in capo agli amministratori di una Società e' idoneo a ingenerare una pretesa risarcitoria del danno cagionato, si deve, ragionevolmente, ritenere che Controparte_2 fosse a conoscenza della situazione di crisi economica che avrebbe condotto la
[...]
. Parte_3
Ciò, sulla scorta dei seguenti elementi indiziari.
In primo luogo, , in qualità di membro del Consiglio di amministrazione, non Controparte_2 poteva ignorare che da tempo versava in stato di crisi pre-concorsuale e Parte_1 registrava ingenti perdite di esercizio, come e' emerso, peraltro, dalla C.T.U. del 17 novembre
2023 nel giudizio n. 11383/2021 della Sezione specializzata delle Imprese del Tribunale di Bari
e prodotta nel presente giudizio da parte attrice.
Inoltre, la presunzione di conoscenza del pregiudizio arrecabile al creditore è desumibile, altresì, in via indiziaria dalla vicinanza temporale del negozio compiuto da il Controparte_2
17 novembre 2017 rispetto alla sentenza di dichiarazione di fallimento di resa in Parte_1 data 10 ottobre 2017.
In ragione di quanto esposto, si deve concludere per la sussistenza di tutti i requisiti previsti ai fini dell'ammissibilità dell'azione revocatoria avverso il negozio stipulato il 17 novembre 2017.
I succitati elementi indiziari rivestono, infatti, i caratteri di gravità, precisione e concordanza necessari per fondare la prova logico-presuntiva della conoscenza dello stato di insolvenza da parte di al momento della stipulazione dell'accordo di conciliazione. Controparte_2
Dalle considerazioni effettuate si può, dunque, ritenere, allo stato degli atti, la ricorrenza dei requisiti, oggettivo e soggettivo, prescritti dall'art. 2901 c.c., con conseguente accoglimento della domanda di revocatoria.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Da ultimo, la presente sentenza deve essere annotata – a richiesta delle parti o dei loro procuratori entro trenta giorni dalla pronuncia, come disposto dall'art. 15 d.P.R. n. 635 del
1972 – in margine alla trascrizione degli atti pubblici cui attiene.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1. accoglie la domanda in parte qua e, per l'effetto, dichiara inefficace ex artt. 66 l. fall. e
2901 c.c. nei confronti della EL del Fallimento l'atto di Parte_1 accertamento a rogito del Notaio del 17 novembre 2017 (rep. 25.014), con Persona_1 cui , in relazione alla propria quota di proprietà, ha accertato l'acquisto Controparte_2 della proprietà per usucapione da parte di degli immobili siti in Controparte_3
Brindisi in piazza Curtatone n. 6 e, precisamente:
o abitazione al quinto piano composta da cinque vani e accessori, confinante con piazza Sapri, con vano ascensore, con bene AZ / LI (censito nel N.C.E.U. al fg.
53, part. 708 sub 30); o locale garage al piano terra, distinto con numero interno 8, della consistenza catastale pari a 12 mq, confinante con strada privata, con beni con beni Per_2
(censito nel N.C.E.U. al fg. 53, part. 902 sub 9); Per_3
2. per l'effetto, ne dichiara l'inefficacia e la revoca, limitatamente alla quota di proprietà di sui citati immobili;
Controparte_2
3. condanna e al pagamento, in favore Controparte_2 Controparte_3 dell'Erario, delle spese e competenze di lite, liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre contributo forfettario 15%, CPA e IVA, come per legge;
4. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi, nei termini di cui in parte motiva, l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione del verbale di conciliazione sopra indicato.
Così deciso in Brindisi, in data 24 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Antonio
EPIFANI nell'ambito dell'ufficio per il processo.
