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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/03/2024, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Lucia
Gesummaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.251/2018 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
in persona del rappresentante legale, rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Michele De Lorenzo in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;
OPPONENTE
E in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Isabella Calzolari, in virtù di mandato in calce al decreto ingiuntivo n. 948/17;
-
OPPOSTA
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società agiva in giudizio proponendo opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 948/2017 emesso dal Tribunale di Potenza, con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma complessiva di euro CP_1
€ 23.977,28 , oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di energia elettrica.
In particolare, l'opponente contestava
1) la stipulazione con del contratto di somministrazione di CP_1
energia elettrica nel periodo in considerazione che va dal 16.05.2014 al pagina 1 di 6 30.09.2016, di cui alla fattura del 30.09.2016 n. M167093005, posta a corredo del decreto monitorio, infatti come dimostrato dal 19.06.2014
l'utenza veniva servita dalla Società Pt_2 Controparte_2
; L'opponente a partire dalla data del 01.09.2012 riceveva
[...] la fornitura di energia elettrica dall'opposta mediante il contratto n. 1-
4776804896 con deposito cauzionale di € 206,60.
2) l'an e il quantum del credito preteso;
3) l'idoneità della documentazione prodotta dalla società opposta ai fini della prova del credito azionato.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto per la insussistenza del credito azionato da ed CP_1
eccepiva la decadenza la prescrizione del diritto di credito azionato dall'opposta.
L' deduceva che il credito portato dalla fattura in realtà recepiva la CP_1
lettura effettiva alla data della cessazione del contratto operando un conguaglio dal 1.9.12 al 19.6.14, senza registrare consumi successivi alla cessazione del contratto, oltre all'addebito di altre voci contrattualmente previste e dovute e gli interessi di mora per ritardato pagamento della fattura n.
M146523052 (emessa per euro 535,09); che la fattura oggetto dell'azione monitoria è stata emessa a seguito di ricostruzione delle misure effettuata dal distributore dopo la verifica eseguita il 17.4.14, Organizzazione_1
con cui fu accertato un prelievo irregolare di energia elettrica tramite allaccio diretto alla rete;
che il prelievo irregolare di energia, aveva invero impedito di fatturare con le fatture precedenti il quantitativo effettivamente prelevato.
Tanto premesso, occorre rilevare che l'opposizione a decreto ingiuntivo risulta formulata nel rispetto del termine di cui all'articolo 641 c.p.c.
Con riferimento al merito, giova ribadire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione che presenta una struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo il legislatore lascia all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo pagina 2 di 6 per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
La società ha agito in giudizio con il deposito del ricorso per CP_1
decreto ingiuntivo nei confronti della società opponente con l'azione contrattuale al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo maturato per la fornitura di energia elettrica alla stesso intestata.
Il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di adempimento contrattuale è previsto e regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in adempimento allegare e provare la fonte negoziale (o legale) dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta e, ciò fatto, incombe al debitore allegare e provare di avere adempiuto esattamente, o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile ovvero altri fatti idonei ad estinguere o modificare il diritto avversario (Cass. civ. SS.UU. del 23.09.2013
n. 21678; Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533).
Con riferimento al tipo di contratto dedotto in giudizio, riconducibile al tipo della somministrazione, la Corte di legittimità ha con massime consolidate affermato, in applicazione dell'art. 2697 cc e del principio della vicinanza della pagina 3 di 6 prova, come la bolletta sia in linea di massima idonea a dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte dell'utente mentre, in caso di contestazione dei consumi o dei corrispettivi esposti nella bolletta/fattura, spetta alla somministrante provare il quantum del bene o del servizio somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati (ex multis: Cass. civ. sez. 3 del
2.12.2002 n. 17041; Cass. civ. sez. 3, 28.05.2004, n. 10313, Cass. civ. sez. 3
16.06.2011 n. 13193; Cass. civ. sez. 3 del 22.11.2016 n. 23699).
Disciplina probatoria simile è stata sancita dalla Corte di legittimità per le fatture commerciali le quali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità
(ex multis Cass. n. 20802/2011; n. 5915/2011; n. 21599/2010).
Nel caso in esame la società ha prodotto a corredo del ricorso per CP_1
decreto ingiuntivo la fattura commerciale relativa alla fornitura per cui è causa e, quindi, ha fornito prova scritta idonea ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo.
Però, a fronte della contestazione sollevata sul punto dal debitore ingiunto, che nell'atto di opposizione ha contestato la debenza delle somme riportate nella fattura, nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la documentazione prodotta dal creditore opposto non appare sufficiente a fornire la prova del credito e del suo ammontare indicato nella fattura in atti
Infatti, la fattura commerciale, se è considerata prova idonea al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 634 c.p.c., in un ordinario giudizio di cognizione, come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha alcuna valenza probatoria, se non indiziaria, circa pagina 4 di 6 l'esistenza del credito in favore della parte che la ha emessa, in quanto atto unilaterale di natura contabile e di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, se l'altra parte ha contestato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul creditore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde e di provare, in particolare, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra il dato fornito da questo e quello trascritto nella bolletta o nella fattura
Tanto premesso, occorre precisare che nel caso che ci occupa la fattura prodotta dalla creditrice, come dalla stessa evidenziato, riguarda il conguaglio dei consumi riferibili al periodo antecedente alla cessazione del contratto e non già ai consumi di energia avvenuti nei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, come invece erroneamente sostenuto dall'opponente.
Ciò posto, tuttavia il debitore ingiunto ha contestato anche l'importo riportato nella fattura e, quindi, l'esecuzione effettiva delle prestazioni in essa indicate e a tale riguardo occorre rilevare che alla fattura commerciale prodotta dalla società creditrice, in considerazione delle sue caratteristiche genetiche
(formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), non può essere attribuita in questa sede efficacia di prova documentale del credito azionato vieppiù se si consideri che sulla fattura posta a base del ricorso monitorio si dà atto che i pagamenti pregressi risultano regolari
Né il creditore opposto nel corso del giudizio ha provato aliunde la conformità delle pretese economiche esposte nella fattura non avendo integrato in tale sede la documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che il creditore opposto non ha assolto all'onere della prova su di lui gravante.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, le stesse seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico del pagina 5 di 6 creditore opposto e devono essere liquidate come in dispositivo, al minimo dei parametri previsti dal DM n. 55/2014 attesa l'assenza di questioni complesse, tenendo conto dell'attività svolta e dello scaglione compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Lucia
Gesummaria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento in favore dell'opponente delle spese CP_1
processuali, che liquida in euro 145,50 per esborsi ed euro 2540,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori come per legge da attribuire al procuratore dichiaratosi antistatario.
Potenza, 18 marzo 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Gesummaria
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Lucia
Gesummaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.251/2018 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
in persona del rappresentante legale, rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Michele De Lorenzo in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;
OPPONENTE
E in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Isabella Calzolari, in virtù di mandato in calce al decreto ingiuntivo n. 948/17;
-
OPPOSTA
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società agiva in giudizio proponendo opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 948/2017 emesso dal Tribunale di Potenza, con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma complessiva di euro CP_1
€ 23.977,28 , oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di energia elettrica.
In particolare, l'opponente contestava
1) la stipulazione con del contratto di somministrazione di CP_1
energia elettrica nel periodo in considerazione che va dal 16.05.2014 al pagina 1 di 6 30.09.2016, di cui alla fattura del 30.09.2016 n. M167093005, posta a corredo del decreto monitorio, infatti come dimostrato dal 19.06.2014
l'utenza veniva servita dalla Società Pt_2 Controparte_2
; L'opponente a partire dalla data del 01.09.2012 riceveva
[...] la fornitura di energia elettrica dall'opposta mediante il contratto n. 1-
4776804896 con deposito cauzionale di € 206,60.
2) l'an e il quantum del credito preteso;
3) l'idoneità della documentazione prodotta dalla società opposta ai fini della prova del credito azionato.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto per la insussistenza del credito azionato da ed CP_1
eccepiva la decadenza la prescrizione del diritto di credito azionato dall'opposta.
L' deduceva che il credito portato dalla fattura in realtà recepiva la CP_1
lettura effettiva alla data della cessazione del contratto operando un conguaglio dal 1.9.12 al 19.6.14, senza registrare consumi successivi alla cessazione del contratto, oltre all'addebito di altre voci contrattualmente previste e dovute e gli interessi di mora per ritardato pagamento della fattura n.
M146523052 (emessa per euro 535,09); che la fattura oggetto dell'azione monitoria è stata emessa a seguito di ricostruzione delle misure effettuata dal distributore dopo la verifica eseguita il 17.4.14, Organizzazione_1
con cui fu accertato un prelievo irregolare di energia elettrica tramite allaccio diretto alla rete;
che il prelievo irregolare di energia, aveva invero impedito di fatturare con le fatture precedenti il quantitativo effettivamente prelevato.
Tanto premesso, occorre rilevare che l'opposizione a decreto ingiuntivo risulta formulata nel rispetto del termine di cui all'articolo 641 c.p.c.
Con riferimento al merito, giova ribadire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione che presenta una struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo il legislatore lascia all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo pagina 2 di 6 per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
La società ha agito in giudizio con il deposito del ricorso per CP_1
decreto ingiuntivo nei confronti della società opponente con l'azione contrattuale al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo maturato per la fornitura di energia elettrica alla stesso intestata.
Il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di adempimento contrattuale è previsto e regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in adempimento allegare e provare la fonte negoziale (o legale) dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta e, ciò fatto, incombe al debitore allegare e provare di avere adempiuto esattamente, o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile ovvero altri fatti idonei ad estinguere o modificare il diritto avversario (Cass. civ. SS.UU. del 23.09.2013
n. 21678; Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533).
Con riferimento al tipo di contratto dedotto in giudizio, riconducibile al tipo della somministrazione, la Corte di legittimità ha con massime consolidate affermato, in applicazione dell'art. 2697 cc e del principio della vicinanza della pagina 3 di 6 prova, come la bolletta sia in linea di massima idonea a dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte dell'utente mentre, in caso di contestazione dei consumi o dei corrispettivi esposti nella bolletta/fattura, spetta alla somministrante provare il quantum del bene o del servizio somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati (ex multis: Cass. civ. sez. 3 del
2.12.2002 n. 17041; Cass. civ. sez. 3, 28.05.2004, n. 10313, Cass. civ. sez. 3
16.06.2011 n. 13193; Cass. civ. sez. 3 del 22.11.2016 n. 23699).
Disciplina probatoria simile è stata sancita dalla Corte di legittimità per le fatture commerciali le quali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità
(ex multis Cass. n. 20802/2011; n. 5915/2011; n. 21599/2010).
Nel caso in esame la società ha prodotto a corredo del ricorso per CP_1
decreto ingiuntivo la fattura commerciale relativa alla fornitura per cui è causa e, quindi, ha fornito prova scritta idonea ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo.
Però, a fronte della contestazione sollevata sul punto dal debitore ingiunto, che nell'atto di opposizione ha contestato la debenza delle somme riportate nella fattura, nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la documentazione prodotta dal creditore opposto non appare sufficiente a fornire la prova del credito e del suo ammontare indicato nella fattura in atti
Infatti, la fattura commerciale, se è considerata prova idonea al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 634 c.p.c., in un ordinario giudizio di cognizione, come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha alcuna valenza probatoria, se non indiziaria, circa pagina 4 di 6 l'esistenza del credito in favore della parte che la ha emessa, in quanto atto unilaterale di natura contabile e di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, se l'altra parte ha contestato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul creditore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde e di provare, in particolare, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra il dato fornito da questo e quello trascritto nella bolletta o nella fattura
Tanto premesso, occorre precisare che nel caso che ci occupa la fattura prodotta dalla creditrice, come dalla stessa evidenziato, riguarda il conguaglio dei consumi riferibili al periodo antecedente alla cessazione del contratto e non già ai consumi di energia avvenuti nei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, come invece erroneamente sostenuto dall'opponente.
Ciò posto, tuttavia il debitore ingiunto ha contestato anche l'importo riportato nella fattura e, quindi, l'esecuzione effettiva delle prestazioni in essa indicate e a tale riguardo occorre rilevare che alla fattura commerciale prodotta dalla società creditrice, in considerazione delle sue caratteristiche genetiche
(formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), non può essere attribuita in questa sede efficacia di prova documentale del credito azionato vieppiù se si consideri che sulla fattura posta a base del ricorso monitorio si dà atto che i pagamenti pregressi risultano regolari
Né il creditore opposto nel corso del giudizio ha provato aliunde la conformità delle pretese economiche esposte nella fattura non avendo integrato in tale sede la documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che il creditore opposto non ha assolto all'onere della prova su di lui gravante.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, le stesse seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico del pagina 5 di 6 creditore opposto e devono essere liquidate come in dispositivo, al minimo dei parametri previsti dal DM n. 55/2014 attesa l'assenza di questioni complesse, tenendo conto dell'attività svolta e dello scaglione compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Lucia
Gesummaria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento in favore dell'opponente delle spese CP_1
processuali, che liquida in euro 145,50 per esborsi ed euro 2540,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori come per legge da attribuire al procuratore dichiaratosi antistatario.
Potenza, 18 marzo 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Gesummaria
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