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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/03/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2563/2018 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.2563/ 2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2563 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. PEPE GIUSEPPE, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: responsabilità ex art 2051 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1
in persona del L.R. p.t. al fine di sentirlo condannare al risarcimento Controparte_1 di tutti i danni connessi al: “… trauma frontale toracico e frattura dello scafoide radio e ulna sx” con una prognosi di giorni 15…”, avvenuto a seguito di una caduta nel mentre, la stessa, discendeva le scale del suddetto allorquando giunta all'altezza del quarto piano, improvvisamente CP_1 scivolava a causa della presenza di sostanze oleose non visibili, cadendo rovinosamente a terra.
Il predetto condominio pur se correttamente evocato in giudizio, non si costituiva, e ne va pertanto, in questa sede, dichiarata la contumacia.
Venivano concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. per le istanze istruttorie, la causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale, all'esito della quale il G.I. ammetta la CTU richiesta.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies all' udienza del 26/02/2025, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Lette le note depositate nell'interesse dell'unica parte costituita, la controversia viene decisa con la presente sentenza ex art 281 sexies co 3 c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
La domanda va accolta.
La fattispecie per cui è causa rientra nell'ambito applicativo della previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c..
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. E' più corretto, pertanto, parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta).
Tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea ad interrompere del tutto il nesso causale fra cosa ed evento dannoso o ad affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio. A tal proposito, è opportuno precisare che la nozione di caso fortuito – che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito
– individua un fattore riconducibile ad un elemento esterno avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Il suddetto giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno alla produzione del danno deve, tuttavia, essere funzionale alla natura della cosa, sicché quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente di quest'ultimo.
Ne consegue, in termini probatori, che incombe sul danneggiato la prova -anche a mezzo di presunzioni- dell'evento lesivo e del suo rapporto eziologico con il bene in custodia;
sul custode, invece, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. Tale prova liberatoria del caso fortuito non può ritenersi soddisfatta né dalla mera allegazione, da parte del custode, della circostanza che è rimasta ignota la causa remota dell'evento né dalla semplice allegazione di una violazione di norme di condotta imputabile al danneggiato, essendo necessario che il custode fornisca in concreto la prova dell'interruzione del nesso causale tra il bene e l'evento.
Passando all'esame della fattispecie concreta posta all'attenzione di questo giudice, non vi è dubbio che sussista una responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione dell'evento CP_1 lesivo occorso alla mentre percorreva le scale pacificamente in custodia del citato ente Parte_1 di gestione. Tale responsabilità è ampiamente comprovata dalla prova testimoniale espletata in corso di causa da cui emerge in modo evidente la dimostrazione del danno e della sua riconducibilità eziologica al bene in custodia.
In particolare, il teste ha pienamente ed integralmente confermato la dinamica del Testimone_1 fatto per come descritta nell'atto di citazione;
non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità del teste, che era presente al momento del fatto e che ha dichiarato di aver visto l'incidente oggetto di causa in quanto stava percorrendo le medesime scale della attrice, che lo precedeva.
La caduta è stata, dunque, determinata dalla sostanza oleosa presente sulle scale e non da difetti strutturali o di manutenzione delle stesse.
Dalle foto allegate si evince il buono stato delle scale ove l'attrice è scivolata, sicchè tale fatto non può che essere esclusivamente ricondotto alla sostanza scivolosa, di cui il teste ha confermato la presenza.
Per altro anche il consulente, nella perizia depositata, ha accertato la compatibilità tra le lesioni subite e la dinamica del fatto descritta. Orbene, dall'insieme delle esposte risultanze istruttorie, può dirsi raggiunta la prova della sussistenza di una situazione insidiosa al momento dell'infortunio, che si individua come invisibilità del pericolo
(elemento oggettivo) e imprevedibilità del pericolo (elemento soggettivo).