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TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3591/2022 del Ruolo Generale promossa
DA
P.I.: ), in persona del Curatore, Parte_1 P.IVA_1 avv. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Marchetti, con domicilio Controparte_1 eletto presso il suo studio in Brindisi in via ponte Ferroviario n. 35 (C.F.:
; PEC: C.F._1 Email_1
-ATTRICE-
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Ercole Controparte_2 C.F._2
Pennetta, con domicilio eletto presso il suo studio in Brindisi in via Marco Pacuvio n. 5 (C.F.:
; PEC: C.F._3 Email_2
-CONVENUTO-
NONCHÉ CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Controparte_3 C.F._4
Lo Martire, con domicilio eletto presso il suo studio in Brindisi in via Orazio Flacco n. 45 (C.F.:
PEC: C.F._5 Email_3
-CONVENUTA-
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la EL del Fallimento Parte_1 chiedeva l'accertamento e la declaratoria della natura di donazione indiretta del verbale di accordo conciliativo accertativo dell'acquisto della proprietà per usucapione, autenticato dal
Notaio in data 17 novembre 2017, tra e Persona_1 Controparte_2 Controparte_4
da una parte, nella qualità di comproprietari dell'immobile, e , dall'altra,
[...] Controparte_3 relativamente alla quota indivisa di un mezzo, appartenente a , degli immobili Controparte_2 siti in Brindisi in piazza Curtatone n. 6 e, precisamente: abitazione al quinto piano composta da cinque vani e accessori, confinante con piazza Sapri, con vano ascensore, con bene AZ
/ LI (censito nel N.C.E.U. al fg. 53, part. 708 sub 30); locale garage al piano terra, distinto con numero interno 8, della consistenza catastale pari a 12 mq, confinante con strada privata, con beni con beni (censito nel N.C.E.U. al fg. 53, part. 902 sub 9); accertando Per_2 Per_3
e dichiarando, altresì, la simulazione relativa del suddetto atto, in relazione alla quota appartenente a e, per l'effetto, chiedeva l'accertamento e la declaratoria di Controparte_2 nullità dello stesso per mancanza dei requisiti di forma;
in subordine, la EL attrice chiedeva la revoca ex art. 66 l. fall. dell'atto dispositivo posto in essere il 17 novembre 2017, in relazione alla quota parte di proprietà di , in quanto lesivo delle ragioni Controparte_2 creditorie;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, in quanto Controparte_2 infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio, altresì, , la quale chiedeva, in via preliminare, Controparte_3
l'incompetenza funzionale del Tribunale ordinario in merito alla domanda proposta per essere competente il Tribunale fallimentare;
in via preliminare, chiedeva, altresì, la declaratoria di decadenza e/o di prescrizione dell'azione, nonché la declaratoria circa il difetto di contraddittorio per non essere stato citato in giudizio un litisconsorte necessario ( CP_4
) nei cui confronti doveva essere proposta l'azione; in via subordinata e preliminare,
[...] ove non dichiarata la decadenza, chiedeva l'accertamento e la declaratoria di Controparte_3 prescrizione del diritto vantato dalla EL del Fallimento nel merito, la Parte_1 convenuta chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Istruita in via documentale, questo Giudice tratteneva la causa in decisione in data 10 marzo
2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. del 26 febbraio 2025.
1.Sulle eccezioni pregiudiziali
Deve dichiararsi, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'eccezione formulata da _3
, secondo cui sussisterebbe, nella specie, la competenza funzionale del Tribunale
[...] fallimentare ai sensi del secondo comma dell'art. 66 l. fall. e ciò in virtù della c.d. vis attractiva ex art. 24 l. fall..
Ciò, non perché la stessa non sia fondata, ma perché questo Giudice sta conoscendo della presente controversia, come giudice della sezione che tratta delle procedure concorsuali.
Dunque, la causa e' radicata davanti al Giudice, <>, competente.
D'altronde, la competenza funzionale inderogabile del Tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 l. fall. (oggi art. 29 C.C.I.I.), opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza, ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca la premessa di una pretesa nei confronti della massa (v., sul punto, Cass.,
15982 del 2018).
Ciò e' quel che accade anche nella fattispecie concreta, relativa all'esercizio dell'azione revocatoria avverso il negozio di accertamento del 17 novembre 2017.
Nella specie, dunque, poiché la EL attrice ha invocato la declaratoria di inefficacia relativa ex art. 66 l. fall., deve ritenersi che la competenza sia correttamente radicata presso questo Tribunale, a prescindere dalla sua ripartizione tra Tribunale ordinario e Tribunale fallimentare, con conseguente rigetto dell'eccezione formulata da . Controparte_3
Del pari, deve rigettarsi l'eccezione pregiudiziale relativa al difetto di contraddittorio per non essere stata citata in giudizio , nella sua qualità di comproprietaria degli Controparte_4 immobili oggetto di causa.
Ciò, in quanto la stessa, premessa la tassatività delle ipotesi di processo, necessariamente, soggettivamente complesso, non può considerarsi litisconsorte necessaria. D'altronde, l'atto di riconoscimento, operato dai convenuti, per quanto constante da un unico documento e, nonostante la unicità della sede formale, deve considerarsi imputabile distintamente e autonomamente in capo ai due autori dello stesso. Ciò, anche in considerazione della sua natura meramente dichiarativa.
D'altronde, sotto altro profilo, tanto la domanda principale quanto quella subordinata sono state indirizzate, infatti, nei soli confronti del socio e amministratore di oggi Parte_1 convenuto, , «relativamente alla quota indivisa di un mezzo», nonché «in Controparte_2 relazione alla quota parte di proprietà di ». Controparte_2
b) Il merito della controversia
Nel merito, ritiene questo Giudice che le note esigenze di economia processuale – cui la novella dell'art. 111 Cost. ha riconosciuto valenza costituzionale quale indefettibile connotato del c.d. giusto processo – consentano di limitare l'esame dell'opposizione alla ragione, prima facie, più liquida.
D'altra parte, sotto il profilo sistematico, il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha riconosciuto che il dovere di disamina di tutti i motivi, posti a fondamento di un ricorso, non
è in grado di emarginare del tutto, escludendola, la prassi del c.d. assorbimento delle ragioni di doglianza.
Espediente motivazionale che, dunque, in relazione ai giudizi di natura impugnatoria, conserva la propria operatività anche nel passaggio del sindacato giurisdizionale dall'atto al rapporto in relazione al quale il primo si inserisca.
Ciò premesso, nel caso in esame, il motivo di cui si è ritenuta opportuna la trattazione prioritaria, perché assorbente rispetto alle altre ragioni di doglianza, è quello relativo alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 66 l. fall.; alla luce di ciò, data la natura assorbente del predetto motivo di doglianza, devono ritenersi assorbiti, per economia espositiva, gli altri motivi articolati.
1. La domanda di revoca ex artt. 66 l. fall. e 2901 c.c. del verbale di conciliazione del 17 novembre 2017.
Nel merito, la domanda di revoca ex artt. 66 l. fall. e 2901 c.c. è fondata in parte qua e deve essere accolta nei termini che si vanno a precisare.
Sussistono nella specie, infatti, i requisiti fondanti l'actio pauliana: l'esistenza di un diritto di credito verso il debitore, ancorché “litigioso”; la ricorrenza di un atto dispositivo compiuto dal debitore;
l'eventus damni, ossia un pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale del credito;
un certo atteggiamento soggettivo del debitore (c.d. scientia damni), inteso quale consapevolezza che l'atto di disposizione sia idoneo a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori;
mentre, trattandosi di negozio di accertamento, come tale gratuito, non è richiesto l'accertamento dell'elemento soggettivo del terzo (c.d. participatio fraudis).
1.1 L'esistenza di una ragione di credito.
Dovendosi ritenere accertata, in quanto non contestata, la certezza della data del negozio di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione, deve esaminarsi la domanda di revocatoria ex art. 66 l. fall. del «verbale di accordo conciliativo accertativo dell'acquisto della proprietà per usucapione» autenticato dal Notaio in data 17 novembre 2017 (rep. Persona_1
61228/25014, in atti), trascritto il 29 novembre 2017 presso Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Brindisi (n. 55, reg. gen. n. 18527; reg. part. n. 14544, in atti) e stipulato tra
[...]
e , da un lato, e , dall'altro. CP_2 Controparte_4 Controparte_3
Al momento del compimento dell'atto asseritamente pregiudizievole, e Controparte_2
erano comproprietari di una quota indivisa pari a ½ dell'intero per Controparte_4 ciascuno di essi degli immobili siti in Brindisi in piazza Curtatone n. 6, come identificati in premessa.
In precedenza, con apposita istanza del 1 settembre 2017, ha dato inizio a Controparte_3 una procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28 del 2010, «assumendo di aver posseduto in via esclusiva gli immobili sopra descritti per oltre 20 (venti) anni, senza subire ingerenza alcuna da parte degli intestatari signori e , né di altri». Controparte_2 Controparte_4
In data 17 novembre 2017, dunque, con il verbale di conciliazione autenticato, CP_2
e hanno riconosciuto il possesso esclusivo, continuativo e
[...] Controparte_4 indisturbato per oltre vent'anni da parte di dei citati immobili, così Controparte_3 riconoscendo il loro intervenuto acquisto per usucapione da parte di . Controparte_3
Con particolare riferimento all'esistenza del credito, in base al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare continuità, il giudizio relativo all'azione revocatoria di atti di disposizione del patrimonio del debitore è distinto da quello relativo alla pretesa insussistenza del credito, il quale, peraltro, non riveste alcuna pregiudizialità rispetto al primo, fondandosi i due giudizi su presupposti differenti.
Il giudizio sull'accertamento del credito non costituisce, pertanto, l'indispensabile antecedente logico della pronuncia sulla domanda revocatoria: deve escludersi, infatti,
l'eventualità di un conflitto tra giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito
(v., sul punto, Cass., Sez. Un., n. 9440 del 2004; Cass., n. 16577 del 2005; n. 16722 del 2009;
n. 17257 del 2013; n. 3369 del 2019).
Nel caso di specie, parte attrice ha allegato e dedotto la sussistenza di un credito nei confronti di , costituito dalla pretesa risarcitoria ex art. 147 L.F. esercitata presso la Controparte_2 competente Sezione specializzata in materia di Imprese dal Curatore fallimentare e attualmente
– per quanto portato a conoscenza nel presente giudizio – ancora sub iudice.
L'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di «credito», comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità: pertanto, anche il credito eventuale, nella veste di “credito litigioso”, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. Cass., Sez. Un., n. 9440 del 2004; Cass., n. 5619 del 2016; n. 15275 del 2023; n.
11121 del 2020 secondo cui «nel caso di credito litigioso [...] per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito»).
Peraltro, non è all'uopo necessaria la preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione che non persegue fini restitutori, ma solo cautelari e preventivi (cfr.
Cass., n. 4212 del 2020; n. 12047 del 2021).
