Ordinanza presidenziale 8 febbraio 2023
Sentenza 16 ottobre 2023
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FATTO E DIRITTO 1. L'associazione "Wild Side of Magic" agisce dinanzi a questo Tribunale - con ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. - per l'annullamento della nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 5586 del 16 marzo 2018, nonché del parere della Commissione scientifica CITES prot. n. 5586 del 7 marzo 2018: provvedimenti, questi, che hanno comportato il rigetto dell'istanza di esclusione della struttura faunistica "Tiger Experience" gestita della medesima associazione dall'applicazione del d.lgs. 21 marzo 2005, n. 73, concernente l'"Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 16/10/2023, n. 15275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15275 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/10/2023
N. 15275/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01636/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1636 del 2016, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, Viale delle Medaglie d’Oro, 266;
contro
Ministero della difesa, Ministero dell’economia e delle finanze e Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del decreto del Ministero della difesa – Direzione generale della previdenza militare e della leva – II Reparto – Servizi specialio benefici n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale l’infermità sofferta dal ricorrente è stata riconosciuta non dipendente da causa di servizio e non riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione;
- del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-, reso nell’adunanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- del verbale della Commissione medica ospedaliera “Vittime terrorismo, dovere e criminalità organizzata” del Centro militare di medicina legale di Roma, modello -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale si riconosce: “ danno biologico nella misura del -OMISSIS- (...) invalidità permanente (...) in misura pari al -OMISSIS- (...) invalidità complessiva (...) in misura pari al -OMISSIS- (...) ”, anziché nella misura del -OMISSIS-, ovvero in subordine del -OMISSIS-;
- di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi;
e per l’accertamento e il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente, alla quale è da ascrivere la menomazione dell’integrità psico-fisica conseguente all’infermità sofferta, classificata in Tabella A, categoria 8^, con conseguente riconoscimento dell’invalidità permanente non inferiore al -OMISSIS-, ovvero in subordine al -OMISSIS-, anziché nella misura del -OMISSIS-,
e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al riconoscimento in favore del ricorrente di tutti i benefici economici (speciale elargizione, assegno vitalizio, speciale assegno vitalizio, rimborso delle spese sanitarie, dieci anni di contribuzioni figurativa, e via dicendo) e giuridici previsti dal d.P.R. n. 243 del 2006 e dalle norme collegate, con interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino all’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Comitato di verifica per le cause di servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene alla decisione del Collegio il ricorso con il quale il sig.-OMISSIS- ha impugnato principalmente – insieme agli altri atti indicati in epigrafe – il decreto della Direzione generale della previdenza militare e della leva del Ministero della difesa n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della riconducibilità a particolari condizioni ambientali od operative di missione della patologia sofferta dal ricorrente, ossia “ -OMISSIS- ”.
2. Il ricorrente ha esposto di essere un -OMISSIS-, con incarico di specializzazione di tecnico di aeromobili, in servizio presso il -OMISSIS-.
Nel corso della sua carriera, il militare è stato impiegato in numerose missioni all’estero, e in particolare:
- dal -OMISSIS- nell’Operazione -OMISSIS-;
- dal -OMISSIS- nuovamente nella medesima missione;
- dal -OMISSIS- nell’Operazione -OMISSIS-;
- dal -OMISSIS- nell’Operazione -OMISSIS-;
- dal -OMISSIS- nell’Operazione -OMISSIS-;
- dall’-OMISSIS- nuovamente in quest’ultima missione;
- dal -OMISSIS- ancora nell’Operazione -OMISSIS-.
Il sig. -OMISSIS- ha diffusamente illustrato le modalità di svolgimento delle predette missioni, evidenziando le condizioni di rischio per la propria salute nelle quali si sarebbe trovato a operare.
Il ricorrente ha, inoltre, rappresentato che, nel corso della sua carriera, ha partecipato a numerose attività presso poligoni di tiro, ha effettuato circa 350 ore di volo ed è stato impiegato nella manutenzione di elicotteri, venendo così a contatto con apparecchiature e materiali nocivi.