In primo luogo, come sopra emerso, non può essere messa seriamente in discussione la materialità dell'evento, essendo provato che l'attrice cadeva nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, sulla scalinata di accesso al convenuto CP_1
Quanto all'insidia, come è noto, il concetto di trabocchetto è istituto di creazione giurisprudenziale, frutto di ampia elaborazione delle Corti di merito e di legittimità. La definizione della nozione muove dalla generale considerazione che l'illiceità della condotta, quale fonte generatrice di danno risarcibile, esige, oltre a un rapporto di causalità materiale, anche l'imputabilità psicologica della condotta al danneggiante.
Tale principio viene poi coordinato con il precetto del “neminem laedere”, che impone al responsabile di tenere la cosa in condizioni tali che non si presenti agli utenti, che fanno affidamento sullo stato apparentemente regolare della stessa, una situazione concreta diversa da quella apparente, tale da costituire un pericolo occulto. L'istituto pretorio in questione ha poi trovato definizione, per concorde ed uniforme orientamento, in una situazione di pericolo obiettivo caratterizzato da un duplice requisito: il carattere obbiettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo della non prevedibilità.
Per quanto riguarda la caduta su pavimenti scivolosi, si tratta di fattispecie che in passato veniva generalmente ricondotta, non tanto alla responsabilità di cose in custodia (art. 2051 c.c.) quanto alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c., trattandosi di cose che non sono intrinsecamente pericolose ma divengono nocive in conseguenza di elementi esterni, di solito dell'attività dell'uomo, configurante comportamenti dolosi o colposi.
L'evoluzione della giurisprudenza ha, tuttavia, superato anche la predetta distinzione, in quanto più di recente perviene ad un'interpretazione della responsabilità da cose in custodia conforme all'effettivo precetto di esercitare una sorveglianza sulla cosa stessa a scopo preventivo, per evidenti ragioni di certezza nell'attribuzione dei rischi comunque ad essa inerenti. Si afferma, quindi, che la responsabilità per danni alle cose in custodia è presumibile “juris tantum” in capo al custode, senza che possa distinguersi fra cose intrinsecamente pericolose e cose suscettibili di divenire tali in forza di altri fattori causali (Cass. Civ. 10015/96) e, che, anche in caso di intervento di elementi esterni, il custode deve dimostrare, a fini liberatori, il caso fortuito, ivi compreso il fatto del terzo e la colpa del danneggiato. Alla stregua dei principi che regolano l'istituto in esame, è da ritenere che, nel caso di specie, sussiste una situazione di pericolo occulto, qualificabile come insidia, essendo riscontrabile sia l'aspetto oggettivo del pericolo occulto che il carattere soggettivo della imprevedibilità.
Infatti, nel caso di specie è risultato dalla prova orale assunta che sulle scale vi era del liquido scivoloso;
inoltre, dalle foto allegate emerge che comunque le scale non erano dotate di strisce antiscivolo.
Accertato quindi il nesso causale tra la caduta e la situazione oggettiva del luogo e, in mancanza di prova, da parte del del caso fortuito, lo stesso va condannato al risarcimento del danno CP_1
derivato a parte attrice a seguito della caduta.
Con riferimento al caso di specie, stante la contumacia del convenuto, la scrivente ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale se è vero che la contumacia in se' non ha un significato diretto sul piano probatorio, è pur vero che, il convenuto, non può pretendere di sottrarsi all'onere probatorio che grava su di lui, adducendo a proprio discarico la scelta – per l'appunto, processualmente neutra – di restare contumace (in termini, sebbene in materia di inadempimento,
Cass. civ. ordinanza n. 1584/2018).
Passando alla quantificazione del danno, sulla base delle risultanze della espletata ctu, è emerso che dalla caduta, ne conseguiva una ITT di gg. 30, una ITP di gg. 15 al 50% e di gg. 15 al 25% residuando un danno biologico dell'8%
Quindi, considerato che l'attrice all'epoca del sinistro aveva 79 anni di età vanno alla stessa riconosciuti i seguenti importi:
Danno biologico permanente € 10.424,09
Totale danno biologico temporaneo € 2.278,65 (di cui invalidità temporanea totale € 1.657,20; invalidità temporanea parziale al 50% € 414,30; invalidità temporanea parziale al 25% € 207,15)
TOTALE GENERALE: € 12.702,74
Non sono stati forniti elementi utili per ritenere di poter riconoscere il danno morale richiesto.
Le somme appena indicate risultano congrue non emergendo elementi idonei per ritenere che sussistano profilo di danno non risarciti con le somme stesse. La cassazione ha, d'altra parte, precisato che, in tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, nell'effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit", dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 3505 del 23/2/2016).
Sulla somma anzidetta va, poi, riconosciuta la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento produttivo dei danni (25 marzo 2016) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, rivalutazione da effettuarsi avuto riguardo agli indici ISTAT per le famiglie di operai e di impiegati, su base annua.
Vanno, inoltre, riconosciuti, in favore della parte attrice, sulla predetta somma gli interessi al tasso legale dalla data dell'evento produttivo dei danni (25 marzo 2016) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con calcolo da effettuarsi sulla predetta somma, che andrà progressivamente devalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino alla data dell'evento (25 marzo
2016) e poi progressivamente rivalutata (dal 25 marzo 2016 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza), su base annua, il tutto avendo riguardo agli indici ISTAT per le famiglie di operai e di impiegati. Sulla somma determinata alla data di pubblicazione della presente sentenza vanno, poi, riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla predetta data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
A tale somma va aggiunto il rimborso delle spese sanitarie sostenute, pari ad € 319,00, oltre interessi dalla data della domanda come per legge.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, tenendo conto dell'assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare complessità.
Parimenti in capo al soccombente vengono poste le spese di CTU, per come liquidate in CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il in persona Controparte_1 dell'Amministratore p.t. al pagamento nei confronti dell'attrice della somma Parte_1 complessiva pari ad € 13.021,74 (di cui € 12.702,74 a titolo di danno non patrimoniale ed €
319,00 a titolo di danno patrimoniale) oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
b) condanna il in persona dell'Amministratore p.t. al pagamento Controparte_1 nei confronti dell'attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi € Parte_1
300,00 per spese ed € 2.700,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
c) pone le spese di CTU, per come liquidate in separato decreto, definitivamente in capo al soccombente. CP_1
Depositato telematicamente in data 26/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.2563/ 2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2563 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. PEPE GIUSEPPE, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: responsabilità ex art 2051 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1
in persona del L.R. p.t. al fine di sentirlo condannare al risarcimento Controparte_1 di tutti i danni connessi al: “… trauma frontale toracico e frattura dello scafoide radio e ulna sx” con una prognosi di giorni 15…”, avvenuto a seguito di una caduta nel mentre, la stessa, discendeva le scale del suddetto allorquando giunta all'altezza del quarto piano, improvvisamente CP_1 scivolava a causa della presenza di sostanze oleose non visibili, cadendo rovinosamente a terra.
Il predetto condominio pur se correttamente evocato in giudizio, non si costituiva, e ne va pertanto, in questa sede, dichiarata la contumacia.
Venivano concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. per le istanze istruttorie, la causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale, all'esito della quale il G.I. ammetta la CTU richiesta.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies all' udienza del 26/02/2025, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Lette le note depositate nell'interesse dell'unica parte costituita, la controversia viene decisa con la presente sentenza ex art 281 sexies co 3 c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
La domanda va accolta.
La fattispecie per cui è causa rientra nell'ambito applicativo della previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c..
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. E' più corretto, pertanto, parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta).
Tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea ad interrompere del tutto il nesso causale fra cosa ed evento dannoso o ad affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio. A tal proposito, è opportuno precisare che la nozione di caso fortuito – che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito
– individua un fattore riconducibile ad un elemento esterno avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Il suddetto giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno alla produzione del danno deve, tuttavia, essere funzionale alla natura della cosa, sicché quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente di quest'ultimo.
Ne consegue, in termini probatori, che incombe sul danneggiato la prova -anche a mezzo di presunzioni- dell'evento lesivo e del suo rapporto eziologico con il bene in custodia;
sul custode, invece, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. Tale prova liberatoria del caso fortuito non può ritenersi soddisfatta né dalla mera allegazione, da parte del custode, della circostanza che è rimasta ignota la causa remota dell'evento né dalla semplice allegazione di una violazione di norme di condotta imputabile al danneggiato, essendo necessario che il custode fornisca in concreto la prova dell'interruzione del nesso causale tra il bene e l'evento.
Passando all'esame della fattispecie concreta posta all'attenzione di questo giudice, non vi è dubbio che sussista una responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione dell'evento CP_1 lesivo occorso alla mentre percorreva le scale pacificamente in custodia del citato ente Parte_1 di gestione. Tale responsabilità è ampiamente comprovata dalla prova testimoniale espletata in corso di causa da cui emerge in modo evidente la dimostrazione del danno e della sua riconducibilità eziologica al bene in custodia.
In particolare, il teste ha pienamente ed integralmente confermato la dinamica del Testimone_1 fatto per come descritta nell'atto di citazione;
non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità del teste, che era presente al momento del fatto e che ha dichiarato di aver visto l'incidente oggetto di causa in quanto stava percorrendo le medesime scale della attrice, che lo precedeva.
La caduta è stata, dunque, determinata dalla sostanza oleosa presente sulle scale e non da difetti strutturali o di manutenzione delle stesse.
Dalle foto allegate si evince il buono stato delle scale ove l'attrice è scivolata, sicchè tale fatto non può che essere esclusivamente ricondotto alla sostanza scivolosa, di cui il teste ha confermato la presenza.
Per altro anche il consulente, nella perizia depositata, ha accertato la compatibilità tra le lesioni subite e la dinamica del fatto descritta. Orbene, dall'insieme delle esposte risultanze istruttorie, può dirsi raggiunta la prova della sussistenza di una situazione insidiosa al momento dell'infortunio, che si individua come invisibilità del pericolo
(elemento oggettivo) e imprevedibilità del pericolo (elemento soggettivo).
In primo luogo, come sopra emerso, non può essere messa seriamente in discussione la materialità dell'evento, essendo provato che l'attrice cadeva nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, sulla scalinata di accesso al convenuto CP_1
Quanto all'insidia, come è noto, il concetto di trabocchetto è istituto di creazione giurisprudenziale, frutto di ampia elaborazione delle Corti di merito e di legittimità. La definizione della nozione muove dalla generale considerazione che l'illiceità della condotta, quale fonte generatrice di danno risarcibile, esige, oltre a un rapporto di causalità materiale, anche l'imputabilità psicologica della condotta al danneggiante.
Tale principio viene poi coordinato con il precetto del “neminem laedere”, che impone al responsabile di tenere la cosa in condizioni tali che non si presenti agli utenti, che fanno affidamento sullo stato apparentemente regolare della stessa, una situazione concreta diversa da quella apparente, tale da costituire un pericolo occulto. L'istituto pretorio in questione ha poi trovato definizione, per concorde ed uniforme orientamento, in una situazione di pericolo obiettivo caratterizzato da un duplice requisito: il carattere obbiettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo della non prevedibilità.
Per quanto riguarda la caduta su pavimenti scivolosi, si tratta di fattispecie che in passato veniva generalmente ricondotta, non tanto alla responsabilità di cose in custodia (art. 2051 c.c.) quanto alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c., trattandosi di cose che non sono intrinsecamente pericolose ma divengono nocive in conseguenza di elementi esterni, di solito dell'attività dell'uomo, configurante comportamenti dolosi o colposi.
L'evoluzione della giurisprudenza ha, tuttavia, superato anche la predetta distinzione, in quanto più di recente perviene ad un'interpretazione della responsabilità da cose in custodia conforme all'effettivo precetto di esercitare una sorveglianza sulla cosa stessa a scopo preventivo, per evidenti ragioni di certezza nell'attribuzione dei rischi comunque ad essa inerenti. Si afferma, quindi, che la responsabilità per danni alle cose in custodia è presumibile “juris tantum” in capo al custode, senza che possa distinguersi fra cose intrinsecamente pericolose e cose suscettibili di divenire tali in forza di altri fattori causali (Cass. Civ. 10015/96) e, che, anche in caso di intervento di elementi esterni, il custode deve dimostrare, a fini liberatori, il caso fortuito, ivi compreso il fatto del terzo e la colpa del danneggiato. Alla stregua dei principi che regolano l'istituto in esame, è da ritenere che, nel caso di specie, sussiste una situazione di pericolo occulto, qualificabile come insidia, essendo riscontrabile sia l'aspetto oggettivo del pericolo occulto che il carattere soggettivo della imprevedibilità.
