CA
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/07/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
N. R.G. 187/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa SI RI VA Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.24/2025 del Tribunale di Busto
Arsizio, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa MOLINARI, pubblicata il 9.01.2025, promossa da:
con l'avv. MARGARETA KOSA, elettivamente domiciliata in Parte_1
Milano via Washington 98 presso lo studio del predetto difensore contro con l'avv. NADIA PEREGO e l'avv. ROBERTO MAIO, elettivamente domiciliato in CP_1
Milano VIA SAVARE' 1; presso gli uffici dell'Avvocatura dell'ente
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
3.1 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1. Accertare e dichiarare – in via incidentale – l'applicazione, nel caso dell'odierno ricorrente, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad
Pagina 1 evitare le doppie imposizioni ed in particolare dell'art. 16 della citata Convenzione e la conseguente defiscalizzazione della pensione in Italia del ricorrente e per l'effetto annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all' di non applicare ritenute IRPEF sulla CP_1 pensione e di rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
2. Accertare e dichiarare l'applicazione, rispetto all'odierno ricorrente, del Regolamento (CE)
N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che prevale sulle convenzioni e norme interne contrastanti, secondo cui la pensione deve essere sottoposta a tassazione soltanto nel paese di residenza e quindi in Bulgaria e/o in ogni caso disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti con il diritto europeo per l'effetto annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all' di non applicare ritenute IRPEF sulla pensione e di rimborsare al ricorrente CP_1 tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3. Nel caso in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di avere dubbi sulla interpretazione della
Convenzione prospettata dalla parte appellante (e per 35 anni dalla p.a. italiana), rimettere la questione per pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed alla
Corte costituzionale, al fine di valutale se la nuova interpretazione proposta dall' ed in CP_1 generale l'operato dell' osta o meno al diritto eurounitario e Costituzione, con i CP_1 conseguenziali provvedimenti di sospensione delle trattenute, nonché del presente giudizio.
3.2 IN VIA SUBORDINATA:
4. Accertare e dichiarare la sussistenza dei criteri di applicazione dei principi di cui all'art. 21- nonies della L. 241/1990 che impedisce alla pubblica amministrazione di annullare un proprio atto dopo il decorso dell'anno e del principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento e conseguentemente annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all' di non applicare ritenute IRPEF sulla pensione e di rimborsare al ricorrente tutte le CP_1 somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
5. Nel caso in cui il presente appello dovesse essere ritenuto infondato, rinviare gli atti alla
Procura Regionale della Corte dei conti, al fine di valutare in capo ai dirigenti , ipotesi di CP_1 danno erariale (per non avere trattenuto imposte per 35 anni, nonostante dovute).
3.3 IN OGNI CASO:
6. Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, da liquidare ex DM. n.
55/2014, con attribuzione al procuratore antistatario.
Pagina 2 Si dichiara inoltre che la presente controversia è di valore indeterminabile e che il contributo unico non è dovuto, giusta autocertificazione di esenzione.
Per la PARTE APPELLATA
Rigettare il ricorso in appello e per l'effetto confermare la sentenza n. 24/2025 pubbl. il
9/1/2025 del Tribunale ordinario di Busto Arsizio - sezione lavoro.
Con vittoria di spese e compensi di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con sentenza n. 24/2025 il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando nella causa RG 1284/24 promossa da nei confronti dell' , ha rigettato Parte_1 CP_1
Par integralmente il ricorso con il quale il sig chiedeva di annullare il provvedimento di riliquidazione della pensione e accertare il proprio diritto al godimento del trattamento pensionistico netto mensile (pari al lordo mensile) nell'ammontare anteriore al ricalcolo del
19.02.2023, con conseguente restituzione delle trattenute operate.
Il ricorrente invocava l'esatta applicazione della Convenzione Italia – Bulgaria del 21 settembre 1988, ratificata con legge n. 389 del 1990, intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
Nello specifico il ricorrente, titolare della pensione privata n. Cat. VOS, CP_1 NumeroDiC_1 quale ex dipendente della Saipem SpA, in seguito al pensionamento si trasferiva in Bulgaria, ricongiungendosi alla moglie, cittadina bulgara. Proprio in Bulgaria, pertanto, il ricorrente stabiliva la residenza anagrafica, affettiva e fiscale, nonché il centro dei propri interessi. A seguito del trasferimento, quindi, come previsto dalla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni ed in particolare dall'art. 16, il ricorrente otteneva la defiscalizzazione della propria pensione in Italia, ritenuti dallo stesso sussistenti e provati tutti i criteri previsti dalla citata Convenzione. CP_1
Fino al mese di giugno 2023, ha corrisposto al ricorrente la pensione lorda, detassata in CP_1
Italia, in quanto, ex art. 16 della Convenzione, detto reddito (pensione privata) veniva sottoposto a trattamento fiscale esclusivamente in Bulgaria (paese di residenza anagrafica, effettiva, del centro degli interessi vitali e quindi paese della residenza fiscale). Con lettera datata 19.04.2023 l'istituto previdenziale di Varese comunicava, a seguito di “revoca disposizione per evitare la doppia imposizione fiscale”, un conguaglio fiscale di € 4.658,88,
Pagina 3 da trattenere sui ratei mensili e una trattenuta IRPEF di € 517,65 mensile, disponendo la riliquidazione della pensione a decorrere dal /2023, erogando conseguentemente la pensione non già nella misura lorda bensì al netto delle trattenute fiscali. Par Il sig. ha pertanto agito al fine di accertare il proprio diritto alla detassazione della pensione erogata dall' . CP_1
CP_ Si costituiva eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, competente per le questioni relative al rimborso dell'imposta poiché l'oggetto del contendere riguardava somme trattenute dall' quale CP_1 sostituto d'imposta con conseguente incardinamento della causa davanti la Commissione tributaria competente e citazione in giudizio dell' quale ente impositore. Controparte_2
Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo che ai fini dell'applicazione della citata
Convenzione, e pertanto del riconoscimento del beneficio della tassazione, era necessario il possesso della cittadinanza bulgara.
Il giudice ha preliminarmente disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore della commissione tributaria territorialmente competente richiamando “il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. SS.UU n. 16833/2017) ha ritenuto la cognizione del giudice ordinario nelle controversie fra sostituto d'imposta e sostituito in materia di trattenute, “non coinvolgendo il rapporto d'imposta, danno ingresso ad una lite tra privati la cui cognizione appartiene al giudice ordinario”. CP_ Dal principio di diritto enunciato discende la legittimazione di quale contraddittore
(oltre che autore materiale della trattenuta e conseguentemente obbligato all'eventuale restituzione) e l'esclusione di ipotesi di litisconsorzio necessario.”
