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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/11/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1644/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 1644/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LAZZERI CLAUDIO C.F._2 con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Grombalia (Tunisia), il 15 aprile 2001, non trascritto in Italia.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
-.-.-.-.-.-
Preliminarmente, in punto di giurisdizione, va rilevato che il matrimonio contratto in Tunisia, seppure non trascritto presso gli uffici dello Stato civile, è efficace anche in Italia, così rappresentando il necessario presupposto per richiedere la pronuncia di separazione personale delle parti. E questo perché la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 legge n. 218/1995
e dell'art. 19 legge n. 396/2000 attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa. La Suprema Corte da tempo ha, altresì, affermato che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile: il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 legge n. 218/95) e, comunque, “non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 5292 del 28.10.1985).
Ciò posto, rileva il Collegio che sussiste, altresì, la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, avendo i coniugi stabilito la residenza abituale in Pisa e che è inoltre applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'Autorità
Giurisdizionale, in mancanza di scelta ad opera delle parti e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
In punto di condizioni accessorie, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Quanto alle statuizioni d'ordine economico che sono parte integrante dell'accordo, le stesse risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita e alla loro evoluzione.
Nel resto non vi sono motivi per disattendere gli accordi raggiunti tra le parti in quanto esclusivamente inerenti a loro diritti disponibili.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...] uniti in matrimonio in Grombalia (Tunisia), il 15 aprile 2001, alle seguenti Parte_1 condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli e entrambi maggiorenni ma non Persona_1 Persona_2 autosufficienti per motivi di studio, risiederanno con la madre;
3) Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli e sino al Parte_1 Per_1 Persona_2 raggiungimento della loro autonomia economica versando, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di euro 200,00 per ciascuno e rimborsando alla signora Parte_2 per il caso di anticipazione, il 50% delle spese scolastiche, di istruzione, di
[...] formazione e delle spese mediche.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 18.11.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 1644/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LAZZERI CLAUDIO C.F._2 con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Grombalia (Tunisia), il 15 aprile 2001, non trascritto in Italia.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
-.-.-.-.-.-
Preliminarmente, in punto di giurisdizione, va rilevato che il matrimonio contratto in Tunisia, seppure non trascritto presso gli uffici dello Stato civile, è efficace anche in Italia, così rappresentando il necessario presupposto per richiedere la pronuncia di separazione personale delle parti. E questo perché la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 legge n. 218/1995
e dell'art. 19 legge n. 396/2000 attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa. La Suprema Corte da tempo ha, altresì, affermato che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile: il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 legge n. 218/95) e, comunque, “non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 5292 del 28.10.1985).
Ciò posto, rileva il Collegio che sussiste, altresì, la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, avendo i coniugi stabilito la residenza abituale in Pisa e che è inoltre applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'Autorità
Giurisdizionale, in mancanza di scelta ad opera delle parti e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
In punto di condizioni accessorie, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Quanto alle statuizioni d'ordine economico che sono parte integrante dell'accordo, le stesse risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita e alla loro evoluzione.
Nel resto non vi sono motivi per disattendere gli accordi raggiunti tra le parti in quanto esclusivamente inerenti a loro diritti disponibili.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...] uniti in matrimonio in Grombalia (Tunisia), il 15 aprile 2001, alle seguenti Parte_1 condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli e entrambi maggiorenni ma non Persona_1 Persona_2 autosufficienti per motivi di studio, risiederanno con la madre;
3) Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli e sino al Parte_1 Per_1 Persona_2 raggiungimento della loro autonomia economica versando, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di euro 200,00 per ciascuno e rimborsando alla signora Parte_2 per il caso di anticipazione, il 50% delle spese scolastiche, di istruzione, di
[...] formazione e delle spese mediche.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 18.11.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina