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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 29/07/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori
Magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 773 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 promossa da
(cf: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30.7.1974, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Di Gioia, in forza di procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Roccapalumba in via Umberto I n. 77, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE nei confronti di
(cf: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Mattei, in forza di procura alle liti in atti, presso il cui studio sito a Palermo, via Francesco Ferrara n. 8, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO avente ad oggetto: separazione giudiziale;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.3.2021, , premettendo di avere Parte_1 contratto il 16.2.1993 a Roccapalumba matrimonio concordatario con – CP_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 1, parte II, serie
A dell'anno 1993 – e che dalla loro unione sono nate tre figlie , il 27.6.1995, Persona_1 PE
, il 5.1.2005, e , il 25.7.1996 (maggiorenne ed economicamente indipendente), PE3 chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito a carico del PE marito, disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale in proprio favore, regolamentando il diritto di visita del padre e prevendo l'obbligo a carico del medesimo di versarle € 200,00 mensili a titolo di contributo al suo mantenimento, nonché € 6.000,00
(rectius 600,00) mensili a titolo di contributo al mantenimento delle figlie – Persona_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, in quanto impegnata nel PE percorso di studi in medicina presso l'Università di Palermo – ed – ancora minorenne
–, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Secondo la prospettazione della ricorrente, la crisi coniugale era riconducibile ai frequenti contrasti insorti fra i coniugi a causa della diversità caratteriale e al comportamento violento ed autoritario del marito, adottato tanto nei suoi confronti quanto verso le figlie.
A fondamento della domanda di addebito allegava che, a seguito dell'ennesima aggressione verbale e fisica da parte del marito, aveva deciso di allontanarsi dalla casa coniugale e di fare ritorno presso l'abitazione dei propri genitori, a Roccapalumba insieme PE alle figlie ed;
faceva riferimento, nello specifico, ad un episodio Persona_1 verificatosi a novembre 2020, quando il marito aveva perpetrato l'ennesima aggressione fisica nei suoi confronti, mettendole le mani al collo e colpendo la figlia minore al ginocchio con una pedata.
Aggiungeva che, nonostante il trasferimento, aveva continuato ad CP_1 importunare lei e le figlie con frequenti telefonate dai toni minacciosi e che per tali fatti aveva sporto querela.
Allegava, d'altra parte, il totale disinteresse del padre nei confronti delle figlie sotto il profilo economico, deducendo che non aveva mai corrisposto alcuna somma per il loro mantenimento, ad eccezione del versamento della somma di € 180,00 nel mese di dicembre
2020.
Quanto alla propria situazione economica, deduceva di essere disoccupata, mentre il marito svolgeva l'attività di bracciante agricolo, percependo oltre allo stipendio anche l'indennità di disoccupazione, con redditi annui pari ad € 12.000.
Nella comparsa di costituzione depositata in data 13.9.2021, si associava alla CP_1 PE domanda di separazione personale e di affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno, dichiarandosi disponibile a versare l'importo mensile di € 400,00 a titolo di contributo al PE mantenimento delle figlie ed (€ 200,00 ciascuna), oltre al 50% delle Persona_1 spese straordinarie, contestando per il resto le deduzioni avversarie.
Chiedeva, d'altra parte, il rigetto della domanda di addebito, deducendo che la crisi coniugale era conseguita ai sempre più frequenti dissidi familiari dovuti ai diversi modelli educativi dei coniugi nonché alla incapacità di di gestire l'impresa Parte_1 familiare, che avevano indotto la controparte a lasciare la casa coniugale nel novembre
2020.
Sotto il profilo economico, propugnava l'indipendenza economica della moglie, deducendo che quest'ultima era la titolare dell'azienda zootecnica, sita nel Comune di
Sclafani Bagni c. da VA (numero aziendale p.iva ), cedutale P.IVA_1 P.IVA_2 dagli eredi del suocero, che sebbene formalmente intestata alla ricorrente, Persona_4 veniva da lui “portata avanti, che giornalmente e senza soluzione di continuità, procede(va) alla cura e sostentamento del bestiame”, avendo peraltro, la ricorrente, al momento dell'allontanamento dalla casa coniugale, prelevato tutti gli introiti dell'azienda familiare
(corrispettivi di vendita dei bovini e contributi AGEA), senza pagare alcun debito, sottraendo inoltre gli incassi che sarebbero spettati al marito.
