Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/06/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1847/2011 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1847/2011 R.G.A.C.,
TRA in persona del l.r. p.t., rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura generale alle liti, dall'Avv. Luigi SINISI, nello studio del quale è elett.te dom.ta;
ATTRICE
E
e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
; CP_4
CONVENUTI contumaci che si costituisce mediante il procuratore Controparte_5 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Controparte_6 CP_7
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele
[...]
ZURLO ed Andrea ORNATI, del Foro di La Spezia, giusta procura allegata alla memoria d'intervento, senza elezione di domicilio nel circondario;
INTERVENTORE
avente ad oggetto: divisione endoesecutiva
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di pignoramento immobiliare del 12/3/2002, la CAPITALIA S.P.A. sottoponeva a pignoramento immobiliare i seguenti diritti della debitrice Controparte_1
- diritti pari a ½ sul fabbricato sito in Acerenza, alla Via Vicinale Monastero, in catasto al foglio 21, p.lla 246, sub 4;
1
- diritti pari a ½ sul fabbricato sito in Acerenza, alla Via Giovanni XXIII n. 16, in catasto al foglio 21, p.lla 246, sub 7;
- diritti pari a ½ sul fabbricato sito in Acerenza, alla Via Giovanni XXIII n. 16, in catasto al foglio 21, p.lla 246, sub 8;
- diritti pari a ½ sul fabbricato rurale sito in Acerenza, in catasto al foglio 23, p.lla 700,
sub 4.
La procedura esecutiva immobiliare veniva rubricata con R.G.E. n. 44/2003.
Il Giudice dell'Esecuzione immobiliare, con ordinanza del 14/6/2011, disponeva procedersi alla divisione degli immobili innanzi descritti.
Veniva, pertanto, instaurato, innanzi a questo Tribunale il presente giudizio di divisione.
2. La con atto a rogito del Notaio Dott. di Controparte_8 Persona_1 del 21/6/2000, Rep. n. 38796 e Racc. n. 10328, incorporava la CP_8 [...] originaria titolare del credito. Controparte_9
Con decorrenza dal 1°/7/2002, la pur conservando la licenza Controparte_8 bancaria e la quotazione in borsa, assumeva la funzione di holding, assumendo la denominazione sociale di CAPITALIA S.P.A.
La CAPITALIA S.P.A. veniva incorporata, a seguito di fusione con effetto dal
1°/10/2007, nell' in breve Controparte_10 Parte_1
L' concludeva, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti Parte_1 in blocco, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993, un contratto di cessione di crediti con ivi incluso il credito in questione, come da avviso pubblicato sulla Controparte_11
Gazzetta Ufficiale Parte Seconda, Foglio delle Inserzioni, n. 61, del 24/5/2008.
Le società ed Parte_2 [...] deliberavano la fusione mediante incorporazione della società CP_11 [...] ella società CP_11 Parte_1 Parte_2
Con contratto di cessione del 20/11/2014, l' Parte_2 cedeva il credito vantato nei confronti di e di
[...] Controparte_1 alla società ai sensi e per gli effetti di cui Controparte_2 Parte_3 all'art. 58 T.U.B. e della legge n. 130 del 30 aprile 1999, come da avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte II n. 139 del 25/11/2014.
Da ultimo, con contratto di cessione concluso con la società Controparte_5 in data 19 Ottobre 2016, acquistava, ai sensi e per gli effetti del Parte_3 combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 Aprile 1999, e dell'art. 58 del
Testo Unico Bancario, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n.
145 del 10 Dicembre 2016, il credito de quo agitur.
3. La introduceva il giudizio: Parte_2 nessun'altra parte si costituiva.
4. In un secondo momento, interveniva l' mediante il procuratore Controparte_5
Controparte_6
2 N. 1847/2011 R.G.A.C.
5. In corso di causa, venivano nominati, l'uno dopo l'altro, due cc.tt.u., i quali redigevano le proprie relazioni.
6. L'allora Giudice Istruttore proponeva alle parti un progetto di divisione e, poi, lo scrivente ne modificava il contenuto, con ordinanza del 18 Ottobre 2024.
Non risultava, tuttavia, possibile la celebrazione dell'udienza di cui all'art. 789 c.p.c., non essendosi completato il procedimento di notificazione, nei confronti delle parti contumaci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'ordinanza del 18 Ottobre 2024 precisava, innanzitutto, quanto segue: «
[...]
, nata ad [...], il [...] […] all'attualità, come si evince dalle relazioni dei cc.tt.u., CP_4 non può più essere considerata nel novero dei comproprietari del compendio utilmente divisibile».
Il provvedimento, quindi, così si esprimeva, intorno al progetto di divisione proposto:
ritenuto, a questo punto, altresì opportuno modificare il progetto di divisione, formato dall'allora G.I. (ordinanza datata al 14.12.2023), in maniera da indicare, sin d'ora, la destinazione dei singoli beni ai singoli comunisti: e, inoltre, in maniera da sovvenire alle esigenze pratiche corrispondenti all'utilizzazione, allo stato in atto, da parte dell'uno o dell'altro dei comunisti medesimi: in particolare, l'alloggio al fol. 21, p.lla 246, sub. 7, alla data dell'ultima relazione di c.t.u., risultava abitato da l'alloggio al sub. CP_3
8, risultava abitato da la porzione al piano terra/seminterrato, sub. 4, Controparte_1 era utilizzata, come ricovero di veicoli, «dai sig. » (pag. 6): Persona_2 verosimilmente, attesa la tarda età della , da CP_1 CP_3 reputato, pertanto, preferibile proporre il seguente progetto di divisione del compendio, stimato, nel suo complesso, in euro 176.150,00, ed oggi ripartito nelle quote astratte dei 4/6, in capo alla , e di 1/6 ciascuno, in capo ai due CP_1 CP_3
- resta escluso dalla divisione, per le ragioni indicate dai cc.tt.u., l'immobile (la cui consistenza
è più apparente che reale) in catasto al fol. 23, p.lla 700, sub. 4;
- l'immobile al fol. 21, p.lla 246, sub. 7, del valore di euro 107.200,00, a CP_3
- l'immobile al piano terra/seminterrato, fol. 21, p.lla 246, sub. 4, del valore di euro 22.200,00, ancora a CP_3
- l'immobile fol. 21, p.lla 246, sub. 8, del valore di euro 46.750,00, a Controparte_1
- conguaglio di euro 100.042,00, a carico di di cui euro 29.358,00 a CP_3
e euro 70.684,00 a e, per essa, alla procedura;
Controparte_2 Controparte_1
- nel rapporto fra le parti, spese di c.t.u. a carico di (e, dunque, con Controparte_1 anticipazione a carico del creditore procedente) per i 4/6, di e di CP_3 per 1/6 ciascuno;
Controparte_2
2. In assenza di questioni giuridiche da risolvere, e di contestazioni rispetto a tale progetto,
è possibile recepire il progetto medesimo nella sentenza.
3. Le spese di lite dovranno essere rimborsate dalla parte esecutata, e sono liquidate nel dispositivo (in giurisprudenza, cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 12.9.2024, n. 24550: «Con il
3 N. 1847/2011 R.G.A.C.
provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza o ordinanza ex art. 789,
comma 3, c.p.c.) va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo
scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia ex art. 5 d.m. n. 55 del 2014), e la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella
distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita
dall'art. 2777 c.c.»).
Si dovrà considerare la consistenza effettiva delle attività difensive svolte dapprima dalla parte attrice e, poi, dall'interventore.
Le spese di c.t.u., tuttavia, dovranno essere sostenute dai condividenti tutti, secondo le rispettive quote, giacché, in ogni caso, anche i comunisti diversi dalla debitrice esecutata si avvantaggiano della divisione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1847/2011 R.G.A.C., promossa dall' in persona del l.r. p.t., contro Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, e nella quale interveniva la che si costituisce mediante CP_4 Controparte_5 il procuratore in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, Sig. , ogni diversa domanda, eccezione, Controparte_7 richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara escluso dalla divisione l'immobile in Acerenza, in catasto al fol. 23, p.lla 700, sub.
4;
2. assegna l'immobile in Acerenza, al fol. 21, p.lla 246, sub. 7, del valore di euro 107.200,00,
a CP_3
3. assegna l'immobile in Acerenza, al piano terra/seminterrato, fol. 21, p.lla 246, sub. 4, del valore di euro 22.200,00, ancora a CP_3
4. assegna l'immobile in Acerenza, fol. 21, p.lla 246, sub. 8, del valore di euro 46.750,00, a
Controparte_1
5. dispone un conguaglio di euro 100.042,00, a carico di di cui euro CP_3
29.358,00 in favore di ed euro 70.684,00 in favore di Controparte_2
e, per lei, in favore della procedura;
Controparte_1
6. ordina la trascrizione della presente sentenza;
7. condanna a rifondere all' Controparte_1 Parte_1
e spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, ed in
[...] euro 1.080,28 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
8. condanna a rifondere all' che si è costituita Controparte_1 Controparte_5 mediante il procuratore le spese di lite, Controparte_6
4 N. 1847/2011 R.G.A.C.
liquidate in euro 5.000,00 per compensi, ed in euro 31,12 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
9. pone, nel rapporto fra le parti, le spese di c.t.u. a carico di per i Controparte_1
4/6, di e di per 1/6 ciascuno. CP_3 Controparte_2
Potenza, 5 Giugno 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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