Nel merito, ha ritenuto infondato il ricorso.
Dato atto che Non è contestato il fatto che il ricorrente abbia la residenza fiscale ed il
“centro degli interessi vitali” in Bulgaria il Tribunale ha evidenziato che RE è sottoposto a doppia tassazione perché non ha attestato il godimento (anche) della cittadinanza bulgara.
Ha quindi delineato il quadro normativo di riferimento, menzionando la Convenzione tra
Italia e Bulgaria, tesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, ratificata con L 389/90 che prevede:
Art 1: “1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa: a) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, qualsiasi
Pagina 4 persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposte in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di agni altro criterio di natura analoga. b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede, la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata”. art 16: “fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”. art. 17, paragrafo 2: “le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità”
Il Tribunale riteneva di aderire alla tesi prospettata da , secondo cui “la pensione erogata CP_1 dallo Stato Italiano è assoggettata a imposizione dello stato Italiano ad eccezione dell'ipotesi in cui il beneficiario sia residente e cittadino della Bulgaria, ipotesi che qui pacificamente CP_ non ricorre. In altri termini, ritiene che il termine “nazionalità” vada inteso come
“cittadinanza”.
Ha rilevato che tale interpretazione ha trovato conferma nella giurisprudenza di questa Corte
d'Appello e dalla Corte di Cassazione, che ha affermato: l'art. 1 della Convenzione fissa
l'ambito di applicazione soggettiva della stessa, individuandolo nelle «persone che sono residenti di uno o di entrambi gli stati contraenti», poi definite, per quanto riguarda la
Bulgaria, come «qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata». Il concetto di «residenza» ai fini applicativi della Convenzione è dunque fatto coincidere dal legislatore con il possesso della nazionalità; ciò vale ad escludere che, a detto fine, sia sufficiente la residenza fiscale, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, il quale, per dato pacifico, non possiede la nazionalità bulgara” (cfr. Cass. 21697/23).
Ha respinto l'istanza di rimessione alla Corte di giustizia rilevando che non sussistono neppure i presupposti per il richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, né per una questione di legittimità costituzionale, posto che non è stata dimostrata una situazione di effettiva doppia imposizione.
Ha compensato le spese di lite per la complessità delle questioni trattate.
Pagina 5 Par Con atto d'appello, iscritto a ruolo il 21.02.2025, il sig. impugna la sentenza di primo grado e formula sei motivi d'appello. Par Con il primo motivo d'appello il sig. censura l'interpretazione del Tribunale in quanto questa porterebbe ad una sostanziale disapplicazione della Convenzione per tutti coloro che non sono residenti in Italia per la legge italiana e neppure residenti in [...]per difetto della nazionalità. Ad avviso dell'appellante, l'unica interpretazione possibile del concetto di nazionalità, per non vanificare una legge dello stato quale è la convenzione, deve essere quello di “residenza fiscale”, conformemente con il modello di convenzione OCSE che parte dal concetto di “is liable to tax” ed in ossequio ai criteri interpretativi dei trattati previsti nel
Trattato di Vienna. Infatti, l'appellante non possiede la residenza fiscale in Italia ex art. 2 Tuir
e a nulla rileva il dato dell'effettivo prelievo fiscale subito in Bulgaria.
Nel caso di specie il Tribunale di primo grado avrebbe sottovalutato che, alla luce della documentazione prodotta in giudizio (certificazione di residenza fiscale) e dei fatti di natura personale (ricongiungimento con la moglie di cittadina bulgara, contratto di locazione bulgaro ecc), il centro degli interessi vitali dell'appellante sia proprio la Bulgaria e che lo stesso venisse già tassato in maniera illimitata in tale Stato, presentando la conseguente dichiarazione dei redditi.
Pertanto, l'unica interpretazione possibile del concetto di nazionalità, per non vanificare una legge dello Stato quale è la convenzione, deve essere quello di “residenza fiscale”.
Con il secondo motivo parte appellante lamenta che la Convenzione sia stata interpretata in maniera errata disattendendo il principio del primato del diritto dell'Unione Europea sul diritto nazionale. Tale principio impone a tutte le istituzioni degli Stati membri di dare pieno effetto alle disposizioni del diritto dell'Unione. In forza di tale principio, ove non sia possibile procedere a un'interpretazione della normativa nazionale conformemente alle prescrizioni del diritto dell'Unione, il giudice nazionale incaricato di applicare, nell'ambito di propria competenza, le disposizioni unionali ha l'obbligo di garantire la piena efficacia delle medesime, disapplicando all'occorrenza, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (in tal senso parte appellante a pag. 20 - 21 del proprio scritto riporta una serie di sentenze a sostegno della propria tesi).
Pagina 6 CP_ L'interpretazione della Convenzione prospettata da sarebbe, pertanto, impossibile ed inammissibile nel nostro ordinamento questo perché la Bulgaria sottopone a tassazione i redditi di qualsiasi provenienza e fonte di tutti i soggetti residenti fiscalmente nel Paese, sulla base del principio internazionale del “worldwide taxation”; seguendo l'interpretazione di CP_
l'appellante incorrerebbe nella doppia tassazione, che invece la Convenzione mira ad evitare. La nozione di “nazionalità” deve quindi essere interpretata in modo da consentire l'applicazione della Convenzione, ossia nel senso di appartenenza del contribuente alla nazione bulgara, cioè alla comunità di persone presenti in maniera stabile sul territorio bulgaro, assoggettati alla legislazione fiscale di quel paese. In questo senso il Reg. CE n.
763/2008 definisce “nazionale” chi si trova sul territorio di uno stato membro. Anche il Reg.
CE n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, prevede che debba evitarsi il sovrapporsi di legislazioni nazionali applicabili e che la pensione venga assoggettata alla legislazione dello Stato membro di residenza. Opinare diversamente porterebbe a limitare la circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione risultando discriminatoria e contraria ad una serie di articoli della Costituzione.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza per avere il primo giudice disatteso la
Convenzione di Vienna in merito all'interpretazione delle convenzioni tra Stati, la quale stabilisce una serie di criteri inderogabili al fine di garantire un'interpretazione uniforme ed univoca. I criteri menzionati sono quello sistematico, che tiene conto del contesto interno ed esterno, e quello assiologico – teologico, focalizzato sull'oggetto e sullo scopo della convenzione. Pertanto, l'appellante evidenzia “che la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (art. 31, comma 1) stabilisce che “un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo”. Tali criteri richiedono che il termine “nazionalità” venga interpretato tenendo conto del contesto, dell'oggetto e finalità della norma e delle precedenti prassi. Alla luce di ciò è evidente come la doppia tassazione, conseguente ad una errata interpretazione della citata convenzione, costituisca una violazione del diritto comunitario.
Oltre all'interpretazione “storica” più volte ribadita nell'atto introduttivo, parte appellante ravvisa l'esigenza di procedere ad un'interpretazione evolutiva della Convenzione sopra citata alla luce della legge delega n. 111/2023 del 9.8.2023, secondo cui l'imposizione del reddito delle persone fisiche deve avvenire nel Paese dove risultano avere la RESIDENZA FISCALE.
Pagina 7 Con il quarto motivo l'appellante lamenta la violazione del principio del legittimo affidamento nei confronti della Pubblica Amministrazione poiché , fino al 2023, ha CP_1 ritenuto fosse sufficiente, secondo un orientamento ormai ultratrentennale, il possesso del requisito della residenza fiscale al fine di godere del beneficio della detassazione italiana.
In aggiunta a quanto contestato con i precedenti motivi parte appellante ritiene doversi applicare la previsione dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, secondo cui la pubblica amministrazione competente potrà procedere, ai sensi del comma 1, all'annullamento d'ufficio di un proprio provvedimento entro “un termine ragionevole, comunque non superiore a 12 mesi dall'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'art. 20”.
Alla luce del citato dettato normativo, non è (più) autorizzato, dopo oltre 35 anni, di CP_1 revocare il beneficio concesso a tutti i pensionati residenti fiscalmente in Bulgaria.
Con atto di costituzione, depositato il 30.05.2025, l' contesta quanto eccepito da CP_1 controparte.
L' insiste nella conferma della sentenza di primo grado in seguito alla carenza, in capo CP_1 all'appellante, del requisito della cittadinanza bulgara.
A sostegno delle proprie tesi richiama alcune pronunce a sé favorevoli della Corte d'appello adita ( CDA Milano sent. 155/24; 175/24 e 809/24).
All'udienza del 25.9.2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
Il Collegio ritiene l'appello infondato e non meritevole di accoglimento.
Su identici motivi di appello questa Corte si è pronunciata, successivamente alla decisione della Corte di Cassazione richiamata dal primo giudice, con sentenza n 809/2024, est. dr.
Onesti, che il Collegio condivide e qui richiama ai sensi dell'art 118 disp. att. c.p.c.
“La Convenzione tra Italia e Bulgaria, tesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, ratificata con Legge
n. 389 del 29.11.1990, prevede, all'art. 1 (rubricato “Soggetti e residenti”), che: “
1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa: a) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposte in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura
Pagina 8 analoga. b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede, la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata”.
Il successivo art. 16 della medesima Convenzione precisa che “fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”.
A propria volta, l'art. 17, paragrafo 2, stabilisce che “le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità”.
Come già riportato dal Tribunale, il Supremo Collegio (Cass. sez. V, 20.7.2023, n. 21697) è recentemente intervenuto nella materia in esame, risolvendo la questione interpretativa rilevante ai fini della presente decisione. In particolare, la Cassazione ha smentito l'assunto in base al quale l'ottenimento dei benefici riconosciuti dalla Convenzione ai percettori di reddito pensionistico italiano presupporrebbe unicamente la residenza fiscale di costoro in Bulgaria, ciò che varrebbe ad attestarne il possesso della nazionalità (ovvero l'appartenenza alla nazione) bulgara in considerazione del centro degli interessi vitali della persona fisica stessa in quello Stato. Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha rilevato: <In proposito, l'art. 1 della Convenzione fissa l'ambito di applicazione soggettiva della stessa, individuandolo nelle
«persone che sono residenti di uno o di entrambi gli stati contraenti», poi definite, per quanto riguarda la Bulgaria, come «qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata».
Il concetto di «residenza» ai fini applicativi della Convenzione è dunque fatto coincidere dal legislatore con il possesso della nazionalità; ciò vale ad escludere che, a detto fine, sia sufficiente la residenza fiscale, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, il quale, per dato pacifico, non possiede la nazionalità bulgara.
3.2. Lo stesso art. 1 prosegue, al comma 3, disponendo che quando, in base alle precedenti disposizioni, «una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti» essa «è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali)».
Su tale ultimo aspetto, il ricorrente non ha offerto indicazioni idonee. In particolare, la produzione del certificato rilasciato dalla National Revenue Agency della Repubblica di
Pagina 9 Bulgaria si limita, nuovamente, ad attestarne la residenza fiscale, senza nulla aggiungere in punto alla sussistenza del requisito sotto il profilo sostanziale prescritto de residuo dalla
Convenzione.
3.3. Per completezza, si può osservare che i rilievi che precedono, inerenti alla nozione “convenzionale” di cittadinanza per i fini che qui occupano, sono stati condivisi dall' con la risposta ad interpello n. 244 dell'8 marzo 2023, che afferma: «[d]all'esame delle disposizioni contenute nella Convenzione Italia-Bulgaria, si evidenzia, che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, tale Trattato internazionale si applica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede poi che l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa, per quanto riguarda
l'Italia, qualsiasi persona fisica che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta nel nostro Paese a motivo del suo domicilio e della sua residenza e, per quel che concerne la Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere, dunque, considerata residente in [...]solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato».
