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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 01/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. 937/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Antonella Belgeri Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 13/02/2024 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Silvia Parte_1 C.F._1
MADREPERLA, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistito e difeso dalle avv. Flavia BERGAMINI e CP_1 C.F._2
Margherita MICHIARA, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
per il resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
per il Pubblico Ministero: nulla si oppone;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis c.p.c. regolarmente depositato, la signora ha agito Parte_1 in giudizio nei confronti di , chiedendo al Tribunale adito di accertare e dichiarare che CP_1
egli è suo padre, deducendo che quest'ultimo, all'epoca minorenne, è stato unito da una relazione sentimentale con la propria madre oramai deceduta e che egli, ancorché Persona_1
sapesse della sua esistenza, ha omesso di riconoscerla e si è disinteressato di lei, la quale è cresciuta con la madre e suo marito, che l'ha riconosciuta legalmente pur non essendone il padre biologico, come accertato dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 785/2009 che ha dichiarato il difetto di veridicità del rapporto di paternità (doc. 5 ricorrente). In ragione della sofferenza patita a seguito del comportamento assunto dal presunto padre, ha inoltre chiesto il risarcimento del danno endofamiliare da privazione della figura genitoriale ex art. 2043 e 2059 c.c.
Regolarmente costituitosi in giudizio, il signor ha contestato la ricostruzione avversaria, CP_1
affermando di non avere intessuto una relazione sentimentale con la madre della ricorrente, della quale conserva un vano ricordo, e di non aver mai conosciuto se non in età Parte_1
adulta, chiedendo pertanto in via principale il rigetto della domanda di riconoscimento della paternità
e, in subordine, qualora la si ritenesse fondata, il rigetto della richiesta di risarcimento danni.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione ed espletata la c.t.u. genetica, le parti hanno raggiunto un parziale accordo, con rinuncia della ricorrente alla domanda di risarcimento del danno, accettata dalla controparte.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate da entrambe le parti all'udienza del 12 febbraio 2025, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico
Ministero, che nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Preliminarmente, si rileva che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal
Giudice relatore.
In particolare, non appaiono in alcun modo rilevanti, ai fini della decisione, le richieste di istruttoria orale reiterate con le conclusioni in via definitiva assunte da entrambe le parti, comunque risultando i capitoli di prova articolati superflui ai fini della decisione, tenuto conto degli elementi acquisiti.
Il materiale probatorio, composto dalla documentazione prodotta e ammessa e dalla relazione peritale, risulta infatti adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione sulle questioni controverse.
Da ultimo, si precisa che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. Tanto premesso, la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità avanzata dalla ricorrente nei confronti del signor è fondata e pertanto merita di essere accolta, alla luce delle CP_1
risultanze acquisite in sede peritale.
Infatti, dall'analisi del materiale biologico acquisito col consenso delle parti, previamente informate,
e comparando i risultanti ottenuti, il c.t.u. ha accertato che può essere Parte_1
dichiarata figlia biologica di con una probabilità superiore al 99,99999% che CP_1 corrisponde ad un predicato verbale di . La probabilità di Parte_2 un'erronea attribuzione è di 1 su 70.488.722 (relazione tecnica, p. 6).
All'udienza di discussione della relazione peritale del 15 ottobre 2024, il resistente ha preso atto delle conclusioni cui è giunto l'ausiliario del Giudice, non contestate dal proprio consulente (relazione tecnica, p. 6), sebbene in sede di precisazione delle conclusioni abbia insistito per il rigetto della domanda.
Ritiene questo Collegio che le conclusioni cui è giunto il consulente del Tribunale possano essere condivise e fatte proprie, risultando basate su una rigorosa verifica dell'identità dei soggetti esaminati e su regole tecnico-scientifiche e argomentazioni ineccepibili.
Si reputa pertanto raggiunta la prova della paternità naturale del signor nei confronti CP_1
della ricorrente ex art. 269 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste integralmente a carico del resistente, il quale ha insistito per il rigetto della domanda, nonostante gli esiti cui è pervenuta la consulenza tecnica, risultando non pertinente il richiamo all'art. 91 c.p.c. per ottenere il rimborso delle spese da parte della ricorrente, non configurandosi un accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa ingiustificatamente rifiutata e tenuto conto anche della rinuncia della alla domanda risarcitoria. Parte_1
Il resistente sarà dunque tenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in conformità al D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di bassa complessità della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione medio previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte
(studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Le spese della c.t.u., resasi necessaria ai fini della decisione, vengono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede: dichiara che , nato a [...] il [...], è il padre biologico di CP_1 Parte_1
nata a [...] il [...] e conseguentemente ordina all'ufficiale dello stato civile
[...]
del comune di Bergamo di procedere alla prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 7.616, oltre spese generali forfettarie, iva e c.p.a. come per legge. pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti e in solido tra loro.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Antonella Belgeri Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 13/02/2024 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Silvia Parte_1 C.F._1
MADREPERLA, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistito e difeso dalle avv. Flavia BERGAMINI e CP_1 C.F._2
Margherita MICHIARA, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
per il resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
per il Pubblico Ministero: nulla si oppone;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis c.p.c. regolarmente depositato, la signora ha agito Parte_1 in giudizio nei confronti di , chiedendo al Tribunale adito di accertare e dichiarare che CP_1
egli è suo padre, deducendo che quest'ultimo, all'epoca minorenne, è stato unito da una relazione sentimentale con la propria madre oramai deceduta e che egli, ancorché Persona_1
sapesse della sua esistenza, ha omesso di riconoscerla e si è disinteressato di lei, la quale è cresciuta con la madre e suo marito, che l'ha riconosciuta legalmente pur non essendone il padre biologico, come accertato dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 785/2009 che ha dichiarato il difetto di veridicità del rapporto di paternità (doc. 5 ricorrente). In ragione della sofferenza patita a seguito del comportamento assunto dal presunto padre, ha inoltre chiesto il risarcimento del danno endofamiliare da privazione della figura genitoriale ex art. 2043 e 2059 c.c.
Regolarmente costituitosi in giudizio, il signor ha contestato la ricostruzione avversaria, CP_1
affermando di non avere intessuto una relazione sentimentale con la madre della ricorrente, della quale conserva un vano ricordo, e di non aver mai conosciuto se non in età Parte_1
adulta, chiedendo pertanto in via principale il rigetto della domanda di riconoscimento della paternità
e, in subordine, qualora la si ritenesse fondata, il rigetto della richiesta di risarcimento danni.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione ed espletata la c.t.u. genetica, le parti hanno raggiunto un parziale accordo, con rinuncia della ricorrente alla domanda di risarcimento del danno, accettata dalla controparte.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate da entrambe le parti all'udienza del 12 febbraio 2025, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico
Ministero, che nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Preliminarmente, si rileva che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal
Giudice relatore.
In particolare, non appaiono in alcun modo rilevanti, ai fini della decisione, le richieste di istruttoria orale reiterate con le conclusioni in via definitiva assunte da entrambe le parti, comunque risultando i capitoli di prova articolati superflui ai fini della decisione, tenuto conto degli elementi acquisiti.
Il materiale probatorio, composto dalla documentazione prodotta e ammessa e dalla relazione peritale, risulta infatti adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione sulle questioni controverse.
Da ultimo, si precisa che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. Tanto premesso, la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità avanzata dalla ricorrente nei confronti del signor è fondata e pertanto merita di essere accolta, alla luce delle CP_1
risultanze acquisite in sede peritale.
Infatti, dall'analisi del materiale biologico acquisito col consenso delle parti, previamente informate,
e comparando i risultanti ottenuti, il c.t.u. ha accertato che può essere Parte_1
dichiarata figlia biologica di con una probabilità superiore al 99,99999% che CP_1 corrisponde ad un predicato verbale di . La probabilità di Parte_2 un'erronea attribuzione è di 1 su 70.488.722 (relazione tecnica, p. 6).
All'udienza di discussione della relazione peritale del 15 ottobre 2024, il resistente ha preso atto delle conclusioni cui è giunto l'ausiliario del Giudice, non contestate dal proprio consulente (relazione tecnica, p. 6), sebbene in sede di precisazione delle conclusioni abbia insistito per il rigetto della domanda.
Ritiene questo Collegio che le conclusioni cui è giunto il consulente del Tribunale possano essere condivise e fatte proprie, risultando basate su una rigorosa verifica dell'identità dei soggetti esaminati e su regole tecnico-scientifiche e argomentazioni ineccepibili.
Si reputa pertanto raggiunta la prova della paternità naturale del signor nei confronti CP_1
della ricorrente ex art. 269 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste integralmente a carico del resistente, il quale ha insistito per il rigetto della domanda, nonostante gli esiti cui è pervenuta la consulenza tecnica, risultando non pertinente il richiamo all'art. 91 c.p.c. per ottenere il rimborso delle spese da parte della ricorrente, non configurandosi un accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa ingiustificatamente rifiutata e tenuto conto anche della rinuncia della alla domanda risarcitoria. Parte_1
Il resistente sarà dunque tenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in conformità al D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di bassa complessità della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione medio previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte
(studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Le spese della c.t.u., resasi necessaria ai fini della decisione, vengono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede: dichiara che , nato a [...] il [...], è il padre biologico di CP_1 Parte_1
nata a [...] il [...] e conseguentemente ordina all'ufficiale dello stato civile
[...]
del comune di Bergamo di procedere alla prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 7.616, oltre spese generali forfettarie, iva e c.p.a. come per legge. pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti e in solido tra loro.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo