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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 19/02/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00677/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00894/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 894 del 2025, proposto da:
MA EL, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, Ministero dell'università e della ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, preso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, n. 22091/2024
.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito con il Ministero dell'università e della ricerca;
Relatore il Consigliere Laura Marzano;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025, l’avvocato Vincenzo Parato e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli;
Considerato che, come rilevato dal Tar, il provvedimento ministeriale impugnato appare sufficientemente motivato in ordine al confronto analitico tra la formazione conseguita dalla ricorrente all’estero e le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale teso ad accertare se l’istante abbia o meno i requisiti per accedere all’insegnamento, in Italia, in qualità di insegnante specializzato sul sostegno;
Rilevato che, infatti, il provvedimento impugnato fa tra l’altro approfondito riferimento:
- alla non validità dell’attestato formativo presentato dall’istante, quale titolo di abilitazione per l’accesso alla formazione regolamentata di insegnante di sostegno in Romania e, quindi, quale titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno in Italia;
- alla differenza sussistente tra la formazione inerente alla specializzazione su sostengo conseguita in Italia e quella relativa al tiolo formativo conseguito in Romania, di cui l’istante chiedeva il riconoscimento;
Ritenuto, per quanto precede, di non poter accogliere l’appello pur compensando le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, respinge l’appello (Ricorso numero: 894/2025).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
Rosaria MA Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO