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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/10/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 527 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile
La Corte di Appello di Firenze – Sezione Prima Civile, composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. ALESSANDRA GUERRIERI CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull' appello proposto da
, con l'Avv. Vittorio Lombardi di Cosenza Parte_1
Appellante nei confronti di con l'avv. Alessandra Joseph di Arezzo Controparte_1
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 870\2022 del Tribunale di
Arezzo, pubblicata in data 22 agosto 2022, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze contrariis rejectis: - In via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, per le motivazioni di cui in premessa;
- Nel merito, riformare la sentenza impugnata con integrale accoglimento della domanda così come formulata in primo grado e con tutte le consequenziali statuizioni in ordine alle spese
1 e competenze di entrambi i gradi di giudizio sia di primo che di secondo grado da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore. per l'appellata: Voglia il Collegio adito rigettare le domande proposte in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza n.
1870/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo in data 23.08.2022 a definizione del procedimento iscritto al RG 71/2018. Con condanna alle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Questa vicenda ha ad oggetto il giudizio di merito proposto da
[...]
in seguito ad opposizione al preavviso di rilascio Parte_1 notificato ex articolo 608 cpc da Quest'ultima Controparte_1 aveva acquistato all'asta parte della consistenza immobiliare del
; questi si era opposto allegando che mediante il pignoramento Pt_1 del resede, che figurava catastalmente come pertinenza dell'appartamento, si precludeva l'accesso ad una sua cantina, rimasta esclusa dall'esecuzione.
proponeva opposizione contro il preavviso di rilascio Pt_1 relativo all'immobile, sostenendo che il resede antistante (mq 73) incluso nel decreto di trasferimento è l'unico accesso al subalterno
7, cioè la cantina non pignorata e rimasta di sua proprietà.
Parte Ghiori concludeva per sentire dichiarare: “l'illegittimità della procedura esecutiva poiché comprensiva di una parte dell'immobile, come sopra specificata e descritta, non facente parte del compendio pignorato e successivamente venduto.” chiedeva il rigetto dell'opposizione, sostenendo Controparte_1 che il decreto di trasferimento includeva legittimamente il resede come pertinenza del subalterno 4 e che l'opposizione era tardiva e inammissibile secondo l'art. 615 c.p.c., perché proposta dopo l'avvenuta vendita del compendio pignorato. Allegava che il giudice dell'esecuzione aveva già rigettato le istanze di che il Pt_1 resede era incluso nel decreto di trasferimento, che esso non era
2 stato impugnato nel termine previsto per gli atti esecutivi e cioè
20 giorni dalla comunicazione. Eccepiva poi che il resede non aveva autonomia catastale e quindi era stato correttamente trasferito insieme all'appartamento e che il giudice dell'esecuzione aveva infatti dato atto del fatto che non vi erano state opposizioni agli atti esecutivi e che comunque il decreto di trasferimento era stato notificato al debitore, proprio anche ai fini del controllo della regolarità della procedura. Parte evidenziava infine che, CP_1 come statuito dal GE con i provvedimenti del 31.05.2016 e 10.10.2016, il debitore esecutato non aveva contestato l'ordinanza di vendita dei beni del 2.04.2015 ed il successivo avviso di vendita del
28.05.2015, ma aveva sollevato contestazioni solo in data
25.05.2016, quasi due mesi dopo l'emissione del decreto di trasferimento del 30.03.2016, avente ad oggetto “
1. un appartamento ad uso di civile abitazione del Comune di Arezzo, via A. Volta n.
18, di superficie utile lorda di mq 87,00, posto al primo piano con accesso da scala esterna condominiale;
2. un locale destinato a cantina al piano terra con accesso diretto dall'esterno;
3. un'area di proprietà esclusiva con accesso carrabile direttamente dalla strada, mediante cancello automatico, in parte pavimentata, lungo il perimetro del fabbricato ed in parte lasciata a verde di mq 73,00;
- la vendita veniva disposta sulla base degli atti di compravendita del 15 gennaio 1958 (all.3) relativamente all'acquisto del terreno
e dei successivi atti di compravendita del 10 dicembre 1979 ed atto di cessione di diritti del 4 gennaio 1980 (all.4), sulla base dei quali ad ogni porzione immobiliare, nel caso di specie foglio 105 part. 397 sub. 3, corrispondeva un proprio resede esclusivo;
- in conformità agli atti di proprietà, il resede risultava esclusivo e di pertinenza dell'appartamento e come tale non poteva che essere ricompreso nel decreto di trasferimento”.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta una prima volta in decisione, ma poi rimessa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare. Infine, sulle
3 precisate conclusioni la causa era trattenuta in decisione, dando luce alla sentenza oggi al vaglio della Corte.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il tribunale comincia la sua disamina rigettando preliminarmente l'eccezione di parte secondo la quale l'opposizione CP_1 sarebbe stata inammissibile perché proposta dopo la scadenza del termine per la vendita dell'immobile, ex art. 615 II comma cpc. (Cfr. pag.4:” Si osserva, invero, che l'opposizione de quo è stata proposta avverso il preavviso di rilascio nell'ambito dell'esecuzione per consegna e rilascio e non in seno all'esecuzione immobiliare. Dalla disposizione appena citata si ricava, infatti, come il termine finale per proporre opposizione è anticipato con riferimento alla sola esecuzione forzata che si svolge per la soddisfazione delle obbligazioni pecuniarie (c.d. espropriazione) e non, invece, con riguardo alle esecuzioni in forma specifica, tra le quali rientra per l'appunto l'esecuzione per consegna e rilascio.”). Nel merito il tribunale ritiene comunque infondata l'opposizione, perché in data 31 marzo 2016 il decreto di trasferimento, contenente la descrizione dei beni oggetto del pignoramento ed anche quella del resede, era stato notificato anche a parte che ne assumeva Pt_1 legale conoscenza;
con istanza del 27 maggio 2016, parte Pt_1 reagiva chiedendo al giudice dell'esecuzione la revoca del provvedimento di vendita perché gravemente lesivo del diritto di proprietà dello stesso, o in subordine di disporre la divisione dell'immobile (resede) per permettergli di raggiungere la cantina che non era stata oggetto di pignoramento. Essendo trascorsi quasi due mesi tra il 31 marzo 2016, data di notifica del decreto di trasferimento, e il 27 maggio 2016, data del deposito dell'istanza di Ghiori, il giudice dell'esecuzione valutava tardiva l'istanza e la respingeva con ordinanza 10 ottobre 2016. Cfr pag. 5: “Così delineati i fatti di causa, deve evidenziarsi che l'oggetto del contendere attiene quindi al resede – privo di autonomia catastale propria – il quale rappresenta l'accesso sia al sub 4 (oggetto di
4 trasferimento) che al sub 7 (non pignorato e, quindi, correttamente non inserito nell'ordinanza di vendita, nel successivo avviso e nel decreto di trasferimento). Tale resede di mq 73 risulta tuttavia essere stato trasferito con decreto del 30 marzo 2016, il quale ha acquistato stabilità esecutiva non essendo stato opposto nel termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c.” Il tribunale concludeva quindi che il resede antistante, non dotato di autonomo identificativo catastale, era stato inserito nel decreto di trasferimento che non era stato tempestivamente impugnato e, di conseguenza, compariva nel successivo preavviso di rilascio. Pertanto, essendo trascorsi più di venti giorni dalla notifica del decreto, le contestazioni erano tardive, con conseguente rigetto della opposizione e condanna del alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado l'appellante ha impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo motivo d'appello, ha lamentato Pt_1
l'erroneità/illegittimità della sentenza gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 615 II comma e 671 cpc (da intendersi art 617 cpc, per errore materiale). L'appellante sottolinea che nella materia immobiliare è cruciale l'esatta identificazione del bene sottoposto a esecuzione forzata e che il giudice avrebbe esondato dalle proprie attribuzioni nel momento in cui aveva attribuito alla procedura esecutiva il resede che conduce alla cantina non pignorata, che era rimasta di proprietà di e libera da vincoli. Quindi Pt_1 il tribunale avrebbe violato altresì l'articolo 112 cpc incorrendo in vizio di ultra-petizione. Ritiene che il tribunale non abbia compreso che l'opposizione svolta dall'appellante doveva essere considerata come un'opposizione straordinaria ex articolo 615 secondo comma cpc, che, come tale, non era soggetta a termine di decadenza, essendo prevista per tutelare situazioni concernenti
“fatti sopravvenuti, ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
5 L'appellante conclude la disamina del motivo proposto chiarendo che solo al momento del decreto di trasferimento aveva potuto comprendere il perimetro della cognizione del giudice, che aveva incorporato il resede che conduce alla sua cantina libera da vincoli, nel compendio pignorato.
Col secondo motivo d'appello ha lamentato la violazione e Pt_1 falsa applicazione dell'articolo 608 cpc, perché il tribunale avrebbe dovuto controllare l'oggetto dell'esecuzione e perlomeno lasciare l'accesso al , accogliendo l'opposizione perché il Pt_1 preavviso di rilascio non riguardava il bene identificato nel resede, che è privo di estremi catastali.
Parte appellata si costituiva in giudizio resistendo all'appello e chiedendo preliminarmente che ne fosse dichiarata l'inammissibilità non ritenendo integrati i requisiti di cui all'articolo 342 cpc e comunque ritenendo i descritti motivi infondati nel merito.
All'udienza cartolare del 18 febbraio 2025, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini per le difese finali.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
---------
La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo d'appello è infondato e merita di essere respinto.
Va osservato preliminarmente che nell'intestazione del motivo vi è un richiamo all'articolo 671 CPC, che è inconferente, e che nel corpo del motivo vi sono allusioni alla possibilità che l'opposizione sia stata intesa o avrebbe dovuto essere intesa - in parte - dal tribunale, come opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 cpc.
Cont Se così fosse stato, ai sensi dell'articolo 618 , in appello il motivo dovrebbe essere dichiarato inammissibile, perché il rimedio eventualmente esperibile era solo quello del ricorso per Cassazione.
Il tribunale ha basato il suo ragionamento sull'esame dei titoli di
6 provenienza e li ha citati e descritti. Sulla base degli atti di compravendita del 15 gennaio 1958, relativamente all'acquisto del terreno e dei successivi atti di compravendita del 10 dicembre 1979
e atto di cessione di diritti del 4 gennaio 1980 (depositati nel fascicolo di primo grado contestualmente alla comparsa di costituzione doc 3 e 4), ad ogni porzione immobiliare, nel caso di specie foglio 105 part. 397 sub 3, corrispondeva un proprio resede esclusivo. Conformemente agli atti di proprietà, il resede risulta esclusivo e di pertinenza dell'appartamento e come tale non poteva che essere venduto unitamente all'appartamento. Peraltro, alla data del 27.10.2015, data di emissione dell'ordinanza di delega alla vendita (doc 15), il debitore esecutato, si era già costituito nel procedimento (doc 16) venendo a conoscenza della consistenza dei beni oggetto di espropriazione. Con successivo decreto di trasferimento del 30.03.2016, (depositato nel fascicolo di primo grado contestualmente alla comparsa di costituzione, doc 2) comunicato in data 31.3.2016, il Giudice dell'esecuzione trasferiva alla la piena proprietà del compendio: Controparte_1 appartamento, cantina e “un'area di proprietà esclusiva con accesso carrabile direttamente dalla strada, mediante cancello automatico, in parte pavimentata, lungo il perimetro del fabbricato ed in parte lasciata a verde di mq 73,00”. Il tribunale osserva che Il decreto di trasferimento, comunicato alle parti il 31.3.2016 non veniva impugnato dall'odierno appellante nei termini di cui all'art 617 cpc acquisendo così stabilità esecutiva. L'articolo 617 cpc è perentorio laddove reca che le opposizioni di cui al primo comma che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notifica del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di 20 giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo o il precetto oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti. Ne deriva che i 20 giorni prescritti dalla norma per poter impugnare il decreto di
7 trasferimento, comunicato il 31 marzo 2016, erano irrimediabilmente decorsi alla data del 27 maggio 2016, momento in cui è stata proposta l'opposizione al preavviso. Nemmeno è accoglibile la prospettazione di parte appellante circa l'applicazione dell'articolo 615 cpc II comma, non avendo provato, né tantomeno offerto di provare, i motivi sopravvenuti oppure la causa non imputabile per non avere proposto tempestivamente l'opposizione.
Il secondo motivo d'appello è infondato e merita di essere respinto.
L'appellante censura la decisione indicando la falsa applicazione dell'art 608 cpc, non reputando legittima la richiesta di preavviso di rilascio per un bene che non poteva essere oggetto di esecuzione.
In particolare, evidenzia che il giudice avrebbe dovuto accertare con precisione l'oggetto dell'esecuzione, garantendo almeno il mantenimento del diritto di accesso al bene rimasto di sua proprietà.
Secondo l'appellante, l'opposizione proposta avrebbe dovuto essere accolta, poiché il preavviso di rilascio notificato non riguardava il bene effettivamente identificato come resede, privo di specifici estremi catastali e, pertanto, non correttamente incluso nel compendio pignorato. Di conseguenza, il provvedimento di rilascio sarebbe viziato per difetto di presupposti, in quanto riferito a una porzione immobiliare estranea all'esecuzione forzata e rimasta di proprietà dell'appellante, libera da vincoli e non coinvolta nella vendita forzata.
In realtà, il ragionamento è più articolato: il resede antistante il fabbricato non era dotato di autonomo identificativo catastale ed era stato inserito nel decreto di trasferimento, come appare dagli atti di provenienza, descrivendolo come una pertinenza dell'appartamento pignorato. Non avendo il tempestivamente Pt_1 impugnato detto decreto, esso ha ottenuto una struttura definitiva.
Le odierne doglianze avrebbero dovuto essere proposte entro 20 giorni della comunicazione del decreto di trasferimento, in sede di opposizione all'atto esecutivo. non spiega perché non ha Pt_1 impugnato il decreto, ma ha impugnato solo il preavviso di rilascio.
8 La norma che richiama, e cioè l'art. 615 cpc II comma, si riferisce però all'atto presupposto (il decreto), non al preavviso, che di per sé non contiene errori, perché nelle more, la situazione si è consolidata e l'eventuale errore dell'atto esecutivo doveva essere impugnato tramite l'opposizione che subisce il termine perentorio dei 20 giorni, ex art. 617 cpc, mentre, comunque, agli effetti del
II comma dell'art. 615 cpc, la domanda è sfornita della prova della causa non imputabile al debitore, in forza della quale egli non ha potuto rispettare il termine.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147, posto che l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022 (controversia rientrante nello scaglione di valore indeterminato, escluso il compenso per la fase istruttoria, non tenuta).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 2002, si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
RESPINGE l'appello come in atti proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 870/2022 del Tribunale di Arezzo, pubblicata in data 22 agosto 2022, sentenza che conferma integralmente;
CONDANNA al rimborso, a favore della controparte Parte_1
, delle spese di lite relative al presente grado di Controparte_1 giudizio, che liquida in € 3473,00 per compenso (controversia rientrante nello scaglione di valore indeterminato-complessità bassa- indicato in atto di citazione, escluso il compenso per la
9 sola fase istruttoria), oltre spese generali, Iva e quant'altro per legge.