I suddetti rilievi, infine, sono stati condivisi anche dall' che con proprio messaggio n. 1270 del 3 aprile 2023 ha comunicato che devono intendersi superate le proprie precedenti indicazioni di più favorevoli criteri di esenzione dal regime impositivo italiano.>>
L'appellante ha sostenuto che la Corte di Cassazione, con la sentenza ora riportata, non abbia affatto ritenuto che il termine nazionalità sia da intendersi tout court quale cittadinanza. Ed infatti il primo Giudice, con affermazione pienamente condivisa da questa Corte, ha affermato: “possono certamente condividersi le osservazioni di parte ricorrente sulla differenza terminologica tra nazionalità e cittadinanza, ma proprio secondo i criteri indicati per attribuire la nazionalità a una persona, deve escludersi che il ricorrente sia di nazionalità bulgara”. Il requisito della nazionalità, infatti, è presente indipendentemente dalla concessione o meno della cittadinanza da parte di uno stato, ma comunque identifica i presupposti sociali e culturali di appartenenza ad una comunità nazionale. È indubbio che non vi siano in causa elementi tali da poter definire l'appellante quale appartenente alla nazione bulgara, solo perché vi risiede effettivamente dal 2014. Egli, infatti, ha maturato i requisiti pensionistici interamente in Italia e si è trasferito nel paese balcanico a 69 anni di età e non ha documentato alcun legame personale, culturale, etnico con il paese di residenza. Le prove offerte (locazione di immobile, assistenza sanitaria e quant'altro) attengono a circostanze strettamente connesse al tempo di permanenza nello stato e quindi comprovano certo la residenza effettiva nel paese, ma non sono rilevanti ai fini della nazionalità, nel senso sopra indicato. Anche il concetto di centro degli interessi vitali, richiamato dall'appellante, attiene,
Pagina 10 in base all'art. 1 comma 3 della convenzione, al criterio per attribuire la residenza fiscale, non la nazionalità.
L'interpretazione della convenzione qui condivisa si basa sostanzialmente sul dato letterale e, pertanto, ad esso non può sostituirsi un diverso criterio (nella specie, teleologico ed evolutivo) che comporti una sostanziale modifica della disposizione normativa;
neppure la Convenzione di Vienna, ed in particolare il suo articolo 31, indirizza verso la tesi propugnata dall'appellante. D'altro canto, non appare che vi sia alcuna violazione delle norme eurounitarie, neppure sotto il profilo della discriminazione. A proposito, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 30 aprile 2020 in cui la Corte, premesso che “… gli Stati membri sono liberi, nell'ambito di convenzioni bilaterali tendenti a evitare le doppie imposizioni, di stabilire i fattori di collegamento ai fini della ripartizione tra di loro della competenza tributaria” (punto 16 della sentenza) ha affermato che “….. quando, in una convenzione contro la doppia imposizione conclusa tra Stati membri, il criterio della cittadinanza compare in una disposizione che ha lo scopo di ripartire la competenza tributaria, non è giustificato considerare una tale disparità basata sulla cittadinanza come integrante una discriminazione vietata (sentenza del 19 novembre 2015, C-241/14,
EU:C:2015:766, punto 38 e giurisprudenza ivi citata)” (punto 19 della sentenza). Ciò in quanto, prosegue la Corte di Giustizia, “… la designazione dello Stato debitore della pensione («Stato pagatore») come quello competente ad assoggettare a imposizione le pensioni riscosse dal settore pubblico non può avere, di per sé, ripercussioni negative per i contribuenti interessati, in quanto il carattere favorevole o sfavorevole del trattamento tributario riservato a detti contribuenti non deriva, ad essere precisi, dalla scelta del fattore di collegamento, bensì dal livello di imposizione dello Stato competente, in mancanza di armonizzazione, a livello dell'Unione, delle aliquote d'imposta diretta (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 1998, Gilly, C-336/96, EU:C:1998:221, punto 34)” (punto 20 della sentenza); “la disparità di trattamento, che i ricorrenti nei procedimenti principali lamentano di aver subito, discende dalla ripartizione del potere impositivo tra le parti della convenzione italo-portoghese e dalle disparità esistenti tra i rispettivi regimi tributari delle parti contraenti. Ebbene, la scelta di dette parti, al fine di ripartire tra di loro la competenza impositiva, di diversi fattori di collegamento quali, nel caso di specie, lo Stato debitore della pensione e la cittadinanza, non dev'essere considerata, in quanto tale, come integrante una discriminazione vietata dagli articoli 18 e 21 TFUE (v., per analogia, sentenza del 19 novembre 2015, C-241/14, EU:C:2015:766, punto 45)” (punto 21 della sentenza).
Pagina 11 Per quanto riguarda la dedotta violazione del principio dell'affidamento, il Collegio osserva che in materia tributaria tale principio è idoneo -ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge
27 luglio 2000, n. 212- ad escludere gli aspetti sanzionatori conseguenti all'inadempimento dell'obbligazione tributaria, rimanendo integro il debito tributario che nasce in base all'oggettiva sussistenza dei presupposti individuati dalla legge (Cass. n. 10195/2016 ed altre conformi) In particolare “Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi e, pertanto, qualora il contribuente si sia conformato ad una interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziarla, è esclusa soltanto
l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dall'art. 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212” ( così Cass. n. 3757/2012).
Infine, non risulta applicabile alla fattispecie che ci occupa l'art. 21 nonies della L. n.
241/1990: tale norma riguarda, infatti, l'annullamento in autotutela (e quindi la caducazione ex tunc) di atti amministrativi in senso proprio in quanto viziati, mentre nel caso di specie non
è stato prodotto un provvedimento motivato di concessione della detassazione, e comunque il ricalcolo operato dall' -essendo destinato ad operare solo per il futuro-non toglie gli CP_1 effetti già prodotti di una eventuale precedente disposizione, non potendo invece il contribuente vantare, come già detto, un diritto alla stabilità dell'imposizione fiscale.
Circa la domanda di ipotesi, trattandosi di conguagli fiscali di pertinenza (non dell' ma) CP_1 dell'erario, non si applicano né le norme sull'indebito pensionistico, né quelle sui limiti al pignoramento di cui al Decreto Aiuti bis. In ogni caso, l'importo mensile trattenuto -di per sé considerato e quindi pari ad euro 126,40- non appare superare il limite indicato dall'appellante. Si osserva per completezza che l' ha prodotto un cedolino di pensione CP_1 aggiornato del febbraio 2024 che attesta un netto corrisposto di euro 1.406,60, ben superiore a quanto indicato dall'appellante, con il che, quanto meno da febbraio 2024, non risultano decurtazioni macroscopiche della pensione. “
Per tali motivi l'appello va quindi respinto.
Le spese di lite del grado di appello sono integralmente compensate tra le parti in ragione della novità della questione, affrontata soltanto dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, ai sensi della sentenza 18 aprile 2018 n.77 della Corte Costituzionale, laddove prevede il potere del giudice di compensare le spese in ipotesi che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità di quelle espressamente codificate.
Pagina 12
P.Q.M.
Conferma la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 24/2025
Compensa le spese di lite del grado di appello
Milano, 10/06/2025
Presidente est.
SI RI VA
Pagina 13
N. R.G. 187/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa SI RI VA Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.24/2025 del Tribunale di Busto
Arsizio, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa MOLINARI, pubblicata il 9.01.2025, promossa da:
con l'avv. MARGARETA KOSA, elettivamente domiciliata in Parte_1
Milano via Washington 98 presso lo studio del predetto difensore contro con l'avv. NADIA PEREGO e l'avv. ROBERTO MAIO, elettivamente domiciliato in CP_1
Milano VIA SAVARE' 1; presso gli uffici dell'Avvocatura dell'ente
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
3.1 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1. Accertare e dichiarare – in via incidentale – l'applicazione, nel caso dell'odierno ricorrente, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad
Pagina 1 evitare le doppie imposizioni ed in particolare dell'art. 16 della citata Convenzione e la conseguente defiscalizzazione della pensione in Italia del ricorrente e per l'effetto annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all' di non applicare ritenute IRPEF sulla CP_1 pensione e di rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
2. Accertare e dichiarare l'applicazione, rispetto all'odierno ricorrente, del Regolamento (CE)
N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che prevale sulle convenzioni e norme interne contrastanti, secondo cui la pensione deve essere sottoposta a tassazione soltanto nel paese di residenza e quindi in Bulgaria e/o in ogni caso disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti con il diritto europeo per l'effetto annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all' di non applicare ritenute IRPEF sulla pensione e di rimborsare al ricorrente CP_1 tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3. Nel caso in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di avere dubbi sulla interpretazione della
Convenzione prospettata dalla parte appellante (e per 35 anni dalla p.a. italiana), rimettere la questione per pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed alla
Corte costituzionale, al fine di valutale se la nuova interpretazione proposta dall' ed in CP_1 generale l'operato dell' osta o meno al diritto eurounitario e Costituzione, con i CP_1 conseguenziali provvedimenti di sospensione delle trattenute, nonché del presente giudizio.
3.2 IN VIA SUBORDINATA:
4. Accertare e dichiarare la sussistenza dei criteri di applicazione dei principi di cui all'art. 21- nonies della L. 241/1990 che impedisce alla pubblica amministrazione di annullare un proprio atto dopo il decorso dell'anno e del principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento e conseguentemente annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all' di non applicare ritenute IRPEF sulla pensione e di rimborsare al ricorrente tutte le CP_1 somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
5. Nel caso in cui il presente appello dovesse essere ritenuto infondato, rinviare gli atti alla
Procura Regionale della Corte dei conti, al fine di valutare in capo ai dirigenti , ipotesi di CP_1 danno erariale (per non avere trattenuto imposte per 35 anni, nonostante dovute).
3.3 IN OGNI CASO:
6. Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, da liquidare ex DM. n.
55/2014, con attribuzione al procuratore antistatario.
Pagina 2 Si dichiara inoltre che la presente controversia è di valore indeterminabile e che il contributo unico non è dovuto, giusta autocertificazione di esenzione.
Per la PARTE APPELLATA
Rigettare il ricorso in appello e per l'effetto confermare la sentenza n. 24/2025 pubbl. il
9/1/2025 del Tribunale ordinario di Busto Arsizio - sezione lavoro.
Con vittoria di spese e compensi di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con sentenza n. 24/2025 il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando nella causa RG 1284/24 promossa da nei confronti dell' , ha rigettato Parte_1 CP_1
Par integralmente il ricorso con il quale il sig chiedeva di annullare il provvedimento di riliquidazione della pensione e accertare il proprio diritto al godimento del trattamento pensionistico netto mensile (pari al lordo mensile) nell'ammontare anteriore al ricalcolo del
19.02.2023, con conseguente restituzione delle trattenute operate.
Il ricorrente invocava l'esatta applicazione della Convenzione Italia – Bulgaria del 21 settembre 1988, ratificata con legge n. 389 del 1990, intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
Nello specifico il ricorrente, titolare della pensione privata n. Cat. VOS, CP_1 NumeroDiC_1 quale ex dipendente della Saipem SpA, in seguito al pensionamento si trasferiva in Bulgaria, ricongiungendosi alla moglie, cittadina bulgara. Proprio in Bulgaria, pertanto, il ricorrente stabiliva la residenza anagrafica, affettiva e fiscale, nonché il centro dei propri interessi. A seguito del trasferimento, quindi, come previsto dalla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni ed in particolare dall'art. 16, il ricorrente otteneva la defiscalizzazione della propria pensione in Italia, ritenuti dallo stesso sussistenti e provati tutti i criteri previsti dalla citata Convenzione. CP_1
Fino al mese di giugno 2023, ha corrisposto al ricorrente la pensione lorda, detassata in CP_1
Italia, in quanto, ex art. 16 della Convenzione, detto reddito (pensione privata) veniva sottoposto a trattamento fiscale esclusivamente in Bulgaria (paese di residenza anagrafica, effettiva, del centro degli interessi vitali e quindi paese della residenza fiscale). Con lettera datata 19.04.2023 l'istituto previdenziale di Varese comunicava, a seguito di “revoca disposizione per evitare la doppia imposizione fiscale”, un conguaglio fiscale di € 4.658,88,
Pagina 3 da trattenere sui ratei mensili e una trattenuta IRPEF di € 517,65 mensile, disponendo la riliquidazione della pensione a decorrere dal /2023, erogando conseguentemente la pensione non già nella misura lorda bensì al netto delle trattenute fiscali. Par Il sig. ha pertanto agito al fine di accertare il proprio diritto alla detassazione della pensione erogata dall' . CP_1
CP_ Si costituiva eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, competente per le questioni relative al rimborso dell'imposta poiché l'oggetto del contendere riguardava somme trattenute dall' quale CP_1 sostituto d'imposta con conseguente incardinamento della causa davanti la Commissione tributaria competente e citazione in giudizio dell' quale ente impositore. Controparte_2
Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo che ai fini dell'applicazione della citata
Convenzione, e pertanto del riconoscimento del beneficio della tassazione, era necessario il possesso della cittadinanza bulgara.
Il giudice ha preliminarmente disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore della commissione tributaria territorialmente competente richiamando “il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. SS.UU n. 16833/2017) ha ritenuto la cognizione del giudice ordinario nelle controversie fra sostituto d'imposta e sostituito in materia di trattenute, “non coinvolgendo il rapporto d'imposta, danno ingresso ad una lite tra privati la cui cognizione appartiene al giudice ordinario”. CP_ Dal principio di diritto enunciato discende la legittimazione di quale contraddittore
(oltre che autore materiale della trattenuta e conseguentemente obbligato all'eventuale restituzione) e l'esclusione di ipotesi di litisconsorzio necessario.”