A seguito di un controllo medico generale effettuato il -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- ha appreso di essere affetto da un -OMISSIS-, che è stato trattato con l’-OMISSIS-e la successiva sottoposizione a radioterapia.
Il -OMISSIS- il ricorrente ha presentato istanza di riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio e il -OMISSIS- ha domandato il riconoscimento dei benefici in favore delle vittime del dovere e soggetti equiparati.
In esito alla visita medico legale svolta presso la Commissione medica ospedaliera il -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- è stato giudicato affetto da “ -OMISSIS- ”; patologia che è stata dichiarata ascrivibile alla Tabella A, categoria 8^.
Il militare è stato poi convocato per il -OMISSIS- presso la Commissione medica ospedaliera in relazione alla domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere, e in quella occasione sono stati riconosciuti nei suoi confronti un danno biologico del -OMISSIS-, un’invalidità permanente del -OMISSIS- e un’invalidità complessiva del -OMISSIS-.
Successivamente il sottufficiale è stato giudicato non idoneo all’incarico posseduto, ma impiegabile in incarichi amministrativi.
3. Secondo quanto risulta agli atti del giudizio, il Comitato di verifica per le cause di servizio si è espresso sulle istanze del ricorrente con il parere n. -OMISSIS-, reso nell’adunanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ove si è affermato:
- “ che l’infermità (...) NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di -OMISSIS-. Poiché nei precedenti di servizio dell’interessato non emergono fattori idonei, per natura ed entità, a scatenarla, il servizio stesso deve essere escluso come possibile fattore causale o concausale efficiente e determinante ”;
- “ che (...) SI ESPRIME PARERE NEGATIVO ai fini del riconoscimento del diritto ai benefici previsti dal D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 poiché, dall’esame degli atti, non si evidenziano condizioni ambientali ed operative di missione comunque implicanti l’esistenza od il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e che si pongano quale causa ovvero concausa efficiente e determinante dell’infermità in questione ed inoltre perché il presupposto di tale riconoscimento è il giudizio positivo di dipendenza da causa di servizio, ex D.P.R. 461/2001 ”.
È seguito il decreto della Direzione generale della previdenza militare e della leva del Ministero della difesa n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale sono stati negati sia il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dal ricorrente, sia la riconducibilità di tale infermità alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ai fini del riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, ai sensi dell’articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. Con la proposizione del ricorso, il sig. -OMISSIS- ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione dell’articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per difetto di istruttoria e per violazione del contraddittorio e del principio del giusto procedimento .
Ciò in quanto il provvedimento di diniego non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento delle istanze del ricorrente.
II) Violazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243 e del rischio tipizzato dai decreti del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 37, 15 marzo 2010, n. 90 e 24 febbraio 2012, n. 40; eccesso di potere sotto plurimi profili.
Al riguardo, il ricorrente ha allegato che il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio si baserebbe su considerazioni apodittiche, stereotipate, erronee e illogiche, tenuto conto di quanto emergerebbe dal rapporto informativo redatto in ordine all’attività svolta dal militare. Il sig. -OMISSIS- si sarebbe ammalato infatti a seguito delle missioni internazionali alle quali ha partecipato e dei fattori di rischio ai quali sarebbe stato esposto nel corso della sua attività lavorativa alle dipendenze dell’Amministrazione della difesa. Il predetto parere non avrebbe preso, tuttavia, in considerazione tali circostanze.
D’altro canto, le patologie della -OMISSIS- sarebbero molto diffuse tra i militari italiani che hanno operato nelle zone in cui è stato impiegato il sottufficiale ricorrente e, per converso, nessuno dei familiari del sig. -OMISSIS- avrebbe mai contratto la medesima infermità, né lo stesso militare avrebbe precedentemente sofferto di patologie legate alla -OMISSIS-.
Secondo quanto ancora evidenziato, il militare sarebbe stato impiegato in condizioni di rischio senza essere informato dei potenziali pregiudizi per la propria salute e senza essere dotato di dispositivi di protezione individuale. Non sarebbe stata compiuta, inoltre, alcuna valutazione in merito alle possibili conseguenze nocive delle vaccinazioni alle quali lo stesso è stato sottoposto in vista delle missioni all’estero.
Sotto altro profilo, ai fini del riconoscimento dei benefici di cui all’articolo 1, comma 563, della n. 266 del 2005, il Comitato di verifica per le cause di servizio non avrebbe adeguatamente valutato il maggior rischio, rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, al quale il militare sarebbe stato esposto in considerazione delle particolari attività nelle quali è stato impiegato. Sarebbe, inoltre, errata l’affermazione del medesimo Comitato, secondo la quale i benefici di cui al d.P.R. n. 243 del 2006 in favore delle vittime del dovere sarebbero subordinati al riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.
Plurimi dati dimostrerebbero la sussistenza del nesso di causalità tra l’attività prestata dal militare e la patologia successivamente accertata a suo carico, inclusa, tra gli altri, la relazione tecnica di parte specificamente redatta in ordine alla predetta infermità.
III) Violazione dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181; omessa applicazione della tabella relativa alle menomazioni delle ghiandole endocrine di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; violazione dell’articolo 1082, comma 1, lett. c) , reg. ord. mil.; eccesso di potere sotto plurimi profili.
Secondo l’avviso del ricorrente, sarebbe errata la percentuale di invalidità riconosciuta nel verbale della Commissione medica ospedaliera “Vittime terrorismo, dovere e criminalità organizzata” del -OMISSIS-, in quanto, tenuto conto del fatto che la patologia è stata ascritta alla tabella A, categoria 8^: (i) l’invalidità permanente avrebbe dovuto essere determinata nella misura del -OMISSIS-; (ii) avrebbe dovuto essere quantificato anche il danno morale.
L’invalidità complessiva del ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, essere determinata nella misura del -OMISSIS- e, comunque, in misura non inferiore al -OMISSIS-.
5. Sulla scorta delle predette allegazioni, il ricorrente ha domandato:
- l’annullamento dei provvedimenti impugnati;
- l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta, che ha determinato la menomazione dell’integrità psico-fisica classificata in Tabella A, categoria 8^, con conseguente riconoscimento dell’invalidità permanente non inferiore al -OMISSIS-, ovvero in subordine al -OMISSIS-, invece che nella misura del -OMISSIS-;
- la condanna delle Amministrazioni resistenti alla corresponsione di tutti i benefici economici e giuridici previsti dal d.P.R. n. 243 del 2006 e dalle norme ad esso collegate, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino all’effettivo soddisfo.
6. L’Avvocatura generale dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero della difesa, per il Ministero dell’economia e delle finanze e per il Comitato di verifica per le cause di servizio.
7. Con l’ordinanza presidenziale n. -OMISSIS- dell’8 febbraio 2023 è stato disposto, a carico dell’Amministrazione, “ il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni altro chiarimento o documento utile ai fini del decidere ”.
8. L’incombente è stato adempiuto dal Ministero della difesa il 9 marzo 2023.
9. All’udienza pubblica del 5 luglio 2023 il Collegio ha prospettato alle parti possibili profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, nella parte relativa alla domanda per il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
10. Il Collegio deve preliminarmente rilevare il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti delle domande del ricorrente volte a ottenere il riconoscimento dei benefici correlati allo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere.
10.1. La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è ormai da tempo attestata sul principio di diritto secondo il quale “ In relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui all’art. 1, comma 563 legge cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell’ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l’amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall’art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale ” (Cass. civ., SS. UU., 22 agosto 2019 n. 21606; nello stesso senso: Id., 11 aprile 2018, n. 8982; Id., 16 novembre 2016, n. 23300; Cass. civ., Sez. lav., 29 aprile 2021, n. 11341).
