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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/03/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 165/19 r.g.a.c. assunta in decisione all'udienza del 14 novembre 2024 promossa da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, E. L. Pellegrino 29, presso lo studio dell'avv. Simona Arasi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, opponente contro
(p. I.V.A. Controparte_1
, già – Agente della Riscossione P.IVA_1 Controparte_2 per la Provincia di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via U. Bassi 126, rappresentata e difesa dall'avv. Carola Vicari, giusta procura in atti,
(C.F. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Messina, Piazza Unione europea, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Letizia Saccà, giusta procura in atti;
opposti oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 14.1.2019 e notificato in data 15.4.2019,
ha proposto opposizione avverso la comunicazione di Parte_1 avvenuta iscrizione ipotecaria (fasc. 60608/2026), allo stesso notificata dall'agente della Riscossione in data 14.12.2018 per crediti di importo complessivo pari a € 137.996,52, altresì impugnando gli atti presupposti e susseguenti. A fondamento della domanda azionata, ha censurato l'invalidità derivata con effetto viziante della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria per illegittimità dei titoli esecutivi e delle cartelle di pagamento presupposti, carenti della relativa notificazione, allegando di avere previamente formulato opposizione avverso alcune delle stesse innanzi al giudice di pace, con giudizi n. 3765/2016 R.G., n. 3779/2016 R.G. e 3668/2016 R.G.. Ha lamentato, altresì, l'invalidità della comunicazione per omissione di quella preventiva di cui all'art. 77 d.P.R. 602/73 e dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 602/73, quanto al quomodo; ha censurato, ancora, l'indicazione inadeguata dell'immobile gravato da ipoteca per omessa indicazione della rendita catastale nonché l'impignorabilità dell'immobile essendo stato lo stesso conferito in fondo patrimoniale, nonché, l'insufficienza della motivazione e l'erroneità e contrarietà alla disciplina antiusura degli interessi di mora, quanto al quid. Ha eccepito infine la prescrizione dei crediti sottesi formulando istanza di sospensione dell'esecuzione di cui al subprocedimento n. 165-1/2019.
Con comparsa di costituzione del 27.9.2019, Controparte_2 oggi , ha eccepito in rito l'incompetenza Controparte_3 del tribunale adito ricorrendo in ragione della natura dei crediti sottesi la competenza funzionale del giudice del lavoro, la competenza per materia del giudice di pace ed ancora la giurisdizione del giudice tributario;
ha, altresì, eccepito l'inammissibilità della proposta opposizione per decorrenza del termine di cui all'art. 617 c.p.c., dovendo l'opposizione essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, il proprio difetto di legittimazione passiva, la legittimità della comunicazione contestando l'eccezione di prescrizione avversaria, stante la regolarità della notifica delle cartelle sottese e la conseguente interruzione del decorso del termine prescrizionale, nonché svolto domanda riconvenzionale trasversale di condanna dell'Ente impositore alla manleva.
Con comparsa del 9.10.2019, si è costituito il quale Parte_2
Ente impositore, al fine di eccepire, tra l'altro, l'inammissibilità dell'opposizione de quo per scadenza del termine di cui all'art. 617 c.p.c., oltre al difetto di contraddittorio poiché talune delle cartelle opposte sono riferibili a crediti vantati da soggetti estranei al presente giudizio, quali il
Comune di Paola e la Capitaneria di Porto di Messina;
ha allegato la regolare notificazione dei titoli esecutivi nonché la legittimità, quanto al contenuto, della comunicazione opposta. Ha infine chiesto la refusione delle spese processuali, i vizi lamentati da parte ricorrente attenendo alla sola fase di riscossione dei crediti, non anche a quella impositiva.
Il giudice, in data 9.10.2029 e in accoglimento dell'istanza di cui al subprocedimento n. 165-1/2019 R.G., ha sospeso “l'esecuzione in atto con particolare riferimento alla comunicazione di iscrizione ipotecaria fasc. 60608/2016, notificata in data 14.12.2018”, in quanto “parte opponente rileva, in particolare, che le cartelle di pagamento sottostanti la procedura in esame, sono state sospese nell'ambito dei diversi giudizi di opposizione alle stesse, instaurati dalla medesima parte. Tale sospensione, documentata in atti, legittima allo stato la sospensione anche della esecuzione in atto con
2 particolare riferimento alla comunicazione di iscrizione ipotecaria fasc. 60608/2016, notificata in data 14.12.2018”.
All'udienza del 16 aprile 2024 la causa è stata rinvia dinanzi alla Scrivente che in data odierna subentra nella titolarità del fascicolo e pronuncia la seguente sentenza.
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di incompetenza e difetto di giurisdizione del giudice adito. La comunicazione opposta riguarda l'avvenuta iscrizione ipotecaria ad opera dell e a garanzia dei crediti di titolarità degli Enti Controparte_4 impositori. L'ipoteca è un diritto reale su cosa altrui di garanzia, avente quale oggetto beni immobili e atto a offrire al creditore – privilegiato – che ne è titolare una garanzia – reale – ulteriore rispetto a quella generica di cui all'art. 2740 c.c.; data l'inerenza al bene, al creditore ipotecario è assicurata l'espropriazione dello stesso – irrilevanti gli eventuali trasferimenti di proprietà –, sul cui ricavato potrà altresì soddisfarsi con priorità rispetto agli altri creditori, specie chirografari. L'iscrizione nei Registri immobiliari, poi, produce effetti costitutivi del diritto reale. Trattasi di una situazione giuridica differente dal diritto di credito garantito ed invero di un atto estraneo alla espropriazione forzata, benché proprio della fase c.d. cautelativa e conservativa del credito. In merito, le Sezioni unite della
Corte di Cassazione, con sentenza n. 19667 del 18.9.2014, hanno statuito che
“nonostante la disciplina dell'iscrizione di ipoteca, a differenza di quella relativa al fermo amministrativo, trovi nei D.P.R. n. 602 del 1973 collocazione nel capo 2 (e non nel Capo 3) del Titolo 2, situazione che potrebbe far pensare maggiormente ad una relazione strettamente funzionale della stessa con l'espropriazione forzata, devono ritenersi valide in relazione all'iscrizione ipotecaria le medesime conclusioni raggiunte da queste Sezioni Unite rispetto al fermo amministrativo. Sicché anche rispetto all'iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 deve ritenersi sussistere quella valenza non solo innovativa, ma anche (e prima ancora) interpretativa delle modifiche normative disposte con il D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 25- quinquies, ritenuta dall'ordinanza delle Sezioni Unite n. 10672 del 2009 con riferimento al fermo amministrativo, dalla quale discende l'ineludibile carattere di atto impugnabile tanto di quest'ultimo, quanto dell'iscrizione di ipoteca. Anzi, a dispetto della "collocazione topografica" nel decreto di riferimento e dello stretto legame strumentale che lega iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 ed espropriazione, sembra ancor più evidente che detta "iscrizione" non possa definirsi un "atto dell'esecuzione": il fatto che secondo la disciplina positiva non necessariamente l'espropriazione deve seguire all'iscrizione ipotecaria, autorizza a ritenere che quest'ultima sia un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria. Ed è proprio la rilevata
3 alternatività dell'iscrizione ipotecaria rispetto all'espropriazione, la ragione che ne giustifica, come accade per il fermo amministrativo, l'attribuzione alla giurisdizione del giudice tributario senza che sussista alcuna violazione del precetto costituzionale che vieta l'istituzione di giudici speciali (v. Corte cost. n. 37 del 2010, con riferimento all'istituto del fermo amministrativo di beni mobili registrati)”. Nel caso di specie, la comunicazione suddetta è stata opposta unitamente agli atti che ne sono presupposto, ovvero le cartelle di pagamento la cui elencazione si rinviene acclusa alla comunicazione medesima e versata agli atti del presente giudizio, lamentando, tra l'altro, il difetto di notificazione dei titoli esecutivi e delle susseguenti ingiunzioni di pagamento. A ciò consegue la valenza c.d. recuperatoria dell'opposizione de quo, considerato che “tutti i vizi attinenti alla formazione del titolo esecutivo e tutte le questioni di merito concernenti i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria (ivi compresa la Contr omessa od intempestiva notifica del o della ordinanza-ingiunzione), che non sia stato possibile far valere mediante i rimedi ordinari per omessa od invalida notifica degli atti presupposti, debbono essere dedotti - attraverso la impugnazione degli atti conseguenziali che per primi hanno portato il destinatario a conoscenza della pretesa sanzionatoria - mediante la proposizione, nel termine di decadenza ex lege, della ordinaria opposizione definita perciò stesso recuperatoria” (cfr. Cass., Sez. II, n. 8271 del 27/03/2024). Tra l'altro, in controversia sono gli stessi diritti di credito per i quali l'
[...]
ha proceduto a iscrivere ipoteca, in quanto parte attrice ha allegato CP_4 la sopravvenienza del fatto estintivo della prescrizione, così parimenti contestando il diritto – rectius: potestà – di procedere a esecuzione forzata in capo all'Ente riscossore, con la conseguenza che la opposizione de quo è qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Pertanto, la causa petendi della domanda svolta coincide con i crediti di cui alle cartelle di pagamento impugnate e l'oggetto c.d. sostanziale attiene al rapporto obbligatorio e quindi alla fondatezza delle pretese creditorie, criterio questo rilevante ai fini del riparto di competenza, così come statuito dalla citata sentenza n. 8271/2024 della Corte di Cassazione.
Ciò esposto, la questione di incompetenza è fondata per le ragioni che seguono.
In particolare, le cartelle di pagamento nn. 59520120002665741000,
59520130000037157000, 59520130002671784000, 29520080017548048000 (limitatamente agli oneri previdenziali), 29520090041456008000,
29520100028009403000 (limitatamente agli oneri previdenziali), 29520110012301678000 (limitatamente agli oneri previdenziali),
29520130019216089000, 59520140000217274000, 59520160000233618000 e 29520140018356028000, 29520070049774181000, (queste ultime due limitatamente agli oneri previdenziali) 29520100016672190000
4 (limitatamente al tributo 1L35), afferendo ai contributi previdenziali di cui al comma 1 dell'art. 442 c.p.c., sono demandate alla competenza del Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 444 c.p.c. . Trattasi invero non già di incompetenza in senso stretto ma di ripartizione interna degli affari che comporta previa separazione degli atti di causa inerenti le suddette domande e la formazione del relativo fascicolo, la trasmissione al Presidente del Tribunale con separata ordinanza per la riassegnazione al giudice del lavoro.
Le cartelle nn. 29520140029395936000, 29520150008775185000, 29520150013666379000 (limitatamente alla tassa di bollo auto e all'imposta sul reddito), 29520070006405352000, 29520070049774181000 ( quest'ultima limitatamente ai tributi) , 29520100016672190000 ( limitatamente ai tributi addizionale irpef) 29520110025077151000, 29520110044138919000, 29520120000580934000, 29520120033302071000, 29520120044331770000,
29520130010132320000, 29520130023536852000, 29520130026687128000 (quest'ultima limitatamente al c.d. canone RAI) , 29520130033897355000 e 29520100042853314000 ( limitatamente al tributo EX UPICA) hanno a oggetto tributi – bollo auto, canone Rai, tassa sullo CP_6 CP_7 CP_8 smaltimento dei rifiuti – che radicano la giurisdizione innanzi alla Commissione tributaria competente, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992. Parimenti di competenza del Giudice tributario le cartelle di pagamento n.
29520150011724202000, recante il tributo contraddistinto dal codice n. 5156, quale “prelievo erariale unico e interessi sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c. 6, T.U.L.P.S.”, e n. 29520150012169079001, recante il tributo contraddistinto dal codice 5419, quale “versamento della quota del 12,25% della raccolta dei giochi”. Infine, le cartelle di pagamento nn. 29520150013666379000 (limitatamente alle infrazioni al codice della strada), 29520080017548048000 (limitatamente alle infrazioni al codice della strada), 29520100016672190000 (limitatamente alle infrazioni al codice della strada), 29520100042853314000 limitatamente alle infrazioni al codice della strada), 29520110012301678000 (limitatamente alle infrazioni al codice della strada), 29520140002918937000, 29520140015410655000, 29520140018356028000 (limitatamente alle infrazioni al codice della strada), 29520140020073692000 e 29520140025731231000 e la 29520100028009403000 ( quest'ultima limitatamente alle sanzioni per violazione del codice della strada) 29520130026687128000 (quest'ultima limitatamente alle infrazioni al codice della strada) sono di competenza del Giudice di pace, in forza dell'art. 204 bis d.lgs. 285/1992 e degli artt. 6 ss. d.lgs. 150/2011 quanto alle violazioni del codice della strada, nonché in forza dell'art. 6 del d.lgs. 150/2011 – entro il valore di € 15.493,00 – quanto alle ingiunzioni di cui all'art. 22 della l. 698/1981.
5 Per inciso, trattandosi di questione la cui risoluzione spetta al giudice competente, le cartelle di pagamento nn. 29520080017548048000,
29520100016672190000, 29520100028009403000 e 29520110012301678000 sono già state opposte con ricorso innanzi al Giudice di pace, con conseguente bis in idem laddove nuovamente opposte in sede di riassunzione. Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese di lite relative alle domande definite con l'odierna sentenza ( inerenti il dichiarato difetto di giurisdizione e di incompetenza per essere competente il giudice di pace, non anche con riferimento a quelle per le quali si dispone la separazione e la trasmigrazione interna al giudice del lavoro con separata ordinanza, sulle quali la pronuncia non è definitoria) seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice ed in favore dei convenuti e liquidate, tenuto conto della statuizione in rito e del valore, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie id valore compreso tra € 5200,00 ed €26.000,00 ( fase studio, introduttiva e decisoria)
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro e Pt_1 Controparte_3 Parte_2 così provvede: 1) dispone, come da separata ordinanza, la separazione delle domande relative alle cartelle di pagamento nn. 59520120002665741000, 59520130000037157000, 59520130002671784000, 29520080017548048000
(limitatamente agli oneri previdenziali), 29520090041456008000, 29520100028009403000 (limitatamente agli oneri previdenziali),
29520110012301678000 (limitatamente agli oneri previdenziali), 29520130019216089000, 59520140000217274000, 59520160000233618000
e 29520140018356028000, 29520070049774181000, (queste ultime due limitatamente agli oneri previdenziali), 29520100016672190000
(limitatamente al tributo 1L35) – per essere competente il Giudice del lavoro;
2) dichiara il proprio difetto di giurisdizione – con riguardo alle cartelle nn.
29520140029395936000, 29520150008775185000, 29520150013666379000 (limitatamente alla tassa di bollo auto e all'imposta sul reddito), 29520070006405352000, 29520070049774181000 ( limitatamente a IRPEF e irap) , 29520100016672190000 Limitatamente all'addizionale irpef) , 29520110025077151000, 29520110044138919000, 29520120000580934000,
29520120033302071000, 29520120044331770000, 29520130010132320000, 29520130023536852000, 29520130026687128000 (limitatamente al c.d. canone RAI) e 29520130033897355000, 29520150011724202000 e 29520150012169079001 e 29520100042853314000 ( quest'ultima limitatamenente al tributo ) – per avere giurisdizione la Per_1
Commissione tributaria competente;
6 3) dichiara la propria incompetenza per materia con limite di valore – con riguardo alle cartelle di pagamento nn. 29520150013666379000
(limitatamente alle infrazioni al codice della strada), 29520080017548048000 (limitatamente alle infrazioni al codice della strada), 29520100016672190000
(limitatamente alle infrazioni al codice della strada), 29520100042853314000 (limitatamente alle sanzioni dle codice della strada), 29520110012301678000
(limitatamente alle infrazioni al codice della strada), 29520140002918937000, 29520140015410655000, 29520140018356028000 (limitatamente alle infrazioni al codice della strada), 29520140020073692000 e 29520140025731231000 e la 29520100028009403000 ( limitatamente alle sanzioni per violazione del codice della strada) e 29520130026687128000 (quest'ultima limitatamente alle infrazioni al codice della strada) – per essere competente il Giudice di pace;
4) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti liquidate in € 1700,00 ciascuno, oltre spese generali iva cpa come per legge. Si comunichi.
Così deciso in Messina il 14 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
7
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 165/19 r.g.a.c. assunta in decisione all'udienza del 14 novembre 2024 promossa da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, E. L. Pellegrino 29, presso lo studio dell'avv. Simona Arasi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, opponente contro
(p. I.V.A. Controparte_1
, già – Agente della Riscossione P.IVA_1 Controparte_2 per la Provincia di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via U. Bassi 126, rappresentata e difesa dall'avv. Carola Vicari, giusta procura in atti,
(C.F. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Messina, Piazza Unione europea, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Letizia Saccà, giusta procura in atti;
opposti oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 14.1.2019 e notificato in data 15.4.2019,
ha proposto opposizione avverso la comunicazione di Parte_1 avvenuta iscrizione ipotecaria (fasc. 60608/2026), allo stesso notificata dall'agente della Riscossione in data 14.12.2018 per crediti di importo complessivo pari a € 137.996,52, altresì impugnando gli atti presupposti e susseguenti. A fondamento della domanda azionata, ha censurato l'invalidità derivata con effetto viziante della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria per illegittimità dei titoli esecutivi e delle cartelle di pagamento presupposti, carenti della relativa notificazione, allegando di avere previamente formulato opposizione avverso alcune delle stesse innanzi al giudice di pace, con giudizi n. 3765/2016 R.G., n. 3779/2016 R.G. e 3668/2016 R.G.. Ha lamentato, altresì, l'invalidità della comunicazione per omissione di quella preventiva di cui all'art. 77 d.P.R. 602/73 e dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 602/73, quanto al quomodo; ha censurato, ancora, l'indicazione inadeguata dell'immobile gravato da ipoteca per omessa indicazione della rendita catastale nonché l'impignorabilità dell'immobile essendo stato lo stesso conferito in fondo patrimoniale, nonché, l'insufficienza della motivazione e l'erroneità e contrarietà alla disciplina antiusura degli interessi di mora, quanto al quid. Ha eccepito infine la prescrizione dei crediti sottesi formulando istanza di sospensione dell'esecuzione di cui al subprocedimento n. 165-1/2019.
Con comparsa di costituzione del 27.9.2019, Controparte_2 oggi , ha eccepito in rito l'incompetenza Controparte_3 del tribunale adito ricorrendo in ragione della natura dei crediti sottesi la competenza funzionale del giudice del lavoro, la competenza per materia del giudice di pace ed ancora la giurisdizione del giudice tributario;
ha, altresì, eccepito l'inammissibilità della proposta opposizione per decorrenza del termine di cui all'art. 617 c.p.c., dovendo l'opposizione essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, il proprio difetto di legittimazione passiva, la legittimità della comunicazione contestando l'eccezione di prescrizione avversaria, stante la regolarità della notifica delle cartelle sottese e la conseguente interruzione del decorso del termine prescrizionale, nonché svolto domanda riconvenzionale trasversale di condanna dell'Ente impositore alla manleva.
Con comparsa del 9.10.2019, si è costituito il quale Parte_2
Ente impositore, al fine di eccepire, tra l'altro, l'inammissibilità dell'opposizione de quo per scadenza del termine di cui all'art. 617 c.p.c., oltre al difetto di contraddittorio poiché talune delle cartelle opposte sono riferibili a crediti vantati da soggetti estranei al presente giudizio, quali il
Comune di Paola e la Capitaneria di Porto di Messina;
ha allegato la regolare notificazione dei titoli esecutivi nonché la legittimità, quanto al contenuto, della comunicazione opposta. Ha infine chiesto la refusione delle spese processuali, i vizi lamentati da parte ricorrente attenendo alla sola fase di riscossione dei crediti, non anche a quella impositiva.
Il giudice, in data 9.10.2029 e in accoglimento dell'istanza di cui al subprocedimento n. 165-1/2019 R.G., ha sospeso “l'esecuzione in atto con particolare riferimento alla comunicazione di iscrizione ipotecaria fasc. 60608/2016, notificata in data 14.12.2018”, in quanto “parte opponente rileva, in particolare, che le cartelle di pagamento sottostanti la procedura in esame, sono state sospese nell'ambito dei diversi giudizi di opposizione alle stesse, instaurati dalla medesima parte. Tale sospensione, documentata in atti, legittima allo stato la sospensione anche della esecuzione in atto con
2 particolare riferimento alla comunicazione di iscrizione ipotecaria fasc. 60608/2016, notificata in data 14.12.2018”.
All'udienza del 16 aprile 2024 la causa è stata rinvia dinanzi alla Scrivente che in data odierna subentra nella titolarità del fascicolo e pronuncia la seguente sentenza.
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di incompetenza e difetto di giurisdizione del giudice adito. La comunicazione opposta riguarda l'avvenuta iscrizione ipotecaria ad opera dell e a garanzia dei crediti di titolarità degli Enti Controparte_4 impositori. L'ipoteca è un diritto reale su cosa altrui di garanzia, avente quale oggetto beni immobili e atto a offrire al creditore – privilegiato – che ne è titolare una garanzia – reale – ulteriore rispetto a quella generica di cui all'art. 2740 c.c.; data l'inerenza al bene, al creditore ipotecario è assicurata l'espropriazione dello stesso – irrilevanti gli eventuali trasferimenti di proprietà –, sul cui ricavato potrà altresì soddisfarsi con priorità rispetto agli altri creditori, specie chirografari. L'iscrizione nei Registri immobiliari, poi, produce effetti costitutivi del diritto reale. Trattasi di una situazione giuridica differente dal diritto di credito garantito ed invero di un atto estraneo alla espropriazione forzata, benché proprio della fase c.d. cautelativa e conservativa del credito. In merito, le Sezioni unite della
Corte di Cassazione, con sentenza n. 19667 del 18.9.2014, hanno statuito che
“nonostante la disciplina dell'iscrizione di ipoteca, a differenza di quella relativa al fermo amministrativo, trovi nei D.P.R. n. 602 del 1973 collocazione nel capo 2 (e non nel Capo 3) del Titolo 2, situazione che potrebbe far pensare maggiormente ad una relazione strettamente funzionale della stessa con l'espropriazione forzata, devono ritenersi valide in relazione all'iscrizione ipotecaria le medesime conclusioni raggiunte da queste Sezioni Unite rispetto al fermo amministrativo. Sicché anche rispetto all'iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 deve ritenersi sussistere quella valenza non solo innovativa, ma anche (e prima ancora) interpretativa delle modifiche normative disposte con il D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 25- quinquies, ritenuta dall'ordinanza delle Sezioni Unite n. 10672 del 2009 con riferimento al fermo amministrativo, dalla quale discende l'ineludibile carattere di atto impugnabile tanto di quest'ultimo, quanto dell'iscrizione di ipoteca. Anzi, a dispetto della "collocazione topografica" nel decreto di riferimento e dello stretto legame strumentale che lega iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 ed espropriazione, sembra ancor più evidente che detta "iscrizione" non possa definirsi un "atto dell'esecuzione": il fatto che secondo la disciplina positiva non necessariamente l'espropriazione deve seguire all'iscrizione ipotecaria, autorizza a ritenere che quest'ultima sia un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria. Ed è proprio la rilevata
3 alternatività dell'iscrizione ipotecaria rispetto all'espropriazione, la ragione che ne giustifica, come accade per il fermo amministrativo, l'attribuzione alla giurisdizione del giudice tributario senza che sussista alcuna violazione del precetto costituzionale che vieta l'istituzione di giudici speciali (v. Corte cost. n. 37 del 2010, con riferimento all'istituto del fermo amministrativo di beni mobili registrati)”. Nel caso di specie, la comunicazione suddetta è stata opposta unitamente agli atti che ne sono presupposto, ovvero le cartelle di pagamento la cui elencazione si rinviene acclusa alla comunicazione medesima e versata agli atti del presente giudizio, lamentando, tra l'altro, il difetto di notificazione dei titoli esecutivi e delle susseguenti ingiunzioni di pagamento. A ciò consegue la valenza c.d. recuperatoria dell'opposizione de quo, considerato che “tutti i vizi attinenti alla formazione del titolo esecutivo e tutte le questioni di merito concernenti i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria (ivi compresa la Contr omessa od intempestiva notifica del o della ordinanza-ingiunzione), che non sia stato possibile far valere mediante i rimedi ordinari per omessa od invalida notifica degli atti presupposti, debbono essere dedotti - attraverso la impugnazione degli atti conseguenziali che per primi hanno portato il destinatario a conoscenza della pretesa sanzionatoria - mediante la proposizione, nel termine di decadenza ex lege, della ordinaria opposizione definita perciò stesso recuperatoria” (cfr. Cass., Sez. II, n. 8271 del 27/03/2024). Tra l'altro, in controversia sono gli stessi diritti di credito per i quali l'
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ha proceduto a iscrivere ipoteca, in quanto parte attrice ha allegato CP_4 la sopravvenienza del fatto estintivo della prescrizione, così parimenti contestando il diritto – rectius: potestà – di procedere a esecuzione forzata in capo all'Ente riscossore, con la conseguenza che la opposizione de quo è qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Pertanto, la causa petendi della domanda svolta coincide con i crediti di cui alle cartelle di pagamento impugnate e l'oggetto c.d. sostanziale attiene al rapporto obbligatorio e quindi alla fondatezza delle pretese creditorie, criterio questo rilevante ai fini del riparto di competenza, così come statuito dalla citata sentenza n. 8271/2024 della Corte di Cassazione.
Ciò esposto, la questione di incompetenza è fondata per le ragioni che seguono.
In particolare, le cartelle di pagamento nn. 59520120002665741000,
59520130000037157000, 59520130002671784000, 29520080017548048000 (limitatamente agli oneri previdenziali), 29520090041456008000,
29520100028009403000 (limitatamente agli oneri previdenziali), 29520110012301678000 (limitatamente agli oneri previdenziali),
29520130019216089000, 59520140000217274000, 59520160000233618000 e 29520140018356028000, 29520070049774181000, (queste ultime due limitatamente agli oneri previdenziali) 29520100016672190000
4 (limitatamente al tributo 1L35), afferendo ai contributi previdenziali di cui al comma 1 dell'art. 442 c.p.c., sono demandate alla competenza del Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 444 c.p.c. . Trattasi invero non già di incompetenza in senso stretto ma di ripartizione interna degli affari che comporta previa separazione degli atti di causa inerenti le suddette domande e la formazione del relativo fascicolo, la trasmissione al Presidente del Tribunale con separata ordinanza per la riassegnazione al giudice del lavoro.
Le cartelle nn. 29520140029395936000, 29520150008775185000, 29520150013666379000 (limitatamente alla tassa di bollo auto e all'imposta sul reddito), 29520070006405352000, 29520070049774181000 ( quest'ultima limitatamente ai tributi) , 29520100016672190000 ( limitatamente ai tributi addizionale irpef) 29520110025077151000, 29520110044138919000, 29520120000580934000, 29520120033302071000, 29520120044331770000,
29520130010132320000, 29520130023536852000, 29520130026687128000 (quest'ultima limitatamente al c.d. canone RAI) , 29520130033897355000 e 29520100042853314000 ( limitatamente al tributo EX UPICA) hanno a oggetto tributi – bollo auto, canone Rai, tassa sullo CP_6 CP_7 CP_8 smaltimento dei rifiuti – che radicano la giurisdizione innanzi alla Commissione tributaria competente, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992. Parimenti di competenza del Giudice tributario le cartelle di pagamento n.
29520150011724202000, recante il tributo contraddistinto dal codice n. 5156, quale “prelievo erariale unico e interessi sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c. 6, T.U.L.P.S.”, e n. 29520150012169079001, recante il tributo contraddistinto dal codice 5419, quale “versamento della quota del 12,25% della raccolta dei giochi”. Infine, le cartelle di pagamento nn. 29520150013666379000 (limitatamente alle infrazioni al codice della strada), 29520080017548048000 (limitatamente alle infrazioni al codice della strada), 29520100016672190000 (limitatamente alle infrazioni al codice della strada), 29520100042853314000 limitatamente alle infrazioni al codice della strada), 29520110012301678000 (limitatamente alle infrazioni al codice della strada), 29520140002918937000, 29520140015410655000, 29520140018356028000 (limitatamente alle infrazioni al codice della strada), 29520140020073692000 e 29520140025731231000 e la 29520100028009403000 ( quest'ultima limitatamente alle sanzioni per violazione del codice della strada) 29520130026687128000 (quest'ultima limitatamente alle infrazioni al codice della strada) sono di competenza del Giudice di pace, in forza dell'art. 204 bis d.lgs. 285/1992 e degli artt. 6 ss. d.lgs. 150/2011 quanto alle violazioni del codice della strada, nonché in forza dell'art. 6 del d.lgs. 150/2011 – entro il valore di € 15.493,00 – quanto alle ingiunzioni di cui all'art. 22 della l. 698/1981.
5 Per inciso, trattandosi di questione la cui risoluzione spetta al giudice competente, le cartelle di pagamento nn. 29520080017548048000,
29520100016672190000, 29520100028009403000 e 29520110012301678000 sono già state opposte con ricorso innanzi al Giudice di pace, con conseguente bis in idem laddove nuovamente opposte in sede di riassunzione. Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese di lite relative alle domande definite con l'odierna sentenza ( inerenti il dichiarato difetto di giurisdizione e di incompetenza per essere competente il giudice di pace, non anche con riferimento a quelle per le quali si dispone la separazione e la trasmigrazione interna al giudice del lavoro con separata ordinanza, sulle quali la pronuncia non è definitoria) seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice ed in favore dei convenuti e liquidate, tenuto conto della statuizione in rito e del valore, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie id valore compreso tra € 5200,00 ed €26.000,00 ( fase studio, introduttiva e decisoria)
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
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contro e Pt_1 Controparte_3 Parte_2 così provvede: 1) dispone, come da separata ordinanza, la separazione delle domande relative alle cartelle di pagamento nn. 59520120002665741000, 59520130000037157000, 59520130002671784000, 29520080017548048000
(limitatamente agli oneri previdenziali), 29520090041456008000, 29520100028009403000 (limitatamente agli oneri previdenziali),
29520110012301678000 (limitatamente agli oneri previdenziali), 29520130019216089000, 59520140000217274000, 59520160000233618000
e 29520140018356028000, 29520070049774181000, (queste ultime due limitatamente agli oneri previdenziali), 29520100016672190000
(limitatamente al tributo 1L35) – per essere competente il Giudice del lavoro;
2) dichiara il proprio difetto di giurisdizione – con riguardo alle cartelle nn.
29520140029395936000, 29520150008775185000, 29520150013666379000 (limitatamente alla tassa di bollo auto e all'imposta sul reddito), 29520070006405352000, 29520070049774181000 ( limitatamente a IRPEF e irap) , 29520100016672190000 Limitatamente all'addizionale irpef) , 29520110025077151000, 29520110044138919000, 29520120000580934000,
29520120033302071000, 29520120044331770000, 29520130010132320000, 29520130023536852000, 29520130026687128000 (limitatamente al c.d. canone RAI) e 29520130033897355000, 29520150011724202000 e 29520150012169079001 e 29520100042853314000 ( quest'ultima limitatamenente al tributo ) – per avere giurisdizione la Per_1
Commissione tributaria competente;
6 3) dichiara la propria incompetenza per materia con limite di valore – con riguardo alle cartelle di pagamento nn. 29520150013666379000
(limitatamente alle infrazioni al codice della strada), 29520080017548048000 (limitatamente alle infrazioni al codice della strada), 29520100016672190000
(limitatamente alle infrazioni al codice della strada), 29520100042853314000 (limitatamente alle sanzioni dle codice della strada), 29520110012301678000
(limitatamente alle infrazioni al codice della strada), 29520140002918937000, 29520140015410655000, 29520140018356028000 (limitatamente alle infrazioni al codice della strada), 29520140020073692000 e 29520140025731231000 e la 29520100028009403000 ( limitatamente alle sanzioni per violazione del codice della strada) e 29520130026687128000 (quest'ultima limitatamente alle infrazioni al codice della strada) – per essere competente il Giudice di pace;
4) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti liquidate in € 1700,00 ciascuno, oltre spese generali iva cpa come per legge. Si comunichi.
Così deciso in Messina il 14 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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