DICHIARA, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2022 che ricorrono, a carico di i presupposti Parte_1 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze, 14 ottobre 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile
La Corte di Appello di Firenze – Sezione Prima Civile, composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. ALESSANDRA GUERRIERI CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull' appello proposto da
, con l'Avv. Vittorio Lombardi di Cosenza Parte_1
Appellante nei confronti di con l'avv. Alessandra Joseph di Arezzo Controparte_1
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 870\2022 del Tribunale di
Arezzo, pubblicata in data 22 agosto 2022, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze contrariis rejectis: - In via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, per le motivazioni di cui in premessa;
- Nel merito, riformare la sentenza impugnata con integrale accoglimento della domanda così come formulata in primo grado e con tutte le consequenziali statuizioni in ordine alle spese
1 e competenze di entrambi i gradi di giudizio sia di primo che di secondo grado da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore. per l'appellata: Voglia il Collegio adito rigettare le domande proposte in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza n.
1870/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo in data 23.08.2022 a definizione del procedimento iscritto al RG 71/2018. Con condanna alle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Questa vicenda ha ad oggetto il giudizio di merito proposto da
[...]
in seguito ad opposizione al preavviso di rilascio Parte_1 notificato ex articolo 608 cpc da Quest'ultima Controparte_1 aveva acquistato all'asta parte della consistenza immobiliare del
; questi si era opposto allegando che mediante il pignoramento Pt_1 del resede, che figurava catastalmente come pertinenza dell'appartamento, si precludeva l'accesso ad una sua cantina, rimasta esclusa dall'esecuzione.
proponeva opposizione contro il preavviso di rilascio Pt_1 relativo all'immobile, sostenendo che il resede antistante (mq 73) incluso nel decreto di trasferimento è l'unico accesso al subalterno
7, cioè la cantina non pignorata e rimasta di sua proprietà.
Parte Ghiori concludeva per sentire dichiarare: “l'illegittimità della procedura esecutiva poiché comprensiva di una parte dell'immobile, come sopra specificata e descritta, non facente parte del compendio pignorato e successivamente venduto.” chiedeva il rigetto dell'opposizione, sostenendo Controparte_1 che il decreto di trasferimento includeva legittimamente il resede come pertinenza del subalterno 4 e che l'opposizione era tardiva e inammissibile secondo l'art. 615 c.p.c., perché proposta dopo l'avvenuta vendita del compendio pignorato. Allegava che il giudice dell'esecuzione aveva già rigettato le istanze di che il Pt_1 resede era incluso nel decreto di trasferimento, che esso non era
2 stato impugnato nel termine previsto per gli atti esecutivi e cioè
20 giorni dalla comunicazione. Eccepiva poi che il resede non aveva autonomia catastale e quindi era stato correttamente trasferito insieme all'appartamento e che il giudice dell'esecuzione aveva infatti dato atto del fatto che non vi erano state opposizioni agli atti esecutivi e che comunque il decreto di trasferimento era stato notificato al debitore, proprio anche ai fini del controllo della regolarità della procedura. Parte evidenziava infine che, CP_1 come statuito dal GE con i provvedimenti del 31.05.2016 e 10.10.2016, il debitore esecutato non aveva contestato l'ordinanza di vendita dei beni del 2.04.2015 ed il successivo avviso di vendita del
28.05.2015, ma aveva sollevato contestazioni solo in data
25.05.2016, quasi due mesi dopo l'emissione del decreto di trasferimento del 30.03.2016, avente ad oggetto “
1. un appartamento ad uso di civile abitazione del Comune di Arezzo, via A. Volta n.
18, di superficie utile lorda di mq 87,00, posto al primo piano con accesso da scala esterna condominiale;
2. un locale destinato a cantina al piano terra con accesso diretto dall'esterno;
3. un'area di proprietà esclusiva con accesso carrabile direttamente dalla strada, mediante cancello automatico, in parte pavimentata, lungo il perimetro del fabbricato ed in parte lasciata a verde di mq 73,00;
- la vendita veniva disposta sulla base degli atti di compravendita del 15 gennaio 1958 (all.3) relativamente all'acquisto del terreno
e dei successivi atti di compravendita del 10 dicembre 1979 ed atto di cessione di diritti del 4 gennaio 1980 (all.4), sulla base dei quali ad ogni porzione immobiliare, nel caso di specie foglio 105 part. 397 sub. 3, corrispondeva un proprio resede esclusivo;
- in conformità agli atti di proprietà, il resede risultava esclusivo e di pertinenza dell'appartamento e come tale non poteva che essere ricompreso nel decreto di trasferimento”.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta una prima volta in decisione, ma poi rimessa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare. Infine, sulle
3 precisate conclusioni la causa era trattenuta in decisione, dando luce alla sentenza oggi al vaglio della Corte.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il tribunale comincia la sua disamina rigettando preliminarmente l'eccezione di parte secondo la quale l'opposizione CP_1 sarebbe stata inammissibile perché proposta dopo la scadenza del termine per la vendita dell'immobile, ex art. 615 II comma cpc. (Cfr. pag.4:” Si osserva, invero, che l'opposizione de quo è stata proposta avverso il preavviso di rilascio nell'ambito dell'esecuzione per consegna e rilascio e non in seno all'esecuzione immobiliare. Dalla disposizione appena citata si ricava, infatti, come il termine finale per proporre opposizione è anticipato con riferimento alla sola esecuzione forzata che si svolge per la soddisfazione delle obbligazioni pecuniarie (c.d. espropriazione) e non, invece, con riguardo alle esecuzioni in forma specifica, tra le quali rientra per l'appunto l'esecuzione per consegna e rilascio.”). Nel merito il tribunale ritiene comunque infondata l'opposizione, perché in data 31 marzo 2016 il decreto di trasferimento, contenente la descrizione dei beni oggetto del pignoramento ed anche quella del resede, era stato notificato anche a parte che ne assumeva Pt_1 legale conoscenza;
con istanza del 27 maggio 2016, parte Pt_1 reagiva chiedendo al giudice dell'esecuzione la revoca del provvedimento di vendita perché gravemente lesivo del diritto di proprietà dello stesso, o in subordine di disporre la divisione dell'immobile (resede) per permettergli di raggiungere la cantina che non era stata oggetto di pignoramento. Essendo trascorsi quasi due mesi tra il 31 marzo 2016, data di notifica del decreto di trasferimento, e il 27 maggio 2016, data del deposito dell'istanza di Ghiori, il giudice dell'esecuzione valutava tardiva l'istanza e la respingeva con ordinanza 10 ottobre 2016. Cfr pag. 5: “Così delineati i fatti di causa, deve evidenziarsi che l'oggetto del contendere attiene quindi al resede – privo di autonomia catastale propria – il quale rappresenta l'accesso sia al sub 4 (oggetto di
4 trasferimento) che al sub 7 (non pignorato e, quindi, correttamente non inserito nell'ordinanza di vendita, nel successivo avviso e nel decreto di trasferimento). Tale resede di mq 73 risulta tuttavia essere stato trasferito con decreto del 30 marzo 2016, il quale ha acquistato stabilità esecutiva non essendo stato opposto nel termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c.” Il tribunale concludeva quindi che il resede antistante, non dotato di autonomo identificativo catastale, era stato inserito nel decreto di trasferimento che non era stato tempestivamente impugnato e, di conseguenza, compariva nel successivo preavviso di rilascio. Pertanto, essendo trascorsi più di venti giorni dalla notifica del decreto, le contestazioni erano tardive, con conseguente rigetto della opposizione e condanna del alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado l'appellante ha impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo motivo d'appello, ha lamentato Pt_1
l'erroneità/illegittimità della sentenza gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 615 II comma e 671 cpc (da intendersi art 617 cpc, per errore materiale). L'appellante sottolinea che nella materia immobiliare è cruciale l'esatta identificazione del bene sottoposto a esecuzione forzata e che il giudice avrebbe esondato dalle proprie attribuzioni nel momento in cui aveva attribuito alla procedura esecutiva il resede che conduce alla cantina non pignorata, che era rimasta di proprietà di e libera da vincoli. Quindi Pt_1 il tribunale avrebbe violato altresì l'articolo 112 cpc incorrendo in vizio di ultra-petizione. Ritiene che il tribunale non abbia compreso che l'opposizione svolta dall'appellante doveva essere considerata come un'opposizione straordinaria ex articolo 615 secondo comma cpc, che, come tale, non era soggetta a termine di decadenza, essendo prevista per tutelare situazioni concernenti
“fatti sopravvenuti, ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
5 L'appellante conclude la disamina del motivo proposto chiarendo che solo al momento del decreto di trasferimento aveva potuto comprendere il perimetro della cognizione del giudice, che aveva incorporato il resede che conduce alla sua cantina libera da vincoli, nel compendio pignorato.
Col secondo motivo d'appello ha lamentato la violazione e Pt_1 falsa applicazione dell'articolo 608 cpc, perché il tribunale avrebbe dovuto controllare l'oggetto dell'esecuzione e perlomeno lasciare l'accesso al , accogliendo l'opposizione perché il Pt_1 preavviso di rilascio non riguardava il bene identificato nel resede, che è privo di estremi catastali.
Parte appellata si costituiva in giudizio resistendo all'appello e chiedendo preliminarmente che ne fosse dichiarata l'inammissibilità non ritenendo integrati i requisiti di cui all'articolo 342 cpc e comunque ritenendo i descritti motivi infondati nel merito.
All'udienza cartolare del 18 febbraio 2025, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini per le difese finali.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
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La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo d'appello è infondato e merita di essere respinto.
Va osservato preliminarmente che nell'intestazione del motivo vi è un richiamo all'articolo 671 CPC, che è inconferente, e che nel corpo del motivo vi sono allusioni alla possibilità che l'opposizione sia stata intesa o avrebbe dovuto essere intesa - in parte - dal tribunale, come opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 cpc.
Cont Se così fosse stato, ai sensi dell'articolo 618 , in appello il motivo dovrebbe essere dichiarato inammissibile, perché il rimedio eventualmente esperibile era solo quello del ricorso per Cassazione.
Il tribunale ha basato il suo ragionamento sull'esame dei titoli di
6 provenienza e li ha citati e descritti. Sulla base degli atti di compravendita del 15 gennaio 1958, relativamente all'acquisto del terreno e dei successivi atti di compravendita del 10 dicembre 1979
e atto di cessione di diritti del 4 gennaio 1980 (depositati nel fascicolo di primo grado contestualmente alla comparsa di costituzione doc 3 e 4), ad ogni porzione immobiliare, nel caso di specie foglio 105 part. 397 sub 3, corrispondeva un proprio resede esclusivo. Conformemente agli atti di proprietà, il resede risulta esclusivo e di pertinenza dell'appartamento e come tale non poteva che essere venduto unitamente all'appartamento. Peraltro, alla data del 27.10.2015, data di emissione dell'ordinanza di delega alla vendita (doc 15), il debitore esecutato, si era già costituito nel procedimento (doc 16) venendo a conoscenza della consistenza dei beni oggetto di espropriazione. Con successivo decreto di trasferimento del 30.03.2016, (depositato nel fascicolo di primo grado contestualmente alla comparsa di costituzione, doc 2) comunicato in data 31.3.2016, il Giudice dell'esecuzione trasferiva alla la piena proprietà del compendio: Controparte_1 appartamento, cantina e “un'area di proprietà esclusiva con accesso carrabile direttamente dalla strada, mediante cancello automatico, in parte pavimentata, lungo il perimetro del fabbricato ed in parte lasciata a verde di mq 73,00”. Il tribunale osserva che Il decreto di trasferimento, comunicato alle parti il 31.3.2016 non veniva impugnato dall'odierno appellante nei termini di cui all'art 617 cpc acquisendo così stabilità esecutiva. L'articolo 617 cpc è perentorio laddove reca che le opposizioni di cui al primo comma che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notifica del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di 20 giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo o il precetto oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti. Ne deriva che i 20 giorni prescritti dalla norma per poter impugnare il decreto di
7 trasferimento, comunicato il 31 marzo 2016, erano irrimediabilmente decorsi alla data del 27 maggio 2016, momento in cui è stata proposta l'opposizione al preavviso. Nemmeno è accoglibile la prospettazione di parte appellante circa l'applicazione dell'articolo 615 cpc II comma, non avendo provato, né tantomeno offerto di provare, i motivi sopravvenuti oppure la causa non imputabile per non avere proposto tempestivamente l'opposizione.
Il secondo motivo d'appello è infondato e merita di essere respinto.
L'appellante censura la decisione indicando la falsa applicazione dell'art 608 cpc, non reputando legittima la richiesta di preavviso di rilascio per un bene che non poteva essere oggetto di esecuzione.
In particolare, evidenzia che il giudice avrebbe dovuto accertare con precisione l'oggetto dell'esecuzione, garantendo almeno il mantenimento del diritto di accesso al bene rimasto di sua proprietà.
Secondo l'appellante, l'opposizione proposta avrebbe dovuto essere accolta, poiché il preavviso di rilascio notificato non riguardava il bene effettivamente identificato come resede, privo di specifici estremi catastali e, pertanto, non correttamente incluso nel compendio pignorato. Di conseguenza, il provvedimento di rilascio sarebbe viziato per difetto di presupposti, in quanto riferito a una porzione immobiliare estranea all'esecuzione forzata e rimasta di proprietà dell'appellante, libera da vincoli e non coinvolta nella vendita forzata.
In realtà, il ragionamento è più articolato: il resede antistante il fabbricato non era dotato di autonomo identificativo catastale ed era stato inserito nel decreto di trasferimento, come appare dagli atti di provenienza, descrivendolo come una pertinenza dell'appartamento pignorato. Non avendo il tempestivamente Pt_1 impugnato detto decreto, esso ha ottenuto una struttura definitiva.
Le odierne doglianze avrebbero dovuto essere proposte entro 20 giorni della comunicazione del decreto di trasferimento, in sede di opposizione all'atto esecutivo. non spiega perché non ha Pt_1 impugnato il decreto, ma ha impugnato solo il preavviso di rilascio.
8 La norma che richiama, e cioè l'art. 615 cpc II comma, si riferisce però all'atto presupposto (il decreto), non al preavviso, che di per sé non contiene errori, perché nelle more, la situazione si è consolidata e l'eventuale errore dell'atto esecutivo doveva essere impugnato tramite l'opposizione che subisce il termine perentorio dei 20 giorni, ex art. 617 cpc, mentre, comunque, agli effetti del
II comma dell'art. 615 cpc, la domanda è sfornita della prova della causa non imputabile al debitore, in forza della quale egli non ha potuto rispettare il termine.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147, posto che l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022 (controversia rientrante nello scaglione di valore indeterminato, escluso il compenso per la fase istruttoria, non tenuta).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 2002, si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
RESPINGE l'appello come in atti proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 870/2022 del Tribunale di Arezzo, pubblicata in data 22 agosto 2022, sentenza che conferma integralmente;
CONDANNA al rimborso, a favore della controparte Parte_1
, delle spese di lite relative al presente grado di Controparte_1 giudizio, che liquida in € 3473,00 per compenso (controversia rientrante nello scaglione di valore indeterminato-complessità bassa- indicato in atto di citazione, escluso il compenso per la
9 sola fase istruttoria), oltre spese generali, Iva e quant'altro per legge.
DICHIARA, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2022 che ricorrono, a carico di i presupposti Parte_1 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze, 14 ottobre 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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