A questo indirizzo si è conformata la giurisprudenza di questa Sezione (cfr., ex multis , TAR Lazio, Sez. I Bis, 18 settembre 2018, n. 9444).
10.2. Nella presente controversia, come sopra detto, il sig. -OMISSIS-, oltre a contestare il diniego di riconoscimento della dipendenza dell’infermità sofferta da causa di servizio, ha domandato anche l’annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui si esprimono negativamente, ai sensi del d.P.R. n. 243 del 2006, in merito al riconoscimento, in favore del ricorrente, dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere.
La parte ha, inoltre, chiesto l’accertamento del proprio diritto ai benefici spettanti alle vittime del dovere e la condanna delle Amministrazioni resistenti alla corresponsione delle relative provvidenze e, in questa prospettiva, ha svolto specifiche contestazioni in ordine alla percentuale di invalidità da riconoscere ai fini della determinazione dei predetti benefici.
10.3. In applicazione del principio di diritto sopra richiamato, tali domande sono inammissibili in questa sede, in quanto rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario, innanzi al quale potranno essere riproposte, ai sensi dell’articolo 11 cod. proc. amm.
11. Posto, pertanto, che l’oggetto del presente giudizio è circoscritto al solo diniego del riconoscimento della dipendenza dell’infermità sofferta dal sig. -OMISSIS- da causa di servizio, le domande di parte ricorrente attinenti al predetto diniego devono essere correttamente inquadrate.
Occorre, in particolare, fare applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale “ gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato di verifica, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l’attività lavorativa svolta e l’infermità sofferta dal pubblico dipendente, basato su cognizioni di scienza medico-specialistica e medico-legale, non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l’inattendibilità metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 27/02/2018, n. 1212; Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1454; id., 8 giugno 2009, n. 3500; 9 marzo 2017, n. 1435; 27 giugno 2017, n. 5357) ” (Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2018, n. 4774; nello stesso senso, ex multis , Id., Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2631).
Ne consegue che è precluso al Giudice amministrativo di dichiarare la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, essendo invece consentito nella presente sede giurisdizionale soltanto lo scrutinio della legittimità del diniego del riconoscimento da parte dell’Amministrazione, nei limiti propri del sindacato sulla discrezionalità tecnica.
12. Ciò posto, il ricorso è fondato, per le ragioni che si espongono di seguito.
13. Come detto, il ricorrente ha dedotto la violazione, nei propri confronti, delle prerogative di partecipazione procedimentale, rimarcando di non aver ricevuto la previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’articolo 10- bis della legge n. 241 del 1990.
13.1. Quest’ultima disposizione stabilisce che, nei procedimenti a istanza di parte, l’Amministrazione, prima dell’adozione di un provvedimento negativo, è tenuta a comunicare al richiedente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, consentendo all’interessato la presentazione di osservazioni e documenti entro il termine di dieci giorni.
Occorre tenere presente che, nel caso dei procedimenti concernenti la verifica della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, l’Amministrazione procedente si pronuncia sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell’apposito Comitato (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. II, 8 agosto 2022, n. 6977). Ciò tuttavia non esclude la possibilità per l’interessato di fornire il proprio apporto. L’introduzione generalizzata, per tutti i procedimenti a istanza di parte, dell’obbligo per l’Amministrazione di comunicare previamente i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza comporta, infatti, che tale obbligo debba operare anche nell’ iter in esame.
Al fine di individuare le modalità di tale partecipazione, deve considerarsi che l’articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 prevede che, qualora l’Amministrazione procedente non ritenga, per motivate ragioni, di conformarsi al parere del Comitato, possa richiedere a quest’ultimo organo di esprimere un ulteriore parere.
La disposizione richiamata deve essere ora letta alla luce dell’articolo 10- bis della legge n. 241 del 1990, che è stato inserito dall’articolo 6, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, ossia da una disposizione successiva all’entrata in vigore del d.P.R. n. 461 del 2001. In questa prospettiva, deve ritenersi che l’Amministrazione procedente sia tenuta, nel caso di parere negativo del Comitato, a trasmettere tale parere al richiedente, al fine di consentirgli la presentazione delle proprie osservazioni. Nel caso in cui l’interessato si avvalga di tale facoltà, il Comitato dovrà essere chiamato quindi a esprimersi nuovamente, secondo il modulo procedimentale già previsto dal richiamato articolo 14, comma 1, del d.P.R. n. 461 del 2001.
13.2. Nel caso oggetto di controversia, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza è effettivamente mancata, come si evince dalle premesse del decreto della Direzione generale della previdenza militare e della leva del -OMISSIS-, ove non si fa menzione di alcuna interlocuzione con il destinatario del provvedimento.
13.3. La violazione delle prerogative partecipative di cui al predetto articolo 10- bis della legge n. 241 del 1990 comporta necessariamente l’annullamento del provvedimento impugnato.
È vero, infatti, che l’articolo 21- octies , comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che “ Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”; disposizione, questa, che la giurisprudenza aveva originariamente ritenuto applicabile anche alla mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Tuttavia, tale interpretazione non è più praticabile a seguito delle modifiche apportate al predetto articolo 21- octies dall’articolo 12, comma 1, lett. i) , del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Quest’ultima disposizione ha, infatti, aggiunto, in chiusura del comma 2 dell’articolo 21- octies , un’ulteriore previsione, in forza della quale “ La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis ”.
Come rilevato dalla giurisprudenza, “ Con tale aggiunta è stata realizzata una distinzione tra il regime della comunicazione di avvio del procedimento e quello del preavviso di rigetto per i procedimenti ad istanza di parte, la cui omissione non è superabile nel caso di provvedimento discrezionali, tramite l’intervento dell’effetto “ processuale ” della seconda parte del secondo comma dell’art. 21 octies , con la conseguenza che per i provvedimenti discrezionali (...) rimane rilevante anche la sola omissione formale della mancata comunicazione del preavviso di rigetto . L’attuale formulazione della norma sottrae, infatti, il modello procedimentale correlato all’esercizio di un potere discrezionale, ai meccanismi di possibile “sanatoria processuale” previsti in via generale per la violazione di norme sul procedimento, in caso di omissione del preavviso di rigetto (Cons. Stato Sez. III, 22 ottobre 2020, n. 6378) ” (Cons. Stato, Sez. II, 14 marzo 2022, n. 1790).
La modifica legislativa all’articolo 21- octies della legge n. 241 del 1990 introdotta dal decreto legge n. 76 del 2020 si applica anche nei giudizi pendenti relativi a provvedimenti adottati prima dell’entrata in vigore della norma.
Ciò in quanto la previsione del comma 2, secondo periodo, dell’articolo 21- octies stabilisce in quali casi il giudice, a fronte di un provvedimento illegittimo a causa di un vizio procedimentale attinente alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, si esime dal disporre l’annullamento. Trattandosi di una previsione che si riferisce ai poteri del giudice, “ la consolidata giurisprudenza ha attribuito all’ art. 21 octies comma 2 seconda parte la natura di norma di carattere processuale, come tale applicabile anche ai procedimenti in corso o già definiti alla data di entrata in vigore della legge di riferimento (Cons. Stato, Sez. II, 12 marzo 2020, n. 1800; sez. II, 09 gennaio 2020, n. 165; sez. V, 15 luglio 2019, n. 4964; Sez. VI, 20 gennaio 2022, n. 359), con la conseguenza che si deve ritenere immediatamente applicabile alle fattispecie oggetto di giudizi pendenti, per i quali in caso di omissione del preavviso di rigetto resta inibita all’Amministrazione la possibilità di dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 ottobre 2020, n. 6378) ” (Cons. Stato, Sez. II, 14 marzo 2022, n. 1790; in termini: Id., Sez. III, 28 marzo 2023, n. 3121; Id., 13 marzo 2023, n. 2605; Id. 28 febbraio 2022, n. 2072; Id., 27 dicembre 2022, n. 11384).
In altri termini, la valenza processuale riconosciuta all’articolo 21- octies , comma 2, secondo periodo, impone di applicare la previsione normativa nel tenore vigente al momento del giudizio, indipendentemente dalla data di emanazione del provvedimento impugnato.
13.4. In considerazione di quanto esposto, il primo motivo di ricorso deve essere accolto.
14. È inoltre fondato anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente ha contestato la valutazione tecnica del Comitato di verifica per le cause di servizio per ragioni di carattere sostanziale.
14.1. In una fattispecie del tutto analoga, concernente un militare che – come l’odierno ricorrente – era stato impegnato in “ plurime missioni all’estero, in condizioni ambientali, climatiche, operative ed igieniche oggettivamente dure ” e, inoltre, era stato “ fatto oggetto di massicce profilassi vaccinali ”, che potevano “ averne indebolito le naturali difese immunitarie ”, si è ritenuto che “ il Comitato avrebbe dovuto attendere ad una più puntuale istruttoria tesa ad acclarare le effettive condizioni del servizio prestato dall’appellante nei vari teatri e, quindi, motivare perché quelle specifiche condizioni, nonostante la loro oggettiva durezza e la loro potenziale pericolosità, non abbiano in concreto determinato (o, comunque, contribuito in maniera significativa a determinare) la patologia ” (Cons. Stato, Sez. IV, 27 novembre 2020, n. 7496).
Ritiene il Collegio che le medesime considerazioni debbano trovare applicazione nel caso oggetto del presente giudizio, nel quale il Comitato, a fronte delle condizioni nelle quali il ricorrente si è trovato a operare, all’estero e in Italia, si è limitato ad affermare apoditticamente che nei precedenti di servizio dell’interessato non emergono fattori idonei, per natura ed entità, a scatenare la patologia oncologica, senza fornire elementi obiettivi a supporto di tale affermazione.
Emerge, pertanto, un approfondimento istruttorio carente e, quindi, una motivazione insufficiente a sorreggere il diniego.
Il Comitato dovrà, pertanto, pronunciarsi nuovamente, dopo aver acquisito tutti gli ulteriori apporti del ricorrente, incluso quanto prodotto agli atti del presente giudizio. In particolare, dovranno essere considerati gli esiti delle analisi mediante tecniche di microscopia elettronica a scansione condotte su un campione bioptico prelevato dalla -OMISSIS- del sig. -OMISSIS-, ove è stato riportato il rinvenimento di particelle micrometriche, sub-micrometriche e nanometriche di origine esogena e si è evidenziato che “ Gli elementi metallici individuati all’interno del tessuto bioptico esaminato sono compatibili con gli elementi che si producono da materiale bellico esploso ovvero coinvolto nelle esplosioni, e confermano che le nanostrutture prodotte sono capaci di penetrare nell’organismo, di stabilire strette relazioni con le cellule e di essere rilevabili nel tessuto esaminato ”.
15. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve disporsi l’annullamento degli atti impugnati, nella parte in cui si riferiscono al diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dal ricorrente, salva la riedizione dell’attività amministrativa.
16. Le spese del giudizio vanno poste a carico del Ministero della difesa e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara inammissibili, per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, le domande attinenti al riconoscimento, in favore del ricorrente, dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, per essere la controversia rientrante nella giurisdizione del Giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio può essere riproposto, nei termini e con le modalità di cui all’articolo 11 cod. proc. amm.;
- accoglie la domanda di annullamento degli atti impugnati, nella parte in cui si riferiscono al diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dal ricorrente.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida nell’importo complessivo di euro 2.075,00 (duemilasettantacinque/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Floriana Venera Di Mauro | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.