Infatti, nel caso di specie è risultato dalla prova orale assunta che sulle scale vi era del liquido scivoloso;
inoltre, dalle foto allegate emerge che comunque le scale non erano dotate di strisce antiscivolo.
Accertato quindi il nesso causale tra la caduta e la situazione oggettiva del luogo e, in mancanza di prova, da parte del del caso fortuito, lo stesso va condannato al risarcimento del danno CP_1
derivato a parte attrice a seguito della caduta.
Con riferimento al caso di specie, stante la contumacia del convenuto, la scrivente ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale se è vero che la contumacia in se' non ha un significato diretto sul piano probatorio, è pur vero che, il convenuto, non può pretendere di sottrarsi all'onere probatorio che grava su di lui, adducendo a proprio discarico la scelta – per l'appunto, processualmente neutra – di restare contumace (in termini, sebbene in materia di inadempimento,
Cass. civ. ordinanza n. 1584/2018).
Passando alla quantificazione del danno, sulla base delle risultanze della espletata ctu, è emerso che dalla caduta, ne conseguiva una ITT di gg. 30, una ITP di gg. 15 al 50% e di gg. 15 al 25% residuando un danno biologico dell'8%
Quindi, considerato che l'attrice all'epoca del sinistro aveva 79 anni di età vanno alla stessa riconosciuti i seguenti importi:
Danno biologico permanente € 10.424,09
Totale danno biologico temporaneo € 2.278,65 (di cui invalidità temporanea totale € 1.657,20; invalidità temporanea parziale al 50% € 414,30; invalidità temporanea parziale al 25% € 207,15)
TOTALE GENERALE: € 12.702,74
Non sono stati forniti elementi utili per ritenere di poter riconoscere il danno morale richiesto.
Le somme appena indicate risultano congrue non emergendo elementi idonei per ritenere che sussistano profilo di danno non risarciti con le somme stesse. La cassazione ha, d'altra parte, precisato che, in tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, nell'effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit", dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 3505 del 23/2/2016).
Sulla somma anzidetta va, poi, riconosciuta la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento produttivo dei danni (25 marzo 2016) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, rivalutazione da effettuarsi avuto riguardo agli indici ISTAT per le famiglie di operai e di impiegati, su base annua.
Vanno, inoltre, riconosciuti, in favore della parte attrice, sulla predetta somma gli interessi al tasso legale dalla data dell'evento produttivo dei danni (25 marzo 2016) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con calcolo da effettuarsi sulla predetta somma, che andrà progressivamente devalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino alla data dell'evento (25 marzo
2016) e poi progressivamente rivalutata (dal 25 marzo 2016 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza), su base annua, il tutto avendo riguardo agli indici ISTAT per le famiglie di operai e di impiegati. Sulla somma determinata alla data di pubblicazione della presente sentenza vanno, poi, riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla predetta data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
A tale somma va aggiunto il rimborso delle spese sanitarie sostenute, pari ad € 319,00, oltre interessi dalla data della domanda come per legge.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, tenendo conto dell'assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare complessità.
Parimenti in capo al soccombente vengono poste le spese di CTU, per come liquidate in CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il in persona Controparte_1 dell'Amministratore p.t. al pagamento nei confronti dell'attrice della somma Parte_1 complessiva pari ad € 13.021,74 (di cui € 12.702,74 a titolo di danno non patrimoniale ed €
319,00 a titolo di danno patrimoniale) oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
b) condanna il in persona dell'Amministratore p.t. al pagamento Controparte_1 nei confronti dell'attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi € Parte_1
300,00 per spese ed € 2.700,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
c) pone le spese di CTU, per come liquidate in separato decreto, definitivamente in capo al soccombente. CP_1
Depositato telematicamente in data 26/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco