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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5942 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 1665 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rapp.ti e difesi dall'avv. Emiliostefano Marzuillo, giusta procura in atti C.F._2
Appellante
E
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Cataldina CP_1 C.F._3
Persico, giusta procura in atti
Appellata
NONCHE'
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'avv. Antonietta Caputo, giusta procura in atti
FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc adiva il tribunale di Torre CP_1
Annunziata deducendo:
- di essere proprietaria, giusta atto di donazione per Notar del 4.5.1972, di un Persona_1 fondo sito in S. Agnello alla via San Sergio n.60, identificato nel N.C.T. del ricordato Comune al foglio 4, p.lla 196;
- che il fondo confinante con detto terreno, identificato nel N.C.T. del suddetto Comune al foglio 4, p.lla 209, apparteneva a , sorella della ricorrente;
Parte_2
- che nel corso dell'anno 2007 quest'ultima aveva provveduto a costruire sul fondo di sua proprietà un villino articolato su più livelli con copertura a falde inclinate in assenza di qualsiasi titolo autorizzativo, così come accertato in data 20.12.2007 dall'UTC del Comune di S. Agnello;
- che rimasta inevasa l'ordinanza di demolizione e ripristino emessa in danno di CP_3
, il fondo veniva acquisito al patrimonio del Comune di S. Agnello, giusta ordinanza
[...]
n. 1180/2012, resa in data 24.7.2012 ai sensi dell'art. 31, comma 3, DPR 380/2001;
- che anche all'esito dell'acquisizione gratuita al proprio patrimonio, l'ente pubblico territoriale non aveva mai provveduto a demolire il villino abusivo che anzi risultava ancora occupato da un figlio di , ossia Parte_2 Parte_1
- che la suddetta costruzione era ubicata a meno m. 1,00 dal confine con il fondo finitimo di proprietà della ricorrente, ragion per cui, oltre ad essere abusiva, integrava altresì una chiara ed incontrovertibile violazione delle norme civilistiche e regolamentari in materia di distanze delle nuove costruzioni dal confine;
- che oltre alla tutela in forma specifica della demolizione e/o dell'arretramento alla distanza legale del manufatto, alla ricorrente spettava altresì il risarcimento dei danni patiti medio tempore, la cui liquidazione andava effettuata in base alle emergenze istruttorie, ovvero in via equitativa.
Alla luce di quanto esposto, conveniva il e chiedeva al Tribunale di Controparte_2 accertare che il manufatto era stato costruito a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 4 del P.R.G. del Comune di e dall'art. 873 c.c., rispetto al confine con il fondo CP_2 finitimo di sua proprietà, con conseguente condanna del alla rimozione e/o CP_2 arretramento alla distanza legale del suddetto manufatto, nonché al risarcimento dei danni conseguenziali.
2. Si costituiva il . Controparte_2 Chiedeva il rigetto della domanda, previa autorizzazione alla chiamata in causa di
[...]
e , affinché venissero condannati, in qualità di autori dell'opera Parte_1 CP_1 abusiva, a rimuovere essi stessi e/o ad arretrare l'immobile a proprie spese, in caso di accoglimento della domanda della ricorrente e a risarcire i danni in caso di condanna.
3. Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano in giudizio e Parte_1
. Parte_2
In via preliminare eccepivano l'insussistenza dei presupposti del procedimento sommario di cognizione.
Contestavano la fondatezza della domanda di condanna alla demolizione e/o arretramento del fabbricato sostenendo che non vi fosse stata alcuna violazione di norme civilistiche o regolamentari sulle distanze delle costruzioni dal confine.
Deducevano che il P.R.G. di , così come invocato dalla ricorrente, era di epoca CP_2 successiva rispetto alla realizzazione dell'immobile in contestazione che era stato realizzato nel 2004, ragion per cui le norme vigenti al momento della costruzione erano esclusivamente le norme civilistiche di cui agli artt. 873 e s.s. del c.c.
Evidenziavano che, in ogni caso, pur volendo ritenere applicabile l'art. 4 del P.R.G. del
Comune di , la domanda attorea era comunque infondata in quanto, ai sensi CP_2 del citato articolo, la distanza minima degli edifici dai confini di proprietà poteva essere ridotta al ml 0,00 in virtù di accordo tra le parti, e nel caso di specie risultava proprio che, all'epoca della costruzione del manufatto, era intervenuto un accordo in tal senso tra e i comparenti. CP_1
Aggiungevano che il consenso della ricorrente alla costruzione del manufatto in questione emergeva da numerose circostanze.
Eccepivano comunque il rigetto della domanda di risarcimento danni sia perché indeterminata nel petitum e nella causa petendi, sia perché assolutamente non provati.
Tanto premesso, concludevano chiedendo il rigetto delle avverse domande, con vittoria delle spese di lite con l'ulteriore precisazione che, a mente dell'art. 4 del PRG del Comune di , la quota può essere ridotta a ml 0,00, non solo nell'ipotesi in cui è intercorso CP_2 un accordo con il proprietario confinante ma anche quando preesiste un edificio con “parete cieca” in confine;
pertanto, i resistenti, in via gradata rispetto alle conclusioni di merito, manifestavano la loro disponibilità a rendere cieca la parete posta sul confine con la proprietà della ricorrente.
4. Disposto il mutamento del rito ed espletata l'istruttoria, con sentenza n. 483, pronunciata in data 7.03.2022, il tribunale di Torre Annunziata dichiarava che il manufatto oggetto di causa trovavasi a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 4 del P.R.G. del
Comune di e dall'art. 873 c.c. rispetto al confine del fondo finitimo della CP_2 ricorrente;
conseguentemente condannava tutti i convenuti alla rimozione CP_1
e/o all'arretramento alla distanza legale del suddetto manufatto;
rigettava la domanda di risarcimento danni;
condannava i convenuti tutti al pagamento, in solido tra loro, della spese legali in favore della ricorrete, nonché alle spese di ctu.
In motivazione ha dedotto che:
- sussisteva la legittimazione delle parti;
- le domande attoree erano pienamente fondate e meritavano l'integrale accoglimento;
- dagli esiti della ctu era emerso che il manufatto non rispettava la distanza di metri
5,00 dal confine e che ricadeva all'interno della zona B2 edificata satura;
inoltre, emergeva che l'edificio era stato realizzato nel periodo compreso tra l'8.09.2005 e il
20.12.2007 e che alla data di edificazione era già in vigore il P.R.G. che era stato pubblicato nel 2002;
- la causa andava quindi decisa sulla scorta della normativa in tema di distanza tra edifici;
- era da rigettare l'eccezione secondo cui la costruzione del fabbricato sarebbe stata oggetto di un accordo tra la ricorrente e i chiamati e/o addirittura il frutto di un silenzio assenso della ricorrente;
- le norme sulle distanze tra le costruzioni o tra queste ed i terreni confinanti contenute negli strumenti urbanistici e/o nei Regolamenti edilizi comunali, poiché trascendenti l'interesse meramente privatistico, non avrebbero potuto essere derogate e la loro violazione comporta la facoltà del vicino di chiedere la riduzione in pristino;
- andava rigettata la domanda di risarcimento danni in quanto non sussisteva alcun riferimento per poterli risarcire.
5. e hanno proposto appello. Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo di appello criticano la sentenza nella parte in cui il tribunale ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo agli appellanti.
Lamentano che la motivazione su tale punto è completamente assente e che comunque vi
è stata una erronea valutazione dei fatti e della documentazione di causa. Evidenziano che è circostanza pacifica quella per cui l'immobile non era e non è nella proprietà e/o disponibilità giuridica degli appellanti, per cui le domande formulate nei loro confronti dal Comune non potevano essere accolte.
Aggiungono che la domanda formulata nei loro confronti era, sotto altro profilo, inammissibile, in quanto non solo vi era carenza ad agire nei confronti degli appellanti ma, al contempo, questi ultimi non avevano interesse a contraddire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Con il secondo motivo di appello si dolgono della sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto della inapplicabilità al caso in esame del P.R.G. del . Controparte_2
Deducono, sul punto, che il suddetto P.R.G. (entrato in vigore nel 2005) risaliva ad epoca successiva alla realizzazione dell'immobile (2004).
Con il terzo motivo di gravame lamentano l'illegittimità della statuizione di condanna di tutti i convenuti alla rimozione e/o all'arretramento alla distanza legale del manufatto.
Criticano la statuizione impugnata ritenendola illegittima nella parte in cui il primo giudice ha rigettato ingiustificatamente le richieste istruttorie relative alla prova della legittimità urbanistica dell'edificazione. Ribadiscono che tra ed essi appellanti era CP_1 intercorso un accordo nel senso di ridurre la distanza tra gli edifici e ciò, ai sensi dell'art. 4 del PRG, escluderebbe l'illegittimità della costruzione.
Deducono che il tribunale non ha neanche preso in considerazione l'ipotesi, pur prospettata dai chiamati in causa, sebbene in via gradata, di rendere cieca la parete posta al confine con la proprietà di . CP_1
Evidenziano che è da escludere che la ricorrente avesse proposto una actio negatoria servitutis in quanto quest'ultima, nel proprio atto introduttivo, aveva chiesto di accertare la mera violazione della distanza legale di un edificio rispetto al confine, ma non aveva prospettato la costituzione illegittima di una servitù a carico della sua proprietà.
Con il quarto motivo di appello sottolineano la legittimità della statuizione di rigetto della domanda di risarcimento dei danni.
Concludono chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, di dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o comunque rigettare nel merito la domanda attorea e, per quanto di ragione e competenza, la domanda di manleva formulata dal;
con vittoria Controparte_2 delle spese di lite.
6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il giorno 1.09.2022, si è costituita . CP_1 Eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc.
Deduce la carenza di interesse, ai sensi dell'art. 100 cpc, ad impugnare la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda principale e ordinato la demolizione del manufatto in quanto solo il , in qualità di unico ed esclusivo proprietario della Parte_3 costruzione da demolire, avrebbe interesse a farlo.
Contesta la fondatezza dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.09.2022, si è costituito il
. Controparte_2
Deduce che sia quale usufruttuario dell'immobile oggetto di causa, sia Parte_1
proprietaria dell'immobile, sono litisconsorti necessari e legittimati passivi Parte_2 nel giudizio.
8. Con ordinanza del 20.09.2022, la Corte, poiché il motivo di appello relativo alla legittimazione passiva di e alla domanda di demolizione non appariva priva Pt_1 CP_1 di una possibilità di accoglimento, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado nei soli confronti degli appellanti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc.
Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita:
“l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord.
13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
Nella specie, gli appellanti individuato con sufficiente precisione le parti della sentenza di primo grado fatte oggetto di censura ed ha argomentato le critiche sollevate. Pertanto, deve concludersi che l'atto di appello risponda ai requisiti di forma/sostanza imposti dall'art. 342 cpc per la formulazione dell'atto di impugnazione.
2. Il primo motivo di appello è fondato.
Va premesso che Il proprietario del fondo danneggiato da opere eseguite sul fondo del vicino, in violazione delle distanze legali, può esperire, oltre all'azione risarcitoria, di natura obbligatoria, quella ripristinatoria, di natura reale, ex art. 872 c.c. La prima, mirando al ristoro del pregiudizio patrimoniale conseguente all'edificazione illegittima, è esercitabile anche nei confronti dell'autore materiale di questa mentre la seconda, volta all'eliminazione fisica delle modifiche apportate sul fondo contiguo, va necessariamente proposta nei confronti del proprietario della costruzione, anche se materialmente realizzata da altri, potendo egli soltanto essere destinatario dell'ordine di demolizione che il ripristino delle distanze legali tende ad attuare (Cass. n. 458/2016). La giurisprudenza inoltre ha affermato che in tema di distanze legali fra costruzioni, qualora il manufatto edificato da un terzo con materiali propri su fondo altrui si trovi a distanza non legale rispetto ad una preesistente costruzione ubicata sul fondo confinante (art. 873 c.c.),
l'azione del proprietario di quest'ultimo, volta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera - qualificabile come "negatoria servitutis" - è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante (in considerazione del carattere reale dell'azione medesima), dovendo, per converso, la legittimazione passiva del terzo costruttore essere riconosciuta (alla stregua della sua qualità di autore del fatto illecito) rispetto all'eventuale, ulteriore pretesa di risarcimento del danno. (Cass., ord. n. 5078/2022).
L'azione volta al rispetto delle distanze legali ha natura reale e, pertanto, deve essere proposta nei confronti del proprietario attuale della costruzione illegittima, quale unico possibile destinatario dell'eventuale ordine di demolizione della stessa, sicché, ove nel corso del giudizio il bene sia alienato ed il successore a titolo particolare diventi parte del processo per intervento o per esservi stato chiamato, l'alienante non estromesso acquista la posizione di interventore "ad adiuvandum" dell'acquirente, esclusivamente nei confronti del quale va pronunziata la sentenza di condanna (Cass. n. 3236/2017).
L'azione reale volta al rispetto della distanza legale tra le costruzioni deve essere proposta nei confronti dell'attuale proprietario della costruzione illegittima, atteso che solo costui può essere destinatario dell'ordine di demolizione che tale azione tende a conseguire, a nulla rilevando che la costruzione sia stata iniziata o eseguita da un precedente proprietario, nei cui confronti non potrebbe comunque essere ordinata la demolizione, né potendo, tale circostanza, incidere sulla "causa petendi" dell'azione proposta, che è costituita dall'appartenenza all'attuale proprietario del fabbricato posto a distanza illegale a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore materiale delle opere realizzate.
(Cass. n. 17602/2015).
Applicando i suddetti principi giurisprudenziali al caso di specie, ritiene questa Corte che il tribunale abbia errato nella parte in cui ha dichiarato la sussistenza della legittimazione passiva di e in relazione alla domanda di demolizione e/o Parte_1 Parte_2 arretramento.
Invero, poiché agli atti vi è la prova documentale che l'immobile oggetto di causa, a seguito di inottemperanza dell'ordine di demolizione n. 60/2008, è stato acquisito al patrimonio del
Comune di con prov. n. 17505/2013, è chiaro che la domanda ripristinatoria CP_2 dello stato dei luoghi poteva essere esclusivamente proposta nei confronti dell'ente comunale, in qualità di proprietario del manufatto.
3. In accoglimento del primo motivo di appello la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui ha accertato la sussistenza della legittimazione passiva di Parte_1
e in relazione alla domanda ripristinatoria e nella parte in cui ha condannato Parte_2 gli appellanti, unitamente al , alla demolizione e/o arretramento alla Controparte_2 distanza legale del manufatto sito sulla particella 209.
4. L'accoglimento del primo motivo di appello rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di doglianza.
5. Alla luce della riforma della sentenza di primo grado, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
Per la liquidazione delle spese deve farsi applicazione di un criterio unitario, che tenga conto dell'esito complessivo del giudizio.
6. Ai sensi dell'art. 91 cpc il deve essere condannato al Controparte_2 pagamento delle spese di giudizio del doppio grado di giudizio in favore del difensore antistatario di e . Parte_1 Parte_2
Deve essere condannato il comune al pagamento delle spese, in quanto l'ente ha chiamato in causa e quali reali destinatari dell'ordine di demolizione, quando - come Pt_1 CP_1 accertato - questi non potevano essere i soggetti destinatari dell'eventuale ordine giudiziale di demolizione, non essendo titolari del bene.
Resta ferma, quanto al primo grado, la condanna del nei confronti Controparte_2 di . CP_1
Per il secondo grado di giudizio, deve essere condannata, in solido con il CP_1
al pagamento delle spese di lite, atteso che anch'essa ha chiesto il rigetto CP_2 dell'appello.
7.La liquidazione avviene secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
Le cause concernenti il mancato rispetto delle distanze legali tra immobili sono assimilate a quelle relative alle servitù, poiché l'azione esercitata consiste sostanzialmente in una negatoria. A norma dell'art. 15 c.p.c., pertanto, ai fini della competenza, il loro valore va determinato moltiplicando per cinquanta il reddito dominicale del terreno o la rendita catastale del fabbricato in cui si assume essere avvenuta la violazione (cfr. Cass.
33457/2019; 4654/1998).
Nella specie, non emerge dagli atti il reddito dominicale del terreno in proprietà ora di proprietà del Comune di , né la rendita dei manufatti (ove pure abbiano una CP_2 rendita).
Pertanto, deve farsi applicazione dell'art. 15 cpc, nella parte in cui prevede che “se per
l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti, e se questi non offrono elementi per la stima ritiene la causa di valore indeterminabile”.
Nella specie, non emergono elementi che consentono di stimare il reddito del fabbricato del
Comune di . CP_2
Pertanto, deve ritenersi la causa di valore indeterminabile.
8. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. 55/2014, le cause di valore indeterminabile, al fine della liquidazione del compenso di avvocato, devono considerarsi di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 260.000,00, sempre tenendo conto dell'oggetto della complessità della causa.
Nella specie, in considerazione del ragionevole valore dei manufatti, può ritenersi di fare applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
9.Quanto al primo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei compensi medi, ridotti del 50%.
Va, dunque, liquidata la somma di euro 3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva 3 cpa.
10. Quanto la secondo grado di giudizio, per la fase di studio, introduttiva e decisoria il compenso medio può essere ridotto del 50%, in ragione della non complessità delle questioni risolte.
L'attività istruttoria non è liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività (v. Cass. n. 25664/2025; ord n. 7343/2025; ord n.
29077/2024). Va liquidata la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
11. Le spese di CTU vanno poste, in via definitiva, a carico del CP_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 nei confronti del e di , riforma in parte la sentenza Controparte_2 CP_1 del Tribunale di Torre Annunziata n. 483, pubblicata il 7.3.2022 e, per l'effetto, dichiara la carenza di legittimazione passiva di e in relazione alla Parte_1 Parte_2 domanda ripristinatoria dei luoghi;
b) condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in Controparte_2 favore del difensore antistatario di e , delle spese del primo Parte_1 Parte_2 grado di giudizio, liquidate in euro 3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa,
c) condanna il , in persona del legale rapp.te p.t, e , Controparte_2 CP_1 in solido, al pagamento, in favore del difensore antistatario di e Parte_1 Pt_2
, delle spese del secondo grado di giudizio. liquidate in euro 4.995,50 a titolo di
[...] compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
d) pone definitivamente le spese di CTU a carico del . Controparte_2
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 1665 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rapp.ti e difesi dall'avv. Emiliostefano Marzuillo, giusta procura in atti C.F._2
Appellante
E
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Cataldina CP_1 C.F._3
Persico, giusta procura in atti
Appellata
NONCHE'
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'avv. Antonietta Caputo, giusta procura in atti
FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc adiva il tribunale di Torre CP_1
Annunziata deducendo:
- di essere proprietaria, giusta atto di donazione per Notar del 4.5.1972, di un Persona_1 fondo sito in S. Agnello alla via San Sergio n.60, identificato nel N.C.T. del ricordato Comune al foglio 4, p.lla 196;
- che il fondo confinante con detto terreno, identificato nel N.C.T. del suddetto Comune al foglio 4, p.lla 209, apparteneva a , sorella della ricorrente;
Parte_2
- che nel corso dell'anno 2007 quest'ultima aveva provveduto a costruire sul fondo di sua proprietà un villino articolato su più livelli con copertura a falde inclinate in assenza di qualsiasi titolo autorizzativo, così come accertato in data 20.12.2007 dall'UTC del Comune di S. Agnello;
- che rimasta inevasa l'ordinanza di demolizione e ripristino emessa in danno di CP_3
, il fondo veniva acquisito al patrimonio del Comune di S. Agnello, giusta ordinanza
[...]
n. 1180/2012, resa in data 24.7.2012 ai sensi dell'art. 31, comma 3, DPR 380/2001;
- che anche all'esito dell'acquisizione gratuita al proprio patrimonio, l'ente pubblico territoriale non aveva mai provveduto a demolire il villino abusivo che anzi risultava ancora occupato da un figlio di , ossia Parte_2 Parte_1
- che la suddetta costruzione era ubicata a meno m. 1,00 dal confine con il fondo finitimo di proprietà della ricorrente, ragion per cui, oltre ad essere abusiva, integrava altresì una chiara ed incontrovertibile violazione delle norme civilistiche e regolamentari in materia di distanze delle nuove costruzioni dal confine;
- che oltre alla tutela in forma specifica della demolizione e/o dell'arretramento alla distanza legale del manufatto, alla ricorrente spettava altresì il risarcimento dei danni patiti medio tempore, la cui liquidazione andava effettuata in base alle emergenze istruttorie, ovvero in via equitativa.
Alla luce di quanto esposto, conveniva il e chiedeva al Tribunale di Controparte_2 accertare che il manufatto era stato costruito a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 4 del P.R.G. del Comune di e dall'art. 873 c.c., rispetto al confine con il fondo CP_2 finitimo di sua proprietà, con conseguente condanna del alla rimozione e/o CP_2 arretramento alla distanza legale del suddetto manufatto, nonché al risarcimento dei danni conseguenziali.
2. Si costituiva il . Controparte_2 Chiedeva il rigetto della domanda, previa autorizzazione alla chiamata in causa di
[...]
e , affinché venissero condannati, in qualità di autori dell'opera Parte_1 CP_1 abusiva, a rimuovere essi stessi e/o ad arretrare l'immobile a proprie spese, in caso di accoglimento della domanda della ricorrente e a risarcire i danni in caso di condanna.
3. Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano in giudizio e Parte_1
. Parte_2
In via preliminare eccepivano l'insussistenza dei presupposti del procedimento sommario di cognizione.
Contestavano la fondatezza della domanda di condanna alla demolizione e/o arretramento del fabbricato sostenendo che non vi fosse stata alcuna violazione di norme civilistiche o regolamentari sulle distanze delle costruzioni dal confine.
Deducevano che il P.R.G. di , così come invocato dalla ricorrente, era di epoca CP_2 successiva rispetto alla realizzazione dell'immobile in contestazione che era stato realizzato nel 2004, ragion per cui le norme vigenti al momento della costruzione erano esclusivamente le norme civilistiche di cui agli artt. 873 e s.s. del c.c.
Evidenziavano che, in ogni caso, pur volendo ritenere applicabile l'art. 4 del P.R.G. del
Comune di , la domanda attorea era comunque infondata in quanto, ai sensi CP_2 del citato articolo, la distanza minima degli edifici dai confini di proprietà poteva essere ridotta al ml 0,00 in virtù di accordo tra le parti, e nel caso di specie risultava proprio che, all'epoca della costruzione del manufatto, era intervenuto un accordo in tal senso tra e i comparenti. CP_1
Aggiungevano che il consenso della ricorrente alla costruzione del manufatto in questione emergeva da numerose circostanze.
Eccepivano comunque il rigetto della domanda di risarcimento danni sia perché indeterminata nel petitum e nella causa petendi, sia perché assolutamente non provati.
Tanto premesso, concludevano chiedendo il rigetto delle avverse domande, con vittoria delle spese di lite con l'ulteriore precisazione che, a mente dell'art. 4 del PRG del Comune di , la quota può essere ridotta a ml 0,00, non solo nell'ipotesi in cui è intercorso CP_2 un accordo con il proprietario confinante ma anche quando preesiste un edificio con “parete cieca” in confine;
pertanto, i resistenti, in via gradata rispetto alle conclusioni di merito, manifestavano la loro disponibilità a rendere cieca la parete posta sul confine con la proprietà della ricorrente.
4. Disposto il mutamento del rito ed espletata l'istruttoria, con sentenza n. 483, pronunciata in data 7.03.2022, il tribunale di Torre Annunziata dichiarava che il manufatto oggetto di causa trovavasi a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 4 del P.R.G. del
Comune di e dall'art. 873 c.c. rispetto al confine del fondo finitimo della CP_2 ricorrente;
conseguentemente condannava tutti i convenuti alla rimozione CP_1
e/o all'arretramento alla distanza legale del suddetto manufatto;
rigettava la domanda di risarcimento danni;
condannava i convenuti tutti al pagamento, in solido tra loro, della spese legali in favore della ricorrete, nonché alle spese di ctu.
In motivazione ha dedotto che:
- sussisteva la legittimazione delle parti;
- le domande attoree erano pienamente fondate e meritavano l'integrale accoglimento;
- dagli esiti della ctu era emerso che il manufatto non rispettava la distanza di metri
5,00 dal confine e che ricadeva all'interno della zona B2 edificata satura;
inoltre, emergeva che l'edificio era stato realizzato nel periodo compreso tra l'8.09.2005 e il
20.12.2007 e che alla data di edificazione era già in vigore il P.R.G. che era stato pubblicato nel 2002;
- la causa andava quindi decisa sulla scorta della normativa in tema di distanza tra edifici;
- era da rigettare l'eccezione secondo cui la costruzione del fabbricato sarebbe stata oggetto di un accordo tra la ricorrente e i chiamati e/o addirittura il frutto di un silenzio assenso della ricorrente;
- le norme sulle distanze tra le costruzioni o tra queste ed i terreni confinanti contenute negli strumenti urbanistici e/o nei Regolamenti edilizi comunali, poiché trascendenti l'interesse meramente privatistico, non avrebbero potuto essere derogate e la loro violazione comporta la facoltà del vicino di chiedere la riduzione in pristino;
- andava rigettata la domanda di risarcimento danni in quanto non sussisteva alcun riferimento per poterli risarcire.
5. e hanno proposto appello. Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo di appello criticano la sentenza nella parte in cui il tribunale ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo agli appellanti.
Lamentano che la motivazione su tale punto è completamente assente e che comunque vi
è stata una erronea valutazione dei fatti e della documentazione di causa. Evidenziano che è circostanza pacifica quella per cui l'immobile non era e non è nella proprietà e/o disponibilità giuridica degli appellanti, per cui le domande formulate nei loro confronti dal Comune non potevano essere accolte.
Aggiungono che la domanda formulata nei loro confronti era, sotto altro profilo, inammissibile, in quanto non solo vi era carenza ad agire nei confronti degli appellanti ma, al contempo, questi ultimi non avevano interesse a contraddire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Con il secondo motivo di appello si dolgono della sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto della inapplicabilità al caso in esame del P.R.G. del . Controparte_2
Deducono, sul punto, che il suddetto P.R.G. (entrato in vigore nel 2005) risaliva ad epoca successiva alla realizzazione dell'immobile (2004).
Con il terzo motivo di gravame lamentano l'illegittimità della statuizione di condanna di tutti i convenuti alla rimozione e/o all'arretramento alla distanza legale del manufatto.
Criticano la statuizione impugnata ritenendola illegittima nella parte in cui il primo giudice ha rigettato ingiustificatamente le richieste istruttorie relative alla prova della legittimità urbanistica dell'edificazione. Ribadiscono che tra ed essi appellanti era CP_1 intercorso un accordo nel senso di ridurre la distanza tra gli edifici e ciò, ai sensi dell'art. 4 del PRG, escluderebbe l'illegittimità della costruzione.
Deducono che il tribunale non ha neanche preso in considerazione l'ipotesi, pur prospettata dai chiamati in causa, sebbene in via gradata, di rendere cieca la parete posta al confine con la proprietà di . CP_1
Evidenziano che è da escludere che la ricorrente avesse proposto una actio negatoria servitutis in quanto quest'ultima, nel proprio atto introduttivo, aveva chiesto di accertare la mera violazione della distanza legale di un edificio rispetto al confine, ma non aveva prospettato la costituzione illegittima di una servitù a carico della sua proprietà.
Con il quarto motivo di appello sottolineano la legittimità della statuizione di rigetto della domanda di risarcimento dei danni.
Concludono chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, di dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o comunque rigettare nel merito la domanda attorea e, per quanto di ragione e competenza, la domanda di manleva formulata dal;
con vittoria Controparte_2 delle spese di lite.
6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il giorno 1.09.2022, si è costituita . CP_1 Eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc.
Deduce la carenza di interesse, ai sensi dell'art. 100 cpc, ad impugnare la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda principale e ordinato la demolizione del manufatto in quanto solo il , in qualità di unico ed esclusivo proprietario della Parte_3 costruzione da demolire, avrebbe interesse a farlo.
Contesta la fondatezza dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.09.2022, si è costituito il
. Controparte_2
Deduce che sia quale usufruttuario dell'immobile oggetto di causa, sia Parte_1
proprietaria dell'immobile, sono litisconsorti necessari e legittimati passivi Parte_2 nel giudizio.
8. Con ordinanza del 20.09.2022, la Corte, poiché il motivo di appello relativo alla legittimazione passiva di e alla domanda di demolizione non appariva priva Pt_1 CP_1 di una possibilità di accoglimento, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado nei soli confronti degli appellanti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc.
Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita:
“l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord.
13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
Nella specie, gli appellanti individuato con sufficiente precisione le parti della sentenza di primo grado fatte oggetto di censura ed ha argomentato le critiche sollevate. Pertanto, deve concludersi che l'atto di appello risponda ai requisiti di forma/sostanza imposti dall'art. 342 cpc per la formulazione dell'atto di impugnazione.
2. Il primo motivo di appello è fondato.
Va premesso che Il proprietario del fondo danneggiato da opere eseguite sul fondo del vicino, in violazione delle distanze legali, può esperire, oltre all'azione risarcitoria, di natura obbligatoria, quella ripristinatoria, di natura reale, ex art. 872 c.c. La prima, mirando al ristoro del pregiudizio patrimoniale conseguente all'edificazione illegittima, è esercitabile anche nei confronti dell'autore materiale di questa mentre la seconda, volta all'eliminazione fisica delle modifiche apportate sul fondo contiguo, va necessariamente proposta nei confronti del proprietario della costruzione, anche se materialmente realizzata da altri, potendo egli soltanto essere destinatario dell'ordine di demolizione che il ripristino delle distanze legali tende ad attuare (Cass. n. 458/2016). La giurisprudenza inoltre ha affermato che in tema di distanze legali fra costruzioni, qualora il manufatto edificato da un terzo con materiali propri su fondo altrui si trovi a distanza non legale rispetto ad una preesistente costruzione ubicata sul fondo confinante (art. 873 c.c.),
l'azione del proprietario di quest'ultimo, volta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera - qualificabile come "negatoria servitutis" - è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante (in considerazione del carattere reale dell'azione medesima), dovendo, per converso, la legittimazione passiva del terzo costruttore essere riconosciuta (alla stregua della sua qualità di autore del fatto illecito) rispetto all'eventuale, ulteriore pretesa di risarcimento del danno. (Cass., ord. n. 5078/2022).
L'azione volta al rispetto delle distanze legali ha natura reale e, pertanto, deve essere proposta nei confronti del proprietario attuale della costruzione illegittima, quale unico possibile destinatario dell'eventuale ordine di demolizione della stessa, sicché, ove nel corso del giudizio il bene sia alienato ed il successore a titolo particolare diventi parte del processo per intervento o per esservi stato chiamato, l'alienante non estromesso acquista la posizione di interventore "ad adiuvandum" dell'acquirente, esclusivamente nei confronti del quale va pronunziata la sentenza di condanna (Cass. n. 3236/2017).
L'azione reale volta al rispetto della distanza legale tra le costruzioni deve essere proposta nei confronti dell'attuale proprietario della costruzione illegittima, atteso che solo costui può essere destinatario dell'ordine di demolizione che tale azione tende a conseguire, a nulla rilevando che la costruzione sia stata iniziata o eseguita da un precedente proprietario, nei cui confronti non potrebbe comunque essere ordinata la demolizione, né potendo, tale circostanza, incidere sulla "causa petendi" dell'azione proposta, che è costituita dall'appartenenza all'attuale proprietario del fabbricato posto a distanza illegale a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore materiale delle opere realizzate.
(Cass. n. 17602/2015).
Applicando i suddetti principi giurisprudenziali al caso di specie, ritiene questa Corte che il tribunale abbia errato nella parte in cui ha dichiarato la sussistenza della legittimazione passiva di e in relazione alla domanda di demolizione e/o Parte_1 Parte_2 arretramento.
Invero, poiché agli atti vi è la prova documentale che l'immobile oggetto di causa, a seguito di inottemperanza dell'ordine di demolizione n. 60/2008, è stato acquisito al patrimonio del
Comune di con prov. n. 17505/2013, è chiaro che la domanda ripristinatoria CP_2 dello stato dei luoghi poteva essere esclusivamente proposta nei confronti dell'ente comunale, in qualità di proprietario del manufatto.
3. In accoglimento del primo motivo di appello la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui ha accertato la sussistenza della legittimazione passiva di Parte_1
e in relazione alla domanda ripristinatoria e nella parte in cui ha condannato Parte_2 gli appellanti, unitamente al , alla demolizione e/o arretramento alla Controparte_2 distanza legale del manufatto sito sulla particella 209.
4. L'accoglimento del primo motivo di appello rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di doglianza.
5. Alla luce della riforma della sentenza di primo grado, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
Per la liquidazione delle spese deve farsi applicazione di un criterio unitario, che tenga conto dell'esito complessivo del giudizio.
6. Ai sensi dell'art. 91 cpc il deve essere condannato al Controparte_2 pagamento delle spese di giudizio del doppio grado di giudizio in favore del difensore antistatario di e . Parte_1 Parte_2
Deve essere condannato il comune al pagamento delle spese, in quanto l'ente ha chiamato in causa e quali reali destinatari dell'ordine di demolizione, quando - come Pt_1 CP_1 accertato - questi non potevano essere i soggetti destinatari dell'eventuale ordine giudiziale di demolizione, non essendo titolari del bene.
Resta ferma, quanto al primo grado, la condanna del nei confronti Controparte_2 di . CP_1
Per il secondo grado di giudizio, deve essere condannata, in solido con il CP_1
al pagamento delle spese di lite, atteso che anch'essa ha chiesto il rigetto CP_2 dell'appello.
7.La liquidazione avviene secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
Le cause concernenti il mancato rispetto delle distanze legali tra immobili sono assimilate a quelle relative alle servitù, poiché l'azione esercitata consiste sostanzialmente in una negatoria. A norma dell'art. 15 c.p.c., pertanto, ai fini della competenza, il loro valore va determinato moltiplicando per cinquanta il reddito dominicale del terreno o la rendita catastale del fabbricato in cui si assume essere avvenuta la violazione (cfr. Cass.
33457/2019; 4654/1998).
Nella specie, non emerge dagli atti il reddito dominicale del terreno in proprietà ora di proprietà del Comune di , né la rendita dei manufatti (ove pure abbiano una CP_2 rendita).
Pertanto, deve farsi applicazione dell'art. 15 cpc, nella parte in cui prevede che “se per
l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti, e se questi non offrono elementi per la stima ritiene la causa di valore indeterminabile”.
Nella specie, non emergono elementi che consentono di stimare il reddito del fabbricato del
Comune di . CP_2
Pertanto, deve ritenersi la causa di valore indeterminabile.
8. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. 55/2014, le cause di valore indeterminabile, al fine della liquidazione del compenso di avvocato, devono considerarsi di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 260.000,00, sempre tenendo conto dell'oggetto della complessità della causa.
Nella specie, in considerazione del ragionevole valore dei manufatti, può ritenersi di fare applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
9.Quanto al primo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei compensi medi, ridotti del 50%.
Va, dunque, liquidata la somma di euro 3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva 3 cpa.
10. Quanto la secondo grado di giudizio, per la fase di studio, introduttiva e decisoria il compenso medio può essere ridotto del 50%, in ragione della non complessità delle questioni risolte.
L'attività istruttoria non è liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività (v. Cass. n. 25664/2025; ord n. 7343/2025; ord n.
29077/2024). Va liquidata la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
11. Le spese di CTU vanno poste, in via definitiva, a carico del CP_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 nei confronti del e di , riforma in parte la sentenza Controparte_2 CP_1 del Tribunale di Torre Annunziata n. 483, pubblicata il 7.3.2022 e, per l'effetto, dichiara la carenza di legittimazione passiva di e in relazione alla Parte_1 Parte_2 domanda ripristinatoria dei luoghi;
b) condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in Controparte_2 favore del difensore antistatario di e , delle spese del primo Parte_1 Parte_2 grado di giudizio, liquidate in euro 3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa,
c) condanna il , in persona del legale rapp.te p.t, e , Controparte_2 CP_1 in solido, al pagamento, in favore del difensore antistatario di e Parte_1 Pt_2
, delle spese del secondo grado di giudizio. liquidate in euro 4.995,50 a titolo di
[...] compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
d) pone definitivamente le spese di CTU a carico del . Controparte_2
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini