Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9402 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio degli Avv.ti BARRECA PEPPINO e DEL GROSSO VALENTINA, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Paler- Controparte_1 mo presso lo studio dell'Avv. DOLCE CRISTIANO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come in ricorso.
Il Pubblico Ministero non esprimeva il chiesto parere, apponendo il visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha chiesto la modi- Parte_1 fica dei provvedimenti del divorzio da , di cui alla sentenza n. Controparte_1
1417/2009 emessa dal Tribunale di Palermo in data 12-25.03.2009 nell'ambito del giudi-
11.02.1993, da versare a favore della resistente, con ordine di pagamento diretto dal datore di lavoro.
A sostegno della domanda di revisione, il ricorrente ha allegato che il figlio ha R_ conseguito da oltre tre anni la laurea presso l'Università di Parma e vi risiede stabilmente svolgendo il dottorato di ricerca che gli consente di essere economicamente autosufficiente, mentre la figlia ha conseguito da circa un anno la laurea in Medicina e Chirurgia Per_2 presso l'Università di Palermo ed attualmente è entrata nel corso di specializzazione dal quale deriva la percezione di uno stipendio mensile.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la sussistenza dei presup- Controparte_1 posti per la modifica delle condizioni del divorzio nonché la veridicità dei dati riportati da controparte.
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale della resistente e, sulle conclusioni rese per iscritto all'udienza dell'11/09/2024, previa interlocuzione con l Controparte_2 trate sulle posizioni assicurative e previdenziali di , all'udienza del Controparte_3
29/01/2025 veniva posta in decisione.
***
Va rilevato come in punto di obbligo genitoriale al mantenimento del figlio divenuto maggiorenne la ormai granitica giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, ha espresso il principio secondo cui il figlio divenuto maggiorenne non ha un diritto perenne al manteni- mento da parte del genitore divorziato (o separato): "Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito ti- tolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comun- que, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente auto sufficiente, non può sod- disfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspi- rare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i di- versi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare so- stegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familia- re per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso” (Cassazione civile sez. I, 07/10/2022, n. 29264).
A ben vedere, infatti, secondo il costante insegnamento della Corte di Legittimità, il figlio divenuto maggiorenne che intenda ottenere il riconoscimento del predetto diritto ha l'onere di provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione
- 2 - professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (cfr.
Cassazione civile sez. I - 14/08/2020, n. 17183).
Ancora, è consolidato nella giurisprudenza anche di merito, il principio secondo cui "in tema di divorzio, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli già mag- giorenni, il giudice deve valutare con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei figli beneficiari le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che esso non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura. In sostan- za, il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle sue capacità ed aspirazioni. Ciò comporta che l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa qualora venga dimostrato l'avvenuto l'ingresso dei figli nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato" (così, tra gli altri, Tribunale sez. I - Cu- neo, 13/07/2021, n. 577).
Ciò precisato, nel caso di specie, la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento della figlia - domanda a cui aderisce anche la resistente - va accolta in quanto la stessa, Per_2 ammessa al corso di specializzazione in medicina, percepisce un adeguato stipendio.
Per quanto riguarda invece il figlio , parte ricorrente asserisce che lo stesso non vi- R_ ve con la madre e che, dopo avere conseguito la laurea presso l'università di Parma, ha ivi mantenuto il suo domicilio dove lavora impartendo lezioni private.
Di contro la resistente ha replicato che non dimora stabilmente a Parma e non R_ svolge alcuna attività lavorativa, ma piuttosto si trova nella città emiliana per conseguire la laurea magistrale, avendo concluso finora soltanto il corso triennale.
Orbene, nel corso del giudizio nulla è stato allegato al fine di provare che ad oggi lo stes- so svolga un'attività lavorativa idonea a garantire la sua indipendenza e a far venire meno l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, non potendosi certamente reputare all'uopo sufficiente il mero annuncio di offrire lezioni private reperito su un sito web.
Pertanto, ritiene il Collegio che dalle risultanze istruttorie e dagli elementi probatori for- niti non è emersa la prova di uno status di autosufficienza economica del figlio il quale, pe- raltro, non ha ancora completato il suo progetto formativo.
Non merita dunque accoglimento la domanda relativa alla revoca del contributo al suo mantenimento.
Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
- 3 - , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
CP_4
a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1417/2019 emes- sa dal Tribunale di Palermo in data 12-25.03.2009, in esito al procedimento r.g.
7514/2008, revoca l'obbligo a carico di di corrispondere a Parte_1 [...]
l'assegno di mantenimento per la figlia con decorrenza dalla CP_1 Persona_3 domanda;
revoca l'ordine di distrazione diretta all' in ordine al pagamento diretto CP_5 della quota spettante per il mantenimento indiretto della figlia Persona_3 rigetta le altre domande;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in data 13/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 4 -