TRIB
Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 22/08/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore dott. Alessandro Pellegri Giudice dott.ssa valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione consensuale n. 1849/2024 R.G.V.G., promosso congiuntamente da
(Cod. Fisc. ), nato a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
La Spezia, Via Bruozzo n. 12, domiciliato presso il suo indirizzo PEC
Email_1
e
(Cod. Fisc. ), nata Carrara (MS), il 09.07.1966, ivi CP_1 C.F._2 residente, in Via Acquafiora n. 3, rappresentata e difeso dall'Avv. Eva Collavoli e dall'Avv. Carlotta Baldini, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Carrara (MS), Vico Fiaschi n. 4
ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: disciplina di affidamento, collocazione residenziale e contribuzione al mantenimento di figli ex art. 473 bis 51 c.p.c..
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e da verbale di udienza del 07.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 337 bis e 337 ter c.p.c. depositato il 08.08.2024,
[...]
e , generalizzati come in epigrafe, hanno adito Parte_1 CP_1
l'intestato Tribunale, esponendo d aver intrattenuto, a far tempo dal 2016 fino al 2019, una convivenza more uxorio, dalla quale è nato, il 12.05.2017, il figlio minore
[...] riconosciuto da entrambi i genitori, essendosi la relazione tra i medesimi Persona_1 ricorrenti interrotta, dal gennaio 2019, per il venir meno dell'unione materiale e spirituale della coppia. Hanno chiesto disciplinarsi il regime di affidamento, di collocazione
2 residenziale e di visita della prole da parte del genitore non collocatario, nonché la contribuzione al suo mantenimento, secondo le condizioni concordi trascritte in ricorso.
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha reso parere, limitandosi ad apporre il proprio visto con nota in data 19.09.2024. All'esito dell'udienza del 07.11.2024, il procedimento
è pervenuto in decisione in camera di consiglio dinanzi al Collegio, sulle conclusioni congiunte ribadite a verbale della medesima udienza.
§§§§§§§§§§§
La disciplina riportata in ricorso (come integrata e specificata come da dispositivo in riferimento al regime di affidamento ed all'esercizio della responsabilità genitoriale) risulta conforme a legge e non contrasta con gli interessi della prole, essendo, in particolare, la previsione dell'affidamento condiviso ad entrambi in genitori del figlio minore derente al principio di bigenitorialità che permea l'ordinamento in Persona_1 materia e la collocazione residenziale (presso l'abitazione materna) ed il regime di frequentazione dello stesso minore da parte del padre, quale genitore non collocatario, rispettoso dell'habitat domestico e delle abitudini di vita del bambino;
non ravvisandosi ragioni ostative che rendano necessaria o opportuna l'applicazione di diverso regime.
L'intesa raggiunta dai ricorrenti circa il contributo al mantenimento ordinario a carico del padre (pari ad € 250,00 mensili) si configura congrua, in quanto rispondente al principio di proporzionalità, in rapporto alle rispettive capacità patrimoniali e capacità di produrre reddito delle parti, quali evincibili dalla documentazione fiscale dimessa in atti.
Il ricorso congiunto, in definitiva, merita accoglimento.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura delle questioni trattate e della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
3 - 1) Affida il figlio minore dei ricorrenti congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla stessa di comune accordo, ne cureranno l'educazione, l'istruzione, la crescita e lo sviluppo.
Le decisioni di maggiore rilievo inerenti alla figlia , inerenti all'educazione, Per_2 all'istruzione, alla formazione scolastica ed alla salute del figlio, saranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo minore. Entrambi i ricorrenti eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio per le questioni di Persona_1 ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva convivenza nei periodi nei quali quest'ultimo starà presso l'uno o l'altro genitore.
- 2) Il predetto figlio minore è collocato presso l'abitazione della madre, , CP_1 sita in Carrara (MS), Via Acquafiore n. 3.
- 3) Il figlio minore rascorrerà i fine settimana, alternativamente con l'uno e con Pt_1
l'altro genitore. Quando il bambino dovrà trascorrere il fine settimana con il padre, quest'ultimo lo prenderà con sé all'uscita dal lavoro e lo ricondurrà dalla madre entro le ore 22,00 della domenica. Il figlio minore trascorrerà le giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì pomeriggio con la madre ed il padre potrà fare visita allo stesso durante i giorni feriali, una volta terminato il proprio lavoro, previo avviso telefonico alla madre. Il genitore che avrà con sé il figlio provvederà, di volta in volta, ad accompagnarlo agli allenamenti e alle partite della scuola calcio dal medesimo frequentata o ad eventuali altri impegni previsti nei periodi o negli orari di rispettiva pertinenza.
Le festività saranno trascorse dal figlio con il padre e con la madre a Persona_1 periodi alterni e il genitore che avrà con sé il bambino andrà a prenderlo ed a riportarlo presso l'abitazione dell'altro.
Se il bambino passerà la vigilia di Natale (24 dicembre) con il padre, trascorrerà il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano (25 e 26 dicembre) con la madre. L'anno successivo i giorni saranno invertiti, e così via.
Se il figlio passerà la sera del 31 dicembre con la madre, trascorrerà il 1 gennaio con nil padre. L'anno successivo i giorni saranno invertiti e così via.
In caso di festività fuori zona, il genitore che programma la festività in trasferta dovrà darne preavviso all'altro genitore con almeno 15 giorni di anticipo ed in questo caso
4 resterà con il figlio sia il 31 dicembre che il 1 gennaio. Se il figlio passerà 'Epifania con il padre, l'anno successivo la trascorrerà con la madre e così via, secondo il criterio dell'alternanza, di anno in anno. Se passerà il giorno di Pasqua con la madre, trascorrerà il giorno di Pasquetta con il padre;
l'anno successivo i giorni saranno invertiti, e così via, di anno in anno, secondo il criterio dell'alternanza. In caso di festività fuori zona, il genitore che programma la festività in trasferta dovrà darne preavviso all'altro genitore con almeno 15 giorni di anticipo ed in questo caso starà con il figlio sia nella giornata di Pasqua che in quella di Pasquetta. Se in un anno il figlio passerà il giorno di ferragosto (15 agosto) con la madre, l'anno successivo trascorrerà la stessa festività con il padre e così via, di anno in anno, secondo il criterio dell'alternanza.
Quanto alle vacanze estive, i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno, concorderanno il periodo estivo (massimo 15 giorni, salvo diverso accordo tra loro) nel quale il bambino passerà le vacanze con l'uno o con l'altro, tenendo conto delle esigenze del bambino e delle rispettive ferie. Qualora uno dei genitori desideri condurre il figlio il vacanza fuori della provincia di Massa Carrara, dovrà informare di ciò l'altro genitore tempestivamente, indicandogli la località dove lo condurrà e fornendogli l'indirizzo dell'alloggio e il numero di telefono presso il quale potrà contattare il figlio. I genitori, entrambi di origini dominicane, potranno condurre con sé nella Repubblica Dominicana il minore per un periodo non inferiore a 20 giorni, eventualmente modificabile con accordo tra le parti, e dandone avviso all'altro genitore almeno 90 giorni prima.
Nel caso in cui un genitore non potesse tenere con sé il figlio nei giorni e negli orari concordati, sarà sua cura darne avviso all'altro genitore e comunque almeno 3 giorni prima quando trattasi di uno o due giorni e 15 giorni prima quando l'impedimento riguardi le ferie estive.
- 4) Il padre, quale genitore non prevalentemente convivente con il figlio, verserà alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 250 su carta prepagata
POSTEPAY n. 5333171106594647 intestata a a titolo di contributo al CP_1 mantenimento ordinario del figlio. Verrà riscosso direttamente dalla madre l'importo dell'assegno unico per il figlio al 100%, così come già avviene attualmente.
Le spese straordinarie, quali ad esempio, visite mediche, viaggi, studi, sport, calzature, ecc., da concordarsi tra le parti – quando non si tratti di urgenze – sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
5 In merito alle spese per l'abbigliamento, poiché il figlio ha un proprio guardaroba sia presso la casa della madre che presso la casa del padre, ciascuno si preoccuperà di pagare l'abbigliamento a proprie spese, salvo spese di abbigliamento eccezionali e necessarie (quali ad es. completino da calcio e grembiuli), da concordarsi e pagarsi da entrambi i genitori, al 50% ciascuno. Se per qualsiasi motivo uno dei due genitori dovesse anticipare il pagamento integrale di dette spese, sarà premura dello stesso tenere ricevuta della spesa al fine di esibirla all'altro genitore ed ottenere il rimborso della metà di quanto pagato.
- 5) Se il minore dovesse avere problemi di salute di qualsiasi natura, anche una semplice febbre, o avesse bisogno di vitamine o ricostituenti, il genitore che lo avrà con sé dovrà immediatamente avvisare l'altro e riferire cosa sta somministrando al bimbo. In ogni caso, i genitori dovranno concordare la cura migliore da somministrare la loro bambino, così da non somministrare farmaci all'insaputa l'uno dell'altro. Tenendo questo comportamento entrambi i genitori saranno sempre informati sulla salute del figlio. Il pediatra del minore è il dott. con studio in Carrara, ed entrambi i Persona_3 genitori, in qualunque momento di bisogno, possono rivolgersi direttamente allo stesso.
– 6) I genitori, concordemente, possono modificare le condizioni dell'accordo corrispondente alle previsioni sin qui trascritte, nell'interesse del minore, alle situazioni che di volta in volta si dovessero verificare, fermo restando che, in caso di disaccordo, rimarranno valide quelle di cui ai punti precedenti.
Nulla sulle spese del procedimento.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 22.07.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
6