Nel merito, ha ritenuto infondato il ricorso.
Dato atto che Non è contestato il fatto che il ricorrente abbia la residenza fiscale ed il
“centro degli interessi vitali” in Bulgaria il Tribunale ha evidenziato che RE è sottoposto a doppia tassazione perché non ha attestato il godimento (anche) della cittadinanza bulgara.
Ha quindi delineato il quadro normativo di riferimento, menzionando la Convenzione tra
Italia e Bulgaria, tesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, ratificata con L 389/90 che prevede:
Art 1: “1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa: a) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, qualsiasi
Pagina 4 persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposte in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di agni altro criterio di natura analoga. b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede, la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata”. art 16: “fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”. art. 17, paragrafo 2: “le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità”
Il Tribunale riteneva di aderire alla tesi prospettata da , secondo cui “la pensione erogata CP_1 dallo Stato Italiano è assoggettata a imposizione dello stato Italiano ad eccezione dell'ipotesi in cui il beneficiario sia residente e cittadino della Bulgaria, ipotesi che qui pacificamente CP_ non ricorre. In altri termini, ritiene che il termine “nazionalità” vada inteso come
“cittadinanza”.
Ha rilevato che tale interpretazione ha trovato conferma nella giurisprudenza di questa Corte
d'Appello e dalla Corte di Cassazione, che ha affermato: l'art. 1 della Convenzione fissa
l'ambito di applicazione soggettiva della stessa, individuandolo nelle «persone che sono residenti di uno o di entrambi gli stati contraenti», poi definite, per quanto riguarda la
Bulgaria, come «qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata». Il concetto di «residenza» ai fini applicativi della Convenzione è dunque fatto coincidere dal legislatore con il possesso della nazionalità; ciò vale ad escludere che, a detto fine, sia sufficiente la residenza fiscale, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, il quale, per dato pacifico, non possiede la nazionalità bulgara” (cfr. Cass. 21697/23).
Ha respinto l'istanza di rimessione alla Corte di giustizia rilevando che non sussistono neppure i presupposti per il richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, né per una questione di legittimità costituzionale, posto che non è stata dimostrata una situazione di effettiva doppia imposizione.
Ha compensato le spese di lite per la complessità delle questioni trattate.
Pagina 5 Par Con atto d'appello, iscritto a ruolo il 21.02.2025, il sig. impugna la sentenza di primo grado e formula sei motivi d'appello. Par Con il primo motivo d'appello il sig. censura l'interpretazione del Tribunale in quanto questa porterebbe ad una sostanziale disapplicazione della Convenzione per tutti coloro che non sono residenti in Italia per la legge italiana e neppure residenti in [...]per difetto della nazionalità. Ad avviso dell'appellante, l'unica interpretazione possibile del concetto di nazionalità, per non vanificare una legge dello stato quale è la convenzione, deve essere quello di “residenza fiscale”, conformemente con il modello di convenzione OCSE che parte dal concetto di “is liable to tax” ed in ossequio ai criteri interpretativi dei trattati previsti nel
Trattato di Vienna. Infatti, l'appellante non possiede la residenza fiscale in Italia ex art. 2 Tuir
e a nulla rileva il dato dell'effettivo prelievo fiscale subito in Bulgaria.
Nel caso di specie il Tribunale di primo grado avrebbe sottovalutato che, alla luce della documentazione prodotta in giudizio (certificazione di residenza fiscale) e dei fatti di natura personale (ricongiungimento con la moglie di cittadina bulgara, contratto di locazione bulgaro ecc), il centro degli interessi vitali dell'appellante sia proprio la Bulgaria e che lo stesso venisse già tassato in maniera illimitata in tale Stato, presentando la conseguente dichiarazione dei redditi.
Pertanto, l'unica interpretazione possibile del concetto di nazionalità, per non vanificare una legge dello Stato quale è la convenzione, deve essere quello di “residenza fiscale”.
Con il secondo motivo parte appellante lamenta che la Convenzione sia stata interpretata in maniera errata disattendendo il principio del primato del diritto dell'Unione Europea sul diritto nazionale. Tale principio impone a tutte le istituzioni degli Stati membri di dare pieno effetto alle disposizioni del diritto dell'Unione. In forza di tale principio, ove non sia possibile procedere a un'interpretazione della normativa nazionale conformemente alle prescrizioni del diritto dell'Unione, il giudice nazionale incaricato di applicare, nell'ambito di propria competenza, le disposizioni unionali ha l'obbligo di garantire la piena efficacia delle medesime, disapplicando all'occorrenza, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (in tal senso parte appellante a pag. 20 - 21 del proprio scritto riporta una serie di sentenze a sostegno della propria tesi).
Pagina 6 CP_ L'interpretazione della Convenzione prospettata da sarebbe, pertanto, impossibile ed inammissibile nel nostro ordinamento questo perché la Bulgaria sottopone a tassazione i redditi di qualsiasi provenienza e fonte di tutti i soggetti residenti fiscalmente nel Paese, sulla base del principio internazionale del “worldwide taxation”; seguendo l'interpretazione di CP_
l'appellante incorrerebbe nella doppia tassazione, che invece la Convenzione mira ad evitare. La nozione di “nazionalità” deve quindi essere interpretata in modo da consentire l'applicazione della Convenzione, ossia nel senso di appartenenza del contribuente alla nazione bulgara, cioè alla comunità di persone presenti in maniera stabile sul territorio bulgaro, assoggettati alla legislazione fiscale di quel paese. In questo senso il Reg. CE n.
763/2008 definisce “nazionale” chi si trova sul territorio di uno stato membro. Anche il Reg.
CE n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, prevede che debba evitarsi il sovrapporsi di legislazioni nazionali applicabili e che la pensione venga assoggettata alla legislazione dello Stato membro di residenza. Opinare diversamente porterebbe a limitare la circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione risultando discriminatoria e contraria ad una serie di articoli della Costituzione.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza per avere il primo giudice disatteso la
Convenzione di Vienna in merito all'interpretazione delle convenzioni tra Stati, la quale stabilisce una serie di criteri inderogabili al fine di garantire un'interpretazione uniforme ed univoca. I criteri menzionati sono quello sistematico, che tiene conto del contesto interno ed esterno, e quello assiologico – teologico, focalizzato sull'oggetto e sullo scopo della convenzione. Pertanto, l'appellante evidenzia “che la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (art. 31, comma 1) stabilisce che “un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo”. Tali criteri richiedono che il termine “nazionalità” venga interpretato tenendo conto del contesto, dell'oggetto e finalità della norma e delle precedenti prassi. Alla luce di ciò è evidente come la doppia tassazione, conseguente ad una errata interpretazione della citata convenzione, costituisca una violazione del diritto comunitario.
Oltre all'interpretazione “storica” più volte ribadita nell'atto introduttivo, parte appellante ravvisa l'esigenza di procedere ad un'interpretazione evolutiva della Convenzione sopra citata alla luce della legge delega n. 111/2023 del 9.8.2023, secondo cui l'imposizione del reddito delle persone fisiche deve avvenire nel Paese dove risultano avere la RESIDENZA FISCALE.
Pagina 7 Con il quarto motivo l'appellante lamenta la violazione del principio del legittimo affidamento nei confronti della Pubblica Amministrazione poiché , fino al 2023, ha CP_1 ritenuto fosse sufficiente, secondo un orientamento ormai ultratrentennale, il possesso del requisito della residenza fiscale al fine di godere del beneficio della detassazione italiana.
In aggiunta a quanto contestato con i precedenti motivi parte appellante ritiene doversi applicare la previsione dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, secondo cui la pubblica amministrazione competente potrà procedere, ai sensi del comma 1, all'annullamento d'ufficio di un proprio provvedimento entro “un termine ragionevole, comunque non superiore a 12 mesi dall'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'art. 20”.
Alla luce del citato dettato normativo, non è (più) autorizzato, dopo oltre 35 anni, di CP_1 revocare il beneficio concesso a tutti i pensionati residenti fiscalmente in Bulgaria.
Con atto di costituzione, depositato il 30.05.2025, l' contesta quanto eccepito da CP_1 controparte.
L' insiste nella conferma della sentenza di primo grado in seguito alla carenza, in capo CP_1 all'appellante, del requisito della cittadinanza bulgara.
A sostegno delle proprie tesi richiama alcune pronunce a sé favorevoli della Corte d'appello adita ( CDA Milano sent. 155/24; 175/24 e 809/24).
All'udienza del 25.9.2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
Il Collegio ritiene l'appello infondato e non meritevole di accoglimento.
Su identici motivi di appello questa Corte si è pronunciata, successivamente alla decisione della Corte di Cassazione richiamata dal primo giudice, con sentenza n 809/2024, est. dr.
Onesti, che il Collegio condivide e qui richiama ai sensi dell'art 118 disp. att. c.p.c.
“La Convenzione tra Italia e Bulgaria, tesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, ratificata con Legge
n. 389 del 29.11.1990, prevede, all'art. 1 (rubricato “Soggetti e residenti”), che: “
1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa: a) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposte in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura
Pagina 8 analoga. b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede, la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata”.
Il successivo art. 16 della medesima Convenzione precisa che “fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”.
A propria volta, l'art. 17, paragrafo 2, stabilisce che “le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità”.
Come già riportato dal Tribunale, il Supremo Collegio (Cass. sez. V, 20.7.2023, n. 21697) è recentemente intervenuto nella materia in esame, risolvendo la questione interpretativa rilevante ai fini della presente decisione. In particolare, la Cassazione ha smentito l'assunto in base al quale l'ottenimento dei benefici riconosciuti dalla Convenzione ai percettori di reddito pensionistico italiano presupporrebbe unicamente la residenza fiscale di costoro in Bulgaria, ciò che varrebbe ad attestarne il possesso della nazionalità (ovvero l'appartenenza alla nazione) bulgara in considerazione del centro degli interessi vitali della persona fisica stessa in quello Stato. Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha rilevato: <In proposito, l'art. 1 della Convenzione fissa l'ambito di applicazione soggettiva della stessa, individuandolo nelle
«persone che sono residenti di uno o di entrambi gli stati contraenti», poi definite, per quanto riguarda la Bulgaria, come «qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata».
Il concetto di «residenza» ai fini applicativi della Convenzione è dunque fatto coincidere dal legislatore con il possesso della nazionalità; ciò vale ad escludere che, a detto fine, sia sufficiente la residenza fiscale, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, il quale, per dato pacifico, non possiede la nazionalità bulgara.
3.2. Lo stesso art. 1 prosegue, al comma 3, disponendo che quando, in base alle precedenti disposizioni, «una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti» essa «è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali)».
Su tale ultimo aspetto, il ricorrente non ha offerto indicazioni idonee. In particolare, la produzione del certificato rilasciato dalla National Revenue Agency della Repubblica di
Pagina 9 Bulgaria si limita, nuovamente, ad attestarne la residenza fiscale, senza nulla aggiungere in punto alla sussistenza del requisito sotto il profilo sostanziale prescritto de residuo dalla
Convenzione.
3.3. Per completezza, si può osservare che i rilievi che precedono, inerenti alla nozione “convenzionale” di cittadinanza per i fini che qui occupano, sono stati condivisi dall' con la risposta ad interpello n. 244 dell'8 marzo 2023, che afferma: «[d]all'esame delle disposizioni contenute nella Convenzione Italia-Bulgaria, si evidenzia, che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, tale Trattato internazionale si applica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede poi che l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa, per quanto riguarda
l'Italia, qualsiasi persona fisica che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta nel nostro Paese a motivo del suo domicilio e della sua residenza e, per quel che concerne la Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere, dunque, considerata residente in [...]solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato».
I suddetti rilievi, infine, sono stati condivisi anche dall' che con proprio messaggio n. 1270 del 3 aprile 2023 ha comunicato che devono intendersi superate le proprie precedenti indicazioni di più favorevoli criteri di esenzione dal regime impositivo italiano.>>
L'appellante ha sostenuto che la Corte di Cassazione, con la sentenza ora riportata, non abbia affatto ritenuto che il termine nazionalità sia da intendersi tout court quale cittadinanza. Ed infatti il primo Giudice, con affermazione pienamente condivisa da questa Corte, ha affermato: “possono certamente condividersi le osservazioni di parte ricorrente sulla differenza terminologica tra nazionalità e cittadinanza, ma proprio secondo i criteri indicati per attribuire la nazionalità a una persona, deve escludersi che il ricorrente sia di nazionalità bulgara”. Il requisito della nazionalità, infatti, è presente indipendentemente dalla concessione o meno della cittadinanza da parte di uno stato, ma comunque identifica i presupposti sociali e culturali di appartenenza ad una comunità nazionale. È indubbio che non vi siano in causa elementi tali da poter definire l'appellante quale appartenente alla nazione bulgara, solo perché vi risiede effettivamente dal 2014. Egli, infatti, ha maturato i requisiti pensionistici interamente in Italia e si è trasferito nel paese balcanico a 69 anni di età e non ha documentato alcun legame personale, culturale, etnico con il paese di residenza. Le prove offerte (locazione di immobile, assistenza sanitaria e quant'altro) attengono a circostanze strettamente connesse al tempo di permanenza nello stato e quindi comprovano certo la residenza effettiva nel paese, ma non sono rilevanti ai fini della nazionalità, nel senso sopra indicato. Anche il concetto di centro degli interessi vitali, richiamato dall'appellante, attiene,
Pagina 10 in base all'art. 1 comma 3 della convenzione, al criterio per attribuire la residenza fiscale, non la nazionalità.
L'interpretazione della convenzione qui condivisa si basa sostanzialmente sul dato letterale e, pertanto, ad esso non può sostituirsi un diverso criterio (nella specie, teleologico ed evolutivo) che comporti una sostanziale modifica della disposizione normativa;
neppure la Convenzione di Vienna, ed in particolare il suo articolo 31, indirizza verso la tesi propugnata dall'appellante. D'altro canto, non appare che vi sia alcuna violazione delle norme eurounitarie, neppure sotto il profilo della discriminazione. A proposito, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 30 aprile 2020 in cui la Corte, premesso che “… gli Stati membri sono liberi, nell'ambito di convenzioni bilaterali tendenti a evitare le doppie imposizioni, di stabilire i fattori di collegamento ai fini della ripartizione tra di loro della competenza tributaria” (punto 16 della sentenza) ha affermato che “….. quando, in una convenzione contro la doppia imposizione conclusa tra Stati membri, il criterio della cittadinanza compare in una disposizione che ha lo scopo di ripartire la competenza tributaria, non è giustificato considerare una tale disparità basata sulla cittadinanza come integrante una discriminazione vietata (sentenza del 19 novembre 2015, C-241/14,
EU:C:2015:766, punto 38 e giurisprudenza ivi citata)” (punto 19 della sentenza). Ciò in quanto, prosegue la Corte di Giustizia, “… la designazione dello Stato debitore della pensione («Stato pagatore») come quello competente ad assoggettare a imposizione le pensioni riscosse dal settore pubblico non può avere, di per sé, ripercussioni negative per i contribuenti interessati, in quanto il carattere favorevole o sfavorevole del trattamento tributario riservato a detti contribuenti non deriva, ad essere precisi, dalla scelta del fattore di collegamento, bensì dal livello di imposizione dello Stato competente, in mancanza di armonizzazione, a livello dell'Unione, delle aliquote d'imposta diretta (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 1998, Gilly, C-336/96, EU:C:1998:221, punto 34)” (punto 20 della sentenza); “la disparità di trattamento, che i ricorrenti nei procedimenti principali lamentano di aver subito, discende dalla ripartizione del potere impositivo tra le parti della convenzione italo-portoghese e dalle disparità esistenti tra i rispettivi regimi tributari delle parti contraenti. Ebbene, la scelta di dette parti, al fine di ripartire tra di loro la competenza impositiva, di diversi fattori di collegamento quali, nel caso di specie, lo Stato debitore della pensione e la cittadinanza, non dev'essere considerata, in quanto tale, come integrante una discriminazione vietata dagli articoli 18 e 21 TFUE (v., per analogia, sentenza del 19 novembre 2015, C-241/14, EU:C:2015:766, punto 45)” (punto 21 della sentenza).
Pagina 11 Per quanto riguarda la dedotta violazione del principio dell'affidamento, il Collegio osserva che in materia tributaria tale principio è idoneo -ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge
27 luglio 2000, n. 212- ad escludere gli aspetti sanzionatori conseguenti all'inadempimento dell'obbligazione tributaria, rimanendo integro il debito tributario che nasce in base all'oggettiva sussistenza dei presupposti individuati dalla legge (Cass. n. 10195/2016 ed altre conformi) In particolare “Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi e, pertanto, qualora il contribuente si sia conformato ad una interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziarla, è esclusa soltanto
l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dall'art. 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212” ( così Cass. n. 3757/2012).
Infine, non risulta applicabile alla fattispecie che ci occupa l'art. 21 nonies della L. n.
241/1990: tale norma riguarda, infatti, l'annullamento in autotutela (e quindi la caducazione ex tunc) di atti amministrativi in senso proprio in quanto viziati, mentre nel caso di specie non
è stato prodotto un provvedimento motivato di concessione della detassazione, e comunque il ricalcolo operato dall' -essendo destinato ad operare solo per il futuro-non toglie gli CP_1 effetti già prodotti di una eventuale precedente disposizione, non potendo invece il contribuente vantare, come già detto, un diritto alla stabilità dell'imposizione fiscale.
Circa la domanda di ipotesi, trattandosi di conguagli fiscali di pertinenza (non dell' ma) CP_1 dell'erario, non si applicano né le norme sull'indebito pensionistico, né quelle sui limiti al pignoramento di cui al Decreto Aiuti bis. In ogni caso, l'importo mensile trattenuto -di per sé considerato e quindi pari ad euro 126,40- non appare superare il limite indicato dall'appellante. Si osserva per completezza che l' ha prodotto un cedolino di pensione CP_1 aggiornato del febbraio 2024 che attesta un netto corrisposto di euro 1.406,60, ben superiore a quanto indicato dall'appellante, con il che, quanto meno da febbraio 2024, non risultano decurtazioni macroscopiche della pensione. “
Per tali motivi l'appello va quindi respinto.
Le spese di lite del grado di appello sono integralmente compensate tra le parti in ragione della novità della questione, affrontata soltanto dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, ai sensi della sentenza 18 aprile 2018 n.77 della Corte Costituzionale, laddove prevede il potere del giudice di compensare le spese in ipotesi che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità di quelle espressamente codificate.
Pagina 12
P.Q.M.
Conferma la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 24/2025
Compensa le spese di lite del grado di appello
Milano, 10/06/2025
Presidente est.
SI RI VA
Pagina 13