1.2. L'atto di disposizione patrimoniale. La portata effettuale dell'atto di riconoscimento di un diritto reale altrui
Quanto all'accordo di mediazione accertativo dell'altrui diritto di proprietà da parte di CP_2
in favore della convenuta , costituisce principio interpretativo
[...] Controparte_3 consolidato quello per cui tale verbale di conciliazione possa essere qualificato alla stregua di
«atto dispositivo», almeno in senso lato, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Invero, il riconoscimento dell'esistenza di un altrui diritto non esplica, di per sé, effetti costitutivi, proprio perché si giustappone ad un effetto (acquisitivo) che, in ipotesi, si e' già prodotto nel mondo naturale (con il possesso qualificato dalla durata) e giuridico (l'acquisto a titolo originario producendosi al darsi dei presupposti, individuati normativamente). ha destato, in via interpretativa, la possibilità di ricomprendere nel riconoscimento Pt_2 anche i diritti reali.
Deve ritenersi prevalente (e condivisibile) la tesi favorevole, all'inizio, ventilata dalla sola dottrina e ciò in ragione della generalità del dato normativo, che non reca distinzioni di sorta.
Per quanto concerne l'ipotesi specifica dell'usucapione, tuttavia, si riscontra una maggiore incertezza circa i requisiti che l'atto ricognitivo deve possedere per produrre l'effetto tipico: ancorché se ne escluda normalmente la recettizietà, talora si afferma che non sarebbe sufficiente una semplice dichiarazione di scienza, essendo necessaria una manifestazione di volontà attributiva del diritto.
Nondimeno, premessa l'insussistenza di ragioni impeditive alla configurazione di un riconoscimento avente ad oggetto un diritto reale, occorre specificare la portata effettuale dello stesso.
Nel nostro sistema, infatti, è previsto che il riconoscimento del diritto da parte di colui contro cui il diritto può essere azionato, ha effetti interruttivi della prescrizione, nonché impeditivi della decadenza. Ciò, nell'ipotesi in cui il termine sia stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili.
La ratio di entrambe le regole operative è da individuarsi, come noto, nella certezza e stabilità dei rapporti giuridici, nonché nella tutela del legittimo affidamento dei consociati.
In via interpretativa, ci si è soffermati sulle caratteristiche che il riconoscimento del diritto deve possedere perché estrinsechi effetti interruttivi e si conviene sul fatto che esso, come ogni manifestazione di volontà, anche solo dichiarativa, debba estrinsecarsi in una dichiarazione esplicita o in una manifestazione tacita purché implicante l'ammissione del diritto altrui. Suscita, invece, ancora divisioni l'individuazione della natura negoziale o meno del riconoscimento;
mentre si condivide la sua natura non recettizia.
Orbene, l'art. 1165 c.c. prevede l'estensione della disciplina sulla prescrizione anche all'istituto dell'usucapione, comprese le norme sulle cause di sospensione e di interruzione, in quanto compatibili logicamente e normativamente, dovendosi salvo le specificità ivi contemplate.
Pertanto, si ritiene che il riconoscimento del diritto altrui (reale) da parte del possessore, rappresenti manifestazione di volontà incompatibile con la volontà di godere il bene uti dominus, con conseguente sua idoneità a interrompere il dies a quo per usucapire.
Per quanto concerne l'efficacia interruttiva della decadenza, la giurisprudenza di legittimità ha ammesso che il riconoscimento proveniente dallo spoliator potesse esplicare effetti ai fini dell'impedimento della decadenza annuale dall'azione di reintegrazione.
Nondimeno, proprio con riguardo all' usucapione, talvolta, si e' affermato che non sarebbe sufficiente una mera dichiarazione di scienza, rendendosi, invece, necessaria una manifestazione di volontà volta alla specifica attribuzione del diritto.
Peraltro, oltre a tale efficacia interruttiva della prescrizione, é evidente che, sul piano probatorio, il riconoscimento dell'altrui diritto si sostanzia in una specifica dichiarazione della veridicità di un fatto costitutivo dell'altrui diritto, venendo a assolvere una funzione probatoria analoga alla recognitio ex art. 1988 c.c..
Dubbi esistono in relazione al fatto che il riconoscimento unilaterale del diritto reale altrui possa esplicare effetti diversi.
Secondo autorevole dottrina l'atto ricognitivo avrebbe una generale efficacia rafforzativa del diritto riconosciuto: il riconoscimento, pur non modificando la situazione giuridica né potendola costituire ex novo, potrebbe assolvere ad una funzione di salvaguardia della stessa, impedendole di perdere evidenza.
Ciò premesso, deve ritenersi che, nonostante l'assenza di effetti costitutivi, il riconoscimento dell'altrui possesso sia suscettibile di revocatoria, per le ragioni che si vanno ad esplicitare.
In primis, l'acquisto per usucapione può essere appurato mediante un accertamento contenuto in un provvedimento giurisdizionale o in un accordo negoziale ovvero, ancora, in assenza di una sentenza o di un negozio che accerti il diritto usucapito.
Nella specie, viene in rilievo un «verbale di accordo conciliativo accertativo dell'acquisto della proprietà per usucapione» autenticato dal Notaio in data 17 novembre 2017. Persona_1
A pagina 5 del citato verbale, si rinviene scritto che « e Controparte_2 _3 CP_4
riconoscono l'avvenuto acquisto “ope legis” degli stessi immobili per usucapione da parte
[...] della signora » costituisce un atto dispositivo del debitore : Controparte_3 Controparte_2 costui, infatti, ha volontariamente trasferito alla cognata gli immobili di cui è causa, ben consapevole dell'esposizione debitoria della Società di cui è stato amministratore – come si preciserà in seguito.
Com'è noto, la legge n. 98 del 2013 ha apportato talune modifiche rilevanti al d.lgs. n. 28 del
2010, in tema di mediazione obbligatoria, finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (art. 5 comma 1); introducendo, tra l'altro, la trascrivibilità degli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 2643 n. 12-bis) c.c.). In tal modo, il legislatore ha introdotto la possibilità di un accordo conciliativo in materia di usucapione, prevedendone la sua trascrivibilità nei pubblici registri.
Invero, deve precisarsi che l'accordo negoziale, stipulato in sede di mediazione, è una vincolante, esclusivamente, per coloro che hanno partecipato all'accordo, in omaggio al noto principio di vincolatività del contratto solo fra le parti ex art. 1372 c.c..
Per quanto concerne la posizione dei terzi rispetto all'accordo, dunque, gli stessi, ove vantino diritti sul bene oggetto del preteso acquisto a titolo di usucapione, l'accordo è res inter alios acta, così insuscettibile di ledere eventuali altrui diritti o pretese (v., sul punto, Cass., n. 17230 del 2022 secondo cui «in tema di usucapione di bene immobile, il titolo di acquisto della proprietà trascritto successivamente alla dichiarazione di fallimento non è di per sé opponibile nei confronti della massa, ma può rilevare ai fini della prova della data di inizio del possesso “ad usucapionem”, quale situazione fattuale che non viene interrotta dall'apertura della procedura concorsuale, né è impedita dal disposto degli artt. 42 e 45 l. fall.»).
In ciò risiede la principale differenza con la sentenza di accertamento costitutivo dell'intervenuta usucapione: quest'ultima è, infatti, trascritta ex art. 2651 c.c. come acquisto a titolo originario e prescinde dalle trascrizioni nei confronti dei precedenti proprietari. L'accordo di accertamento, per contro, deve essere trascritto in ossequio al principio di continuità delle trascrizioni ex artt. 2644 e 2650 c.c. per potere spiegare effetti nei confronti dell'usucapito e dei terzi.
Delineate le coordinate interpretative della materia, evidenzia questo Giudice come il curatore, in applicazione dei principi consolidati del diritto fallimentare (ora diritto della crisi), debba considerarsi «terzo» rispetto all'accordo di mediazione oggetto di causa, trattandosi di res inter alios acta.
Per costante indirizzo nomofilattico, infatti, il curatore è terzo rispetto a tutte le vicende che realizzano la fuoriuscita di un bene dal patrimonio del soggetto poi fallito, con conseguente acquisizione del bene nel patrimonio di un altro soggetto (v., sul punto, Cass., n. 12736 del
2021, la quale richiama, in via logico-sistematica, la natura di «pignoramento generale» attribuita alla procedura fallimentare, nonché l'art. 2913 c.c.; la Suprema Corte afferma, nello specifico, che «il fenomeno propriamente preso in considerazione dalla norma dell'art. 2913 cod. civ. si concentra in via diretta, infatti, sulla «sottrazione» di un bene dalla responsabilità patrimoniale ex art. 2740 cod. civ. del debitore (del cui fallimento si discute). Con la conseguenza che – rispetto alla vicenda realizzata dall'usucapione – un differente trattamento rispetto a quello proprio dei negozi traslativi non potrebbe ritenersi giustificato sul piano oggettivo»).
Ciò premesso, deve ritenersi che, soltanto, l'accertamento della ricorrenza di un possesso ad usucapionem, con effetti limitati alle parti, possa essere demandato all'autonomia negoziale e non anche l'accertamento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione con valenza erga omnes, in quanto prerogativa riservata al giudice. Ciò, poiché la sentenza accertativa dell'intervenuta usucapione, trascritta ex art. 2651 c.c., costituisce non solo lo strumento ordinamentale, deputato ad accertare la sussistenza dei presupposti dell'intervenuto acquisto del bene da parte del rivendicante, ma costituisce, altresì, «lo strumento istituzionalmente predisposto per rendere opponibile ed efficace l'acquisto di un bene a titolo di usucapione nei confronti dei soggetti che, rispetto alla detta vicenda, rimangono terzi» (Cass., n. 12736 del 2021).
Ne discende, dunque, che, in mancanza di una pronuncia accertativa del compiuto acquisto della proprietà per usucapione degli immobili oggetto di causa, l'accordo di mediazione, seppur trascritto, non potrebbe, di per sé, essere opposto alla curatela fallimentare quanto all'accertamento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione.
Nondimeno, una volta trascritto nel registro immobiliare, vale, anche per la curatela, quell'effetto di opponibilità che deriva dalla pubblicità erga omnes, cui sono preordinati i registri immobiliari, per cui ove la sentenza di fallimento non fosse trascritta o, comunque, lo fosse dopo il riconoscimento, lo stesso sarebbe destinato a prevalere sulla prima.
Nel caso di specie, il fallimento e' stato dichiarato prima della formazione dell'atto di riconoscimento e della sua trascrizione.
Nondimeno, non vi e', agli atti, prova della tempestiva trascrizione, nel registro dei beni immobili, della sentenza dichiarativa.
Ne consegue che si deve ritenere l'astratta prevalenza dell'atto conciliativo, regolarmente trascritto, sulla procedura fallimentare.
Da ciò la necessità di sondare la sua revocabilità.
Ebbene, il «verbale di accordo conciliativo accertativo dell'acquisto della proprietà per usucapione» deve essere considerato un «atto dispositivo» lesivo della par condicio creditorum, nella misura in cui, nonostante la sua valenza meramente dichiarativa, una volta regolarmente trascritto, il suddetto adempimento ne consente l'opponibilità anche alla procedura.
Ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria deve considerarsi dispositivo ogni atto che, al di là della sua specifica natura, sia idoneo - di per sé o sulla base di una convergenza di effetti connessi a fattispecie diverse (stipula dell'atto e sua trascrizione) - a depauperare la sua garanzia patrimoniale.
Orbene, l'atto conciliativo de quo è potenzialmente lesivo del ceto creditizio, poiché ha determinato la fuoriuscita di un bene dal patrimonio di senza alcun Controparte_2 corrispettivo economico, trattandosi, appunto, di un negozio di accertamento.
A tal riguardo, inoltre, si è osservato (cfr. Trib. Lecce, n. 491 del 2023) che l'accordo di conciliazione, di cui al verbale di mediazione, conserva la propria natura di atto negoziale, produttivo degli effetti sostanziali, derivanti dal negozio giuridico, contestualmente stipulato dalle parti. Tale accordo non produce, però, gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato, dovendosi, pertanto, ritenere revocabile, laddove sottenda una transazione o un negozio traslativo a titolo gratuito. Ciò, vale, in particolare, per gli accordi di conciliazione stipulati in seno alle mediazioni c.d. facilitative, ossia quelle in cui ruolo del mediatore è quello, di verificare, in via prioritaria, la positiva conclusione di un accordo a opera degli istanti,
«mediazioni che si avvicinano più ad un accordo transattivo che ad una vera e propria sentenza».
Nella fattispecie concreta, si ravvisa, appunto, una mediazione facilitativa che si è limitata ad accertare la comune volontà delle parti, in quanto tale assoggettabile ad azione revocatoria, essendosi risolta in un negozio traslativo a titolo gratuito. Da ultimo, nella logica di un'interpretazione sistematica, deve richiamarsi il consolidato indirizzo pretorio in materia di accordi tra coniugi conclusi in sede di separazione. Laddove, infatti, tale accordo di mediazione sia potenzialmente lesivo delle ragioni creditorie, lo stesso può essere impugnato tramite azione revocatoria ordinaria e fallimentare, al ricorrere dei presupposti sanciti dalla legge (v. Cass., n. 1144 del 2015, n. 9798 del 2019 e n. 19899 del
2023 in tema di azione revocatoria ordinaria;
v. Cass., n. 8516 del 2006 in tema di azione revocatoria fallimentare).
1.3. L'eventus damni.
Inoltre, ricorre il presupposto oggettivo del pregiudizio cagionato per effetto dell'atto dispositivo, ovvero il depauperamento della garanzia patrimoniale generica.
Infatti, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria «è sufficiente un atto di disposizione che immuti qualitativamente o quantitativamente il patrimonio del disponente o ne renda più difficile
l'esecuzione, così come è certamente per un atto di donazione che importa l'imprescindibile ed inequivoca revoca del fondo patrimoniale stabilito su quel bene. Peraltro, mentre i beni che costituiscono oggetto di fondo patrimoniale, pur essendo destinati al soddisfacimento delle esigenze della famiglia, restano pur sempre nel patrimonio del disponente e possono essere oggetto di esecuzione ex art. 170 c.c., la donazione invece determina la perdita della proprietà del bene e dunque diminuisce senza alcun dubbio il patrimonio del donante» (così Cass., n. 22886 del 2019).
Nel caso in esame, risultando puntualmente allegato e non specificamente contestato il verbale di conciliazione del 17 novembre 2017 stipulato tra il convenuto Controparte_2
(limitatamente alla propria quota di proprietà sui beni immobili oggetto di giudizio) e la cognata
, deve senz'altro ritenersi che l'atto dispositivo di cui trattasi abbia determinato Controparte_3 una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, tale da integrare i presupposti dell'eventus damni, con la conseguente impossibilità per il creditore di aggredirlo in via ordinaria, senza cioè il previo esperimento dell'azione pauliana.
Come accennato, l'eventus damni sussiste non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
Inoltre, nel rispetto del principio di vicinanza alla fonte della prova, l'onere di provare l'eventuale idoneità del patrimonio residuo del debitore a soddisfare le ragioni creditorie, grava sul debitore.
D'altronde, costituisce principio interpretativo consolidato quello per cui, davanti alla prova costitutiva, da parte dell'attore in revocatoria, circa la modificazione, qualitativa o quantitativa, della garanzia patrimoniale generica, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass., n. 15257 del 2022; n. 6600 del 2022; n. 16221 del 2019; n. 6384 del 2019;
n. 18207 del 2018).
Ebbene, nel caso di specie, il verbale di conciliazione oggetto di causa ha certamente mutato qualitativamente e quantitativamente il patrimonio del debitore convenuto, trattandosi peraltro di un appartamento composto da 6 vani e di un garage.
A fronte di ciò, nessuna prova della possibilità del debitore di garantire idoneamente il credito del fallimento è stata fornita dalla difesa dei convenuti, la quale si è invece limitata a una generica rivendicazione della libertà di potere disporre del proprio patrimonio immobiliare, così come a invocare la propria buona fede nella decisione di stipulare il negozio di accertamento il del possesso esclusivo, continuativo e indisturbato per oltre vent'anni da parte di _3
dei citati immobili.
[...]
Né a tal fine rilevano le astratte considerazioni relativamente al fatto che «nel 2017 chi fallisce
è la società che, in quanto società di capitali, risponde con il proprio patrimonio, non falliscono i singoli soci come il sig. che, di conseguenza poteva liberamente disporre dei propri beni CP_2 personali […]. Né il sig. oteva prevedere che dopo quattro anni sarebbe stato incardinato CP_2 nei suoi confronti un giudizio di responsabilità» e che «l'eventus damni non poteva esserci nel
2017 […] visto che il fallimento interessava la società e non già i singoli soci né il Controparte_2 poteva prevedere l'azione che sarebbe stata proposta da lì a quattro anni da parte del potenziale
[…] suo creditore».
Ciò, in quanto la potenziale responsabilità di un amministratore di una qualunque Società, anche di capitali, così provvista di personalità giuridica, non costituisce evenienza imprevedibile o eccezionale, sotto il profilo statistico, rinvenendo, per contro, la propria fonte nel dettato normativo codicistico del quale deve presumersi la conoscenza da parte di tutti i consociati.
Per quanto attiene la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, le suddette ragioni erano già sorte al momento del compimento dell'atto per cui
è causa.
Invero, il verbale di conciliazione è stato compiuto in data 17 novembre 2017 e, in relazione al credito di fonte contrattuale, era obbligato nei confronti della Società e dei Controparte_2 creditori sociali sin dal momento della sua nomina ad amministratore, avvenuta nel 2008, momento a partire dal quale quest'ultimo risponde dell'inadempimento degli specifici obblighi posti dalla legge a carico degli amministratori e, in particolare, dell'obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. Inoltre, lo stesso è stato Presidente del Consiglio CP_2 di amministrazione tra il 2010 e il 2017.
1.4. La scientia damni.
Per quanto concerne, infine, l'accertamento dell'effettiva sussistenza della scientia damni in capo a , ritiene questo Giudicante che, nel caso di specie, tale elemento Controparte_2 costitutivo possa dirsi dimostrato, perché in re ipsa.
In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito, come nella specie, il requisito della scientia damni richiesto dall'art. 2901 comma 1 n. 1) c.c. si risolve non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella «mera conoscenza» del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (cfr., in tal senso,
Cass., n. 9192 del 2021).
D'altronde, con riguardo alla “gratuità” di un atto dispositivo, deve rilevarsi in via sistematica che, in forza del granitico orientamento pretorio, «in tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 l. fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare e non può quindi fondarsi sull'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, dipendendo invece dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa;
sicché il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito, solo quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia “ex lege”» (così Cass., n.
23140 del 2020; Cass., Sez. Un., n. 6538 del 2010).
È sufficiente che il creditore provi anche solo il dolo generico, cioè che il debitore si sia rappresentato che l'atto avrebbe potuto pregiudicare le future ragioni creditorie (v. Cass., n.
5812 del 2023): il Curatore deve provare, in particolare, la consapevolezza del debitore che, a seguito del compimento dell'atto dispositivo, il suo patrimonio sia divenuto incapiente o, quantomeno, tale da rendere più difficile e, quindi, meno agevole o incerta l'esecuzione.
Non può, infatti, applicarsi nella fattispecie concreta il recente approdo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 1898 del 27 gennaio 2025, secondo cui «in tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la “dolosa preordinazione” richiesta dallo art. 2901, comma 1, c.c. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico)»), poiché, nella specie, l'atto dispositivo
è “successivo” al sorgere del credito, per come chiarito in precedenza.
Per tale ultima ragione, deve ritenersi sufficiente la prova della consapevolezza in capo al debitore che il negozio di accertamento avrebbe potuto pregiudicare le ragioni creditorie.
Consapevolezza che il debitore deve avere avuto al momento del compimento dell'atto dispositivo.
Peraltro, la prova della conoscenza, in capo al debitore, del pregiudizio arrecato/arrecabile al creditore attraverso l'atto dispositivo revocabile può essere fornita anche tramite presunzioni ex art. 2729 c.c., purché connotate dai caratteri della gravità, della precisione e della concordanza.
Inoltre, laddove il credito che si fa valere in revocatoria derivi dall'esperimento dell'azione di responsabilità esercitata dalla EL nei confronti dell'amministratore della Società fallita,
l'eventus damni di cui è necessario provare la consapevolezza in capo all'amministratore si sostanzia nella riduzione della massa attiva fallimentare a seguito dell'atto dispositivo.
Ne deriva che la scientia damni consiste nella consapevolezza dell'amministratore che, a seguito del compimento dell'atto pregiudizievole, l'attivo avrebbe subito un decremento. Ciò, nella prospettiva che, intervenuta la dichiarazione di fallimento della società, il curatore avesse esercitato l'azione di responsabilità per mala gestio degli amministratori.
Alla luce di quanto detto, posto che appartiene al notorio il fatto che la violazione degli obblighi di natura contrattuale in capo agli amministratori di una Società e' idoneo a ingenerare una pretesa risarcitoria del danno cagionato, si deve, ragionevolmente, ritenere che Controparte_2 fosse a conoscenza della situazione di crisi economica che avrebbe condotto la
[...]
. Parte_3
Ciò, sulla scorta dei seguenti elementi indiziari.
In primo luogo, , in qualità di membro del Consiglio di amministrazione, non Controparte_2 poteva ignorare che da tempo versava in stato di crisi pre-concorsuale e Parte_1 registrava ingenti perdite di esercizio, come e' emerso, peraltro, dalla C.T.U. del 17 novembre
2023 nel giudizio n. 11383/2021 della Sezione specializzata delle Imprese del Tribunale di Bari
e prodotta nel presente giudizio da parte attrice.
Inoltre, la presunzione di conoscenza del pregiudizio arrecabile al creditore è desumibile, altresì, in via indiziaria dalla vicinanza temporale del negozio compiuto da il Controparte_2
17 novembre 2017 rispetto alla sentenza di dichiarazione di fallimento di resa in Parte_1 data 10 ottobre 2017.
In ragione di quanto esposto, si deve concludere per la sussistenza di tutti i requisiti previsti ai fini dell'ammissibilità dell'azione revocatoria avverso il negozio stipulato il 17 novembre 2017.
I succitati elementi indiziari rivestono, infatti, i caratteri di gravità, precisione e concordanza necessari per fondare la prova logico-presuntiva della conoscenza dello stato di insolvenza da parte di al momento della stipulazione dell'accordo di conciliazione. Controparte_2
Dalle considerazioni effettuate si può, dunque, ritenere, allo stato degli atti, la ricorrenza dei requisiti, oggettivo e soggettivo, prescritti dall'art. 2901 c.c., con conseguente accoglimento della domanda di revocatoria.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Da ultimo, la presente sentenza deve essere annotata – a richiesta delle parti o dei loro procuratori entro trenta giorni dalla pronuncia, come disposto dall'art. 15 d.P.R. n. 635 del
1972 – in margine alla trascrizione degli atti pubblici cui attiene.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1. accoglie la domanda in parte qua e, per l'effetto, dichiara inefficace ex artt. 66 l. fall. e
2901 c.c. nei confronti della EL del Fallimento l'atto di Parte_1 accertamento a rogito del Notaio del 17 novembre 2017 (rep. 25.014), con Persona_1 cui , in relazione alla propria quota di proprietà, ha accertato l'acquisto Controparte_2 della proprietà per usucapione da parte di degli immobili siti in Controparte_3
Brindisi in piazza Curtatone n. 6 e, precisamente:
o abitazione al quinto piano composta da cinque vani e accessori, confinante con piazza Sapri, con vano ascensore, con bene AZ / LI (censito nel N.C.E.U. al fg.
53, part. 708 sub 30); o locale garage al piano terra, distinto con numero interno 8, della consistenza catastale pari a 12 mq, confinante con strada privata, con beni con beni Per_2
(censito nel N.C.E.U. al fg. 53, part. 902 sub 9); Per_3
2. per l'effetto, ne dichiara l'inefficacia e la revoca, limitatamente alla quota di proprietà di sui citati immobili;
Controparte_2
3. condanna e al pagamento, in favore Controparte_2 Controparte_3 dell'Erario, delle spese e competenze di lite, liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre contributo forfettario 15%, CPA e IVA, come per legge;
4. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi, nei termini di cui in parte motiva, l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione del verbale di conciliazione sopra indicato.
Così deciso in Brindisi, in data 24 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Antonio
EPIFANI nell'ambito dell'ufficio per il processo.
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