Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/01/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Francesco Catanese Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3209 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e residente in [...]
difeso dall'Avv. NT Urso (C.F.: ), giusta C.F._2
procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di questa in Messina via G. Grillo 61, la quale ha chiesto che le comunicazioni di cancelleria ex art. 176 c.p.c. vengano inviate via fax al numero 0902509908 ovvero all'indirizzo pec: RICORRENTE Email_1
E
nata a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
) ivi residente in [...]
pal. E int. 6, elettivamente domiciliata in Messina Via Oratorio San
Francesco, 4, presso lo studio dell'Avv. Cesare Santonocito (tel. 090
5731302 fax 090 5728017 pec: che la Email_2
rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
E
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 08.07.2022 Pt_1
chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio concordatario da lui contratto a Messina il 16.01.1978 con
(atto trascritto al n. 39 parte II serie A anno 1978), Controparte_1
invocando l'applicazione dell'art. 3 n. 2 lettera b della legge 1.12.1970 n.
898, così come modificato dalla legge 6.03.1987 n. 74 e dalla legge
06.05.2015 n. 55. Esponeva, infatti, che con sentenza n. 2238/2018 pubblicata il 20.11.2018 il Tribunale Messina aveva dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi, rigettando le domande di addebito della separazione proposte da entrambe le parti, ed aveva confermato l'ordinanza presidenziale del 24.04.2017 con la quale era stata assegnata la casa coniugale con relativo arredamento alla moglie ed era stata riconosciute alla stessa un assegno mensile a carico del deducente di importo complessivo pari a € 400,00 di cui €. 100,00 per il mantenimento del coniuge ed € 150,00 per il mantenimento di ciascuno dei due figli maggiorenni ma ancora non autonomi, invalido in quanto affetto Per_1
da insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico (con pensione di circa € 300,00) ed . Evidenziava che la Corte di Appello di Per_2
Messina con sentenza n. 2238/18 pubblicata in data 20.11.2018, aveva riformato la sentenza di primo grado, revocando l'assegno di mantenimento disposto a favore di e di e Controparte_1 Controparte_2
riducendo l'assegno di mantenimento a favore di ad €. Persona_3
50,00 mensili. Osservava che egli era dipendente dal 31.08.2018 dello
Studio Aziendale Associato Cooperativa con mansione di autista e di percepire uno stipendio mensile con contratto a tempo determinato di €.
2 746,00; che viveva in una casa in locazione;
che i coniugi erano comproprietari di un terreno in c.da Petrazza con un fabbricato realizzato abusivamente e da lui sanato;
che la casa coniugale nella quale era rimasta a vivere la moglie era di proprietà dello . Chiedeva la conferma delle Pt_2
statuizioni contenute nella sentenza CdA di Messina del 03.06.2021 e la condanna della lla restituzione delle somme incassate a titolo CP_1
di assegno di mantenimento a far data dal deposito del ricorso per la separazione giudiziale, ossia dal 05.10.2016 o, in subordine, dal provvedimento presidenziale del 27.04.2017 ovvero in ulteriore subordine dal deposito del ricorso in appello. Dichiarava, infine, che egli era disponibile ad acquistare la quota di pertinenza della el terreno CP_1
in c.da Petrazza con fabbricato, detratte le spese sostenute da lui in via esclusiva per la sanatoria e chiedeva che fosse emessa una sentenza che producesse gli effetti del trasferimento della proprietà del bene.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 21.01.2023 si costituiva la quale non si opponeva alla pronuncia di Controparte_1
divorzio. Rilevava, però, che le domande avanzate dalla controparte di restituzione somme e di trasferimento dell'immobile sito in c.da Petrazza erano inammissibili. Quanto ai rapporti di natura economica, chiedeva che le fosse riconosciuto un assegno divorzile di importo mensile pari a €
500,00 e che fosse aumentato l'assegno per figlio ad € 150,00. A Per_1
sostegno di tali domande evidenziava che ella espletava solamente lavoro in nero di badante per 4 ore al giorno presso un'anziana donna, ricevendo in corrispettivo l'importo di € 10,00 giornaliere, e dal mese di agosto 2022 non percepiva più il reddito di cittadinanza. Rilevava, poi, con riferimento ai redditi del che la stessa Corte di Appello aveva sottolineato che Pt_1
il percepiva anche il compenso per la custodia, nel terreno di cui era Per_4
comproprietario con la moglie, di cavalli di proprietà di terzi, tra cui quello
3 del cognato ed evidenziava che la domanda avanzata dal Per_5 Pt_1
volta all'acquisto della quota del terreno in c.da Petrazza di proprietà della deducente era elemento sintomatico del fatto che lo stesso aveva disponibilità finanziarie. Rilevava, infine, che il matrimonio aveva avuto lunghissima durata e che ella, in base ad una scelta comune dei coniugi, non aveva svolto attività lavorativa e si era dedicata alla cura della famiglia, tenuto conto, in particolare che dall'unione, tra il 1978 e il 1998, erano nati i figli (il 30.10.1978), (il 13/04/1980), Per_6 Per_7 Per_1
(il 16.12.1983), NT (il 04.05.1992) e (il 23.03.1998), Per_2
mentre la propria condizione economica non era migliorata rispetto all'epoca della separazione, in quanto ella non svolgeva alcuna attività.
All'udienza del 06.03.2023 il Presidente delegato esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito infruttuoso e, con ordinanza depositata il 23 marzo 2023 dava gli opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole;
in particolare, preso atto del fatto che la non percepiva più il reddito di cittadinanza, CP_1
poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla moglie un Pt_1
assegno di mantenimento pari a € 100,00 mensili, mentre confermava le altre statuizioni vigenti nel regime della separazione a seguito della pronuncia della Corte di Appello. Dava, quindi, le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio davanti al Giudice Istruttore.
Con memoria integrativa depositata il 10.10.2023 Parte_1
ribadiva che era disponibile a corrispondere alla la metà del CP_1
valore di stima del terreno sito in c.da Petrazza, pari ad €. 5.686,34 e chiedeva il trasferimento del bene. Inoltre, reiterava la domanda di restituzione delle somme indebitamente versate alla n forza dei CP_1
provvedimenti emessi in sede di separazione e degli altri suoi oggetti personali rimasti nella disponibilità della Sottolineava che non CP_1
4 vi erano i presupposti per riconoscere alla n assegno divorzile CP_1
anche in considerazione del fatto che egli, nel 2022, aveva scoperto di essere affetto da patologia neurologica ed era sotto controllo medico;
in subordine, chiedeva che l'assegno a favore della moglie fosse determinato in misura non superiore ad € 50,00 mensili.
Con comparsa di costituzione davanti al Giudice Istruttore depositata il 26.10.2023 reiterava l'eccezione di inammissibilità Controparte_1
delle domande di controparte di trasferimento della quota di proprietà della deducente dell'immobile sito in c.da Petrazza e di restituzione somme.
Sottolineava, pertanto, che l'oggetto della controversia era limitato alla questione relativa alla sussistenza o meno del diritto della deducente alla corresponsione di un assegno divorzile. Ribadiva che vi erano tutti i presupposti per il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, posto che le sue attuali condizioni economiche erano ai limiti dell'indigenza ed ella faceva fronte alle sue esigenze di sostentamento prestando attività lavorativa in nero di badante per 4 ore al giorno a condizioni umilianti e inaccettabili, mentre il ome già accertato in Pt_1
sede di separazione, non percepiva solamente la retribuzione derivante dall'attività lavorativa di autista, come poteva desumersi anche dal fatto che lo stesso si poteva permettere di mantenere un cavallo proprio, e di sicuro lo stesso percepiva anche il compenso per la custodia, nel terreno di cui era comproprietario con la moglie, di cavalli di proprietà di terzi.
Con ordinanza depositata il 23.02.2024 il Giudice Istruttore ammetteva la prova per testi chiesta dalla resistente e disponeva l'acquisizione di documentazione. Esaurita l'istruttoria, all'udienza del
14.10.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice Istruttore, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c.,
5 concedendo i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica e disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B legge n. 898/70, presupposto della domanda di divorzio è 1) che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, e 2) che lo stato di separazione dei coniugi duri per un triennio (termine che, con legge 55/2015, è stato ridotto a sei mesi in caso di separazione consensuale e ad un anno nel caso di separazione giudiziale) e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della volontà dei coniugi di separarsi, abbia autorizzato gli stessi a vivere separati.
Attraverso le dichiarazioni delle parti e la documentazione prodotta è emerso, infatti, che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da oltre cinque anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, conclusasi con sentenza del
Tribunale di Messina n. 2238/2018 pubblicata il 20/11/2018 ed ormai irrevocabile.
Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
6 19/11/2010 n. 23510), mentre nel caso in esame la resistente ha aderito alla domanda di divorzio.
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Messina il 16.01.1978 con atto trascritto al n. 39 parte II serie A anno 1978.
Quanto ai provvedimenti relativi alla prole occorre tenere presente che quando, come nel caso in esame, vi sia già un provvedimento giurisdizionale definitivo che disciplina i rapporti tra genitori e figli, la modifica delle precedenti statuizioni è consentita solamente nel caso in cui vi siano fatti sopravvenuti che giustifichino una revisione delle disposizioni vigenti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che la disposizione contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione stessa e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ.
08.05.2013 n. 10720).
Nel caso in esame entrambe le parti non hanno allegato circostanze idonee a giustificare una revisione delle statuizioni vigenti relative al mantenimento del figlio avendo il ricorrente chiesto Per_1
espressamente nell'atto introduttivo del giudizio la conferma di quanto stabilito dalla Corte di Appello di Messina con sentenza n. 2238/18 pubblicata in data 20.11.2018, vale a dire la previsione di un assegno per il mantenimento del figlio di importo mensile pari a € 50,00. D'altronde,
7 neppure nel corso del giudizio il ricorrente ha mai chiesto una modifica della suddetta statuizione, né risulta che la condizione del figlio, affetto da grave patologia, sia in qualche modo mutata, continuando questi a percepire una pensione di invalidità che ha subito solo un piccolo aumento, correlato alla svalutazione intercorsa nel tempo.
Quanto alla domanda avanzata dalla volta al CP_1
riconoscimento di un assegno divorzile, occorre premettere che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi (Cass. Civ. Sez.
I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008), in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi ( Cass.
Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011;
Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501;Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007;
Cass. 28 giugno 2007 n. 14921; Cass. 27 luglio 2005, n. 15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575).
La normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art. 5 legge 898/1970, così come modificato dalla legge 74/1987, il quale pone le condizioni richieste per l'attribuzione e la
8 quantificazione dell'assegno. Ciò premesso, secondo il testo dell'articolo citato, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, hanno interpretato il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della separazione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale, in applicazione del principio di solidarietà che deve informare la funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno e che trova fondamento costituzionale nel principio della pari dignità dei coniugi (art. 2, 3, 29 Cost.).
Il contrasto interpretativo sul quale sono intervenute le Sezioni Unite nella pronuncia appena citata riguardava la questione del significato da attribuire all'espressione “mezzi adeguati”, adoperata dal legislatore nella norma sopra citata. Erano state prospettate due opzioni, quella di riferire la
“adeguatezza” alla possibilità di condurre un'esistenza economica libera e dignitosa e quella di fare riferimento al tenore di vita matrimoniale o
“paraconiugale”, in base alla pertinente considerazione che il divorzio impoverisce, non solo spiritualmente, entrambi i coniugi, sicché il tenore di vita coniugale può solo fittiziamente essere riferito ad un ex coniuge. Con
l'ormai risalente pronuncia delle Sezioni unite n.11490/90, era stato fissato il principio per cui l'adeguatezza andasse riferita ad “un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso”, operando, quindi, una dicotomia tra criteri
9 attributivi dell'assegno in relazione all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante ed all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, e criteri determinativi al fine di procedere alla quantificazione delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi in base alla valutazione ponderata e bilaterale degli altri parametri indicati nello stesso art. 5, comma 6 (Cass. 14 gennaio 2008 n. 593; Cass. 16 maggio 2005 n. 10210,
19 marzo 2003 n. 4040). Tale interpretazione era stata ritenuta dalla Corte
Costituzionale conforme a Costituzione con la sentenza n. 11 del 2015, ma successivamente la Corte di legittimità era ritornata sul tema e si era consapevolmente discostata dalla ormai consolidata soluzione ermeneutica fornita dalle Sezioni Unite, affermando che l'adeguatezza dei mezzi andasse valutata considerando tutti gli elementi sintomatici della
“indipendenza economica” dell'ex coniuge, dovendosi escludere il diritto all'assegno per chi fosse economicamente autosufficiente (Cass. civ.
10.05.2017 n. 11504). Orbene, le Sezioni Unite nella citata più recente pronuncia (Cass. civ. sez. un. 11.07.2018 n. 18287), superando il suddetto contrasto, hanno chiarito che l'adeguatezza dei mezzi va esaminata tenendo conto in modo unitario di tutti gli indicatori stabiliti dalla legge che sottolineano il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, di modo che sia assicurato ad entrambi gli ex coniugi non soltanto il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, ma anche un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Naturalmente, il punto di partenza, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle Sezioni Unite continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento
10 della pronuncia di divorzio, quali risultano dalla documentazione fiscale prodotta (Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446;
Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass. 3 luglio 1997 n. 5986), ma l'adeguatezza dei redditi percepiti dalla parte richiedente l'assegno divorzile prescinde, a differenza dell'assegno di separazione, dal tenore di vita coniugale, dovendo essere valutata alla luce del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, così come declinato negli artt. 2, 3 e 29 Cost. attraverso l'esame congiunto dei criteri indicati nel menzionato art. 5 legge 898/1970, che sono finalizzati al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello degli ex coniugi, tenendo conto che all'assegno divorzile, come sottolineato dalla menzionata pronuncia a
Sezioni Unite, va riconosciuta oltre ad una natura assistenziale, come si desume dal fatto che il diritto all'assegno in favore dell'ex coniuge presuppone che questi non abbia mezzi “adeguati”, anche una natura perequatrice – compensativa, che discende dal principio costituzionale di solidarietà, nel rispetto dei principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità, e che impone di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi al momento dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in relazione alla durata del rapporto, all'età del coniuge richiedente, alla conformazione del mercato del lavoro. Infatti, la piena reversibilità del vincolo coniugale non esclude “il rilievo pregnante che questa scelta, unita alle determinazioni comuni assunte in ordine alla conduzione della vita familiare può imprimere alla costruzione del profilo personale ed
11 economico – patrimoniale dei singoli coniugi”. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata “non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva”, nel qual caso l'assegno divorzile svolgerà una funzione essenzialmente assistenziale in favore di chi si trovi in stato di bisogno, “ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare”. Nell'applicazione del criterio unitario e integrato come sopra descritto (cd. criterio assistenziale-compensativo), il giudice deve, pertanto, valutare il modello familiare, il contesto sociale del richiedente, le condizioni strettamente individuali che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori del nucleo familiare, in quanto “il profilo assistenziale deve essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa”.
Per l'accertamento dei redditi delle parti occorre guardare in primo luogo alla documentazione fiscale prodotta (Cass. 12 luglio 2007, n. 15610;
Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass. 3 luglio 1997 n. 5986), anche se sovente non è possibile limitarsi alla considerazione del solo reddito emergente da tale documentazione, perché si deve tenere conto di tutti i diversi elementi di ordine economico suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (Cass. civ. 19.03.2012 n. 4335). Non occorre, in ogni caso, un accertamento dei redditi rispettivi nel loro esatto ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambi gli ex coniugi (Cass. Sez. I, 19.03.2002 n. 3974; Cass. sez. I
5.11.2007 n. 23051).
12 Nella fattispecie in esame il ha dichiarato di essere socio Pt_1
della Sicilia Trasporti Società Cooperativa e di svolgere l'attività di autotrasportatore. Lo stesso ha prodotto modello ISEE, dal quale emerge che percepisce la somma annuale di circa € 8.000,00, importo che è sostanzialmente corrispondente alle buste paga prodotte. Va, nondimeno, osservato che già nella sentenza della Corte di Appello del 22.06.2021, nell'ambito del procedimento di separazione, si dava atto del fatto che il verosimilmente, non percepiva solo la retribuzione che risultava Pt_1
dalla busta paga e “di sicuro, il percepiva anche il compenso per la Per_4
custodia, nel terreno di cui è comproprietario con la moglie, di cavalli di proprietà di terzi, tra cui quello del cognato . Non risulta invero Per_5
che tale circostanza sia mutata nel tempo ed anzi il teste
[...]
ha riferito che il padre era anche proprietario di due cavalli, Tes_1
oltre che di due asini, un paio di pecore e di conigli. Il BUCE' ha rilevato che nel 2022 gli è stata diagnosticata una patologia per la quale deve sostenere delle spese mediche, ma in realtà non sembra che detta patologia possa incidere in modo apprezzabile sulle sue condizioni economiche, in quanto dalla documentazione prodotta risulta solamente che lo stesso deve sottoporsi esclusivamente a periodiche visite di controllo e che le sue condizioni di salute sono stabili. La ha, invece, svolto CP_1
occasionalmente lavori come badante e come colf, percependo solo modestissimi compensi, mentre non beneficia più del reddito di cittadinanza, essendo stata tale misura di sostegno del reddito soppressa in tutto il territorio nazionale.
E' evidente, pertanto, che le condizioni economiche della CP_1
sono deteriori rispetto a quelle del marito, poiché la sua attività lavorativa è certamente meno stabile e peggio retribuita rispetto a quella del marito e questi può contare anche su ulteriori entrate derivanti dalla gestione del
13 terreno in c.da Petrazza, dove tiene degli animali. D'altronde, elemento sintomatico delle più agiate condizioni economiche del è anche la Pt_1
circostanza che lo stesso ha dichiarato di avere le risorse economiche per acquisire la quota di proprietà della el menzionato terreno sito CP_1
in c.da Petrazza.
Nondimeno, come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. civ.
29920/2022), condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli. Infatti, va sottolineato che la condotta di un coniuge volta alla cura dei figli è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale ed insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività, specie se si considera che l'esigenza compensativa viene in simili casi soddisfatta attraverso la possibilità di godere di un apprezzabile tenore di vita grazie ai proventi dell'attività lavorativa dell'altro coniuge. Di conseguenza, per conseguire il diritto all'assegno divorzile con funzione compensativa, il coniuge richiedente non può limitarsi ad allegare di essersi occupato della cura della prole, ma deve dare prova di avere rinunciato ad occasioni professionali e reddituali così da potere affermare che l'attuale situazione economica sia causalmente riconducibile a quelle scelte. Secondo quanto previsto dalla Corte di
Cassazione, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa occorre indagare sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di uno dei coniugi di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, il che assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di aspettative professionali sacrificate e della rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali di cui la parte richiedente l'assegno deve dar
14 prova (Corte di Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 17144/2023; Corte di
Cassazione, sez. VI, 13 ottobre 2022, n. 29920).
Sennonché, nel caso in esame, la sulla quale gravava il CP_1
relativo onere probatorio, si è limitata ad allegare che durante il matrimonio si era dedicata alla famiglia, crescendo ben cinque figli, di cui uno affetto da grave patologia, ma non ha allegato né dimostrato di avere rinunciato a concrete prospettive lavorative o professionali e che la sua attuale condizione economica sia una conseguenza delle scelte compiute durante la convivenza matrimoniale.
Con riferimento, poi, al profilo assistenziale dell'assegno divorzile, si deve, in primo luogo, muovere dal rilievo che la nozione di adeguatezza/inadeguatezza del reddito del richiedente l'assegno non è astratta e solitaria, assumendo essa significato solo quale esito di un giudizio di comparazione che deve essere condotto sui redditi degli ex coniugi (Cass. civ. 8 marzo 2022 n. 7596); così se è vero che la mera diversa consistenza della retribuzione goduta dagli ex coniugi è irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno divorzile perché non è l'entità del reddito dell'altro ex coniuge a giustificare, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze, nondimeno la funzione assistenziale, benché in qualche modo recessiva rispetto a quella perequativa - compensativa, deve continuare ad essere assicurata attraverso l'assegno divorzile (Cass. 10 giugno 2022 n. 18838).
Nel caso in esame le modestissime entrate della peraltro CP_1
incostanti, come confermato dal teste , certamente non Testimone_1
consentono alla stessa di condure una esistenza dignitosa, anche in considerazione del fatto che vive in una casa di proprietà dello per il Pt_2
cui godimento deve pagare un canone anche se modesto. Ciò, allora, giustifica il riconoscimento in suo favore di un assegno con funzione
15 assistenziale, richiedendo la funzione assistenziale che al coniuge debole sia data la possibilità di condurre un'esistenza dignitosa, per valutare la
“autosufficienza”. D'altronde, per escludere tale assegno non può certamente essere sufficiente sottolineare che il soggetto richiedente l'assegno percepisce un reddito, poiché bisogna considerare il contesto sociale di appartenenza che in qualche modo condiziona i bisogni anche essenziali del soggetto richiedente l'assegno e, soprattutto, che la funzione assistenziale non viene meno per la circostanza che il coniuge richiedente l'assegno sia dotato di capacità lavorativa, poiché occorre verificare se sia rimasto colposamente inerte nel cercarsi un'occupazione, circostanza che certamente si deve escludere nel caso in esame, essendo pacifico che la a cercato di lavorare come colf e come badante per cercare di CP_1
guadagnare qualcosa. Infatti, la Suprema Corte ha evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che ciò che viene censurato è il contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale.
La Suprema Corte ha sostanzialmente ribadito il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione.
Alla stregua delle superiori considerazioni va, pertanto, riconosciuto alla n piccolo assegno divorzile, il cui importo va quantificato CP_1
in € 50,00 mensili, tenuto conto delle modeste condizioni economiche del il quale deve pure sostenere degli esborsi per far fronte alle Pt_1
esigenze abitative, e delle piccole entrate della CP_1
16 Tale somma dovrà essere versata con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza – in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
Vanno, infine, dichiarate inammissibili le altre domande avanzate dal ed aventi ad oggetto la restituzione di somme di denaro e di altri Pt_1
beni personali, nonché il trasferimento della proprietà di una quota immobiliare (trasferimento che, peraltro, che non sembra trovare fondamento in alcun obbligo di natura legale o negoziale). Infatti, come correttamente eccepito dalla resistente, è pacifico che l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale quando una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.
Detto cumulo, pertanto, non può operare nelle ipotesi in cui si prospettano domande soggette al rito ordinario che, come nel caso in esame, siano autonome e separate rispetto alla domanda di divorzio (cfr. Cass. civ. sez. I del 13 ottobre 2005 n. 19886).
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia e della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3209/2022 R.G., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Messina il 16.01.1978 con atto trascritto al
17 n. 39 parte II serie A anno 1978 tra nato a [...] il Parte_1
02.01.1959 e nata a [...] il [...]; Controparte_1
2) conferma quanto stabilito dalla Corte di Appello di Messina con sentenza n. 2238/18 pubblicata in data 20.11.2018, con riferimento al mantenimento del figlio Per_1
3) pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 [...]
un assegno divorzile pari ad € 50,00 mensili, rivalutabile CP_1
annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
4) dichiara inammissibili le altre domande delle parti;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
6) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 14/01/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
18