Domandava, dunque, il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente, chiedendo, per converso, di porre a carico della predetta l'obbligo di versargli l'importo mensile di € 500,00, prestando egli attività lavorativa presso l'azienda zootecnica intestata alla moglie, sul cui conto corrente di fatto venivano canalizzati tutti gli incassi.
Con ordinanza del 7.10.2021, il Presidente del Tribunale, in considerazione dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto, disponeva l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre, a cui assegnava la casa coniugale, regolamentando il diritto di visita del padre, a carico del quale poneva l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 28.3.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata assunta in decisione assegnando alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
*****
Sulla domanda di separazione personale
Le risultanze processuali hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, ricorrendo dunque le condizioni per la pronuncia di separazione.
Sulla domanda di addebito ha chiesto di addebitare la separazione al marito, riconducendo la Parte_1 fine del rapporto coniugale ai frequenti dissidi insorti a causa delle divergenze caratteriali ed ai comportamenti violenti ed aggressivi, precisando che a seguito dell'ennesima aggressione verbale e fisica, decideva di allontanarsi dalla casa coniugale e di fare ritorno PE presso l'abitazione dei propri genitori insieme alle figlie ed . Persona_1
Ebbene, nel caso di specie non ricorrono, ad avviso del Tribunale, i presupposti per l'accoglimento della domanda di addebito.
Infatti, tale pronuncia presuppone che sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi i quali, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 cc da parte dell'uno o dell'altro.
Ai fini della pronunzia dell'addebito, dunque, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
È utile osservare che laddove, come nel caso sub iudice, la domanda di addebito si fonda su episodi di violenza, l'indirizzo giurisprudenziale risulta particolarmente rigoroso.
Ed invero, secondo la Corte di Cassazione “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse” (cfr. Cass., n. 31351/2022).
Ciò posto, nel caso in esame, dagli elementi probatori acquisiti non sono emerse condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio da parte del marito né tanto meno la riconducibilità alle stesse della crisi familiare, quanto piuttosto un quadro familiare animato da frequenti dissidi.
Non possono, a tale riguardo, ritenersi sufficienti la denuncia sporta dalla ricorrente il
19.2.2021 nei confronti di – che per quanto riferita ad episodi circostanziati CP_1 assurge sempre a prospettazione unilaterale, non supportata da atti comprovanti gli sviluppi del procedimento penale –, né le dichiarazioni rese dalle figlie e raccolte dai servizi sociali territorialmente competenti nell'ambito del procedimento attivato dinanzi al Tribunale per i minorenni di Palermo, dalla lettura delle quali si evince solo l'elevata conflittualità che connota(va) nucleo familiare, cui è conseguito un atteggiamento di distacco e di indifferenza delle figlie nei confronti del padre.
Infatti, la figlia minore ha riferito agli operatori incaricati che dopo l'allontanamento dalla casa coniugale aveva ritrovato una certa serenità non dovendo più assistere ai continui litigi dei genitori, non riferendo, tuttavia, nulla rispetto a specifiche condotte violente da parte del padre (cfr. relazioni dei servizi sociali del Comune di Roccapalumba del 2.4.2021
e del 19.8.2021, depositate dalla ricorrente il 29.9.2021).
In forza delle argomentazioni esposte, l'assenza di elementi idonei a sorreggere la sussistenza delle condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio del ricorrente nonché della loro diretta incidenza causale sulla fine dell'affectio coniugalis, la domanda di addebito non può trovare accoglimento, non cogliendo nel segno a tal fine i capitoli di prova testimoniale articolati da nella memoria ex art. 183, co. 6, n. Parte_1
2 cpc, in parte riproduttivi della relazione dei Servizi sociali sopra richiamata e in parte genericamente formulati, oltre che volti a fare esprimere giudizi e, per la restante parte, vertenti su circostanze non contestate e/o documentate (cfr. ordinanza del 24.2.2023).
A ciò deve aggiungersi che all'udienza del 13.10.2022 entrambi i difensori hanno domandato un rinvio “atteso che i coniugi stavano tentando una riconciliazione”, dato questo che fa quanto meno arretrare la pregnanza delle condotte violente allegate dalla ricorrente.
Sull'affidamento della figlia PE2
Nessuna statuizione va adottata a tale riguardo in considerazione del raggiungimento PE della maggiore età della figlia , nata il [...], nelle more del presente giudizio.
Sull'assegnazione della casa coniugale
A tale riguardo, va detto che il Presidente del Tribunale con ordinanza del 7.10.2021 ha disposto l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, per abitarla insieme alle figlie PE
e . Persona_1
Nelle note scritte depositate il 23.3.2021 e nei successivi atti difensivi la ricorrente ha dedotto di essersi “temporaneamente trasferita a Roccapalumba […]” per motivi di sicurezza, chiedendo in ogni caso l'assegnazione della casa coniugale.
Ora, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli” e l'assegnazione è finalizzata a preservare l'habitat domestico.
Va, dunque, esclusa l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che da anni ormai, insieme alle figlie – maggiorenni ma non economicamente indipendenti –, si è trasferita a
Roccapalumba – come peraltro dalla stessa allegato e confermato dall'autorizzazione resa a tal fine dal Giudice tutelare (cfr. allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 del resistente) –, dove hanno di fatto ormai consolidato le “loro consuetudini di vita e relazioni sociali” (cfr. relazione servizi sociali del 19.8.2021).
Sul mantenimento delle figlie
A tale riguardo, va richiamato l'art. 337 ter, co. 4, c.c., che pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti in misura proporzionale al proprio reddito.
Ebbene, essendo ormai entrambe le figlie maggiorenni, viene in rilievo l'art. 337 septies c.c., secondo cui “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Il dato normativo non esonera, d'altra parte, il Tribunale dalla “valutazione delle circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi”, che va effettuata “dal giudice del merito caso per caso”, dovendo il relativo accertamento “ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830) […]” [così da ultimo
Cass., n. 17183/2020; Cass., n. 10207/2017].
Ad avviso della Corte di Cassazione, “l'obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta
(cfr. Cass., n. 1830/2011; Cass., n. 1773/2012; Cass., n. 38366/2021; Cass., 23381/2021; Cass.,
n. 32727/2022).
La giurisprudenza ha chiarito, in punto di prova del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, come nulla osta al ricorso alla prova presuntiva: “la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità […]”
(Cass., n. 17183/2020).
Ora, nel caso di specie, rispetto alla figlia la ricorrente ha allegato il mancato Persona_1 raggiungimento dell'indipendenza economica, essendo impegnata nel percorso di studi in medicina senza fornire alcuna ulteriore allegazione in considerazione dell'età della stessa
(nata il [...]), non svolgendo del pari alcuna specifica deduzione rispetto alla figlia PE
(nata il [...]) che, se prima frequentava la scuola superiore a ha PE5 raggiunto la maggiore età già da due anni.
D'altra parte, il resistente nella comparsa di costituzione si è dichiarato disponibile a versare l'importo mensile di € 400,00 a titolo di contributo al loro mantenimento non contestando, di fatto, il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte delle medesime.
Dunque, va posto a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la CP_1 somma mensile di € 400,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni PE mese, a titolo di mantenimento delle figlie ed (€ 200,00 ciascuna), oltre Persona_1 al 50% delle spese straordinarie (come individuate analiticamente nel Protocollo tra il
Tribunale di Termini Imerese e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Termini Imerese, cui si rinvia).
Sulla domanda di mantenimento dei coniugi
Quanto alle domande di mantenimento reciprocamente formulate dalla parti, deve osservarsi che l'assegno di mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione può riconoscersi ove si configuri l'indisponibilità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che “le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione”; diritto che “in relazione alla sua funzione solidaristica e riequilibratrice dei rapporti economici fra i coniugi separati, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, presuppone che fra di essi vi sia una disparità economica” (Cass., n.
23071/2005).
Ed infatti «la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post -coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio»
(Cass., n. 975/2021).
Va, poi, rilevato che, in ogni caso, «la dimostrazione del tenore di vita avuto in costanza del matrimonio e della sua attuale condizione patrimoniale compete al coniuge che richiede l'assegno e
l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive è da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell'attualità e, in particolare, alla possibilità, per il richiedente, di svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale e condizioni personali, d'età e di salute» (Cass., n. 25781/2017). Il relativo apprezzamento va compiuto prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto altresì delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Invero, “il giudice del merito, chiamato ad esprimere il giudizio che a lui compete in materia di valutazione delle ricorrenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno di separazione, nonché per la quantificazione dello stesso, non ha l'onere di accertare necessariamente i redditi delle parti nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass., n. 16190/2017).
Ora, nel caso sub iudice, dalla scarna documentazione reddituale offerta dalle parti non è emersa la sussistenza di una sperequazione economica tra le stesse, non configurandosi un divario reddituale tale da poter considerare uno dei coniugi “economicamente debole”, senza considerare che, in ogni caso, non sono stati forniti elementi idonei a comprovare il tenore di vita avuto in costanza del matrimonio e della reciproca impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive.
Infatti, dalle dichiarazioni dei redditi del 2019 e 2020 (riferite agli anni 2018 e 2019) prodotte dalla ricorrente a corredo della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc emerge un reddito imponibile di € 2.211,00, pressappoco analogo a quello risultante dalla Cu 2020
(redditi 2019) prodotta dalla controparte, che indica un reddito imponibile di € 2.655,88
(cfr. deposito dell'8.3.2024).
Dunque, le domande di mantenimento reciprocamente proposte dalle parti non possono trovare accoglimento, non potendosi pervenire a conclusioni differenti in forza dei capitoli di prove orali articolati nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc del resistente, essenzialmente incentrati sui rapporti di debito-credito tra le parti derivanti dalla titolarità
e dalla gestione della azienda zootecnica di famiglia e dunque privi di rilevanza in questa sede.
Sulle spese di lite
L'esito della lite, la materia trattata e la circostanza che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello stato, fanno sì che le spese di lite vadano lasciate a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
- rigetta la domanda di addebito formulata da;
Parte_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , CP_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 400,00, rivalutabile secondo gli PE indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie ed (€ Persona_1
200,00 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente;
- rigetta le domande di mantenimento formulate da entrambe le parti;
- dispone che le spese di lite siano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
Dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori
Magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 773 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 promossa da
(cf: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30.7.1974, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Di Gioia, in forza di procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Roccapalumba in via Umberto I n. 77, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE nei confronti di
(cf: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Mattei, in forza di procura alle liti in atti, presso il cui studio sito a Palermo, via Francesco Ferrara n. 8, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO avente ad oggetto: separazione giudiziale;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.3.2021, , premettendo di avere Parte_1 contratto il 16.2.1993 a Roccapalumba matrimonio concordatario con – CP_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 1, parte II, serie
A dell'anno 1993 – e che dalla loro unione sono nate tre figlie , il 27.6.1995, Persona_1 PE
, il 5.1.2005, e , il 25.7.1996 (maggiorenne ed economicamente indipendente), PE3 chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito a carico del PE marito, disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale in proprio favore, regolamentando il diritto di visita del padre e prevendo l'obbligo a carico del medesimo di versarle € 200,00 mensili a titolo di contributo al suo mantenimento, nonché € 6.000,00
(rectius 600,00) mensili a titolo di contributo al mantenimento delle figlie – Persona_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, in quanto impegnata nel PE percorso di studi in medicina presso l'Università di Palermo – ed – ancora minorenne
–, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Secondo la prospettazione della ricorrente, la crisi coniugale era riconducibile ai frequenti contrasti insorti fra i coniugi a causa della diversità caratteriale e al comportamento violento ed autoritario del marito, adottato tanto nei suoi confronti quanto verso le figlie.
A fondamento della domanda di addebito allegava che, a seguito dell'ennesima aggressione verbale e fisica da parte del marito, aveva deciso di allontanarsi dalla casa coniugale e di fare ritorno presso l'abitazione dei propri genitori, a Roccapalumba insieme PE alle figlie ed;
faceva riferimento, nello specifico, ad un episodio Persona_1 verificatosi a novembre 2020, quando il marito aveva perpetrato l'ennesima aggressione fisica nei suoi confronti, mettendole le mani al collo e colpendo la figlia minore al ginocchio con una pedata.
Aggiungeva che, nonostante il trasferimento, aveva continuato ad CP_1 importunare lei e le figlie con frequenti telefonate dai toni minacciosi e che per tali fatti aveva sporto querela.
Allegava, d'altra parte, il totale disinteresse del padre nei confronti delle figlie sotto il profilo economico, deducendo che non aveva mai corrisposto alcuna somma per il loro mantenimento, ad eccezione del versamento della somma di € 180,00 nel mese di dicembre
2020.
Quanto alla propria situazione economica, deduceva di essere disoccupata, mentre il marito svolgeva l'attività di bracciante agricolo, percependo oltre allo stipendio anche l'indennità di disoccupazione, con redditi annui pari ad € 12.000.
Nella comparsa di costituzione depositata in data 13.9.2021, si associava alla CP_1 PE domanda di separazione personale e di affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno, dichiarandosi disponibile a versare l'importo mensile di € 400,00 a titolo di contributo al PE mantenimento delle figlie ed (€ 200,00 ciascuna), oltre al 50% delle Persona_1 spese straordinarie, contestando per il resto le deduzioni avversarie.
Chiedeva, d'altra parte, il rigetto della domanda di addebito, deducendo che la crisi coniugale era conseguita ai sempre più frequenti dissidi familiari dovuti ai diversi modelli educativi dei coniugi nonché alla incapacità di di gestire l'impresa Parte_1 familiare, che avevano indotto la controparte a lasciare la casa coniugale nel novembre
2020.
Sotto il profilo economico, propugnava l'indipendenza economica della moglie, deducendo che quest'ultima era la titolare dell'azienda zootecnica, sita nel Comune di
Sclafani Bagni c. da VA (numero aziendale p.iva ), cedutale P.IVA_1 P.IVA_2 dagli eredi del suocero, che sebbene formalmente intestata alla ricorrente, Persona_4 veniva da lui “portata avanti, che giornalmente e senza soluzione di continuità, procede(va) alla cura e sostentamento del bestiame”, avendo peraltro, la ricorrente, al momento dell'allontanamento dalla casa coniugale, prelevato tutti gli introiti dell'azienda familiare
(corrispettivi di vendita dei bovini e contributi AGEA), senza pagare alcun debito, sottraendo inoltre gli incassi che sarebbero spettati al marito.
Domandava, dunque, il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente, chiedendo, per converso, di porre a carico della predetta l'obbligo di versargli l'importo mensile di € 500,00, prestando egli attività lavorativa presso l'azienda zootecnica intestata alla moglie, sul cui conto corrente di fatto venivano canalizzati tutti gli incassi.
Con ordinanza del 7.10.2021, il Presidente del Tribunale, in considerazione dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto, disponeva l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre, a cui assegnava la casa coniugale, regolamentando il diritto di visita del padre, a carico del quale poneva l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 28.3.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata assunta in decisione assegnando alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
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Sulla domanda di separazione personale
Le risultanze processuali hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, ricorrendo dunque le condizioni per la pronuncia di separazione.
Sulla domanda di addebito ha chiesto di addebitare la separazione al marito, riconducendo la Parte_1 fine del rapporto coniugale ai frequenti dissidi insorti a causa delle divergenze caratteriali ed ai comportamenti violenti ed aggressivi, precisando che a seguito dell'ennesima aggressione verbale e fisica, decideva di allontanarsi dalla casa coniugale e di fare ritorno PE presso l'abitazione dei propri genitori insieme alle figlie ed . Persona_1
Ebbene, nel caso di specie non ricorrono, ad avviso del Tribunale, i presupposti per l'accoglimento della domanda di addebito.
Infatti, tale pronuncia presuppone che sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi i quali, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 cc da parte dell'uno o dell'altro.
Ai fini della pronunzia dell'addebito, dunque, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
È utile osservare che laddove, come nel caso sub iudice, la domanda di addebito si fonda su episodi di violenza, l'indirizzo giurisprudenziale risulta particolarmente rigoroso.
Ed invero, secondo la Corte di Cassazione “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse” (cfr. Cass., n. 31351/2022).
Ciò posto, nel caso in esame, dagli elementi probatori acquisiti non sono emerse condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio da parte del marito né tanto meno la riconducibilità alle stesse della crisi familiare, quanto piuttosto un quadro familiare animato da frequenti dissidi.
Non possono, a tale riguardo, ritenersi sufficienti la denuncia sporta dalla ricorrente il
19.2.2021 nei confronti di – che per quanto riferita ad episodi circostanziati CP_1 assurge sempre a prospettazione unilaterale, non supportata da atti comprovanti gli sviluppi del procedimento penale –, né le dichiarazioni rese dalle figlie e raccolte dai servizi sociali territorialmente competenti nell'ambito del procedimento attivato dinanzi al Tribunale per i minorenni di Palermo, dalla lettura delle quali si evince solo l'elevata conflittualità che connota(va) nucleo familiare, cui è conseguito un atteggiamento di distacco e di indifferenza delle figlie nei confronti del padre.
Infatti, la figlia minore ha riferito agli operatori incaricati che dopo l'allontanamento dalla casa coniugale aveva ritrovato una certa serenità non dovendo più assistere ai continui litigi dei genitori, non riferendo, tuttavia, nulla rispetto a specifiche condotte violente da parte del padre (cfr. relazioni dei servizi sociali del Comune di Roccapalumba del 2.4.2021
e del 19.8.2021, depositate dalla ricorrente il 29.9.2021).
In forza delle argomentazioni esposte, l'assenza di elementi idonei a sorreggere la sussistenza delle condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio del ricorrente nonché della loro diretta incidenza causale sulla fine dell'affectio coniugalis, la domanda di addebito non può trovare accoglimento, non cogliendo nel segno a tal fine i capitoli di prova testimoniale articolati da nella memoria ex art. 183, co. 6, n. Parte_1
2 cpc, in parte riproduttivi della relazione dei Servizi sociali sopra richiamata e in parte genericamente formulati, oltre che volti a fare esprimere giudizi e, per la restante parte, vertenti su circostanze non contestate e/o documentate (cfr. ordinanza del 24.2.2023).
A ciò deve aggiungersi che all'udienza del 13.10.2022 entrambi i difensori hanno domandato un rinvio “atteso che i coniugi stavano tentando una riconciliazione”, dato questo che fa quanto meno arretrare la pregnanza delle condotte violente allegate dalla ricorrente.
Sull'affidamento della figlia PE2
Nessuna statuizione va adottata a tale riguardo in considerazione del raggiungimento PE della maggiore età della figlia , nata il [...], nelle more del presente giudizio.
Sull'assegnazione della casa coniugale
A tale riguardo, va detto che il Presidente del Tribunale con ordinanza del 7.10.2021 ha disposto l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, per abitarla insieme alle figlie PE
e . Persona_1
Nelle note scritte depositate il 23.3.2021 e nei successivi atti difensivi la ricorrente ha dedotto di essersi “temporaneamente trasferita a Roccapalumba […]” per motivi di sicurezza, chiedendo in ogni caso l'assegnazione della casa coniugale.
Ora, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli” e l'assegnazione è finalizzata a preservare l'habitat domestico.
Va, dunque, esclusa l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che da anni ormai, insieme alle figlie – maggiorenni ma non economicamente indipendenti –, si è trasferita a
Roccapalumba – come peraltro dalla stessa allegato e confermato dall'autorizzazione resa a tal fine dal Giudice tutelare (cfr. allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 del resistente) –, dove hanno di fatto ormai consolidato le “loro consuetudini di vita e relazioni sociali” (cfr. relazione servizi sociali del 19.8.2021).
Sul mantenimento delle figlie
A tale riguardo, va richiamato l'art. 337 ter, co. 4, c.c., che pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti in misura proporzionale al proprio reddito.
Ebbene, essendo ormai entrambe le figlie maggiorenni, viene in rilievo l'art. 337 septies c.c., secondo cui “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Il dato normativo non esonera, d'altra parte, il Tribunale dalla “valutazione delle circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi”, che va effettuata “dal giudice del merito caso per caso”, dovendo il relativo accertamento “ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830) […]” [così da ultimo
Cass., n. 17183/2020; Cass., n. 10207/2017].
Ad avviso della Corte di Cassazione, “l'obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta
(cfr. Cass., n. 1830/2011; Cass., n. 1773/2012; Cass., n. 38366/2021; Cass., 23381/2021; Cass.,
n. 32727/2022).
La giurisprudenza ha chiarito, in punto di prova del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, come nulla osta al ricorso alla prova presuntiva: “la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità […]”
(Cass., n. 17183/2020).
Ora, nel caso di specie, rispetto alla figlia la ricorrente ha allegato il mancato Persona_1 raggiungimento dell'indipendenza economica, essendo impegnata nel percorso di studi in medicina senza fornire alcuna ulteriore allegazione in considerazione dell'età della stessa
(nata il [...]), non svolgendo del pari alcuna specifica deduzione rispetto alla figlia PE
(nata il [...]) che, se prima frequentava la scuola superiore a ha PE5 raggiunto la maggiore età già da due anni.
D'altra parte, il resistente nella comparsa di costituzione si è dichiarato disponibile a versare l'importo mensile di € 400,00 a titolo di contributo al loro mantenimento non contestando, di fatto, il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte delle medesime.
Dunque, va posto a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la CP_1 somma mensile di € 400,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni PE mese, a titolo di mantenimento delle figlie ed (€ 200,00 ciascuna), oltre Persona_1 al 50% delle spese straordinarie (come individuate analiticamente nel Protocollo tra il
Tribunale di Termini Imerese e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Termini Imerese, cui si rinvia).
Sulla domanda di mantenimento dei coniugi
Quanto alle domande di mantenimento reciprocamente formulate dalla parti, deve osservarsi che l'assegno di mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione può riconoscersi ove si configuri l'indisponibilità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che “le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione”; diritto che “in relazione alla sua funzione solidaristica e riequilibratrice dei rapporti economici fra i coniugi separati, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, presuppone che fra di essi vi sia una disparità economica” (Cass., n.
23071/2005).
Ed infatti «la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post -coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio»
(Cass., n. 975/2021).
Va, poi, rilevato che, in ogni caso, «la dimostrazione del tenore di vita avuto in costanza del matrimonio e della sua attuale condizione patrimoniale compete al coniuge che richiede l'assegno e
l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive è da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell'attualità e, in particolare, alla possibilità, per il richiedente, di svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale e condizioni personali, d'età e di salute» (Cass., n. 25781/2017). Il relativo apprezzamento va compiuto prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto altresì delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Invero, “il giudice del merito, chiamato ad esprimere il giudizio che a lui compete in materia di valutazione delle ricorrenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno di separazione, nonché per la quantificazione dello stesso, non ha l'onere di accertare necessariamente i redditi delle parti nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass., n. 16190/2017).
Ora, nel caso sub iudice, dalla scarna documentazione reddituale offerta dalle parti non è emersa la sussistenza di una sperequazione economica tra le stesse, non configurandosi un divario reddituale tale da poter considerare uno dei coniugi “economicamente debole”, senza considerare che, in ogni caso, non sono stati forniti elementi idonei a comprovare il tenore di vita avuto in costanza del matrimonio e della reciproca impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive.
Infatti, dalle dichiarazioni dei redditi del 2019 e 2020 (riferite agli anni 2018 e 2019) prodotte dalla ricorrente a corredo della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc emerge un reddito imponibile di € 2.211,00, pressappoco analogo a quello risultante dalla Cu 2020
(redditi 2019) prodotta dalla controparte, che indica un reddito imponibile di € 2.655,88
(cfr. deposito dell'8.3.2024).
Dunque, le domande di mantenimento reciprocamente proposte dalle parti non possono trovare accoglimento, non potendosi pervenire a conclusioni differenti in forza dei capitoli di prove orali articolati nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc del resistente, essenzialmente incentrati sui rapporti di debito-credito tra le parti derivanti dalla titolarità
e dalla gestione della azienda zootecnica di famiglia e dunque privi di rilevanza in questa sede.
Sulle spese di lite
L'esito della lite, la materia trattata e la circostanza che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello stato, fanno sì che le spese di lite vadano lasciate a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
- rigetta la domanda di addebito formulata da;
Parte_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , CP_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 400,00, rivalutabile secondo gli PE indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie ed (€ Persona_1
200,00 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente;
- rigetta le domande di mantenimento formulate da entrambe le parti;
- dispone che le spese di lite siano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
Dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.