Ordinanza collegiale 10 giugno 2025
Decreto presidenziale 11 giugno 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 08/07/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01197/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01241/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1241 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-, depositata l’-OMISSIS-, del Tribunale -OMISSIS-, Sezione lavoro, nel giudizio RG n. -OMISSIS-, in tema di riconoscimento diritto a ricarica carta elettronica del docente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 la dott.ssa Valeria Palmisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- parte istante ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale -OMISSIS-, sezione lavoro, depositata l’-OMISSIS-, con la quale è stato così disposto: “ accoglie il ricorso e, per l’effetto, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; condanna parte resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di € 1.500,00, solo se ed in quanto la ricorrente risulti in servizio come docente nell’anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi; condanna, altresì, parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma pari ad € 2.962,99, a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali dal dovuto e sino al soddisfo ”;
Rilevato che :
- la sentenza è stata notificata all’amministrazione resistente e ne è stato sollecitato l’adempimento in data -OMISSIS- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo “ dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it ”, completa di codice fiscale e annualità ed è passata in giudicato, come da attestazione resa il -OMISSIS-;
- il Ministero dell’istruzione e del merito non si è costituito in giudizio;
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
Ritenuto pertanto che:
- l’intimato Ministero debba eseguire integralmente la sentenza in epigrafe indicata, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora, quale Commissario ad acta , un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- compensi e spese per l’eventuale attività commissariale restano posti a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art.5 -sexies , ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ( ex plurimis T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 aprile 2025, n. 757; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 maggio 2025, n. 1499);
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Va inoltre disposta la distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima):
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza in epigrafe indicata nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione a cura di parte ricorrente della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale Commissario ad acta , un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del Merito, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza nei successivi ulteriori sessanta giorni;
- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 828,00, oltre spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Cristiano De Giovanni, Referendario
Valeria Palmisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Palmisano | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.